Art. 6. (Norme transitorie) (( 1. Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge che prevedono termini e modalita' per la designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 2. )) ((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1) Il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 85, comma 5, lettera g)) l'abrogazione del presente articolo.
Articolo 6 della Legge 22 febbraio 2006, n. 84
Articolo 5Articolo 7
Articolo 6 della Legge 22 febbraio 2006, n. 84
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28 marzo 2006
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