Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00451/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00062/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 62 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Rosa e Sofia Giusto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sofia Giusto a Genova, via Assarotti 13/17;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Questura di Genova, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento Cat. -OMISSIS-, della Questura di Genova, emesso in data 2.11.2022, notificato in pari data, recante il divieto per anni uno, a far data dalla notifica del medesimo, di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento elencati nell’atto, ubicati nel Comune di Genova ex art. 13 bis L. 48/2017 così come modificato dal D.L. 130/2020 ed in particolare in quelli presenti nella zona di -OMISSIS-, nonché il divieto di stazionamento nelle vie -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS-;
- nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, C.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 marzo 2026 il dott. AR LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Con il ricorso è stato impugnato il provvedimento questorile, notificato in data 2.11.2022, portante il divieto ex art. 13 bis L. 48/2017, per la durata di un anno, di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici e dei locali di pubblico intrattenimento specificamente indicati nell’atto.
2) Il provvedimento gravato ha assunto quali presupposti di adozione dell’atto gravato la commissione di reati facenti parte di “ una serie recente di comportamenti antisociali compiuti, prevalentemente, in prossimità di pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento, quali quelli oggetto del presente procedimento ” e la frequentazione di pregiudicati.
3) Con il ricorso è stato chiesto l’annullamento del provvedimento suddetto per due ordini di motivi:
- in primo luogo la violazione dell’art. 13-bis L. n. 48/2017 in quanto parte ricorrente non avrebbe commesso i reati ascritti, né avrebbe tenuto i comportamenti antisociali indicati nell’atto impugnato, con conseguente erroneità del giudizio di pericolosità;
- inoltre la genericità ed indeterminatezza del divieto previsto dalla misura di prevenzione irrogata, non essendo comprensibile il significato del sintagma “ immediate vicinanze ” dai pubblici esercizi e dai luoghi indicati nell’atto gravato.
4) Nelle more del giudizio il provvedimento ha esaurito la sua efficacia.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno che ha richiesto la declaratoria di improcedibilità del gravame o, comunque, il suo rigetto per infondatezza.
In vista dell’udienza di discussione la parte ricorrente non ha dichiarato l’eventuale permanenza dell’interesse all’annullamento o la sussistenza dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti gravati ai sensi dell’art. 34, comma 3, C.p.a..
All’udienza di smaltimento del 19.3.2026 nessuna parte è comparsa sicché la causa, previo rilievo da parte del Collegio della possibile declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, è stata trattenuta in decisione.
5) Il ricorso è improcedibile giacché è sopravvenuta la carenza di interesse alla coltivazione del gravame in seguito all’esaurimento degli effetti dell’atto impugnato.
L'interesse al ricorso, quale condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della sua decisione, con conseguente attribuzione al Giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti.
Nel caso in esame l'interesse fatto valere dal ricorrente con il ricorso non è più attuale stante l'esaurimento degli effetti del provvedimento impugnato e, quindi, la cessazione della sua attitudine lesiva (T.A.R. Lombardia-Milano, sez. I, 30.4.2019, n. 952; Id. n. 1388/2019).
6) Per completezza si rileva che non sussistono neppure i presupposti per l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento gravato ai fini risarcitori.
Ai sensi dell'art. 34, comma 3, C.p.a., infatti, quando nel corso del giudizio l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il Giudice può accertare l'illegittimità ove sussista l'interesse ai fini risarcitori.
La giurisprudenza condivisa dal Collegio ha precisato che tale interesse a fini risarcitori deve essere manifestato dal ricorrente ai sensi dell’art. 73 C.p.a. (Ad. Plen. 13/7/2022, n. 8; Cons. Stato, Sez. IV, 17/3/2025, n. 2175; ID. sez. V, 30/12/2024, n. 10450; T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 12/11/2025, n. 20075; Id 5/4/2023, n. 5793), non essendo ammissibile l’accertamento in via officiosa dell'illegittimità del provvedimento gravato a fini risarcitori giacché il GA non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione della permanenza dell’interesse ad agire ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. n. 120/2023; T.A.R. Piemonte sez. III, 26.3.2026).
Pertanto, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per procedere all’accertamento dell’illegittimità dell'atto stante l’assenza della prospettazione da parte ricorrente di interessi risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., imponendosi, dunque, la declaratoria di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), del c.p.a..
7) Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8) La particolarità della vicenda induce a ritenere sussistenti le giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP SO, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
AR LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LO | EP SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.