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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/11/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8183/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE composto dai magistrati:
dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente
dott. Antonio Dessì giudice relatore dott.ssa Elisabetta Murru giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.8183 del Ruolo Generale per l'anno 2016
promosso da
(CF ) - provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese Parte_1 C.F._1
dello Stato con delibera del COA di Cagliari prot.04889/2016 del 18.7.2016 -, elettivamente domiciliata in Carbonia presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Cabras, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso per riassunzione depositato il 10.12.2021
attrice e ricorrente in riassunzione contro
(CF , (CF ), Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(CF ) e (CF Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
), elettivamente domiciliati in Carbonia presso lo studio dell'avv. Maria Luisa C.F._5
pagina 1 di 9 Cabras, che li rappresenta e difende per procure speciali allegate al ricorso per riassunzione depositato il 10.12.2021
convenuti originari e ricorrenti in riassunzione e contro
(CF , (CF ), CP_5 C.F._6 Controparte_6 C.F._7
(CF ) e (CF Controparte_7 C.F._8 CP_8
, elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio degli avv.ti Fabiola C.F._9
AL e RE DA, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procure speciali allegate alla comparsa di costituzione in riassunzione depositata il 12.4.2022
convenuti originari e convenuti in riassunzione e contro
(CF ) Controparte_9 C.F._10
convenuti in riassunzione, contumaci la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di tutte le parti costituite voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atti di citazione notificati tra agosto del 2016 e maggio 2017 (a seguito di ordine di rinnovazione nei confronti di ha citato in giudizio i sopra indicati convenuti per CP_8 Parte_1
chiedere al Tribunale di: (1) accertare e dichiarare che le disposizioni contenute nell'atto di donazione del 23/07/2009 in favore di , e (rogito notaio Controparte_7 Controparte_6 CP_5
, rep.37.336) sono lesive della quota di legittima degli eredi di in quanto Persona_1 Persona_2
eccedono la quota di cui la de cuius poteva disporre ed in particolare sono lesive della porzione legittima spettante a , nipote ex filio che succede in rappresentazione del padre Parte_1
pagina 2 di 9 premorto nella misura di 1/5 per la quota a lui spettante di 1/6; (2) per l'effetto, disporre la reintegrazione della legittima mediante la dovuta riduzione proporzionale delle dette disposizioni eccedenti la quota di cui poteva disporre, cioè quella di 1/3 dell'asse ereditario, con Persona_2
riserva per tutti i figli della quota di 2/3, a norma dell'art.537 cc, da quantificarsi in corso di causa;
(3) procedere, previa determinazione e dichiarazione del diritto dell'attrice a conseguire il valore della disponibile, alla divisione dell'asse ereditario di nei termini anzidetti e, per l'effetto, Persona_2
nominare un CTU per stimare il valore dei beni e la consistenza delle quote e ordinare la divisione dei beni in relazione alle singole quote (ordinando la vendita all'incanto degli immobili, in caso di non materiale divisibilità, con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra i singoli condividenti); (4) ordinare agli eredi che occupano gli immobili oggetto di divisione di rendere il conto delle rendite/frutti civili percepiti in ragione del possesso dei beni ereditari dalla data della morte di ciascun dante causa (pro quote); (5) procedere alla divisione dell'asse ereditario di CP_10
nei termini in espositiva e per l'effetto nominare un CTU per stimare il valore dei beni e la consistenza delle quote e ordinare la divisione dei beni in relazione alle singole quote (ordinando la vendita all'incanto degli immobili, in caso di non materiale divisibilità, con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra i singoli condividenti); (6) accertare l'esistenza del conto corrente bancario intestato a e presso il Banco di Sardegna spa, agenzia di CP_10 Persona_2
Cortoghiana, il saldo del predetto conto al momento della morte di e , CP_10 Persona_2
eventuali donazioni indirette effettuate dai defunti quando erano in vita mediante bonifici bancari e prelievi in favore di altro coerede, anche cointestatario del conto corrente, e disporre, se del caso, il conferimento delle somme stesse al fine di ricostituire l'asse ereditario e procedere alla divisione dei beni tra gli aventi diritto;
(7) accertare l'esistenza del conto corrente e/o libretto postale intestato a e presso Poste Italiane spa, agenzia di Cortoghiana, il saldo del CP_10 Persona_2
predetto al momento della morte di e , eventuali donazioni indirette CP_10 Persona_2
effettuate dai defunti quando erano in vita mediante bonifici bancari e prelievi in favore di altro pagina 3 di 9 coerede, anche cointestatario del conto corrente e/o libretto postale, e disporre, se del caso, il conferimento delle somme stesse al fine di ricostituire l'asse ereditario e procedere alla divisione dei beni tra gli aventi diritto;
(7) accertare la consistenza del credito che vantava, al CP_10
momento della morte, nei confronti della cantina sociale di Sant'Antioco e per l'effetto disporre la divisione tra gli eredi degli importi accettati;
(8) disporre la divisione tra gli eredi del valore del mezzo agricolo (trattore) targato AD196H; (9) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto di dividere, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura.
A sostegno delle suddette domande ha dedotto (per quanto ormai rileva) che:
il 18.2.2009 è deceduto in Carbonia Desogus Ernesto, lasciando a succedergli: la moglie;
Persona_2
i figli , e;
la nipote , figlia del figlio CP_5 CP_6 CP_7 CP_11 CP_8
premorto al padre;
i OT , , , Parte_2 Parte_1 Controparte_1 CP_2
e , figli del figlio , premorto al padre;
Controparte_3 Controparte_4 CP_12
il figlio e la nipote hanno rinunciato all'eredità suddetta, che è Controparte_13 CP_8
composta: dai beni immobili elencati al capo 2); dalla metà dell'eventuale saldo dei conti correnti bancari o postali la cui esistenza si chiede che venga “accertata” dal Tribunale;
dalla metà di un credito vantato dai coniugi verso la Cantina Sociale di Sant'Antioco di cui non è stato possibile CP_14
quantificare l'ammontare; dal trattore di cui al capo (8) delle conclusioni;
il 19.8.2011 è deceduta in Carbonia Pinna Giulia, lasciando a succederle gli stessi figli e OT sopra indicati;
l'eredità della è composta, oltre che dalla quota spettantele sull'eredità del marito: dai beni Per_2
immobili elencati al capo 5); dall'eventuale saldo dei conti correnti bancari o postali la cui esistenza si chiede che venga “accertata” dal Tribunale;
dalla metà del sopra citato credito verso la Cantina Sociale
di Sant'Antioco;
con l'atto di donazione del 23/07/2009 di cui al capo (1) delle conclusioni la ha attribuito tutti i Per_2
propri immobili ai soli figli , e - come dettagliatamente specificato al capo 6) CP_7 CP_6 CP_5
pagina 4 di 9 e nel rogito prodotto come doc.2) -, così disponendo di una porzione del suo patrimonio superiore a quella consentita in presenza di più figli legittimari, ovvero 1/3;
l'istante intende agire per la riduzione delle disposizioni di cui sopra, al fine di vedersi attribuita una porzione di immobili corrispondente alla propria quota, nonché perché il Tribunale accerti le eventuali donazioni indirette effettuate dai defunti quando erano in vita, mediante bonifici o prelievi in denaro dai suddetti (e non meglio specificati) rapporti bancari e/o postali in favore di altro coerede.
, e si sono costituiti per chiedere al Tribunale, nel CP_5 CP_6 CP_7 CP_9
merito: (1) in via principale: di rigettare tutte le deduzioni, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di citazione;
(2) in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice: di porre a carico della massa ereditaria: le spese per le onoranze funebri di e , CP_10 Persona_2
nella misura quantificata nella parte espositiva;
gli oneri sostenuti da per il condono CP_5
dell'immobile esistente sul fondo donatogli dalla madre, giusto atto di donazione 23.7.2009
rep.37.336, racc.15.918, nella misura indicata in parte espositiva;
(3) in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
A sostegno delle suddette conclusioni (sempre per quanto ormai rileva) hanno dedotto che:
la domanda fondata sull'asserita sussistenza di somme giacenti presso le filiali di Cortoghiana di
Banco di Sardegna e di Poste Italiane e sul presunto credito nei confronti della cantina sociale di
Sant'Antioco vanno rigettate per indeterminatezza;
il patrimonio relitto da non corrisponde a quello indicato in citazione, in quanto: i CP_10
fondi agricoli ivi indicati sono stati erroneamente ritenuti di proprietà esclusiva del “de cuius”, mentre erano per il 50% di proprietà del coniuge (per le ragioni indicate alle pagine dalla 5 alla Persona_2
7); nessuna somma di denaro (e nessun credito) era ivi incluso;
il trattore indicato al capo (8) delle conclusioni è di proprietà di (come risulta dal libretto di circolazione prodotto come Controparte_6
doc.15);
analogamente, nel patrimonio relitto dalla Pinna non vi erano né somme di denaro né crediti verso pagina 5 di 9 terzi;
quanto alle donazioni del 23.7.2009: quella in favore di è stata espressamente fatta Controparte_7
dalla donante “anche in riconoscenza di tutte le amorevoli cure a lei prestate” dalla donataria, per cui merita di essere confermata;
nella donazione in favore di si precisa che il fabbricato CP_5
esistente nell'area che ne è oggetto “…è stato edificato a cura e spese del signor ”, con Parte_3
la conseguenza che in caso di accoglimento della domanda di riduzione dovranno essere portate in compensazione tutte le spese di costruzione;
la donazione in favore del figlio è stata disposta CP_6
quale forma di ringraziamento per l'assistenza prestata al marito della donante, per cui anche in questo caso la domanda di parte attrice merita di essere rigettata.
Sia , e sia si sono costituiti per aderire Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_8
integralmente alla prospettazione dell'attrice e formulare conclusioni sostanzialmente identiche, ovvero per chiedere al Tribunale di: (1) accertare e dichiarare che le disposizioni contenute nell'atto di donazione del 23/07/2009 sono lesive della quota di legittima degli eredi di in quanto Persona_2
eccedono la quota di cui la de cuius poteva disporre ed in particolare sono lesive della porzione legittima spettante agli esponenti, OT ex filio che succedono in rappresentazione del padre premorto nella misura di 1/5 per la quota a lui spettante di 1/6; (2) per l'effetto, disporre la reintegrazione della legittima mediante la dovuta riduzione proporzionale delle dette disposizioni eccedenti la quota di cui poteva disporre, cioè quella di 1/3 dell'asse ereditario, con riserva per tutti i figli della Persona_2
quota di 2/3, a norma dell'art.537 cc, da quantificarsi in corso di causa;
(3) procedere, previa determinazione e dichiarazione del diritto dei convenuti a conseguire il valore della disponibile, alla divisione dell'asse ereditario di nei termini anzidetti e, per l'effetto, nominare un CTU Persona_2
per stimare il valore dei beni e la consistenza delle quote e ordinare la divisione dei beni in relazione alle singole quote (ordinando la vendita all'incanto degli immobili, in caso di non materiale divisibilità, con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra i singoli condividenti); (4) ordinare agli eredi che occupano gli immobili oggetto di divisione di rendere il conto pagina 6 di 9 delle rendite/frutti civili percepiti in ragione del possesso dei beni ereditari dalla data della morte di ciascun dante causa (pro quote); (5) procedere alla divisione dell'asse ereditario di CP_10
nei termini in espositiva e per l'effetto nominare un CTU per stimare il valore dei beni e la consistenza delle quote e ordinare la divisione dei beni in relazione alle singole quote (ordinando la vendita all'incanto degli immobili, in caso di non materiale divisibilità, con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra i singoli condividenti); (6) accertare l'esistenza del conto corrente bancario intestato a e presso il Banco di Sardegna spa, agenzia di CP_10 Persona_2
Cortoghiana, il saldo del predetto conto al momento della morte di e , CP_10 Persona_2
eventuali donazioni indirette effettuate dai defunti quando erano in vita mediante bonifici bancari e prelievi in favore di altro coerede, anche cointestatario del conto corrente, e disporre, se del caso, il conferimento delle somme stesse al fine di ricostituire l'asse ereditario e procedere alla divisione dei beni tra gli aventi diritto;
(7) accertare l'esistenza del conto corrente e/o libretto postale intestato a e presso Poste Italiane spa, agenzia di Cortoghiana, il saldo del CP_10 Persona_2
predetto al momento della morte di e , eventuali donazioni indirette CP_10 Persona_2
effettuate dai defunti quando erano in vita mediante bonifici bancari e prelievi in favore di altro coerede, anche cointestatario del conto corrente e/o libretto postale, e disporre, se del caso, il conferimento delle somme stesse al fine di ricostituire l'asse ereditario e procedere alla divisione dei beni tra gli aventi diritto;
(7) accertare la consistenza del credito che vantava, al CP_10
momento della morte, nei confronti della cantina sociale di Sant'Antioco e per l'effetto disporre la divisione tra gli eredi degli importi accettati;
(8) disporre la divisione tra gli eredi del valore del mezzo agricolo (trattore) targato AD196H; (9) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto di dividere, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura.
La causa, istruita con soli documenti e interrotta il 28.9.2021 per il decesso del convenuto
[...]
, è stata riassunta dall'attrice e dai convenuti , e CP_9 Controparte_1 CP_2 CP_3
con ricorso depositato il 10.12.2021, ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione CP_4
pagina 7 di 9 dell'udienza di prosecuzione a tutte le controparti originarie nonché, impersonalmente e collettivamente, a tutti gli eredi di . Controparte_9
Tutte le parti originarie si sono nuovamente costituite in prosecuzione, mentre gli eredi CP_9
sono rimasti contumaci.
[...]
In tale fase tutte le parti costituite, dato atto di aver raggiunto un accordo in via stragiudiziale, hanno concordemente concluso come sopra indicato.
La causa, tenuta in decisione dal Collegio sulle conclusioni sopra trascritte, dopo il deposito delle comparse conclusionali è stata rimessa in rilettura - con ordinanza del 13.3.2025 - per consentire alle parti di produrre il richiamato accordo stragiudiziale e così permettere al Tribunale di verificare se esso abbia o meno coinvolto anche i litisconsorti rimasti contumaci, ovvero gli eredi di Controparte_13
(accertamento ritenuto necessario, visto che dette parti “potrebbero essere state pretermesse dal non verificato accordo” e che la richiesta declaratoria della cessata materia del contendere farebbe comunque “stato” anche nei loro confronti).
In tale successiva fase processuale le stesse parti hanno precisato: che esse coincidono con gli eredi di che è deceduto celibe e senza figli;
che le stesse hanno formalizzato l'accordo Controparte_13
transattivo con atto pubblico di divisione stipulato il 22/11/2024 davanti al notaio che ha Per_3
anche provveduto a redigere e trascrivere l'accettazione dell'eredità di da parte di Controparte_13
tutti gli eredi, come risulta dal rogito rep.43.899, racc.28.104 prodotto all'udienza del 12.11.2025.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle concordi conclusioni indicate in intestazione, senza ulteriore assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc (ai quali le parti hanno espressamente rinunciato).
***
Dato atto di quanto sopra, alla luce dell'accordo stragiudiziale raggiunto dalle parti e dell'accertata integrità del contraddittorio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, come da concordi conclusioni delle parti. pagina 8 di 9
PQM
definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il giudice estensore dott. Antonio Dessì
La Presidente
dott.ssa Maria Grazia Cabitza
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE composto dai magistrati:
dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente
dott. Antonio Dessì giudice relatore dott.ssa Elisabetta Murru giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.8183 del Ruolo Generale per l'anno 2016
promosso da
(CF ) - provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese Parte_1 C.F._1
dello Stato con delibera del COA di Cagliari prot.04889/2016 del 18.7.2016 -, elettivamente domiciliata in Carbonia presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Cabras, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso per riassunzione depositato il 10.12.2021
attrice e ricorrente in riassunzione contro
(CF , (CF ), Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(CF ) e (CF Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
), elettivamente domiciliati in Carbonia presso lo studio dell'avv. Maria Luisa C.F._5
pagina 1 di 9 Cabras, che li rappresenta e difende per procure speciali allegate al ricorso per riassunzione depositato il 10.12.2021
convenuti originari e ricorrenti in riassunzione e contro
(CF , (CF ), CP_5 C.F._6 Controparte_6 C.F._7
(CF ) e (CF Controparte_7 C.F._8 CP_8
, elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio degli avv.ti Fabiola C.F._9
AL e RE DA, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procure speciali allegate alla comparsa di costituzione in riassunzione depositata il 12.4.2022
convenuti originari e convenuti in riassunzione e contro
(CF ) Controparte_9 C.F._10
convenuti in riassunzione, contumaci la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di tutte le parti costituite voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atti di citazione notificati tra agosto del 2016 e maggio 2017 (a seguito di ordine di rinnovazione nei confronti di ha citato in giudizio i sopra indicati convenuti per CP_8 Parte_1
chiedere al Tribunale di: (1) accertare e dichiarare che le disposizioni contenute nell'atto di donazione del 23/07/2009 in favore di , e (rogito notaio Controparte_7 Controparte_6 CP_5
, rep.37.336) sono lesive della quota di legittima degli eredi di in quanto Persona_1 Persona_2
eccedono la quota di cui la de cuius poteva disporre ed in particolare sono lesive della porzione legittima spettante a , nipote ex filio che succede in rappresentazione del padre Parte_1
pagina 2 di 9 premorto nella misura di 1/5 per la quota a lui spettante di 1/6; (2) per l'effetto, disporre la reintegrazione della legittima mediante la dovuta riduzione proporzionale delle dette disposizioni eccedenti la quota di cui poteva disporre, cioè quella di 1/3 dell'asse ereditario, con Persona_2
riserva per tutti i figli della quota di 2/3, a norma dell'art.537 cc, da quantificarsi in corso di causa;
(3) procedere, previa determinazione e dichiarazione del diritto dell'attrice a conseguire il valore della disponibile, alla divisione dell'asse ereditario di nei termini anzidetti e, per l'effetto, Persona_2
nominare un CTU per stimare il valore dei beni e la consistenza delle quote e ordinare la divisione dei beni in relazione alle singole quote (ordinando la vendita all'incanto degli immobili, in caso di non materiale divisibilità, con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra i singoli condividenti); (4) ordinare agli eredi che occupano gli immobili oggetto di divisione di rendere il conto delle rendite/frutti civili percepiti in ragione del possesso dei beni ereditari dalla data della morte di ciascun dante causa (pro quote); (5) procedere alla divisione dell'asse ereditario di CP_10
nei termini in espositiva e per l'effetto nominare un CTU per stimare il valore dei beni e la consistenza delle quote e ordinare la divisione dei beni in relazione alle singole quote (ordinando la vendita all'incanto degli immobili, in caso di non materiale divisibilità, con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra i singoli condividenti); (6) accertare l'esistenza del conto corrente bancario intestato a e presso il Banco di Sardegna spa, agenzia di CP_10 Persona_2
Cortoghiana, il saldo del predetto conto al momento della morte di e , CP_10 Persona_2
eventuali donazioni indirette effettuate dai defunti quando erano in vita mediante bonifici bancari e prelievi in favore di altro coerede, anche cointestatario del conto corrente, e disporre, se del caso, il conferimento delle somme stesse al fine di ricostituire l'asse ereditario e procedere alla divisione dei beni tra gli aventi diritto;
(7) accertare l'esistenza del conto corrente e/o libretto postale intestato a e presso Poste Italiane spa, agenzia di Cortoghiana, il saldo del CP_10 Persona_2
predetto al momento della morte di e , eventuali donazioni indirette CP_10 Persona_2
effettuate dai defunti quando erano in vita mediante bonifici bancari e prelievi in favore di altro pagina 3 di 9 coerede, anche cointestatario del conto corrente e/o libretto postale, e disporre, se del caso, il conferimento delle somme stesse al fine di ricostituire l'asse ereditario e procedere alla divisione dei beni tra gli aventi diritto;
(7) accertare la consistenza del credito che vantava, al CP_10
momento della morte, nei confronti della cantina sociale di Sant'Antioco e per l'effetto disporre la divisione tra gli eredi degli importi accettati;
(8) disporre la divisione tra gli eredi del valore del mezzo agricolo (trattore) targato AD196H; (9) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto di dividere, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura.
A sostegno delle suddette domande ha dedotto (per quanto ormai rileva) che:
il 18.2.2009 è deceduto in Carbonia Desogus Ernesto, lasciando a succedergli: la moglie;
Persona_2
i figli , e;
la nipote , figlia del figlio CP_5 CP_6 CP_7 CP_11 CP_8
premorto al padre;
i OT , , , Parte_2 Parte_1 Controparte_1 CP_2
e , figli del figlio , premorto al padre;
Controparte_3 Controparte_4 CP_12
il figlio e la nipote hanno rinunciato all'eredità suddetta, che è Controparte_13 CP_8
composta: dai beni immobili elencati al capo 2); dalla metà dell'eventuale saldo dei conti correnti bancari o postali la cui esistenza si chiede che venga “accertata” dal Tribunale;
dalla metà di un credito vantato dai coniugi verso la Cantina Sociale di Sant'Antioco di cui non è stato possibile CP_14
quantificare l'ammontare; dal trattore di cui al capo (8) delle conclusioni;
il 19.8.2011 è deceduta in Carbonia Pinna Giulia, lasciando a succederle gli stessi figli e OT sopra indicati;
l'eredità della è composta, oltre che dalla quota spettantele sull'eredità del marito: dai beni Per_2
immobili elencati al capo 5); dall'eventuale saldo dei conti correnti bancari o postali la cui esistenza si chiede che venga “accertata” dal Tribunale;
dalla metà del sopra citato credito verso la Cantina Sociale
di Sant'Antioco;
con l'atto di donazione del 23/07/2009 di cui al capo (1) delle conclusioni la ha attribuito tutti i Per_2
propri immobili ai soli figli , e - come dettagliatamente specificato al capo 6) CP_7 CP_6 CP_5
pagina 4 di 9 e nel rogito prodotto come doc.2) -, così disponendo di una porzione del suo patrimonio superiore a quella consentita in presenza di più figli legittimari, ovvero 1/3;
l'istante intende agire per la riduzione delle disposizioni di cui sopra, al fine di vedersi attribuita una porzione di immobili corrispondente alla propria quota, nonché perché il Tribunale accerti le eventuali donazioni indirette effettuate dai defunti quando erano in vita, mediante bonifici o prelievi in denaro dai suddetti (e non meglio specificati) rapporti bancari e/o postali in favore di altro coerede.
, e si sono costituiti per chiedere al Tribunale, nel CP_5 CP_6 CP_7 CP_9
merito: (1) in via principale: di rigettare tutte le deduzioni, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di citazione;
(2) in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice: di porre a carico della massa ereditaria: le spese per le onoranze funebri di e , CP_10 Persona_2
nella misura quantificata nella parte espositiva;
gli oneri sostenuti da per il condono CP_5
dell'immobile esistente sul fondo donatogli dalla madre, giusto atto di donazione 23.7.2009
rep.37.336, racc.15.918, nella misura indicata in parte espositiva;
(3) in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
A sostegno delle suddette conclusioni (sempre per quanto ormai rileva) hanno dedotto che:
la domanda fondata sull'asserita sussistenza di somme giacenti presso le filiali di Cortoghiana di
Banco di Sardegna e di Poste Italiane e sul presunto credito nei confronti della cantina sociale di
Sant'Antioco vanno rigettate per indeterminatezza;
il patrimonio relitto da non corrisponde a quello indicato in citazione, in quanto: i CP_10
fondi agricoli ivi indicati sono stati erroneamente ritenuti di proprietà esclusiva del “de cuius”, mentre erano per il 50% di proprietà del coniuge (per le ragioni indicate alle pagine dalla 5 alla Persona_2
7); nessuna somma di denaro (e nessun credito) era ivi incluso;
il trattore indicato al capo (8) delle conclusioni è di proprietà di (come risulta dal libretto di circolazione prodotto come Controparte_6
doc.15);
analogamente, nel patrimonio relitto dalla Pinna non vi erano né somme di denaro né crediti verso pagina 5 di 9 terzi;
quanto alle donazioni del 23.7.2009: quella in favore di è stata espressamente fatta Controparte_7
dalla donante “anche in riconoscenza di tutte le amorevoli cure a lei prestate” dalla donataria, per cui merita di essere confermata;
nella donazione in favore di si precisa che il fabbricato CP_5
esistente nell'area che ne è oggetto “…è stato edificato a cura e spese del signor ”, con Parte_3
la conseguenza che in caso di accoglimento della domanda di riduzione dovranno essere portate in compensazione tutte le spese di costruzione;
la donazione in favore del figlio è stata disposta CP_6
quale forma di ringraziamento per l'assistenza prestata al marito della donante, per cui anche in questo caso la domanda di parte attrice merita di essere rigettata.
Sia , e sia si sono costituiti per aderire Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_8
integralmente alla prospettazione dell'attrice e formulare conclusioni sostanzialmente identiche, ovvero per chiedere al Tribunale di: (1) accertare e dichiarare che le disposizioni contenute nell'atto di donazione del 23/07/2009 sono lesive della quota di legittima degli eredi di in quanto Persona_2
eccedono la quota di cui la de cuius poteva disporre ed in particolare sono lesive della porzione legittima spettante agli esponenti, OT ex filio che succedono in rappresentazione del padre premorto nella misura di 1/5 per la quota a lui spettante di 1/6; (2) per l'effetto, disporre la reintegrazione della legittima mediante la dovuta riduzione proporzionale delle dette disposizioni eccedenti la quota di cui poteva disporre, cioè quella di 1/3 dell'asse ereditario, con riserva per tutti i figli della Persona_2
quota di 2/3, a norma dell'art.537 cc, da quantificarsi in corso di causa;
(3) procedere, previa determinazione e dichiarazione del diritto dei convenuti a conseguire il valore della disponibile, alla divisione dell'asse ereditario di nei termini anzidetti e, per l'effetto, nominare un CTU Persona_2
per stimare il valore dei beni e la consistenza delle quote e ordinare la divisione dei beni in relazione alle singole quote (ordinando la vendita all'incanto degli immobili, in caso di non materiale divisibilità, con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra i singoli condividenti); (4) ordinare agli eredi che occupano gli immobili oggetto di divisione di rendere il conto pagina 6 di 9 delle rendite/frutti civili percepiti in ragione del possesso dei beni ereditari dalla data della morte di ciascun dante causa (pro quote); (5) procedere alla divisione dell'asse ereditario di CP_10
nei termini in espositiva e per l'effetto nominare un CTU per stimare il valore dei beni e la consistenza delle quote e ordinare la divisione dei beni in relazione alle singole quote (ordinando la vendita all'incanto degli immobili, in caso di non materiale divisibilità, con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra i singoli condividenti); (6) accertare l'esistenza del conto corrente bancario intestato a e presso il Banco di Sardegna spa, agenzia di CP_10 Persona_2
Cortoghiana, il saldo del predetto conto al momento della morte di e , CP_10 Persona_2
eventuali donazioni indirette effettuate dai defunti quando erano in vita mediante bonifici bancari e prelievi in favore di altro coerede, anche cointestatario del conto corrente, e disporre, se del caso, il conferimento delle somme stesse al fine di ricostituire l'asse ereditario e procedere alla divisione dei beni tra gli aventi diritto;
(7) accertare l'esistenza del conto corrente e/o libretto postale intestato a e presso Poste Italiane spa, agenzia di Cortoghiana, il saldo del CP_10 Persona_2
predetto al momento della morte di e , eventuali donazioni indirette CP_10 Persona_2
effettuate dai defunti quando erano in vita mediante bonifici bancari e prelievi in favore di altro coerede, anche cointestatario del conto corrente e/o libretto postale, e disporre, se del caso, il conferimento delle somme stesse al fine di ricostituire l'asse ereditario e procedere alla divisione dei beni tra gli aventi diritto;
(7) accertare la consistenza del credito che vantava, al CP_10
momento della morte, nei confronti della cantina sociale di Sant'Antioco e per l'effetto disporre la divisione tra gli eredi degli importi accettati;
(8) disporre la divisione tra gli eredi del valore del mezzo agricolo (trattore) targato AD196H; (9) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto di dividere, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura.
La causa, istruita con soli documenti e interrotta il 28.9.2021 per il decesso del convenuto
[...]
, è stata riassunta dall'attrice e dai convenuti , e CP_9 Controparte_1 CP_2 CP_3
con ricorso depositato il 10.12.2021, ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione CP_4
pagina 7 di 9 dell'udienza di prosecuzione a tutte le controparti originarie nonché, impersonalmente e collettivamente, a tutti gli eredi di . Controparte_9
Tutte le parti originarie si sono nuovamente costituite in prosecuzione, mentre gli eredi CP_9
sono rimasti contumaci.
[...]
In tale fase tutte le parti costituite, dato atto di aver raggiunto un accordo in via stragiudiziale, hanno concordemente concluso come sopra indicato.
La causa, tenuta in decisione dal Collegio sulle conclusioni sopra trascritte, dopo il deposito delle comparse conclusionali è stata rimessa in rilettura - con ordinanza del 13.3.2025 - per consentire alle parti di produrre il richiamato accordo stragiudiziale e così permettere al Tribunale di verificare se esso abbia o meno coinvolto anche i litisconsorti rimasti contumaci, ovvero gli eredi di Controparte_13
(accertamento ritenuto necessario, visto che dette parti “potrebbero essere state pretermesse dal non verificato accordo” e che la richiesta declaratoria della cessata materia del contendere farebbe comunque “stato” anche nei loro confronti).
In tale successiva fase processuale le stesse parti hanno precisato: che esse coincidono con gli eredi di che è deceduto celibe e senza figli;
che le stesse hanno formalizzato l'accordo Controparte_13
transattivo con atto pubblico di divisione stipulato il 22/11/2024 davanti al notaio che ha Per_3
anche provveduto a redigere e trascrivere l'accettazione dell'eredità di da parte di Controparte_13
tutti gli eredi, come risulta dal rogito rep.43.899, racc.28.104 prodotto all'udienza del 12.11.2025.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle concordi conclusioni indicate in intestazione, senza ulteriore assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc (ai quali le parti hanno espressamente rinunciato).
***
Dato atto di quanto sopra, alla luce dell'accordo stragiudiziale raggiunto dalle parti e dell'accertata integrità del contraddittorio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, come da concordi conclusioni delle parti. pagina 8 di 9
PQM
definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il giudice estensore dott. Antonio Dessì
La Presidente
dott.ssa Maria Grazia Cabitza
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