Art. 8.
I ruoli organici transitori del personale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372 , cessano di far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e sono trasferiti, come tali, all'Amministrazione civile dell'interno; le dotazioni organiche delle qualifiche di primo interprete o ispettore principale di 2° classe e superiori sono stabilite come dalla tabella F allegata alla presente legge.
Sono altresi', trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno:
a) il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, di cui all' articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 , in atto assegnato all'Amministrazione della pubblica sicurezza;
b) gli avventizi di terza categoria dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
I ruoli organici transitori del personale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372 , cessano di far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e sono trasferiti, come tali, all'Amministrazione civile dell'interno; le dotazioni organiche delle qualifiche di primo interprete o ispettore principale di 2° classe e superiori sono stabilite come dalla tabella F allegata alla presente legge.
Sono altresi', trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno:
a) il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, di cui all' articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 , in atto assegnato all'Amministrazione della pubblica sicurezza;
b) gli avventizi di terza categoria dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.