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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1514/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1
Con l'avv. PATRIZIA GIANNETTA
e
IE LA
Con l'avv. MARIA DEL MAR MOYA CABELLO
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 10/04/2025, per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/04/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70
i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato il 28/08/2021 in Comune di Salzano e dalla cui unione è nato il figlio Per_1
(30/10/2018), ad oggi minorenne.
1 Emessa la sentenza di separazione personale n. 415/2024 pubbl. il 13/11/2024, con cui il
Collegio ha provveduto all'omologa delle condizioni di separazione, prendendo altresì atto che la sig.ra TO ha trasferito la propria residenza in Spinea (Ve), via Roma 311 B, con il figlio minore , la causa era rimessa sul ruolo del relatore. Per_1
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva in conformità, come da nota in atti, e il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 19/09/2024, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative al figlio minore anche agli interessi morali e materiali dello stesso.
Il tutto come da ricorso.
È peraltro manifestamente superfluo l'ascolto della prole, ascolto che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Salzano il 28/08/2021 tra e IE LA e Parte_1
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Salzano nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2021, Parte 2, Serie C, n. 26.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
- Conferma che i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere già regolamentato tra loro ogni questione economica e patrimoniale e, pertanto, rinunciano ad ogni reciproca pretesa a titolo di assegno divorzile;
- Conferma che è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 la responsabilità genitoriale in modo condiviso e, in considerazione dell'organizzazione della vita familiare e del comune intento dei coniugi di garantire ad il miglior Per_1
rapporto con entrambi i genitori e una crescita il più possibile serena, avrà Per_1
collocamento e domicilio paritario presso entrambi i genitori, secondo il piano genitoriale sottoesteso;
- Conferma, in considerazione di quanto sopra, che ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario di e, tuttavia, il sig. acconsente che la signora Per_1 Pt_1
TO incassi in via esclusiva l'assegno familiare mensile;
- Conferma che ciascun genitore provvederà per il 50% alle spese straordinarie per il minore come previste e disciplinate da Protocollo del Tribunale di Venezia da intendersi qui integralmente richiamato, fatta eccezione per le spese di baby-sitter che saranno a carico di ciascun genitore, senza nulla pretendere l'uno dall'altro.
Ciascun genitore effettuerà le detrazioni fiscali previste per legge nella misura del 50%.
Quanto alla gestione dei rapporti genitoriali, i ricorrenti propongono all'intestato Tribunale il seguente PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE:
- rimane affidato congiuntamente a entrambi i genitori, i quali esercitano la Per_1
responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, ad eccezione di quelle di carattere urgente, tenendo conto all'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del minore nonché della salute
3 psicofisica;
le decisioni sulla questione di ordinaria amministrazione verranno esercitate separatamente allorquando sarà con l'uno o con l'altro genitore. Per_1
- Il minore rimane collocato e domiciliato paritariamente presso entrambi i genitori secondo il seguente calendario, che i genitori stanno già attuando, e che si impegnano a mantenere nel rispetto e nella collaborazione reciproci, avendo cura di segnalare per tempo eventuali impedimenti e/o deroghe che si rendano necessarie:
- trascorrerà, a settimane alterne, le giornate del lunedì e martedì, del venerdì sabato Per_1
e domenica con un genitore e quelle di mercoledì e giovedì con l'altro genitore.
Durante l'anno scolastico verrà accompagnato a scuola dal genitore presso cui ha Per_1
trascorso la notte salvo diversi accordi di volta in volta assunti tra i genitori;
8. Per quanto concerne le festività natalizie, il padre trascorrerà con il figlio, alternandosi con la madre, le giornate del 24,25 e 26 dicembre, nonché del 31 dicembre e primo gennaio e del 6 gennaio di ogni anno;
per le festività pasquali, da intendersi domenica di Pasqua e lunedì in albis il padre si alternerà con la madre, gli eventuali “ ponti scolastici” ( ad esempio: 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) verranno trascorsi con i genitori in via alternativa, secondo gli accordi da assumere non appena disponibile il calendario scolastico;
durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con due Per_1 settimane a propria scelta, impegnandosi a concordare con l'altro genitore, in buona armonia, periodi compatibili con gli impegni scolastici del minore e lavorativi dell'altro genitore, entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
9. Entrambi i genitori s'impegnano a fare svolgere i compiti al figlio nei giorni di competenza nonché a seguirlo e accompagnarlo alle diverse attività ludiche e sportive che lo stesso svolgerà, nonché a seguirlo e accompagnarlo nel percorso di logopedia già intrapreso e/o di agevolare ogni altro percorso di supporto all'apprendimento o di utilizzo di strumenti compensativi o dispensativi suggeriti dagli insegnanti;
10. Il minore manterrà rapporti familiari sia con i nonni paterni che con i nonni materni, con possibilità di pernotto sia presso gli uni che presso gli altri, previa comunicazione in tal senso da parte del genitore interessato all'altro;
11. I genitori s'impegnano già da adesso a trascorrere insieme al minore gli eventi maggiormente significativi della sua vita, quali compleanni, comunione, cresima e occasioni speciali nella sua quotidianità;
4 12. Entrambi i genitori si impegnano sin d'ora a comunicarsi reciprocamente tutti gli spostamenti del figlio e a concordare preventivamente ogni e qualsiasi decisione attinente l'educazione, la scolarità, le necessità sanitarie, la pratica sportiva e, in generale, la crescita del figlio;
13. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
14. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Salzano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 14 maggio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1
Con l'avv. PATRIZIA GIANNETTA
e
IE LA
Con l'avv. MARIA DEL MAR MOYA CABELLO
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 10/04/2025, per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/04/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70
i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato il 28/08/2021 in Comune di Salzano e dalla cui unione è nato il figlio Per_1
(30/10/2018), ad oggi minorenne.
1 Emessa la sentenza di separazione personale n. 415/2024 pubbl. il 13/11/2024, con cui il
Collegio ha provveduto all'omologa delle condizioni di separazione, prendendo altresì atto che la sig.ra TO ha trasferito la propria residenza in Spinea (Ve), via Roma 311 B, con il figlio minore , la causa era rimessa sul ruolo del relatore. Per_1
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva in conformità, come da nota in atti, e il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 19/09/2024, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative al figlio minore anche agli interessi morali e materiali dello stesso.
Il tutto come da ricorso.
È peraltro manifestamente superfluo l'ascolto della prole, ascolto che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Salzano il 28/08/2021 tra e IE LA e Parte_1
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Salzano nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2021, Parte 2, Serie C, n. 26.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
- Conferma che i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere già regolamentato tra loro ogni questione economica e patrimoniale e, pertanto, rinunciano ad ogni reciproca pretesa a titolo di assegno divorzile;
- Conferma che è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 la responsabilità genitoriale in modo condiviso e, in considerazione dell'organizzazione della vita familiare e del comune intento dei coniugi di garantire ad il miglior Per_1
rapporto con entrambi i genitori e una crescita il più possibile serena, avrà Per_1
collocamento e domicilio paritario presso entrambi i genitori, secondo il piano genitoriale sottoesteso;
- Conferma, in considerazione di quanto sopra, che ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario di e, tuttavia, il sig. acconsente che la signora Per_1 Pt_1
TO incassi in via esclusiva l'assegno familiare mensile;
- Conferma che ciascun genitore provvederà per il 50% alle spese straordinarie per il minore come previste e disciplinate da Protocollo del Tribunale di Venezia da intendersi qui integralmente richiamato, fatta eccezione per le spese di baby-sitter che saranno a carico di ciascun genitore, senza nulla pretendere l'uno dall'altro.
Ciascun genitore effettuerà le detrazioni fiscali previste per legge nella misura del 50%.
Quanto alla gestione dei rapporti genitoriali, i ricorrenti propongono all'intestato Tribunale il seguente PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE:
- rimane affidato congiuntamente a entrambi i genitori, i quali esercitano la Per_1
responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, ad eccezione di quelle di carattere urgente, tenendo conto all'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del minore nonché della salute
3 psicofisica;
le decisioni sulla questione di ordinaria amministrazione verranno esercitate separatamente allorquando sarà con l'uno o con l'altro genitore. Per_1
- Il minore rimane collocato e domiciliato paritariamente presso entrambi i genitori secondo il seguente calendario, che i genitori stanno già attuando, e che si impegnano a mantenere nel rispetto e nella collaborazione reciproci, avendo cura di segnalare per tempo eventuali impedimenti e/o deroghe che si rendano necessarie:
- trascorrerà, a settimane alterne, le giornate del lunedì e martedì, del venerdì sabato Per_1
e domenica con un genitore e quelle di mercoledì e giovedì con l'altro genitore.
Durante l'anno scolastico verrà accompagnato a scuola dal genitore presso cui ha Per_1
trascorso la notte salvo diversi accordi di volta in volta assunti tra i genitori;
8. Per quanto concerne le festività natalizie, il padre trascorrerà con il figlio, alternandosi con la madre, le giornate del 24,25 e 26 dicembre, nonché del 31 dicembre e primo gennaio e del 6 gennaio di ogni anno;
per le festività pasquali, da intendersi domenica di Pasqua e lunedì in albis il padre si alternerà con la madre, gli eventuali “ ponti scolastici” ( ad esempio: 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) verranno trascorsi con i genitori in via alternativa, secondo gli accordi da assumere non appena disponibile il calendario scolastico;
durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con due Per_1 settimane a propria scelta, impegnandosi a concordare con l'altro genitore, in buona armonia, periodi compatibili con gli impegni scolastici del minore e lavorativi dell'altro genitore, entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
9. Entrambi i genitori s'impegnano a fare svolgere i compiti al figlio nei giorni di competenza nonché a seguirlo e accompagnarlo alle diverse attività ludiche e sportive che lo stesso svolgerà, nonché a seguirlo e accompagnarlo nel percorso di logopedia già intrapreso e/o di agevolare ogni altro percorso di supporto all'apprendimento o di utilizzo di strumenti compensativi o dispensativi suggeriti dagli insegnanti;
10. Il minore manterrà rapporti familiari sia con i nonni paterni che con i nonni materni, con possibilità di pernotto sia presso gli uni che presso gli altri, previa comunicazione in tal senso da parte del genitore interessato all'altro;
11. I genitori s'impegnano già da adesso a trascorrere insieme al minore gli eventi maggiormente significativi della sua vita, quali compleanni, comunione, cresima e occasioni speciali nella sua quotidianità;
4 12. Entrambi i genitori si impegnano sin d'ora a comunicarsi reciprocamente tutti gli spostamenti del figlio e a concordare preventivamente ogni e qualsiasi decisione attinente l'educazione, la scolarità, le necessità sanitarie, la pratica sportiva e, in generale, la crescita del figlio;
13. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
14. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Salzano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 14 maggio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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