Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n.1066/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n.1066/2024 R.G., promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Matilde De Filippis;
Parte_1
opponente
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Maggiore Controparte_1
Piccinno; opposta
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale
MOTIVO DELLA DECISIONE
(fatto e diritto)
1. Con atto di citazione, datato 5.02.2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, innanzi al Tribunale di Lecce, per ottenere l'annullamento della Controparte_2
cartella di pagamento n.05920230004564349000, per invalidità e/o inefficacia del titolo esecutivo presupposto costituito dal ruolo ordinario n.1088/2023, reso esecutivo in data
4.01.2023, con vittoria di spese.
1.2. In data 9.04.2024, si costituiva in giudizio , chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
2. Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita con la sola documentazione delle parti.
2.1. All'udienza del 20.12.2024, la causa veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta per la decisione ai sensi del comma 3 della medesima norma.
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***
3. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
3.1. Con il primo motivo di opposizione, parte opponente deduce l'invalidità e/o inefficacia del titolo esecutivo presupposto alla cartella di pagamento impugnata, costituito dal ruolo ordinario n. 1088/2023, per intervenuta decadenza dai termini previsti dall'art. 25 comma 1 lett. c) dpr 602/73 per l'iscrizione a ruolo della pretesa esattoriale relativa a spese di giustizia.
Nello specifico, secondo la difesa del , l'art 223 dpr 115/2002 avrebbe esteso Pt_1
l'applicazione del succitato articolo anche al procedimento di riscossione delle spese di giustizia, con la conseguenza che, nel caso di specie, la notifica della cartella (6.12.2023) sarebbe avvenuta oltre il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, in considerazione del fatto che l'ordinanza posta a fondamento della pretesa esattoriale è stata assunta dal Tribunale di Lecce in data 18.12.2013.
Il motivo è destituito di fondamento.
Come correttamente evidenziato da controparte, infatti, la decadenza di cui all'art 25 cit. non ha valenza generale, trovando applicazione soltanto in relazione alle pretese erariali e non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco;
peraltro, recentemente, con la pronuncia n.20856/2021, la Suprema Corte, in relazione ad una pretesa esattoriale analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha espressamente escluso che, in tema di recupero esattoriale di spese penali di giustizia, possa farsi ricorso alla decadenza di cui all'art 25 dpr 602/1973. Pertanto, sul piano della tempestività della azione di riscossione, non può che venire in rilievo il solo termine di prescrizione (in questi termini,
Cass., sez. trib., ord. n. 12614/2023).
3.2. Parimenti da rigettare si appalesa il secondo motivo di opposizione, con cui la difesa dell'opponente lamenta la violazione del principio di chiarezza e motivazione della cartella impugnata e del ruolo esecutivo presupposto, <attesa l'estrema genericità e insufficienza della causale indicata nel dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo: “Tribunale di Lecce ordinanza del 18/02/2013 partita di credito 003472/2022”>>.
Invero, a tal riguardo, deve rilevarsi che la Cassazione, da ultimo, con ordinanza n.38116/2022, ha ribadito che ove la cartella sia stata emessa sulla base di una decisione giurisdizionale, come nel caso di specie, la motivazione può ritenersi assolta mediante il richiamo all'atto presupposto. Ne consegue che non si ravvisa, nel caso concreto, la violazione del principio di motivazione della cartella lamentata dall'opponente.
2 n.1066/2024 R.G.
3.3. Infine, deve rigettarsi altresì il terzo motivo di opposizione, con cui si deduce
<l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione e notifica della cartella impugnata nei confronti di trattandosi di parte in genere ammessa al beneficio del Parte_1 gratuito patrocinio>>, attesa l'eccessiva genericità della contestazione in commento.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
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Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, in favore di Controparte_2
, liquidate in euro 900,00, oltre spese generali, iva e cpa se dovute;
[...]
Lecce, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Antonio Barbetta
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