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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 14/05/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 832/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 832 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Francesca Santoro e dell'avv. Giovanna Branca, elettivamente domiciliata in Lanciano, alla via Carlo Mozzagrugno n. 6, presso lo studio dell'avv. Marco De Angelis,
- Attrice opponente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. Pietro Angelo Di Ienno, elettivamente domiciliata in Lanciano, alla via S. Spirito, n. 11/D, presso lo studio del difensore,
- Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: all'udienza del 24 ottobre 2024 parte attrice e parte convenuta hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate in data 17 ottobre e 18 ottobre
2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società di seguito anche ” (odierna convenuta opposta), otteneva il CP_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 280/2022 (emesso in data 24 agosto 2022) nei confronti della in Parte_1
pagina 1 di 9 persona del legale rappresentante p.t. (odierna attrice opponente), avente ad oggetto il pagamento della somma di 13.141,49 euro (oltre interessi e spese della procedura).
L'ingiungente esponeva che l'importo integrava il pagamento della somma residua della fattura n.
4027/2022, del 26 aprile 2022, dell'importo di euro 17.932,39, scaduta il 25 giugno 2022 e della fattura n. 4029/2022, del 26 aprile 2022, dell'importo di 8.350,60 euro, scaduta il 25 giugno 2022, saldate per il 50% in data 14 luglio 2022. Si trattava di fatture emesse dalla in forza di un contratto con il CP_1
quale si era obbligata a realizzare un risparmio energetico presso uno stabilimento industriale della sito in Termoli, dietro un corrispettivo individuato in una quota percentuale del risparmio Parte_1
energetico rilevato.
2. Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la (di seguito anche ), Parte_1 Pt_1
la quale, preliminarmente, ha rappresentato che la pretesa avversa traeva origine da un contratto a garanzia di risultato (EPC) con F.T.T. (finanziamento tramite terzi) stipulato tra ed il 12 Pt_1 CP_1
giugno 2019, con successiva integrazione del 20 novembre 2020, avente ad oggetto l'efficientamento energetico dell'impianto linea 6 (denominato “Spalmatrice Tocchio”) all'interno dello stabilimento industriale della presso Termoli, attraverso l'installazione di uno scambiatore di calore ad alta Pt_1 efficienza. La tipologia di contratto era quella del c.d. “sharing saving”, che prevedeva la condivisione dei risparmi energetici tra le parti, ed , della durata di 7 anni, al termine dei quali la Pt_1 CP_1 Pt_1
sarebbe diventata proprietaria dell'impianto.
A supporto della proposta opposizione, la ha eccepito la nullità del contratto de quo per Pt_1
difetto di un elemento essenziale, domandando, in via riconvenzionale, la conseguente restituzione della somma totale pagata dalla alla , in forza del contratto in oggetto, pari a 102.616,64 Pt_1 CP_1
euro. Più nello specifico, la ha precisato gli elementi che caratterizzano un contratto di EPC a Pt_1
norma del d.lgs. n. 102/2014, rilevando che, nel caso in esame, il contratto risultava privo di tali contenuti e, in particolare, di quelli relativi alla enucleazione chiara e trasparente delle indicazioni finanziarie del progetto (sub i) e delle disposizioni che disciplinano la procedura per gestire le modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e sui risultati del contratto, modifica dei prezzi dell'energia (sub k).
In via subordinata, parte opponente ha chiesto l'annullamento del contratto per vizio del consenso e, in via riconvenzionale, la restituzione di tutti gli importi corrisposti alla in virtù del contratto de CP_1
quo e portati dalle fatture emesse da quest'ultima ed evase dall'opponente per un totale di 102.616,64 euro o, in subordine, della somma meglio ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. In particolare, parte opponente ha eccepito l'invalidità del contratto per errore, essendo emerso che il quadro economico disciplinato in contratto non risultava coerente con il piano di fattibilità presentato, sulla pagina 2 di 9 base del quale si era formato il consenso della a stipulare il contratto con la . In aggiunta, Pt_1 CP_1 parte opponente ha precisato che lo studio di fattibilità indicava il costo complessivo dell'intervento in
200.000,00 euro, senza esplicitare i costi di realizzazione dell'intervento, dunque, non offriva alcuna specificazione delle singole voci di costo e, conseguentemente, non consentiva alcuna idonea verifica né valutazione in ordine alla congruità dell'importo posto a base dell'operazione, con evidente ulteriore vizio del consenso.
In ulteriore subordine, parte opponente ha domandato la risoluzione del contratto per grave inadempimento di e, in via riconvenzionale, la restituzione di tutti gli importi pagati da a CP_1 Pt_1
in virtù del contratto de quo, portati dalle fatture emesse da quest'ultima ed evase CP_1 dall'opponente per un totale di 102.616,64 euro o, in subordine, della somma meglio ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. In particolare, ha rilevato che, sebbene tra le attività demandate Pt_1 all'adempimento di vi fossero il “Remotaggio dei dati energetici” e la “Manutenzione ordinaria CP_1
e straordinaria”, dalla perizia era emersa l'insufficienza della rendicontazione fornita da CP_1
nonché la mancata esecuzione della manutenzione. Inoltre, parte opponente ha rilevato che, dall'assenza di rendicontazione, era da dedursi il difetto di prova in ordine al credito presuntivamente vantato da controparte e oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opponente ha altresì chiesto la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità a causa di evento sopravvenuto imprevedibile e straordinario, alla stessa non imputabile, integrato dall'aumento vertiginoso e incontrollato del costo di energia e gas.
Infine, parte opponente ha proposto eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., allegando l'inesistenza e/o inesigibilità e/o illegittimità del credito azionato ed oggi opposto, per inadempimento di controparte. In particolare, in difetto della prova dell'avvenuta esecuzione e/o corretta esecuzione della prestazione cui l'opposta era tenuta, ovverosia della manutenzione dell'impianto in discorso e della rendicontazione/remotaggio.
2. Si è costituita in giudizio la la quale, preliminarmente, ha formulato deduzioni in CP_1
ordine alle specifiche tecniche di cui al contratto di rendimento energetico (EPC) ex art. 2 del d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, a norma del quale il “fornitore” si obbliga al compimento, con propri mezzi finanziari, di interventi volti alla riqualificazione ed al miglioramento dell'efficienza di un sistema energetico di proprietà di altro soggetto, verso un corrispettivo correlato all'entità dei risparmi energetici ottenuti in esito al miglioramento energetico del sistema, precisando altresì che il corrispettivo dovuto alla derivava esclusivamente dal risparmio economico ottenuto dal cliente. CP_2
Inoltre, parte opposta ha rappresentato di aver provveduto ad installare, presso lo stabilimento industriale della un impianto che consentiva il risparmio energetico, regolamentato attraverso un Pt_1
pagina 3 di 9 Energy Performance Contract (EPC) che prevedeva l'investimento, a totale carico della , ed il CP_1
pagamento dello stesso attraverso la condivisione dei risparmi con La prestazione della , Pt_1 CP_1
dedotta in contratto, si sostanziava nell'obbligo di installare l'impianto e di far ottenere un risparmio in termini energetici, mentre la controprestazione della era la suddivisione del risparmio ottenuto, Pt_1
nei termini di cui al contratto di EPC.
Parte opposta ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto, dedotta da parte opponente per difetto di elemento essenziale. E ciò in quanto parte opponente avrebbe basato l'eccezione di nullità sul fatto che il d.lgs. n. 102/2014 ha disciplinato un contenuto minimo dell'EPC, senza considerare che esso è previsto soltanto per i contratti sottoscritti con il settore pubblico.
Contrariamente, l'art. 2 del d.lgs. n. 102/2014 ha individuato il meccanismo contrattuale senza provvedere ad una tipizzazione rigorosa del suo contenuto, in quanto il contratto di EPC, pur essendo nominato, resta un contratto atipico, poiché privo di una compiuta disciplina legislativa. In ogni caso, parte opposta ha rilevato che la domanda non sarebbe fondata neanche nel merito, dato che gli elementi indicati sub i) e k) erano analiticamente descritti nel contratto agli artt. 1, 2, 3, 4 e 6.
In secondo luogo, quanto all'annullamento del contratto per vizio del consenso, la ha CP_1
rilevato che i vizi del consenso, come motivo di annullamento di un contratto, avrebbero dovuto riguardare elementi del contratto e non eventuali difformità rispetto a uno studio teorico preliminare, quale il piano di fattibilità, che costituiva solo uno studio di fattibilità tecnica ed economica del progetto, volto a porre le basi per la successiva formazione dell'EPC, ma non ne condizionava la relativa libertà contrattuale in termini di vizio del consenso. Parte opposta ha ritenuto fuorvianti, altresì, le deduzioni di parte opponente circa il costo dell'intervento, indicato in 200.000,00 euro nello studio di fattibilità e in 109.064,00 euro nella perizia di parte. E ciò in quanto nel piano finanziario era indicata la dettagliata elencazione degli importi che componevano l'intervento sull'impianto. Inoltre, parte opposta ha chiarito che tale importo non costituiva un corrispettivo pagato da ma una mera Pt_1 indicazione di massima del valore delle attività compiute da e ricomprese nell'intervento CP_1
complessivo, tanto che tale importo non veniva menzionato nel contratto di EPC.
Quanto alla eccepita risoluzione del contratto per inadempimento di , dedotta da parte CP_1
opponente, parte opposta ha rilevato che, quanto a monitoraggio e rendicontazione, i dati acquisiti da per l'elaborazione dell'importo da suddividere mensilmente, venivano prelevati dalla CP_1
piattaforma Creatio e costituivano la base di partenza per il calcolo del risparmio conseguito ai fini della successiva suddivisione e consentivano l'elaborazione di un file contenente la chiara e precisa suddivisione del risparmio individuato. E ciò in virtù del contratto del 11 marzo 2019, a seguito del quale aveva assunto, per conto di anche il ruolo di Energy Manager e, pertanto, il CP_1 Pt_1
pagina 4 di 9 monitoraggio dei dati energetici della società opponente era già stato regolamentato e condiviso tra le due società ben prima della sottoscrizione del contratto di EPC.
Parte opposta ha altresì precisato che non allegava alcun problema all'impianto rispetto al Pt_1
quale si fosse resa inadempiente e fosse venuta meno agli obblighi contrattuali da questa CP_1 assunti ai sensi dell'art. 10 del contratto stesso. Ne conseguiva l'infondatezza della domanda e della relativa domanda riconvenzionale.
In ordine alla risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità, parte opposta ha rilevato che essa avrebbe avuto senso di essere contestata se rapportata al contratto di fornitura di energia e non ad un contratto collaterale di servizi che ne aveva addirittura ridotto l'impatto.
Infine, parte opposta, per tutto quanto sopra rappresentato, ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento.
4. Con ordinanza del 13 febbraio 2023, il giudice rigettava l'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c.
All'esito, con ordinanza del 7 ottobre 2023, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, il giudice ammetteva le prove nei termini ivi precisati e rinviava per l'espletamento delle stesse.
Successivamente, questo giudice, ritenuto che, in considerazione delle allegazioni e delle prospettazioni delle parti, nonché della documentazione in atti e degli esiti dell'espletato interrogatorio formale, la causa appariva matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni poi svoltasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni relative agli adempimenti processuali previsti.
Rilevata la comparizione delle parti a mezzo di deposito telematico delle predette note scritte e, preso atto delle conclusioni ivi rassegnate, con ordinanza del 25 ottobre 2024, il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
5. L'opposizione proposta dalla parte attrice deve essere rigettata.
Al riguardo, è opportuno rammentare che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, quale atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, trovano applicazione i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., sicché deve, anzitutto, essere accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore), cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato.
pagina 5 di 9 Raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), il quale ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Ciò posto, è opportuno premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (cfr., tra le altre, Cass., sez. III, 12 gennaio 2006, n. 419; Cass., sez. lav.,
24 giugno 2004, n. 11762; Cass., sez.
6 - L, 28 maggio 2019, n. 14486).
Tanto premesso, si rileva che la società convenuta, quale attrice sostanziale nel presente giudizio di opposizione, ha allegato e documentato del titolo in forza del quale ha agito in sede monitoria, ovvero l'incontestata avvenuta stipulazione, con la controparte di un contratto di rendimento energetico Pt_1
(o di prestazione energetica, c.d. contratto EPC), che trova la sua definizione all'art. 2, lett. n), d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102: trattasi di “accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”.
Sulla scorta delle difese di parte opponente, deve ritenersi parimenti incontestato il mancato pagamento delle somme per le quali la ha agito in via monitoria. Invero, come pure desumibile dalla CP_1
documentazione in atti, la ha atteso unicamente ad un pagamento parziale delle somme dovute Pt_1
alla , articolando, in questa sede, le contestazioni sopra precisate circa la validità del contratto in CP_1
discorso e deducendo, altresì, sia la condotta inadempiente dell'odierna opponente sia la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione, tanto da invocare il rimedio risolutorio nei termini anzidetti.
Quanto alla domanda volta a far accertare e dichiarare la nullità del contratto in discorso, si reputa che il “contenuto minimo” della pattuizioni, tratto dalla Vibac dall'allegato 8 al sopracitato d.lgs. n.
102/2014 e invocato a fondamento della ritenuta invalidità del contratto EPC, attenga unicamente ai pagina 6 di 9 contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico, dunque non anche alla fattispecie contrattuale in discorso, come desumibile dalla relativa titolazione ed anche dalla disciplina ivi contemplata, ispirata, evidentemente, a canoni di chiarezza e trasparenza, quali principi fondanti la disciplina dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Parimenti, si reputa infondata la domanda, avanzata in via subordinata, con cui la società attrice ha chiesto di dichiararsi l'annullamento del contratto in discorso, non essendo “stata posta nella condizione di valutare adeguatamente il rapporto tra benefici ed oneri conseguenti al contratto, andando a siglare un contratto sicuramente sproporzionato in favore di ”. Invero, posto che CP_1
l'errore afferente alla valutazione economica dell'oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto non incidente sull'identità o qualità della cosa (cfr., tra le altre, Cass., sez. II, 3 settembre 2013, n. 20148), sulla scorta delle argomentazioni di parte opponente deve escludersi la configurabilità dell'invocato vizio del consenso, in quanto desunto unicamente dalla rilevata “difformità” del contratto rispetto al preliminare studio di fattibilità dell'intervento di efficientamento energetico da realizzarsi, consegnato alla peraltro neppure vincolante per le parti. Pt_1
A mezzo dell'ulteriore domanda avanzata in via subordinata, ha chiesto di dichiarare la Pt_1
risoluzione del contratto in discorso in ragione della condotta inadempiente serbata dalla , con CP_1
riferimento agli obblighi di remotaggio/rendicontazione e manutenzione dell'impianto.
In ordine ai primi, posto quanto rappresentato dalla a mezzo della proposta opposizione Pt_1
avverso al sopracitato decreto ingiuntivo – circa l'inesistenza o quantomeno l'insufficienza/inidoneità della rendicontazione fornita dalla , anche alla luce della disposta CTP – la società opposta, in CP_1
sede di comparsa di costituzione, ha dettagliato e documentato la rendicontazione dei dati relativi ai consumi energetici ed al relativo risparmio, in ragione del sistema di efficientamento predisposto, sì da calcolarne il riparto secondo quanto pattuito in contratto, rappresentando, altresì, di aver assunto, per conto di a mezzo di distinto contratto dell'11 marzo 2019, anche il ruolo di “Energy Manager”, Pt_1
deputato a monitorare ed ottimizzare i consumi energetici della società nei processi produttivi. A fronte di siffatte allegazioni e produzioni documentali, parte opponente si è limitata, a mezzo della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., a contestare genericamente la fondatezza e veridicità dei dati riportati nei documenti prodotti da controparte.
Quanto, ancora, al dedotto inadempimento della rispetto agli obblighi di manutenzione CP_1
ordinaria e straordinaria dell'impianto in discorso, si osserva che detta attività, per espressa previsione contrattuale (art. 2), pure richiamata dalla società opponente, è volta a “garantire il corretto funzionamento e per la conservazione degli standard energetici del sistema di recupero”, senza alcuna pagina 7 di 9 precisazione in ordine a modalità e tempistiche di esecuzione. Inoltre, il contratto in discorso specifica ulteriormente (all'art. 10) che la si impegna a predisporre la “manutenzione straordinaria e/o la CP_1
sostituzione delle parti, il rifacimento delle opere che risultassero inadeguate, guaste, ammalorate o rotte e /o per tutte le parti dell'impianto e dei componenti, nuovi o rinnovati nel quadro degli interventi di riqualificazione effettuati e per tutta la durata del contratto”. Tanto premesso si osserva che parte attrice ha genericamente rappresentato la mancata esecuzione dell'attività di manutenzione da parte della , senza, tuttavia, dedurre alcunché in punto di impreciso funzionamento del predisposto CP_1
sistema di efficientamento energetico e di mancata conservazione degli standard energetici del sistema di recupero, dunque in ordine al verificarsi di circostanze tali da richiedere l'intervento manutentivo della , come desumibili dal citato art. 8, nulla allegando pure in ordine alle ulteriori circostanze CP_1
contemplate dal citato art. 10. D'altronde, nella stessa consulenza di parte ricorre un generico riferimento al mancato espletamento delle operazioni di manutenzione, pervenendosi a conclusioni meramente ipotetiche in ordine agli effetti asseritamente implicati dalla mancanza di manutenzione in punto di corretto funzionamento degli strumenti di rilevazione e quindi sui risultati ottenuti e dichiarati dalla (... “Ciò potrebbe inficiare il corretto funzionamento dello scambiatore, ovvero ottenere CP_1
un minor recupero termico ... la strumentazione di misura potrebbe essere non tarata correttamente e, quindi, riportare valori non corretti. Ciò potrebbe falsare i risultati di saving e invalidare la rendicontazione”), senza tuttavia fornire concreti elementi idonei a supportare siffatte affermazioni.
Da ultimo, si reputa non possa trovare accoglimento neppure la domanda avanzata in via ulteriormente subordinata dalla parte attrice, ai sensi dell'art. 1467 c.c., posto che l'eccessiva onerosità sopravvenuta consiste in una prestazione divenuta imprevedibilmente gravosa per una delle parti, stante il verificarsi di un evento straordinario incidente sul sinallagma contrattuale. Tuttavia, si osserva che, nel caso di specie, il corrispettivo dovuto dalla alla non risulta ancorato al costo del gas – Pt_1 CP_1
di cui parte attrice ha appunto dedotto l'imprevedibile consistente aumento nel corso del rapporto contrattuale in discorso – bensì ad una percentuale del risparmio ottenuto dalla relativamente a Pt_1
tale costo, cioè sulla minor somma pagata da per l'utilizzo del gas in ragione dell'operatività Pt_1
dell'impianto installato dalla , osservandosi, peraltro, che detto aumento del costo del gas ha CP_1
implicato un proporzionale incremento del risparmio maturato e dunque un maggiore vantaggio per entrambe le parti in causa, tenuto conto delle quote/percentuali fissate in contratto.
Le considerazioni che precedono implicano, quindi, il rigetto delle pretese azionate in via riconvenzionale dalla parte opponente, nonché il mancato accoglimento delle richieste istruttorie articolate dalle parti, stante la natura essenzialmente documentale della controversia.
pagina 8 di 9 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni (da ultimo con il D.M. n. 147 del 2022), in considerazione del valore della controversia, su cui incide anche la domanda riconvenzionale (cfr., tra le altre, Cass., sez. VI, 6 febbraio 2020, n.2769), dell'attività processuale svolta, piuttosto contenuta per la fase istruttoria.
Sicché, si ritiene congruo liquidare le spese, in favore di in favore della parte convenuta opposta in persona del legale rappresentante p.t., in complessivi 7.052,00 euro per compensi CP_1
professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 832 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 280/2022;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 280/2022, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- rigetta le domande avanzate in via riconvenzionale dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t.;
- condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di Parte_1 CP_1
giudizio che si liquidano in 7.052,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Lanciano, 13 maggio 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 832 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Francesca Santoro e dell'avv. Giovanna Branca, elettivamente domiciliata in Lanciano, alla via Carlo Mozzagrugno n. 6, presso lo studio dell'avv. Marco De Angelis,
- Attrice opponente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. Pietro Angelo Di Ienno, elettivamente domiciliata in Lanciano, alla via S. Spirito, n. 11/D, presso lo studio del difensore,
- Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: all'udienza del 24 ottobre 2024 parte attrice e parte convenuta hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate in data 17 ottobre e 18 ottobre
2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società di seguito anche ” (odierna convenuta opposta), otteneva il CP_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 280/2022 (emesso in data 24 agosto 2022) nei confronti della in Parte_1
pagina 1 di 9 persona del legale rappresentante p.t. (odierna attrice opponente), avente ad oggetto il pagamento della somma di 13.141,49 euro (oltre interessi e spese della procedura).
L'ingiungente esponeva che l'importo integrava il pagamento della somma residua della fattura n.
4027/2022, del 26 aprile 2022, dell'importo di euro 17.932,39, scaduta il 25 giugno 2022 e della fattura n. 4029/2022, del 26 aprile 2022, dell'importo di 8.350,60 euro, scaduta il 25 giugno 2022, saldate per il 50% in data 14 luglio 2022. Si trattava di fatture emesse dalla in forza di un contratto con il CP_1
quale si era obbligata a realizzare un risparmio energetico presso uno stabilimento industriale della sito in Termoli, dietro un corrispettivo individuato in una quota percentuale del risparmio Parte_1
energetico rilevato.
2. Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la (di seguito anche ), Parte_1 Pt_1
la quale, preliminarmente, ha rappresentato che la pretesa avversa traeva origine da un contratto a garanzia di risultato (EPC) con F.T.T. (finanziamento tramite terzi) stipulato tra ed il 12 Pt_1 CP_1
giugno 2019, con successiva integrazione del 20 novembre 2020, avente ad oggetto l'efficientamento energetico dell'impianto linea 6 (denominato “Spalmatrice Tocchio”) all'interno dello stabilimento industriale della presso Termoli, attraverso l'installazione di uno scambiatore di calore ad alta Pt_1 efficienza. La tipologia di contratto era quella del c.d. “sharing saving”, che prevedeva la condivisione dei risparmi energetici tra le parti, ed , della durata di 7 anni, al termine dei quali la Pt_1 CP_1 Pt_1
sarebbe diventata proprietaria dell'impianto.
A supporto della proposta opposizione, la ha eccepito la nullità del contratto de quo per Pt_1
difetto di un elemento essenziale, domandando, in via riconvenzionale, la conseguente restituzione della somma totale pagata dalla alla , in forza del contratto in oggetto, pari a 102.616,64 Pt_1 CP_1
euro. Più nello specifico, la ha precisato gli elementi che caratterizzano un contratto di EPC a Pt_1
norma del d.lgs. n. 102/2014, rilevando che, nel caso in esame, il contratto risultava privo di tali contenuti e, in particolare, di quelli relativi alla enucleazione chiara e trasparente delle indicazioni finanziarie del progetto (sub i) e delle disposizioni che disciplinano la procedura per gestire le modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e sui risultati del contratto, modifica dei prezzi dell'energia (sub k).
In via subordinata, parte opponente ha chiesto l'annullamento del contratto per vizio del consenso e, in via riconvenzionale, la restituzione di tutti gli importi corrisposti alla in virtù del contratto de CP_1
quo e portati dalle fatture emesse da quest'ultima ed evase dall'opponente per un totale di 102.616,64 euro o, in subordine, della somma meglio ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. In particolare, parte opponente ha eccepito l'invalidità del contratto per errore, essendo emerso che il quadro economico disciplinato in contratto non risultava coerente con il piano di fattibilità presentato, sulla pagina 2 di 9 base del quale si era formato il consenso della a stipulare il contratto con la . In aggiunta, Pt_1 CP_1 parte opponente ha precisato che lo studio di fattibilità indicava il costo complessivo dell'intervento in
200.000,00 euro, senza esplicitare i costi di realizzazione dell'intervento, dunque, non offriva alcuna specificazione delle singole voci di costo e, conseguentemente, non consentiva alcuna idonea verifica né valutazione in ordine alla congruità dell'importo posto a base dell'operazione, con evidente ulteriore vizio del consenso.
In ulteriore subordine, parte opponente ha domandato la risoluzione del contratto per grave inadempimento di e, in via riconvenzionale, la restituzione di tutti gli importi pagati da a CP_1 Pt_1
in virtù del contratto de quo, portati dalle fatture emesse da quest'ultima ed evase CP_1 dall'opponente per un totale di 102.616,64 euro o, in subordine, della somma meglio ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. In particolare, ha rilevato che, sebbene tra le attività demandate Pt_1 all'adempimento di vi fossero il “Remotaggio dei dati energetici” e la “Manutenzione ordinaria CP_1
e straordinaria”, dalla perizia era emersa l'insufficienza della rendicontazione fornita da CP_1
nonché la mancata esecuzione della manutenzione. Inoltre, parte opponente ha rilevato che, dall'assenza di rendicontazione, era da dedursi il difetto di prova in ordine al credito presuntivamente vantato da controparte e oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opponente ha altresì chiesto la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità a causa di evento sopravvenuto imprevedibile e straordinario, alla stessa non imputabile, integrato dall'aumento vertiginoso e incontrollato del costo di energia e gas.
Infine, parte opponente ha proposto eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., allegando l'inesistenza e/o inesigibilità e/o illegittimità del credito azionato ed oggi opposto, per inadempimento di controparte. In particolare, in difetto della prova dell'avvenuta esecuzione e/o corretta esecuzione della prestazione cui l'opposta era tenuta, ovverosia della manutenzione dell'impianto in discorso e della rendicontazione/remotaggio.
2. Si è costituita in giudizio la la quale, preliminarmente, ha formulato deduzioni in CP_1
ordine alle specifiche tecniche di cui al contratto di rendimento energetico (EPC) ex art. 2 del d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, a norma del quale il “fornitore” si obbliga al compimento, con propri mezzi finanziari, di interventi volti alla riqualificazione ed al miglioramento dell'efficienza di un sistema energetico di proprietà di altro soggetto, verso un corrispettivo correlato all'entità dei risparmi energetici ottenuti in esito al miglioramento energetico del sistema, precisando altresì che il corrispettivo dovuto alla derivava esclusivamente dal risparmio economico ottenuto dal cliente. CP_2
Inoltre, parte opposta ha rappresentato di aver provveduto ad installare, presso lo stabilimento industriale della un impianto che consentiva il risparmio energetico, regolamentato attraverso un Pt_1
pagina 3 di 9 Energy Performance Contract (EPC) che prevedeva l'investimento, a totale carico della , ed il CP_1
pagamento dello stesso attraverso la condivisione dei risparmi con La prestazione della , Pt_1 CP_1
dedotta in contratto, si sostanziava nell'obbligo di installare l'impianto e di far ottenere un risparmio in termini energetici, mentre la controprestazione della era la suddivisione del risparmio ottenuto, Pt_1
nei termini di cui al contratto di EPC.
Parte opposta ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto, dedotta da parte opponente per difetto di elemento essenziale. E ciò in quanto parte opponente avrebbe basato l'eccezione di nullità sul fatto che il d.lgs. n. 102/2014 ha disciplinato un contenuto minimo dell'EPC, senza considerare che esso è previsto soltanto per i contratti sottoscritti con il settore pubblico.
Contrariamente, l'art. 2 del d.lgs. n. 102/2014 ha individuato il meccanismo contrattuale senza provvedere ad una tipizzazione rigorosa del suo contenuto, in quanto il contratto di EPC, pur essendo nominato, resta un contratto atipico, poiché privo di una compiuta disciplina legislativa. In ogni caso, parte opposta ha rilevato che la domanda non sarebbe fondata neanche nel merito, dato che gli elementi indicati sub i) e k) erano analiticamente descritti nel contratto agli artt. 1, 2, 3, 4 e 6.
In secondo luogo, quanto all'annullamento del contratto per vizio del consenso, la ha CP_1
rilevato che i vizi del consenso, come motivo di annullamento di un contratto, avrebbero dovuto riguardare elementi del contratto e non eventuali difformità rispetto a uno studio teorico preliminare, quale il piano di fattibilità, che costituiva solo uno studio di fattibilità tecnica ed economica del progetto, volto a porre le basi per la successiva formazione dell'EPC, ma non ne condizionava la relativa libertà contrattuale in termini di vizio del consenso. Parte opposta ha ritenuto fuorvianti, altresì, le deduzioni di parte opponente circa il costo dell'intervento, indicato in 200.000,00 euro nello studio di fattibilità e in 109.064,00 euro nella perizia di parte. E ciò in quanto nel piano finanziario era indicata la dettagliata elencazione degli importi che componevano l'intervento sull'impianto. Inoltre, parte opposta ha chiarito che tale importo non costituiva un corrispettivo pagato da ma una mera Pt_1 indicazione di massima del valore delle attività compiute da e ricomprese nell'intervento CP_1
complessivo, tanto che tale importo non veniva menzionato nel contratto di EPC.
Quanto alla eccepita risoluzione del contratto per inadempimento di , dedotta da parte CP_1
opponente, parte opposta ha rilevato che, quanto a monitoraggio e rendicontazione, i dati acquisiti da per l'elaborazione dell'importo da suddividere mensilmente, venivano prelevati dalla CP_1
piattaforma Creatio e costituivano la base di partenza per il calcolo del risparmio conseguito ai fini della successiva suddivisione e consentivano l'elaborazione di un file contenente la chiara e precisa suddivisione del risparmio individuato. E ciò in virtù del contratto del 11 marzo 2019, a seguito del quale aveva assunto, per conto di anche il ruolo di Energy Manager e, pertanto, il CP_1 Pt_1
pagina 4 di 9 monitoraggio dei dati energetici della società opponente era già stato regolamentato e condiviso tra le due società ben prima della sottoscrizione del contratto di EPC.
Parte opposta ha altresì precisato che non allegava alcun problema all'impianto rispetto al Pt_1
quale si fosse resa inadempiente e fosse venuta meno agli obblighi contrattuali da questa CP_1 assunti ai sensi dell'art. 10 del contratto stesso. Ne conseguiva l'infondatezza della domanda e della relativa domanda riconvenzionale.
In ordine alla risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità, parte opposta ha rilevato che essa avrebbe avuto senso di essere contestata se rapportata al contratto di fornitura di energia e non ad un contratto collaterale di servizi che ne aveva addirittura ridotto l'impatto.
Infine, parte opposta, per tutto quanto sopra rappresentato, ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento.
4. Con ordinanza del 13 febbraio 2023, il giudice rigettava l'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c.
All'esito, con ordinanza del 7 ottobre 2023, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, il giudice ammetteva le prove nei termini ivi precisati e rinviava per l'espletamento delle stesse.
Successivamente, questo giudice, ritenuto che, in considerazione delle allegazioni e delle prospettazioni delle parti, nonché della documentazione in atti e degli esiti dell'espletato interrogatorio formale, la causa appariva matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni poi svoltasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni relative agli adempimenti processuali previsti.
Rilevata la comparizione delle parti a mezzo di deposito telematico delle predette note scritte e, preso atto delle conclusioni ivi rassegnate, con ordinanza del 25 ottobre 2024, il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
5. L'opposizione proposta dalla parte attrice deve essere rigettata.
Al riguardo, è opportuno rammentare che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, quale atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, trovano applicazione i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., sicché deve, anzitutto, essere accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore), cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato.
pagina 5 di 9 Raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), il quale ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Ciò posto, è opportuno premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (cfr., tra le altre, Cass., sez. III, 12 gennaio 2006, n. 419; Cass., sez. lav.,
24 giugno 2004, n. 11762; Cass., sez.
6 - L, 28 maggio 2019, n. 14486).
Tanto premesso, si rileva che la società convenuta, quale attrice sostanziale nel presente giudizio di opposizione, ha allegato e documentato del titolo in forza del quale ha agito in sede monitoria, ovvero l'incontestata avvenuta stipulazione, con la controparte di un contratto di rendimento energetico Pt_1
(o di prestazione energetica, c.d. contratto EPC), che trova la sua definizione all'art. 2, lett. n), d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102: trattasi di “accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”.
Sulla scorta delle difese di parte opponente, deve ritenersi parimenti incontestato il mancato pagamento delle somme per le quali la ha agito in via monitoria. Invero, come pure desumibile dalla CP_1
documentazione in atti, la ha atteso unicamente ad un pagamento parziale delle somme dovute Pt_1
alla , articolando, in questa sede, le contestazioni sopra precisate circa la validità del contratto in CP_1
discorso e deducendo, altresì, sia la condotta inadempiente dell'odierna opponente sia la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione, tanto da invocare il rimedio risolutorio nei termini anzidetti.
Quanto alla domanda volta a far accertare e dichiarare la nullità del contratto in discorso, si reputa che il “contenuto minimo” della pattuizioni, tratto dalla Vibac dall'allegato 8 al sopracitato d.lgs. n.
102/2014 e invocato a fondamento della ritenuta invalidità del contratto EPC, attenga unicamente ai pagina 6 di 9 contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico, dunque non anche alla fattispecie contrattuale in discorso, come desumibile dalla relativa titolazione ed anche dalla disciplina ivi contemplata, ispirata, evidentemente, a canoni di chiarezza e trasparenza, quali principi fondanti la disciplina dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Parimenti, si reputa infondata la domanda, avanzata in via subordinata, con cui la società attrice ha chiesto di dichiararsi l'annullamento del contratto in discorso, non essendo “stata posta nella condizione di valutare adeguatamente il rapporto tra benefici ed oneri conseguenti al contratto, andando a siglare un contratto sicuramente sproporzionato in favore di ”. Invero, posto che CP_1
l'errore afferente alla valutazione economica dell'oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto non incidente sull'identità o qualità della cosa (cfr., tra le altre, Cass., sez. II, 3 settembre 2013, n. 20148), sulla scorta delle argomentazioni di parte opponente deve escludersi la configurabilità dell'invocato vizio del consenso, in quanto desunto unicamente dalla rilevata “difformità” del contratto rispetto al preliminare studio di fattibilità dell'intervento di efficientamento energetico da realizzarsi, consegnato alla peraltro neppure vincolante per le parti. Pt_1
A mezzo dell'ulteriore domanda avanzata in via subordinata, ha chiesto di dichiarare la Pt_1
risoluzione del contratto in discorso in ragione della condotta inadempiente serbata dalla , con CP_1
riferimento agli obblighi di remotaggio/rendicontazione e manutenzione dell'impianto.
In ordine ai primi, posto quanto rappresentato dalla a mezzo della proposta opposizione Pt_1
avverso al sopracitato decreto ingiuntivo – circa l'inesistenza o quantomeno l'insufficienza/inidoneità della rendicontazione fornita dalla , anche alla luce della disposta CTP – la società opposta, in CP_1
sede di comparsa di costituzione, ha dettagliato e documentato la rendicontazione dei dati relativi ai consumi energetici ed al relativo risparmio, in ragione del sistema di efficientamento predisposto, sì da calcolarne il riparto secondo quanto pattuito in contratto, rappresentando, altresì, di aver assunto, per conto di a mezzo di distinto contratto dell'11 marzo 2019, anche il ruolo di “Energy Manager”, Pt_1
deputato a monitorare ed ottimizzare i consumi energetici della società nei processi produttivi. A fronte di siffatte allegazioni e produzioni documentali, parte opponente si è limitata, a mezzo della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., a contestare genericamente la fondatezza e veridicità dei dati riportati nei documenti prodotti da controparte.
Quanto, ancora, al dedotto inadempimento della rispetto agli obblighi di manutenzione CP_1
ordinaria e straordinaria dell'impianto in discorso, si osserva che detta attività, per espressa previsione contrattuale (art. 2), pure richiamata dalla società opponente, è volta a “garantire il corretto funzionamento e per la conservazione degli standard energetici del sistema di recupero”, senza alcuna pagina 7 di 9 precisazione in ordine a modalità e tempistiche di esecuzione. Inoltre, il contratto in discorso specifica ulteriormente (all'art. 10) che la si impegna a predisporre la “manutenzione straordinaria e/o la CP_1
sostituzione delle parti, il rifacimento delle opere che risultassero inadeguate, guaste, ammalorate o rotte e /o per tutte le parti dell'impianto e dei componenti, nuovi o rinnovati nel quadro degli interventi di riqualificazione effettuati e per tutta la durata del contratto”. Tanto premesso si osserva che parte attrice ha genericamente rappresentato la mancata esecuzione dell'attività di manutenzione da parte della , senza, tuttavia, dedurre alcunché in punto di impreciso funzionamento del predisposto CP_1
sistema di efficientamento energetico e di mancata conservazione degli standard energetici del sistema di recupero, dunque in ordine al verificarsi di circostanze tali da richiedere l'intervento manutentivo della , come desumibili dal citato art. 8, nulla allegando pure in ordine alle ulteriori circostanze CP_1
contemplate dal citato art. 10. D'altronde, nella stessa consulenza di parte ricorre un generico riferimento al mancato espletamento delle operazioni di manutenzione, pervenendosi a conclusioni meramente ipotetiche in ordine agli effetti asseritamente implicati dalla mancanza di manutenzione in punto di corretto funzionamento degli strumenti di rilevazione e quindi sui risultati ottenuti e dichiarati dalla (... “Ciò potrebbe inficiare il corretto funzionamento dello scambiatore, ovvero ottenere CP_1
un minor recupero termico ... la strumentazione di misura potrebbe essere non tarata correttamente e, quindi, riportare valori non corretti. Ciò potrebbe falsare i risultati di saving e invalidare la rendicontazione”), senza tuttavia fornire concreti elementi idonei a supportare siffatte affermazioni.
Da ultimo, si reputa non possa trovare accoglimento neppure la domanda avanzata in via ulteriormente subordinata dalla parte attrice, ai sensi dell'art. 1467 c.c., posto che l'eccessiva onerosità sopravvenuta consiste in una prestazione divenuta imprevedibilmente gravosa per una delle parti, stante il verificarsi di un evento straordinario incidente sul sinallagma contrattuale. Tuttavia, si osserva che, nel caso di specie, il corrispettivo dovuto dalla alla non risulta ancorato al costo del gas – Pt_1 CP_1
di cui parte attrice ha appunto dedotto l'imprevedibile consistente aumento nel corso del rapporto contrattuale in discorso – bensì ad una percentuale del risparmio ottenuto dalla relativamente a Pt_1
tale costo, cioè sulla minor somma pagata da per l'utilizzo del gas in ragione dell'operatività Pt_1
dell'impianto installato dalla , osservandosi, peraltro, che detto aumento del costo del gas ha CP_1
implicato un proporzionale incremento del risparmio maturato e dunque un maggiore vantaggio per entrambe le parti in causa, tenuto conto delle quote/percentuali fissate in contratto.
Le considerazioni che precedono implicano, quindi, il rigetto delle pretese azionate in via riconvenzionale dalla parte opponente, nonché il mancato accoglimento delle richieste istruttorie articolate dalle parti, stante la natura essenzialmente documentale della controversia.
pagina 8 di 9 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni (da ultimo con il D.M. n. 147 del 2022), in considerazione del valore della controversia, su cui incide anche la domanda riconvenzionale (cfr., tra le altre, Cass., sez. VI, 6 febbraio 2020, n.2769), dell'attività processuale svolta, piuttosto contenuta per la fase istruttoria.
Sicché, si ritiene congruo liquidare le spese, in favore di in favore della parte convenuta opposta in persona del legale rappresentante p.t., in complessivi 7.052,00 euro per compensi CP_1
professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 832 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 280/2022;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 280/2022, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- rigetta le domande avanzate in via riconvenzionale dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t.;
- condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di Parte_1 CP_1
giudizio che si liquidano in 7.052,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Lanciano, 13 maggio 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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