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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 308/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 308 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefania Guercioni, come da procura in atti;
APPELLANTE
CON
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Marica Martoni, come da procura in atti;
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO (P. IVA ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Andreani, come da procura in atti;
APPELLATA
E CONTRO
Controparte_3
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Vecchiola, come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 626 del Tribunale di Ascoli Piceno pubblicata in data 5/10/2022 e in materia di opposizione a decreto ingiuntivo/contratti bancari.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 544/2018 concesso a Controparte_4
[... per la somma di € 27.697,08 oltre interessi e spese di procedura, di cui € 9.253,43 a titolo di saldo negativo del conto corrente ed € 18.437,65 a titolo di debito residuo del mutuo chirografario n. 16/21/00166, per la quale l'opponente aveva Parte_2
prestato garanzia.
In particolare, il Tribunale, per quel che qui è ancora di interesse:
- dichiarava la legittimità attiva in capo alla cessionaria Controparte_1
avendo questa provato la titolarità del credito ingiunto;
- dagli estratti conto risultava provata la traditio della somma concessa a mutuo, ritenendo altresì che l'utilizzo della somma non comportasse profili di invalidità;
- l'erronea indicazione del ISC/TAEG nel contratto di mutuo non comporterebbe nullità ex art. 117 TUB ma semmai il risarcimento del danno;
pag. 2/20 - la legittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto conforme alla delibera CICR del 9.2.2000;
- l'ammortamento alla francese quale modalità di rimborso non integra un fenomeno occulto di anatocismo;
- l'infondatezza dell'eccezione di usura relativamente al contratto di mutuo azionato n. 16/21/00166.
- la non ammissione della CTU stante il mancato rilievo di addebiti illegittimi.
La debitrice impugnava la predetta sentenza e prospettava le Parte_1
doglianze in seguito pronunciate.
La garante si costituiva chiedendo l'accoglimento dell'appello. Parte_2
La cessionaria e per essa, quale mandataria di si Controparte_1 CP_2
costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.
Nelle more del presente giudizio si costituiva anche la cedente
[...]
, chiedendo anch'essa il rigetto dell'appello e la Controparte_3 conferma dell'impugnata sentenza.
A seguito del deposito degli scritti difensivi di cui all'art. 352 c.p.c., in data 28.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal giudice istruttore per riferire dinnanzi al
Collegio.
Preliminarmente, l'appellata eccepisce l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere parte appellante omesso di indicare le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di prime cure, nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'eccezione non è fondata in quanto dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado.
Inoltre, ai fini della specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, possono sostanziarsi anche pag. 3/20 nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
Nel caso di specie ricorrono tali circostanze, pertanto, alla luce di quanto esposto, tale eccezione va disattesa.
Sempre in via preliminare, all'udienza del 16.10.2023 fissata per la comparizione delle parti ex art. 350 c.p.c., si costituiva in giudizio la garante con atto Parte_2 denominato dalla stessa come “comparsa di costituzione e risposta in appello” il quale però rappresenta di fatto un appello incidentale adesivo avendo con lo stesso aderito all'appello principale promosso da senza introdurre autonomi motivi Parte_1
di censura. Per tale ragione, tale atto va riqualificato come appello incidentale adesivo tardivo ma comunque ammissibile (sul tema della ammissibilità dell'appello incidentale tardivo si veda Cassazione, Sezioni Unite, n. 8486 del 28.3.2024).
Ciò posto, con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta la carenza di legittimazione attiva in capo all'asserita cessionaria precisamente, CP_1
rappresenta che la sedicente cessionaria non avrebbe assorto al proprio CP_1
onere di dimostrare la propria legittimazione attiva, atteso che non vi fossero elementi univoci quali ad esempio l'impossibilità di accedere al link indicato in Gazzetta
Ufficiale, assumendo che ad ogni modo, l'unico elemento idoneo a provare la cessione sia costituito dalla produzione del contratto di cessione.
Il motivo è infondato.
Secondo la Suprema Corte - Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412;
Cass. 22/03/2024, n. 7688- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art.
pag. 4/20 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di
pag. 5/20 contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi,
pag. 6/20 la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità».
Preliminarmente, la cessione di credito fra Controparte_3
a favore di è intervenuta nella pendenza di
[...] Controparte_1
giudizio di opposizione e precisamente in data 2.12.2019. In data 19.3.2021 si costituiva con atto di intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c. la cessionaria CP_1
dichiarandosi successore a titolo particolare.
Orbene, nel caso di specie, questa Corte territoriale, ricordato ai fini della prova della cessione di un credito, non è necessaria la prova scritta nemmeno ad probationem
(in tal senso, in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 18016 del 09/07/2018), ritiene che vi siano plurime presunzioni gravi e concordanti che inducono ragionevolmente a ritenere sussistente la cessione contestata dall'appellante.
In primo luogo, con la propria costituzione nel giudizio di opposizione, CP_1
ha prodotto al doc. n. 4 l'avviso in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 5.12.2019 il quale
[...] prevede la cessione dei crediti che derivano da rapporti di “(i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra febbraio 1975 e luglio 2019 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti.”. Il predetto avviso precisava che oggetto di cessione è “l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di Stipulazione […]”. Per cui, vi rientra anche il credito oggetto del presente giudizio derivante da un finanziamento concesso alla appellante nell'anno 2011.
A ciò si aggiunga che, l'avviso in Gazzetta Ufficiale conteneva l'indicazione di un link al sito internet ove rinvenire in dettaglio l'elenco dei crediti oggetto di cessione. Su questo specifico punto, l'appellante principale tuttavia contesta che all'indirizzo com/it/cessioni/” non si rinviene alcuna specifica pagina volta ad Controparte_5
accertare la titolarità del credito ma una pagina sprovvista di dominio. In realtà, l'errore pag. 7/20 in cui è incorsa parte appellante trova spiegazione dalla circostanza che link corretto non sarebbe quello indicato dalla stessa com/it/cessioni/” bensì Controparte_5
“securitisation-services.com/it/cessioni/” il cui accesso consente di raggiungere la pagina corretta. Invero, come già effettuato dal primo giudice, dall'inserimento dei codici (posizione 36/88/00015 e NDG 216859) il credito risulta ceduto.
Circostanza poi particolarmente decisiva è rappresentata dal fatto che in entrambi i giudizi vi è anche la presenza della cedente quale parte originaria dei rapporti, la quale ha specificatamente dichiarato che il credito veicolato dal decreto ingiuntivo è stato ceduto durante il giudizio di primo grado alla cessionaria chiamante.
Infine, non si comprendono le ragioni di timore della difesa appellante atteso che, anche qualora per mera ipotesi il titolare del credito non fosse di ma un CP_1
diverso soggetto, gli appellanti non sono esposti al rischio di eseguire un pagamento non liberatorio, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c.
Pertanto, vi sono indizi gravi, plurimi e concordanti che possano far ritenere la legittimazione in capo a Controparte_1
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante censura la parte della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il credito. Sostiene l'appellante che la banca, quale attrice in senso sostanziale, sarebbe onerata di dar prova del proprio credito, prova che debba ritenersi raggiunta solo con la produzione di tutti gli estratti conti.
Con il sotto motivo di cui alla lett. a) del medesimo motivo, l'appellante aggiunge che la banca che si asserisce creditrice del saldo del conto corrente, avrebbe onere di dar prova di tutti i rapporti collegati i cui addebiti confluivano sul medesimo conto. Aggiungete che tali rapporti non documentati dalla ingiungente creditrice, sono stati oggetto di specifiche richieste ai sensi degli artt. 119 TUB e 210 c.p.c. rimaste tuttavia inevase e, che, pertanto, la mancata produzione dei relativi contratti dovrebbe comportare l'eliminazione dei relativi addebiti privi di causa complessivamente quantificati dalla appellante in € 53.884,19.
Il motivo è infondato.
pag. 8/20 In linea di principio, costituisce ormai orientamento maggioritario quello secondo cui non è necessario al fine di ritenere provato il credito, produrre la serie integrale degli estratti conto potendo il giudice utilizzare anche le risultanze di altri mezzi di prova, in particolare con la consulenza tecnica contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibilità e acquisito agli atti (Cass. 15/2/2025, n. 3881; Cass. 18/4/2023; Cass.
27/12/2022, n. 37800; Cass. 29/3/2022, n. 10140; Cass. 19/1/2022, n. 1538).
Tuttavia, nel caso di specie, la banca ha adempiuto appieno al proprio onere della prova, avendo prodotto sin dal procedimento monitorio la serie integrale degli estratti conto del rapporto di conto corrente (su cui poggiava anche il mutuo) ossia dal primo estratto coincidente con l'apertura del conto fino alla sua chiusura.
Sulle ulteriori censure riguardanti il mancato deposito degli ulteriori rapporti confluiti sul conto corrente si osservi quanto segue.
Ebbene, sul mancato deposito della documentazione inerente al contratto di mutuo n.
16/21/00011 che, secondo l'appellante non vi sarebbe prova del medesimo e che pertanto richiede di stornare le relative rate, si osserva che la prova del suo perfezionamento è raggiunta con la prova della consegna della somma come rinvenibile dall'estratto conto del 30.9.2007. Difatti, alla data del 9.8.2007 vi è registrata l'operazione “erogazione mutuo n. 16/21/00011” per l'importo di € 39.915,00.
Infondato è, invece, l'ulteriore profilo della censura con la quale l'appellante reitera in sede di appello la mancata consegna di “contratto di garanzia fincommercio fido
15.0000 euro, contratto di garanzia su apertura di credito, Controparte_6 contratto di garanzia fincredit su mutuo 16/21/00166”. Invero, con la seconda memoria
183, comma 6, c.p.c., opponente odierna appellante affermava che predetta documentazione era nel frattempo pervenuta, come confermato dal documento di cui alla lett. q. dalla stessa prodotto, precisando che l'unica documentazione ancora manchevole era solo quella relativa al contratto di mutuo 16/21/00011.
4) Con il terzo motivo (enunciato al n. 4 nell'atto di appello), l'appellante contesta la mancata traditio della somma oggetto del contratto di mutuo.
pag. 9/20 Più precisamente, sostiene l'appellante che dagli estratti conto emergerebbe come la somma sia stata accreditata solo parzialmente (€ 10.528,21 a fronte di € 49.725,00) avendo la trattenuto l'ulteriore somma al fine di ripianare la preesistente CP_3
esposizione debitoria sul conto corrente.
Il motivo è infondato.
La questione in ordine alla validità di una somma concessa a titolo di mutuo e poi utilizzata per ripianare una pregressa situazione economica è stata affrontata e risolta dalla recente pronuncia a Sezioni Unite n. 5841 del 5.3.2025 secondo cui: “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica al momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei.”
La Corte, rammentato che il contratto di mutuo rappresenta un contratto reale per il cui perfezionamento è necessaria la consegna della res, che nella operazione in esame è costituita dall'accredito delle somme sul conto corrente che consegue quale disponibilità giuridica, a prescindere dal successivo impiego delle somme.
Difatti, come già rilevato dal primo giudice, nel caso di specie la somma è stata posta nella disponibilità giuridica della mutuataria, in quanto l'estratto conto del 30.6.2011 dimostra l'accredito pari ad € 49.725,00 (pag. 34 – doc. n. 5 fascicolo monitorio).
Si provvede ora alla disamina dei motivi enunciati ai nn. 3, 5, 6, 7 dell'atto di appello secondo un ordine di trattazione differente rispetto a quello prospettato dall'appellante principale.
Con riferimento al contratto di mutuo n. 16/21/00166, l'appellante contesta:
pag. 10/20 - l'indeterminatezza e/o erronea indicazione del TAEG/ISC con consequenziale nullità ai sensi dell'art. 125 bis TUB essendo tale disciplina applicabile anche alle microimprese;
- l'ammortamento della francese presenterebbe plurimi profili di invalidità: da un lato, infatti, conterrebbe un fenomeno di anatocismo occulto;
dall'altro lato, esso sarebbe nullo ai sensi degli artt. 117 TUB, 1346 e 1418, comma 2, c.c. per mancata indicazione del regime composto degli interessi;
- la nullità degli interessi per usura, come accertato dalla consulenza tecnica di parte, precisando altresì che va inglobata anche la commissione di estinzione anticipata.
Con riferimento al contratto di mutuo n. 16/21/00011 l'appellante assume l'usurarietà degli interessi come dimostrato dalla consulenza tecnica di parte.
Per quanto riguarda invece le contestazioni sul conto corrente, l'appellante contesta la violazione della Delibera CICR 9.2.2000 e art. 1283 c.c. nonché la mancata indicazione dell' nei contratti di apertura di credito intervenuti sul conto. Pt_3
Le censure sono infondate.
Infondata è innanzitutto la doglianza secondo cui l'art. 125 bis TUB, che sancisce la nullità nell'ambito dei contratti conclusi coi consumatori, avrebbe una applicazione estensiva anche nei confronti delle microimprese.
Difatti, gli artt. 121 e segg. del TUB, disciplinano il credito ai consumatori: le microimprese sono menzionate agli artt. 91, 111 e 114 del TUB, che si occupano di tematiche diverse da quella del credito al consumo. L'art. 121 del TUB, d'altra parte, qualifica come consumatore esclusivamente la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, e tale certamente non è, limitatamente ai rapporti oggetto della presente causa, l'appellante, che ha contrattato con la banca per esigenze legate all'attività aziendale svolta.
pag. 11/20 Ebbene, atteso che la sanzione della nullità è limitata ai consumatori, la Corte di
Cassazione ha da sempre precisato che: “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
D.Lgs. n. 385/1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cassazione civile, sez. I, 8/1/2025, n. 397; Cassazione civile, sez.
I, 8/3/2025, n. 6210; Cassazione civile, sez. III, 14/2/2023, n. 4597)
Quanto alle contestazioni sulla validità dell'ammortamento alla francese, anch'esse sono infondate alla luce di Sezioni unite n. 15340 del 29/5/2024.
Sull'anatocismo, le Sezioni unite “hanno escluso un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi "scaduti" cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato". Con riferimento, in particolare, ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali e con applicazione di interesse a tasso fisso, va escluso che in tali condizioni la quota di interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo. L'ammortamento alla francese, infatti, viene ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come invero, l'art.
1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, con ciò dimostrandosi che la scadenza degli interessi
pag. 12/20 non coincide necessariamente con la scadenza del capitale.” (Cassazione civile, sez. I,
20/1/2025, n. 1403)
Quanto alla omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi che, secondo l'appellante comporterebbe l'indeterminatezza ai sensi degli artt. 117
TUB, 1346 e 1418, comma 2, c.c., le Sezioni unite hanno risposto “in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi, era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.”
Il contratto di mutuo oggetto di causa (doc. n. 5 – fascicolo monitorio) contiene:
- importo del mutuo: € 50.000,00;
- n. totale di rate: 84
- n. rate per anno: 12
- tasso di interesse: 4,54100
- TAEG apertura: 4,896 TAEG o ISC su base anno 12 mesi
- TAEG attuale: 4,896 TAEG o ISC su base anno 12 mesi
- TEG apertura: 4,818 TAEG o ISC su base anno 12 mesi
- TEG attuale: 4,818 TAEG o ISC su base anno 12 mesi
- Spread: 3,000
- Penale estinzione anticipata: 2,000
A ciò si aggiunga che alle predette indicazioni, seguiva il piano di ammortamento, contenente l'indicazione delle singole rate di rimborso, suddiviso tra quota capitale e interessi, permettendo quindi al mutuatario di avere specifica cognizione del costo del finanziamento.
Infondata è poi l'eccezione di usura sollevata per entrambi i rapporti di mutuo.
pag. 13/20 Sul primo mutuo, ossia quello azionato dalla ingiungete banca, l'appellante richiama la consulenza tecnica di parte da essa prodotta in primo grado, la quale avrebbe dimostrato la sussistenza di usura.
A ben guardare, la perizia si basa sull'erronea considerazione che vadano ricompresi nel calcolo anche gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata.
“Non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie voci, del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.
Ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori;
la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. Proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà.” (fra le più recenti: Cassazione civile, sez. III,
10/1/2025, n. 690; Cassazione civile, sez. III, 7/3/2022, n. 7352; Cassazione, sez. I,
1/8/2022, n. 23866)
Infondata è altresì l'eccezione di usura sul mutuo n. 16/21/00011.
Difatti, l'usura presuppone necessariamente il contratto stipulato, dal quale individuare il tasso di interesse, il quale dovrà poi confrontato con il tasso indicato nei decreti ministeriali. Ciò in quanto, con la nota pronuncia delle Sezioni unite, la Cassazione ha ritenuto che l'unica forma di usura che rileva è solo quella originaria o pattizia: del principio di diritto affermato dalle, per cui “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della
pag. 14/20 clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
(Cassazione, Sezioni Unite, n. 24675 del 19/10/2017).
Oltretutto, i calcoli effettuati dal CTP Dott. , i quali gli avrebbero Persona_1
permesso di dimostrare l'usurarietà degli interessi, si basano comunque su un dato fallace, avendo il CTP basato il proprio calcolo sul presupposto che il rimborso avvenisse in base a rate costanti (€ 777,97) mentre, dagli estratti conto emerge che ogni singola rate fosse costituita da importo diverso.
Passando alle doglianze relative al conto corrente, l'appellante richiama, anche con riferimento alle aperture di credito su conto corrente (di € 15.000,00 del 6.8.2008, €
20.000,00 del 8.2.2011 e € 10.000,00 del 11.4.2011) l'obbligatorietà della indicazione del ISC/TAEG.
Anche con riferimento ai contratti di aperture di credito, valgano le stesse argomentazioni sopra richiamate (la questione sulla mancata e/o erronea indicazione
ISC/TAEG nei contratti di aperture di credito è stata espressamente trattata dalla
Cassazione civile, sez. I, n. 39169 del 9.12.2021 la quale ha ribadito gli orientamenti già sopra richiamati).
Infine, deve essere rigettata anche la contestazione sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione della Delibera CICR 9.2.2000 e 1283 c.c.
Correttamente, il Tribunale ha già precisato che l'art. 9 che prevede la clausola di reciprocità in conformità all'art. 120 TUB: “I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, annotando in conto, con valuta data di regolamento dell'operazione, gli interessi, commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità”.
pag. 15/20 Con il motivo di appello di cui al n. 8 dell'atto, l'appellante lamenta che la banca non abbia ottemperato alle richieste ex art. 119 tub e 210 c.p.c. essendo diritto del correntista ottenere copia della documentazione concernente il rapporto con il proprio istituto di credito, e, che il mancato ottemperamento a tale obbligo comporta violazione del principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 e 1375 c.c.
Il motivo è infondato.
L'appellante, già prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, aveva ripetutamente richiesto alla banca la documentazione attinente al rapporto,
Con le missive richiedeva: “vi chiedo gentilmente di inviarmi con sollecitudine copia integrale contratto di mutuo 16/21/00011 (presumibilmente accesso il 07/08/2007) con atto di erogazione con relativi allegati unitamente al dettaglio rate pagate dell'agosto
2007 all'aprile 2011, e indicazione per singole rate della quota capitale e della quota interessi indicando il tasso di interesse applicato rata per rata […].
Si richiede inoltre copia (con relativi addebiti effettuati) dei seguenti contratti (ed i relativi allegati) e successive convenzioni:
- contratto garanzia fincommercio per finanziamento garanzia mutuo
16/12/00011
- contratto garanzia fincommercio per fido 15.000 euro su c/c 16/01/0051
- contratto garanzia su apertura di credito Controparte_6
- contratto garanzia fincredit su mutuo 16/21/00166”
Pertanto, la tesi sostenuta dalle appellate e dalle CP_1 Controparte_3
sulla genericità dell'istanza è smentita dal puntuale tenore delle missive
[...]
sopra richiamate.
Dopodiché, come analizzato nel motivo n. 2, la stessa veniva parzialmente ottemperata in giudizio rimanendo tuttavia inevasa con riferimento al mutuo 16/21/00011.
Ebbene gli artt. 1175 e 1375 c.c., impongono a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da uno specifico obbligo contrattuale, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti pag. 16/20 dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento: in questo senso
è orientata la Cassazione (sent. n.12093/2001).
Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione e dei contratti bancari gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, o meglio, in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'articolo 1374 cc.
Peraltro, è lo stesso TUB che all'art. 117, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare al cliente, il quale ha sempre diritto di riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui questi smarrisca il documento ovvero dichiari di non averlo mai ricevuto o ne faccia richiesta di consegna (cfr. Corte di
Appello di Firenze, 5.7.2021, n. 1366).
Quanto, poi, al limite decennale di conservazione, va osservato come, secondo la Corte di Cassazione, la disposizione dell'art. 119 TUB si pone tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza, quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente, riconosce ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. Con tale norma la legge dà vita a una facoltà non soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell'art. 119); e con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all'intermediario, per l'appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico. Un dovere di protezione che è idoneo a durare pure oltre l'intera durata del rapporto, nel limite dei dieci anni a seguire dalla chiusura dei rapporti interessati
(cfr. Cass. n. 6975/2020 che a sua volta richiama, tra le altre, Cass. 11554/2017, Cass.
21472/2017, Cass.13227/2018, Cass. 31649/2019, Cass. 3875/2019, Cass.
27769/2019, Cass. 14231/2019).
Tuttavia, nel caso di specie va osservato che il contratto di mutuo 16/21/00011 si è perfezionato presumibilmente in data coeva o antecedente all'erogazione contabilizzata pag. 17/20 alla data del 9.8.2007, e che il detto rapporto è stato estinto con l'erogazione del secondo mutuo n. 16/21/00166 in data 30.06.2011.
Trattandosi quindi di rapporto bancario ormai esaurito, l'obbligo di consegna del contratto mutuo va ritenuto insussistente ove la documentazione sia anteriore di anni 10 alla richiesta della correntista.
Nel caso specifico, l'appellante allega di avere richiesto tale documentazione: ma la pec di cui all'all. b. fascicolo di parte opponente, inviata dall'Avv. Strozzieri alla in CP_3
data 27.12.2016, riguarda la richiesta della sospensione del termini ex l. 229/2016, per essere la correntista residente nel cratere interessato dal sisma del 2016, in tale missiva si fa riferimento ad una raccomandata AR inviata alla contenente richiesta di CP_3
documentazione, racc. AR che però non risulta prodotta (sicchè non si ha prova di quale documentazione sia stata richiesta, né dell'effettivo invio e della ricezione di tale racc.
AR), nella missiva del 23.12.2019 di cui all'all. H bis fascicolo di parte opponente si provvede a reiterare la richiesta ma, trattandosi di scannerizzazione del solo testo firmato dalla correntista, non vi è prova dell'invio alla mediante AR e del resto CP_3 tale richiesta si pone oltre l'arco temporale indicato dall'art. 119 TUB.
In conclusione, in assenza di prova dell'invio e della ricezione da parte della di CP_3 una richiesta di documentazione nell'arco temporale dei 10 anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo 16/21/00011, l'inottemperanza alle richieste presentate dalla correntista non comporta violazione degli artt. 119 Parte_1
TUB, 1175 e 1375 c.c.. Irrilevante l'omesso accoglimento dell'istanza ex art. 210
c.p.c. presentata dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado, fra l'altro non reiterata in questo grado, atteso che, venuto meno per il decorso del termine di 10 anni l'obbligo di conservazione delle scritture contabili e contrattuali da parte della CP_3
con riferimento al rapporto esaurito, il Giudice non avrebbe potuto procedere all'emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc.
Va del resto osservato che l'eccezione estintiva sollevata dalla opponente doveva essere da questa provata mediante la produzione del contratto di mutuo, che, a mente della previsione dell'art. 117 comma 1 TUB, la corretta prassi bancaria prevede la consegna pag. 18/20 di copia del contratto al cliente, che la correntista ha provveduto al pagamento di numerose rate del mutuo come emergenti dagli estratti conto depositati in atti e pertanto, in caso di omessa consegna del relativo documento o del suo smarrimento, ben poteva richiederne copia con una missiva inviata nel decennio dalla stipulazione.
Con l'ultimo motivo d'appello, la difesa dell'appellante lamenta l'omessa motivazione e ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.
Assume l'appellante che nelle controversie bancarie, quali materie connotate da un carattere prettamente tecnico è obbligo del giudice disporre la CTU.
Il motivo è infondato.
Ora, in materia bancaria e, più precisamente a fronte delle domande di condanna al pagamento del saldo debitore promossa dalla banca o di ripetizione dell'indebito promossa dal correntista, assume natura necessaria ogni qualvolta siano state accertate degli addebiti illegittimi i quali vadano totalmente espunti (come nelle ipotesi di usura)
o sostituiti (come nella diversa ipotesi ex art. 117, comma 7, TUB), e si renda pertanto necessario provvedere alla rideterminazione del saldo.
Pertanto, nel caso di specie, questo Collegio condivide la decisione del Tribunale di non disporre una consulenza tecnica contabile, non avendo riscontrato, come sopra argomentato, profili di illegittimità.
E' ovvio che la motivazione di mancata ammissione della consulenza non è necessaria, e, ad ogni modo, il primo giudice aveva specificato con l'ordinanza che rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni la non volontà di ammettere la CTU.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c.; considerato che secondo Cass. Civ. sentenza n. 22646 dep. 11.09.2019 In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell'impugnazione preclude
l'applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, e cioè in tale ipotesi non sorge l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di
pag. 19/20 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, il raddoppio del contributo unificato va disposto solo nei confronti dell'appellante incidentale adesivo
, e non nei confronti dell'appellante principale Parte_2 Parte_1
ammessa a patrocinio gratuito con provvedimento Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona del 26.04.2023.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello principale adesivo promosso da , nei Parte_1 Parte_2
confronti di e Controparte_1 Controparte_3
avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
- condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
e delle CP_1 Controparte_3
spese di lite del secondo grado che per ciascuna si liquidano in € 2.058,00 + €
1.418,00 + € 3.470,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'appellante incidentale adesivo.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 19.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 308/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 308 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefania Guercioni, come da procura in atti;
APPELLANTE
CON
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Marica Martoni, come da procura in atti;
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO (P. IVA ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Andreani, come da procura in atti;
APPELLATA
E CONTRO
Controparte_3
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Vecchiola, come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 626 del Tribunale di Ascoli Piceno pubblicata in data 5/10/2022 e in materia di opposizione a decreto ingiuntivo/contratti bancari.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 544/2018 concesso a Controparte_4
[... per la somma di € 27.697,08 oltre interessi e spese di procedura, di cui € 9.253,43 a titolo di saldo negativo del conto corrente ed € 18.437,65 a titolo di debito residuo del mutuo chirografario n. 16/21/00166, per la quale l'opponente aveva Parte_2
prestato garanzia.
In particolare, il Tribunale, per quel che qui è ancora di interesse:
- dichiarava la legittimità attiva in capo alla cessionaria Controparte_1
avendo questa provato la titolarità del credito ingiunto;
- dagli estratti conto risultava provata la traditio della somma concessa a mutuo, ritenendo altresì che l'utilizzo della somma non comportasse profili di invalidità;
- l'erronea indicazione del ISC/TAEG nel contratto di mutuo non comporterebbe nullità ex art. 117 TUB ma semmai il risarcimento del danno;
pag. 2/20 - la legittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto conforme alla delibera CICR del 9.2.2000;
- l'ammortamento alla francese quale modalità di rimborso non integra un fenomeno occulto di anatocismo;
- l'infondatezza dell'eccezione di usura relativamente al contratto di mutuo azionato n. 16/21/00166.
- la non ammissione della CTU stante il mancato rilievo di addebiti illegittimi.
La debitrice impugnava la predetta sentenza e prospettava le Parte_1
doglianze in seguito pronunciate.
La garante si costituiva chiedendo l'accoglimento dell'appello. Parte_2
La cessionaria e per essa, quale mandataria di si Controparte_1 CP_2
costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.
Nelle more del presente giudizio si costituiva anche la cedente
[...]
, chiedendo anch'essa il rigetto dell'appello e la Controparte_3 conferma dell'impugnata sentenza.
A seguito del deposito degli scritti difensivi di cui all'art. 352 c.p.c., in data 28.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal giudice istruttore per riferire dinnanzi al
Collegio.
Preliminarmente, l'appellata eccepisce l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere parte appellante omesso di indicare le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di prime cure, nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'eccezione non è fondata in quanto dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado.
Inoltre, ai fini della specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, possono sostanziarsi anche pag. 3/20 nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
Nel caso di specie ricorrono tali circostanze, pertanto, alla luce di quanto esposto, tale eccezione va disattesa.
Sempre in via preliminare, all'udienza del 16.10.2023 fissata per la comparizione delle parti ex art. 350 c.p.c., si costituiva in giudizio la garante con atto Parte_2 denominato dalla stessa come “comparsa di costituzione e risposta in appello” il quale però rappresenta di fatto un appello incidentale adesivo avendo con lo stesso aderito all'appello principale promosso da senza introdurre autonomi motivi Parte_1
di censura. Per tale ragione, tale atto va riqualificato come appello incidentale adesivo tardivo ma comunque ammissibile (sul tema della ammissibilità dell'appello incidentale tardivo si veda Cassazione, Sezioni Unite, n. 8486 del 28.3.2024).
Ciò posto, con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta la carenza di legittimazione attiva in capo all'asserita cessionaria precisamente, CP_1
rappresenta che la sedicente cessionaria non avrebbe assorto al proprio CP_1
onere di dimostrare la propria legittimazione attiva, atteso che non vi fossero elementi univoci quali ad esempio l'impossibilità di accedere al link indicato in Gazzetta
Ufficiale, assumendo che ad ogni modo, l'unico elemento idoneo a provare la cessione sia costituito dalla produzione del contratto di cessione.
Il motivo è infondato.
Secondo la Suprema Corte - Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412;
Cass. 22/03/2024, n. 7688- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art.
pag. 4/20 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di
pag. 5/20 contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi,
pag. 6/20 la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità».
Preliminarmente, la cessione di credito fra Controparte_3
a favore di è intervenuta nella pendenza di
[...] Controparte_1
giudizio di opposizione e precisamente in data 2.12.2019. In data 19.3.2021 si costituiva con atto di intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c. la cessionaria CP_1
dichiarandosi successore a titolo particolare.
Orbene, nel caso di specie, questa Corte territoriale, ricordato ai fini della prova della cessione di un credito, non è necessaria la prova scritta nemmeno ad probationem
(in tal senso, in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 18016 del 09/07/2018), ritiene che vi siano plurime presunzioni gravi e concordanti che inducono ragionevolmente a ritenere sussistente la cessione contestata dall'appellante.
In primo luogo, con la propria costituzione nel giudizio di opposizione, CP_1
ha prodotto al doc. n. 4 l'avviso in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 5.12.2019 il quale
[...] prevede la cessione dei crediti che derivano da rapporti di “(i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra febbraio 1975 e luglio 2019 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti.”. Il predetto avviso precisava che oggetto di cessione è “l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di Stipulazione […]”. Per cui, vi rientra anche il credito oggetto del presente giudizio derivante da un finanziamento concesso alla appellante nell'anno 2011.
A ciò si aggiunga che, l'avviso in Gazzetta Ufficiale conteneva l'indicazione di un link al sito internet ove rinvenire in dettaglio l'elenco dei crediti oggetto di cessione. Su questo specifico punto, l'appellante principale tuttavia contesta che all'indirizzo com/it/cessioni/” non si rinviene alcuna specifica pagina volta ad Controparte_5
accertare la titolarità del credito ma una pagina sprovvista di dominio. In realtà, l'errore pag. 7/20 in cui è incorsa parte appellante trova spiegazione dalla circostanza che link corretto non sarebbe quello indicato dalla stessa com/it/cessioni/” bensì Controparte_5
“securitisation-services.com/it/cessioni/” il cui accesso consente di raggiungere la pagina corretta. Invero, come già effettuato dal primo giudice, dall'inserimento dei codici (posizione 36/88/00015 e NDG 216859) il credito risulta ceduto.
Circostanza poi particolarmente decisiva è rappresentata dal fatto che in entrambi i giudizi vi è anche la presenza della cedente quale parte originaria dei rapporti, la quale ha specificatamente dichiarato che il credito veicolato dal decreto ingiuntivo è stato ceduto durante il giudizio di primo grado alla cessionaria chiamante.
Infine, non si comprendono le ragioni di timore della difesa appellante atteso che, anche qualora per mera ipotesi il titolare del credito non fosse di ma un CP_1
diverso soggetto, gli appellanti non sono esposti al rischio di eseguire un pagamento non liberatorio, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c.
Pertanto, vi sono indizi gravi, plurimi e concordanti che possano far ritenere la legittimazione in capo a Controparte_1
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante censura la parte della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il credito. Sostiene l'appellante che la banca, quale attrice in senso sostanziale, sarebbe onerata di dar prova del proprio credito, prova che debba ritenersi raggiunta solo con la produzione di tutti gli estratti conti.
Con il sotto motivo di cui alla lett. a) del medesimo motivo, l'appellante aggiunge che la banca che si asserisce creditrice del saldo del conto corrente, avrebbe onere di dar prova di tutti i rapporti collegati i cui addebiti confluivano sul medesimo conto. Aggiungete che tali rapporti non documentati dalla ingiungente creditrice, sono stati oggetto di specifiche richieste ai sensi degli artt. 119 TUB e 210 c.p.c. rimaste tuttavia inevase e, che, pertanto, la mancata produzione dei relativi contratti dovrebbe comportare l'eliminazione dei relativi addebiti privi di causa complessivamente quantificati dalla appellante in € 53.884,19.
Il motivo è infondato.
pag. 8/20 In linea di principio, costituisce ormai orientamento maggioritario quello secondo cui non è necessario al fine di ritenere provato il credito, produrre la serie integrale degli estratti conto potendo il giudice utilizzare anche le risultanze di altri mezzi di prova, in particolare con la consulenza tecnica contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibilità e acquisito agli atti (Cass. 15/2/2025, n. 3881; Cass. 18/4/2023; Cass.
27/12/2022, n. 37800; Cass. 29/3/2022, n. 10140; Cass. 19/1/2022, n. 1538).
Tuttavia, nel caso di specie, la banca ha adempiuto appieno al proprio onere della prova, avendo prodotto sin dal procedimento monitorio la serie integrale degli estratti conto del rapporto di conto corrente (su cui poggiava anche il mutuo) ossia dal primo estratto coincidente con l'apertura del conto fino alla sua chiusura.
Sulle ulteriori censure riguardanti il mancato deposito degli ulteriori rapporti confluiti sul conto corrente si osservi quanto segue.
Ebbene, sul mancato deposito della documentazione inerente al contratto di mutuo n.
16/21/00011 che, secondo l'appellante non vi sarebbe prova del medesimo e che pertanto richiede di stornare le relative rate, si osserva che la prova del suo perfezionamento è raggiunta con la prova della consegna della somma come rinvenibile dall'estratto conto del 30.9.2007. Difatti, alla data del 9.8.2007 vi è registrata l'operazione “erogazione mutuo n. 16/21/00011” per l'importo di € 39.915,00.
Infondato è, invece, l'ulteriore profilo della censura con la quale l'appellante reitera in sede di appello la mancata consegna di “contratto di garanzia fincommercio fido
15.0000 euro, contratto di garanzia su apertura di credito, Controparte_6 contratto di garanzia fincredit su mutuo 16/21/00166”. Invero, con la seconda memoria
183, comma 6, c.p.c., opponente odierna appellante affermava che predetta documentazione era nel frattempo pervenuta, come confermato dal documento di cui alla lett. q. dalla stessa prodotto, precisando che l'unica documentazione ancora manchevole era solo quella relativa al contratto di mutuo 16/21/00011.
4) Con il terzo motivo (enunciato al n. 4 nell'atto di appello), l'appellante contesta la mancata traditio della somma oggetto del contratto di mutuo.
pag. 9/20 Più precisamente, sostiene l'appellante che dagli estratti conto emergerebbe come la somma sia stata accreditata solo parzialmente (€ 10.528,21 a fronte di € 49.725,00) avendo la trattenuto l'ulteriore somma al fine di ripianare la preesistente CP_3
esposizione debitoria sul conto corrente.
Il motivo è infondato.
La questione in ordine alla validità di una somma concessa a titolo di mutuo e poi utilizzata per ripianare una pregressa situazione economica è stata affrontata e risolta dalla recente pronuncia a Sezioni Unite n. 5841 del 5.3.2025 secondo cui: “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica al momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei.”
La Corte, rammentato che il contratto di mutuo rappresenta un contratto reale per il cui perfezionamento è necessaria la consegna della res, che nella operazione in esame è costituita dall'accredito delle somme sul conto corrente che consegue quale disponibilità giuridica, a prescindere dal successivo impiego delle somme.
Difatti, come già rilevato dal primo giudice, nel caso di specie la somma è stata posta nella disponibilità giuridica della mutuataria, in quanto l'estratto conto del 30.6.2011 dimostra l'accredito pari ad € 49.725,00 (pag. 34 – doc. n. 5 fascicolo monitorio).
Si provvede ora alla disamina dei motivi enunciati ai nn. 3, 5, 6, 7 dell'atto di appello secondo un ordine di trattazione differente rispetto a quello prospettato dall'appellante principale.
Con riferimento al contratto di mutuo n. 16/21/00166, l'appellante contesta:
pag. 10/20 - l'indeterminatezza e/o erronea indicazione del TAEG/ISC con consequenziale nullità ai sensi dell'art. 125 bis TUB essendo tale disciplina applicabile anche alle microimprese;
- l'ammortamento della francese presenterebbe plurimi profili di invalidità: da un lato, infatti, conterrebbe un fenomeno di anatocismo occulto;
dall'altro lato, esso sarebbe nullo ai sensi degli artt. 117 TUB, 1346 e 1418, comma 2, c.c. per mancata indicazione del regime composto degli interessi;
- la nullità degli interessi per usura, come accertato dalla consulenza tecnica di parte, precisando altresì che va inglobata anche la commissione di estinzione anticipata.
Con riferimento al contratto di mutuo n. 16/21/00011 l'appellante assume l'usurarietà degli interessi come dimostrato dalla consulenza tecnica di parte.
Per quanto riguarda invece le contestazioni sul conto corrente, l'appellante contesta la violazione della Delibera CICR 9.2.2000 e art. 1283 c.c. nonché la mancata indicazione dell' nei contratti di apertura di credito intervenuti sul conto. Pt_3
Le censure sono infondate.
Infondata è innanzitutto la doglianza secondo cui l'art. 125 bis TUB, che sancisce la nullità nell'ambito dei contratti conclusi coi consumatori, avrebbe una applicazione estensiva anche nei confronti delle microimprese.
Difatti, gli artt. 121 e segg. del TUB, disciplinano il credito ai consumatori: le microimprese sono menzionate agli artt. 91, 111 e 114 del TUB, che si occupano di tematiche diverse da quella del credito al consumo. L'art. 121 del TUB, d'altra parte, qualifica come consumatore esclusivamente la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, e tale certamente non è, limitatamente ai rapporti oggetto della presente causa, l'appellante, che ha contrattato con la banca per esigenze legate all'attività aziendale svolta.
pag. 11/20 Ebbene, atteso che la sanzione della nullità è limitata ai consumatori, la Corte di
Cassazione ha da sempre precisato che: “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
D.Lgs. n. 385/1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cassazione civile, sez. I, 8/1/2025, n. 397; Cassazione civile, sez.
I, 8/3/2025, n. 6210; Cassazione civile, sez. III, 14/2/2023, n. 4597)
Quanto alle contestazioni sulla validità dell'ammortamento alla francese, anch'esse sono infondate alla luce di Sezioni unite n. 15340 del 29/5/2024.
Sull'anatocismo, le Sezioni unite “hanno escluso un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi "scaduti" cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato". Con riferimento, in particolare, ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali e con applicazione di interesse a tasso fisso, va escluso che in tali condizioni la quota di interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo. L'ammortamento alla francese, infatti, viene ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come invero, l'art.
1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, con ciò dimostrandosi che la scadenza degli interessi
pag. 12/20 non coincide necessariamente con la scadenza del capitale.” (Cassazione civile, sez. I,
20/1/2025, n. 1403)
Quanto alla omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi che, secondo l'appellante comporterebbe l'indeterminatezza ai sensi degli artt. 117
TUB, 1346 e 1418, comma 2, c.c., le Sezioni unite hanno risposto “in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi, era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.”
Il contratto di mutuo oggetto di causa (doc. n. 5 – fascicolo monitorio) contiene:
- importo del mutuo: € 50.000,00;
- n. totale di rate: 84
- n. rate per anno: 12
- tasso di interesse: 4,54100
- TAEG apertura: 4,896 TAEG o ISC su base anno 12 mesi
- TAEG attuale: 4,896 TAEG o ISC su base anno 12 mesi
- TEG apertura: 4,818 TAEG o ISC su base anno 12 mesi
- TEG attuale: 4,818 TAEG o ISC su base anno 12 mesi
- Spread: 3,000
- Penale estinzione anticipata: 2,000
A ciò si aggiunga che alle predette indicazioni, seguiva il piano di ammortamento, contenente l'indicazione delle singole rate di rimborso, suddiviso tra quota capitale e interessi, permettendo quindi al mutuatario di avere specifica cognizione del costo del finanziamento.
Infondata è poi l'eccezione di usura sollevata per entrambi i rapporti di mutuo.
pag. 13/20 Sul primo mutuo, ossia quello azionato dalla ingiungete banca, l'appellante richiama la consulenza tecnica di parte da essa prodotta in primo grado, la quale avrebbe dimostrato la sussistenza di usura.
A ben guardare, la perizia si basa sull'erronea considerazione che vadano ricompresi nel calcolo anche gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata.
“Non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie voci, del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.
Ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori;
la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. Proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà.” (fra le più recenti: Cassazione civile, sez. III,
10/1/2025, n. 690; Cassazione civile, sez. III, 7/3/2022, n. 7352; Cassazione, sez. I,
1/8/2022, n. 23866)
Infondata è altresì l'eccezione di usura sul mutuo n. 16/21/00011.
Difatti, l'usura presuppone necessariamente il contratto stipulato, dal quale individuare il tasso di interesse, il quale dovrà poi confrontato con il tasso indicato nei decreti ministeriali. Ciò in quanto, con la nota pronuncia delle Sezioni unite, la Cassazione ha ritenuto che l'unica forma di usura che rileva è solo quella originaria o pattizia: del principio di diritto affermato dalle, per cui “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della
pag. 14/20 clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
(Cassazione, Sezioni Unite, n. 24675 del 19/10/2017).
Oltretutto, i calcoli effettuati dal CTP Dott. , i quali gli avrebbero Persona_1
permesso di dimostrare l'usurarietà degli interessi, si basano comunque su un dato fallace, avendo il CTP basato il proprio calcolo sul presupposto che il rimborso avvenisse in base a rate costanti (€ 777,97) mentre, dagli estratti conto emerge che ogni singola rate fosse costituita da importo diverso.
Passando alle doglianze relative al conto corrente, l'appellante richiama, anche con riferimento alle aperture di credito su conto corrente (di € 15.000,00 del 6.8.2008, €
20.000,00 del 8.2.2011 e € 10.000,00 del 11.4.2011) l'obbligatorietà della indicazione del ISC/TAEG.
Anche con riferimento ai contratti di aperture di credito, valgano le stesse argomentazioni sopra richiamate (la questione sulla mancata e/o erronea indicazione
ISC/TAEG nei contratti di aperture di credito è stata espressamente trattata dalla
Cassazione civile, sez. I, n. 39169 del 9.12.2021 la quale ha ribadito gli orientamenti già sopra richiamati).
Infine, deve essere rigettata anche la contestazione sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione della Delibera CICR 9.2.2000 e 1283 c.c.
Correttamente, il Tribunale ha già precisato che l'art. 9 che prevede la clausola di reciprocità in conformità all'art. 120 TUB: “I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, annotando in conto, con valuta data di regolamento dell'operazione, gli interessi, commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità”.
pag. 15/20 Con il motivo di appello di cui al n. 8 dell'atto, l'appellante lamenta che la banca non abbia ottemperato alle richieste ex art. 119 tub e 210 c.p.c. essendo diritto del correntista ottenere copia della documentazione concernente il rapporto con il proprio istituto di credito, e, che il mancato ottemperamento a tale obbligo comporta violazione del principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 e 1375 c.c.
Il motivo è infondato.
L'appellante, già prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, aveva ripetutamente richiesto alla banca la documentazione attinente al rapporto,
Con le missive richiedeva: “vi chiedo gentilmente di inviarmi con sollecitudine copia integrale contratto di mutuo 16/21/00011 (presumibilmente accesso il 07/08/2007) con atto di erogazione con relativi allegati unitamente al dettaglio rate pagate dell'agosto
2007 all'aprile 2011, e indicazione per singole rate della quota capitale e della quota interessi indicando il tasso di interesse applicato rata per rata […].
Si richiede inoltre copia (con relativi addebiti effettuati) dei seguenti contratti (ed i relativi allegati) e successive convenzioni:
- contratto garanzia fincommercio per finanziamento garanzia mutuo
16/12/00011
- contratto garanzia fincommercio per fido 15.000 euro su c/c 16/01/0051
- contratto garanzia su apertura di credito Controparte_6
- contratto garanzia fincredit su mutuo 16/21/00166”
Pertanto, la tesi sostenuta dalle appellate e dalle CP_1 Controparte_3
sulla genericità dell'istanza è smentita dal puntuale tenore delle missive
[...]
sopra richiamate.
Dopodiché, come analizzato nel motivo n. 2, la stessa veniva parzialmente ottemperata in giudizio rimanendo tuttavia inevasa con riferimento al mutuo 16/21/00011.
Ebbene gli artt. 1175 e 1375 c.c., impongono a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da uno specifico obbligo contrattuale, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti pag. 16/20 dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento: in questo senso
è orientata la Cassazione (sent. n.12093/2001).
Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione e dei contratti bancari gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, o meglio, in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'articolo 1374 cc.
Peraltro, è lo stesso TUB che all'art. 117, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare al cliente, il quale ha sempre diritto di riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui questi smarrisca il documento ovvero dichiari di non averlo mai ricevuto o ne faccia richiesta di consegna (cfr. Corte di
Appello di Firenze, 5.7.2021, n. 1366).
Quanto, poi, al limite decennale di conservazione, va osservato come, secondo la Corte di Cassazione, la disposizione dell'art. 119 TUB si pone tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza, quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente, riconosce ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. Con tale norma la legge dà vita a una facoltà non soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell'art. 119); e con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all'intermediario, per l'appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico. Un dovere di protezione che è idoneo a durare pure oltre l'intera durata del rapporto, nel limite dei dieci anni a seguire dalla chiusura dei rapporti interessati
(cfr. Cass. n. 6975/2020 che a sua volta richiama, tra le altre, Cass. 11554/2017, Cass.
21472/2017, Cass.13227/2018, Cass. 31649/2019, Cass. 3875/2019, Cass.
27769/2019, Cass. 14231/2019).
Tuttavia, nel caso di specie va osservato che il contratto di mutuo 16/21/00011 si è perfezionato presumibilmente in data coeva o antecedente all'erogazione contabilizzata pag. 17/20 alla data del 9.8.2007, e che il detto rapporto è stato estinto con l'erogazione del secondo mutuo n. 16/21/00166 in data 30.06.2011.
Trattandosi quindi di rapporto bancario ormai esaurito, l'obbligo di consegna del contratto mutuo va ritenuto insussistente ove la documentazione sia anteriore di anni 10 alla richiesta della correntista.
Nel caso specifico, l'appellante allega di avere richiesto tale documentazione: ma la pec di cui all'all. b. fascicolo di parte opponente, inviata dall'Avv. Strozzieri alla in CP_3
data 27.12.2016, riguarda la richiesta della sospensione del termini ex l. 229/2016, per essere la correntista residente nel cratere interessato dal sisma del 2016, in tale missiva si fa riferimento ad una raccomandata AR inviata alla contenente richiesta di CP_3
documentazione, racc. AR che però non risulta prodotta (sicchè non si ha prova di quale documentazione sia stata richiesta, né dell'effettivo invio e della ricezione di tale racc.
AR), nella missiva del 23.12.2019 di cui all'all. H bis fascicolo di parte opponente si provvede a reiterare la richiesta ma, trattandosi di scannerizzazione del solo testo firmato dalla correntista, non vi è prova dell'invio alla mediante AR e del resto CP_3 tale richiesta si pone oltre l'arco temporale indicato dall'art. 119 TUB.
In conclusione, in assenza di prova dell'invio e della ricezione da parte della di CP_3 una richiesta di documentazione nell'arco temporale dei 10 anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo 16/21/00011, l'inottemperanza alle richieste presentate dalla correntista non comporta violazione degli artt. 119 Parte_1
TUB, 1175 e 1375 c.c.. Irrilevante l'omesso accoglimento dell'istanza ex art. 210
c.p.c. presentata dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado, fra l'altro non reiterata in questo grado, atteso che, venuto meno per il decorso del termine di 10 anni l'obbligo di conservazione delle scritture contabili e contrattuali da parte della CP_3
con riferimento al rapporto esaurito, il Giudice non avrebbe potuto procedere all'emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc.
Va del resto osservato che l'eccezione estintiva sollevata dalla opponente doveva essere da questa provata mediante la produzione del contratto di mutuo, che, a mente della previsione dell'art. 117 comma 1 TUB, la corretta prassi bancaria prevede la consegna pag. 18/20 di copia del contratto al cliente, che la correntista ha provveduto al pagamento di numerose rate del mutuo come emergenti dagli estratti conto depositati in atti e pertanto, in caso di omessa consegna del relativo documento o del suo smarrimento, ben poteva richiederne copia con una missiva inviata nel decennio dalla stipulazione.
Con l'ultimo motivo d'appello, la difesa dell'appellante lamenta l'omessa motivazione e ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.
Assume l'appellante che nelle controversie bancarie, quali materie connotate da un carattere prettamente tecnico è obbligo del giudice disporre la CTU.
Il motivo è infondato.
Ora, in materia bancaria e, più precisamente a fronte delle domande di condanna al pagamento del saldo debitore promossa dalla banca o di ripetizione dell'indebito promossa dal correntista, assume natura necessaria ogni qualvolta siano state accertate degli addebiti illegittimi i quali vadano totalmente espunti (come nelle ipotesi di usura)
o sostituiti (come nella diversa ipotesi ex art. 117, comma 7, TUB), e si renda pertanto necessario provvedere alla rideterminazione del saldo.
Pertanto, nel caso di specie, questo Collegio condivide la decisione del Tribunale di non disporre una consulenza tecnica contabile, non avendo riscontrato, come sopra argomentato, profili di illegittimità.
E' ovvio che la motivazione di mancata ammissione della consulenza non è necessaria, e, ad ogni modo, il primo giudice aveva specificato con l'ordinanza che rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni la non volontà di ammettere la CTU.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c.; considerato che secondo Cass. Civ. sentenza n. 22646 dep. 11.09.2019 In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell'impugnazione preclude
l'applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, e cioè in tale ipotesi non sorge l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di
pag. 19/20 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, il raddoppio del contributo unificato va disposto solo nei confronti dell'appellante incidentale adesivo
, e non nei confronti dell'appellante principale Parte_2 Parte_1
ammessa a patrocinio gratuito con provvedimento Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona del 26.04.2023.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello principale adesivo promosso da , nei Parte_1 Parte_2
confronti di e Controparte_1 Controparte_3
avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
- condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
e delle CP_1 Controparte_3
spese di lite del secondo grado che per ciascuna si liquidano in € 2.058,00 + €
1.418,00 + € 3.470,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'appellante incidentale adesivo.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 19.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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