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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 03/09/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 227/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Francesca Lecis Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 227 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FRANCO GREGU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito a Nuoro in Via T. Tasso n. 9;
Ricorrente
e
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...]; C.F._2
Resistente contumace
Conclusioni per la parte ricorrente, come depositate nel ricorso depositato il g. 12.03.2025:
«a) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15.6.2020 tra il
IG. con la IG.ra , nata in [...] il 27 Parte_1 Controparte_1
Febbbario 1991, codice fiscale residente in [...], registrato C.F._2 negli atti dello Stato Civile del Comune di Nuoro, atto n. 1, parte II, adottando il regime della separazione dei beni;
b) comandare l'ufficiale dello stato civile del Comune di Nuoro di trascrivere l'emananda sentenza
a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
c) confermare tutte le disposizioni stabilite con la sentenza di separazione e condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio».
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N. R.G. 227/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il g. 12.03.2025, ha esposto di aver contratto matrimonio Parte_1 civile con in Nuoro il 15.06.2020; che dall'unione non sono Controparte_1 nati figli;
che il Tribunale di Nuoro con Sentenza n. 18 del 2024, pubblicata in data 12.01.2024, ha pronunciato la separazione dei coniugi.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del g. 29.07.2025, il , presente personalmente, ha confermato il ricorso e ha Pt_1 dichiarato di non volersi riconciliare, riportando che la separazione è stata addebitata alla CP_1
[...]
Nella stessa udienza, è stata dichiarata la contumacia della e la causa è stata Controparte_1 rimessa in decisione, dopo la discussione della causa ex art. 473 bis.22, ult. co., c.p.c.
Si dà atto, infine, che il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti è stato comunicato al PM-Sede e che non v'è stato intervento.
***
2. La domanda di divorzio avanzata dal ricorrente è fondata e va accolta.
Considerata l'assenza di figli minori, il Tribunale deve verificare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970.
Dai documenti acquisiti risulta che, al momento del deposito del ricorso di divorzio, era trascorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza di separazione, che risulta passata in giudicato come emerge dall'attestazione della cancelleria (cfr. sentenza di separazione prodotta dal ricorrente).
Il ricorrente ha, altresì, affermato personalmente di non volersi riconciliare e che non è ripresa la convivenza fra i coniugi.
Alla luce di questi fatti, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio va accolta.
3. La domanda di conferma delle condizioni di separazione è indeterminata e dev'essere dichiarata inammissibile poiché non sussistono condizioni di separazione da confermare nell'ambito della presente causa di divorzio.
Sul punto, si osserva che la questione dell'indeterminatezza della domanda attorea è questione di mero diritto processuale (cfr. Cass. civ. n. 6218/2019) e che è possibile dichiarare l'inammissibilità di una domanda per indeterminatezza della causa petendi e/o del petitum nel contesto della proposizione di più domande all'interno del medesimo ricorso (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 8077/2012).
4. Le spese di lite vista la dichiarazione di inammissibilità della domanda di conferma delle condizioni di separazione vanno integralmente compensate fra le parti. 2
N. R.G. 227/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio, contratto in Nuoro il 15.06.2020, tra , nato Parte_1
a NUORO (NU) il 18.02.1983 e , nata in [...] il Controparte_1
27.02.1991, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Nuoro, atto n. 11, parte I, serie
Ign – anno 2020.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara l'inammissibilità della domanda di conferma delle condizioni di separazione;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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