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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Antonio Rosario Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel.
a scioglimento della riserva, nel procedimento ex art. 131 L.F. iscritto al n.
R.G. 50833/2025 e promosso da
- ( ) in proprio e quale Parte_1 C.F._1
Co amministratore de ), con l'avv. Salvatore Parte_2 P.IVA_1
Scali; contro
- ( ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante , con gli avv.ti Fabrizio Ravidà ed Elisa Rullo;
Controparte_3
e
- ), in persona del Controparte_4 P.IVA_1 curatore con l'avv. Vincenzo Donativi;
Parte_3 ha emesso il seguente
DECRETO
Il reclamante in proprio e quale amministratore della Parte_1 società fallita, ha impugnato ex art. 131 l.f. (ratione temporis applicabile) il decreto del Tribunale di Roma in data 16/4/2025, con cui è stata respinta l'opposizione all'omologa del concordato proposto dalla società in relazione Controparte_2 al fallimento Controparte_4
r.g. n. 1 Tale proposta “prevedeva il pagamento integrale dei crediti” -anche chirografari- “e degli oneri della procedura” -mediante il versamento, entro sessanta giorni dalla definitiva omologazione, della somma pari al valore del passivo fallimentare di euro 11.455.638,67 – “e l'istituzione di un fondo rischi di €
400.000,00 volto a garantire la copertura delle spese in prededuzione a fronte dell'acquisizione dell'intero attivo fallimentare. Con atto integrativo depositato il
27/9/24, ha specificato le proposte modalità di esecuzione del concordato e ha assunto l'impegno di incrementare la proposta con la “copertura” delle domande
“ultratardive” eventualmente depositate e non dichiarate definitivamente inammissibili” (v. decreto).
In assenza di dichiarazioni di dissenso -acquisito il parere favorevole del curatore in via definitiva- il concordato fallimentare è stato omologato, previo rigetto dell'opposizione di (che non ha proposto impugnazione) e degli Parte_4 odierni reclamanti.
Questi ultimi lamentano:
1. la “discrasia” tra gli immobili indicati nella proposta di concordato fallimentare e quelli realmente di proprietà della società fallita, 2. il “conflitto di interessi” in capo all'arch. la cui stima del Per_1 patrimonio immobiliare è stata posta a fondamento della proposta;
3. il difetto di solvibilità della società proponente, non adeguatamente verificato dalla curatela.
La proponente e la curatela hanno eccepito l'inammissibilità del reclamo, altrimenti chiedendone il rigetto nel merito.
La causa è stata oralmente discussa dalle parti, che si sono riportate ai rispettivi atti processuali.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Le reclamate hanno eccepito che l'impugnazione è stata proposta il 16/5/2025, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica in data 15/4/2025 del decreto di omologa.
Tale eccezione è priva di pregio in quanto, dalla ricevuta di avvenuta consegna
(c.d. seconda PEC, che individua il momento di perfezionamento del deposito- cfr.
Cass. 69/2025) consta che l'atto processuale è stato depositato entro il giorno di r.g. n. 2 scadenza del termine di reclamo (e cioè in data 15/5/2025, alle ore 23.57).
Sotto altro profilo, le reclamate hanno eccepito che il reclamo è privo di specifici motivi di censura del provvedimento impugnato.
1. Rammentato che non trovano applicazione, nella presente sede, i limiti dell'appello di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c., l'eccezione può trovare accoglimento rispetto al primo motivo di impugnazione, che si risolve nell'integrale trasposizione del contenuto dell'atto processuale dell'altra opponente in assenza del requisito di cui all'art. 18, II comma n. 3 l.f. (espressamente richiamato dall'art. 131 l.f.).
Il motivo di gravame, per altro verso, si esaurisce nella denuncia di incompleta rappresentazione del patrimonio immobiliare nella proposta (che però riguarda l'intero attivo fallimentare), traducendosi quindi nella contestazione dell'attendibilità e completezza della “perizia dell'arch. che costituisce la Per_1 seconda ragione di doglianza.
2. Con riguardo “alle asserite irregolarità della perizia redatta dall'arch. al fine di valutare la consistenza dell'attivo fallimentare, anche sotto il Per_1 profilo di un presunto conflitto di interessi fra la società proponente e la procedura fallimentare in favore delle quali avrebbe contemporaneamente svolto i suoi incarichi, venendo retribuito dalla procedura per prestazioni svolte in favore della proponente il concordato (…)”, il Tribunale ha ritenuto assorbente la circostanza che “gli opponenti, il cui unico interesse all'opposizione potrebbe astrattamente rinvenirsi solo nella esigenza di evitare che l'attivo fallimentare sia liquidato con il concordato in misura meno conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare, non hanno dedotto alcuno specifico elemento dal quale potersi desumere una sottovalutazione del valore dell'attivo che sarà trasferito all'assuntore all'esito dell'esecuzione del concordato;
al contrario, gli opponenti si sono limitati a richiamare una precedente perizia, di cui non risulta la presenza agli atti della procedura né la data in cui sarebbe stata redatta, senza tener conto della circostanza che la stessa società fallita, nel presentare la prima domanda di concordato fallimentare poi abbandonata, aveva valutato l'attivo acquisito al fallimento in misura nettamente inferiore a quella indicata nella perizia dell'arch.
r.g. n. 3 Tutte le altre asserite irregolarità rappresentate dagli opponenti, oltre ad Per_1 apparire prive di riscontri specifici, non appaiono neppure astrattamente idonee ad inficiare l'unico interesse che la società fallita e il suo socio hanno posto a fondamento dell'opposizione spiegata” (v. provvedimento impugnato).
Ciò posto, non consta -né viene proposta- alcuna concreta ragione per disattendere la valutazione peritale: parte reclamante si limita a criticare l'assenza di verifica in ordine all'esaustività ed alla congruità della perizia di stima, in quanto parziale ed eseguita dal professionista incaricato dalla proponente (e, ciò non di meno, ammesso in prededuzione); non ha però censurato il rilievo secondo cui non è stato allegato alcun riscontro specifico dell'eventuale sottostima dell'attivo immobiliare (che, secondo quanto evidenziato dalle reclamate, è pari ad euro
10.022.418,84 ed è comprensivo di tutto il compendio, anche delle aree oggetto di demolizione).
Tale sottovalutazione, anzi, risulta immediatamente contraddetta dal fatto che
“la stessa società fallita, nel presentare la prima domanda di concordato fallimentare poi abbandonata, aveva valutato l'attivo acquisito al fallimento in misura nettamente inferiore a quella indicata nella perizia dell'arch. . Per_1
Nulla aggiunge la produzione documentale -peraltro non autorizzata ed effettuata a ridosso dell'udienza, in assenza di contraddittorio- che si risolve nella generica affermazione del deposito di “tutte le perizie di stima di tutti gli immobili della che valutano tutti i beni quasi a 50.000.000,00 di Euro Controparte_4 molto al di sopra dei valori indicati”: una valutazione (manifestamente esorbitante rispetto a quella inizialmente proposta dalla stessa fallita) che, mai prima indicata, è genericamente fondata sul rinvio a relazioni parziali e risalenti, se non anche incomplete (v. doc. 14 e 15).
In conclusione, non può riconoscersi fondamento alla lagnanza, nei termini in cui è stata proposta, del rischio di “esproprio in misura sproporzionata rispetto alle obbligazioni” e di “squilibrio tra l'interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e l'interesse del ricorrente rispetto ai suoi beni”.
3. In disparte l'evidente ed influente errore materiale nell'indicazione della r.g. n. 4 denominazione della società proponente (identificata dal codice fiscale, sebbene si lamenti anche l'assenza di verifica “per capire il fatto che il proponente abbia un nome mentre i bilanci di un'altra società”), neppure l'ultimo motivo di doglianza può trovare accoglimento.
Secondo parte reclamante, “dal Bilancio depositato del 2023 si evince che i ricavi sono pari ad Euro 27.458.963 mentre i costi della produzione sono pari ad
Euro 27.546.388 quindi in perdita ed a far apparire il valore in positivo sono le rimanenze pari ad Euro 965.841. Andando più nel dettaglio la ha conseguito CP_2 nell'anno 2023 un utile pari ad 878.416 una cifra che sicuramente non consente in
60 giorni al pagamento della somma pari al 100% del passivo e delle pre deduzioni per quasi Euro 12.000.000,00 e contestualmente farsi carico delle imposte gli immobili. La situazione patrimoniale al 31 marzo 2024 depositata evidenzia ancora di più il dato della mancanza di solvibilità della la quale è dettata dalla voce CP_2 clienti in cui si evidenzia il cliente per Euro 2.000.000,00. Il presunto Parte_4
Part credito risulta essere stato contestato dagli organi amministrativi della società e pertanto andando a vedere bene la situazione patrimoniale che porta un attivo di
Euro 894.752,12 secondo la contestazione porterebbe ad una perdita nel trimestre di oltre 1.200.000,00 tale da non consentire alla società di poter affrontare i pagamenti del piano proposto. Inoltre alcune voci della situazione patrimoniale non collimano con quanto meglio richiamato nel bilancio dell'anno 2023. Da una lettura del bilancio e della situazione patrimoniale della risulta che la stessa non CP_2 sia in grado di poter garantire l'esecuzione del piano proposto in 60 giorni con pagamenti di quasi Euro 12.000.000,00 in quanto il valore dei ricavi e dei costi coincidono e pertanto anche con l'utile non si riuscirebbero a coprire i costi in così breve termini. Andando alla situazione patrimoniale al 31 marzo 2024 risultano disponibilità liquide pari ad Euro 432.561,23 con debiti con l'erario pari ad Euro
477.584,00. Il parere del Curatore, che è un dottore commercialista, nel suo parere dichiara di aver verificato il bilancio della società dalla quale emerge che è patrimonializzata avendo ricavi pari ad Euro 27.458.963 ed un utile pari ad Euro
880.000,00 senza minimamente verificare che i costi di produzioni sono superiori ai r.g. n. 5 ricavi per oltre Euro 100.000,00. Nella considerazione della situazione patrimoniale non ha tenuto conto che un credito portato in attivo quello della per Euro Parte_4
2.000.000,00 è stato contestato e che la quale è stato informato dagli organi amministrativi della stessa Era e che pertanto la situazione patrimoniale non è assolutamente in linea con il precedente esercizio” (v. reclamo).
Pur a voler prescindere dalla replica delle controparti (che contestano la correttezza e la pertinenza di tale ricostruzione), va constatata, anche in tal caso,
l'assenza di critica al rilievo del Tribunale, secondo cui la prospettata mancanza di sufficienti garanzie circa l'esatto adempimento degli obblighi assunti dalla proponente “appare del tutto sfornita di allegazioni di specifici elementi dai quali potersi desumere l'inattendibilità delle valutazioni contenute nella proposta e riscontrate dalla curatela circa la solvibilità della proponente” (v. provvedimento impugnato).
Soprattutto, non si registrano censure all'osservazione secondo cui “se anche potesse essere confermata, appare del tutto inidonea a dimostrare il pregiudizio che
l'opponente subirebbe dall'omologa del concordato, ove si consideri che la proposta prevede che l'attivo fallimentare sarà trasferito all'assuntore solo all'esito della compiuta esecuzione del concordato e che, in caso di inadempimento e conseguente risoluzione, il suo ipotetico maggior valore sarà comunque destinato alla soddisfazione dei creditori” (v. decreto impugnato).
Tale rilievo ha carattere assorbente, risolvendo in radice i timori di parte reclamante.
Per quanto premesso -pur non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. invocati da il reclamo deve essere respinto. CP_2
Si provvede come da dispositivo, con regolazione delle spese secondo la soccombenza e liquidazione in base all'art. 4, comma 10 sexies del D.M. 55/2014 che tiene conto dell'attività processuale svolta.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
r.g. n.
6 - rigetta il reclamo;
- condanna e in solido alla refusione Parte_1 Controparte_4 delle spese in favore di e del fallimento al che Controparte_2 Controparte_4 liquida, per ciascuna parte, in euro 10.000,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. 115/2002, come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico di parte reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 17/7/2025 Il PRESIDENTE
dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 7