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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5074\2018 RG in materia di diritti reali (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 28.03.2018 n. 3086), vertente tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo De Maio, Danilo Aita e Davide Di Parte_1
Marzio, appellante e
, , rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Marzano, TE Controparte_2
appellati – il primo anche appellante incidentale nonché
, , , , , CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, , CP_8 Controparte_9 TE0 CP_11
, , , ,
[...] TE2 TE3 CP_14 [...]
, , , , , , CP_15 CP_16 CP_17 CP_18 CP_19 CP_20 [...]
, , eredi di , appellati contumaci CP_21 Controparte_22 Persona_1
Conclusioni
Come da note scritte di trattazione per l'udienza del 10.09.2024.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 10.09.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le
1 memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione notificato il 21.11.2007, , quale comproprietaria Parte_1
dei beni comuni del Condominio sito in Via Villanova 11, convenne in giudizio dinanzi CP_10
al Tribunale di Napoli per sentir accertare e dichiarare che il convenuto oc- TE
cupava senza titolo – mediante manufatto, paletti, tettoia e catene, in assenza di autorizza- zione o concessione amministrativa e in violazione delle distanze minime legali – parte dell'a- rea cortilizia condominiale, impedendone il libero e pieno godimento agli altri condomini.
Chiese perciò che il convenuto fosse condannato al rilascio dell'area occupata previa CP_1
rimozione del manufatto, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione e al risarcimen- to dei danni ragguagliati alle spese di ripristino o determinati secondo equità, previa, se del caso, c.t.u.; oltre interessi e spese di lite.
2. Il 21.03.2008 si costituì , chiedendo il rigetto della domanda. In ricon- TE
venzionale, chiese accertarsi e dichiararsi il suo acquisto per usucapione decennale o, in su- bordine, ventennale, dell'area cortilizia, interna al fabbricato in Piazzetta Villanova 11, sulla quale insiste la struttura immobiliare costituita da “autorimessa con relativa tettoia”.
3. Per effetto della riconvenzionale, integrò il contraddittorio nei con- TE
fronti di tutti gli altri condomini. Di questi, si costituirono soltanto e CP_5 CP_4
Il secondo propose a sua volta domanda riconvenzionale.
[...]
In limine si costituì anche , raggiunto finalmente da rituale notificazione Controparte_2
dopo la rilevata nullità della precedente.
Sentenza
4. Con sentenza del 28.03.2018 n. 3086, il Tribunale di Napoli ha rigettato le domande ri- spettivamente di e perché non provate;
in parziale acco- Parte_1 Controparte_4
glimento della riconvenzionale di , lo ha dichiarato proprietario per usuca- TE
pione dell'autorimessa con tettoia oggetto di causa;
ha condannato e Pt_1 CP_4
alle spese.
[...]
In motivazione, il Tribunale ha osservato:
-- che nessun teste è stato “portato” ed escusso;
-- che non è stata disposta alcuna c.t.u.;
-- che sono stati resi interrogatori formali da e e Pt_1 Controparte_4 Controparte_23
[.
, senza che ne sia scaturita alcuna dichiarazione confessoria;
2 -- che i documenti prodotti da e e , pur attinenti Pt_1 Controparte_4 CP_5
all'oggetto del giudizio, non sono dirimenti;
-- che invece i documenti prodotti da provano che l'autorimessa con tet- TE
toia gli è pervenuta per metà da successione legittima dal padre (1994); per Persona_2
l'altra metà mediante acquisto dal fratello con atto pubblico per notaio CP_6 Per_3
[..
(1997);
-- che ha esercitato le funzioni di amministratore del Condominio (incom- TE
patibili con il possesso ad usucapionem) dal 1988;
-- che tuttavia l'atto di compravendita depositato da , nel quale si dà atto che il CP_5
fabbricato di Via Villanova 11 è stato costruito prima del 1967 e che successivamente non ha subito modifiche richiedenti sanatorie di abusi edilizi, fa presumere che , dan- Persona_2
te causa del figlio , sia stato nel possesso ultraventennale dell'autorimessa con tet- CP_1
toia, tanto che i figli, e poi il solo , ne ha acquistato la proprietà per usucapione, in CP_1
virtù della continuità nel possesso.
Appello OL (conclusioni)
5. ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
A. accogliere il gravame proposto e per l'effetto riformare la sentenza impugnata;
B. conseguentemente accogliere le domande, così come proposte dalla sig.ra Parte_2
nell'atto di citazione del 19.11.2007, nella memoria ex art. 183 V comma c.p.c. del
[...]
14.04.2008 e nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. del 13.05.2008, che qui di seguito vengono integralmente riproposte:
1. accertare e dichiarare che il sig. occupa abusivamente e senza alcun tito- TE
lo – anche in forza della nullità della disposizione testamentaria del 21.09.1994 – parte dell'a- rea condominiale mediante manufatto, paletti, tettoia e catene realizzati ed apposti su parti comuni del Condominio sito in alla via Villanova 11 impedendone agli altri condomini CP_10
il libero e pieno godimento;
2. per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il sig. a rilasciare immedia- TE
tamente, libero da persone e cose, il suolo condominiale occupato abusivamente, ordinan- done il rilascio entro il termine che la Corte di Appello indicherà;
3. fissare, per il caso di omesso rilascio del bene in parola (…), le modalità di esecuzione dell'emittenda sentenza;
4. in subordine a quanto richiesto sub 1, 2 e 3, accertare e dichiarare che il manufatto in mu-
3 ratura, la tettoia, i paletti e le catene, sono stati realizzati e apposti illecitamente e illegitti- mamente, privi di qualsiasi autorizzazione e/o licenza e/o concessione edilizia, nonché in con- trasto con le norme in materia di distanze legali, luci e vedute;
5. in ogni caso (…), dichiarare tenuto e condannare il sig. all'abbattimento, TE
a sua cura e spese, del manufatto in parola, nonché alla rimozione della tettoia, dei paletti e delle catene e, comunque, al ripristino integrale dello stato dei luoghi preesistente, oltre al risarcimento dei danni consequenziali da liquidarsi in ragione del quantum dovuto per il ripri- stino, ovvero in via equitativa nella misura che il Tribunale riterrà dovuta: il tutto oltre inte- ressi, anche anatocistici, e rivalutazione;
6. fissare, per il caso di omessa esecuzione rispetto a quanto richiesto sub 5 da parte del sig.
, entro il termine che sarà indicato, le modalità di esecuzione dell'emitten- TE
da sentenza;
7. condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento dell'indennità di occupa- TE
zione, da determinarsi sulla base del valore di mercato dell'immobile, dal momento in cui ha avuto inizio detta illegittima occupazione e fino a quella dell'effettivo rilascio;
indennità da quantificarsi, all'occorrenza, anche a mezzo di espletanda C.T.U., già richiesta in atti;
il tutto ordinando la trascrizione della emittenda sentenza alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente;
8. accertare e dichiarare la nullità della disposizione testamentaria del 21.09.1994 nella parte in cui il sig. avrebbe concesso “in comune e pro indiviso” ai figli e Persona_2 CP_1
“l'autorimessa con relativa tettoia sita in ll'interno del cortile del fabbricato al- CP_6 CP_10
la Piazzetta Villanova 11, con il corrispondente vano posteriore, adibito attualmente a ricove- ro dei cani” in quanto lo stesso non poteva disporre, in favore dei suoi eredi, di beni non pro- pri;
9. dichiarare inammissibili e improcedibili in rito, anche perché affette da nullità, nonché in- fondate nel merito, le domande formulate dal sig. in primo grado e, co- TE
munque, rigettarle;
10. nell'ipotesi in cui la Corte non dovesse ritenere accoglibili i motivi di gravame e dovesse essere accertato l'acquisto per usucapione dell'area condominiale da parte del sig. CP_1
, così come individuata nell'atto introduttivo, dichiarare tenuto e condannare esso
[...]
, nella qualità di ex amministratore, a risarcire il danno che è derivato alla TE
sig.ra e agli altri condomini per avere omesso di tutelare adeguatamente le parti CP_4
4 comuni del fabbricato di via Villanova, 11 nella misura di € 200.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore che il giudice riterrà opportuna, ma comunque, quantomeno corrispon- dente al valore di mercato del bene asseritamene usucapito, oltre che al valore del mancato godimento del bene per tutto il periodo in cui è rimasto in carica il sig. e, TE
cioè dal 31.10.1988 al 22.01.2007: il tutto oltre interessi, anche anatocistici, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224 c.c.;
11. dichiarare, in ogni caso, il sig. tenuto e condannarlo, ai sensi dell'art. 96 TE
c.p.c., per la chiara temerarietà della difesa tenuta in giudizio e delle domande riconvenzio- nali proposte, al risarcimento per lite temeraria, nella misura pari a quattro volte l'ammonta- re dei compensi dovuti per spese legali, utilizzando lo scaglione massimo, relativo al giudizio di primo grado, ovvero nella misura maggiore o minore che la Corte riterrà equo liquidare.
C. condannare controparte al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudi- zio, inclusi gli oneri sostenuti per la trascrizione della domanda del 20.11.2007, pari ad €
274,91 (cfr. doc. 34 fascicolo di primo grado, II volume), disponendo, altresì, la restituzione delle somme versate dall'odierna appellante in forza della sentenza di primo grado nella mi- sura di € 15.210,20, come risulta dalla disposizione di bonifico del 13.04.2018 prodotta sub doc. 7 (fascicolo secondo grado).
In via istruttoria (…),unicamente qualora la Corte lo ritenesse necessario, anche alla luce degli elementi forniti nel primo grado, si ribadisce la richiesta di ammissione della prova testimo- niale (…).
Costituzione Di PI (conclusioni)
6. Si sono costituiti e , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_2
I – in integrale accoglimento dell'appello incidentale ritualmente spiegato con il presente atto dall'esponente dr. e in solo parziale riforma della sentenza (…), TE
1°) dichiarare «l'intervenuta acquisizione da parte del dr. , in forza di usuca- TE
pione [decennale (ex art. 1159 c.c.) ovvero, gradatamente, ventennale (ex art. 1158 c.c.)] dell'area cortilizia sulla quale insiste la struttura immobiliare costituita dall'autorimessa con relativa tettoia sita in ll'interno del cortile del fabbricato alla piazzetta Villanova 11»; CP_10
2°) disporre la cancellazione – ai sensi dell'art. 89, 2° comma, c.p.c. – delle seguenti espres- sioni sconvenienti e offensive (v. infra).
II – in ogni caso, disattendere e rigettare, se del caso, anche con diversa e più ampia motiva- zione, l'appello principale avverso la sentenza n° 3086/2018 (…) perché nullo, improponibile,
5 improcedibile, irrituale, inammissibile e, comunque, infondato, in fatto e in diritto;
III – disattendere e rigettare, per quanto di interesse e ragione degli esponenti, gli eventuali appelli incidentali (che sin d'ora si impugnano e contestano integralmente) a proporsi dagli altri appellati a costituirsi;
IV – condannare, in ogni caso, l'appellante (…) sig.ra (se del caso anche in Parte_1
solido – ma ciascuno per l'intero – con gli altri appellati che dovessero costituirsi aderendo alle tesi difensive dell'appellante principale) al pagamento delle spese e competenze del pre- sente grado (…);
V – in via istruttoria,
A – (…);
B – disattendere e rigettare tutte le richieste istruttorie formulate e reiterate dall'appellante principale perché irrituali, assolutamente inammissibili e, comunque, inconferenti;
C – ammettere, all'occorrenza, la prova testimoniale capitolata dall'esponente dr. CP_1
sia nella memoria ex art 183, 6° comma, n° 2), c.p.c., sia nella 1^ comparsa conclu-
[...]
sionale 30.11.2015, sia – infine – nella 2^ comparsa conclusionale 24.11.2017 (…), le cui cir- costanze di fatto – che ne dovrebbero formare oggetto in numero di 12 – risultano già tra- scritte nelle pagine 23, 24, 25 e 26 26 che precedono e che devono intendersi qui espressa- mente e integralmente riprodotte, parola per parola.
In tale prospettiva si riconfermano i testi già generalizzati nelle persone dei sigg.: 1)
[...]
(…); 2) (…); 3) (…); 4) Per_4 Controparte_22 Persona_1 Controparte_24
(…); 5) (Titina) (…); 6) (…); 7) (…); 8) CP_25 CP_26 CP_27 Controparte_28 [...]
(…); 9) (…), e si integra la suindicata lista con il seguente ulte- CP_29 Controparte_30
riore: 10) dr. ing. geologo (…). Persona_5
Si fanno – ancora una volta – propri gli stessi testi indicati ex-adverso [fatte, beninteso, salve l'impugnativa avverso i due nominativi irritualmente generalizzati nel presente grado ed ogni ulteriore eventuale contestazione ed eccezione sulla capacità a deporre (ai sensi dell'art. 246
c.p.c.) di quelli che dovessero essere ipoteticamente chiamati a rendere testimonianza].
Ordinanza ammissiva di prova per testi
7. Con ordinanza del 21.11.2023 questa Corte – “premesso che le parti costituite hanno formulato, nei rispettivi scritti introduttivi, richieste di prova testimoniale;
la decisione della causa, che implica accertamenti di fatto rilevanti in funzione delle rispettive e contrapposte prospettazioni di occupazione sine titulo e di possesso utile ad usucapionem, suggerisce una
6 più compiuta istruttoria e perciò l'ammissione delle prove orali se ed in quanto tempestiva- mente richieste e capitolate in primo grado e reiterate in appello e nei limiti di rilevanza che si diranno;
pertanto dev'essere ammessa la prova per testi reiterata nell'atto di appello, pagg. 72-73, limitatamente ai capitoli 3), 4), 5) con i testi e , Testimone_1 Testimone_2
laddove il capitolo 1) è generico, il 2) irrilevante e il 6) tardivo;
dev'essere ammessa la prova per testi capitolata dagli appellati (pagg. 23-26 della comparsa di costituzione e risposta in appello) limitatamente ai capitoli 2), 3), mondato di valutazioni e qualificazioni giuridiche (ad es., “possesso”), 7), 8), 9), 10), 11), 12), con non più di quattro dei testimoni già tempestiva- mente indicati in primo grado;
sono invece inammissibili i capitoli 1), perché riguardante i ti- toli di acquisto (peraltro prodotti in giudizio) da successione ereditaria e compravendita;
4) e
5), perché implicanti valutazioni squisitamente giuridiche;
6), perché implicante valutazioni giuridiche in merito all'esercizio esclusivo di un diritto” – ha ammesso la prova testimoniale nei limiti di cui in premessa.
La prova è stata espletata nelle udienze del 9.01.2024 (teste ), del Controparte_24
12.03.2024 (testi e ), del 25.06.2024 (teste Testimone_1 Testimone_3 Testimone_4
que) e infine in data 8.07.2024 in delega al Tribunale di Perugia (teste ). Persona_4
Questioni preliminari
8. È infondata l'eccezione di (comparsa di costituzione, pag. 33) di inam- TE
missibilità dell'appello per omesso richiamo degli artt. 347, 333, 334 e 343 c.p.c.. I requisiti dell'atto di citazione in appello sono stabiliti dall'art. 342 c.p.c., secondo il quale la citazione deve contenere “le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Il rifiuto del contraddittorio “su qualsiasi domanda che dovesse rinvenirsi annidata nell'atto di impugnazione e che, quindi, dovesse risultare essere stata irritualmente rivolta «ex novo» dall'odierna appellante” (comparsa di costituzione, pag. 34) è mera clausola di stile, perché non viene specificata alcuna domanda nuova formulata con l'atto di appello di CP_4
È infondata anche l'eccezione di mutatio libelli formulata da in relazione Parte_1
alla specificazione – contenuta soltanto nella memoria del 14.05.2008 (primo termine 183, 6° comma, c.p.c.) – che l'attore in riconvenzionale volesse avvalersi, ai fini del TE
7 riconoscimento dell'acquisto per usucapione, anche (o soltanto) del pregresso possesso da parte del padre . Per giurisprudenza consolidata, la causa petendi delle azioni Persona_2
a difesa della proprietà o della comproprietà, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, è lo stesso diritto vantato dall'attore e non il titolo che ne costituisce la fon- te;
sicché, la specificazione del modo di acquisto del diritto reale a difesa del quale si agisce non comporta, in quanto rivolta a determinare più compiutamente la causa petendi, muta- mento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere [ex plurimis, Cass.
20.04.2001 n. 5894].
Merito (usucapione)
9. Va premesso che, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un partico- lare rigore nell'apprezzare, anche sul piano probatorio, la sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale
[Cass. 30.08.2017 n. 20539]. La prova, il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisiti- va, è complessa e deve essere ampiamente concordante nei suoi esiti al punto da non lascia- re spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla efficacia e sufficienza delle medesime a dimostrare un comportamento corrispondente all'esercizio del diritto van- tato, e, in particolare, a fornire la prova degli specifici atti compiuti, idonei a rivelare inequi- vocabilmente il concreto possesso uti dominus esercitato ininterrottamente sul bene.
A ciò deve aggiungersi l'obiettiva difficoltà di dimostrare il possesso esclusivo del compro- prietario, poiché il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune deve provare di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile all'usucapione e cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivocabile che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituito da atti univocamente rivolti contro i compossessori e tale da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossesso- re, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante
l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà [Cass.
6.10.2016 n. 20039].
In altri termini, in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determi- natosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, e non anche, invece, conseguen- za di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando, per
8 converso, necessario, a fini di usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui e volta ad evidenziare una inequivocabile volontà di pos- sedere uti dominus e non più uti condominus. L'onere della relativa prova grava su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene [Cass. 20.09.2007 n. 19478; Cass. 15.06.2001 n. 8152;
Cass. 18.02.1999 n. 1367].
Deve aggiungersi che, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequi- vocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva;
per cui, ove possa sussi- stere un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formale, la volontà di possedere in via esclusiva [Cass.
9.04.1990 n. 2944].
10. Nel caso in esame, applicando i rigorosi principi in tema di prova testé riassunti, la Corte ritiene che il prolungato possesso da parte di (deceduto il 17.07.1994) non ri- Persona_2
sulti affatto dimostrato.
– condomina in quanto proprietaria esclusiva di una porzione del fabbri- Parte_1
cato al secondo piano – si duole del fatto che il primo giudice non abbia adeguatamente valo- rizzato la documentazione prodotta, che avrebbe invece condotto all'accoglimento della do- manda attrice e al rigetto della riconvenzionale di usucapione.
In particolare, l'atto di transazione datato 8.06.1924 (in produzione ) dispone CP_5
all'art. 10 che, al fine di “… evitare … possibili divergenze future circa il diritto ad usare dell'androne e cortile interno comune … che tanto l'uno che l'altro dovranno restare sempre liberi e sgombri da qualsiasi carro, vettura, deposito di merci, legno ed altro e per qualsiasi causa o ragione”. Ciò conferma, secondo la proprietà comune del cortile (da tenersi CP_4
sgombro a beneficio dei condomini) e la sua legittimazione attiva.
Ritiene questa Corte che, anche a prescindere dalla transazione del 1924, l'area cortilizia su cui insiste il manufatto in contestazione, in quanto posta a servizio delle varie unità immobi- liari, ha natura condominiale ai sensi dell'art. 1117 n. 1) c.c.. La circostanza non è contestata, così come è pacifica la legittimazione attiva di in quanto condomina [Cass. Parte_1
9 13.11.2024 n. 29251].
Evidenzia ancora che – a sua volta condomino ma non Parte_1 TE
più residente nel fabbricato dal 29.10.1991 (produzione vol. II, doc. 36) – è stato CP_4
amministratore del condominio dal 31.10.1988 (data di costituzione dell'ente di gestione) fi- no al 22.01.2007. Tra i “soprusi” perpetrati dall'amministratore vi sarebbe la realiz- CP_1
zazione nel cortile, in assenza di autorizzazione, licenza o concessione edilizia, di un manufat- to in muratura con sovrastante tettoia in lamiera, poggiata anche sulla parete condominiale retrostante e su alcuni paletti collegati mediante catene, sì da impedire l'accesso all'area così delimitata (fotografie in produzione vol. I, doc. 7). CP_4
Non si controverte dell'esistenza e consistenza del manufatto, ma dell'epoca di realizzazio- ne. È fondato il rilievo dell'appellante secondo il quale il Tribunale ha completamen- CP_4
te ignorato l'istanza di sanatoria per abusi edilizi del 7.02.1995, inoltrata proprio da CP_1
(per beneficiare del condono previsto dalla legge 23.12.1994 n. 724), sul dichiarato
[...]
presupposto che l'opera oggetto di causa sia stata realizzata nel novembre 1983. L'istanza costituisce dichiarazione confessoria stragiudiziale, da parte di , di circo- TE
stanze a sé sfavorevoli e perciò del fatto (che a questo punto può ritenersi dimostrato) che il manufatto non esisteva prima del novembre 1983. Sicché risulta smentita l'affermazione del
Tribunale che l'opera risalga a prima del 1967.
L'efficacia probatoria della confessione non si estende però a circostanze favorevoli al con- fitente;
sicché l'istanza di sanatoria, nel descrivere il manufatto, dimostra soltanto che esso esisteva alla data dell'istanza medesima (7.02.1995) ma non prova che fosse stato realizzato
[... davvero nel 1983. In realtà esisteva già alla data di redazione del testamento pubblico di
, deceduto il 17.07.1994 (del quale si deduce la nullità ma non la falsità), che Persona_6
della costruzione parla esplicitamente. Fu realizzata probabilmente nel 1991, come diremo più avanti analizzando l'esito della prova testimoniale. Ma un conto è l'epoca di edificazione del manufatto, un conto è invece l'epoca in cui il manufatto fu sottratto all'uso comune dei condomini in quanto taluno se ne sia appropriato per l'uso esclusivo (ipotetico dies a quo del ventennio o decennio per l'usucapione), come si vedrà meglio infra.
Non rileva invece l'argomento – pur diffusamente coltivato nell'atto di appello – che l'istan- za di condono fu comunque rigettata, come si desume dalla comunicazione prot. 4436 del
19.05.2008 inviata dal l legale di (sua produzione, vol. II, Controparte_31 Parte_1
doc. 38), né che il ricorso di al TAR Campania non aveva sortito gli effetti TE
10 sperati in quanto l'efficacia esecutiva del provvedimento 18.04.2001 n. 81 di diniego di con- cessione edilizia e ordine di demolizione non era stata sospesa (ordinanza del TAR in data
12.09.2001, in produzione vol. II, doc. 39). Tutto ciò non rileva perché il difetto della CP_4
concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem [Cass. ord.
5.09.2023 n. 25843].
11. La prova testimoniale non ha sortito effetti favorevoli alla tesi del possesso ventennale da parte di . TE
Il teste , ingegnere civile e geologo, ha dichiarato di aver redatto una Testimone_3
perizia per conto di nel 2008 (già in pendenza della causa, promossa nel TE
2007), di non essere mai stato nel condominio prima del 2008 e di non poter dire quando la struttura è stata costruita. La sua deposizione, come si vede, non è di alcun ausilio.
La teste , escussa in prova delegata dal giudice di Perugia in data 8.07.2024, Persona_4
ha dichiarato che “la struttura esiste da più di 65 anni” (ma in ciò è smentita, come già detto, dall'istanza di sanatoria edilizia di ) e poi precisa di aver “abitato nel palazzo TE
solo nel periodo 1972-1977”, sicché i suoi ricordi di quegli anni non sono utili per la definizio- ne del giudizio.
Il teste , escusso all'udienza del 9.01.2024, rende dichiarazioni articolate, Controparte_24
avendo frequentato assiduamente i luoghi di causa in quanto compagno di scuola e poi di università di , ma conclude la sua deposizione dichiarando: “Dopo il deces- TE
so di ” (che sappiamo avvenuto il 17.07.1994) “io non ho mai visto Persona_2 CP_1
utilizzare la tettoia al fine di ricovero del suo mezzo”. E siccome, per le ragioni sopra
[...]
spiegate, gli anni che ci interessano per la definizione del giudizio sono proprio quelli succes- sivi alla morte di (o, a tutto concedere, quelli successivi al novembre 1983), la Persona_2
deposizione di non è idonea a dimostrare il possesso ad usucapionem da Controparte_24
parte di . TE
Il teste , escusso all'udienza del 25.06.2024, dichiara di non aver mai cono- Testimone_2
sciuto né e di conoscere i luoghi di causa soltanto per aver TE Per_2 CP_1
frequentato “per più di un anno” il professor (padre di ) per la preparazione CP_4 Pt_1
a un concorso. Ricorda inoltre che nel periodo 1990/1991 furono fatti lavori di ristrutturazio- ne del palazzo, ivi compresa la sostituzione del portone e la costruzione del manufatto che in udienza gli fu descritto (ma che non riconobbe nelle fotografie poi mostrategli), manufatto che egli credeva essere destinato a casotto del portiere. Negli anni successivi Testimone_2
11 frequentò il palazzo sporadicamente, per il rapporto di parentela che lega sua moglie al mari- to di . Diversi anni dopo, verosimilmente nel 2003, notò che la struttura era Parte_1
stata chiusa con paletti e catene. Dunque la deposizione di consente di re- Testimone_2
trodatare la costruzione del manufatto al 1990/1991, con caratteristiche ancora compatibili con l'uso condominiale. Soltanto nel 2003 comparvero paletti e catene, cioè gli strumenti che testimoniano l'intenzione di taluno di acquisire il possesso esclusivo della struttura (la causa di primo grado è stata iscritta a ruolo il 27.11.2007).
Il teste , escusso all'udienza del 12.03.2024, riferisce che la tettoia fu realizza- Testimone_1
ta nel 1991, in occasione di lavori di restauro del palazzo. Di sicuro la tettoia non c'era nel
1972, in occasione del matrimonio di . Con certezza il teste fa risalire al 2005 Parte_1
il momento in cui qualcuno appose paletti e catene per impedire l'accesso sotto la tettoia, dove egli stesso in precedenza collocava “la carrozzina” in occasione delle visite nel palazzo.
In sintesi, la condotta idonea a certificare l'intenzione di taluno di destinare il manufatto al proprio uso esclusivo non fu la realizzazione della struttura nel cortile condominiale (1990 o
1991), ma l'apposizione di paletti e catene per impedire l'accesso e l'uso agli altri condomini
(2003-2005), appena quattro/due anni prima dell'inizio della causa.
Non occorre dunque approfondire la questione, introdotta da , dell'in- Parte_1
compatibilità tra la qualità di amministratore del Condominio – rivestita da CP_1
dal 31.10.1988 al 22.01.2007 – e il possesso ad usucapionem. La giurisprudenza richiamata esclude che l'amministratore possa allegare il possesso e l'usucapione di beni che gestisce in qualità di mandatario con rappresentanza. Ma in teoria è possibile che l'amministratore, nel- la sua diversa qualità di condomino e dunque comproprietario, trasformi il compossesso in possesso esclusivo. Tuttavia in pratica la coesistenza delle due vesti di amministratore e con- domino introduce elementi di ambiguità nella relazione materiale con la cosa, rendendo an- cor più difficile la prova del possesso esclusivo.
Da quanto si è detto discende la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto dell'origi- naria domanda di usucapione di e l'accoglimento della contrapposta do- TE
manda come formulata da , di rilascio immediato (in favore del Condomi- Parte_1
nio), previa rimozione dei paletti e delle catene, “dell'area cortilizia sulla quale insiste la strut- tura immobiliare costituita dall'autorimessa con relativa tettoia sita in all'interno del CP_10
cortile del fabbricato alla Piazzetta Villanova 11” (così testualmente descritta dallo stesso ob- bligato a pag. 34 della comparsa di costituzione in appello). TE
12 Risarcimento danni e indennità di occupazione
12. È infondata e va respinta la domanda di di risarcimento danni e/o in- Parte_1
dennità di occupazione. Per giurisprudenza consolidata, nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge a identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni
Unite (sentenza 26972/2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sentenza 16601/2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 della Costituzione. Ne consegue che il danno da occupazione sine titulo, in quanto partico- larmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprie- tario di mettere l'immobile a frutto [ex plurimis, Cass. ord. 25.05.2021 n. 14268].
Nel caso in esame, (per conto del ) non ha mai allegato di vo- Parte_1 CP_10
ler mettere a frutto l'area cortilizia in contestazione, destinata piuttosto all'uso comune di tutti i condomini. Né risulta che il non averne potuto ancora disporre abbia comportato delle spese.
Testamento
13. chiede dichiararsi la nullità della disposizione testamentaria di Parte_1 Per_2
relativa al manufatto oggetto di causa per avere il testatore disposto di bene non suo
[...]
(art. 651 c.c.). La disposizione non è opponibile a e al , sicché l'appellan- CP_4 CP_10
te non ha interesse giuridicamente rilevante alla declaratoria di nullità.
Lite temeraria
14. Non sussistono i presupposti per la condanna di per responsabilità TE
aggravata ex art. 96 c.p.c., ossia la consapevolezza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute (mala fede) o il difetto della normale diligenza per acquisire detta consapevo- lezza (colpa grave), dal momento che la definizione del giudizio ha richiesto un'articolata istruttoria documentale e testimoniale su circostanze di fatto di non immediata evidenza.
Spese
15. Le spese di primo e secondo grado vanno regolate in base alla soccombenza di gran
13 lunga prevalente di . Vanno compensate tra e TE Parte_1 CP_2
, chiamato in giudizio al pari di tutti gli altri condomini, nei cui confronti l'attrice non
[...]
ha formulato domande
Restituzioni
16. La riforma della sentenza di primo grado e il nuovo regolamento delle spese processuali obbligano a restituire a l'importo di € 15.210,20 corrisposto con CP_1 Parte_1
bonifico del 13.04.2018 come da esplicita ammissione contenuta a pag. 28 della comparsa di costituzione in appello di . TE
Espressioni sconvenienti
17. La difesa di chiede, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., che la Corte ordini la TE
cancellazione di alcune espressioni (ritenute sconvenienti e offensive) usate negli scritti di- fensivi di . Parte_1
Prima di esaminarle analiticamente, è opportuno osservare che, ai fini di un corretto eserci- zio della professione forense, l'avvocato deve elevarsi al di sopra delle parti e, nel dare l'indispensabile contributo tecnico per la soluzione della lite in favore del proprio cliente, de- ve mantenersi nei limiti invalicabili risultanti dal contemperamento della libertà di pensiero e delle esigenze di difesa con il necessario rispetto verso tutti i protagonisti del processo. Viene pertanto meno al dovere di correttezza, con conseguente lesione del dovere professionale e con violazione dell'art. 89 c.p.c., l'avvocato che in uno scritto difensivo si abbandoni a espres- sioni dispregiative per la controparte o per altri soggetti, ove dette espressioni non siano at- tinenti alla materia del contendere e tanto meno indispensabili per chiarire una situazione di fatto non diversamente rappresentabile [Cass. SS.UU. 19 gennaio 1991 n. 520].
Sicché un'espressione contenuta in uno scritto presentato al giudice è qualificabile come offensiva, ai fini dell'ordine di cancellazione contemplato dall'art. 89 c.p.c., solo quando supe- ri le esigenze della difesa (da valutarsi a prescindere dalla fondatezza delle tesi sostenute) e sia riconducibile al mero intento di offendere l'avversario [Cass. SS.UU. 25 marzo 1988 n.
2579]. Non sussistono, invece, i presupposti per la cancellazione quando le espressioni usate siano preordinate al fine di dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comporta- mento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni [Cass. 14 marzo 1981
n. 1430].
Tale ultimo connotato caratterizza, ad avviso della Corte, le espressioni di cui la difesa di chiede la cancellazione. TE
14 Nella memoria ex art. 183, 5° comma, c.p.c. del 14.04.2008 (pagine e righi sono analitica- mente indicati dalla difesa di ) si definisce “scarsamente comprensibile” la TE
“linea difensiva”; si legge che “i fatti e le ragioni di diritto posti a fondamento” della tesi di- fensiva illustrata dall'esponente sono stati “narrati in modo volutamente generico e CP_1
contraddittorio, al punto di impedire un'adeguata difesa al riguardo”; e più avanti, “i fatti … prospettati e le ragioni di diritto” sono stati “malamente rappresentati”. Si tratta di locuzioni che rispondono tutte a esigenze di difesa perché esprimono la ritenuta inidoneità delle ar- gomentazioni avversarie – anche sul piano della chiarezza espositiva – a persuadere il giudice delle tesi propugnate.
Nello stesso scritto si assume che il testamento prodotto sia stato “'tirato fuori' alla biso- gna” e che tale produzione costituirebbe “un vero e proprio espediente destinato all'insucces- so”. Si tratta in realtà di espressioni volte a screditare l'efficacia probatoria del testamento, sul presupposto che l'avversario, pur consapevole dell'inutilità processuale del documento, abbia sperato comunque che la sua produzione contribuisse a indurre il giudice ad accogliere le sue tesi, per raggiungere una verità processuale favorevole al proprio cliente: strategia
(“espediente”) funzionale alla difesa e certamente legittima, dal momento che poi spetta al giudice valutare la rilevanza del testamento in funzione delle rispettive tesi e domande.
Si contesta poi l'affermazione che la “domanda ex art. 96 c.p.c.” sarebbe stata formulata dall'esponente “con il solo scopo di dare una parvenza di fondatezza” alla propria CP_1
domanda. La deduzione, ad avviso della Corte, non ha nulla di offensivo o di sconveniente, esprimendo l'opinione che lo stesso patrono di fosse consapevole della fragilità delle CP_1
proprie argomentazioni, al punto di condirle con elementi suggestivi ma certamente leciti.
Nella comparsa di risposta del 7.05.2009 di , si contesta l'espressione “la Controparte_4
falsità delle asserzioni” poste da a fondamento delle proprie eccezioni e domande. CP_1
La locuzione è palesemente legittima, in una causa nella quale si contrappongono diverse e inconciliabili prospettazioni di vicende e situazioni di fatto, per cui se sono vere quelle allega- te da una parte, non sono vere (ossia sono false) quelle prospettate dall'altra. E viceversa. È poi compito del giudice dichiarare la verità processuale delle une a discapito delle altre.
lamenta ancora che la controparte abbia scritto della “mala fede sia del CP_1 CP_1
padre”, “sia del figlio”. È palese però che le due locuzioni si riferiscano (legittima- CP_1
mente, in funzione delle esigenze di difesa) alla ritenuta consapevolezza di di Persona_2
disporre, col testamento, di un bene di proprietà non sua;
e alla ritenuta consapevolezza di
15 non solo di aver ricevuto dal padre mortis causa il 50% di un bene di pro- TE
prietà altrui, ma anche di aver acquistato l'altro 50% con atto di compravendita dal fratello
. CP_6
Infine ritiene malizioso e inaccettabile che gli sia stato attribuito un “di- TE
segno di sottrazione del bene de quo ai condòmini”. Ma questo è appunto l'in sé della causa:
“disegno di sottrazione” equivale a “occupazione senza titolo” seguita dalla resistenza in giu- dizio all'azione di rilascio, con il corredo di domanda riconvenzionale di usucapione, la quale esprime appunto il proposito (il disegno) di sottrarre il bene agli altri condomini.
Non v'è dubbio perciò che tutte le espressioni incriminate – legittimamente scelte dalla di- fesa in un ventaglio di alternative che ne annovera certamente di più Parte_3
tecniche e più eleganti – siano attinenti alla materia del contendere e preordinate al fine di dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni;
non siano invece riconducibili al mero intento di offendere l'avversario.
L'istanza di cancellazione va dunque rigettata.
Doppio contributo
18. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo pari a quanto TE
dovuto a titolo di contributo unificato.
Altro
19. Resta assorbita ogni altra domanda ed eccezione di ciascuna delle parti.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, sezione quarta civile, definitivamente decidendo sull'appello principale di nei confronti di e e Parte_1 TE Controparte_2
sull'appello incidentale di , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del TE
28.03.2018 n. 3086, in contraddittorio con , , , CP_3 Controparte_4 CP_5
, , , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , TE0 CP_32 TE2 Controparte_33
, , , , , ,
[...] CP_14 Controparte_34 CP_16 CP_17 CP_18 CP_19
, , , eredi di ,
[...] CP_20 Controparte_35 Controparte_22 Persona_1
così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello di e in parziale riforma della sen- Parte_1
16 tenza impugnata, rigetta la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione proposta in primo grado da e condanna il medesimo all'immediato rilascio in favore di TE
, in nome e per conto del Condominio sito in Via Villanova 11, dell'a- Parte_1 CP_10
rea cortilizia sulla quale insiste la struttura immobiliare costituita dall'autorimessa con relati- va tettoia, meglio descritta in motivazione, previa rimozione dei paletti e delle catene e ogni altro elemento che impedisca ai condomini il libero accesso al manufatto;
b) rigetta l'appello incidentale di;
TE
c) dichiara assorbita ogni altra domanda ed eccezione formulata dalle parti;
d) condanna a restituire a l'importo di € 15.210,20 cor- TE Parte_1
risposto con bonifico del 13.04.2018 in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre inte- ressi al tasso legale dall'esborso al saldo;
e) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di TE Parte_1
lite, liquidate:
-- per il primo grado, in € 274,91 per esborsi, € 3.000,00 per compenso ed € 450,00 per rim- borso forfetario di spese generali al 15%, oltre contributo unificato dovuto ed effettivamente pagato, IVA e CPA;
-- per il presente grado, in € 3.300,00 per compenso ed € 495,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre contributo unificato dovuto ed effettivamente pagato, IVA e CPA;
f) dichiara interamente compensate le spese nei confronti delle altre parti costituite in pri- mo e/o in secondo grado;
g) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo pari TE
a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 27 maggio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
17
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5074\2018 RG in materia di diritti reali (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 28.03.2018 n. 3086), vertente tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo De Maio, Danilo Aita e Davide Di Parte_1
Marzio, appellante e
, , rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Marzano, TE Controparte_2
appellati – il primo anche appellante incidentale nonché
, , , , , CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, , CP_8 Controparte_9 TE0 CP_11
, , , ,
[...] TE2 TE3 CP_14 [...]
, , , , , , CP_15 CP_16 CP_17 CP_18 CP_19 CP_20 [...]
, , eredi di , appellati contumaci CP_21 Controparte_22 Persona_1
Conclusioni
Come da note scritte di trattazione per l'udienza del 10.09.2024.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 10.09.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le
1 memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione notificato il 21.11.2007, , quale comproprietaria Parte_1
dei beni comuni del Condominio sito in Via Villanova 11, convenne in giudizio dinanzi CP_10
al Tribunale di Napoli per sentir accertare e dichiarare che il convenuto oc- TE
cupava senza titolo – mediante manufatto, paletti, tettoia e catene, in assenza di autorizza- zione o concessione amministrativa e in violazione delle distanze minime legali – parte dell'a- rea cortilizia condominiale, impedendone il libero e pieno godimento agli altri condomini.
Chiese perciò che il convenuto fosse condannato al rilascio dell'area occupata previa CP_1
rimozione del manufatto, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione e al risarcimen- to dei danni ragguagliati alle spese di ripristino o determinati secondo equità, previa, se del caso, c.t.u.; oltre interessi e spese di lite.
2. Il 21.03.2008 si costituì , chiedendo il rigetto della domanda. In ricon- TE
venzionale, chiese accertarsi e dichiararsi il suo acquisto per usucapione decennale o, in su- bordine, ventennale, dell'area cortilizia, interna al fabbricato in Piazzetta Villanova 11, sulla quale insiste la struttura immobiliare costituita da “autorimessa con relativa tettoia”.
3. Per effetto della riconvenzionale, integrò il contraddittorio nei con- TE
fronti di tutti gli altri condomini. Di questi, si costituirono soltanto e CP_5 CP_4
Il secondo propose a sua volta domanda riconvenzionale.
[...]
In limine si costituì anche , raggiunto finalmente da rituale notificazione Controparte_2
dopo la rilevata nullità della precedente.
Sentenza
4. Con sentenza del 28.03.2018 n. 3086, il Tribunale di Napoli ha rigettato le domande ri- spettivamente di e perché non provate;
in parziale acco- Parte_1 Controparte_4
glimento della riconvenzionale di , lo ha dichiarato proprietario per usuca- TE
pione dell'autorimessa con tettoia oggetto di causa;
ha condannato e Pt_1 CP_4
alle spese.
[...]
In motivazione, il Tribunale ha osservato:
-- che nessun teste è stato “portato” ed escusso;
-- che non è stata disposta alcuna c.t.u.;
-- che sono stati resi interrogatori formali da e e Pt_1 Controparte_4 Controparte_23
[.
, senza che ne sia scaturita alcuna dichiarazione confessoria;
2 -- che i documenti prodotti da e e , pur attinenti Pt_1 Controparte_4 CP_5
all'oggetto del giudizio, non sono dirimenti;
-- che invece i documenti prodotti da provano che l'autorimessa con tet- TE
toia gli è pervenuta per metà da successione legittima dal padre (1994); per Persona_2
l'altra metà mediante acquisto dal fratello con atto pubblico per notaio CP_6 Per_3
[..
(1997);
-- che ha esercitato le funzioni di amministratore del Condominio (incom- TE
patibili con il possesso ad usucapionem) dal 1988;
-- che tuttavia l'atto di compravendita depositato da , nel quale si dà atto che il CP_5
fabbricato di Via Villanova 11 è stato costruito prima del 1967 e che successivamente non ha subito modifiche richiedenti sanatorie di abusi edilizi, fa presumere che , dan- Persona_2
te causa del figlio , sia stato nel possesso ultraventennale dell'autorimessa con tet- CP_1
toia, tanto che i figli, e poi il solo , ne ha acquistato la proprietà per usucapione, in CP_1
virtù della continuità nel possesso.
Appello OL (conclusioni)
5. ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
A. accogliere il gravame proposto e per l'effetto riformare la sentenza impugnata;
B. conseguentemente accogliere le domande, così come proposte dalla sig.ra Parte_2
nell'atto di citazione del 19.11.2007, nella memoria ex art. 183 V comma c.p.c. del
[...]
14.04.2008 e nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. del 13.05.2008, che qui di seguito vengono integralmente riproposte:
1. accertare e dichiarare che il sig. occupa abusivamente e senza alcun tito- TE
lo – anche in forza della nullità della disposizione testamentaria del 21.09.1994 – parte dell'a- rea condominiale mediante manufatto, paletti, tettoia e catene realizzati ed apposti su parti comuni del Condominio sito in alla via Villanova 11 impedendone agli altri condomini CP_10
il libero e pieno godimento;
2. per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il sig. a rilasciare immedia- TE
tamente, libero da persone e cose, il suolo condominiale occupato abusivamente, ordinan- done il rilascio entro il termine che la Corte di Appello indicherà;
3. fissare, per il caso di omesso rilascio del bene in parola (…), le modalità di esecuzione dell'emittenda sentenza;
4. in subordine a quanto richiesto sub 1, 2 e 3, accertare e dichiarare che il manufatto in mu-
3 ratura, la tettoia, i paletti e le catene, sono stati realizzati e apposti illecitamente e illegitti- mamente, privi di qualsiasi autorizzazione e/o licenza e/o concessione edilizia, nonché in con- trasto con le norme in materia di distanze legali, luci e vedute;
5. in ogni caso (…), dichiarare tenuto e condannare il sig. all'abbattimento, TE
a sua cura e spese, del manufatto in parola, nonché alla rimozione della tettoia, dei paletti e delle catene e, comunque, al ripristino integrale dello stato dei luoghi preesistente, oltre al risarcimento dei danni consequenziali da liquidarsi in ragione del quantum dovuto per il ripri- stino, ovvero in via equitativa nella misura che il Tribunale riterrà dovuta: il tutto oltre inte- ressi, anche anatocistici, e rivalutazione;
6. fissare, per il caso di omessa esecuzione rispetto a quanto richiesto sub 5 da parte del sig.
, entro il termine che sarà indicato, le modalità di esecuzione dell'emitten- TE
da sentenza;
7. condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento dell'indennità di occupa- TE
zione, da determinarsi sulla base del valore di mercato dell'immobile, dal momento in cui ha avuto inizio detta illegittima occupazione e fino a quella dell'effettivo rilascio;
indennità da quantificarsi, all'occorrenza, anche a mezzo di espletanda C.T.U., già richiesta in atti;
il tutto ordinando la trascrizione della emittenda sentenza alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente;
8. accertare e dichiarare la nullità della disposizione testamentaria del 21.09.1994 nella parte in cui il sig. avrebbe concesso “in comune e pro indiviso” ai figli e Persona_2 CP_1
“l'autorimessa con relativa tettoia sita in ll'interno del cortile del fabbricato al- CP_6 CP_10
la Piazzetta Villanova 11, con il corrispondente vano posteriore, adibito attualmente a ricove- ro dei cani” in quanto lo stesso non poteva disporre, in favore dei suoi eredi, di beni non pro- pri;
9. dichiarare inammissibili e improcedibili in rito, anche perché affette da nullità, nonché in- fondate nel merito, le domande formulate dal sig. in primo grado e, co- TE
munque, rigettarle;
10. nell'ipotesi in cui la Corte non dovesse ritenere accoglibili i motivi di gravame e dovesse essere accertato l'acquisto per usucapione dell'area condominiale da parte del sig. CP_1
, così come individuata nell'atto introduttivo, dichiarare tenuto e condannare esso
[...]
, nella qualità di ex amministratore, a risarcire il danno che è derivato alla TE
sig.ra e agli altri condomini per avere omesso di tutelare adeguatamente le parti CP_4
4 comuni del fabbricato di via Villanova, 11 nella misura di € 200.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore che il giudice riterrà opportuna, ma comunque, quantomeno corrispon- dente al valore di mercato del bene asseritamene usucapito, oltre che al valore del mancato godimento del bene per tutto il periodo in cui è rimasto in carica il sig. e, TE
cioè dal 31.10.1988 al 22.01.2007: il tutto oltre interessi, anche anatocistici, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224 c.c.;
11. dichiarare, in ogni caso, il sig. tenuto e condannarlo, ai sensi dell'art. 96 TE
c.p.c., per la chiara temerarietà della difesa tenuta in giudizio e delle domande riconvenzio- nali proposte, al risarcimento per lite temeraria, nella misura pari a quattro volte l'ammonta- re dei compensi dovuti per spese legali, utilizzando lo scaglione massimo, relativo al giudizio di primo grado, ovvero nella misura maggiore o minore che la Corte riterrà equo liquidare.
C. condannare controparte al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudi- zio, inclusi gli oneri sostenuti per la trascrizione della domanda del 20.11.2007, pari ad €
274,91 (cfr. doc. 34 fascicolo di primo grado, II volume), disponendo, altresì, la restituzione delle somme versate dall'odierna appellante in forza della sentenza di primo grado nella mi- sura di € 15.210,20, come risulta dalla disposizione di bonifico del 13.04.2018 prodotta sub doc. 7 (fascicolo secondo grado).
In via istruttoria (…),unicamente qualora la Corte lo ritenesse necessario, anche alla luce degli elementi forniti nel primo grado, si ribadisce la richiesta di ammissione della prova testimo- niale (…).
Costituzione Di PI (conclusioni)
6. Si sono costituiti e , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_2
I – in integrale accoglimento dell'appello incidentale ritualmente spiegato con il presente atto dall'esponente dr. e in solo parziale riforma della sentenza (…), TE
1°) dichiarare «l'intervenuta acquisizione da parte del dr. , in forza di usuca- TE
pione [decennale (ex art. 1159 c.c.) ovvero, gradatamente, ventennale (ex art. 1158 c.c.)] dell'area cortilizia sulla quale insiste la struttura immobiliare costituita dall'autorimessa con relativa tettoia sita in ll'interno del cortile del fabbricato alla piazzetta Villanova 11»; CP_10
2°) disporre la cancellazione – ai sensi dell'art. 89, 2° comma, c.p.c. – delle seguenti espres- sioni sconvenienti e offensive (v. infra).
II – in ogni caso, disattendere e rigettare, se del caso, anche con diversa e più ampia motiva- zione, l'appello principale avverso la sentenza n° 3086/2018 (…) perché nullo, improponibile,
5 improcedibile, irrituale, inammissibile e, comunque, infondato, in fatto e in diritto;
III – disattendere e rigettare, per quanto di interesse e ragione degli esponenti, gli eventuali appelli incidentali (che sin d'ora si impugnano e contestano integralmente) a proporsi dagli altri appellati a costituirsi;
IV – condannare, in ogni caso, l'appellante (…) sig.ra (se del caso anche in Parte_1
solido – ma ciascuno per l'intero – con gli altri appellati che dovessero costituirsi aderendo alle tesi difensive dell'appellante principale) al pagamento delle spese e competenze del pre- sente grado (…);
V – in via istruttoria,
A – (…);
B – disattendere e rigettare tutte le richieste istruttorie formulate e reiterate dall'appellante principale perché irrituali, assolutamente inammissibili e, comunque, inconferenti;
C – ammettere, all'occorrenza, la prova testimoniale capitolata dall'esponente dr. CP_1
sia nella memoria ex art 183, 6° comma, n° 2), c.p.c., sia nella 1^ comparsa conclu-
[...]
sionale 30.11.2015, sia – infine – nella 2^ comparsa conclusionale 24.11.2017 (…), le cui cir- costanze di fatto – che ne dovrebbero formare oggetto in numero di 12 – risultano già tra- scritte nelle pagine 23, 24, 25 e 26 26 che precedono e che devono intendersi qui espressa- mente e integralmente riprodotte, parola per parola.
In tale prospettiva si riconfermano i testi già generalizzati nelle persone dei sigg.: 1)
[...]
(…); 2) (…); 3) (…); 4) Per_4 Controparte_22 Persona_1 Controparte_24
(…); 5) (Titina) (…); 6) (…); 7) (…); 8) CP_25 CP_26 CP_27 Controparte_28 [...]
(…); 9) (…), e si integra la suindicata lista con il seguente ulte- CP_29 Controparte_30
riore: 10) dr. ing. geologo (…). Persona_5
Si fanno – ancora una volta – propri gli stessi testi indicati ex-adverso [fatte, beninteso, salve l'impugnativa avverso i due nominativi irritualmente generalizzati nel presente grado ed ogni ulteriore eventuale contestazione ed eccezione sulla capacità a deporre (ai sensi dell'art. 246
c.p.c.) di quelli che dovessero essere ipoteticamente chiamati a rendere testimonianza].
Ordinanza ammissiva di prova per testi
7. Con ordinanza del 21.11.2023 questa Corte – “premesso che le parti costituite hanno formulato, nei rispettivi scritti introduttivi, richieste di prova testimoniale;
la decisione della causa, che implica accertamenti di fatto rilevanti in funzione delle rispettive e contrapposte prospettazioni di occupazione sine titulo e di possesso utile ad usucapionem, suggerisce una
6 più compiuta istruttoria e perciò l'ammissione delle prove orali se ed in quanto tempestiva- mente richieste e capitolate in primo grado e reiterate in appello e nei limiti di rilevanza che si diranno;
pertanto dev'essere ammessa la prova per testi reiterata nell'atto di appello, pagg. 72-73, limitatamente ai capitoli 3), 4), 5) con i testi e , Testimone_1 Testimone_2
laddove il capitolo 1) è generico, il 2) irrilevante e il 6) tardivo;
dev'essere ammessa la prova per testi capitolata dagli appellati (pagg. 23-26 della comparsa di costituzione e risposta in appello) limitatamente ai capitoli 2), 3), mondato di valutazioni e qualificazioni giuridiche (ad es., “possesso”), 7), 8), 9), 10), 11), 12), con non più di quattro dei testimoni già tempestiva- mente indicati in primo grado;
sono invece inammissibili i capitoli 1), perché riguardante i ti- toli di acquisto (peraltro prodotti in giudizio) da successione ereditaria e compravendita;
4) e
5), perché implicanti valutazioni squisitamente giuridiche;
6), perché implicante valutazioni giuridiche in merito all'esercizio esclusivo di un diritto” – ha ammesso la prova testimoniale nei limiti di cui in premessa.
La prova è stata espletata nelle udienze del 9.01.2024 (teste ), del Controparte_24
12.03.2024 (testi e ), del 25.06.2024 (teste Testimone_1 Testimone_3 Testimone_4
que) e infine in data 8.07.2024 in delega al Tribunale di Perugia (teste ). Persona_4
Questioni preliminari
8. È infondata l'eccezione di (comparsa di costituzione, pag. 33) di inam- TE
missibilità dell'appello per omesso richiamo degli artt. 347, 333, 334 e 343 c.p.c.. I requisiti dell'atto di citazione in appello sono stabiliti dall'art. 342 c.p.c., secondo il quale la citazione deve contenere “le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Il rifiuto del contraddittorio “su qualsiasi domanda che dovesse rinvenirsi annidata nell'atto di impugnazione e che, quindi, dovesse risultare essere stata irritualmente rivolta «ex novo» dall'odierna appellante” (comparsa di costituzione, pag. 34) è mera clausola di stile, perché non viene specificata alcuna domanda nuova formulata con l'atto di appello di CP_4
È infondata anche l'eccezione di mutatio libelli formulata da in relazione Parte_1
alla specificazione – contenuta soltanto nella memoria del 14.05.2008 (primo termine 183, 6° comma, c.p.c.) – che l'attore in riconvenzionale volesse avvalersi, ai fini del TE
7 riconoscimento dell'acquisto per usucapione, anche (o soltanto) del pregresso possesso da parte del padre . Per giurisprudenza consolidata, la causa petendi delle azioni Persona_2
a difesa della proprietà o della comproprietà, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, è lo stesso diritto vantato dall'attore e non il titolo che ne costituisce la fon- te;
sicché, la specificazione del modo di acquisto del diritto reale a difesa del quale si agisce non comporta, in quanto rivolta a determinare più compiutamente la causa petendi, muta- mento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere [ex plurimis, Cass.
20.04.2001 n. 5894].
Merito (usucapione)
9. Va premesso che, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un partico- lare rigore nell'apprezzare, anche sul piano probatorio, la sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale
[Cass. 30.08.2017 n. 20539]. La prova, il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisiti- va, è complessa e deve essere ampiamente concordante nei suoi esiti al punto da non lascia- re spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla efficacia e sufficienza delle medesime a dimostrare un comportamento corrispondente all'esercizio del diritto van- tato, e, in particolare, a fornire la prova degli specifici atti compiuti, idonei a rivelare inequi- vocabilmente il concreto possesso uti dominus esercitato ininterrottamente sul bene.
A ciò deve aggiungersi l'obiettiva difficoltà di dimostrare il possesso esclusivo del compro- prietario, poiché il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune deve provare di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile all'usucapione e cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivocabile che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituito da atti univocamente rivolti contro i compossessori e tale da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossesso- re, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante
l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà [Cass.
6.10.2016 n. 20039].
In altri termini, in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determi- natosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, e non anche, invece, conseguen- za di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando, per
8 converso, necessario, a fini di usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui e volta ad evidenziare una inequivocabile volontà di pos- sedere uti dominus e non più uti condominus. L'onere della relativa prova grava su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene [Cass. 20.09.2007 n. 19478; Cass. 15.06.2001 n. 8152;
Cass. 18.02.1999 n. 1367].
Deve aggiungersi che, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequi- vocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva;
per cui, ove possa sussi- stere un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formale, la volontà di possedere in via esclusiva [Cass.
9.04.1990 n. 2944].
10. Nel caso in esame, applicando i rigorosi principi in tema di prova testé riassunti, la Corte ritiene che il prolungato possesso da parte di (deceduto il 17.07.1994) non ri- Persona_2
sulti affatto dimostrato.
– condomina in quanto proprietaria esclusiva di una porzione del fabbri- Parte_1
cato al secondo piano – si duole del fatto che il primo giudice non abbia adeguatamente valo- rizzato la documentazione prodotta, che avrebbe invece condotto all'accoglimento della do- manda attrice e al rigetto della riconvenzionale di usucapione.
In particolare, l'atto di transazione datato 8.06.1924 (in produzione ) dispone CP_5
all'art. 10 che, al fine di “… evitare … possibili divergenze future circa il diritto ad usare dell'androne e cortile interno comune … che tanto l'uno che l'altro dovranno restare sempre liberi e sgombri da qualsiasi carro, vettura, deposito di merci, legno ed altro e per qualsiasi causa o ragione”. Ciò conferma, secondo la proprietà comune del cortile (da tenersi CP_4
sgombro a beneficio dei condomini) e la sua legittimazione attiva.
Ritiene questa Corte che, anche a prescindere dalla transazione del 1924, l'area cortilizia su cui insiste il manufatto in contestazione, in quanto posta a servizio delle varie unità immobi- liari, ha natura condominiale ai sensi dell'art. 1117 n. 1) c.c.. La circostanza non è contestata, così come è pacifica la legittimazione attiva di in quanto condomina [Cass. Parte_1
9 13.11.2024 n. 29251].
Evidenzia ancora che – a sua volta condomino ma non Parte_1 TE
più residente nel fabbricato dal 29.10.1991 (produzione vol. II, doc. 36) – è stato CP_4
amministratore del condominio dal 31.10.1988 (data di costituzione dell'ente di gestione) fi- no al 22.01.2007. Tra i “soprusi” perpetrati dall'amministratore vi sarebbe la realiz- CP_1
zazione nel cortile, in assenza di autorizzazione, licenza o concessione edilizia, di un manufat- to in muratura con sovrastante tettoia in lamiera, poggiata anche sulla parete condominiale retrostante e su alcuni paletti collegati mediante catene, sì da impedire l'accesso all'area così delimitata (fotografie in produzione vol. I, doc. 7). CP_4
Non si controverte dell'esistenza e consistenza del manufatto, ma dell'epoca di realizzazio- ne. È fondato il rilievo dell'appellante secondo il quale il Tribunale ha completamen- CP_4
te ignorato l'istanza di sanatoria per abusi edilizi del 7.02.1995, inoltrata proprio da CP_1
(per beneficiare del condono previsto dalla legge 23.12.1994 n. 724), sul dichiarato
[...]
presupposto che l'opera oggetto di causa sia stata realizzata nel novembre 1983. L'istanza costituisce dichiarazione confessoria stragiudiziale, da parte di , di circo- TE
stanze a sé sfavorevoli e perciò del fatto (che a questo punto può ritenersi dimostrato) che il manufatto non esisteva prima del novembre 1983. Sicché risulta smentita l'affermazione del
Tribunale che l'opera risalga a prima del 1967.
L'efficacia probatoria della confessione non si estende però a circostanze favorevoli al con- fitente;
sicché l'istanza di sanatoria, nel descrivere il manufatto, dimostra soltanto che esso esisteva alla data dell'istanza medesima (7.02.1995) ma non prova che fosse stato realizzato
[... davvero nel 1983. In realtà esisteva già alla data di redazione del testamento pubblico di
, deceduto il 17.07.1994 (del quale si deduce la nullità ma non la falsità), che Persona_6
della costruzione parla esplicitamente. Fu realizzata probabilmente nel 1991, come diremo più avanti analizzando l'esito della prova testimoniale. Ma un conto è l'epoca di edificazione del manufatto, un conto è invece l'epoca in cui il manufatto fu sottratto all'uso comune dei condomini in quanto taluno se ne sia appropriato per l'uso esclusivo (ipotetico dies a quo del ventennio o decennio per l'usucapione), come si vedrà meglio infra.
Non rileva invece l'argomento – pur diffusamente coltivato nell'atto di appello – che l'istan- za di condono fu comunque rigettata, come si desume dalla comunicazione prot. 4436 del
19.05.2008 inviata dal l legale di (sua produzione, vol. II, Controparte_31 Parte_1
doc. 38), né che il ricorso di al TAR Campania non aveva sortito gli effetti TE
10 sperati in quanto l'efficacia esecutiva del provvedimento 18.04.2001 n. 81 di diniego di con- cessione edilizia e ordine di demolizione non era stata sospesa (ordinanza del TAR in data
12.09.2001, in produzione vol. II, doc. 39). Tutto ciò non rileva perché il difetto della CP_4
concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem [Cass. ord.
5.09.2023 n. 25843].
11. La prova testimoniale non ha sortito effetti favorevoli alla tesi del possesso ventennale da parte di . TE
Il teste , ingegnere civile e geologo, ha dichiarato di aver redatto una Testimone_3
perizia per conto di nel 2008 (già in pendenza della causa, promossa nel TE
2007), di non essere mai stato nel condominio prima del 2008 e di non poter dire quando la struttura è stata costruita. La sua deposizione, come si vede, non è di alcun ausilio.
La teste , escussa in prova delegata dal giudice di Perugia in data 8.07.2024, Persona_4
ha dichiarato che “la struttura esiste da più di 65 anni” (ma in ciò è smentita, come già detto, dall'istanza di sanatoria edilizia di ) e poi precisa di aver “abitato nel palazzo TE
solo nel periodo 1972-1977”, sicché i suoi ricordi di quegli anni non sono utili per la definizio- ne del giudizio.
Il teste , escusso all'udienza del 9.01.2024, rende dichiarazioni articolate, Controparte_24
avendo frequentato assiduamente i luoghi di causa in quanto compagno di scuola e poi di università di , ma conclude la sua deposizione dichiarando: “Dopo il deces- TE
so di ” (che sappiamo avvenuto il 17.07.1994) “io non ho mai visto Persona_2 CP_1
utilizzare la tettoia al fine di ricovero del suo mezzo”. E siccome, per le ragioni sopra
[...]
spiegate, gli anni che ci interessano per la definizione del giudizio sono proprio quelli succes- sivi alla morte di (o, a tutto concedere, quelli successivi al novembre 1983), la Persona_2
deposizione di non è idonea a dimostrare il possesso ad usucapionem da Controparte_24
parte di . TE
Il teste , escusso all'udienza del 25.06.2024, dichiara di non aver mai cono- Testimone_2
sciuto né e di conoscere i luoghi di causa soltanto per aver TE Per_2 CP_1
frequentato “per più di un anno” il professor (padre di ) per la preparazione CP_4 Pt_1
a un concorso. Ricorda inoltre che nel periodo 1990/1991 furono fatti lavori di ristrutturazio- ne del palazzo, ivi compresa la sostituzione del portone e la costruzione del manufatto che in udienza gli fu descritto (ma che non riconobbe nelle fotografie poi mostrategli), manufatto che egli credeva essere destinato a casotto del portiere. Negli anni successivi Testimone_2
11 frequentò il palazzo sporadicamente, per il rapporto di parentela che lega sua moglie al mari- to di . Diversi anni dopo, verosimilmente nel 2003, notò che la struttura era Parte_1
stata chiusa con paletti e catene. Dunque la deposizione di consente di re- Testimone_2
trodatare la costruzione del manufatto al 1990/1991, con caratteristiche ancora compatibili con l'uso condominiale. Soltanto nel 2003 comparvero paletti e catene, cioè gli strumenti che testimoniano l'intenzione di taluno di acquisire il possesso esclusivo della struttura (la causa di primo grado è stata iscritta a ruolo il 27.11.2007).
Il teste , escusso all'udienza del 12.03.2024, riferisce che la tettoia fu realizza- Testimone_1
ta nel 1991, in occasione di lavori di restauro del palazzo. Di sicuro la tettoia non c'era nel
1972, in occasione del matrimonio di . Con certezza il teste fa risalire al 2005 Parte_1
il momento in cui qualcuno appose paletti e catene per impedire l'accesso sotto la tettoia, dove egli stesso in precedenza collocava “la carrozzina” in occasione delle visite nel palazzo.
In sintesi, la condotta idonea a certificare l'intenzione di taluno di destinare il manufatto al proprio uso esclusivo non fu la realizzazione della struttura nel cortile condominiale (1990 o
1991), ma l'apposizione di paletti e catene per impedire l'accesso e l'uso agli altri condomini
(2003-2005), appena quattro/due anni prima dell'inizio della causa.
Non occorre dunque approfondire la questione, introdotta da , dell'in- Parte_1
compatibilità tra la qualità di amministratore del Condominio – rivestita da CP_1
dal 31.10.1988 al 22.01.2007 – e il possesso ad usucapionem. La giurisprudenza richiamata esclude che l'amministratore possa allegare il possesso e l'usucapione di beni che gestisce in qualità di mandatario con rappresentanza. Ma in teoria è possibile che l'amministratore, nel- la sua diversa qualità di condomino e dunque comproprietario, trasformi il compossesso in possesso esclusivo. Tuttavia in pratica la coesistenza delle due vesti di amministratore e con- domino introduce elementi di ambiguità nella relazione materiale con la cosa, rendendo an- cor più difficile la prova del possesso esclusivo.
Da quanto si è detto discende la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto dell'origi- naria domanda di usucapione di e l'accoglimento della contrapposta do- TE
manda come formulata da , di rilascio immediato (in favore del Condomi- Parte_1
nio), previa rimozione dei paletti e delle catene, “dell'area cortilizia sulla quale insiste la strut- tura immobiliare costituita dall'autorimessa con relativa tettoia sita in all'interno del CP_10
cortile del fabbricato alla Piazzetta Villanova 11” (così testualmente descritta dallo stesso ob- bligato a pag. 34 della comparsa di costituzione in appello). TE
12 Risarcimento danni e indennità di occupazione
12. È infondata e va respinta la domanda di di risarcimento danni e/o in- Parte_1
dennità di occupazione. Per giurisprudenza consolidata, nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge a identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni
Unite (sentenza 26972/2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sentenza 16601/2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 della Costituzione. Ne consegue che il danno da occupazione sine titulo, in quanto partico- larmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprie- tario di mettere l'immobile a frutto [ex plurimis, Cass. ord. 25.05.2021 n. 14268].
Nel caso in esame, (per conto del ) non ha mai allegato di vo- Parte_1 CP_10
ler mettere a frutto l'area cortilizia in contestazione, destinata piuttosto all'uso comune di tutti i condomini. Né risulta che il non averne potuto ancora disporre abbia comportato delle spese.
Testamento
13. chiede dichiararsi la nullità della disposizione testamentaria di Parte_1 Per_2
relativa al manufatto oggetto di causa per avere il testatore disposto di bene non suo
[...]
(art. 651 c.c.). La disposizione non è opponibile a e al , sicché l'appellan- CP_4 CP_10
te non ha interesse giuridicamente rilevante alla declaratoria di nullità.
Lite temeraria
14. Non sussistono i presupposti per la condanna di per responsabilità TE
aggravata ex art. 96 c.p.c., ossia la consapevolezza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute (mala fede) o il difetto della normale diligenza per acquisire detta consapevo- lezza (colpa grave), dal momento che la definizione del giudizio ha richiesto un'articolata istruttoria documentale e testimoniale su circostanze di fatto di non immediata evidenza.
Spese
15. Le spese di primo e secondo grado vanno regolate in base alla soccombenza di gran
13 lunga prevalente di . Vanno compensate tra e TE Parte_1 CP_2
, chiamato in giudizio al pari di tutti gli altri condomini, nei cui confronti l'attrice non
[...]
ha formulato domande
Restituzioni
16. La riforma della sentenza di primo grado e il nuovo regolamento delle spese processuali obbligano a restituire a l'importo di € 15.210,20 corrisposto con CP_1 Parte_1
bonifico del 13.04.2018 come da esplicita ammissione contenuta a pag. 28 della comparsa di costituzione in appello di . TE
Espressioni sconvenienti
17. La difesa di chiede, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., che la Corte ordini la TE
cancellazione di alcune espressioni (ritenute sconvenienti e offensive) usate negli scritti di- fensivi di . Parte_1
Prima di esaminarle analiticamente, è opportuno osservare che, ai fini di un corretto eserci- zio della professione forense, l'avvocato deve elevarsi al di sopra delle parti e, nel dare l'indispensabile contributo tecnico per la soluzione della lite in favore del proprio cliente, de- ve mantenersi nei limiti invalicabili risultanti dal contemperamento della libertà di pensiero e delle esigenze di difesa con il necessario rispetto verso tutti i protagonisti del processo. Viene pertanto meno al dovere di correttezza, con conseguente lesione del dovere professionale e con violazione dell'art. 89 c.p.c., l'avvocato che in uno scritto difensivo si abbandoni a espres- sioni dispregiative per la controparte o per altri soggetti, ove dette espressioni non siano at- tinenti alla materia del contendere e tanto meno indispensabili per chiarire una situazione di fatto non diversamente rappresentabile [Cass. SS.UU. 19 gennaio 1991 n. 520].
Sicché un'espressione contenuta in uno scritto presentato al giudice è qualificabile come offensiva, ai fini dell'ordine di cancellazione contemplato dall'art. 89 c.p.c., solo quando supe- ri le esigenze della difesa (da valutarsi a prescindere dalla fondatezza delle tesi sostenute) e sia riconducibile al mero intento di offendere l'avversario [Cass. SS.UU. 25 marzo 1988 n.
2579]. Non sussistono, invece, i presupposti per la cancellazione quando le espressioni usate siano preordinate al fine di dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comporta- mento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni [Cass. 14 marzo 1981
n. 1430].
Tale ultimo connotato caratterizza, ad avviso della Corte, le espressioni di cui la difesa di chiede la cancellazione. TE
14 Nella memoria ex art. 183, 5° comma, c.p.c. del 14.04.2008 (pagine e righi sono analitica- mente indicati dalla difesa di ) si definisce “scarsamente comprensibile” la TE
“linea difensiva”; si legge che “i fatti e le ragioni di diritto posti a fondamento” della tesi di- fensiva illustrata dall'esponente sono stati “narrati in modo volutamente generico e CP_1
contraddittorio, al punto di impedire un'adeguata difesa al riguardo”; e più avanti, “i fatti … prospettati e le ragioni di diritto” sono stati “malamente rappresentati”. Si tratta di locuzioni che rispondono tutte a esigenze di difesa perché esprimono la ritenuta inidoneità delle ar- gomentazioni avversarie – anche sul piano della chiarezza espositiva – a persuadere il giudice delle tesi propugnate.
Nello stesso scritto si assume che il testamento prodotto sia stato “'tirato fuori' alla biso- gna” e che tale produzione costituirebbe “un vero e proprio espediente destinato all'insucces- so”. Si tratta in realtà di espressioni volte a screditare l'efficacia probatoria del testamento, sul presupposto che l'avversario, pur consapevole dell'inutilità processuale del documento, abbia sperato comunque che la sua produzione contribuisse a indurre il giudice ad accogliere le sue tesi, per raggiungere una verità processuale favorevole al proprio cliente: strategia
(“espediente”) funzionale alla difesa e certamente legittima, dal momento che poi spetta al giudice valutare la rilevanza del testamento in funzione delle rispettive tesi e domande.
Si contesta poi l'affermazione che la “domanda ex art. 96 c.p.c.” sarebbe stata formulata dall'esponente “con il solo scopo di dare una parvenza di fondatezza” alla propria CP_1
domanda. La deduzione, ad avviso della Corte, non ha nulla di offensivo o di sconveniente, esprimendo l'opinione che lo stesso patrono di fosse consapevole della fragilità delle CP_1
proprie argomentazioni, al punto di condirle con elementi suggestivi ma certamente leciti.
Nella comparsa di risposta del 7.05.2009 di , si contesta l'espressione “la Controparte_4
falsità delle asserzioni” poste da a fondamento delle proprie eccezioni e domande. CP_1
La locuzione è palesemente legittima, in una causa nella quale si contrappongono diverse e inconciliabili prospettazioni di vicende e situazioni di fatto, per cui se sono vere quelle allega- te da una parte, non sono vere (ossia sono false) quelle prospettate dall'altra. E viceversa. È poi compito del giudice dichiarare la verità processuale delle une a discapito delle altre.
lamenta ancora che la controparte abbia scritto della “mala fede sia del CP_1 CP_1
padre”, “sia del figlio”. È palese però che le due locuzioni si riferiscano (legittima- CP_1
mente, in funzione delle esigenze di difesa) alla ritenuta consapevolezza di di Persona_2
disporre, col testamento, di un bene di proprietà non sua;
e alla ritenuta consapevolezza di
15 non solo di aver ricevuto dal padre mortis causa il 50% di un bene di pro- TE
prietà altrui, ma anche di aver acquistato l'altro 50% con atto di compravendita dal fratello
. CP_6
Infine ritiene malizioso e inaccettabile che gli sia stato attribuito un “di- TE
segno di sottrazione del bene de quo ai condòmini”. Ma questo è appunto l'in sé della causa:
“disegno di sottrazione” equivale a “occupazione senza titolo” seguita dalla resistenza in giu- dizio all'azione di rilascio, con il corredo di domanda riconvenzionale di usucapione, la quale esprime appunto il proposito (il disegno) di sottrarre il bene agli altri condomini.
Non v'è dubbio perciò che tutte le espressioni incriminate – legittimamente scelte dalla di- fesa in un ventaglio di alternative che ne annovera certamente di più Parte_3
tecniche e più eleganti – siano attinenti alla materia del contendere e preordinate al fine di dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni;
non siano invece riconducibili al mero intento di offendere l'avversario.
L'istanza di cancellazione va dunque rigettata.
Doppio contributo
18. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo pari a quanto TE
dovuto a titolo di contributo unificato.
Altro
19. Resta assorbita ogni altra domanda ed eccezione di ciascuna delle parti.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, sezione quarta civile, definitivamente decidendo sull'appello principale di nei confronti di e e Parte_1 TE Controparte_2
sull'appello incidentale di , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del TE
28.03.2018 n. 3086, in contraddittorio con , , , CP_3 Controparte_4 CP_5
, , , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , TE0 CP_32 TE2 Controparte_33
, , , , , ,
[...] CP_14 Controparte_34 CP_16 CP_17 CP_18 CP_19
, , , eredi di ,
[...] CP_20 Controparte_35 Controparte_22 Persona_1
così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello di e in parziale riforma della sen- Parte_1
16 tenza impugnata, rigetta la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione proposta in primo grado da e condanna il medesimo all'immediato rilascio in favore di TE
, in nome e per conto del Condominio sito in Via Villanova 11, dell'a- Parte_1 CP_10
rea cortilizia sulla quale insiste la struttura immobiliare costituita dall'autorimessa con relati- va tettoia, meglio descritta in motivazione, previa rimozione dei paletti e delle catene e ogni altro elemento che impedisca ai condomini il libero accesso al manufatto;
b) rigetta l'appello incidentale di;
TE
c) dichiara assorbita ogni altra domanda ed eccezione formulata dalle parti;
d) condanna a restituire a l'importo di € 15.210,20 cor- TE Parte_1
risposto con bonifico del 13.04.2018 in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre inte- ressi al tasso legale dall'esborso al saldo;
e) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di TE Parte_1
lite, liquidate:
-- per il primo grado, in € 274,91 per esborsi, € 3.000,00 per compenso ed € 450,00 per rim- borso forfetario di spese generali al 15%, oltre contributo unificato dovuto ed effettivamente pagato, IVA e CPA;
-- per il presente grado, in € 3.300,00 per compenso ed € 495,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre contributo unificato dovuto ed effettivamente pagato, IVA e CPA;
f) dichiara interamente compensate le spese nei confronti delle altre parti costituite in pri- mo e/o in secondo grado;
g) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo pari TE
a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 27 maggio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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