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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 04/08/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 77/2023 R.G. cui è riunito il proc. n. 74/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Seconda sezione civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott.ssa Renata Fermanelli - Consigliera ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nelle cause riunite promosse in appello
La prima rg 74/2023 con atto di citazione notificato in data 5 aprile 2023 da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 8.5.1965 e (C.F. ), Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Canal del foro di Padova,
- appellanti - contro
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._3
5.10.1976 e (C.F. ), nato a CP_2 C.F._4
Mirano (VE) il 23.10.1977, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pietro Massarotto e Mario Domenico Ciccarelli del foro di Milano
e contro (C.F. ), nato a [...] CP_3 C.F._5
Trento (TN) il 27.10.1953, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Debiasi e Andrea Debiasi del foro di Milano
e contro
(P. IVA ), in Controparte_4 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Romagnoli del foro di Roma e dall' avv.to Gianfrancesco Esposito
La seconda rg 77/2023 con atto di citazione notificato in data 5 aprile 2023 da
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._3
5.10.1976 e (C.F. ), nato a CP_2 C.F._4
Mirano (VE) il 23.10.1977, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pietro Massarotto e Mario Domenico Ciccarelli del foro di Milano
- appellanti - contro
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 8.5.1965 e (C.F. ), Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Canal del foro di Padova
e contro
(C.F. ), nato a [...] CP_3 C.F._5
Trento (TN) il 27.10.1953, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Debiasi e Andrea Debiasi del foro di Milano
e contro
(P. IVA ), in Controparte_4 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Romagnoli del foro di Roma e dall'avv.to Gianfrancesco Esposito
pag. 2/33 Cause interrotte per il dichiarato decesso di e proseguite, a Parte_1 seguito di riassunzione, nella contumacia degli eredi di Parte_1 che non si sono costituiti in giudizio
Oggetto: vendita di cose immobili
In punto: riforma della sentenza n. 731/2022 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 1.7.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per e : CP_1 CP_2
“ in via principale, quanto a RG 77/2023: previa separazione dei giudizi riuniti ex artt. 103 e 104 c.p.c., accogliere per i motivi tutti dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 731/2022, resa inter partes dal Tribunale di Trento in persona del Giudice Unico d.ssa Giuliana Segna – R.G. n. 2635/2019, accogliere le seguenti conclusioni -come mutatis mutandis avanzate nel giudizio di primo grado-:
. in via cumulativa, in riforma dei punti 3, 5 e 6 del
PQM
-nonché capi relativi- della sentenza de qua, accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2043 c.c. e/o ex altro diritto individuando dello stesso geom. CP_3 nei confronti degli appellanti, per l'effetto condannare il medesimo
[...] geom. al risarcimento a favore dei medesimi appellanti CP_3 della somma complessiva di € 39.298,38, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal 13.5.2015 e oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 39.298,38 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 13.5.2015, e oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
→ con riferimento a RG 74/2023: ferme e impregiudicate le conclusioni sopra rassegnate quanto a RG 77/2023, ove si ritenga impossibile e/o improcedibile e/o inopportuna la separazione dei giudizi riuniti ex artt. 103 e 104 c.p.c., rigettare l'impugnazione (RG 74/2023) in ogni sua parte in quanto infondata in fatto pag. 3/33 e in diritto, confermando i capi 1 e 4 della sentenza n. 731/2022 Trib. Trento;
→ quanto alle spese di lite: in riforma specifica dei punti 5 e 6 del
PQM
-nonché capi relativi- della sentenza de qua, con vittoria piena di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CNPA, come per legge, relativi a entrambi i gradi di giudizio nei confronti del geom. e di CP_3
Controparte_4
Con vittoria piena di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CNPA, come per legge, anche nei confronti della Signora e degli eredi del Signor Parte_2 Parte_1 nonché condannare i medesimi -Cristina ed eredi di Parte_2 Pt_1
stante il loro contegno processuale temerario e pretestuoso, al
[...] risarcimento dei danni tutti cagionati agli appellanti e per CP_2 CP_1 lite temeraria ex art. 96 c.p.c., liquidandone in via equitativa d'ufficio il relativo importo.” per : Parte_2
“– in via principale e nel merito,
1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 731/2022 emessa in data 13.12.2022 dal Tribunale di Trento, Dott.ssa Giuliana Segna, nell'ambito del giudizio n. 2635/2019 R.G. pubblicata in data 16.12.2022 e notificata il successivo 6.3.2023, accogliere la domanda svolta in via principale in comparsa di costituzione del primo grado che qui si riporta: “letti i fatti in narrativa, rigettare ogni domanda proposta dalla parte attrice verso i convenuti essendo infondata in fatto ed in diritto” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
2) Rigettare le domande tutte formulate da parte appellante nei confronti degli odierni convenuti perché infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio da rifondere al procuratore antistatario.” pag. 4/33 per : CP_3
“Quanto alla posizione relativa alla causa sub RG 74/2023 (riunita alla N. 77/2023 RG)
In via PRINCIPALE: prendere atto e dichiarare l'intervenuto giudicato sui capi di sentenza 3-5- 6 nei rapporti tra ed i signori CP_3 Parte_3
Ad ogni buon conto e per quanto d'interesse si reiterano le domande tutte di primo grado:
NEL MERITO
- in via principale: accertati i fatti di causa, respingersi le domande rivolte nei confronti del convenuto in quanto inammissibili, CP_5 CP_3 improcedibili, prescritte e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa ovvero ridurle nel quantum per quanto di giustizia;
- in via subordinata e per quanto occorre in via riconvenzionale/trasversale: nel denegato caso di accoglimento, totale o parziale, delle domande svolte nei confronti del geom. e CP_3 quindi nella non creduta ipotesi di ritenuto apporto causale del comportamento di quest'ultima nella realizzazione dei fatti e dei danni lamentati dagli attori di primo grado, previo accertamento e quantificazione di tali danni secondo giustizia e secondo le emergenze processuali, escludersi il vincolo di solidarietà con eventuali altri soggetti, condannare i coimpetiti eredi di e a Parte_1 Parte_2 manlevare e garantire il geom. da ogni e qualsiasi esborso CP_3 che quest'ultimo dovesse subire, per ogni sorte (capitale, interessi, spese legali e procedurali, spese tecniche, ecc..) anche in via di regresso in conseguenza di detto denegato accoglimento;
- in via ulteriormente subordinata e per quanto occorre in via riconvenzionale: nel denegato caso in cui fosse comunque accertata una qualsivoglia responsabilità in capo al geom. rispetto ai fatti CP_3 per cui è causa, ed accertata la validità ed efficacia dei contratti assicurativi al tempo stipulati e dimessi in atti e quindi la copertura assicurativa per i fatti oggetto di causa sussistendone i presupposti tutti, pag. 5/33 condannare la società in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Cesare Pavese n. 385 –(Partita Iva - Codice fiscale ), P.IVA_2 P.IVA_3
a manlevare quindi garantire, tenendolo indenne, il geom. CP_3 da ogni e qualsiasi esborso che dovesse subire, per ogni sorte (capitale, interessi, spese -proprie e delle controparti- legali e procedurali, spese tecniche ecc..) in conseguenza di detto denegato accoglimento delle domande avversarie ed anche in caso di non ripetibilità delle spese legali in caso di esito vittorioso. Un tanto sia in considerazione delle garanzie di cui alla polizza per Responsabilità Civile che in relazione alle garanzie per Tutela Legale;
- in via istruttoria: si reiterano cautelativamente le istanze già di primo grado:
A. Stante la pacifica inopponibilità avverso il geom. di giudicati e/o CP_3 di assunzioni istruttorie o peritali in procedimenti nei quali non sia stato parte, si ritiene affatto necessario disporre una nuova CTU che, analizzati i luoghi, la esatta cronologia degli avvenimenti come accaduti nel tempo, la documentazione tecnica a suffragio e l'avvicendarsi nel tempo dei manufatti oggetto di causa, accerti la presenza di eventuali vizi, carenze, difetti o errate modalità esecutive, stabilendo le relative responsabilità dei vari artefici dell'eseguito, graduandone le stesse ed in particolare in relazione al ruolo e relative responsabilità professionali tenute nell'esecuzione del manufatto di causa da parte del convenuto geom.
CP_3
B. Si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale di tutte le controparti costituite e per testimoni, sul seguente capitolato:
1) Vero che il geom. viene incaricato da parte dei signori CP_3 il 3 marzo 2009 di progettare e dirigere il Parte_3 consolidamento della rampa e relative strutture come già preesistenti sulla p.ed. 1315/1 p.m. 1 C.C. di proprietà, allora, di Per_1 Parte_3
2) Vero che a quel tempo e sulla rampa dei committenti ed oggetto di causa le terre armate erano già presenti in loco;
pag. 6/33 3) Vero che le preesistenti terre armate sulla rampa in questione erano state realizzate verso la fine degli anni '90 da altri proprietari danti causa dei (cfr. fotografie docc. 1- 8 -10-11 pag. 6 – . Parte_3 CP_3
4) Vero che l'incarico professionale di cui sopra era richiesto dai committenti in quanto nel mese di febbraio 2009 le terre armate esistenti mostravano dei cedimenti;
5) Vero che l'incarico di progettazione e direzione del consolidamento in questione ha riguardato solo gli ultimi 2 ml delle terre armate preesistenti;
6) Vero che l'intervento edilizio in questione è stato progettato, diretto ed effettuato mediante rifacimento della parte strutturale delle preesistenti terre armate lasciando identico il loro sedime, sagoma, ingombro e posizione come quelle precedenti;
7) Vero che i lavori come progettati, diretti ed effettuati con l'incarico del geom. non hanno modificato la posizione delle preesistenti terre CP_3 armate medesime.
8) Vero che nel 2009, al momento dei lavori di consolidamento di cui sopra, il confine con le proprietà a valle è stato definito tra i confinanti anche in esito ad un'operazione catastale svolta d'ufficio proprio in relazione al confine in questione;
9) Vero che il confine di cui trattasi al punto che precede, coincideva perfettamente con le risultanze catastali di tal che lo stesso non era in contestazione (cfr. doc. 12 ); CP_3
10) Vero che i vicini confinanti a valle, in occasione dei lavori del 2009, non hanno avanzato alcuna lamentela o riserva in merito alla posizione del confine e dei manufatti.
11) Vero che le opere del 2009 come progettate e dirette dal geom. CP_3 sono state effettuate sull'esatto sedime di quelle preesistenti e non
[...]
v'è stata quindi modifica alcuna del confine di fatto;
12) Vero che terminati i lavori il 25 marzo 2009, il geom. CP_3 non ha più frequentato i luoghi;
13) Vero che in sede di compravendita dell'immobile di causa, nel 2014, l'agenzia immobiliare e l'ing. procedevano ad un controllo Tes_1
pag. 7/33 dell'intero immobile prima del rogito senza nulla rilevare in merito alle terre armate in questione.
Ed il tutto, oltre che per interrogatorio formale delle controparti tutte, a mezzo dei seguenti testimoni:
Ing. piazza Vicenza nl 12 38122 TRENTO;
Testimone_2
via Fravort n. 1, 38057 PERGINE VALSUGANA;
Testimone_3
Via San Pero n. 1, Fraz. Casalino 38057 PERGINE Testimone_4
VALSUGANA; dott. Studio di Geologia Via Pascoli n. 3 – 38057 PERGINE Tes_5
VALSUGANA;
Masetti – Maso Valderban n. 8 – 38057 PERGINE Testimone_6
VALSUGANA.
; Controparte_6 Controparte_7
P.i. (ed.) iscritto all'Albo dei Periti della Provincia di Persona_2
Trento.
- in ogni caso: con piena vittoria di spese, oltre ad IVA, CNPA a'sensi del decreto n. 55/2014 come aggiornato con DM 147/2022.
Quanto alla posizione relativa alla causa sub RG 77/2023 (a cui comunque è stata riunita la N. 77/2023)
In via PRELIMINARE: prendere atto e dichiarare l'intervenuto giudicato sui capi di sentenza 3-5- 6 nei rapporti tra ed i signori CP_3 Parte_3
In via PRINCIPALE: prendere atto e dichiarare l'intervenuto giudicato sui capi di sentenza 3-5- 6 nei rapporti tra ed i signori CP_3 Parte_3
Ad ogni buon conto e per quanto d'interesse si reiterano le domande tutte di primo grado:
NEL MERITO
pag. 8/33 - in via principale: accertati i fatti di causa, respingersi le domande rivolte nei confronti del convenuto in quanto inammissibili, CP_5 CP_3 improcedibili, prescritte e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa ovvero ridurle nel quantum per quanto di giustizia;
- in via subordinata e per quanto occorre in via riconvenzionale/trasversale: nel denegato caso di accoglimento, totale o parziale, delle domande svolte nei confronti del geom. e CP_3 quindi nella non creduta ipotesi di ritenuto apporto causale del comportamento di quest'ultima nella realizzazione dei fatti e dei danni lamentati dagli attori di primo grado, previo accertamento e quantificazione di tali danni secondo giustizia e secondo le emergenze processuali, escludersi il vincolo di solidarietà con eventuali altri soggetti, condannare i coimpetiti eredi di e a Parte_1 Parte_2 manlevare e garantire il geom. da ogni e qualsiasi esborso CP_3 che quest'ultimo dovesse subire, per ogni sorte (capitale, interessi, spese legali e procedurali, spese tecniche, ecc..) anche in via di regresso in conseguenza di detto denegato accoglimento;
- in via ulteriormente subordinata e per quanto occorre in via riconvenzionale: nel denegato caso in cui fosse comunque accertata una qualsivoglia responsabilità in capo al geom. rispetto ai fatti CP_3 per cui è causa, ed accertata la validità ed efficacia dei contratti assicurativi al tempo stipulati e dimessi in atti e quindi la copertura assicurativa per i fatti oggetto di causa sussistendone i presupposti tutti, condannare la società in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Cesare Pavese n. 385 –(Partita Iva - Codice fiscale ), P.IVA_2 P.IVA_3
a manlevare e quindi garantire, tenendolo indenne, il geom. CP_3 da ogni e qualsiasi esborso che dovesse subire, per ogni sorte (capitale, interessi, spese -proprie e delle controparti- legali e procedurali, spese tecniche ecc..) in conseguenza di detto denegato accoglimento delle domande avversarie ed anche in caso di non ripetibilità delle spese legali in caso di esito vittorioso. Un tanto sia in considerazione delle garanzie di cui alla polizza per Responsabilità Civile che in relazione alle garanzie per Tutela Legale;
pag. 9/33 - in via istruttoria: si reiterano cautelativamente le istanze già di primo grado:
A. Stante la pacifica inopponibilità avverso il geom. di giudicati e/o CP_3 di assunzioni istruttorie o peritali in procedimenti nei quali non sia stato parte, si ritiene affatto necessario disporre una nuova CTU che, analizzati i luoghi, la esatta cronologia degli avvenimenti come accaduti nel tempo, la documentazione tecnica a suffragio e l'avvicendarsi nel tempo dei manufatti oggetto di causa, accerti la presenza di eventuali vizi, carenze, difetti o errate modalità esecutive, stabilendo le relative responsabilità dei vari artefici dell'eseguito, graduandone le stesse ed in particolare in relazione al ruolo e relative responsabilità professionali tenute nell'esecuzione del manufatto di causa da parte del convenuto geom.
CP_3
B. Si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale di tutte le controparti costituite e per testimoni, sul seguente capitolato:
14) Vero che il geom. viene incaricato da parte dei signori CP_3 il 3 marzo 2009 di progettare e dirigere il Parte_3 consolidamento della rampa e relative strutture come già preesistenti sulla p.ed. 1315/1 p.m. 1 C.C. di proprietà, allora, di Per_1 Parte_3
15) Vero che a quel tempo e sulla rampa dei committenti ed oggetto di causa le terre armate erano già presenti in loco;
16) Vero che le preesistenti terre armate sulla rampa in questione erano state realizzate verso la fine degli anni '90 da altri proprietari danti causa dei (cfr. fotografie docc. 1- 8 -10-11 pag. 6 – . Parte_3 CP_3
17) Vero che l'incarico professionale di cui sopra era richiesto dai committenti in quanto nel mese di febbraio 2009 le terre armate esistenti mostravano dei cedimenti;
18) Vero che l'incarico di progettazione e direzione del consolidamento in questione ha riguardato solo gli ultimi 2 ml delle terre armate preesistenti;
19) Vero che l'intervento edilizio in questione è stato progettato, diretto ed effettuato mediante rifacimento della parte strutturale delle preesistenti terre armate lasciando identico il loro sedime, sagoma, ingombro e posizione come quelle precedenti;
pag. 10/33 20) Vero che i lavori come progettati, diretti ed effettuati con l'incarico del geom. non hanno modificato la posizione delle preesistenti terre CP_3 armate medesime.
21) Vero che nel 2009, al momento dei lavori di consolidamento di cui sopra, il confine con le proprietà a valle è stato definito tra i confinanti anche in esito ad un'operazione catastale svolta d'ufficio proprio in relazione al confine in questione;
22) Vero che il confine di cui trattasi al punto che precede, coincideva perfettamente con le risultanze catastali di tal che lo stesso non era in contestazione (cfr. doc. 12 ); CP_3
23) Vero che i vicini confinanti a valle, in occasione dei lavori del 2009, non hanno avanzato alcuna lamentela o riserva in merito alla posizione del confine e dei manufatti.
24) Vero che le opere del 2009 come progettate e dirette dal geom. CP_3 sono state effettuate sull'esatto sedime di quelle preesistenti e non
[...]
v'è stata quindi modifica alcuna del confine di fatto;
25) Vero che terminati i lavori il 25 marzo 2009, il geom. CP_3 non ha più frequentato i luoghi;
26) Vero che in sede di compravendita dell'immobile di causa, nel 2014, l'agenzia immobiliare e l'ing. procedevano ad un controllo Tes_1 dell'intero immobile prima del rogito senza nulla rilevare in merito alle terre armate in questione.
Ed il tutto, oltre che per interrogatorio formale delle controparti tutte, a mezzo dei seguenti testimoni:
Ing. piazza Vicenza nl 12 38122 TRENTO;
Testimone_2
via Fravort n. 1, 38057 PERGINE VALSUGANA;
Testimone_3
Via San Pero n. 1, Fraz. Casalino 38057 PERGINE Testimone_4
VALSUGANA;
dott. Studio di Geologia Via Pascoli n. 3 – 38057 Tes_5
PERGINE VALSUGANA;
pag. 11/33 fraz. Masetti – Maso Valderban n. 8 – 38057 Persona_3
PERGINE VALSUGANA.
bellere di Pergine Valsugana;
CP_8 Testimone_7
P.i. (ed.) iscritto all'Albo dei Periti della Provincia Persona_2 di Trento.
- in ogni caso: con piena vittoria di spese, oltre ad IVA, CNPA a'sensi del decreto n. 55/2014 come aggiornato con DM 147/2022.” per l'Appellata Controparte_4
“CONCLUSIONI RGN 74/2023
IN VIA PREGIUDIZIALE:
Disporsi la riunione per connessione del presente giudizio, con il giudizio pendente al n. 77/2023 di ruolo innanzi a Codesta Corte di Appello;
NEL MERITO
Prendere atto e dichiarare l'intervenuto giudicato sui capi di sentenza 3-5- 6 nei rapporti tra ed i signori CP_3 Parte_3
AD OGNI BUON CONTO E PER QUANTO D'INTERESSE anche in vista della riunione dei procedimenti d'appello, si reiterano le domande tutte di primo grado:
IN VIA PRELIMINARE
- Accertata e dichiarata la maturazione della prescrizione del diritto alla manleva, per le motivazioni tutte espresse, respingere la domanda di garanzia svolta dal Geom. nei confronti di CP_3 [...]
Controparte_4
- Accertata e dichiarata la inoperatività della garanzia prestata da in favore del Geom. in forza della Controparte_4 CP_3 polizza contraddistinta dal numero 1104166 per le ragioni di fatto e di diritto suesposte
e, per l'effetto, respingere la domanda di garanzia avanzata nei confronti della terza chiamata Controparte_4
pag. 12/33 NEL MERITO
Rigettare per inammissibilità ovvero, in subordine, per infondatezza la domanda proposta dagli attori nei confronti del convenuto geom. . CP_3
IN VIA GRADATA
Nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda ex adverso posposta, in ogni caso, contenere l'obbligo mallevatorio di entro i limiti dell'eventuale quota Controparte_4 di responsabilità attribuita al convenuto Geom. fermo CP_3 restando gli scoperti ed i limiti contrattuali così come previsti in polizza.
ANCORA IN VIA GRADATA
Nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea accertare e dichiarare il grado e la quota di responsabilità sussistente a carico di ciascun coobbligato CP_9
, GEOM. ), procedendo quindi
[...] Parte_2 CP_3 alla ripartizione interna tra i condebitori solidali della responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
CONCLUSIONI RGN 77/2023
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
Disporsi la riunione per connessione del presente giudizio, con il giudizio pendente al n. 77/2023 di ruolo innanzi a Codesta Corte di Appello;
IN VIA PRELIMINARE:
Accertarsi e dichiararsi l'assoluta carenza di legittimazione passiva di
CP_4
NEL MERITO
Rigettarsi l'appello proposto dai sigg.ri e con CP_1 CP_2 integrale conferma della sentenza n. 731/2022 del Tribunale di Trento.
pag. 13/33 AD OGNI BUON CONTO E PER QUANTO D'INTERESSE si reiterano le domande svolte nel giudizio di primo grado:
IN VIA PRELIMINARE
- Accertata e dichiarata la maturazione della prescrizione del diritto alla manleva, per le motivazioni tutte espresse, respingere la domanda di garanzia svolta dal Geom. nei confronti di CP_3 [...]
Controparte_4
- Accertata e dichiarata la inoperatività della garanzia prestata da in favore del Geom. in forza della Controparte_4 CP_3 polizza contraddistinta dal numero 1104166 per le ragioni di fatto e di diritto suesposte
e, per l'effetto, respingere la domanda di garanzia avanzata nei confronti della terza chiamata Controparte_4
NEL MERITO
Rigettare per inammissibilità ovvero, in subordine, per infondatezza la domanda proposta dagli attori nei confronti del convenuto geom. . CP_3
IN VIA GRADATA
Nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda ex adverso posposta, in ogni caso, contenere l'obbligo mallevatorio di entro i limiti dell'eventuale quota Controparte_4 di responsabilità attribuita al convenuto Geom. fermo CP_3 restando gli scoperti ed i limiti contrattuali così come previsti in polizza.
ANCORA IN VIA GRADATA
Nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea accertare e dichiarare il grado e la quota di responsabilità sussistente a carico di ciascun coobbligato CP_9
, GEOM. ), procedendo quindi
[...] Parte_2 CP_3 alla ripartizione interna tra i condebitori solidali della responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
FATTI DI CAUSA
pag. 14/33 1.1 – e , con atto di citazione dd. 22.6.2019 CP_1 CP_2 evocavano in giudizio , e Parte_1 Parte_2 CP_3 chiedendo:
- in via principale, di accertare la responsabilità di e ai Pt_1 Parte_2 sensi dell'art. 1489 c.c., o di altra fattispecie, in qualità di venditori, per la presenza di gravi difformità urbanistico-edilizie nell'immobile acquistato e, per l'effetto, di disporre la riduzione del prezzo di compravendita in misura pari a € 27.137,70, nonché di condannarli al risarcimento dei danni per una somma pari a € 15.092,88, oltre rivalutazione e interessi legali;
- in via subordinata, di condannare i sig.ri e al Pt_1 Parte_2 risarcimento dei danni patiti dagli attori, quantificati in € 42.230,58, oltre rivalutazione e interessi legali;
- in via surrogatoria e cumulativa, previo accertamento della responsabilità professionale del geom. per i lavori compiuti sull'immobile, CP_3 nonché dell'inerzia dei sig.ri e nell'esercizio dei loro Pt_1 Parte_2 diritti nei confronti del geometra, oppure, in alternativa, previo accertamento della responsabilità extracontrattuale del sig. , di CP_3 condannare quest'ultimo al risarcimento del danno per una somma complessiva di € 42.230,58, oltre interessi legali e rivalutazione.
Esponevano gli attori di aver acquistato, in data 1.4.2014, da Pt_1
e , la p.m. 1 della p.ed. 1315/1 in P.T. 3386
[...] Parte_2
C.C. I, per un prezzo pari a € 290.000,00. Per_1
Il 4.12.2014 erano stati chiamati in causa, per ordine del giudice, nel procedimento civile sub n. 1985/2014 R.G., promosso ai sensi dell'art. 1172 c.c. dai sig.ri , e nei confronti Pt_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7 di alcuni proprietari di immobili confinanti e posti ad un livello superiore rispetto alle loro proprietà, in ragione del pericolo che le terre armate, costruite dai vicini soprastanti in parziale difformità dai progetti autorizzati dal Comune ed in violazione delle distanze legali, potessero cedere e danneggiare i loro immobili. In tale procedimento il giudice, con ordinanza dd. 13.5.2015, aveva condannato i convenuti, tra cui e a CP_2 CP_1 provvedere alla demolizione delle opere in terra armata nella parte individuata dalla C.T.U. redatta dall'ing. ed alla ricostruzione ex Per_4
pag. 15/33 novo – in condizioni di sicurezza - di tali opere, nel rispetto della pendenza indicata dal C.T.U.
Riferivano quindi gli attori che, in ottemperanza a tale provvedimento, avevano presentato, richiesta ed ottenuto dal Comune di Pergine Valsugana permesso per costruire;
che i vicini avevano impugnato detto permesso dinanzi al TAR;
che il TAR aveva rigettato il ricorso. Avevano dunque provveduto al rifacimento integrale del muro in terra armata.
Per tali ragioni, affermavano la responsabilità dei sig.ri e Pt_1 Parte_2 quali venditori dell'immobile, ai sensi dell'art. 1489 c.c., chiedevano la riduzione del prezzo e la condanna al risarcimento dei danni subiti, consistenti nelle spese legali, di C.T.U. e di C.T.P. sostenute nel procedimento civile, nelle spese del contenzioso amministrativo, detratte quelle già rifuse, e nelle spese di progettazione, rifacimento e collaudo delle opere eseguite.
Asserivano, inoltre, che i convenuti avevano omesso di esercitare i propri diritti nei confronti del geometra , il quale era stato CP_3 progettista e direttore dei lavori, svolti nel 2009, di realizzazione delle terre armate. Chiedevano quindi, in via surrogatoria, la condanna del sig. CP_3
a titolo di responsabilità professionale, o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
1.2 – e si costituivano in giudizio, Parte_1 Parte_2 chiedendo il rigetto delle domande attoree o, in via subordinata, di essere manlevati dal geom. da ogni eventuale conseguenza CP_3 pregiudizievole.
Dichiaravano che le terre armate erano state realizzate con l'ausilio del geom. . CP_3
Eccepivano di non essere stati a conoscenza dei vizi e delle difformità del terrapieno.
Contestavano la quantificazione dei danni.
1.3 Si costituiva altresì domandando, in via principale, il CP_3 rigetto di tutte le domande nei suoi confronti;
in via subordinata e riconvenzionale, di condannare i sig.ri e a tenerlo Pt_1 Parte_2 indenne da qualsiasi esborso;
in via di ulteriore subordine, di condannare la pag. 16/33 propria compagnia assicuratrice a manlevarlo da ogni conseguenza negativa.
Rappresentava che nel 2009 era stato incaricato dai convenuti di progettare e dirigere i lavori di consolidamento della rampa e delle relative strutture già preesistenti sulla p.m.., poiché le terre armate costruite negli anni '90 presentavano cedimenti. Eccepiva dunque che le terre armate esistevano già prima del suo intervento, il quale non aveva modificato la posizione delle stesse.
Contestava le risultanze della C.T.U. dell'ing. e ne deduceva, in Per_4 ogni caso, l'inopponibilità nei propri confronti, per non essere stato parte del procedimento in cui era stata disposta.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda surrogatoria, nonché la prescrizione e decadenza delle richieste risarcitorie. Censurava altresì la quantificazione dei danni.
Chiedeva quindi di poter chiamare in causa Controparte_4 per esserne manlevato.
1.4 Il primo Giudice autorizzava la chiamata di Controparte_4
la quale si costituiva in giudizio e, in via preliminare, eccepiva la
[...] prescrizione del diritto alla manleva, nonché l'inoperatività della garanzia;
nel merito, chiedeva il rigetto per inammissibilità o infondatezza delle domande proposte dalle controparti nei confronti del geom. ; in via CP_3 gradata, che l'obbligo di manleva fosse contenuto nei limiti dell'eventuale quota di responsabilità attribuita al;
in via ulteriormente subordinata, CP_3 che venissero accertate le rispettive quote di responsabilità.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e prove testimoniali.
2. – Con sentenza n. 731/2022 pubblicata in data 16.12.2022, il Tribunale di Trento condannava e a corrispondere Parte_1 Parte_2
a e , a titolo di risarcimento dei danni, la somma CP_2 CP_1 di € 39.298,38, oltre rivalutazione e interessi;
rigettava la domanda di riduzione del prezzo di vendita, nonché le domande svolte nei confronti di;
condannava e a CP_3 Parte_1 Parte_2 rimborsare a e le spese di lite;
condannava CP_2 CP_1
pag. 17/33 , , e a Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_1 rifondere le spese di lite a e a CP_3 Controparte_4
[...]
Per quanto ancora interessa in questa sede riteneva provato, sulla base della C.T.U. resa dall'ing. nel procedimento sub n. 1985/2014 R.G., che Per_4
i convenuti avevano alienato un bene viziato, giacché il terrapieno presente sulla p.m. oggetto di compravendita presentava gravi difetti di costruzione, suscettibili di pregiudicarne la stabilità, ed era stato realizzato in violazione delle distanze legali.
Ravvisava altresì la ricorrenza dell'ipotesi di evizione parziale, per essere gli attori stati costretti a demolire parte delle terre armate per garantire il rispetto delle distanze legali.
Escludeva la rilevanza dell'asserita mancata conoscenza dei vizi da parte dei venditori, posto che la garanzia per evizione prescinde dalla colpa, mentre l'art. 1490 c.c. pone una presunzione di colpa a carico dell'alienante.
Affermava la responsabilità di e ai sensi degli artt. 1484 Pt_1 Parte_2 cc e 1490 c.c..
Quantificava i danni in € 39.298,38, corrispondenti alle spese sostenute nel procedimento sub R.G. 1985/14 ed al costo del rifacimento delle terre armate, maggiorati di rivalutazione e interessi legali.
Respingeva la domanda di riduzione del prezzo, poiché all'esito dei lavori eseguiti dagli attori non residuava alcuna riduzione o limitazione dello spazio precedentemente destinato al transito e al cortile.
Rigettava altresì la domanda proposta da e contro il geom. CP_1 CP_2
mediante esercizio in surrogatoria del diritto dei venditori, CP_3 escludendo la sussistenza del presupposto dell'inerzia di questi ultimi ed altresì rigettava la domanda da loro svolta ex art 2043 cc nonché la domanda di manleva avanzata da e sempre verso il Pt_1 Parte_2
: affermava che dalla relazione presentata al Comune dal geom. CP_3
in occasione dei lavori nel 2009 (doc. 1 ) risultava che il CP_3 CP_3 pendio era già stato interessato da fenomeni di smottamento e che gli interventi eseguiti dal non ne avevano modificato la linea esterna. CP_3
pag. 18/33 Osservava come non vi fosse alcuna prova che l'opera realizzata dal CP_3 avesse aggravato la situazione di pericolo dell'immobile. Escludeva pertanto la responsabilità del tecnico.
3. – Per la riforma di tale sentenza hanno proposto separatamente appello e (causa rg 74/23) nonché Parte_1 Parte_2 CP_1
e (causa rg 77/23). Con ordinanza dd. 12.9.2023 i due CP_2 procedimenti sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
3.1 - e (causa rg 77/24) , con un unico CP_1 CP_2 pluriarticolato motivo, impugnano la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. nei confronti del geom. (non anche il rigetto della domanda risarcitoria CP_3 svolta in via surrogatoria). Censurano altresì il capo relativo alle spese di lite, in particolare per aver posto a loro carico le spese del e di CP_3
Controparte_4
Quanto al primo motivo di appello sostengono che prima dell'intervento del 2009 non vi erano terre armate preesistenti , né alcun titolo autorizzativo delle stesse. Un tanto emerge dalla stessa relazione presentata al Comune dal sig. , erroneamente interpretata dal Tribunale: nel CP_3 documento si dà atto della presenza di una rampa, non di una terra armata, mentre viene prospettata la necessità di costruire una terra armata al fine di mettere in sicurezza il terreno eccessivamente pendente.
La circostanza risulta confermata anche dalla relazione del C.T.U. Per_4 il quale afferma che le sole terre armate delle pp.mm. 2 e 3 erano state realizzate nel 2003, mentre la terra armata della p.m. 1 era stata costruita nel 2009, e chiarisce a più riprese che la realizzazione di tale terra armata costituiva nuova costruzione.
Richiamano altresì, gli appellanti, a sostegno di tale prospettazione, l'Indagine geologico-tecnica a supporto del cedimento del muro di contenimento rampa a monte della p.ed. 1358 (doc. 45), la Tavola grafica n. 4 della concessione edilizia anno 2000 (doc. 55), la tavola grafica n. 1 della DIA anno 2009 (doc. 50), le fotografie tratte dalla DIA 2009 (doc. 47), le fotografie presenti nella pratica edilizia 1998 (doc. 56), le immagini del settembre 2010 tratte online da google maps (doc. 44).
pag. 19/33 Contestano come la decisione di prime cure, invece, si sia basata esclusivamente sulla relazione accompagnatoria redatta dal geom. CP_3 nel 2009 che comunque doveva esser letta in modo diverso da quanto fatto dal primo giudice.
Assumono che l'intervento del sig. ha comportato la modifica CP_3 integrale della consistenza del pendio e ha aggravato il pericolo di smottamento, mediante l'incremento della linea di pendenza o comunque la realizzazione di terre armate, prima inesistenti. Sottolineano che il geologo (doc. 51) aveva prescritto per l'intervento una pendenza massima di Tes_5
32°, mentre il realizzò una pendenza ben maggiore (65 ° dichiarati CP_3 nella DIA da lui presentata, o 75 ° riscontrati dal C.T.U. . Per_4
Obiettano che già lo stato dei luoghi precedente al 2009 era frutto di un'alterazione artificiale del pendio non autorizzata amministrativamente, sicché non sussisteva alcun diritto a mantenere lo stato di fatto.
Chiedono il rigetto dell'appello proposto dalle controparti e domandano che le spese di giudizio siano poste a carico delle altre parti.
3.2 – e impugnano la sentenza (Causa Parte_1 Parte_2 rg 74/23) limitatamente al capo di condanna nei loro confronti in favore di e , mentre dichiarano espressamente di prestare CP_2 CP_1
“acquiescenza al capo di sentenza con la (il) quale il Tribunale ha rigettato le domande svolte nei confronti del geom ” CP_3
In particolare, censurano la decisione per aver riqualificato la domanda degli attori ai sensi dell'art. 1484 c.c., laddove, invece la garanzia per evizione parziale non sarebbe applicabile nel caso di arretramento dell'edificio per violazione delle distanze legali. Affermano che non ricorre neppure l'ipotesi di cui all'art. 1489 c.c…
Lamentano altresì come il primo Giudice abbia ritenuto sussistenti vizi della cosa ai sensi dell'art. 1490 c.c., senza tuttavia fornire motivazione sul punto e in assenza di alcuna prospettazione di controparte in tal senso.
Per tali ragioni, chiedono che sia esclusa qualsivoglia responsabilità dei venditori, con rigetto delle domande di controparte.
2.3 – si è costituito nei due giudizi CP_3
pag. 20/33 Asserisce che, a fronte dell'acquiescenza prestata dai sig.ri e Pt_1 al capo di sentenza relativo al rigetto delle domande da questi Parte_2 avanzate nei suoi confronti, deve ritenersi formato il giudicato sul punto, nonché sulla condanna delle controparti a rifondergli le spese. Altresì afferma che l'appello proposto da e non può essere CP_1 CP_2 accolto, essendo agli stessi precluso l'esercizio in via surrogatoria di un diritto la cui inesistenza è stata accertata definitivamente.
Contesta, inoltre, la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. proposta dai medesimi e CP_1 CP_2
Reitera le domande subordinate svolte nei confronti di e Pt_1 Parte_2 nonché nei confronti di Controparte_4
2.4 Si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'appello spiegato da e e riproponendo in ordine alle CP_1 CP_2 domande svolte dal nei suoi confronti quanto già dedotto ed CP_3 eccepito in primo grado.
2.5 In data 13.2.2024 il difensore di ha notificato alle Parte_1 controparti il decesso del suo assistito ai sensi dell'art. 300 c.p.c.. Con ordinanza dd. 28.2.2024 la Corte ha dichiarato l'interruzione del processo per morte del sig. . Pt_1
e hanno provveduto a riassumere il processo CP_1 CP_2 con ricorso depositato in data 27.3.2024 chiedendo anche la separazione dei due giudizi
Sulle conclusioni delle parti sopra trascritte la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis va osservato che l'evento interruttivo ha riguardato un soggetto,
, che era parte di entrambi i processi riuniti che sono stati Parte_1 entrambi dichiarati interrotti;
tutte le parti dei due processi riuniti sono state evocate in giudizio tramite notificazione dell'atto di riassunzione e all'esito della riassunzione si è costituita coltivando i motivi di Parte_2 appello di cui alla causa rg 74/23 di tal che non vi sono ragioni per disporre la separazione dei due giudizi. Invero “In caso di interruzione del processo in cui siano state riunite più cause, l'atto di riassunzione posto in pag. 21/33 essere da una sola delle parti ha l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, qualora le stesse - destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione - si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le domande, principali e riconvenzionali, già appartenenti alle cause riunite, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad un autonoma riassunzione” (v Cass civ sez. 3, Sentenza n. 11686 del 26/05/2014) .
Ciò premesso l'appello di cui alla causa riunita rg 74 /23 risulta infondato e va rigettato.
La sentenza appellata ha qualificato la vicenda come “ evizione” in buona sostanza applicando quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “ In tema di compravendita, qualora l'immobile venduto risulti costruito in violazione delle limitazioni legali della proprietà, la pretesa ….. diretta a ottenere il rispetto di tali limitazioni, può concretare un'ipotesi riconducibile, alternativamente, alla garanzia per evizione, ai sensi degli artt. 1483 e 1484 cod. civ., ovvero alla garanzia prevista dall'art. 1489 cod. civ., secondo che dall'accoglimento della domanda derivi, in tutto o in parte, la perdita della cosa venduta (nella specie, a seguito della totale o parziale demolizione dell'edificio costruito a distanza illegale), ovvero discenda soltanto una restrizione del godimento del bene, il quale resti, però, integro nella sua identità strutturale;
(cassazione civ Sez. 2, Sentenza n. 23818 del 21/12/2012).
A ritenere invece più propriamente che l'evizione parziale sussista solo in caso di acquisto di bene che poi risulti parzialmente altrui, la fattispecie in esame non può che esser ricondotta, come prospettato dagli attori CP_1
e sin dall'atto di citazione di primo grado, alla norma di cui CP_2 all'articolo 1489 cc. dovendosi precisare che per costante giurisprudenza, ai sensi della citata norma l'”onere” non va inteso in senso restrittivo di onere reale, trattandosi invece di nozione ampia che annovera tutti quei
“vincoli” che derivano o possono derivare sia da limitazioni di natura privatistica che “pubblicistica” al godimento del bene ( tra cui appunto quelle generate dalle norme sulle distanze legali)
Anche recentemente la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17148/2024 pubblicata il 21.6.2024 ha ribadito il principio secondo cui pag. 22/33 “in ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto”. Nello stesso senso anche Corte di Cassazione del 28/9/2023, n. 27559.
Né può esser invocata in senso contrario la sentenza citata dall'appellante ovvero quella della Corte di Cassazione del 6.7.2022 n.21441 che non sconfessa affatto la su citata impostazione.
Invero detta pronuncia ha escluso nel caso sottoposto al suo esame la ricorrenza della fattispecie dell'evizione parziale nonché quella di cui all' art 1489 cc in quanto non si verteva colà in fattispecie di costruzione eretta a distanza inferiore alla legale di cui dovesse essere effettuato arretramento , bensì in un caso in cui era stato acquistato un fondo per costruirvi un edificio - previo abbattimento di un edificio esistente da effettuarsi ed effettivamentr posto in essere dalla stesso compratore per realizzare il nuovo edificio- secondo un progetto cedutogli dal venditore come realizzabile sotto il profilo urbanistico, progetto la cui realizzabilità era venuta meno a seguito di azioni ripristinatorie proposte da terzi per il mancato rispetto delle norme relative alle distanze tra costruzioni relative al nuovo edificio
Nella fattispecie qui in esame, come sottolineato dagli attori già con l'atto di citazione di primo grado, era stato garantito in contratto che il bene compravenduto era libero da “oneri” (v art.5 doc. 1 fascicolo attoreo di primo grado ) ; neppure può ritenersi che le difformità rispetto alla disciplina edilizia fossero conosciute o comunque apparenti posto che oltre a non essere dichiarate in contratto (che dava anzi atto della assenza di oneri) esse non erano rilevabili dalla semplice visione dell'immobile, necessitando di attento esame oltre che delle pratiche edilizie anche dell'esistente a mezzo di complessi rilievi e misurazioni. Vale il principio che “L'espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è libero da oneri o diritti reali o personali di godimento esonera l'acquirente dal compiere qualsiasi indagine, operando a suo favore il principio dell'affidamento nell'altrui dichiarazione, con l'effetto che, se la pag. 23/33 dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti, restando irrilevante la trascrizione del vincolo, che assume valore solo verso il terzo acquirente e non per il compratore il quale, nel rispetto del canone della buona fede, ha il diritto di stare alle dichiarazioni dell'alienante. Tale diritto, però, viene meno qualora dette dichiarazioni trovino diretta ed immediata smentita nel modo d'essere del bene percepibile attraverso i sensi, risultando gli oneri o diritti da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, poiché, in questo caso, non opera il principio dell'affidamento ed il compratore deve subire le conseguenze della sua negligenza (v Cass civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 14289
del 04/06/2018).
Non muta dunque nel caso concreto in esame l'obbligo risarcitorio in capo ai due venditori in ragione della diversa qualificazione giuridica della fattispecie (art 1489 cc) rispetto a quella della sentenza di primo grado e ciò è già sufficiente all'accoglimento della domanda risarcitoria.
A ciò si aggiunga che anche la doglianza svolta dall'appellante in ordine al richiamo operato in sentenza anche all'art 1490 cc. e' infondato.
Invero già con l'atto di citazione gli attori hanno anche allegato, richiamando gli esiti della CTU dell''ing che “Le opere in terra Per_4 armata realizzate…. hanno compromesso le originarie condizioni di equilibrio del versante posto a monte della Proprietà dei Ricorrenti “ con ciò dunque invocando, oltre alla violazione delle distanze, un vizio strutturale di dette terre armate che per come realizzate (v. pendenze) rendevano “instabile” il versante: il primo giudice ha qualificato in parte qua la domanda, come era in suo potere ex art 1490 cc , sulla base delle allegazioni di parte attrice ancorchè quest'ultima non avesse proceduto per il profilo che qui occupa alla relativa qualificazione.
Conclusivamente l'appello di cui alla causa rg 74/23 va rigettato.
Gli appellanti e hanno prestato acquiescenza alle Pt_1 Parte_2 statuizioni che li riguardano nei confronti del geom di tal che sulle CP_3 stesse si è formato il giudicato.
pag. 24/33 A sua volta l'appello di e (rg 77/23) riguarda il solo rigetto CP_1 CP_2 della domanda ex art 2043cc nei confronti del geom di tal che non CP_3 viene più in rilievo la domanda “surrogatoria” sulla quale pure si è formato giudicato.
L' appello proposto da e avverso il capo di CP_1 CP_2 sentenza che ha rigettato la domanda risarcitoria ex art 2043 cc svolta nei confronti del geom. è fondato va accolto. CP_3
Il giudice di primo grado ha ritenuto sulla scorta della CTU dell'ing e delle fotografie dimesse che le opere in oggetto (terre armate) Per_4 esistessero precedentemente all'intervento effettuato nel 2009 ed ha altresì ritenuto che ciò risultasse anche dalla relazione presentata dal Parte_8 in occasione dei lavori.
[...]
Ha anche ritenuto che detti elementi comprovino che il pendio aveva già in precedenza presentato problemi di smottamento e che gli interventi posti in essere sotto la direzione del non avessero determinato alcuna CP_3 modifica della linea esterna del pendio.
Detta ricostruzione non è però conforme a quanto emerge dai citati documenti.
Va innanzitutto rilevato che la CTU dell'ing ancorchè resa in un Per_4 procedimento di cui il non era parte, è valorizzabile in questa CP_3 sede. Nel giudizio civile non vi è divieto delle cd prove atipiche “ potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio” (Cass.civ., sez. III, 5 maggio 2020, n. 8459; v anche ordinanza n. 30298 del 31/10/2023) . Benchè la Consulenza tecnica non sia un mezzo di prova in senso tecnico ( avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze) vale anche per essa il principio per cui una volta prodotta in giudizio la consulenza tecnica d'ufficio svolta in altro processo essa, dopo esser stata sottoposta a contraddittorio, in cui si possono contestare le sue risultanze tecniche, essa risulta “ utilizzabile”..
pag. 25/33 Ciò posto in primis dalla prodotta CTU dell'ing non risulta affatto, Per_4 contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che nel fondo in oggetto già fossero presenti terre armate antecedentemente all' intervento del geom del 2009; al contrario si legge a pag. 22 di detta CTU che CP_3 terre armate erano già presenti- in quanto realizzate nel 2003 a fronte di due DIA l'una del 2001 e l'altra del 2003- sulle porzioni delle p.ed. 1315/1 pp.mm. 2 e 3, che non sono quelle di causa e che sono in titolarità di altri soggetti;
non risulta invece che per la pmm 1 (che è quella oggetto di causa) vi fosse già una struttura di terre armate in loco, mancando financo una DIA in tal senso. Solo nel 2009 tutte e tre le pp.mm. sono state fatte oggetto della realizzazione di un'unica terra armata coordinata (per la pp.mm.1 è stata presentata una DIA distinta rispetto alle altre pp.mm).
Nelle foto, citate in sentenza non si vede affatto una struttura di terre armate precedente al 2009 sul fondo oggetto di causa.,
La stessa relazione accompagnatoria alla Dia del 2009, valorizzata nella sentenza impugnata, depone al contrario proprio la insussistenza di terre armate in loco al momento dell'intervento del gem . CP_3
In essa non vi è alcun riferimento ad una preesistente struttura di terre armate necessitante di “ ristrutturazione” o “rifacimento” bensì si indica che vi è una rampa con notevole pendenza (non ne è indicato il grado) che smotta e necessitante di essere messa in sicurezza;
l'intervento necessario per la messa in sicurezza viene descritto consistere “nella realizzazione di una “terra armata” realizzata con reti e tiranti in ferro annegati nel terreno e superficialmente ricoperti in teli di iuta sui quali sarà seminata l'erba vegetale, la quale renderà l'intervento sicuro dal punto di vista strutturale e perfettamente inserito nel territorio da un punto di vista paesaggistico”
Anche la relazione del geologo unita alla DIA 2009 afferma che CP_10
“L'intervento sistematorio prevede la realizzazione di un'opera di rinforzo in terra armata per la sistemazione del piazzale a mezzacosta”.
Conclusivamente le terre armate realizzate sul fondo oggetto di causa, integrano indubbiamente una costruzione ex novo, realizzata in forza del progetto del e sotto la sua direzione in violazione delle distanze CP_3
pag. 26/33 legali. Non senza rilevare ad ogni buon conto che quand'anche vi fossero state in precedenza terre armate in loco (il che va, per quanto già esposto, escluso) la realizzazione di nuove terre armate rendeva comunque necessario il rispetto per esse delle distanze legali vigenti all'epoca della nuova realizzazione.
Oltre al mancato rispetto distanze legali vi è stata anche modifica del profilo rispetto al precedente pendio : come correttamente osservato dagli appellanti la tavola grafica n. 1 della DIA anno 2009 presentata dai (doc. 50 pagg. 4-5-6) redatta dal geom. Parte_3 CP_3 evidenzia la verticalità incrementale della scarpata, resa possibile dalla realizzazione della terra armata contestata, essendo stato portato il grado di pendenza già secondo dette tavole al 65 % (dalla CTU è poi Per_4 emersa una pendenza ancora maggiore, del 75 %), ben oltre a quanto era consigliato nella relazione geologica accompagnatoria e ben oltre la precedente pendenza. In particolare nella tavola richiamata è rappresentata come ben indicato dagli appellanti, “la cd. "superficie di fondazione originale" con un tratteggio obliquo significativamente inferiore ai detti 65° di pendenza”:
Lo stesso CTU del resto nella sua consulenza ha specificato (v Per_4 pag 5) che la parte superiore del versante, è stata “radicalmente trasformata dai Resistenti che ne hanno accentuato la pendenza naturale mediante la realizzazione di un opera di sostegno artificiale eseguita con la tecnica delle c.d. “terre armate”, per un'altezza di quasi 5,0 mt. L'esecuzione di quest'ultima ha consentito ai Resistenti, nonché Proprietari dei fondi superiori, di ampliare i loro piazzali, destinandoli a parcheggio” . Stante quanto esposto data l'acclarata modificazione dello stato dei luoghi effettuata nel 2009 con la costruzione delle terre armate su progetto e con la direzione lavori del geom. nel 2009, in violazione delle distanze CP_3 legali e con la acclarata nuova pendenza in compromissione della stabilità del versante, va ritenuta la responsabilità dello stesso nei confronti degli odierni appellanti ex art 2043cc. Il danno va determinato anche nei confronti del nella stessa misura già acclarata nei confronti dei CP_3 venditori, essendo tutte le voci di danno valorizzate dal primo giudice (ivi pag. 27/33 comprese quelle relative agli esborsi per il pregresso procedimento) derivanti anche dall'operato del . CP_3
La responsabilità del è solidale, essendo principio consolidato che CP_3 per la sussistenza della solidarietà, è sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso non rilevando che dette responsabilità possano anche fondarsi su titoli diversi. Non può dunque esser accolta la domanda di Parte_9 di esclusione del vincolo di solidarietà.
Pure la domanda di “garanzia e manleva” del verso e CP_3 Pt_1
va rigettata essendo del tutto generica, non risultando neppure Parte_2 indicati i fatti sui quali si possa fondare un obbligo di garanzia/ manleva dei committenti nei suoi confronti. Anche la domanda di regresso che è stata proposta solo per l'intero e dunque in via “esclusiva” e “ totalitaria” va rigettata posto che essa presupporrebbe che nel riparto interno di responsabilità si individuassero quali unici responsabili del danno occorso i venditori/ committenti delle opere il che come si dirà infra non è predicabile.
Quanto al rapporto tra e va CP_3 Controparte_4 osservato ciò che segue.
Va rigettata la eccezione di prescrizione riproposta da
[...] con riferimento alla garanzia di cui alla polizza RC Controparte_4
1104166
L'art. 2952 cc. prevede che il termine prescrizionale decorra dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo azione.
Con la lettera del 22.7.2016 ricevuta dal in data 28.7.20216 (doc CP_3
8 attoreo di primo grado) il legale di non ha formulato Pt_10 CP_1 una vera e propria richiesta stragiudiziale risarcitoria nei confronti di essendosi limitato a preannunciare una “intenzione “ dei CP_3 propri assistiti di agire “nelle opportune sedi” nei confronti dei venditori e - stante l'inerzia degli stessi – nei confronti del progettista e D.L geom
.i perché venga accertata la responsabilità dei suddetti con CP_11 conseguente manleva ….
pag. 28/33 E' stato rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità che l'art. 2952 cod. civ. "deve essere interpretato in termini rigorosi, anche in considerazione del fatto che il termine di prescrizione ivi previsto è straordinariamente breve", sicché risultano "sconsigliabili interpretazioni della lettera della legge che, ancorando la decorrenza del termine adatto a comportamenti non identificabili in modo certo, possano pregiudicare ulteriormente la certezza dei rapporti e l'esercizio dei diritti spettanti all'assicurato" (v Cass civ ord n.11581 del 15/06/2020 e Cass. Sez. 3, sent. 13 gennaio 2015, n. 28) ; una lettera del tenore di cui sopra, con cui non viene neppure formulata allo stato una vera e propria richiesta di pagamento ma in cui si comunica solo una intenzione di agire in futuro nelle opportune sedi per accertamento di responsabilità non ha quelle connotazioni di cui si è detto necessarie a far decorrere il termine prescrizionale Il termine decorre dunque da quando è stata proposta l'azione ovvero dal giugno 2019 e la denuncia di sinistro dell'agosto 2019 (v. doc 7 del fascicolo di primo grado di parte ) risulta pertanto tempestiva. CP_3
Va altresì ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto da
[...]
i danni liquidati rientrino nella copertura assicurativa della CP_4 polizza RC 1104166.
Si tratta di danni derivanti dal mancato rispetto delle distanze legali che però non dipende dalla realizzazione del manufatto in modo difforme dalla DIA (presentata il 03/03/2009 dagli allora proprietari della P.M. 1 Goldin e posto che non è lo scostamento della pendenza riscontrata in Parte_2
CTU (75% anziché 65 % di cui alla DIA ) ad aver determinato la violazione delle distanze legali: vi è dunque copertura assicurativa dei danni ai sensi della lett. 13 parte I non ricorrendo la condizione che ne esclude l'operatività. Neppure ricorre l'esclusione del rischio di cui alla lett r parte III non senza rilevare che comunque i danni in concreto riconosciuti sono tutti discendenti dal mancato rispetto delle distanze legali.
Ancora non è accoglibile la pretesa di di veder Controparte_4 limitata la copertura assicurativa alla sola quota di effettiva responsabilità dell'assicurato con esclusione della solidarietà. Giova richiamare la condivisibile motivazione della sentenza n.17656/2023 della Corte di Cassazione civile che dando continuità ad un orientamento pag. 29/33 già precedentemente espresso (v.Cass., 20/11/2012, n. 23022) ha ribadito che “ l'estensione dell'obbligo indennitario dell'assicuratore all'intero importo dell'obbligazione solidale dell'assicurato deriva dalla funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, che svolge la funzione di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, con la conseguenza che l'assicuratore risponde delle somme che l'assicurato è tenuto a corrispondere al terzo per i danni arrecati;
per assolvere a tale funzione la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto va conformata all'obbligazione stessa dell'assicurato che, nel caso di risarcimento da illecito imputabile a più persone, è solidale;
se la copertura assicurativa non si riferisse all'obbligazione assicurata, infatti, l'assicurato resterebbe privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di limitata solvibilità; la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento;
non si tratta, quindi, di ampliamento della copertura assicurativa a favore della parte creditrice (assicurato) e a svantaggio della parte debitrice (assicuratore) ma di consentire la realizzazione della ragione propria del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
il pagamento da parte dell'assicuratore, in forza del contratto di assicurazione che lo lega al danneggiante corresponsabile e obbligato in solido con altri, integrerà poi l'ipotesi della surroga legale di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ.”. Va altresì disattesa quanto alla garanzia data dalla Polizza “tutela legale” la “eccezione” di irritualità della richiesta essendo essa espressa in modo del tutto generico ( “qualora l'assicurato intenda azionare la garanzia Tutela Legale dovrà farlo nei modi e nelle forme previste ex contractu”) .
Deve dunque darsi corso alla richiesta di garanzia svolta dall'assicurata, in forza delle polizze di cui trattasi con lo scoperto quanto alla polizza RC del 10% previsto in via generale dal capo IV della polizza a cui va aggiunto l'ulteriore scoperto del 10% di cui alla lettera c) del capo IV di Polizza posto che i danni di fatto riconosciuti sono quelli derivanti dal mancato rispetto delle distanze legali pag. 30/33 Non sono stati in concreto liquidati danni “causati dalle opere..” sicchè non opera ulteriore scoperto.
La Assicurazione ha riproposto anche in appello, in via “di estremo subordine” domanda di accertamento delle quote interne di responsabilità
“ai fini di … esercitare l' azione di regresso” ; considerato da un lato che la committenza si è avvalsa della struttura de qua per ottenere l' ampliamento del piazzale superiore destinandolo a parcheggio e che dall'altro il progettista è tenuto alla progettazione secondo le regole dcll'arte e nel rispetto dei limiti di cui alle prescritte distanze legali, tenuto altresì conto del fatto che non sono stati evidenziati elementi che consentano di differenziare le responsabilità attribuendole in via preponderante agli uni piuttosto che all'altro va presunto il pari concorso, con quote interne di responsabilità tra coobbligati del 50 % in capo ai committenti /venditori e del 50% in capo al progettista e direttore lavori
. CP_3
La regolamentazione delle spese di lite per la parte afferente gli appellanti va “rivista” tenuto conto dell'esito complessivo della lite. Parte_11
Stante la soccombenza di nei confronti di e CP_3 CP_2 CP_1 egli va condannato a rifondere a e ( in solido con i CP_2 CP_1 venditori già condannati in primo grado) le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in base al valore del “decisum” come da capo 4 della appellata sentenza;
nulla debbono invece e al per CP_2 CP_1 CP_3 le spese di lite. Nulla debbono e anche a CP_2 CP_1 [...] per le spese di lite essendo essi risultati vittoriosi nei Controparte_4 confronti di e non dovendo dunque rispondere, per il CP_3 principio di causalità, delle spese di lite del terzo chiamato.
Gli eredi di e , nonché Parte_1 Parte_2 CP_3 stante la soccombenza vanno altresì condannati alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a Parte_12 liquidate in base al valore del decisum secondo il DM 55 /14 da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in importi medi.
Stante il rigetto dell'appello di e va dichiarata la Pt_1 Parte_2 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a loro carico pag. 31/33
P.Q.M.
La Corte d'appello di Trento, Seconda sezione civile, definitivamente decidendo sugli appelli proposti, con separati atti, da e CP_1 CP_2
e da e avverso la sentenza n.
[...] Parte_1 Parte_2
731/2022 del Tribunale di Trento, in parziale riforma della sentenza di primo grado che conferma per il resto
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
2) in accoglimento dell'appello proposto da e CP_2 CP_1 condanna in solido con (ora
[...] CP_3 Parte_1 eredi di ) e a corrispondere a Parte_1 Parte_2
e a titolo di risarcimento danni quanto CP_2 CP_1 indicato al capo 1 della appellata sentenza;
3) rigetta le domande di rivolte agli eredi di CP_3 Pt_1
e , di garanzia, manleva e di regresso
[...] Parte_2 totale da ogni e qualsiasi esborso
4) condanna in solido con (ora eredi di CP_3 Parte_13
) e con a rifondere a Parte_1 Parte_2 CP_2
e le spese di lite del primo grado di giudizio
[...] CP_1 liquidate come da capo 4 della appellata sentenza
5) a parziale modifica dei capi 5 e 6 della appellata sentenza dichiara che non sono dovute da e le spese di CP_2 CP_1 lite a e a Parte_9 Controparte_4
6) condanna eredi e nonché Parte_1 Parte_2 CP_3
, in solido tra loro, a rifondere a e
[...] CP_2 CP_1
le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 9.991,00
[...] per compenso professionale oltre ad € 804,00 per esborsi, oltre spese generali IVA e CPA sugli importi ex lege assoggettabili.
7) Accerta, quale “riparto interno” la pari responsabilità di eredi Pt_1
e da un lato e di
[...] Parte_2 CP_3 dall'altro.
8) Condanna a tenere indenne Controparte_4 CP_3
di quanto egli è tenuto a pagare a e
[...] CP_2 CP_1
pag. 32/33 in forza dei capi 2 , 4 e 6 della presente sentenza, con CP_1 detrazione degli scoperti di polizza di cui alla parte motiva
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli eredi di e di Parte_1 Parte_2
Così deciso in Trento camera di consiglio del 1.7.2025
La presidente rel ed est
Dott Guzzo Liliana
pag. 33/33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Seconda sezione civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott.ssa Renata Fermanelli - Consigliera ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nelle cause riunite promosse in appello
La prima rg 74/2023 con atto di citazione notificato in data 5 aprile 2023 da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 8.5.1965 e (C.F. ), Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Canal del foro di Padova,
- appellanti - contro
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._3
5.10.1976 e (C.F. ), nato a CP_2 C.F._4
Mirano (VE) il 23.10.1977, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pietro Massarotto e Mario Domenico Ciccarelli del foro di Milano
e contro (C.F. ), nato a [...] CP_3 C.F._5
Trento (TN) il 27.10.1953, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Debiasi e Andrea Debiasi del foro di Milano
e contro
(P. IVA ), in Controparte_4 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Romagnoli del foro di Roma e dall' avv.to Gianfrancesco Esposito
La seconda rg 77/2023 con atto di citazione notificato in data 5 aprile 2023 da
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._3
5.10.1976 e (C.F. ), nato a CP_2 C.F._4
Mirano (VE) il 23.10.1977, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pietro Massarotto e Mario Domenico Ciccarelli del foro di Milano
- appellanti - contro
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 8.5.1965 e (C.F. ), Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Canal del foro di Padova
e contro
(C.F. ), nato a [...] CP_3 C.F._5
Trento (TN) il 27.10.1953, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Debiasi e Andrea Debiasi del foro di Milano
e contro
(P. IVA ), in Controparte_4 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Romagnoli del foro di Roma e dall'avv.to Gianfrancesco Esposito
pag. 2/33 Cause interrotte per il dichiarato decesso di e proseguite, a Parte_1 seguito di riassunzione, nella contumacia degli eredi di Parte_1 che non si sono costituiti in giudizio
Oggetto: vendita di cose immobili
In punto: riforma della sentenza n. 731/2022 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 1.7.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per e : CP_1 CP_2
“ in via principale, quanto a RG 77/2023: previa separazione dei giudizi riuniti ex artt. 103 e 104 c.p.c., accogliere per i motivi tutti dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 731/2022, resa inter partes dal Tribunale di Trento in persona del Giudice Unico d.ssa Giuliana Segna – R.G. n. 2635/2019, accogliere le seguenti conclusioni -come mutatis mutandis avanzate nel giudizio di primo grado-:
. in via cumulativa, in riforma dei punti 3, 5 e 6 del
PQM
-nonché capi relativi- della sentenza de qua, accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2043 c.c. e/o ex altro diritto individuando dello stesso geom. CP_3 nei confronti degli appellanti, per l'effetto condannare il medesimo
[...] geom. al risarcimento a favore dei medesimi appellanti CP_3 della somma complessiva di € 39.298,38, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal 13.5.2015 e oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 39.298,38 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 13.5.2015, e oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
→ con riferimento a RG 74/2023: ferme e impregiudicate le conclusioni sopra rassegnate quanto a RG 77/2023, ove si ritenga impossibile e/o improcedibile e/o inopportuna la separazione dei giudizi riuniti ex artt. 103 e 104 c.p.c., rigettare l'impugnazione (RG 74/2023) in ogni sua parte in quanto infondata in fatto pag. 3/33 e in diritto, confermando i capi 1 e 4 della sentenza n. 731/2022 Trib. Trento;
→ quanto alle spese di lite: in riforma specifica dei punti 5 e 6 del
PQM
-nonché capi relativi- della sentenza de qua, con vittoria piena di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CNPA, come per legge, relativi a entrambi i gradi di giudizio nei confronti del geom. e di CP_3
Controparte_4
Con vittoria piena di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CNPA, come per legge, anche nei confronti della Signora e degli eredi del Signor Parte_2 Parte_1 nonché condannare i medesimi -Cristina ed eredi di Parte_2 Pt_1
stante il loro contegno processuale temerario e pretestuoso, al
[...] risarcimento dei danni tutti cagionati agli appellanti e per CP_2 CP_1 lite temeraria ex art. 96 c.p.c., liquidandone in via equitativa d'ufficio il relativo importo.” per : Parte_2
“– in via principale e nel merito,
1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 731/2022 emessa in data 13.12.2022 dal Tribunale di Trento, Dott.ssa Giuliana Segna, nell'ambito del giudizio n. 2635/2019 R.G. pubblicata in data 16.12.2022 e notificata il successivo 6.3.2023, accogliere la domanda svolta in via principale in comparsa di costituzione del primo grado che qui si riporta: “letti i fatti in narrativa, rigettare ogni domanda proposta dalla parte attrice verso i convenuti essendo infondata in fatto ed in diritto” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
2) Rigettare le domande tutte formulate da parte appellante nei confronti degli odierni convenuti perché infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio da rifondere al procuratore antistatario.” pag. 4/33 per : CP_3
“Quanto alla posizione relativa alla causa sub RG 74/2023 (riunita alla N. 77/2023 RG)
In via PRINCIPALE: prendere atto e dichiarare l'intervenuto giudicato sui capi di sentenza 3-5- 6 nei rapporti tra ed i signori CP_3 Parte_3
Ad ogni buon conto e per quanto d'interesse si reiterano le domande tutte di primo grado:
NEL MERITO
- in via principale: accertati i fatti di causa, respingersi le domande rivolte nei confronti del convenuto in quanto inammissibili, CP_5 CP_3 improcedibili, prescritte e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa ovvero ridurle nel quantum per quanto di giustizia;
- in via subordinata e per quanto occorre in via riconvenzionale/trasversale: nel denegato caso di accoglimento, totale o parziale, delle domande svolte nei confronti del geom. e CP_3 quindi nella non creduta ipotesi di ritenuto apporto causale del comportamento di quest'ultima nella realizzazione dei fatti e dei danni lamentati dagli attori di primo grado, previo accertamento e quantificazione di tali danni secondo giustizia e secondo le emergenze processuali, escludersi il vincolo di solidarietà con eventuali altri soggetti, condannare i coimpetiti eredi di e a Parte_1 Parte_2 manlevare e garantire il geom. da ogni e qualsiasi esborso CP_3 che quest'ultimo dovesse subire, per ogni sorte (capitale, interessi, spese legali e procedurali, spese tecniche, ecc..) anche in via di regresso in conseguenza di detto denegato accoglimento;
- in via ulteriormente subordinata e per quanto occorre in via riconvenzionale: nel denegato caso in cui fosse comunque accertata una qualsivoglia responsabilità in capo al geom. rispetto ai fatti CP_3 per cui è causa, ed accertata la validità ed efficacia dei contratti assicurativi al tempo stipulati e dimessi in atti e quindi la copertura assicurativa per i fatti oggetto di causa sussistendone i presupposti tutti, pag. 5/33 condannare la società in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Cesare Pavese n. 385 –(Partita Iva - Codice fiscale ), P.IVA_2 P.IVA_3
a manlevare quindi garantire, tenendolo indenne, il geom. CP_3 da ogni e qualsiasi esborso che dovesse subire, per ogni sorte (capitale, interessi, spese -proprie e delle controparti- legali e procedurali, spese tecniche ecc..) in conseguenza di detto denegato accoglimento delle domande avversarie ed anche in caso di non ripetibilità delle spese legali in caso di esito vittorioso. Un tanto sia in considerazione delle garanzie di cui alla polizza per Responsabilità Civile che in relazione alle garanzie per Tutela Legale;
- in via istruttoria: si reiterano cautelativamente le istanze già di primo grado:
A. Stante la pacifica inopponibilità avverso il geom. di giudicati e/o CP_3 di assunzioni istruttorie o peritali in procedimenti nei quali non sia stato parte, si ritiene affatto necessario disporre una nuova CTU che, analizzati i luoghi, la esatta cronologia degli avvenimenti come accaduti nel tempo, la documentazione tecnica a suffragio e l'avvicendarsi nel tempo dei manufatti oggetto di causa, accerti la presenza di eventuali vizi, carenze, difetti o errate modalità esecutive, stabilendo le relative responsabilità dei vari artefici dell'eseguito, graduandone le stesse ed in particolare in relazione al ruolo e relative responsabilità professionali tenute nell'esecuzione del manufatto di causa da parte del convenuto geom.
CP_3
B. Si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale di tutte le controparti costituite e per testimoni, sul seguente capitolato:
1) Vero che il geom. viene incaricato da parte dei signori CP_3 il 3 marzo 2009 di progettare e dirigere il Parte_3 consolidamento della rampa e relative strutture come già preesistenti sulla p.ed. 1315/1 p.m. 1 C.C. di proprietà, allora, di Per_1 Parte_3
2) Vero che a quel tempo e sulla rampa dei committenti ed oggetto di causa le terre armate erano già presenti in loco;
pag. 6/33 3) Vero che le preesistenti terre armate sulla rampa in questione erano state realizzate verso la fine degli anni '90 da altri proprietari danti causa dei (cfr. fotografie docc. 1- 8 -10-11 pag. 6 – . Parte_3 CP_3
4) Vero che l'incarico professionale di cui sopra era richiesto dai committenti in quanto nel mese di febbraio 2009 le terre armate esistenti mostravano dei cedimenti;
5) Vero che l'incarico di progettazione e direzione del consolidamento in questione ha riguardato solo gli ultimi 2 ml delle terre armate preesistenti;
6) Vero che l'intervento edilizio in questione è stato progettato, diretto ed effettuato mediante rifacimento della parte strutturale delle preesistenti terre armate lasciando identico il loro sedime, sagoma, ingombro e posizione come quelle precedenti;
7) Vero che i lavori come progettati, diretti ed effettuati con l'incarico del geom. non hanno modificato la posizione delle preesistenti terre CP_3 armate medesime.
8) Vero che nel 2009, al momento dei lavori di consolidamento di cui sopra, il confine con le proprietà a valle è stato definito tra i confinanti anche in esito ad un'operazione catastale svolta d'ufficio proprio in relazione al confine in questione;
9) Vero che il confine di cui trattasi al punto che precede, coincideva perfettamente con le risultanze catastali di tal che lo stesso non era in contestazione (cfr. doc. 12 ); CP_3
10) Vero che i vicini confinanti a valle, in occasione dei lavori del 2009, non hanno avanzato alcuna lamentela o riserva in merito alla posizione del confine e dei manufatti.
11) Vero che le opere del 2009 come progettate e dirette dal geom. CP_3 sono state effettuate sull'esatto sedime di quelle preesistenti e non
[...]
v'è stata quindi modifica alcuna del confine di fatto;
12) Vero che terminati i lavori il 25 marzo 2009, il geom. CP_3 non ha più frequentato i luoghi;
13) Vero che in sede di compravendita dell'immobile di causa, nel 2014, l'agenzia immobiliare e l'ing. procedevano ad un controllo Tes_1
pag. 7/33 dell'intero immobile prima del rogito senza nulla rilevare in merito alle terre armate in questione.
Ed il tutto, oltre che per interrogatorio formale delle controparti tutte, a mezzo dei seguenti testimoni:
Ing. piazza Vicenza nl 12 38122 TRENTO;
Testimone_2
via Fravort n. 1, 38057 PERGINE VALSUGANA;
Testimone_3
Via San Pero n. 1, Fraz. Casalino 38057 PERGINE Testimone_4
VALSUGANA; dott. Studio di Geologia Via Pascoli n. 3 – 38057 PERGINE Tes_5
VALSUGANA;
Masetti – Maso Valderban n. 8 – 38057 PERGINE Testimone_6
VALSUGANA.
; Controparte_6 Controparte_7
P.i. (ed.) iscritto all'Albo dei Periti della Provincia di Persona_2
Trento.
- in ogni caso: con piena vittoria di spese, oltre ad IVA, CNPA a'sensi del decreto n. 55/2014 come aggiornato con DM 147/2022.
Quanto alla posizione relativa alla causa sub RG 77/2023 (a cui comunque è stata riunita la N. 77/2023)
In via PRELIMINARE: prendere atto e dichiarare l'intervenuto giudicato sui capi di sentenza 3-5- 6 nei rapporti tra ed i signori CP_3 Parte_3
In via PRINCIPALE: prendere atto e dichiarare l'intervenuto giudicato sui capi di sentenza 3-5- 6 nei rapporti tra ed i signori CP_3 Parte_3
Ad ogni buon conto e per quanto d'interesse si reiterano le domande tutte di primo grado:
NEL MERITO
pag. 8/33 - in via principale: accertati i fatti di causa, respingersi le domande rivolte nei confronti del convenuto in quanto inammissibili, CP_5 CP_3 improcedibili, prescritte e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa ovvero ridurle nel quantum per quanto di giustizia;
- in via subordinata e per quanto occorre in via riconvenzionale/trasversale: nel denegato caso di accoglimento, totale o parziale, delle domande svolte nei confronti del geom. e CP_3 quindi nella non creduta ipotesi di ritenuto apporto causale del comportamento di quest'ultima nella realizzazione dei fatti e dei danni lamentati dagli attori di primo grado, previo accertamento e quantificazione di tali danni secondo giustizia e secondo le emergenze processuali, escludersi il vincolo di solidarietà con eventuali altri soggetti, condannare i coimpetiti eredi di e a Parte_1 Parte_2 manlevare e garantire il geom. da ogni e qualsiasi esborso CP_3 che quest'ultimo dovesse subire, per ogni sorte (capitale, interessi, spese legali e procedurali, spese tecniche, ecc..) anche in via di regresso in conseguenza di detto denegato accoglimento;
- in via ulteriormente subordinata e per quanto occorre in via riconvenzionale: nel denegato caso in cui fosse comunque accertata una qualsivoglia responsabilità in capo al geom. rispetto ai fatti CP_3 per cui è causa, ed accertata la validità ed efficacia dei contratti assicurativi al tempo stipulati e dimessi in atti e quindi la copertura assicurativa per i fatti oggetto di causa sussistendone i presupposti tutti, condannare la società in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Cesare Pavese n. 385 –(Partita Iva - Codice fiscale ), P.IVA_2 P.IVA_3
a manlevare e quindi garantire, tenendolo indenne, il geom. CP_3 da ogni e qualsiasi esborso che dovesse subire, per ogni sorte (capitale, interessi, spese -proprie e delle controparti- legali e procedurali, spese tecniche ecc..) in conseguenza di detto denegato accoglimento delle domande avversarie ed anche in caso di non ripetibilità delle spese legali in caso di esito vittorioso. Un tanto sia in considerazione delle garanzie di cui alla polizza per Responsabilità Civile che in relazione alle garanzie per Tutela Legale;
pag. 9/33 - in via istruttoria: si reiterano cautelativamente le istanze già di primo grado:
A. Stante la pacifica inopponibilità avverso il geom. di giudicati e/o CP_3 di assunzioni istruttorie o peritali in procedimenti nei quali non sia stato parte, si ritiene affatto necessario disporre una nuova CTU che, analizzati i luoghi, la esatta cronologia degli avvenimenti come accaduti nel tempo, la documentazione tecnica a suffragio e l'avvicendarsi nel tempo dei manufatti oggetto di causa, accerti la presenza di eventuali vizi, carenze, difetti o errate modalità esecutive, stabilendo le relative responsabilità dei vari artefici dell'eseguito, graduandone le stesse ed in particolare in relazione al ruolo e relative responsabilità professionali tenute nell'esecuzione del manufatto di causa da parte del convenuto geom.
CP_3
B. Si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale di tutte le controparti costituite e per testimoni, sul seguente capitolato:
14) Vero che il geom. viene incaricato da parte dei signori CP_3 il 3 marzo 2009 di progettare e dirigere il Parte_3 consolidamento della rampa e relative strutture come già preesistenti sulla p.ed. 1315/1 p.m. 1 C.C. di proprietà, allora, di Per_1 Parte_3
15) Vero che a quel tempo e sulla rampa dei committenti ed oggetto di causa le terre armate erano già presenti in loco;
16) Vero che le preesistenti terre armate sulla rampa in questione erano state realizzate verso la fine degli anni '90 da altri proprietari danti causa dei (cfr. fotografie docc. 1- 8 -10-11 pag. 6 – . Parte_3 CP_3
17) Vero che l'incarico professionale di cui sopra era richiesto dai committenti in quanto nel mese di febbraio 2009 le terre armate esistenti mostravano dei cedimenti;
18) Vero che l'incarico di progettazione e direzione del consolidamento in questione ha riguardato solo gli ultimi 2 ml delle terre armate preesistenti;
19) Vero che l'intervento edilizio in questione è stato progettato, diretto ed effettuato mediante rifacimento della parte strutturale delle preesistenti terre armate lasciando identico il loro sedime, sagoma, ingombro e posizione come quelle precedenti;
pag. 10/33 20) Vero che i lavori come progettati, diretti ed effettuati con l'incarico del geom. non hanno modificato la posizione delle preesistenti terre CP_3 armate medesime.
21) Vero che nel 2009, al momento dei lavori di consolidamento di cui sopra, il confine con le proprietà a valle è stato definito tra i confinanti anche in esito ad un'operazione catastale svolta d'ufficio proprio in relazione al confine in questione;
22) Vero che il confine di cui trattasi al punto che precede, coincideva perfettamente con le risultanze catastali di tal che lo stesso non era in contestazione (cfr. doc. 12 ); CP_3
23) Vero che i vicini confinanti a valle, in occasione dei lavori del 2009, non hanno avanzato alcuna lamentela o riserva in merito alla posizione del confine e dei manufatti.
24) Vero che le opere del 2009 come progettate e dirette dal geom. CP_3 sono state effettuate sull'esatto sedime di quelle preesistenti e non
[...]
v'è stata quindi modifica alcuna del confine di fatto;
25) Vero che terminati i lavori il 25 marzo 2009, il geom. CP_3 non ha più frequentato i luoghi;
26) Vero che in sede di compravendita dell'immobile di causa, nel 2014, l'agenzia immobiliare e l'ing. procedevano ad un controllo Tes_1 dell'intero immobile prima del rogito senza nulla rilevare in merito alle terre armate in questione.
Ed il tutto, oltre che per interrogatorio formale delle controparti tutte, a mezzo dei seguenti testimoni:
Ing. piazza Vicenza nl 12 38122 TRENTO;
Testimone_2
via Fravort n. 1, 38057 PERGINE VALSUGANA;
Testimone_3
Via San Pero n. 1, Fraz. Casalino 38057 PERGINE Testimone_4
VALSUGANA;
dott. Studio di Geologia Via Pascoli n. 3 – 38057 Tes_5
PERGINE VALSUGANA;
pag. 11/33 fraz. Masetti – Maso Valderban n. 8 – 38057 Persona_3
PERGINE VALSUGANA.
bellere di Pergine Valsugana;
CP_8 Testimone_7
P.i. (ed.) iscritto all'Albo dei Periti della Provincia Persona_2 di Trento.
- in ogni caso: con piena vittoria di spese, oltre ad IVA, CNPA a'sensi del decreto n. 55/2014 come aggiornato con DM 147/2022.” per l'Appellata Controparte_4
“CONCLUSIONI RGN 74/2023
IN VIA PREGIUDIZIALE:
Disporsi la riunione per connessione del presente giudizio, con il giudizio pendente al n. 77/2023 di ruolo innanzi a Codesta Corte di Appello;
NEL MERITO
Prendere atto e dichiarare l'intervenuto giudicato sui capi di sentenza 3-5- 6 nei rapporti tra ed i signori CP_3 Parte_3
AD OGNI BUON CONTO E PER QUANTO D'INTERESSE anche in vista della riunione dei procedimenti d'appello, si reiterano le domande tutte di primo grado:
IN VIA PRELIMINARE
- Accertata e dichiarata la maturazione della prescrizione del diritto alla manleva, per le motivazioni tutte espresse, respingere la domanda di garanzia svolta dal Geom. nei confronti di CP_3 [...]
Controparte_4
- Accertata e dichiarata la inoperatività della garanzia prestata da in favore del Geom. in forza della Controparte_4 CP_3 polizza contraddistinta dal numero 1104166 per le ragioni di fatto e di diritto suesposte
e, per l'effetto, respingere la domanda di garanzia avanzata nei confronti della terza chiamata Controparte_4
pag. 12/33 NEL MERITO
Rigettare per inammissibilità ovvero, in subordine, per infondatezza la domanda proposta dagli attori nei confronti del convenuto geom. . CP_3
IN VIA GRADATA
Nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda ex adverso posposta, in ogni caso, contenere l'obbligo mallevatorio di entro i limiti dell'eventuale quota Controparte_4 di responsabilità attribuita al convenuto Geom. fermo CP_3 restando gli scoperti ed i limiti contrattuali così come previsti in polizza.
ANCORA IN VIA GRADATA
Nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea accertare e dichiarare il grado e la quota di responsabilità sussistente a carico di ciascun coobbligato CP_9
, GEOM. ), procedendo quindi
[...] Parte_2 CP_3 alla ripartizione interna tra i condebitori solidali della responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
CONCLUSIONI RGN 77/2023
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
Disporsi la riunione per connessione del presente giudizio, con il giudizio pendente al n. 77/2023 di ruolo innanzi a Codesta Corte di Appello;
IN VIA PRELIMINARE:
Accertarsi e dichiararsi l'assoluta carenza di legittimazione passiva di
CP_4
NEL MERITO
Rigettarsi l'appello proposto dai sigg.ri e con CP_1 CP_2 integrale conferma della sentenza n. 731/2022 del Tribunale di Trento.
pag. 13/33 AD OGNI BUON CONTO E PER QUANTO D'INTERESSE si reiterano le domande svolte nel giudizio di primo grado:
IN VIA PRELIMINARE
- Accertata e dichiarata la maturazione della prescrizione del diritto alla manleva, per le motivazioni tutte espresse, respingere la domanda di garanzia svolta dal Geom. nei confronti di CP_3 [...]
Controparte_4
- Accertata e dichiarata la inoperatività della garanzia prestata da in favore del Geom. in forza della Controparte_4 CP_3 polizza contraddistinta dal numero 1104166 per le ragioni di fatto e di diritto suesposte
e, per l'effetto, respingere la domanda di garanzia avanzata nei confronti della terza chiamata Controparte_4
NEL MERITO
Rigettare per inammissibilità ovvero, in subordine, per infondatezza la domanda proposta dagli attori nei confronti del convenuto geom. . CP_3
IN VIA GRADATA
Nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda ex adverso posposta, in ogni caso, contenere l'obbligo mallevatorio di entro i limiti dell'eventuale quota Controparte_4 di responsabilità attribuita al convenuto Geom. fermo CP_3 restando gli scoperti ed i limiti contrattuali così come previsti in polizza.
ANCORA IN VIA GRADATA
Nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea accertare e dichiarare il grado e la quota di responsabilità sussistente a carico di ciascun coobbligato CP_9
, GEOM. ), procedendo quindi
[...] Parte_2 CP_3 alla ripartizione interna tra i condebitori solidali della responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
FATTI DI CAUSA
pag. 14/33 1.1 – e , con atto di citazione dd. 22.6.2019 CP_1 CP_2 evocavano in giudizio , e Parte_1 Parte_2 CP_3 chiedendo:
- in via principale, di accertare la responsabilità di e ai Pt_1 Parte_2 sensi dell'art. 1489 c.c., o di altra fattispecie, in qualità di venditori, per la presenza di gravi difformità urbanistico-edilizie nell'immobile acquistato e, per l'effetto, di disporre la riduzione del prezzo di compravendita in misura pari a € 27.137,70, nonché di condannarli al risarcimento dei danni per una somma pari a € 15.092,88, oltre rivalutazione e interessi legali;
- in via subordinata, di condannare i sig.ri e al Pt_1 Parte_2 risarcimento dei danni patiti dagli attori, quantificati in € 42.230,58, oltre rivalutazione e interessi legali;
- in via surrogatoria e cumulativa, previo accertamento della responsabilità professionale del geom. per i lavori compiuti sull'immobile, CP_3 nonché dell'inerzia dei sig.ri e nell'esercizio dei loro Pt_1 Parte_2 diritti nei confronti del geometra, oppure, in alternativa, previo accertamento della responsabilità extracontrattuale del sig. , di CP_3 condannare quest'ultimo al risarcimento del danno per una somma complessiva di € 42.230,58, oltre interessi legali e rivalutazione.
Esponevano gli attori di aver acquistato, in data 1.4.2014, da Pt_1
e , la p.m. 1 della p.ed. 1315/1 in P.T. 3386
[...] Parte_2
C.C. I, per un prezzo pari a € 290.000,00. Per_1
Il 4.12.2014 erano stati chiamati in causa, per ordine del giudice, nel procedimento civile sub n. 1985/2014 R.G., promosso ai sensi dell'art. 1172 c.c. dai sig.ri , e nei confronti Pt_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7 di alcuni proprietari di immobili confinanti e posti ad un livello superiore rispetto alle loro proprietà, in ragione del pericolo che le terre armate, costruite dai vicini soprastanti in parziale difformità dai progetti autorizzati dal Comune ed in violazione delle distanze legali, potessero cedere e danneggiare i loro immobili. In tale procedimento il giudice, con ordinanza dd. 13.5.2015, aveva condannato i convenuti, tra cui e a CP_2 CP_1 provvedere alla demolizione delle opere in terra armata nella parte individuata dalla C.T.U. redatta dall'ing. ed alla ricostruzione ex Per_4
pag. 15/33 novo – in condizioni di sicurezza - di tali opere, nel rispetto della pendenza indicata dal C.T.U.
Riferivano quindi gli attori che, in ottemperanza a tale provvedimento, avevano presentato, richiesta ed ottenuto dal Comune di Pergine Valsugana permesso per costruire;
che i vicini avevano impugnato detto permesso dinanzi al TAR;
che il TAR aveva rigettato il ricorso. Avevano dunque provveduto al rifacimento integrale del muro in terra armata.
Per tali ragioni, affermavano la responsabilità dei sig.ri e Pt_1 Parte_2 quali venditori dell'immobile, ai sensi dell'art. 1489 c.c., chiedevano la riduzione del prezzo e la condanna al risarcimento dei danni subiti, consistenti nelle spese legali, di C.T.U. e di C.T.P. sostenute nel procedimento civile, nelle spese del contenzioso amministrativo, detratte quelle già rifuse, e nelle spese di progettazione, rifacimento e collaudo delle opere eseguite.
Asserivano, inoltre, che i convenuti avevano omesso di esercitare i propri diritti nei confronti del geometra , il quale era stato CP_3 progettista e direttore dei lavori, svolti nel 2009, di realizzazione delle terre armate. Chiedevano quindi, in via surrogatoria, la condanna del sig. CP_3
a titolo di responsabilità professionale, o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
1.2 – e si costituivano in giudizio, Parte_1 Parte_2 chiedendo il rigetto delle domande attoree o, in via subordinata, di essere manlevati dal geom. da ogni eventuale conseguenza CP_3 pregiudizievole.
Dichiaravano che le terre armate erano state realizzate con l'ausilio del geom. . CP_3
Eccepivano di non essere stati a conoscenza dei vizi e delle difformità del terrapieno.
Contestavano la quantificazione dei danni.
1.3 Si costituiva altresì domandando, in via principale, il CP_3 rigetto di tutte le domande nei suoi confronti;
in via subordinata e riconvenzionale, di condannare i sig.ri e a tenerlo Pt_1 Parte_2 indenne da qualsiasi esborso;
in via di ulteriore subordine, di condannare la pag. 16/33 propria compagnia assicuratrice a manlevarlo da ogni conseguenza negativa.
Rappresentava che nel 2009 era stato incaricato dai convenuti di progettare e dirigere i lavori di consolidamento della rampa e delle relative strutture già preesistenti sulla p.m.., poiché le terre armate costruite negli anni '90 presentavano cedimenti. Eccepiva dunque che le terre armate esistevano già prima del suo intervento, il quale non aveva modificato la posizione delle stesse.
Contestava le risultanze della C.T.U. dell'ing. e ne deduceva, in Per_4 ogni caso, l'inopponibilità nei propri confronti, per non essere stato parte del procedimento in cui era stata disposta.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda surrogatoria, nonché la prescrizione e decadenza delle richieste risarcitorie. Censurava altresì la quantificazione dei danni.
Chiedeva quindi di poter chiamare in causa Controparte_4 per esserne manlevato.
1.4 Il primo Giudice autorizzava la chiamata di Controparte_4
la quale si costituiva in giudizio e, in via preliminare, eccepiva la
[...] prescrizione del diritto alla manleva, nonché l'inoperatività della garanzia;
nel merito, chiedeva il rigetto per inammissibilità o infondatezza delle domande proposte dalle controparti nei confronti del geom. ; in via CP_3 gradata, che l'obbligo di manleva fosse contenuto nei limiti dell'eventuale quota di responsabilità attribuita al;
in via ulteriormente subordinata, CP_3 che venissero accertate le rispettive quote di responsabilità.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e prove testimoniali.
2. – Con sentenza n. 731/2022 pubblicata in data 16.12.2022, il Tribunale di Trento condannava e a corrispondere Parte_1 Parte_2
a e , a titolo di risarcimento dei danni, la somma CP_2 CP_1 di € 39.298,38, oltre rivalutazione e interessi;
rigettava la domanda di riduzione del prezzo di vendita, nonché le domande svolte nei confronti di;
condannava e a CP_3 Parte_1 Parte_2 rimborsare a e le spese di lite;
condannava CP_2 CP_1
pag. 17/33 , , e a Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_1 rifondere le spese di lite a e a CP_3 Controparte_4
[...]
Per quanto ancora interessa in questa sede riteneva provato, sulla base della C.T.U. resa dall'ing. nel procedimento sub n. 1985/2014 R.G., che Per_4
i convenuti avevano alienato un bene viziato, giacché il terrapieno presente sulla p.m. oggetto di compravendita presentava gravi difetti di costruzione, suscettibili di pregiudicarne la stabilità, ed era stato realizzato in violazione delle distanze legali.
Ravvisava altresì la ricorrenza dell'ipotesi di evizione parziale, per essere gli attori stati costretti a demolire parte delle terre armate per garantire il rispetto delle distanze legali.
Escludeva la rilevanza dell'asserita mancata conoscenza dei vizi da parte dei venditori, posto che la garanzia per evizione prescinde dalla colpa, mentre l'art. 1490 c.c. pone una presunzione di colpa a carico dell'alienante.
Affermava la responsabilità di e ai sensi degli artt. 1484 Pt_1 Parte_2 cc e 1490 c.c..
Quantificava i danni in € 39.298,38, corrispondenti alle spese sostenute nel procedimento sub R.G. 1985/14 ed al costo del rifacimento delle terre armate, maggiorati di rivalutazione e interessi legali.
Respingeva la domanda di riduzione del prezzo, poiché all'esito dei lavori eseguiti dagli attori non residuava alcuna riduzione o limitazione dello spazio precedentemente destinato al transito e al cortile.
Rigettava altresì la domanda proposta da e contro il geom. CP_1 CP_2
mediante esercizio in surrogatoria del diritto dei venditori, CP_3 escludendo la sussistenza del presupposto dell'inerzia di questi ultimi ed altresì rigettava la domanda da loro svolta ex art 2043 cc nonché la domanda di manleva avanzata da e sempre verso il Pt_1 Parte_2
: affermava che dalla relazione presentata al Comune dal geom. CP_3
in occasione dei lavori nel 2009 (doc. 1 ) risultava che il CP_3 CP_3 pendio era già stato interessato da fenomeni di smottamento e che gli interventi eseguiti dal non ne avevano modificato la linea esterna. CP_3
pag. 18/33 Osservava come non vi fosse alcuna prova che l'opera realizzata dal CP_3 avesse aggravato la situazione di pericolo dell'immobile. Escludeva pertanto la responsabilità del tecnico.
3. – Per la riforma di tale sentenza hanno proposto separatamente appello e (causa rg 74/23) nonché Parte_1 Parte_2 CP_1
e (causa rg 77/23). Con ordinanza dd. 12.9.2023 i due CP_2 procedimenti sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
3.1 - e (causa rg 77/24) , con un unico CP_1 CP_2 pluriarticolato motivo, impugnano la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. nei confronti del geom. (non anche il rigetto della domanda risarcitoria CP_3 svolta in via surrogatoria). Censurano altresì il capo relativo alle spese di lite, in particolare per aver posto a loro carico le spese del e di CP_3
Controparte_4
Quanto al primo motivo di appello sostengono che prima dell'intervento del 2009 non vi erano terre armate preesistenti , né alcun titolo autorizzativo delle stesse. Un tanto emerge dalla stessa relazione presentata al Comune dal sig. , erroneamente interpretata dal Tribunale: nel CP_3 documento si dà atto della presenza di una rampa, non di una terra armata, mentre viene prospettata la necessità di costruire una terra armata al fine di mettere in sicurezza il terreno eccessivamente pendente.
La circostanza risulta confermata anche dalla relazione del C.T.U. Per_4 il quale afferma che le sole terre armate delle pp.mm. 2 e 3 erano state realizzate nel 2003, mentre la terra armata della p.m. 1 era stata costruita nel 2009, e chiarisce a più riprese che la realizzazione di tale terra armata costituiva nuova costruzione.
Richiamano altresì, gli appellanti, a sostegno di tale prospettazione, l'Indagine geologico-tecnica a supporto del cedimento del muro di contenimento rampa a monte della p.ed. 1358 (doc. 45), la Tavola grafica n. 4 della concessione edilizia anno 2000 (doc. 55), la tavola grafica n. 1 della DIA anno 2009 (doc. 50), le fotografie tratte dalla DIA 2009 (doc. 47), le fotografie presenti nella pratica edilizia 1998 (doc. 56), le immagini del settembre 2010 tratte online da google maps (doc. 44).
pag. 19/33 Contestano come la decisione di prime cure, invece, si sia basata esclusivamente sulla relazione accompagnatoria redatta dal geom. CP_3 nel 2009 che comunque doveva esser letta in modo diverso da quanto fatto dal primo giudice.
Assumono che l'intervento del sig. ha comportato la modifica CP_3 integrale della consistenza del pendio e ha aggravato il pericolo di smottamento, mediante l'incremento della linea di pendenza o comunque la realizzazione di terre armate, prima inesistenti. Sottolineano che il geologo (doc. 51) aveva prescritto per l'intervento una pendenza massima di Tes_5
32°, mentre il realizzò una pendenza ben maggiore (65 ° dichiarati CP_3 nella DIA da lui presentata, o 75 ° riscontrati dal C.T.U. . Per_4
Obiettano che già lo stato dei luoghi precedente al 2009 era frutto di un'alterazione artificiale del pendio non autorizzata amministrativamente, sicché non sussisteva alcun diritto a mantenere lo stato di fatto.
Chiedono il rigetto dell'appello proposto dalle controparti e domandano che le spese di giudizio siano poste a carico delle altre parti.
3.2 – e impugnano la sentenza (Causa Parte_1 Parte_2 rg 74/23) limitatamente al capo di condanna nei loro confronti in favore di e , mentre dichiarano espressamente di prestare CP_2 CP_1
“acquiescenza al capo di sentenza con la (il) quale il Tribunale ha rigettato le domande svolte nei confronti del geom ” CP_3
In particolare, censurano la decisione per aver riqualificato la domanda degli attori ai sensi dell'art. 1484 c.c., laddove, invece la garanzia per evizione parziale non sarebbe applicabile nel caso di arretramento dell'edificio per violazione delle distanze legali. Affermano che non ricorre neppure l'ipotesi di cui all'art. 1489 c.c…
Lamentano altresì come il primo Giudice abbia ritenuto sussistenti vizi della cosa ai sensi dell'art. 1490 c.c., senza tuttavia fornire motivazione sul punto e in assenza di alcuna prospettazione di controparte in tal senso.
Per tali ragioni, chiedono che sia esclusa qualsivoglia responsabilità dei venditori, con rigetto delle domande di controparte.
2.3 – si è costituito nei due giudizi CP_3
pag. 20/33 Asserisce che, a fronte dell'acquiescenza prestata dai sig.ri e Pt_1 al capo di sentenza relativo al rigetto delle domande da questi Parte_2 avanzate nei suoi confronti, deve ritenersi formato il giudicato sul punto, nonché sulla condanna delle controparti a rifondergli le spese. Altresì afferma che l'appello proposto da e non può essere CP_1 CP_2 accolto, essendo agli stessi precluso l'esercizio in via surrogatoria di un diritto la cui inesistenza è stata accertata definitivamente.
Contesta, inoltre, la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. proposta dai medesimi e CP_1 CP_2
Reitera le domande subordinate svolte nei confronti di e Pt_1 Parte_2 nonché nei confronti di Controparte_4
2.4 Si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'appello spiegato da e e riproponendo in ordine alle CP_1 CP_2 domande svolte dal nei suoi confronti quanto già dedotto ed CP_3 eccepito in primo grado.
2.5 In data 13.2.2024 il difensore di ha notificato alle Parte_1 controparti il decesso del suo assistito ai sensi dell'art. 300 c.p.c.. Con ordinanza dd. 28.2.2024 la Corte ha dichiarato l'interruzione del processo per morte del sig. . Pt_1
e hanno provveduto a riassumere il processo CP_1 CP_2 con ricorso depositato in data 27.3.2024 chiedendo anche la separazione dei due giudizi
Sulle conclusioni delle parti sopra trascritte la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis va osservato che l'evento interruttivo ha riguardato un soggetto,
, che era parte di entrambi i processi riuniti che sono stati Parte_1 entrambi dichiarati interrotti;
tutte le parti dei due processi riuniti sono state evocate in giudizio tramite notificazione dell'atto di riassunzione e all'esito della riassunzione si è costituita coltivando i motivi di Parte_2 appello di cui alla causa rg 74/23 di tal che non vi sono ragioni per disporre la separazione dei due giudizi. Invero “In caso di interruzione del processo in cui siano state riunite più cause, l'atto di riassunzione posto in pag. 21/33 essere da una sola delle parti ha l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, qualora le stesse - destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione - si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le domande, principali e riconvenzionali, già appartenenti alle cause riunite, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad un autonoma riassunzione” (v Cass civ sez. 3, Sentenza n. 11686 del 26/05/2014) .
Ciò premesso l'appello di cui alla causa riunita rg 74 /23 risulta infondato e va rigettato.
La sentenza appellata ha qualificato la vicenda come “ evizione” in buona sostanza applicando quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “ In tema di compravendita, qualora l'immobile venduto risulti costruito in violazione delle limitazioni legali della proprietà, la pretesa ….. diretta a ottenere il rispetto di tali limitazioni, può concretare un'ipotesi riconducibile, alternativamente, alla garanzia per evizione, ai sensi degli artt. 1483 e 1484 cod. civ., ovvero alla garanzia prevista dall'art. 1489 cod. civ., secondo che dall'accoglimento della domanda derivi, in tutto o in parte, la perdita della cosa venduta (nella specie, a seguito della totale o parziale demolizione dell'edificio costruito a distanza illegale), ovvero discenda soltanto una restrizione del godimento del bene, il quale resti, però, integro nella sua identità strutturale;
(cassazione civ Sez. 2, Sentenza n. 23818 del 21/12/2012).
A ritenere invece più propriamente che l'evizione parziale sussista solo in caso di acquisto di bene che poi risulti parzialmente altrui, la fattispecie in esame non può che esser ricondotta, come prospettato dagli attori CP_1
e sin dall'atto di citazione di primo grado, alla norma di cui CP_2 all'articolo 1489 cc. dovendosi precisare che per costante giurisprudenza, ai sensi della citata norma l'”onere” non va inteso in senso restrittivo di onere reale, trattandosi invece di nozione ampia che annovera tutti quei
“vincoli” che derivano o possono derivare sia da limitazioni di natura privatistica che “pubblicistica” al godimento del bene ( tra cui appunto quelle generate dalle norme sulle distanze legali)
Anche recentemente la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17148/2024 pubblicata il 21.6.2024 ha ribadito il principio secondo cui pag. 22/33 “in ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto”. Nello stesso senso anche Corte di Cassazione del 28/9/2023, n. 27559.
Né può esser invocata in senso contrario la sentenza citata dall'appellante ovvero quella della Corte di Cassazione del 6.7.2022 n.21441 che non sconfessa affatto la su citata impostazione.
Invero detta pronuncia ha escluso nel caso sottoposto al suo esame la ricorrenza della fattispecie dell'evizione parziale nonché quella di cui all' art 1489 cc in quanto non si verteva colà in fattispecie di costruzione eretta a distanza inferiore alla legale di cui dovesse essere effettuato arretramento , bensì in un caso in cui era stato acquistato un fondo per costruirvi un edificio - previo abbattimento di un edificio esistente da effettuarsi ed effettivamentr posto in essere dalla stesso compratore per realizzare il nuovo edificio- secondo un progetto cedutogli dal venditore come realizzabile sotto il profilo urbanistico, progetto la cui realizzabilità era venuta meno a seguito di azioni ripristinatorie proposte da terzi per il mancato rispetto delle norme relative alle distanze tra costruzioni relative al nuovo edificio
Nella fattispecie qui in esame, come sottolineato dagli attori già con l'atto di citazione di primo grado, era stato garantito in contratto che il bene compravenduto era libero da “oneri” (v art.5 doc. 1 fascicolo attoreo di primo grado ) ; neppure può ritenersi che le difformità rispetto alla disciplina edilizia fossero conosciute o comunque apparenti posto che oltre a non essere dichiarate in contratto (che dava anzi atto della assenza di oneri) esse non erano rilevabili dalla semplice visione dell'immobile, necessitando di attento esame oltre che delle pratiche edilizie anche dell'esistente a mezzo di complessi rilievi e misurazioni. Vale il principio che “L'espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è libero da oneri o diritti reali o personali di godimento esonera l'acquirente dal compiere qualsiasi indagine, operando a suo favore il principio dell'affidamento nell'altrui dichiarazione, con l'effetto che, se la pag. 23/33 dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti, restando irrilevante la trascrizione del vincolo, che assume valore solo verso il terzo acquirente e non per il compratore il quale, nel rispetto del canone della buona fede, ha il diritto di stare alle dichiarazioni dell'alienante. Tale diritto, però, viene meno qualora dette dichiarazioni trovino diretta ed immediata smentita nel modo d'essere del bene percepibile attraverso i sensi, risultando gli oneri o diritti da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, poiché, in questo caso, non opera il principio dell'affidamento ed il compratore deve subire le conseguenze della sua negligenza (v Cass civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 14289
del 04/06/2018).
Non muta dunque nel caso concreto in esame l'obbligo risarcitorio in capo ai due venditori in ragione della diversa qualificazione giuridica della fattispecie (art 1489 cc) rispetto a quella della sentenza di primo grado e ciò è già sufficiente all'accoglimento della domanda risarcitoria.
A ciò si aggiunga che anche la doglianza svolta dall'appellante in ordine al richiamo operato in sentenza anche all'art 1490 cc. e' infondato.
Invero già con l'atto di citazione gli attori hanno anche allegato, richiamando gli esiti della CTU dell''ing che “Le opere in terra Per_4 armata realizzate…. hanno compromesso le originarie condizioni di equilibrio del versante posto a monte della Proprietà dei Ricorrenti “ con ciò dunque invocando, oltre alla violazione delle distanze, un vizio strutturale di dette terre armate che per come realizzate (v. pendenze) rendevano “instabile” il versante: il primo giudice ha qualificato in parte qua la domanda, come era in suo potere ex art 1490 cc , sulla base delle allegazioni di parte attrice ancorchè quest'ultima non avesse proceduto per il profilo che qui occupa alla relativa qualificazione.
Conclusivamente l'appello di cui alla causa rg 74/23 va rigettato.
Gli appellanti e hanno prestato acquiescenza alle Pt_1 Parte_2 statuizioni che li riguardano nei confronti del geom di tal che sulle CP_3 stesse si è formato il giudicato.
pag. 24/33 A sua volta l'appello di e (rg 77/23) riguarda il solo rigetto CP_1 CP_2 della domanda ex art 2043cc nei confronti del geom di tal che non CP_3 viene più in rilievo la domanda “surrogatoria” sulla quale pure si è formato giudicato.
L' appello proposto da e avverso il capo di CP_1 CP_2 sentenza che ha rigettato la domanda risarcitoria ex art 2043 cc svolta nei confronti del geom. è fondato va accolto. CP_3
Il giudice di primo grado ha ritenuto sulla scorta della CTU dell'ing e delle fotografie dimesse che le opere in oggetto (terre armate) Per_4 esistessero precedentemente all'intervento effettuato nel 2009 ed ha altresì ritenuto che ciò risultasse anche dalla relazione presentata dal Parte_8 in occasione dei lavori.
[...]
Ha anche ritenuto che detti elementi comprovino che il pendio aveva già in precedenza presentato problemi di smottamento e che gli interventi posti in essere sotto la direzione del non avessero determinato alcuna CP_3 modifica della linea esterna del pendio.
Detta ricostruzione non è però conforme a quanto emerge dai citati documenti.
Va innanzitutto rilevato che la CTU dell'ing ancorchè resa in un Per_4 procedimento di cui il non era parte, è valorizzabile in questa CP_3 sede. Nel giudizio civile non vi è divieto delle cd prove atipiche “ potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio” (Cass.civ., sez. III, 5 maggio 2020, n. 8459; v anche ordinanza n. 30298 del 31/10/2023) . Benchè la Consulenza tecnica non sia un mezzo di prova in senso tecnico ( avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze) vale anche per essa il principio per cui una volta prodotta in giudizio la consulenza tecnica d'ufficio svolta in altro processo essa, dopo esser stata sottoposta a contraddittorio, in cui si possono contestare le sue risultanze tecniche, essa risulta “ utilizzabile”..
pag. 25/33 Ciò posto in primis dalla prodotta CTU dell'ing non risulta affatto, Per_4 contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che nel fondo in oggetto già fossero presenti terre armate antecedentemente all' intervento del geom del 2009; al contrario si legge a pag. 22 di detta CTU che CP_3 terre armate erano già presenti- in quanto realizzate nel 2003 a fronte di due DIA l'una del 2001 e l'altra del 2003- sulle porzioni delle p.ed. 1315/1 pp.mm. 2 e 3, che non sono quelle di causa e che sono in titolarità di altri soggetti;
non risulta invece che per la pmm 1 (che è quella oggetto di causa) vi fosse già una struttura di terre armate in loco, mancando financo una DIA in tal senso. Solo nel 2009 tutte e tre le pp.mm. sono state fatte oggetto della realizzazione di un'unica terra armata coordinata (per la pp.mm.1 è stata presentata una DIA distinta rispetto alle altre pp.mm).
Nelle foto, citate in sentenza non si vede affatto una struttura di terre armate precedente al 2009 sul fondo oggetto di causa.,
La stessa relazione accompagnatoria alla Dia del 2009, valorizzata nella sentenza impugnata, depone al contrario proprio la insussistenza di terre armate in loco al momento dell'intervento del gem . CP_3
In essa non vi è alcun riferimento ad una preesistente struttura di terre armate necessitante di “ ristrutturazione” o “rifacimento” bensì si indica che vi è una rampa con notevole pendenza (non ne è indicato il grado) che smotta e necessitante di essere messa in sicurezza;
l'intervento necessario per la messa in sicurezza viene descritto consistere “nella realizzazione di una “terra armata” realizzata con reti e tiranti in ferro annegati nel terreno e superficialmente ricoperti in teli di iuta sui quali sarà seminata l'erba vegetale, la quale renderà l'intervento sicuro dal punto di vista strutturale e perfettamente inserito nel territorio da un punto di vista paesaggistico”
Anche la relazione del geologo unita alla DIA 2009 afferma che CP_10
“L'intervento sistematorio prevede la realizzazione di un'opera di rinforzo in terra armata per la sistemazione del piazzale a mezzacosta”.
Conclusivamente le terre armate realizzate sul fondo oggetto di causa, integrano indubbiamente una costruzione ex novo, realizzata in forza del progetto del e sotto la sua direzione in violazione delle distanze CP_3
pag. 26/33 legali. Non senza rilevare ad ogni buon conto che quand'anche vi fossero state in precedenza terre armate in loco (il che va, per quanto già esposto, escluso) la realizzazione di nuove terre armate rendeva comunque necessario il rispetto per esse delle distanze legali vigenti all'epoca della nuova realizzazione.
Oltre al mancato rispetto distanze legali vi è stata anche modifica del profilo rispetto al precedente pendio : come correttamente osservato dagli appellanti la tavola grafica n. 1 della DIA anno 2009 presentata dai (doc. 50 pagg. 4-5-6) redatta dal geom. Parte_3 CP_3 evidenzia la verticalità incrementale della scarpata, resa possibile dalla realizzazione della terra armata contestata, essendo stato portato il grado di pendenza già secondo dette tavole al 65 % (dalla CTU è poi Per_4 emersa una pendenza ancora maggiore, del 75 %), ben oltre a quanto era consigliato nella relazione geologica accompagnatoria e ben oltre la precedente pendenza. In particolare nella tavola richiamata è rappresentata come ben indicato dagli appellanti, “la cd. "superficie di fondazione originale" con un tratteggio obliquo significativamente inferiore ai detti 65° di pendenza”:
Lo stesso CTU del resto nella sua consulenza ha specificato (v Per_4 pag 5) che la parte superiore del versante, è stata “radicalmente trasformata dai Resistenti che ne hanno accentuato la pendenza naturale mediante la realizzazione di un opera di sostegno artificiale eseguita con la tecnica delle c.d. “terre armate”, per un'altezza di quasi 5,0 mt. L'esecuzione di quest'ultima ha consentito ai Resistenti, nonché Proprietari dei fondi superiori, di ampliare i loro piazzali, destinandoli a parcheggio” . Stante quanto esposto data l'acclarata modificazione dello stato dei luoghi effettuata nel 2009 con la costruzione delle terre armate su progetto e con la direzione lavori del geom. nel 2009, in violazione delle distanze CP_3 legali e con la acclarata nuova pendenza in compromissione della stabilità del versante, va ritenuta la responsabilità dello stesso nei confronti degli odierni appellanti ex art 2043cc. Il danno va determinato anche nei confronti del nella stessa misura già acclarata nei confronti dei CP_3 venditori, essendo tutte le voci di danno valorizzate dal primo giudice (ivi pag. 27/33 comprese quelle relative agli esborsi per il pregresso procedimento) derivanti anche dall'operato del . CP_3
La responsabilità del è solidale, essendo principio consolidato che CP_3 per la sussistenza della solidarietà, è sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso non rilevando che dette responsabilità possano anche fondarsi su titoli diversi. Non può dunque esser accolta la domanda di Parte_9 di esclusione del vincolo di solidarietà.
Pure la domanda di “garanzia e manleva” del verso e CP_3 Pt_1
va rigettata essendo del tutto generica, non risultando neppure Parte_2 indicati i fatti sui quali si possa fondare un obbligo di garanzia/ manleva dei committenti nei suoi confronti. Anche la domanda di regresso che è stata proposta solo per l'intero e dunque in via “esclusiva” e “ totalitaria” va rigettata posto che essa presupporrebbe che nel riparto interno di responsabilità si individuassero quali unici responsabili del danno occorso i venditori/ committenti delle opere il che come si dirà infra non è predicabile.
Quanto al rapporto tra e va CP_3 Controparte_4 osservato ciò che segue.
Va rigettata la eccezione di prescrizione riproposta da
[...] con riferimento alla garanzia di cui alla polizza RC Controparte_4
1104166
L'art. 2952 cc. prevede che il termine prescrizionale decorra dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo azione.
Con la lettera del 22.7.2016 ricevuta dal in data 28.7.20216 (doc CP_3
8 attoreo di primo grado) il legale di non ha formulato Pt_10 CP_1 una vera e propria richiesta stragiudiziale risarcitoria nei confronti di essendosi limitato a preannunciare una “intenzione “ dei CP_3 propri assistiti di agire “nelle opportune sedi” nei confronti dei venditori e - stante l'inerzia degli stessi – nei confronti del progettista e D.L geom
.i perché venga accertata la responsabilità dei suddetti con CP_11 conseguente manleva ….
pag. 28/33 E' stato rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità che l'art. 2952 cod. civ. "deve essere interpretato in termini rigorosi, anche in considerazione del fatto che il termine di prescrizione ivi previsto è straordinariamente breve", sicché risultano "sconsigliabili interpretazioni della lettera della legge che, ancorando la decorrenza del termine adatto a comportamenti non identificabili in modo certo, possano pregiudicare ulteriormente la certezza dei rapporti e l'esercizio dei diritti spettanti all'assicurato" (v Cass civ ord n.11581 del 15/06/2020 e Cass. Sez. 3, sent. 13 gennaio 2015, n. 28) ; una lettera del tenore di cui sopra, con cui non viene neppure formulata allo stato una vera e propria richiesta di pagamento ma in cui si comunica solo una intenzione di agire in futuro nelle opportune sedi per accertamento di responsabilità non ha quelle connotazioni di cui si è detto necessarie a far decorrere il termine prescrizionale Il termine decorre dunque da quando è stata proposta l'azione ovvero dal giugno 2019 e la denuncia di sinistro dell'agosto 2019 (v. doc 7 del fascicolo di primo grado di parte ) risulta pertanto tempestiva. CP_3
Va altresì ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto da
[...]
i danni liquidati rientrino nella copertura assicurativa della CP_4 polizza RC 1104166.
Si tratta di danni derivanti dal mancato rispetto delle distanze legali che però non dipende dalla realizzazione del manufatto in modo difforme dalla DIA (presentata il 03/03/2009 dagli allora proprietari della P.M. 1 Goldin e posto che non è lo scostamento della pendenza riscontrata in Parte_2
CTU (75% anziché 65 % di cui alla DIA ) ad aver determinato la violazione delle distanze legali: vi è dunque copertura assicurativa dei danni ai sensi della lett. 13 parte I non ricorrendo la condizione che ne esclude l'operatività. Neppure ricorre l'esclusione del rischio di cui alla lett r parte III non senza rilevare che comunque i danni in concreto riconosciuti sono tutti discendenti dal mancato rispetto delle distanze legali.
Ancora non è accoglibile la pretesa di di veder Controparte_4 limitata la copertura assicurativa alla sola quota di effettiva responsabilità dell'assicurato con esclusione della solidarietà. Giova richiamare la condivisibile motivazione della sentenza n.17656/2023 della Corte di Cassazione civile che dando continuità ad un orientamento pag. 29/33 già precedentemente espresso (v.Cass., 20/11/2012, n. 23022) ha ribadito che “ l'estensione dell'obbligo indennitario dell'assicuratore all'intero importo dell'obbligazione solidale dell'assicurato deriva dalla funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, che svolge la funzione di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, con la conseguenza che l'assicuratore risponde delle somme che l'assicurato è tenuto a corrispondere al terzo per i danni arrecati;
per assolvere a tale funzione la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto va conformata all'obbligazione stessa dell'assicurato che, nel caso di risarcimento da illecito imputabile a più persone, è solidale;
se la copertura assicurativa non si riferisse all'obbligazione assicurata, infatti, l'assicurato resterebbe privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di limitata solvibilità; la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento;
non si tratta, quindi, di ampliamento della copertura assicurativa a favore della parte creditrice (assicurato) e a svantaggio della parte debitrice (assicuratore) ma di consentire la realizzazione della ragione propria del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
il pagamento da parte dell'assicuratore, in forza del contratto di assicurazione che lo lega al danneggiante corresponsabile e obbligato in solido con altri, integrerà poi l'ipotesi della surroga legale di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ.”. Va altresì disattesa quanto alla garanzia data dalla Polizza “tutela legale” la “eccezione” di irritualità della richiesta essendo essa espressa in modo del tutto generico ( “qualora l'assicurato intenda azionare la garanzia Tutela Legale dovrà farlo nei modi e nelle forme previste ex contractu”) .
Deve dunque darsi corso alla richiesta di garanzia svolta dall'assicurata, in forza delle polizze di cui trattasi con lo scoperto quanto alla polizza RC del 10% previsto in via generale dal capo IV della polizza a cui va aggiunto l'ulteriore scoperto del 10% di cui alla lettera c) del capo IV di Polizza posto che i danni di fatto riconosciuti sono quelli derivanti dal mancato rispetto delle distanze legali pag. 30/33 Non sono stati in concreto liquidati danni “causati dalle opere..” sicchè non opera ulteriore scoperto.
La Assicurazione ha riproposto anche in appello, in via “di estremo subordine” domanda di accertamento delle quote interne di responsabilità
“ai fini di … esercitare l' azione di regresso” ; considerato da un lato che la committenza si è avvalsa della struttura de qua per ottenere l' ampliamento del piazzale superiore destinandolo a parcheggio e che dall'altro il progettista è tenuto alla progettazione secondo le regole dcll'arte e nel rispetto dei limiti di cui alle prescritte distanze legali, tenuto altresì conto del fatto che non sono stati evidenziati elementi che consentano di differenziare le responsabilità attribuendole in via preponderante agli uni piuttosto che all'altro va presunto il pari concorso, con quote interne di responsabilità tra coobbligati del 50 % in capo ai committenti /venditori e del 50% in capo al progettista e direttore lavori
. CP_3
La regolamentazione delle spese di lite per la parte afferente gli appellanti va “rivista” tenuto conto dell'esito complessivo della lite. Parte_11
Stante la soccombenza di nei confronti di e CP_3 CP_2 CP_1 egli va condannato a rifondere a e ( in solido con i CP_2 CP_1 venditori già condannati in primo grado) le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in base al valore del “decisum” come da capo 4 della appellata sentenza;
nulla debbono invece e al per CP_2 CP_1 CP_3 le spese di lite. Nulla debbono e anche a CP_2 CP_1 [...] per le spese di lite essendo essi risultati vittoriosi nei Controparte_4 confronti di e non dovendo dunque rispondere, per il CP_3 principio di causalità, delle spese di lite del terzo chiamato.
Gli eredi di e , nonché Parte_1 Parte_2 CP_3 stante la soccombenza vanno altresì condannati alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a Parte_12 liquidate in base al valore del decisum secondo il DM 55 /14 da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in importi medi.
Stante il rigetto dell'appello di e va dichiarata la Pt_1 Parte_2 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a loro carico pag. 31/33
P.Q.M.
La Corte d'appello di Trento, Seconda sezione civile, definitivamente decidendo sugli appelli proposti, con separati atti, da e CP_1 CP_2
e da e avverso la sentenza n.
[...] Parte_1 Parte_2
731/2022 del Tribunale di Trento, in parziale riforma della sentenza di primo grado che conferma per il resto
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
2) in accoglimento dell'appello proposto da e CP_2 CP_1 condanna in solido con (ora
[...] CP_3 Parte_1 eredi di ) e a corrispondere a Parte_1 Parte_2
e a titolo di risarcimento danni quanto CP_2 CP_1 indicato al capo 1 della appellata sentenza;
3) rigetta le domande di rivolte agli eredi di CP_3 Pt_1
e , di garanzia, manleva e di regresso
[...] Parte_2 totale da ogni e qualsiasi esborso
4) condanna in solido con (ora eredi di CP_3 Parte_13
) e con a rifondere a Parte_1 Parte_2 CP_2
e le spese di lite del primo grado di giudizio
[...] CP_1 liquidate come da capo 4 della appellata sentenza
5) a parziale modifica dei capi 5 e 6 della appellata sentenza dichiara che non sono dovute da e le spese di CP_2 CP_1 lite a e a Parte_9 Controparte_4
6) condanna eredi e nonché Parte_1 Parte_2 CP_3
, in solido tra loro, a rifondere a e
[...] CP_2 CP_1
le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 9.991,00
[...] per compenso professionale oltre ad € 804,00 per esborsi, oltre spese generali IVA e CPA sugli importi ex lege assoggettabili.
7) Accerta, quale “riparto interno” la pari responsabilità di eredi Pt_1
e da un lato e di
[...] Parte_2 CP_3 dall'altro.
8) Condanna a tenere indenne Controparte_4 CP_3
di quanto egli è tenuto a pagare a e
[...] CP_2 CP_1
pag. 32/33 in forza dei capi 2 , 4 e 6 della presente sentenza, con CP_1 detrazione degli scoperti di polizza di cui alla parte motiva
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli eredi di e di Parte_1 Parte_2
Così deciso in Trento camera di consiglio del 1.7.2025
La presidente rel ed est
Dott Guzzo Liliana
pag. 33/33