CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1790/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Marco P.IVA_1
Petitto
Appellante
Contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), con l'avv. Carlo Cristante e l'avv. Stefania Martin C.F._2
Appellati
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria
[...]
(C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. prof. Nicola Rocco di
Torrepadula
Appellata
Controparte_5
Appellata contumace
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I' comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n. 565/22 pubblicata in data 23/03/2022 del Tribunale di Venezia
CONCLUSIONI
Per Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza o eccezione, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata per i motivi di cui alla narrativa dell'atto che precede e, per l'effetto, dichiarare valide ed efficaci le cartelle di pagamento opposte in primo grado con opposizione ex art. 615
c.p.c. e rigettare ogni domanda proposta in primo grado contro
[...]
in quanto infondata in fatto e diritto. Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per e CP_1 Controparte_2
In via principale
-respingere l'appello presentato dal stante Parte_1
l'infondatezza dei motivi su cui si basa e, per la conseguenza, confermare la sentenza del Tribunale di Venezia n. 565/2022;
In via subordinata
-nella denegata ipotesi in cui ritenesse in tutto o in parte fondati i motivi dell'appello presentato dal accogliere comunque Parte_1
l'opposizione dei IG.ri e per le ragioni già esposte CP_1 Controparte_2 nell'atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e art. 29, comma II, D.Lgs.
46/1999 nonché nei successivi scritti difensivi depositati dai medesimi opponenti nel primo grado di giudizio e riproposte ex art. 346 c.p.c. (o, se ritenute implicitamente respinte dal Tribunale, in via di appello incidentale) in questa sede ai paragrafi B.1) e
B.2) della comparsa di costituzione e risposta;
- per la conseguenza, dichiarare nulla e/o illegittima e/o inefficace nei confronti degli opponenti l'iscrizione a ruolo e con essa le cartelle n. 11920180022004428 002 e n. 11920180022004428 001 impugnate, stante l'inesistenza del diritto azionato dal e/o dall' ; Parte_1 Controparte_6
pag. 2/24 In via di ulteriore subordine
-accertare e dichiarare che, alla luce delle eccezioni e argomentazioni già svolte nel paragrafo E) dell'atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e art. 29, comma II, D.Lgs. 46/1999 e nei successivi scritti difensivi depositati dallo scrivente patrocinio [ivi incluso il paragrafo C) della prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.] nonché riproposte nella comparsa di costituzione e risposta al paragrafo B.3) ex art. 346 c.p.c. o, se ritenute respinte in sede di primo grado, quale appello in via incidentale, non sussisteva né sussiste alcun credito nel quale il Parte_1 si è surrogato o che in ogni caso il credito ha un'entità pari a quella -minore- che
[...] verrà accertata all'esito del presente giudizio;
In ogni caso
- rigettare le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e attiva, di incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia, di assenza del litisconsorzio necessario e di ne bis in idem sollevate da nonché ogni altra difesa, CP_3
domanda o eccezione svolte dalla stessa, e ciò per tutte le ragioni già esposte dagli opponenti nel paragrafo B) della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. e nei loro successivi scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, nonché in questa sede ribadite ex art. 346 c.p.c. (o, se ritenute implicitamente respinte dal Tribunale, in via di appello incidentale) ai paragrafi D) e E) della comparsa di costituzione e risposta;
In via istruttoria
- ammettere la prova testimoniale chiesta dagli opponenti con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado e qui di seguito integralmente riportata:
1) vero che, dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 996/2017 emesso dal Tribunale di Roma su istanza di CP_7
i IG.ri , tramite il loro legale Avv. Carlo Bellogi del Foro di
[...] CP_1
Pordenone, a partire da fine 2017 aprivano una trattativa con il predetto istituto di credito, nella persona del Dott. , per la definizione del contenzioso Persona_1
succitato;
2) riferisca il teste se il Dott. o altri esponenti di CR- Persona_1
CA Impresa, durante i colloqui intervenuti con l'Avv. Carlo Bellogi del Foro di pag. 3/24 Pordenone tra fine 2017 e marzo 2018, comunicavano a quest'ultimo che CR-
CA Impresa aveva incassato a novembre 2017 l'importo pari al 70% del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 996/2017 del Tribunale di Roma;
3) vero che in data 29.01.2018 l'Avv. Carlo Bellogi, per conto dei IG.ri e , formulava al Dott. di Parte_3 CP_1 Controparte_2 Persona_1
la proposta di pagamento con liberazione dei fideiussori di una Controparte_7
somma pari al 10% del credito monitoriamente azionato;
4) vero che ha risposto con la lettera datata 21.02.2018, Controparte_7
dimessa sub doc. 5 dagli attori e qui esibita al teste, alla proposta di pagamento con liberazione dei fideiussori di una somma pari al 10% del credito monitoriamente azionato, proposta formulata in data 29.01.2018 dall'Avv. Carlo Bellogi al Dott.
; Persona_1
si indica come testimone l'Avv. Carlo Bellogi del Foro di Pordenone, con studio in Pordenone (PN), Viale Cossetti, 22;
- in relazione alla contestazione formulata dallo scrivente patrocinio al paragrafo
E.5) della citazione introduttiva del primo grado di giudizio e riproposta al paragrafo
B.3) della comparsa di costituzione, ordinare al e/o a Controparte_8 [...]
(oggi incorporata in di esibire gli estratti conto al 30.09.2013 e CP_9 CP_10
al 31.12.2013 -i.e. immediatamente prima e subito dopo la stipula del contratto di mutuo- concernenti il rapporto bancario all'epoca in essere tra la predetta società e il succitato istituto di credito;
- disporre, ove ritenuto necessario nonostante la perizia econometrica già presente in atti, una consulenza tecnica d'ufficio in relazione alle contestazioni sollevate e ai rilievi formulati al paragrafo E) della citazione introduttiva del primo grado di giudizio e qui riproposti al paragrafo B.3) della comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forfettario, Iva e
CPA come per legge, in relazione al presente grado di giudizio, nonché con conferma della condanna di alla rifusione delle spese a favore degli Parte_1
opponenti, condanna contenuta nella sentenza appellata.
Per Controparte_3
1. in via preliminare dichiarare rinunciata ogni domanda proposta nel primo grado di pag. 4/24 giudizio nei confronti di Controparte_3
2. in via subordinata, dichiarare in ogni caso il difetto di legittimazione passiva di il difetto di competenza su ogni domanda relativa Controparte_3
al contratto di mutuo stipulato dalle parti e al credito della CA;
3. dichiarare, in ogni caso, inammissibile in rito e infondata nel merito ogni domanda nei confronti di Controparte_3
4. condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio a favore di Controparte_3
MOTIVAZIONE
Fatto
In data 22.10.2013 e sottoscrivevano Controparte_3 Controparte_9 con un contratto di mutuo chirografario in pool per complessivi € CP_8
400.000,00, per il quale , e si CP_1 Controparte_11 Controparte_2 costituivano garanti in solido fino alla concorrenza della somma di € 400.000,00. Il mutuo era altresì garantito dalla garanzia prestata dal ai Parte_1
sensi e per gli effetti di cui alla legge 662/96.
In seguito all'inadempimento della (dichiarata fallita in data 17.7.2015) CP_8
proponeva in data 4.11.2016 ricorso per ingiunzione e con Controparte_3
decreto n. 996/2017 del Tribunale di Roma ingiungeva il pagamento della somma di euro 288.129,88 ai garanti.
I fideiussori interponevano tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo con atto di citazione 9.3.2017.
In data 15.11.2017 la Parte_2 comunicava ad la delibera della liquidazione della perdita per l'importo di CP_3
euro 233.500,20 (liquidata in data 23.11.2017).
In data 21.02.2018 e i fideiussori sottoscrivevano un accordo transattivo con CP_3
pagamento da parte di questi ultimi della somma di euro 29.000,00.
In data 20.09.2019 e in data 06.09.2019 Agenzia delle Entrate Riscossione, su incarico di notificava a e Parte_1 CP_1 Controparte_2
rispettivamente la cartella n. 11920180022004428 001 e la cartella n.
11920180022004428 002, entrambe per l'importo di euro 247.516,09.
pag. 5/24 Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente e proponevano CP_1 Controparte_2
avanti al Tribunale di Venezia domanda ex art.615 c.p.c. nei confronti di
[...]
(già Parte_2 Parte_2
Contr di seguito anche solo e dell'
[...] Controparte_5
impugnando le cartelle di pagamento n.11920180022004428001 e n.
11920180022004428002 recanti l'intimazione di pagamento della somma complessiva di Euro 247.516,09 a titolo di “Recupero agevolaz. L. 662/96 comunicazione di surroga Contr a seguito di escussione di garanzia sull'operazione n. 323986” in relazione al Contr credito di e notificate agli opponenti in qualità di fideiussori della debitrice principale Controparte_8
si costituiva in giudizio contestando le avverse domande e Parte_1
chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_3
formulando nei suoi confronti, in via subordinata, domanda di ripetizione e di condanna alla corresponsione degli importi ricevuti a seguito della transazione intercorsa con gli opponenti, nonché della complessiva somma liquidata a seguito di escussione della garanzia.
In seguito all'autorizzazione della chiamata in causa del terzo si costituiva
[...]
(di seguito per brevità anche solo ) contestando i motivi di Controparte_3 CP_3
opposizione e chiedendo il rigetto sia dell'opposizione proposta da e CP_1
Contr che della domanda di ripetizione formulata da CP_2
Con la sentenza 565/22 pubblicata in data 23 marzo 2022 il Tribunale di Venezia accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava le cartelle impugnate, condannando Contr alla rifusione delle spese di lite in favore degli opponenti e compensando le spese
Contr tra e . CP_3
Il Tribunale riteneva che non poteva procedere al recupero Parte_1
con la riscossione esattoriale non vertendosi in un'ipotesi di revoca del finanziamento per deviazione dallo scopo ed essendo i destinatari della procedura di riscossione i fideiussori e non i debitori principali. Rilevava inoltre come, anche se ritenuta ammissibile la procedura esecutiva mediante ruolo, Parte_1
pag. 6/24 avrebbe dovuto munirsi di idoneo titolo esecutivo tenuto conto della natura di prelievo patrimoniale fondato su un rapporto di natura privatistica.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 565/22 del Tribunale di Venezia ha interposto tempestivo appello chiedendo la riforma della Parte_2
sentenza impugnata e la dichiarazione di validità ed efficacia delle cartelle di pagamento opposte in primo grado.
Si è costituita chiedendo in via preliminare di dichiarare Controparte_3
rinunciata ogni domanda proposta in primo grado nei suoi confronti e in via subordinata di dichiarare in ogni caso il proprio difetto di legittimazione passiva e il difetto di competenza su ogni domanda relativa al contratto di mutuo stipulato tra le parti e al credito della banca, di dichiarare inammissibile in rito e infondata nel merito ogni domanda nei suoi confronti e di condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in suo favore.
Si sono costituiti e chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1 Controparte_2
la conferma della sentenza impugnata, riproponendo le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite nonché il rigetto delle eccezioni sollevate da In via preliminare hanno eccepito la nullità e/o Controparte_3
illegittimità delle cartelle esattoriali impugnate in quanto affetta da vizio di motivazione.
Inoltre hanno eccepito l'intervenuta definitiva liberazione per effetto di una transazione formalizzata dall'istituto mutuante . Inoltre hanno svolto una serie di eccezioni CP_3
relative al rapporto principale svolgendo in particolare eccezione di nullità per mancata
Par indicazione dell' , eccezione di liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. e ai sensi dell'art. 1957 c.c., eccezione di invalidità della pattuizione degli interessi del mutuo chirografario con riferimento alla previsione di ammortamento alla francese e infine di nullità del mutuo chirografario per mancata traditio della somma.
Con provvedimento del 25.01.2023 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
. Controparte_13
Motivi d'appello
Appello principale proposto da Parte_2
[...]
pag. 7/24 Primo motivo di impugnazione
Contr Con il primo motivo di appello lamenta la violazione dell'art. 9 del D.Lgs. n.
123/1998 e dell'art. 8 bis D.L. n. 3/2015, nonché della disciplina normativa in materia di riscossione esattoriale.
La disciplina della riscossione mediante ruolo di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999 sarebbe richiamata dalla legge 24.03.2015 n. 33, che avrebbe convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 24.01.2015 n. 3, il quale stabilirebbe all'art. 8 bis che al recupero del credito nascente dalla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal fondo di garanzia, si procederebbe mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26.02.1999 n. 46.
Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che il diritto ad agire mediante iscrizione a ruolo sussisterebbe solo per gli interventi per i quali sarebbe intervenuto il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998. Tuttavia, il riferimento ai finanziamenti dovrebbe essere interpretato ricomprendendovi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche.
Il credito oggetto di causa difatti nasce dai benefici concessi dallo Stato a sostegno dello sviluppo di attività produttive delle piccole e medie imprese con una garanzia pubblica assoggettata alla disciplina degli interventi pubblici di cui al D.Lgs. 123/98.
Secondo motivo di impugnazione.
Contr Con il secondo motivo impugna la sentenza nel punto in cui non avrebbe ritenuto sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi della procedura esattoriale e la legittimazione attiva alla riscossione del ruolo. L'azione di recupero azionata da
, tramite , risulta fondata sul Parte_1 Controparte_14
titolo esecutivo che è costituito dal ruolo esattoriale n. 3467/2018, atto dotato di efficacia probatoria piena del credito. Il rapporto tra , quale Parte_1 gestore del fondo, e l'impresa beneficiaria e i suoi fideiussori ha natura pubblicistica e pertanto non risulta necessaria l'emissione di uno specifico titolo esecutivo.
Appello incidentale proposto da e CP_1 Controparte_2
pag. 8/24 1)Nullità e/o illegittimità delle cartelle esattoriali impugnate e della conseguente iscrizione a ruolo, in quanto affetta da vizio di motivazione. Violazione dell'art. 7, L.
212/2000
Gli appellanti incidentali lamentavano la mancata indicazione dei presupposti in fatto e delle ragioni giuridiche posti a base del recupero operato dall'amministrazione finanziaria risultando inoltre non specificate le modalità di quantificazione degli interessi.
2) intervenuta definitiva liberazione dei garanti a seguito della transazione intervenuta con . CP_3
Gli appellanti incidentali rilevavano come in data Controparte_15
21.02.2018 aveva definitivamente liberato i IG.ri e quali CP_1 Controparte_2
garanti, accettando dagli stessi a saldo e stralcio di ogni sua pretesa la somma di euro
29.000,00, versata dai fideiussori, come documentato nel giudizio di primo grado.
3)insussistenza del credito derivante dal contratto di finanziamento per nullità per
Par mancata indicazione dell' , invalidità della pattuizione degli interessi del mutuo chirografario, nullità del mutuo chirografario per mancata traditio della somma.
4) eccezione di liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.
5) eccezione di liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Appello incidentale proposto da CP_3
ha contestato la decisione di primo grado ove il Tribunale ha ritenuto
[...]
sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra chiamante e terzo chiamato rilevandone la contraddittorietà con il dispositivo che ha revocato le cartelle impugnate e ritenendo che alla soccombenza di avrebbe dovuto Parte_1
conseguire la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite nei confronti della terza chiamata in causa chiedendo pertanto di “rettificare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha compensato le spese ponendo le stesse e quelle del presente grado di giudizio, a carico della parte soccombente”.
Ragioni della decisione
L'appello proposto da è fondato. Parte_2
Va preliminarmente rilevato come risulta non contestato che in data 22.10.2013
e erogavano a Controparte_3 Controparte_9 CP_8
pag. 9/24 complessivi euro 400.000,00, sulla base di un mutuo chirografario assistito da garanzia fideiussoria sottoscritta da , e per CP_1 Controparte_11 Controparte_2
l'intero importo e inoltre dalla garanzia pubblica prestata dal Parte_1
ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 662/96 fino all'importo di euro
[...]
280.000,00. Inoltre risulta non contestato l'inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria e l'escussione da parte della banca mutuante della garanzia CP_8
pubblica prestata da per l'importo di euro 233.500,20 - Parte_1
somma erogata in favore di CR CA Impresa con valuta 23.11.2017 (cfr. doc. 7
Contr e 9 fascicolo di primo grado .
Per il recupero della somma erogata in favore di CR CA nei confronti dei fideiussori ha proceduto mediante iscrizione a ruolo. Parte_1
Ebbene, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure, l'esercizio della surroga è stato legittimamente esercitato a mezzo di esecuzione esattoriale.
In proposito va rilevato come l'art. 2 comma 100 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha istituito il Fondo di Garanzia per le P.M.I., che ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, facilitando la concessione, tramite la costituzione di una garanzia pubblica e su apposita domanda delle banche finanziatrici, di crediti alle imprese che abbiano difficoltà a fornire garanzie sufficienti all'istituto mutuante, sicché le banche beneficiano di una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota del finanziamento, in virtù della predetta garanzia.
In particolare allorché, come nel caso di specie, si verifichi l'inadempimento dell'impresa mutuataria, l'istituto di credito è tenuto a richiedere tempestivamente l'attivazione del Fondo e la liquidazione della perdita subita.
A seguito dell'accertamento dell'effettiva insolvenza dell'impresa mutuataria e del susseguente pagamento in favore della banca della perdita accertata,
[...]
– che in virtù di un'apposita convenzione Parte_2
stipulata con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello
Sviluppo Economico), svolge l'attività di gestione del predetto Fondo - è surrogata ex lege nei diritti spettanti a quest'ultima nei confronti del soggetto beneficiario del finanziamento e degli eventuali fideiussori per il valore dell'importo liquidato, ed è
pag. 10/24 legittimata a recuperare il credito coattivamente avvalendosi della disciplina della riscossione mediante ruolo.
Ed infatti l'art 2 comma 4 del D.M. 20.6.2005 del Ministero delle attività produttive prevede testualmente: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole
e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46”.
L'art. 9 comma 5 del D. Lvo 123/1998 (intitolato "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c”), della legge 15 marzo 1997, n. 59") riconosce natura privilegiata ai crediti derivanti dalla restituzioni dei finanziamenti erogati ai sensi del citato decreto legislativo e dispone che al loro recupero si provvede con l'iscrizione al ruolo.
Ebbene, il richiamo operato dall'art. 2 comma 4 del D.M. 20.6.2005 all'art. 9 comma 5 del D. Lvo 123/1998 induce a ritenere che la concessione di credito agevolato mediante prestazione di garanzia da parte del Fondo istituito dalla legge 662/1996 costituisca una mera species del più ampio genere delle sovvenzioni previste dal D. Lgs. n. 123/1998.
L'art. 9 del predetto D.Lgs. n. 123/1998, ai commi 4 e 5, disciplina una speciale procedura di recupero dei crediti cd. 'agevolati' concessi in favore delle piccole e medie imprese, stabilendo che non si procede per le vie ordinarie, ma mediante iscrizione a ruolo delle somme oggetto di restituzione.
Nello specifico il comma 4 prevede che: “Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto
pag. 11/24 vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto”, mentre il comma 5 stabilisce che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Deve ritenersi che la circostanza che il credito non origina da una erogazione diretta da parte dell'amministrazione di somme di denaro in favore del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito della escussione della garanzia) all'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, in conseguenza dell'inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme alla banca da parte del mutuatario, non esclude l'applicabilità della procedura esattoriale di cui all'art. 67 del D.P.R. n. 43/1988. E ciò non solo perché
è proprio l'art. 2 del D.M. del 20.06.2005 che prevede che in quest'ultima ipotesi, ai fini del recupero del credito per conto del Fondo di Gestione si applica la procedura esattoriale, ma anche perché la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'espressione "finanziamenti” utilizzata dall'art. 9 comma 5 del D.Lgs. n. 123/1998 deve essere interpretata non in senso riduttivo, tale da circoscrivere gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirla, ma in senso estensivo, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato (v. Cass. n. 2664 del 20/01/2019).
Invero, essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal D.Lgs. n. 123 del 1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni pag. 12/24 giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento e deve ritenersi pertanto che quello attuato a mezzo di una garanzia personale non presenti, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale diversa ed inferiore rispetto alla concessione di mutui o alla erogazione diretta di somme di denaro.
E' stato poi puntualizzato che il D.M. 20 giugno 2005, art. 2, comma 4 - secondo cui, nell'effettuare il pagamento, il Fondo di Garanzia acquisisce, ai sensi dell'art. 1203 c.c., il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme pagate - è una norma di rango secondario che va interpretata e ricostruita alla luce e in sintonia con la normativa primaria che va a completare (v. Cass. n. 14915 del 31/05/2019) e che il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la "revoca", che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento (Cass. n. 6508 del 09/03/2020).
Oltre a ciò si è sottolineato che l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, ivi compresa la risoluzione negoziale del rapporto (Cass. 16/09/2022,
n. 27303).
E' inoltre indubbio che il credito che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI, ha natura pubblicistica, in quanto connesso - come tutti gli altri interventi previsti dal
D.Lgs. n. 123 del 1998, art.
7 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, e come tale deve fruire del privilegio di cui all'art. 9, comma 5,
pag. 13/24 legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma (v. Cass. n. 6508/2020 succitata).
Il che trova conferma nell'art. 8 bis della legge 24 marzo 2015, n. 33, il quale prevede che il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e che al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46: trattasi, invero, di norma che, come precisato da Cass. 14915/2019 succitata, non va considerata una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, o una disposizione innovativa, ma, più semplicemente, una disposizione ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente.
In effetti, la possibilità di procedere alla riscossione mediante iscrizione a ruolo anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie discende dall'applicazione dell'art. 1204 c.c., ai sensi del quale “la surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore”: la disposizione si lega alle ipotesi di surrogazione disciplinate dagli articoli precedenti, tra cui l'art. 1203 n. 3
c.c. che prevede la surrogazione legale e che, come visto, si applica alle procedure di recupero da parte del Fondo di Garanzia delle somme liquidate a titolo di perdita al creditore principale.
L'art. 1204 c.c., completando la disciplina di cui al precedente art. 1203 c.c., garantisce al terzo di subentrare in toto nella posizione del surrogato e, quindi, anche nei diritti che quest'ultimo vanta nei confronti dei terzi prestatori di garanzia, quali nel caso di specie i fideiussore coobbligato in solido con la società . CP_8
Anche la Suprema Corte ha da ultimo ribadito che in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di pag. 14/24 riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n.
3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente
( cfr. Cass. civ. n.1005/2023 e 9657/2024)
In definitiva, il credito che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia è un credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n.
123 del 1998 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive ed il ruolo costituisce il titolo esecutivo sulla base del quale
[...]
è legittimata ad avviare la procedura di Parte_2
riscossione esattoriale del credito in surroga a lei spettante nei confronti del fideiussore.
L'appello va accolto anche in relazione al secondo motivo d'impugnazione risultando la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 per la riscossione coattiva degli importi dovuti azionata da corretta e legittima, in quanto Parte_2
Contr conforme alla normativa in materia. L'azione di recupero azionata da per mezzo dell' , è stata fondata su un legittimo ed efficace titolo Controparte_6
esecutivo, costituito dal ruolo esattoriale n. 3467/2018 (cfr. doc. 10 fascicolo di primo grado).
Né diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure risultava necessaria l'emissione di un titolo esecutivo ad hoc poiché come già osservato dalla Suprema
Corte ( così Cass. civ. n. 1005/23 e n. 9657/24), il Fondo, surrogandosi nel credito della banca finanziatrice, attribuisce ad esso una coloritura nuova e pubblicistica, in quanto connessa al recupero di risorse erariali, stanziate al fine di promuovere l'accesso delle piccole e medie imprese ai finanziamenti bancari e di agevolare, di conseguenza, i loro investimenti. A ciò consegue che l'iscrizione a ruolo e la successiva riscossione esattoriale prescindono dal conseguimento di un sottostante titolo esecutivo, non dovendosi considerare attinenti a un'entrata di tipo privatistico.
pag. 15/24 Ciò posto vanno disattesi, perché infondati, i motivi di gravame incidentale riproposti in questa sede dagli appellati e . CP_1 Controparte_2
In primo luogo va disattesa l'eccezione relativa all'asserita carenza di motivazione della cartella esattoriale tenuto conto che in concreto, le informazioni complessivamente fornite agli appellati appaiono sufficienti a chiarire adeguatamente la natura e l'oggetto del credito controverso, vieppiù nella considerazione delle dettagliate difese svolte in sede di opposizione (e in questa sede riproposte). Con ciò deve ritenersi assolto l'onere motivazionale incombente sul concessionario, in virtù del consolidato principio di diritto per il quale “la cartella esattoriale che rinvii ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può essere dichiarata nulla solo ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa” (così Cass., civ n. 18224/18).
Nel caso di specie, infatti, la cartella stessa, senza necessità di rinvio ad altri atti presupposti, indica chiaramente la fonte dei crediti erariali (“ recupero agevolaz. Contr L.662/96 comunicazione di surroga a seguito di escussione di garanzia sull'operazione n.3239986”) e, in ogni caso, gli appellanti non hanno subito – né dedotto – alcun concreto pregiudizio al suo diritto di difesa, avendo anzi compiutamente percepito, difendendosi nel merito, l'origine della loro obbligazione.
Quanto alla asserita estinzione del credito per intervenuta transazione con la banca finanziatrice va osservato come la rivendicazione del medesimo credito da parte di due diversi soggetti, uno dei quali surrogatosi nella posizione del primo, può inibire la pretesa di quest'ultimo soltanto ove vi siano stati, da parte del debitore, atti solutori in favore del creditore originario, in un tempo anteriore alla conoscenza da parte sua della surrogazione, ai sensi dell'art. 1264 c.c. Non essendo stato tale evento neanche dedotto, la questione resta ininfluente ai fini della decisione.
Quanto all'invocata applicabilità dell'articolo 1956 cod. civ. va rilevato come nel caso di specie sussiste la deroga pattizia tenuto conto che il contratto contiene la clausola che prevede l'obbligo di tenersi informati: nel “Capitolato dei patti e delle condizioni che formano parte integrante del contratto di finanziamento” allegato al contratto di mutuo chirografario, all'art. VI è stabilito che “il Garante avrà cura di tenersi informato al corrente delle condizioni patrimoniali della parte mutuataria e, in particolare, di pag. 16/24 informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con le Banche
Partecipanti” (cfr. doc.11 pag.16) e inoltre che il contratto prevede l'obbligo della
CA di comunicare al fideiussore l'entità dell'esposizione complessiva della parte mutuataria “a richiesta del garante” che nel caso di specie non risulta esser stata effettuata.
Va poi evidenziato che la mancata richiesta di autorizzazione non configura una violazione contrattuale liberatoria quando la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o dev'essere presunta tale (così Cass. civ. n.
31227 del 29/11/2019). Invero la ratio del divieto fatto al creditore di concedere ulteriore credito al debitore principale divenuto insolvente o che si trovi in condizioni di difficoltà di soddisfare il suo credito, senza speciale autorizzazione, risiede nell'esigenza di scongiurare imprevedibili dilazioni del rischio assunto dal fideiussore, all'insaputa delle sopravvenute mutate condizioni economiche del debitore principale. Ebbene nel caso di specie i fideiussori e Controparte_11 CP_1 Controparte_2
all'epoca della stipula del mutuo, erano soci della debitrice principale CP_8
(cfr. visura camerale dimessa unitamente all'atto di opposizione) sicchè appare legittimo presumere che fossero a conoscenza delle condizioni economiche della società
e quindi in grado di decidere se revocare o meno la garanzia prestata, con conseguente inapplicabilità della causa di estinzione della garanzia prevista dall'art. 1956 cod.civ.
Quanto all'applicabilità dell'art. 1957 c.c. va rilevato che nel “Capitolato dei patti e delle condizioni che formano parte integrante del contratto di finanziamento” allegato al contratto di mutuo chirografario, all'art. VI è prevista una deroga all'applicabilità dell'art. 1957 c.c. stabilendo che i diritti delle Banche partecipanti nei confronti del
Garante si estendono sino alla totale estinzione di ogni suo credito, con espresso esonero delle banche medesime dall'onere di escutere il debitore entro il termine previsto dall'art. 1957 c.c. (cfr. doc. 11 pag. 16) L'art. VI del Capitolato prevede che “il garante pagherà immediatamente alle BANCHE PARTECIPANTI, a sua semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto alle
BANCHE PARTECIPANTI” e che ”l'eventuale decadenza dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al Garante, il quale riconosce alle BANCHE
pag. 17/24 PARTECIPANTI il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni della Parte Mutuataria debbano imputarsi i pagamenti da lui fatti”.
In proposito va osservato che la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. Sez. Un.
25.10.1979 n. 5572) ritiene che l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cod. civ, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio d'escussione, prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo. Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore.
In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta,
a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Né tale interpretazione contrasta con la ratio della norma, individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale (v. Cass. n. 7345 del 01/07/1995 e Cass. n. 19300 del 03/10/2005).
Ora, la clausola che consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il pag. 18/24 termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo "a semplice richiesta scritta", senza la necessità di proporre azione giudiziaria
Una siffatta clausola, lungi dall'attribuire al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, costituisce valida espressione di autonomia negoziale, ben potendo essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957
c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n. 7345 del
01/07/1995 e Cass. n. 13078 del 21/05/2008).
Invero, una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore.
Se non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art. 1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957 c.c.
Nel caso concreto la banca, con missiva del 19.5.2015, ha comunicato alla debitrice principale ed ai fideiussori la risoluzione del contratto di mutuo per grave inadempimento della società mutuataria ed intimato agli stessi il pagamento della somma dovuta, e dunque con lo stesso atto che ha determinato la scadenza dell'obbligazione principale, ha rivolto la propria istanza nei loro confronti. (doc.6 fascicolo di primo grado ). CP_3
La clausola di cui all'art. VI del capitolato allegato al contratto, che ha posto la deroga per l'escussione del debitore oltre i 6 mesi, è stata inoltre efficacemente approvata per iscritto senza che risultino applicabili i limiti derivanti dalla normativa consumieristica tenuto conto che e rilasciarono la fideiussione a CP_1 Controparte_2
garanzia del finanziamento concesso alla società di cui erano soci, detentori di una pag. 19/24 partecipazione non trascurabile al capitale sociale (oltre il 30%) e Controparte_2
anche amministratore.
Vanno altresì rigettate per infondatezza le asserite invalidità del contratto di finanziamento.
Va rigettata l'eccezione di nullità per mancata indicazione dell'ISC tenuto conto che come già osservato dalla Suprema Corte” In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs.
n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.” ( cfr. Cass. civ. n.39169/2021).
Va rigettata l'eccezione di invalidità della pattuizione degli interessi del mutuo chirografario in relazione al piano di ammortamento “alla francese” tenuto conto dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte : “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” (cfr. Cass SSUU n.15130/2024).
Quanto al rilevo relativo all'inserimento del contratto di un Interest Rate Floor, che è un contratto derivato, senza l'osservanza della normativa…” in disparte dell'assoluta genericità del rilievo svolto dal procuratore degli appellanti incidentali senza alcuna indicazione rispetto al contratto di finanziamento oggetto di controversia va comunque rilevato come nel caso del contratto di mutuo anche in presenza di una clausola floor, si deve ritenere che non viene alterata la riconducibilità dell'operazione allo schema tipico pag. 20/24 delle operazioni creditizie, cioè l'acquisizione di una somma di denaro propria del finanziamento sicchè nessuna invalidità risulta concretamente rinvenibile.
Va infine rigettata l'eccezione di nullità del mutuo chirografario per asserita assenza della traditio tenuto conto che secondo gli appellanti incidentali la somma sarebbe stata erogata “al solo scopo di procurarsi garanzie aggiuntive – con oneri a carico del cliente
– in relazione agli altri rapporti che non ne disponevano, facenti capo alla
[...]
” (cosi' nella comparsa di costituzione). CP_9
In proposito va osservato che, come compiutamente osservato dalla Suprema Corte “La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro”( cfr. Cass. civ. n.17194/2015). Ed ancora “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale
"pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.” (cfr.
Cass.civ. 23149/2022).
Infine quanto all'appello incidentale proposto da in relazione alla capo della CP_3
Contr decisione relativo alla compensazione delle spese di lite tra l'istituto mutuante e il motivo va accolto sulla base delle ragioni poste a sostegno dell'accoglimento del gravame principale. A tale ultimo proposito va osservato come la chiamata in giudizio di era stata svolta da in via subordinata in relazione alle nullità CP_3 Parte_1
del contratto eccepite dagli opponenti e la Cassazione ha anche recentemente riaffermato pag. 21/24 il seguente principio di diritto: "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" ( cfr. Cass.civ. n.6144/2024)
Conclusivamente in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
e con rigetto dell'appello incidentale proposto da Parte_2 CP_1
e in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia
[...] Controparte_2
n.565/2022 pubblicata il 23/3/2022 va dunque rigettata l'opposizione proposta da e avverso le cartelle di pagamento n. CP_1 Controparte_2
11920180022004428001 e n. 11920180022004428002 emesse da
[...]
di Venezia recanti l'intimazione di pagamento della somma di euro Controparte_5
Contr 247.516,09 a titolo di “Recupero agevolaz. L. 662/96 comunicazione di surroga a seguito di escussione di garanzia sull'operazione n. 323986” notificate in data
20.9.2019 e 6.9.2019 .
Giusta soccombenza e vanno condannati a rifondere, CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, a le spese di Parte_2
entrambi i gradi di giudizio che si liquidano secondo il dm n.55/2014 , secondo lo scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 per il primo grado in euro 12.046,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 14.239,00 per compensi ed euro 1.165,50 per spese (c.u. e marca) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
Per le ragioni suindicate e vanno inoltre condannati a CP_1 Controparte_2
rifondere, in solido tra loro, a e spese di entrambi i Controparte_3
gradi di giudizio che si liquidano secondo il dm n.55/2014, secondo lo scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 per il primo grado in euro 12.046,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro pag. 22/24 14.239,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
Segue al rigetto dell'appello incidentale proposto da e CP_1 CP_2
l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 nei confronti loro
[...]
confronti
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, accoglie l'appello proposto da
[...]
e da Parte_2 Controparte_3
ed in riforma della sentenza impugnata n. 565/22 del Tribunale di Venezia pubblicata in data 23/03/2022:
1) rigetta l'opposizione proposta da e avverso le CP_1 Controparte_2
cartelle di pagamento n. 11920180022004428001 e n. 11920180022004428002 emesse da di Venezia recanti l'intimazione di Controparte_5
pagamento della somma di euro 247.516,09 a titolo di “Recupero agevolaz. L.
Contr 662/96 comunicazione di surroga a seguito di escussione di garanzia sull'operazione n. 323986” notificate in data 20.9.2019 e 6.9.2019 ;
2) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 Controparte_2
le spese del giudizio di Parte_2
primo grado, che si liquidano in euro 12.046,00 per compensi oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 Controparte_2
le spese del giudizio di Parte_2
secondo grado, che si liquidano in euro 14.239,00 per compensi ed in euro
1.165,50 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 Controparte_2
spese del giudizio di primo grado, che si Controparte_3
liquidano in euro 12.046,00 per compensi , oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 Controparte_2
spese del giudizio di secondo grado, che Controparte_3
pag. 23/24 si liquidano in euro 14.239,00 per compensi oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico di e . CP_1 Controparte_2
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Martina Gasparini
Il Presidente
Caterina Passarelli
pag. 24/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1790/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Marco P.IVA_1
Petitto
Appellante
Contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), con l'avv. Carlo Cristante e l'avv. Stefania Martin C.F._2
Appellati
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria
[...]
(C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. prof. Nicola Rocco di
Torrepadula
Appellata
Controparte_5
Appellata contumace
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I' comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n. 565/22 pubblicata in data 23/03/2022 del Tribunale di Venezia
CONCLUSIONI
Per Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza o eccezione, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata per i motivi di cui alla narrativa dell'atto che precede e, per l'effetto, dichiarare valide ed efficaci le cartelle di pagamento opposte in primo grado con opposizione ex art. 615
c.p.c. e rigettare ogni domanda proposta in primo grado contro
[...]
in quanto infondata in fatto e diritto. Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per e CP_1 Controparte_2
In via principale
-respingere l'appello presentato dal stante Parte_1
l'infondatezza dei motivi su cui si basa e, per la conseguenza, confermare la sentenza del Tribunale di Venezia n. 565/2022;
In via subordinata
-nella denegata ipotesi in cui ritenesse in tutto o in parte fondati i motivi dell'appello presentato dal accogliere comunque Parte_1
l'opposizione dei IG.ri e per le ragioni già esposte CP_1 Controparte_2 nell'atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e art. 29, comma II, D.Lgs.
46/1999 nonché nei successivi scritti difensivi depositati dai medesimi opponenti nel primo grado di giudizio e riproposte ex art. 346 c.p.c. (o, se ritenute implicitamente respinte dal Tribunale, in via di appello incidentale) in questa sede ai paragrafi B.1) e
B.2) della comparsa di costituzione e risposta;
- per la conseguenza, dichiarare nulla e/o illegittima e/o inefficace nei confronti degli opponenti l'iscrizione a ruolo e con essa le cartelle n. 11920180022004428 002 e n. 11920180022004428 001 impugnate, stante l'inesistenza del diritto azionato dal e/o dall' ; Parte_1 Controparte_6
pag. 2/24 In via di ulteriore subordine
-accertare e dichiarare che, alla luce delle eccezioni e argomentazioni già svolte nel paragrafo E) dell'atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e art. 29, comma II, D.Lgs. 46/1999 e nei successivi scritti difensivi depositati dallo scrivente patrocinio [ivi incluso il paragrafo C) della prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.] nonché riproposte nella comparsa di costituzione e risposta al paragrafo B.3) ex art. 346 c.p.c. o, se ritenute respinte in sede di primo grado, quale appello in via incidentale, non sussisteva né sussiste alcun credito nel quale il Parte_1 si è surrogato o che in ogni caso il credito ha un'entità pari a quella -minore- che
[...] verrà accertata all'esito del presente giudizio;
In ogni caso
- rigettare le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e attiva, di incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia, di assenza del litisconsorzio necessario e di ne bis in idem sollevate da nonché ogni altra difesa, CP_3
domanda o eccezione svolte dalla stessa, e ciò per tutte le ragioni già esposte dagli opponenti nel paragrafo B) della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. e nei loro successivi scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, nonché in questa sede ribadite ex art. 346 c.p.c. (o, se ritenute implicitamente respinte dal Tribunale, in via di appello incidentale) ai paragrafi D) e E) della comparsa di costituzione e risposta;
In via istruttoria
- ammettere la prova testimoniale chiesta dagli opponenti con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado e qui di seguito integralmente riportata:
1) vero che, dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 996/2017 emesso dal Tribunale di Roma su istanza di CP_7
i IG.ri , tramite il loro legale Avv. Carlo Bellogi del Foro di
[...] CP_1
Pordenone, a partire da fine 2017 aprivano una trattativa con il predetto istituto di credito, nella persona del Dott. , per la definizione del contenzioso Persona_1
succitato;
2) riferisca il teste se il Dott. o altri esponenti di CR- Persona_1
CA Impresa, durante i colloqui intervenuti con l'Avv. Carlo Bellogi del Foro di pag. 3/24 Pordenone tra fine 2017 e marzo 2018, comunicavano a quest'ultimo che CR-
CA Impresa aveva incassato a novembre 2017 l'importo pari al 70% del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 996/2017 del Tribunale di Roma;
3) vero che in data 29.01.2018 l'Avv. Carlo Bellogi, per conto dei IG.ri e , formulava al Dott. di Parte_3 CP_1 Controparte_2 Persona_1
la proposta di pagamento con liberazione dei fideiussori di una Controparte_7
somma pari al 10% del credito monitoriamente azionato;
4) vero che ha risposto con la lettera datata 21.02.2018, Controparte_7
dimessa sub doc. 5 dagli attori e qui esibita al teste, alla proposta di pagamento con liberazione dei fideiussori di una somma pari al 10% del credito monitoriamente azionato, proposta formulata in data 29.01.2018 dall'Avv. Carlo Bellogi al Dott.
; Persona_1
si indica come testimone l'Avv. Carlo Bellogi del Foro di Pordenone, con studio in Pordenone (PN), Viale Cossetti, 22;
- in relazione alla contestazione formulata dallo scrivente patrocinio al paragrafo
E.5) della citazione introduttiva del primo grado di giudizio e riproposta al paragrafo
B.3) della comparsa di costituzione, ordinare al e/o a Controparte_8 [...]
(oggi incorporata in di esibire gli estratti conto al 30.09.2013 e CP_9 CP_10
al 31.12.2013 -i.e. immediatamente prima e subito dopo la stipula del contratto di mutuo- concernenti il rapporto bancario all'epoca in essere tra la predetta società e il succitato istituto di credito;
- disporre, ove ritenuto necessario nonostante la perizia econometrica già presente in atti, una consulenza tecnica d'ufficio in relazione alle contestazioni sollevate e ai rilievi formulati al paragrafo E) della citazione introduttiva del primo grado di giudizio e qui riproposti al paragrafo B.3) della comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forfettario, Iva e
CPA come per legge, in relazione al presente grado di giudizio, nonché con conferma della condanna di alla rifusione delle spese a favore degli Parte_1
opponenti, condanna contenuta nella sentenza appellata.
Per Controparte_3
1. in via preliminare dichiarare rinunciata ogni domanda proposta nel primo grado di pag. 4/24 giudizio nei confronti di Controparte_3
2. in via subordinata, dichiarare in ogni caso il difetto di legittimazione passiva di il difetto di competenza su ogni domanda relativa Controparte_3
al contratto di mutuo stipulato dalle parti e al credito della CA;
3. dichiarare, in ogni caso, inammissibile in rito e infondata nel merito ogni domanda nei confronti di Controparte_3
4. condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio a favore di Controparte_3
MOTIVAZIONE
Fatto
In data 22.10.2013 e sottoscrivevano Controparte_3 Controparte_9 con un contratto di mutuo chirografario in pool per complessivi € CP_8
400.000,00, per il quale , e si CP_1 Controparte_11 Controparte_2 costituivano garanti in solido fino alla concorrenza della somma di € 400.000,00. Il mutuo era altresì garantito dalla garanzia prestata dal ai Parte_1
sensi e per gli effetti di cui alla legge 662/96.
In seguito all'inadempimento della (dichiarata fallita in data 17.7.2015) CP_8
proponeva in data 4.11.2016 ricorso per ingiunzione e con Controparte_3
decreto n. 996/2017 del Tribunale di Roma ingiungeva il pagamento della somma di euro 288.129,88 ai garanti.
I fideiussori interponevano tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo con atto di citazione 9.3.2017.
In data 15.11.2017 la Parte_2 comunicava ad la delibera della liquidazione della perdita per l'importo di CP_3
euro 233.500,20 (liquidata in data 23.11.2017).
In data 21.02.2018 e i fideiussori sottoscrivevano un accordo transattivo con CP_3
pagamento da parte di questi ultimi della somma di euro 29.000,00.
In data 20.09.2019 e in data 06.09.2019 Agenzia delle Entrate Riscossione, su incarico di notificava a e Parte_1 CP_1 Controparte_2
rispettivamente la cartella n. 11920180022004428 001 e la cartella n.
11920180022004428 002, entrambe per l'importo di euro 247.516,09.
pag. 5/24 Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente e proponevano CP_1 Controparte_2
avanti al Tribunale di Venezia domanda ex art.615 c.p.c. nei confronti di
[...]
(già Parte_2 Parte_2
Contr di seguito anche solo e dell'
[...] Controparte_5
impugnando le cartelle di pagamento n.11920180022004428001 e n.
11920180022004428002 recanti l'intimazione di pagamento della somma complessiva di Euro 247.516,09 a titolo di “Recupero agevolaz. L. 662/96 comunicazione di surroga Contr a seguito di escussione di garanzia sull'operazione n. 323986” in relazione al Contr credito di e notificate agli opponenti in qualità di fideiussori della debitrice principale Controparte_8
si costituiva in giudizio contestando le avverse domande e Parte_1
chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_3
formulando nei suoi confronti, in via subordinata, domanda di ripetizione e di condanna alla corresponsione degli importi ricevuti a seguito della transazione intercorsa con gli opponenti, nonché della complessiva somma liquidata a seguito di escussione della garanzia.
In seguito all'autorizzazione della chiamata in causa del terzo si costituiva
[...]
(di seguito per brevità anche solo ) contestando i motivi di Controparte_3 CP_3
opposizione e chiedendo il rigetto sia dell'opposizione proposta da e CP_1
Contr che della domanda di ripetizione formulata da CP_2
Con la sentenza 565/22 pubblicata in data 23 marzo 2022 il Tribunale di Venezia accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava le cartelle impugnate, condannando Contr alla rifusione delle spese di lite in favore degli opponenti e compensando le spese
Contr tra e . CP_3
Il Tribunale riteneva che non poteva procedere al recupero Parte_1
con la riscossione esattoriale non vertendosi in un'ipotesi di revoca del finanziamento per deviazione dallo scopo ed essendo i destinatari della procedura di riscossione i fideiussori e non i debitori principali. Rilevava inoltre come, anche se ritenuta ammissibile la procedura esecutiva mediante ruolo, Parte_1
pag. 6/24 avrebbe dovuto munirsi di idoneo titolo esecutivo tenuto conto della natura di prelievo patrimoniale fondato su un rapporto di natura privatistica.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 565/22 del Tribunale di Venezia ha interposto tempestivo appello chiedendo la riforma della Parte_2
sentenza impugnata e la dichiarazione di validità ed efficacia delle cartelle di pagamento opposte in primo grado.
Si è costituita chiedendo in via preliminare di dichiarare Controparte_3
rinunciata ogni domanda proposta in primo grado nei suoi confronti e in via subordinata di dichiarare in ogni caso il proprio difetto di legittimazione passiva e il difetto di competenza su ogni domanda relativa al contratto di mutuo stipulato tra le parti e al credito della banca, di dichiarare inammissibile in rito e infondata nel merito ogni domanda nei suoi confronti e di condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in suo favore.
Si sono costituiti e chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1 Controparte_2
la conferma della sentenza impugnata, riproponendo le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite nonché il rigetto delle eccezioni sollevate da In via preliminare hanno eccepito la nullità e/o Controparte_3
illegittimità delle cartelle esattoriali impugnate in quanto affetta da vizio di motivazione.
Inoltre hanno eccepito l'intervenuta definitiva liberazione per effetto di una transazione formalizzata dall'istituto mutuante . Inoltre hanno svolto una serie di eccezioni CP_3
relative al rapporto principale svolgendo in particolare eccezione di nullità per mancata
Par indicazione dell' , eccezione di liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. e ai sensi dell'art. 1957 c.c., eccezione di invalidità della pattuizione degli interessi del mutuo chirografario con riferimento alla previsione di ammortamento alla francese e infine di nullità del mutuo chirografario per mancata traditio della somma.
Con provvedimento del 25.01.2023 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
. Controparte_13
Motivi d'appello
Appello principale proposto da Parte_2
[...]
pag. 7/24 Primo motivo di impugnazione
Contr Con il primo motivo di appello lamenta la violazione dell'art. 9 del D.Lgs. n.
123/1998 e dell'art. 8 bis D.L. n. 3/2015, nonché della disciplina normativa in materia di riscossione esattoriale.
La disciplina della riscossione mediante ruolo di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999 sarebbe richiamata dalla legge 24.03.2015 n. 33, che avrebbe convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 24.01.2015 n. 3, il quale stabilirebbe all'art. 8 bis che al recupero del credito nascente dalla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal fondo di garanzia, si procederebbe mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26.02.1999 n. 46.
Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che il diritto ad agire mediante iscrizione a ruolo sussisterebbe solo per gli interventi per i quali sarebbe intervenuto il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998. Tuttavia, il riferimento ai finanziamenti dovrebbe essere interpretato ricomprendendovi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche.
Il credito oggetto di causa difatti nasce dai benefici concessi dallo Stato a sostegno dello sviluppo di attività produttive delle piccole e medie imprese con una garanzia pubblica assoggettata alla disciplina degli interventi pubblici di cui al D.Lgs. 123/98.
Secondo motivo di impugnazione.
Contr Con il secondo motivo impugna la sentenza nel punto in cui non avrebbe ritenuto sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi della procedura esattoriale e la legittimazione attiva alla riscossione del ruolo. L'azione di recupero azionata da
, tramite , risulta fondata sul Parte_1 Controparte_14
titolo esecutivo che è costituito dal ruolo esattoriale n. 3467/2018, atto dotato di efficacia probatoria piena del credito. Il rapporto tra , quale Parte_1 gestore del fondo, e l'impresa beneficiaria e i suoi fideiussori ha natura pubblicistica e pertanto non risulta necessaria l'emissione di uno specifico titolo esecutivo.
Appello incidentale proposto da e CP_1 Controparte_2
pag. 8/24 1)Nullità e/o illegittimità delle cartelle esattoriali impugnate e della conseguente iscrizione a ruolo, in quanto affetta da vizio di motivazione. Violazione dell'art. 7, L.
212/2000
Gli appellanti incidentali lamentavano la mancata indicazione dei presupposti in fatto e delle ragioni giuridiche posti a base del recupero operato dall'amministrazione finanziaria risultando inoltre non specificate le modalità di quantificazione degli interessi.
2) intervenuta definitiva liberazione dei garanti a seguito della transazione intervenuta con . CP_3
Gli appellanti incidentali rilevavano come in data Controparte_15
21.02.2018 aveva definitivamente liberato i IG.ri e quali CP_1 Controparte_2
garanti, accettando dagli stessi a saldo e stralcio di ogni sua pretesa la somma di euro
29.000,00, versata dai fideiussori, come documentato nel giudizio di primo grado.
3)insussistenza del credito derivante dal contratto di finanziamento per nullità per
Par mancata indicazione dell' , invalidità della pattuizione degli interessi del mutuo chirografario, nullità del mutuo chirografario per mancata traditio della somma.
4) eccezione di liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.
5) eccezione di liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Appello incidentale proposto da CP_3
ha contestato la decisione di primo grado ove il Tribunale ha ritenuto
[...]
sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra chiamante e terzo chiamato rilevandone la contraddittorietà con il dispositivo che ha revocato le cartelle impugnate e ritenendo che alla soccombenza di avrebbe dovuto Parte_1
conseguire la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite nei confronti della terza chiamata in causa chiedendo pertanto di “rettificare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha compensato le spese ponendo le stesse e quelle del presente grado di giudizio, a carico della parte soccombente”.
Ragioni della decisione
L'appello proposto da è fondato. Parte_2
Va preliminarmente rilevato come risulta non contestato che in data 22.10.2013
e erogavano a Controparte_3 Controparte_9 CP_8
pag. 9/24 complessivi euro 400.000,00, sulla base di un mutuo chirografario assistito da garanzia fideiussoria sottoscritta da , e per CP_1 Controparte_11 Controparte_2
l'intero importo e inoltre dalla garanzia pubblica prestata dal Parte_1
ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 662/96 fino all'importo di euro
[...]
280.000,00. Inoltre risulta non contestato l'inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria e l'escussione da parte della banca mutuante della garanzia CP_8
pubblica prestata da per l'importo di euro 233.500,20 - Parte_1
somma erogata in favore di CR CA Impresa con valuta 23.11.2017 (cfr. doc. 7
Contr e 9 fascicolo di primo grado .
Per il recupero della somma erogata in favore di CR CA nei confronti dei fideiussori ha proceduto mediante iscrizione a ruolo. Parte_1
Ebbene, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure, l'esercizio della surroga è stato legittimamente esercitato a mezzo di esecuzione esattoriale.
In proposito va rilevato come l'art. 2 comma 100 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha istituito il Fondo di Garanzia per le P.M.I., che ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, facilitando la concessione, tramite la costituzione di una garanzia pubblica e su apposita domanda delle banche finanziatrici, di crediti alle imprese che abbiano difficoltà a fornire garanzie sufficienti all'istituto mutuante, sicché le banche beneficiano di una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota del finanziamento, in virtù della predetta garanzia.
In particolare allorché, come nel caso di specie, si verifichi l'inadempimento dell'impresa mutuataria, l'istituto di credito è tenuto a richiedere tempestivamente l'attivazione del Fondo e la liquidazione della perdita subita.
A seguito dell'accertamento dell'effettiva insolvenza dell'impresa mutuataria e del susseguente pagamento in favore della banca della perdita accertata,
[...]
– che in virtù di un'apposita convenzione Parte_2
stipulata con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello
Sviluppo Economico), svolge l'attività di gestione del predetto Fondo - è surrogata ex lege nei diritti spettanti a quest'ultima nei confronti del soggetto beneficiario del finanziamento e degli eventuali fideiussori per il valore dell'importo liquidato, ed è
pag. 10/24 legittimata a recuperare il credito coattivamente avvalendosi della disciplina della riscossione mediante ruolo.
Ed infatti l'art 2 comma 4 del D.M. 20.6.2005 del Ministero delle attività produttive prevede testualmente: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole
e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46”.
L'art. 9 comma 5 del D. Lvo 123/1998 (intitolato "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c”), della legge 15 marzo 1997, n. 59") riconosce natura privilegiata ai crediti derivanti dalla restituzioni dei finanziamenti erogati ai sensi del citato decreto legislativo e dispone che al loro recupero si provvede con l'iscrizione al ruolo.
Ebbene, il richiamo operato dall'art. 2 comma 4 del D.M. 20.6.2005 all'art. 9 comma 5 del D. Lvo 123/1998 induce a ritenere che la concessione di credito agevolato mediante prestazione di garanzia da parte del Fondo istituito dalla legge 662/1996 costituisca una mera species del più ampio genere delle sovvenzioni previste dal D. Lgs. n. 123/1998.
L'art. 9 del predetto D.Lgs. n. 123/1998, ai commi 4 e 5, disciplina una speciale procedura di recupero dei crediti cd. 'agevolati' concessi in favore delle piccole e medie imprese, stabilendo che non si procede per le vie ordinarie, ma mediante iscrizione a ruolo delle somme oggetto di restituzione.
Nello specifico il comma 4 prevede che: “Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto
pag. 11/24 vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto”, mentre il comma 5 stabilisce che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Deve ritenersi che la circostanza che il credito non origina da una erogazione diretta da parte dell'amministrazione di somme di denaro in favore del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito della escussione della garanzia) all'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, in conseguenza dell'inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme alla banca da parte del mutuatario, non esclude l'applicabilità della procedura esattoriale di cui all'art. 67 del D.P.R. n. 43/1988. E ciò non solo perché
è proprio l'art. 2 del D.M. del 20.06.2005 che prevede che in quest'ultima ipotesi, ai fini del recupero del credito per conto del Fondo di Gestione si applica la procedura esattoriale, ma anche perché la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'espressione "finanziamenti” utilizzata dall'art. 9 comma 5 del D.Lgs. n. 123/1998 deve essere interpretata non in senso riduttivo, tale da circoscrivere gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirla, ma in senso estensivo, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato (v. Cass. n. 2664 del 20/01/2019).
Invero, essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal D.Lgs. n. 123 del 1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni pag. 12/24 giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento e deve ritenersi pertanto che quello attuato a mezzo di una garanzia personale non presenti, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale diversa ed inferiore rispetto alla concessione di mutui o alla erogazione diretta di somme di denaro.
E' stato poi puntualizzato che il D.M. 20 giugno 2005, art. 2, comma 4 - secondo cui, nell'effettuare il pagamento, il Fondo di Garanzia acquisisce, ai sensi dell'art. 1203 c.c., il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme pagate - è una norma di rango secondario che va interpretata e ricostruita alla luce e in sintonia con la normativa primaria che va a completare (v. Cass. n. 14915 del 31/05/2019) e che il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la "revoca", che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento (Cass. n. 6508 del 09/03/2020).
Oltre a ciò si è sottolineato che l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, ivi compresa la risoluzione negoziale del rapporto (Cass. 16/09/2022,
n. 27303).
E' inoltre indubbio che il credito che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI, ha natura pubblicistica, in quanto connesso - come tutti gli altri interventi previsti dal
D.Lgs. n. 123 del 1998, art.
7 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, e come tale deve fruire del privilegio di cui all'art. 9, comma 5,
pag. 13/24 legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma (v. Cass. n. 6508/2020 succitata).
Il che trova conferma nell'art. 8 bis della legge 24 marzo 2015, n. 33, il quale prevede che il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e che al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46: trattasi, invero, di norma che, come precisato da Cass. 14915/2019 succitata, non va considerata una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, o una disposizione innovativa, ma, più semplicemente, una disposizione ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente.
In effetti, la possibilità di procedere alla riscossione mediante iscrizione a ruolo anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie discende dall'applicazione dell'art. 1204 c.c., ai sensi del quale “la surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore”: la disposizione si lega alle ipotesi di surrogazione disciplinate dagli articoli precedenti, tra cui l'art. 1203 n. 3
c.c. che prevede la surrogazione legale e che, come visto, si applica alle procedure di recupero da parte del Fondo di Garanzia delle somme liquidate a titolo di perdita al creditore principale.
L'art. 1204 c.c., completando la disciplina di cui al precedente art. 1203 c.c., garantisce al terzo di subentrare in toto nella posizione del surrogato e, quindi, anche nei diritti che quest'ultimo vanta nei confronti dei terzi prestatori di garanzia, quali nel caso di specie i fideiussore coobbligato in solido con la società . CP_8
Anche la Suprema Corte ha da ultimo ribadito che in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di pag. 14/24 riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n.
3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente
( cfr. Cass. civ. n.1005/2023 e 9657/2024)
In definitiva, il credito che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia è un credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n.
123 del 1998 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive ed il ruolo costituisce il titolo esecutivo sulla base del quale
[...]
è legittimata ad avviare la procedura di Parte_2
riscossione esattoriale del credito in surroga a lei spettante nei confronti del fideiussore.
L'appello va accolto anche in relazione al secondo motivo d'impugnazione risultando la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 per la riscossione coattiva degli importi dovuti azionata da corretta e legittima, in quanto Parte_2
Contr conforme alla normativa in materia. L'azione di recupero azionata da per mezzo dell' , è stata fondata su un legittimo ed efficace titolo Controparte_6
esecutivo, costituito dal ruolo esattoriale n. 3467/2018 (cfr. doc. 10 fascicolo di primo grado).
Né diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure risultava necessaria l'emissione di un titolo esecutivo ad hoc poiché come già osservato dalla Suprema
Corte ( così Cass. civ. n. 1005/23 e n. 9657/24), il Fondo, surrogandosi nel credito della banca finanziatrice, attribuisce ad esso una coloritura nuova e pubblicistica, in quanto connessa al recupero di risorse erariali, stanziate al fine di promuovere l'accesso delle piccole e medie imprese ai finanziamenti bancari e di agevolare, di conseguenza, i loro investimenti. A ciò consegue che l'iscrizione a ruolo e la successiva riscossione esattoriale prescindono dal conseguimento di un sottostante titolo esecutivo, non dovendosi considerare attinenti a un'entrata di tipo privatistico.
pag. 15/24 Ciò posto vanno disattesi, perché infondati, i motivi di gravame incidentale riproposti in questa sede dagli appellati e . CP_1 Controparte_2
In primo luogo va disattesa l'eccezione relativa all'asserita carenza di motivazione della cartella esattoriale tenuto conto che in concreto, le informazioni complessivamente fornite agli appellati appaiono sufficienti a chiarire adeguatamente la natura e l'oggetto del credito controverso, vieppiù nella considerazione delle dettagliate difese svolte in sede di opposizione (e in questa sede riproposte). Con ciò deve ritenersi assolto l'onere motivazionale incombente sul concessionario, in virtù del consolidato principio di diritto per il quale “la cartella esattoriale che rinvii ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può essere dichiarata nulla solo ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa” (così Cass., civ n. 18224/18).
Nel caso di specie, infatti, la cartella stessa, senza necessità di rinvio ad altri atti presupposti, indica chiaramente la fonte dei crediti erariali (“ recupero agevolaz. Contr L.662/96 comunicazione di surroga a seguito di escussione di garanzia sull'operazione n.3239986”) e, in ogni caso, gli appellanti non hanno subito – né dedotto – alcun concreto pregiudizio al suo diritto di difesa, avendo anzi compiutamente percepito, difendendosi nel merito, l'origine della loro obbligazione.
Quanto alla asserita estinzione del credito per intervenuta transazione con la banca finanziatrice va osservato come la rivendicazione del medesimo credito da parte di due diversi soggetti, uno dei quali surrogatosi nella posizione del primo, può inibire la pretesa di quest'ultimo soltanto ove vi siano stati, da parte del debitore, atti solutori in favore del creditore originario, in un tempo anteriore alla conoscenza da parte sua della surrogazione, ai sensi dell'art. 1264 c.c. Non essendo stato tale evento neanche dedotto, la questione resta ininfluente ai fini della decisione.
Quanto all'invocata applicabilità dell'articolo 1956 cod. civ. va rilevato come nel caso di specie sussiste la deroga pattizia tenuto conto che il contratto contiene la clausola che prevede l'obbligo di tenersi informati: nel “Capitolato dei patti e delle condizioni che formano parte integrante del contratto di finanziamento” allegato al contratto di mutuo chirografario, all'art. VI è stabilito che “il Garante avrà cura di tenersi informato al corrente delle condizioni patrimoniali della parte mutuataria e, in particolare, di pag. 16/24 informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con le Banche
Partecipanti” (cfr. doc.11 pag.16) e inoltre che il contratto prevede l'obbligo della
CA di comunicare al fideiussore l'entità dell'esposizione complessiva della parte mutuataria “a richiesta del garante” che nel caso di specie non risulta esser stata effettuata.
Va poi evidenziato che la mancata richiesta di autorizzazione non configura una violazione contrattuale liberatoria quando la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o dev'essere presunta tale (così Cass. civ. n.
31227 del 29/11/2019). Invero la ratio del divieto fatto al creditore di concedere ulteriore credito al debitore principale divenuto insolvente o che si trovi in condizioni di difficoltà di soddisfare il suo credito, senza speciale autorizzazione, risiede nell'esigenza di scongiurare imprevedibili dilazioni del rischio assunto dal fideiussore, all'insaputa delle sopravvenute mutate condizioni economiche del debitore principale. Ebbene nel caso di specie i fideiussori e Controparte_11 CP_1 Controparte_2
all'epoca della stipula del mutuo, erano soci della debitrice principale CP_8
(cfr. visura camerale dimessa unitamente all'atto di opposizione) sicchè appare legittimo presumere che fossero a conoscenza delle condizioni economiche della società
e quindi in grado di decidere se revocare o meno la garanzia prestata, con conseguente inapplicabilità della causa di estinzione della garanzia prevista dall'art. 1956 cod.civ.
Quanto all'applicabilità dell'art. 1957 c.c. va rilevato che nel “Capitolato dei patti e delle condizioni che formano parte integrante del contratto di finanziamento” allegato al contratto di mutuo chirografario, all'art. VI è prevista una deroga all'applicabilità dell'art. 1957 c.c. stabilendo che i diritti delle Banche partecipanti nei confronti del
Garante si estendono sino alla totale estinzione di ogni suo credito, con espresso esonero delle banche medesime dall'onere di escutere il debitore entro il termine previsto dall'art. 1957 c.c. (cfr. doc. 11 pag. 16) L'art. VI del Capitolato prevede che “il garante pagherà immediatamente alle BANCHE PARTECIPANTI, a sua semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto alle
BANCHE PARTECIPANTI” e che ”l'eventuale decadenza dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al Garante, il quale riconosce alle BANCHE
pag. 17/24 PARTECIPANTI il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni della Parte Mutuataria debbano imputarsi i pagamenti da lui fatti”.
In proposito va osservato che la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. Sez. Un.
25.10.1979 n. 5572) ritiene che l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cod. civ, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio d'escussione, prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo. Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore.
In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta,
a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Né tale interpretazione contrasta con la ratio della norma, individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale (v. Cass. n. 7345 del 01/07/1995 e Cass. n. 19300 del 03/10/2005).
Ora, la clausola che consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il pag. 18/24 termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo "a semplice richiesta scritta", senza la necessità di proporre azione giudiziaria
Una siffatta clausola, lungi dall'attribuire al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, costituisce valida espressione di autonomia negoziale, ben potendo essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957
c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n. 7345 del
01/07/1995 e Cass. n. 13078 del 21/05/2008).
Invero, una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore.
Se non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art. 1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957 c.c.
Nel caso concreto la banca, con missiva del 19.5.2015, ha comunicato alla debitrice principale ed ai fideiussori la risoluzione del contratto di mutuo per grave inadempimento della società mutuataria ed intimato agli stessi il pagamento della somma dovuta, e dunque con lo stesso atto che ha determinato la scadenza dell'obbligazione principale, ha rivolto la propria istanza nei loro confronti. (doc.6 fascicolo di primo grado ). CP_3
La clausola di cui all'art. VI del capitolato allegato al contratto, che ha posto la deroga per l'escussione del debitore oltre i 6 mesi, è stata inoltre efficacemente approvata per iscritto senza che risultino applicabili i limiti derivanti dalla normativa consumieristica tenuto conto che e rilasciarono la fideiussione a CP_1 Controparte_2
garanzia del finanziamento concesso alla società di cui erano soci, detentori di una pag. 19/24 partecipazione non trascurabile al capitale sociale (oltre il 30%) e Controparte_2
anche amministratore.
Vanno altresì rigettate per infondatezza le asserite invalidità del contratto di finanziamento.
Va rigettata l'eccezione di nullità per mancata indicazione dell'ISC tenuto conto che come già osservato dalla Suprema Corte” In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs.
n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.” ( cfr. Cass. civ. n.39169/2021).
Va rigettata l'eccezione di invalidità della pattuizione degli interessi del mutuo chirografario in relazione al piano di ammortamento “alla francese” tenuto conto dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte : “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” (cfr. Cass SSUU n.15130/2024).
Quanto al rilevo relativo all'inserimento del contratto di un Interest Rate Floor, che è un contratto derivato, senza l'osservanza della normativa…” in disparte dell'assoluta genericità del rilievo svolto dal procuratore degli appellanti incidentali senza alcuna indicazione rispetto al contratto di finanziamento oggetto di controversia va comunque rilevato come nel caso del contratto di mutuo anche in presenza di una clausola floor, si deve ritenere che non viene alterata la riconducibilità dell'operazione allo schema tipico pag. 20/24 delle operazioni creditizie, cioè l'acquisizione di una somma di denaro propria del finanziamento sicchè nessuna invalidità risulta concretamente rinvenibile.
Va infine rigettata l'eccezione di nullità del mutuo chirografario per asserita assenza della traditio tenuto conto che secondo gli appellanti incidentali la somma sarebbe stata erogata “al solo scopo di procurarsi garanzie aggiuntive – con oneri a carico del cliente
– in relazione agli altri rapporti che non ne disponevano, facenti capo alla
[...]
” (cosi' nella comparsa di costituzione). CP_9
In proposito va osservato che, come compiutamente osservato dalla Suprema Corte “La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro”( cfr. Cass. civ. n.17194/2015). Ed ancora “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale
"pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.” (cfr.
Cass.civ. 23149/2022).
Infine quanto all'appello incidentale proposto da in relazione alla capo della CP_3
Contr decisione relativo alla compensazione delle spese di lite tra l'istituto mutuante e il motivo va accolto sulla base delle ragioni poste a sostegno dell'accoglimento del gravame principale. A tale ultimo proposito va osservato come la chiamata in giudizio di era stata svolta da in via subordinata in relazione alle nullità CP_3 Parte_1
del contratto eccepite dagli opponenti e la Cassazione ha anche recentemente riaffermato pag. 21/24 il seguente principio di diritto: "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" ( cfr. Cass.civ. n.6144/2024)
Conclusivamente in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
e con rigetto dell'appello incidentale proposto da Parte_2 CP_1
e in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia
[...] Controparte_2
n.565/2022 pubblicata il 23/3/2022 va dunque rigettata l'opposizione proposta da e avverso le cartelle di pagamento n. CP_1 Controparte_2
11920180022004428001 e n. 11920180022004428002 emesse da
[...]
di Venezia recanti l'intimazione di pagamento della somma di euro Controparte_5
Contr 247.516,09 a titolo di “Recupero agevolaz. L. 662/96 comunicazione di surroga a seguito di escussione di garanzia sull'operazione n. 323986” notificate in data
20.9.2019 e 6.9.2019 .
Giusta soccombenza e vanno condannati a rifondere, CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, a le spese di Parte_2
entrambi i gradi di giudizio che si liquidano secondo il dm n.55/2014 , secondo lo scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 per il primo grado in euro 12.046,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 14.239,00 per compensi ed euro 1.165,50 per spese (c.u. e marca) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
Per le ragioni suindicate e vanno inoltre condannati a CP_1 Controparte_2
rifondere, in solido tra loro, a e spese di entrambi i Controparte_3
gradi di giudizio che si liquidano secondo il dm n.55/2014, secondo lo scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 per il primo grado in euro 12.046,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro pag. 22/24 14.239,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
Segue al rigetto dell'appello incidentale proposto da e CP_1 CP_2
l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 nei confronti loro
[...]
confronti
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, accoglie l'appello proposto da
[...]
e da Parte_2 Controparte_3
ed in riforma della sentenza impugnata n. 565/22 del Tribunale di Venezia pubblicata in data 23/03/2022:
1) rigetta l'opposizione proposta da e avverso le CP_1 Controparte_2
cartelle di pagamento n. 11920180022004428001 e n. 11920180022004428002 emesse da di Venezia recanti l'intimazione di Controparte_5
pagamento della somma di euro 247.516,09 a titolo di “Recupero agevolaz. L.
Contr 662/96 comunicazione di surroga a seguito di escussione di garanzia sull'operazione n. 323986” notificate in data 20.9.2019 e 6.9.2019 ;
2) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 Controparte_2
le spese del giudizio di Parte_2
primo grado, che si liquidano in euro 12.046,00 per compensi oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 Controparte_2
le spese del giudizio di Parte_2
secondo grado, che si liquidano in euro 14.239,00 per compensi ed in euro
1.165,50 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 Controparte_2
spese del giudizio di primo grado, che si Controparte_3
liquidano in euro 12.046,00 per compensi , oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 Controparte_2
spese del giudizio di secondo grado, che Controparte_3
pag. 23/24 si liquidano in euro 14.239,00 per compensi oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico di e . CP_1 Controparte_2
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Martina Gasparini
Il Presidente
Caterina Passarelli
pag. 24/24