Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 20/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00511/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01487/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1487 del 2022, proposto da
AZ EL e OV EL, rappresentati e difesi dall'avvocato OV EL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Forte dei Marmi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
del provvedimento del Comune di Forte dei Marmi prot. AOOCFM 0029345 uscita 03.08.22, h. 11:41, notificato, in data 17 agosto 2022, avente ad oggetto “pagamento del canone annuo 2022 della concessione demaniale marittima” di pertinenza degli odierni Ricorrenti;
di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso con il provvedimento del Comune di Forte dei Marmi prot. AOOCFM 0029345, uscita 03.08.2022, h. 11:41 di cui al punto precedente, citato nello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il dott. OV Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I Sig.ri OV e AZ EL hanno impugnato il provvedimento del Comune di Forte dei Marmi (prot. AOOCFM 0029345) del 3 agosto 2022, avente ad oggetto “ pagamento del canone annuo 2022 della concessione demaniale marittima ” riferito all’area in concessione (corrispondente ad una cabina ad uso balneare privato) di cui risultano titolari.
Detta concessione aveva la durata originaria di 72 mesi, ma risultava successivamente prorogata (sulla base delle disposizioni successivamente intervenute) fino al 2033.
Con un’unica censura si sostiene che l’Amministrazione avrebbe incrementato il canone demaniale per un importo rilevante (pari a euro 2.500,00), maggiorando di molte volte il canone sino ad oggi sempre corrisposto.
L’incremento sarebbe conseguenza dell’applicazione dei criteri introdotti dall’art. 100, Comma IV^, del D.L. n. 104/2020 e sarebbe del tutto ingiustificato, in quanto adottato in violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Sempre a parere dei ricorrenti sussisterebbero i presupposti di sospetta incostituzionalità, in quanto detto incremento non avrebbe considerato le diverse posizioni giuridiche dei soggetti assegnatari delle diverse tipologie di concessioni.
Si è costituito il Comune di Forte dei Marmi che ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in luogo del Giudice Ordinario, in quanto la controversia in esame attiene alla mera determinazione del canone e al suo pagamento, senza alcun coinvolgimento di profili attinenti all’esercizio di potestà pubblicistiche.
Il Comune ha evidenziato che questo Tribunale ha definito una fattispecie del tutto analoga e relativa al canone per l’anno 2021, sempre riferita alla stessa area in concessione e agli stessi ricorrenti (in questo senso si veda TAR Toscana n. 908/2024).
Nel merito si sono contestate le argomentazioni proposte e chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
All’udienza del 13 marzo 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale, così come peraltro già evidenziato da questo Tribunale nella medesima fattispecie e riferita al canone dell’anno 2021 (TAR Toscana n. 908/2024), decisione quest’ultima alla quale è possibile fare espresso riferimento ai sensi dell’art. 88 cpa.
1.2 Anche nella fattispecie in esame e con la nota impugnata, il Comune di Forte dei Marmi ha rideterminato il canone dovuto per l’anno 2022 in euro 2.698,75 (euro 2.500,00, oltre l’aggiornamento ISTAT), specificando in detta richiesta che il “ canone minimo è stato rideterminato ai sensi del Decreto Legge 14 agosto 2020, n° 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n° 126 e s.m.i ”.
1.3 Il Comune ha quindi rideterminato il canone concessorio demaniale, limitandosi ad applicare un aumento già stabilito dalle disposizioni sopra richiamate, svolgendo così un’attività vincolata che non può che individuare una situazione giuridica di diritto soggettivo.
Come questo Tribunale ha avuto modo di chiarire nella sentenza n. 908/2024, l’art. 133, comma 1, lett.b) del cpa riserva al Giudice Ordinario ogni controversia relativa ad indennità, canoni ed altri corrispettivi inerenti a rapporti di concessione.
1.4 A partire da alcune pronunce della Cassazione (per tutte Cass. Sez. Un. n. 411/2007) un costante orientamento giurisprudenziale ha sancito che “ le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, assegnate alla giurisdizione del giudice ordinario sono quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra p.a. concedente e concessionario del bene, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligopretesa",
senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato alla p.a. per la tutela di interessi generali ” (Cons. St., 2 febbraio 2009, n. 586).
1.5 Applicando detti orientamenti al caso di specie il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale in luogo del Giudice Ordinario territorialmente competente.
1.6 Restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il processo è riproposto innanzi al G.O., nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ex art. 11 c.p.a. (traslatio iudicii).
1.7 La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in luogo del Giudice Ordinario territorialmente competente.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
OV Ricchiuto, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV Ricchiuto | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO