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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 7668/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. TO TA Presidente
Dott. UC UT Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 7668/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SAVASTI MARCELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] CP_1 CP_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità Parte_2 di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 07.04.2025 Parte_1
e hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di Parte_2 cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori, pur mantenendo la residenza anagrafica presso la madre in Torino Via Bellardi 91, vengano affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime della legge in materia di affido condiviso, con il diritto del padre di averli e tenerli con sé quando lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e scolastici e sportivi dei minori.
DISPONE che fermo restando quanto sopra concordato, si prevedano, in ogni caso, le seguenti condizioni da far valere solo caso di disaccordo tra i genitori: a. il padre provvederà nelle mattinate di martedì, giovedì e venerdì' a recarsi presso l'abitazione materna per prelevare i figli e accompagnarli a scuola;
b. il padre terrà con sé i figli nella giornata del martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina quando provvederà ad accompagnarli a scuola;
c. il padre terrà con sé i figli nella giornata della domenica indicativamente dalle 10,00 del mattino quando li preleverà dall'abitazione materna sino alla mattina successiva accompagnandoli a scuola;
d. ciascun genitore terrà con sé i figli per un periodo di 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno;
e. i minori trascorreranno, ad anni alternati, i giorni della Vigilia di Natale e Natale presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore (per l'anno corrente la Vigilia con la mamma ed il giorno di Natale con il papà, e viceversa per l'anno successivo), così come i giorni di Capodanno e dell'Epifania presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore (per il prossimo anno il Capodanno con la mamma e l'Epifania con il papà, e viceversa per l'anno successivo), mentre nei restanti giorni delle vacanze natalizie si seguirà il regime di visita ordinario;
f. i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo (per quest'anno la Pasqua con la mamma ed il Lunedì dell'Angelo con il papà, e viceversa per l'anno successivo); g. tutte le altre festività, comprensive dei cosiddetti ponti, verranno suddivise tra i genitori in via alternata. h. i genitori avranno con sé i figli il giorno dei propri rispettivi compleanni.
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
DISPONE che limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori esercitino separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 tre, 3° co, c.c.
DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi.
DÀ ATTO che i ricorrenti hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
DISPONE che il padre sostenga direttamente le spese ordinarie dei minori per il periodo di sua convivenza, e verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli un assegno mensile di €. 700,00 (comprensivo della mensa scolastica della figlia , con rivalutazione annuale CP_2 secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, e corrisponderà il 50 % delle spese sanitarie non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale previamente concordate, occorrenti ai minori, e delle altre spese scolastiche ricreative e sportive preventivamente concordate tra i genitori e successivamente documentate, da corrispondersi entro 5 di ogni mese sul conto corrente della madre e/o del genitore che ha anticipato per intero la spesa. In ogni caso, per quanto non previsto, i genitori richiamano il Protocollo di Torino per le spese extra approvato il 15.3.2016 cui copia è stata a consegnata ai ricorrenti.
DÀ ATTO che nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro presso la dovesse cessare, i ricorrenti CP_3 si impegnino a rivedere il contributo per il mantenimento dei figli.
DÀ ATTO che i ricorrenti concordano che l'assegno unico sarà suddiviso al 50% tra di loro salvo diverso accordo tra i ricorrenti da valutare di anno in anno.
DÀ ATTO che i ricorrenti concordano che sino alla dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2026 le detrazioni fiscali saranno attribuite nella misura del 100% al signor . A partire dalla Pt_1 dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2027 le detrazioni e/o qualsiasi beneficio fiscale sarà suddiviso al 50% tra le parti.
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni loro questione e/o vertenza di natura economico-patrimoniale e, quindi, salvo quanto infra previsto in relazione ai figli, di non avere, reciprocamente, null'altro a pretendere, a nessun titolo, l'uno dall'altro.
DÀ ATTO che i ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto a favore dei minori. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC UT TO TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. TO TA Presidente
Dott. UC UT Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 7668/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SAVASTI MARCELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] CP_1 CP_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità Parte_2 di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 07.04.2025 Parte_1
e hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di Parte_2 cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori, pur mantenendo la residenza anagrafica presso la madre in Torino Via Bellardi 91, vengano affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime della legge in materia di affido condiviso, con il diritto del padre di averli e tenerli con sé quando lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e scolastici e sportivi dei minori.
DISPONE che fermo restando quanto sopra concordato, si prevedano, in ogni caso, le seguenti condizioni da far valere solo caso di disaccordo tra i genitori: a. il padre provvederà nelle mattinate di martedì, giovedì e venerdì' a recarsi presso l'abitazione materna per prelevare i figli e accompagnarli a scuola;
b. il padre terrà con sé i figli nella giornata del martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina quando provvederà ad accompagnarli a scuola;
c. il padre terrà con sé i figli nella giornata della domenica indicativamente dalle 10,00 del mattino quando li preleverà dall'abitazione materna sino alla mattina successiva accompagnandoli a scuola;
d. ciascun genitore terrà con sé i figli per un periodo di 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno;
e. i minori trascorreranno, ad anni alternati, i giorni della Vigilia di Natale e Natale presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore (per l'anno corrente la Vigilia con la mamma ed il giorno di Natale con il papà, e viceversa per l'anno successivo), così come i giorni di Capodanno e dell'Epifania presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore (per il prossimo anno il Capodanno con la mamma e l'Epifania con il papà, e viceversa per l'anno successivo), mentre nei restanti giorni delle vacanze natalizie si seguirà il regime di visita ordinario;
f. i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo (per quest'anno la Pasqua con la mamma ed il Lunedì dell'Angelo con il papà, e viceversa per l'anno successivo); g. tutte le altre festività, comprensive dei cosiddetti ponti, verranno suddivise tra i genitori in via alternata. h. i genitori avranno con sé i figli il giorno dei propri rispettivi compleanni.
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
DISPONE che limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori esercitino separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 tre, 3° co, c.c.
DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi.
DÀ ATTO che i ricorrenti hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
DISPONE che il padre sostenga direttamente le spese ordinarie dei minori per il periodo di sua convivenza, e verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli un assegno mensile di €. 700,00 (comprensivo della mensa scolastica della figlia , con rivalutazione annuale CP_2 secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, e corrisponderà il 50 % delle spese sanitarie non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale previamente concordate, occorrenti ai minori, e delle altre spese scolastiche ricreative e sportive preventivamente concordate tra i genitori e successivamente documentate, da corrispondersi entro 5 di ogni mese sul conto corrente della madre e/o del genitore che ha anticipato per intero la spesa. In ogni caso, per quanto non previsto, i genitori richiamano il Protocollo di Torino per le spese extra approvato il 15.3.2016 cui copia è stata a consegnata ai ricorrenti.
DÀ ATTO che nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro presso la dovesse cessare, i ricorrenti CP_3 si impegnino a rivedere il contributo per il mantenimento dei figli.
DÀ ATTO che i ricorrenti concordano che l'assegno unico sarà suddiviso al 50% tra di loro salvo diverso accordo tra i ricorrenti da valutare di anno in anno.
DÀ ATTO che i ricorrenti concordano che sino alla dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2026 le detrazioni fiscali saranno attribuite nella misura del 100% al signor . A partire dalla Pt_1 dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2027 le detrazioni e/o qualsiasi beneficio fiscale sarà suddiviso al 50% tra le parti.
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni loro questione e/o vertenza di natura economico-patrimoniale e, quindi, salvo quanto infra previsto in relazione ai figli, di non avere, reciprocamente, null'altro a pretendere, a nessun titolo, l'uno dall'altro.
DÀ ATTO che i ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto a favore dei minori. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC UT TO TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.