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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/06/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
composta dai magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani ConIGliera
Dr. Andrea Dell'Orso ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1192/2022
R.G., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dalle Avv. Maria Teresa di Parte_1
Rocco e Silvia Catalucci come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 26.1.2018
- appellante
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila
- appellata
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 234 del
Tribunale Ordinario dell'Aquila pubblicata il giorno 5.5.2022 in materia di ripetizione di indebito.
Conclusioni dell'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo riesame degli atti e dei verbali di primo grado e previa, ove di necessità, ammissione delle prove richieste con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.:
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 234/2022 emessa dal Tribunale Civile di L'Aquila in data 23.04.2022, pubblicata il 05.05.2022 e non notificata, attesa la sussistenza dei presupposti di legge sia in relazione al fumus boni iuris che al periculum in mora;
- nel merito, in accoglimento dei motivi di gravame, riformare integralmente la sentenza n. 234/2022 del Tribunale di L'Aquila, rigettando la domanda restitutoria proposta dalla
[...]
nei confronti della SI.ra , Controparte_1 Parte_1 in proprio e quale erede del la SI.ra ed in ogni Persona_1 caso sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della decisione di quello recante il n. 1151/2010 di ruolo generale del Tribunale di L'Aquila;
- condannare in ogni caso l'Amministrazione appellata alla refusione delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adìta rigettare l'avverso gravame, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese.”
2 Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 234 pubblicata il 5/5/2022 il Tribunale
Ordinario dell'Aquila condannava la IG.ra a Parte_1 restituire alla la somma Controparte_1 di euro 162.550,40, oltre ad interessi legali dalla data della domanda, corrisposta alla convenuta a titolo di provvisionale, in proprio e quale erede della defunta madre, in Persona_1 esecuzione della sentenza penale del Tribunale Ordinario dell'Aquila n. 380 del 2012, che aveva condannato i membri della per omicidio colposo e lesioni colpose Controparte_3 ai danni di alcuni cittadini aquilani deceduti o rimasti feriti a seguito del sisma del 6/4/2009, fra cui la IG.ra , Parte_2 sorella della convenuta e figlia della defunta Persona_1 perita nel crollo dell'edificio nel quale abitava, ritenendo che con le loro dichiarazioni rassicuranti li avessero indotti a tenere comportamenti imprudenti, consistiti nel non allontanarsi dalle abitazioni nonostante avessero avvertito le scosse telluriche la notte del sisma.
1.1. Il Tribunale condannava inoltre la IG.ra a Pt_1 rifondere alla le spese di lite in base Controparte_1 al principio della soccombenza.
1.2. Il Tribunale riferiva che la sentenza penale n. 380 del 2012 aveva riconosciuto alla IG.ra ed alla IG.ra Pt_1
a titolo di provvisionale per il danno da perdita del Per_1 rapporto parentale rispettivamente la somma di € 80.000,00 e di
€ 150.000,00 (poi divisa con l'altro erede;
che Persona_2 tale sentenza era stata parzialmente riformata dalla Corte
d'appello con pronuncia n. 3317 del 2014, che aveva escluso, in particolare, la responsabilità penale di tutti gli imputati con riferimento al decesso della IG.ra che tale Parte_2 pronuncia era divenuta definita, avendo la Corte di Cassazione
3 rigettato con sentenza n. 12470 del 2016 i ricorsi proposti dalle parti civili, fra cui la IG.ra che, nelle more, Parte_1 il Dipartimento della Protezione Civile della Controparte_1
aveva liquidato alla IG.ra in proprio e quale
[...] Pt_1 erede della IG.ra , la somma di € 162.550,40; che la Per_1
aveva pagato un debito altrui, ai sensi Controparte_1 dell'art. 1180 c.c., non avendo la IG.ra esteso nel Pt_1 giudizio penale la sua domanda risarcitoria nei confronti del responsabile civile;
che il titolo di tale pagamento era costituito dalla sentenza penale di primo grado;
che, venuto meno il predetto titolo a seguito della riforma in appello, trovava applicazione l'art. 2033 c.c.; che la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto il diritto del terzo di ottenere la restituzione di quanto corrisposto in caso di sopravvenuta caducazione del titolo su cui era fondata l'obbligazione del debitore;
che sulla somma da restituire dovevano essere riconosciuti gli interessi al tasso legale a decorrere dalla proposizione delle domanda, non essendo ravvisabile mala fede della IG.ra . Pt_1
2. Con atto di citazione notificato il 1°/12/2022 la IG.ra ha proposto appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata sulla base di due motivi, concludendo come riportato in epigrafe, con richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
2.1. Si è costituita la Controparte_1
, chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
2.2. Con ordinanza in data 20/4/2023 la Corte ha ordinato la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
2.3. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
15/10/2024 si è svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e nelle memorie depositate ai sensi della norma
4 citata le parti hanno concluso come riportato in rubrica, reiterando quanto dedotto nei rispettivi atti introduttivi.
2.3.1. Con ordinanza in data 17/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Con il primo motivo d'appello la IG.ra lamenta la Pt_1 violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. da parte del giudice di prime cure.
3.1. L'appellante deduce che la Controparte_1 aveva agito in ripetizione della somma erogata
[...] asserendo di averla pagata in qualità di responsabile civile costituito nel procedimento penale, e che il Tribunale aveva modificato la causa petendi della pretesa restitutoria, qualificando la prestazione come adempimento del debito del terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c., con ciò violando il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
3.2. Rileva, inoltre, che il provvedimento di liquidazione n. 3593, al quale il giudice aveva fatto riferimento nella sentenza per individuare il titolo del pagamento, era inutilizzabile per via della sua illeggibilità e che si trattava di un atto interno alla pubblica amministrazione, da lei non conosciuto;
che ugualmente priva di valenza probatoria era la nota del 30/6/2016, con la quale la Presidenza del ConIGlio le aveva richiesto la somma oggetto del presente giudizio, essendo stata da lei prontamente contestata;
che nell'ambito del giudizio civile di risarcimento del danno n. R.G.C. 1551/2010, nell'udienza del 25/9/2013, sia lei sia la madre, IG.ra Per_1 avevano dato atto del pagamento in loro favore della somma complessiva di euro 230.000,00 imputando tale importo ad acconto della maggior somma richiesta in quella sede e che la
[...] non aveva sollevato nessuna Controparte_1
5 contestazione in ordine a tale imputazione, con conseguente accettazione di essa.
3.3. L'appellante deduce infine che il giudice di prime cure avrebbe dovuto quanto meno accogliere l'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa risarcitoria sopra indicata.
4. Le doglianze dell'appellante non meritano accoglimento.
4.1. Nell'atto di citazione in primo grado la
[...] chiese la restituzione della somma Controparte_1 corrisposta alla IG.ra deducendo che era venuto Parte_1 meno, nelle more, il titolo che aveva giustificato il pagamento, consistente nella sentenza penale di primo grado che aveva condannato i membri della per Controparte_3
l'omicidio colposo della IG.ra a risarcire il danno Parte_2 subito dalla madre e dai fratelli della vittima.
4.1.1. La del ConIGlio dei ministri dichiarò di CP_1 avere pagato la provvisionale posta a carico degli imputati in quanto tenuta al pagamento in qualità di responsabile civile.
4.1.2. Il giudice di primo grado ha dato atto che l'odierna appellante e la madre in sede penale non avevano esteso la domanda risarcitoria al responsabile civile, qualificò il pagamento effettuato dalla come Controparte_1 adempimento del debito del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., evidenziando che la Pubblica Amministrazione era tenuta ad eseguire la prestazione, dovendo rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c. per il fatto illecito commesso dal personale di cui si avvale.
4.2. La qualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio rientra fra i poteri del giudice, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, sicché non si ravvisa nessuna violazione del principio della domanda.
6 4.3. Correttamente il giudice ha inoltre rilevato che sussiste il diritto del terzo che ha adempiuto la prestazione di agire in ripetizione di quanto corrisposto laddove si verifichi la caducazione della ragione giustificativa di quel pagamento, come avvenuto nel caso di specie, essendo stata annullata in via definitiva la condanna dei membri della Controparte_3
per omicidio colposo con riferimento al decesso della
[...] IG.ra . Parte_2
4.4. Nessun rilievo assume poi la dichiarazione resa dall'odierna appellante e dalla madre nell'ambito del giudizio civile n. R.G.C. 1551/2010 di avere accettato la somma liquidata in loro favore dalla a Controparte_1 titolo di acconto sul maggior importo da loro richiesto a titolo di risarcimento del danno. La provvisionale disposta in sede penale è infatti per definizione un acconto sulla somma da liquidare a titolo risarcitorio in sede civile.
4.5. Quanto poi ai rapporti fra il presente giudizio e la predetta causa di risarcimento del danno, va osservato che il primo grado il Tribunale Ordinario dell'Aquila, con sentenza n.
845 del 2022, ha liquidato in favore della IG.ra Parte_1
l'importo di € 80.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale, pari alla somma riconosciutale a titolo di provvisionale, ed alla defunta madre,
, la somma di € 140.000,00, inferiore rispetto alla Persona_1 misura della provvisionale di € 150.000,00.
4.5.1. Tale sentenza è stata impugnata dalla Controparte_1 ministri. La Corte ha sospeso l'esecutiva della
[...] condanna nei confronti della IG.ra ed il giudizio è Pt_1 tuttora pendente.
4.5.2. Manca pertanto un riconoscimento definitivo della pretesa risarcitoria dell'odierna appellante. Né l'accertamento del giudice di civile tuttora in corso risulta pregiudiziale
7 rispetto alla pretesa restitutoria fatta valere dalla
[...] nel presente giudizio, fondata Controparte_1 sull'annullamento in via definitiva della sentenza penale di condanna dei membri della Controparte_3
4.6. Ne consegue che deve essere rigettata anche la richiesta della IG.ra di sospensione del presente Pt_1 giudizio in attesa della definizione della causa risarcitoria.
5. Con il secondo motivo di appello la IG.ra lamenta Pt_1 che il giudice di primo grado aveva regolato le spese di lite secondo il principio della soccombenza, pur sussistendo i presupposti per una compensazione, quanto meno parziale delle spese.
5.1. L'appellante evidenzia la particolarità della vicenda, inerente la tragica morte della sorella la notte del sisma, nonché il rigetto della domanda della Controparte_1 di ottenere gli interessi dalla data dell'esborso.
[...]
6. Il motivo è fondato.
6.1. Alla luce del contrasto fra il giudizio penale, che ha escluso la riconducibilità della morte della IG.ra Parte_2 alle rassicurazioni della e del Controparte_3 giudizio civile che, sia pure con sentenza non passata in giudicato, tale responsabilità ha riconosciuto a fini risarcitori, appaiono sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del primo grado.
6.2. Le medesime considerazioni, unitamente all'accoglimento parziale del gravame, conducono a compensare integralmente fra le parti anche le spese del presente grado.
8
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
a) compensa integralmente fra le part le spese del primo grado di giudizio;
b) conferma per il resto la sentenza impugnata;
c) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di appello.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di conIGlio del 3/6/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi
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