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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16657 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA XVII Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2543 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
(C.F. ), in proprio e Parte_1 C.F._1 nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della società (P.IVA ), Parte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pierpaolo Materia (C.F.
) e TT NO (C.F. C.F._2
), come da procura in atti;
C.F._3
-parte opponente-
CONTRO (P.iva ), società soggetta ad attività CP_1 P.IVA_2 di Direzione e Coordinamento da parte di SACE S.p.A. (Gruppo CDP), in qualità di gestore del Fondo rotativo di cui alla legge 29 luglio 1981 n. 394 (il “Fondo”), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano D'Ercole (C.F. ), come da procura C.F._4 in atti;
-parte opposta-
1 FATTO E DIRITTO
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...] ha proposto formale opposizione al Parte_2 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 19134/2021 con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di di € 103.664,66, oltre CP_1 interessi e spese, in virtù del contratto di finanziamento agevolato per la realizzazione di programmi di inserimento sui mercati extra UE n. 6461/IM, deliberato in data 28.5.2019. Ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale Ordinario di Roma in favore del Tribunale Ordinario di Trani. Nel merito, ha eccepito la natura vessatoria e la conseguente nullità degli artt. 2, 14 e 17 in mancanza di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. Ha così concluso: “Voglia l'On.le Giudice adito, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e/o conclusione così provvedere: 1)- In via pregiudiziale ed in rito, per le ragioni in fatto e in diritto esplicitate, ritenere e dichiarare la propria incompetenza territoriale attesa la sussistenza della competenza del Tribunale di Trani e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 19134/2021 del 03/11/2021. 2)- Nel merito in via preliminare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione pregiudiziale innanzi formulata, rigettarsi l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, in quanto l'opposizione risulta fondata e di facile soluzione;
3)- Nel merito, in via principale, accogliere la presente opposizione per le ragioni in fatto ed in diritto esplicitate nel presente atto e, per l'effetto, revocare il d.i. opposto individuato in premessa;
4)- Condannare la “ Controparte_2
, in persona dell'Amministratore Delegato dott.
[...] [...]
, al pagamento di spese e competenze del presente CP_3 giudizio”.
costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della CP_1 opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma del provvedimento monitorio e con vittoria delle spese di lite. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 19134/2021 – 62543/2021 R.G., emesso dal Tribunale di
2 Roma in data 03.11.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., in forza delle motivazioni in atti;
- respingere l'opposizione proposta dal Sig. , in proprio e nella sua qualità di Parte_1 legale rappresentante pro tempore della società Parte_2 con atto di citazione notificato a mezzo pec in
[...] data 15 dicembre 2021, in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il credito vantato da nei confronti del Sig. , in proprio e nella CP_1 Parte_1 sua qualità di legale rappresentante pro tempore della società
di cui al decreto ingiuntivo n. Parte_2
19134/2021 – 62543/2021 R.G., emesso dal Tribunale di Roma in data 03.11.2021, con cui è stato ingiunto alla ed al Parte_2
Sig. in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante Pt_1 pro tempore della società debitrice, di pagare, a la CP_1 somma di € 103.664,66, oltre interessi come da domanda e le spese e compensi del procedimento di ingiunzione, dunque condannare la debitrice opponente al pagamento del relativo credito;
Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, competenze ed onorari come per legge”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 26.11.2025, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare, la parte opponente eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale Ordinario di Roma in favore del Tribunale Ordinario di Trani. L'eccezione è infondata. Oltre al criterio di cui all'art. 19 c.p.c., il giudice territorialmente competente può essere individuato anche in applicazione dei criteri di cui all'art. 20 c.p.c., trattandosi di controversia in materia di obbligazioni. Come noto, si tratta di criteri di determinazione della competenza territoriale tra loro alternativi. Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte in tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, il giudice competente ratione loci è il giudice del
3 domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3845 del 18/02/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8189 del 23/05/2012). Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora ex re sia del forum destinatae solutionis - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri non discrezionali di determinazione dell'ammontare. Ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c., e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, poiché il titolo indica già il criterio per determinare l'importo dovuto. A nulla rilevano le eventuali contestazioni riferite all'an e al quantum (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019; Cass. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 13.09.2016 n.17989). Applicando tali principi al caso in esame, premesso che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto una obbligazione pecuniaria, occorre verificare se il credito possa dirsi liquido. Si osserva sul punto che l'importo ingiunto costituisce il saldo debitore relativo al contratto di finanziamento agevolato n. 6461/IM, come dettagliatamente provato da parte opposta. Nella documentazione depositata dall'opposta sin dalla fase monitoria sono riportate in modo determinato e dettagliato le somme erogate in favore della odierna parte ingiunta, le somme dovute e quelle non versate. Il credito possiede quindi i caratteri ex lege richiesti per essere definito liquido. Ne consegue che posso essere applicati anche alla presente controversia i principi giurisprudenziali sopra enucleati. Esaminate la documentazione in atti e le allegazioni delle parti, pertanto, si ritiene che il Tribunale competente per dirimere la controversia de quo sia quello di Roma, alla luce dei criteri di collegamento in materia di obbligazione. Il credito, come detto, è liquido e l'opponente avrebbe dovuto
4 effettuare il pagamento al domicilio del creditore in Roma ex art. 1182, 3, c., c.c., ove è collocata la sede legale della società opposta. In conclusione, con carattere assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni e facendo applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. si ritiene che l'eccezione di incompetenza del giudice adito sia infondata.
Nel merito, la parte opponente ha eccepito la nullità delle clausole contrattuali ritenute vessatorie – nella specie gli artt. 2, 14 e 17 del contratto di finanziamento - per mancanza di espressa e specifica accettazione ex art. 1341 c.c. Si rileva in via preliminare che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.
Occorre in primo luogo verificare se nel caso di specie la parte opposta, creditrice sostanziale, abbia adeguatamente allegato e provato l'esistenza e l'entità del credito oggetto del ricorso monitorio. Come noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001). Esaminato il materiale istruttorio raccolto sia in fase monitoria che nel presente giudizio di opposizione, può dirsi provato in via documentale che: a) ha concesso alla società CP_1 Parte_2 [...] un finanziamento agevolato per la realizzazione di Parte_2 programmi di inserimento sui mercati extra UE ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni (DM 7.9.2016, articoli 3,4 e 6), Operazione n.
5 6461/IM, per il complessivo importo pari a € 440.700,00, deliberato in data 28.5.2019 dal Comitato istituito presso CP_1
e concluso in data 20.6.2019 (cfr. doc. nn.
1-2 allegati al
[...] fascicolo monitorio); b) ha ricevuto da un anticipo del citato Parte_2 CP_1 finanziamento pari alla somma di € 220.350,00 destinato a sopperire al fabbisogno finanziario necessario per la relaizzazione del programma in Albania, nei termini e alle condizioni previste dalla deliberazione del 28.5.2019 (cfr. doc. nn. 3-4-5 allegati al fascicolo monitorio); c) in data 05.08.2019 rilasciava dichiarazione Parte_2
d'obbligo, riconoscendosi debitrice per l'importo di € 220.350,00 (cfr. doc. n. 7 allegato al fascicolo monitorio); d) si è resa inadempiente al pagamento della prima rata pari Pt_2 all'importo di € 75,72 con scadenza 20.12.2019 e della seconda rata pari all'importo di € 98,06 con scadenza 20.6.2020; e) ha agito per la restituzione con pec del 18.2.2020 CP_1
e, successivamente, con pec del 2.7.2020, dichiarando la risoluzione di diritto del contratto stipulato inter partes ai sensi degli artt. 13 e 14 del contratto medesimo (cfr. doc. nn.
8-9 allegati al fascicolo monitorio).
Dalle precedenti considerazioni deriva che il credito vantato da parte opposta sia stato adeguatamente provato, poiché è stato prodotto il titolo contrattuale su cui la domanda di pagamento si fonda, con una dettagliata e specifica allegazione degli inadempimenti imputabili alla debitrice ingiunta. La creditrice sostanziale ha pertanto rispettato gli oneri di allegazione e di prova sulla stessa gravanti.
Spettava pertanto a parte opponente introdurre in giudizio fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa creditoria. La debitrice ha affidato l'opposizione ad un unico motivo di merito, avente ad oggetto la nullità delle clausole vessatorie contenute nel contratto di finanziamento – nella specie gli artt. 2, 14 e 17 del contratto di finanziamento – asseritamente prive di espressa e specifica accettazione ex art. 1341 c.c. Detto motivo di opposizione non merita accoglimento. È utile sul punto richiamare il documento n. 3 prodotto da parte opposta, contenente la “Specifica approvazione delle clausole di
6 cui all'art. 1341 c.c. del contratto di finanziamento agevolato per la realizzazione di programmi di inserimento sui mercati extra UE ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni (DM 7.9.2016 articoli 3, 4 e 6) Op.ne n. 6461/IM”, debitamente sottoscritta dalla società opponente. Non coglie nel segno l'eccezione dell'opponente, secondo cui la sottoscrizione in blocco delle clausole vessatorie non sarebbe idonea ad integrare la specifica ed espressa sottoscrizione ed accettazione richieste dall'art. 1341, 2 c., c.c. Aderisce infatti il Tribunale al maggioritario e più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024; nonché Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17939 del 09/07/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22984 del 11/11/2015). Nel caso in esame le clausole vessatorie del contratto di finanziamento, nella specie gli artt. 2, 14, 16 e 17, pur riportate in modo cumulativo in apposito elenco (cfr. doc n. 3 di parte opposta), rispondono ai requisiti sopra descritti, poiché è prevista per ciascuna clausola una descrizione chiara e sintetica del contenuto, idonea a garantirne la conoscenza specifica ed e tutelare il contraente debole. Ne consegue che il motivo di opposizione è infondato ed il contratto di finanziamento deve ritenersi pienamente valido ed efficace tra le parti.
È necessario da ultimo evidenziare che con condotta rilevante ex art. 115 c.p.c. parte opponente nulla ha contestato in modo specifico in merito alla esistenza ed alla quantificazione del credito indicato nel procedimento monitorio.
7 In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 19134/2021 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.
ha altresì richiesto la condanna di ex CP_1 Parte_2 art. 96 c.p.c. In tema di responsabilità per lite temeraria l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto può ravvisarsi nella conoscenza della infondatezza domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza. Il secondo presupposto invece richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur" o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 7583/2004; Cass. civ. sentenza n. 9080/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24645 del 27/11/2007). Nel caso di specie, da un lato, tale asserita responsabilità è stata genericamente dedotta dalla parte senza alcuna prova del "quantum debeatur" e, dall'altro, dall'esame degli atti di causa si deve escludere la sussistenza di mala fede o di colpa grave della parte attrice, quali elementi che devono necessariamente ed alternativamente sussistere ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, 1 e 2 c., c.p.c.
In merito alla domanda di condanna della parte attrice ex art. 96, 3 c., c.p.c., si richiama il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta -con finalità deflattive del contenzioso- alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. La sua applicazione pertanto non richiede, quale
8 elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 27623 del 21/11/2017). Nel caso di specie si ritiene che non sussistano i presupposti per tale condanna, poiché non vi è prova del carattere pretestuoso della difesa di parte opponente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2922, tenuto conto del valore della controversia, dell'istruttoria espletata e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19134/2021, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna gli opponenti, in solido, alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge. Roma, 27.11.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2543 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
(C.F. ), in proprio e Parte_1 C.F._1 nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della società (P.IVA ), Parte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pierpaolo Materia (C.F.
) e TT NO (C.F. C.F._2
), come da procura in atti;
C.F._3
-parte opponente-
CONTRO (P.iva ), società soggetta ad attività CP_1 P.IVA_2 di Direzione e Coordinamento da parte di SACE S.p.A. (Gruppo CDP), in qualità di gestore del Fondo rotativo di cui alla legge 29 luglio 1981 n. 394 (il “Fondo”), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano D'Ercole (C.F. ), come da procura C.F._4 in atti;
-parte opposta-
1 FATTO E DIRITTO
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...] ha proposto formale opposizione al Parte_2 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 19134/2021 con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di di € 103.664,66, oltre CP_1 interessi e spese, in virtù del contratto di finanziamento agevolato per la realizzazione di programmi di inserimento sui mercati extra UE n. 6461/IM, deliberato in data 28.5.2019. Ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale Ordinario di Roma in favore del Tribunale Ordinario di Trani. Nel merito, ha eccepito la natura vessatoria e la conseguente nullità degli artt. 2, 14 e 17 in mancanza di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. Ha così concluso: “Voglia l'On.le Giudice adito, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e/o conclusione così provvedere: 1)- In via pregiudiziale ed in rito, per le ragioni in fatto e in diritto esplicitate, ritenere e dichiarare la propria incompetenza territoriale attesa la sussistenza della competenza del Tribunale di Trani e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 19134/2021 del 03/11/2021. 2)- Nel merito in via preliminare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione pregiudiziale innanzi formulata, rigettarsi l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, in quanto l'opposizione risulta fondata e di facile soluzione;
3)- Nel merito, in via principale, accogliere la presente opposizione per le ragioni in fatto ed in diritto esplicitate nel presente atto e, per l'effetto, revocare il d.i. opposto individuato in premessa;
4)- Condannare la “ Controparte_2
, in persona dell'Amministratore Delegato dott.
[...] [...]
, al pagamento di spese e competenze del presente CP_3 giudizio”.
costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della CP_1 opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma del provvedimento monitorio e con vittoria delle spese di lite. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 19134/2021 – 62543/2021 R.G., emesso dal Tribunale di
2 Roma in data 03.11.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., in forza delle motivazioni in atti;
- respingere l'opposizione proposta dal Sig. , in proprio e nella sua qualità di Parte_1 legale rappresentante pro tempore della società Parte_2 con atto di citazione notificato a mezzo pec in
[...] data 15 dicembre 2021, in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il credito vantato da nei confronti del Sig. , in proprio e nella CP_1 Parte_1 sua qualità di legale rappresentante pro tempore della società
di cui al decreto ingiuntivo n. Parte_2
19134/2021 – 62543/2021 R.G., emesso dal Tribunale di Roma in data 03.11.2021, con cui è stato ingiunto alla ed al Parte_2
Sig. in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante Pt_1 pro tempore della società debitrice, di pagare, a la CP_1 somma di € 103.664,66, oltre interessi come da domanda e le spese e compensi del procedimento di ingiunzione, dunque condannare la debitrice opponente al pagamento del relativo credito;
Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, competenze ed onorari come per legge”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 26.11.2025, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare, la parte opponente eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale Ordinario di Roma in favore del Tribunale Ordinario di Trani. L'eccezione è infondata. Oltre al criterio di cui all'art. 19 c.p.c., il giudice territorialmente competente può essere individuato anche in applicazione dei criteri di cui all'art. 20 c.p.c., trattandosi di controversia in materia di obbligazioni. Come noto, si tratta di criteri di determinazione della competenza territoriale tra loro alternativi. Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte in tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, il giudice competente ratione loci è il giudice del
3 domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3845 del 18/02/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8189 del 23/05/2012). Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora ex re sia del forum destinatae solutionis - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri non discrezionali di determinazione dell'ammontare. Ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c., e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, poiché il titolo indica già il criterio per determinare l'importo dovuto. A nulla rilevano le eventuali contestazioni riferite all'an e al quantum (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019; Cass. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 13.09.2016 n.17989). Applicando tali principi al caso in esame, premesso che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto una obbligazione pecuniaria, occorre verificare se il credito possa dirsi liquido. Si osserva sul punto che l'importo ingiunto costituisce il saldo debitore relativo al contratto di finanziamento agevolato n. 6461/IM, come dettagliatamente provato da parte opposta. Nella documentazione depositata dall'opposta sin dalla fase monitoria sono riportate in modo determinato e dettagliato le somme erogate in favore della odierna parte ingiunta, le somme dovute e quelle non versate. Il credito possiede quindi i caratteri ex lege richiesti per essere definito liquido. Ne consegue che posso essere applicati anche alla presente controversia i principi giurisprudenziali sopra enucleati. Esaminate la documentazione in atti e le allegazioni delle parti, pertanto, si ritiene che il Tribunale competente per dirimere la controversia de quo sia quello di Roma, alla luce dei criteri di collegamento in materia di obbligazione. Il credito, come detto, è liquido e l'opponente avrebbe dovuto
4 effettuare il pagamento al domicilio del creditore in Roma ex art. 1182, 3, c., c.c., ove è collocata la sede legale della società opposta. In conclusione, con carattere assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni e facendo applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. si ritiene che l'eccezione di incompetenza del giudice adito sia infondata.
Nel merito, la parte opponente ha eccepito la nullità delle clausole contrattuali ritenute vessatorie – nella specie gli artt. 2, 14 e 17 del contratto di finanziamento - per mancanza di espressa e specifica accettazione ex art. 1341 c.c. Si rileva in via preliminare che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.
Occorre in primo luogo verificare se nel caso di specie la parte opposta, creditrice sostanziale, abbia adeguatamente allegato e provato l'esistenza e l'entità del credito oggetto del ricorso monitorio. Come noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001). Esaminato il materiale istruttorio raccolto sia in fase monitoria che nel presente giudizio di opposizione, può dirsi provato in via documentale che: a) ha concesso alla società CP_1 Parte_2 [...] un finanziamento agevolato per la realizzazione di Parte_2 programmi di inserimento sui mercati extra UE ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni (DM 7.9.2016, articoli 3,4 e 6), Operazione n.
5 6461/IM, per il complessivo importo pari a € 440.700,00, deliberato in data 28.5.2019 dal Comitato istituito presso CP_1
e concluso in data 20.6.2019 (cfr. doc. nn.
1-2 allegati al
[...] fascicolo monitorio); b) ha ricevuto da un anticipo del citato Parte_2 CP_1 finanziamento pari alla somma di € 220.350,00 destinato a sopperire al fabbisogno finanziario necessario per la relaizzazione del programma in Albania, nei termini e alle condizioni previste dalla deliberazione del 28.5.2019 (cfr. doc. nn. 3-4-5 allegati al fascicolo monitorio); c) in data 05.08.2019 rilasciava dichiarazione Parte_2
d'obbligo, riconoscendosi debitrice per l'importo di € 220.350,00 (cfr. doc. n. 7 allegato al fascicolo monitorio); d) si è resa inadempiente al pagamento della prima rata pari Pt_2 all'importo di € 75,72 con scadenza 20.12.2019 e della seconda rata pari all'importo di € 98,06 con scadenza 20.6.2020; e) ha agito per la restituzione con pec del 18.2.2020 CP_1
e, successivamente, con pec del 2.7.2020, dichiarando la risoluzione di diritto del contratto stipulato inter partes ai sensi degli artt. 13 e 14 del contratto medesimo (cfr. doc. nn.
8-9 allegati al fascicolo monitorio).
Dalle precedenti considerazioni deriva che il credito vantato da parte opposta sia stato adeguatamente provato, poiché è stato prodotto il titolo contrattuale su cui la domanda di pagamento si fonda, con una dettagliata e specifica allegazione degli inadempimenti imputabili alla debitrice ingiunta. La creditrice sostanziale ha pertanto rispettato gli oneri di allegazione e di prova sulla stessa gravanti.
Spettava pertanto a parte opponente introdurre in giudizio fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa creditoria. La debitrice ha affidato l'opposizione ad un unico motivo di merito, avente ad oggetto la nullità delle clausole vessatorie contenute nel contratto di finanziamento – nella specie gli artt. 2, 14 e 17 del contratto di finanziamento – asseritamente prive di espressa e specifica accettazione ex art. 1341 c.c. Detto motivo di opposizione non merita accoglimento. È utile sul punto richiamare il documento n. 3 prodotto da parte opposta, contenente la “Specifica approvazione delle clausole di
6 cui all'art. 1341 c.c. del contratto di finanziamento agevolato per la realizzazione di programmi di inserimento sui mercati extra UE ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni (DM 7.9.2016 articoli 3, 4 e 6) Op.ne n. 6461/IM”, debitamente sottoscritta dalla società opponente. Non coglie nel segno l'eccezione dell'opponente, secondo cui la sottoscrizione in blocco delle clausole vessatorie non sarebbe idonea ad integrare la specifica ed espressa sottoscrizione ed accettazione richieste dall'art. 1341, 2 c., c.c. Aderisce infatti il Tribunale al maggioritario e più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024; nonché Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17939 del 09/07/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22984 del 11/11/2015). Nel caso in esame le clausole vessatorie del contratto di finanziamento, nella specie gli artt. 2, 14, 16 e 17, pur riportate in modo cumulativo in apposito elenco (cfr. doc n. 3 di parte opposta), rispondono ai requisiti sopra descritti, poiché è prevista per ciascuna clausola una descrizione chiara e sintetica del contenuto, idonea a garantirne la conoscenza specifica ed e tutelare il contraente debole. Ne consegue che il motivo di opposizione è infondato ed il contratto di finanziamento deve ritenersi pienamente valido ed efficace tra le parti.
È necessario da ultimo evidenziare che con condotta rilevante ex art. 115 c.p.c. parte opponente nulla ha contestato in modo specifico in merito alla esistenza ed alla quantificazione del credito indicato nel procedimento monitorio.
7 In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 19134/2021 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.
ha altresì richiesto la condanna di ex CP_1 Parte_2 art. 96 c.p.c. In tema di responsabilità per lite temeraria l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto può ravvisarsi nella conoscenza della infondatezza domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza. Il secondo presupposto invece richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur" o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 7583/2004; Cass. civ. sentenza n. 9080/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24645 del 27/11/2007). Nel caso di specie, da un lato, tale asserita responsabilità è stata genericamente dedotta dalla parte senza alcuna prova del "quantum debeatur" e, dall'altro, dall'esame degli atti di causa si deve escludere la sussistenza di mala fede o di colpa grave della parte attrice, quali elementi che devono necessariamente ed alternativamente sussistere ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, 1 e 2 c., c.p.c.
In merito alla domanda di condanna della parte attrice ex art. 96, 3 c., c.p.c., si richiama il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta -con finalità deflattive del contenzioso- alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. La sua applicazione pertanto non richiede, quale
8 elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 27623 del 21/11/2017). Nel caso di specie si ritiene che non sussistano i presupposti per tale condanna, poiché non vi è prova del carattere pretestuoso della difesa di parte opponente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2922, tenuto conto del valore della controversia, dell'istruttoria espletata e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19134/2021, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna gli opponenti, in solido, alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge. Roma, 27.11.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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