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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella controversia iscritta al n° 1570 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 11.8.2023
da
- Parte_1
(avv. GALLIMBERTI PIERO)
contro
- Controparte_1
[...]
(avv. TOFFOLETTO FRANCO ) CP_2
Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, già dipendente di assunta a termine con inquadramento al livello D sezione CP_1
Servizi Fiduciari e mansioni di addetta alle attività di reception, lamenta l'illegittimità delle proroghe al contratto a termine, quantomeno di quelle datate 28.7.2022 e 15.11.2022, chiedendo la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno secondo quanto previsto dall'art.28 D. Lgs. n.81/2015, nella misura non inferiore a otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Rilevata inoltre la nullità e/o illegittimità degli artt.23 e 24 della Sezione Servizi Fiduciari del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari per violazione dell'art.36 Costituzione, la ricorrente chiede altresì l'applicazione dei livelli retributivi previsti dal CCNL Multiservizi (cod. per analoghe mansioni, con inquadramento al 2° C.F._1
livello, con condanna di CIVIS al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate per quanto riguarda le sole retribuzioni corrisposte e il TFR liquidato, in una somma non inferiore a
€.5.461,41.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, eccepisce in via preliminare l'intervenuta decadenza CP_1
con riferimento all'impugnazione delle prime due proroghe del contratto a termine e contesta estesamente tutte le pretese attoree.
La causa viene ora decisa quanto alla domanda relativa alla pretesa illegittimità delle proroghe dei contratti a termine e rimessa in istruttoria quanto alla domanda relativa alla nullità del CCNL Servizi
Fiduciari per contrasto con l'art. 36 Cost.
*
La domanda volta alla declaratoria di nullità delle proroghe del contratto a termine non è fondata.
I fatti di causa risultano dalla documentazione in atti.
Il rapporto di lavoro della ricorrente, iniziato in data 14.10.2021, con contratto a termine con scadenza originariamente al 14.01.2022 (all.01 ric.), è stato successivamente prorogato dapprima fino al 31.03.2022 (all.02 ric.), poi al 31.07.2022 (all.03 ric.). Con lettera in data 28.07.2022 (all.04 ric.)
il rapporto è stato ulteriormente prorogato “fino alla cessazione dei servizi straordinari svolti a favore del cliente n.3 e legati all'emergenza COVID-19 ed in ogni caso non oltre il Pt_2 Parte_3
30.11.2022, qualora in detta data i suddetti servizi non dovessero essere ancora cessati”. Con lettera del 15.11.2022 (all.05 ric.) ha proposto un'ulteriore proroga al 14.10.2023, motivata dal fatto CP_1 che l' aveva prorogato il servizio di controllo all'accesso dei varchi nell'ambito Pt_4
dell'emergenza Covid-19. La società ha peraltro precisato che detta proroga avrebbe operato “fino alla cessazione di tali servizi straordinari svolti a favore dell' e che il 14.10.2023 era Pt_5
comunque la data in cui il rapporto sarebbe in ogni caso cessato. Con lettera del 25.1.2023 (all.06
ric.) la società datrice ha comunicato alla ricorrente la “cessazione del rapporto di lavoro con effetto dal 31 gennaio 2023 (ultimo giorno di lavoro) in quanto in tale data cesserà l'appalto svolto a favore del cliente per servizi legati all'emergenza Covid-19” ed effettivamente il Parte_6
rapporto lavorativo è cessato 31.1.2023.
Orbene, l'art.19 comma 1 del D. Lgs. n.81/2015, nel testo vigente per tutto il periodo dello svolgimento del rapporto e quindi all'epoca dell'inizio del rapporto (14.10.2021), nonché all'epoca delle quattro proroghe (11.01.2022,28.03.2022,28.07.2022 e 15.11.2022), prevedeva che al contratto di lavoro potesse essere apposto un termine di durata superiore a dodici mesi e che il contratto potesse avere una durata superiore, ma non eccedente i ventiquattro mesi, in presenza di specifiche condizioni
(cd. causali) indicate nel medesimo articolo e, specificamente di a) esigenze temporanee e oggettive,
estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori, ovvero di b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.
Il successivo art. 21 specificava, poi che: “Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In
caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.” In sostanza, fino alla durata di dodici mesi del rapporto (e nel limite di quattro proroghe – comma 1
art.21) non sussisteva l'obbligo di alcuna motivazione a giustificazione dell'apposizione del termine,
mentre nel caso di protrazione del rapporto oltre i dodici mesi la causale ex art.19 comma 1 andava specificamente indicata, pena la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato.
Dalla piana lettura delle norme indicate emerge che poteva liberamente stipulare il contratto a CP_1
termine, senza alcuna motivazione, come poteva liberamente prorogarlo per i primi 12 mesi, ovvero fino al 14 ottobre 2022. La questione di causa verte dunque interamente sulla legittimità delle due successive proroghe del 28 luglio 2022 e del 15 novembre 2022, che afferma dovute a effettive CP_1
e concrete esigenze temporanee e oggettive, nonché a esigenze connesse a incrementi temporanei,
significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
Risulta agli atti che abbia avuto incarico da di svolgere i servizi, legati CP_1 Parte_6
all'emergenza Covid, di controllo accesso ai varchi delle strutture aziendali. La durata iniziale era fissata in “6 mesi con decorrenza dal 01/08/2021 e fino al 31/01/2022, con facoltà in capo all' Pt_7
di rinnovo per ulteriori 6 mesi” (doc. 22 memoria). Al fine di fare fronte alle esigenze
[...]
organizzative e produttive derivanti dall'acquisizione del suddetto servizio, la ricorrente veniva assunta presso in data 14.10.2021 in forza di un contratto a tempo determinato con scadenza CP_1
inizialmente fissata per il 14.01.2022, prorogata dapprima al 31.3.2022, quindi al 31.7.2022. Risulta
altresì che in data 27 luglio 2022, stante il perdurare della esigenza di controllare gli ingressi nel rispetto delle normative emergenziali in essere, abbia comunicato a Parte_8 CP_1
un'ulteriore proroga del servizio di controllo dell'accesso ai varchi nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 “dal 1° agosto 2022 al 31 gennaio 2023, con facoltà̀ in capo all'Amministrazione di risoluzione anticipata del contratto - con preavviso di almeno 30 giorni -
qualora, prima della data di scadenza della proroga, venga a cessare il fabbisogno per il servizio in parola” (doc. 25 memoria). Per tale motivo, con lettera del 28.7.22, il rapporto di lavoro con la ricorrente veniva prorogato “fino alla cessazione di tali servizi straordinari svolti a favore del cliente e legati all'emergenza Covid-19 ed in ogni caso non oltre il 30.11.2022 qualora, Parte_6
a detta data, i suddetti servizi non dovessero essere ancora cessati”.
La successiva proroga del 15.11.22 del rapporto di lavoro con la ricorrente ha la stessa motivazione,
ossia la necessità di espletamento di “servizi straordinari svolti a favore del cliente
[...]
e legati all'emergenza Covid-19”. E' documentale che al momento della seconda proroga Parte_6
il servizio di controllo dell'accesso ai varchi fosse ancora in essere, venendo a cessare solo in data
31.1.2023 (v. doc. 26 memoria).
In conclusione, le proroghe del 28 luglio 2022 e del 15 novembre 2022, motivate proprio dalla necessità di assicurare il servizio temporaneo di controllo dell'accesso ai varchi, appaltato dall' , sono perfettamente legittime e rispondenti alle previsioni di cui all'art. 19 D.Lgs. Parte_7
81/2015. Ed infatti, in ragione dell'incarico ricevuto dalla Committente, ha subito un CP_1
incremento in primis temporaneo, in quanto i servizi oggetto dell'appalto a cui la ricorrente è stata adibita sono stati affidati esclusivamente nel corso del periodo emergenziale, in secondo luogo significativo, in quanto i servizi affidati hanno comportato – ed è dato notorio - un fortissimo aumento di fabbisogno di manodopera, ed infine certamente non programmabile, in quanto legato all'emergenza COVID.
La legittimità delle proroghe, a prescindere da ogni altra considerazione, vanifica la pretesa attorea.
*
La causa necessita di essere rimessa in istruttoria per la valutazione della domanda di nullità delle clausole contrattuali per violazione dell'art. 36 Cost.
PQM
Il GL rigetta le domande attoree relative all'illegittimità delle proroghe del contratto a termine.
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Il GL
Venezia, 2.4.2025.
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella controversia iscritta al n° 1570 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 11.8.2023
da
- Parte_1
(avv. GALLIMBERTI PIERO)
contro
- Controparte_1
[...]
(avv. TOFFOLETTO FRANCO ) CP_2
Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, già dipendente di assunta a termine con inquadramento al livello D sezione CP_1
Servizi Fiduciari e mansioni di addetta alle attività di reception, lamenta l'illegittimità delle proroghe al contratto a termine, quantomeno di quelle datate 28.7.2022 e 15.11.2022, chiedendo la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno secondo quanto previsto dall'art.28 D. Lgs. n.81/2015, nella misura non inferiore a otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Rilevata inoltre la nullità e/o illegittimità degli artt.23 e 24 della Sezione Servizi Fiduciari del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari per violazione dell'art.36 Costituzione, la ricorrente chiede altresì l'applicazione dei livelli retributivi previsti dal CCNL Multiservizi (cod. per analoghe mansioni, con inquadramento al 2° C.F._1
livello, con condanna di CIVIS al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate per quanto riguarda le sole retribuzioni corrisposte e il TFR liquidato, in una somma non inferiore a
€.5.461,41.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, eccepisce in via preliminare l'intervenuta decadenza CP_1
con riferimento all'impugnazione delle prime due proroghe del contratto a termine e contesta estesamente tutte le pretese attoree.
La causa viene ora decisa quanto alla domanda relativa alla pretesa illegittimità delle proroghe dei contratti a termine e rimessa in istruttoria quanto alla domanda relativa alla nullità del CCNL Servizi
Fiduciari per contrasto con l'art. 36 Cost.
*
La domanda volta alla declaratoria di nullità delle proroghe del contratto a termine non è fondata.
I fatti di causa risultano dalla documentazione in atti.
Il rapporto di lavoro della ricorrente, iniziato in data 14.10.2021, con contratto a termine con scadenza originariamente al 14.01.2022 (all.01 ric.), è stato successivamente prorogato dapprima fino al 31.03.2022 (all.02 ric.), poi al 31.07.2022 (all.03 ric.). Con lettera in data 28.07.2022 (all.04 ric.)
il rapporto è stato ulteriormente prorogato “fino alla cessazione dei servizi straordinari svolti a favore del cliente n.3 e legati all'emergenza COVID-19 ed in ogni caso non oltre il Pt_2 Parte_3
30.11.2022, qualora in detta data i suddetti servizi non dovessero essere ancora cessati”. Con lettera del 15.11.2022 (all.05 ric.) ha proposto un'ulteriore proroga al 14.10.2023, motivata dal fatto CP_1 che l' aveva prorogato il servizio di controllo all'accesso dei varchi nell'ambito Pt_4
dell'emergenza Covid-19. La società ha peraltro precisato che detta proroga avrebbe operato “fino alla cessazione di tali servizi straordinari svolti a favore dell' e che il 14.10.2023 era Pt_5
comunque la data in cui il rapporto sarebbe in ogni caso cessato. Con lettera del 25.1.2023 (all.06
ric.) la società datrice ha comunicato alla ricorrente la “cessazione del rapporto di lavoro con effetto dal 31 gennaio 2023 (ultimo giorno di lavoro) in quanto in tale data cesserà l'appalto svolto a favore del cliente per servizi legati all'emergenza Covid-19” ed effettivamente il Parte_6
rapporto lavorativo è cessato 31.1.2023.
Orbene, l'art.19 comma 1 del D. Lgs. n.81/2015, nel testo vigente per tutto il periodo dello svolgimento del rapporto e quindi all'epoca dell'inizio del rapporto (14.10.2021), nonché all'epoca delle quattro proroghe (11.01.2022,28.03.2022,28.07.2022 e 15.11.2022), prevedeva che al contratto di lavoro potesse essere apposto un termine di durata superiore a dodici mesi e che il contratto potesse avere una durata superiore, ma non eccedente i ventiquattro mesi, in presenza di specifiche condizioni
(cd. causali) indicate nel medesimo articolo e, specificamente di a) esigenze temporanee e oggettive,
estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori, ovvero di b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.
Il successivo art. 21 specificava, poi che: “Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In
caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.” In sostanza, fino alla durata di dodici mesi del rapporto (e nel limite di quattro proroghe – comma 1
art.21) non sussisteva l'obbligo di alcuna motivazione a giustificazione dell'apposizione del termine,
mentre nel caso di protrazione del rapporto oltre i dodici mesi la causale ex art.19 comma 1 andava specificamente indicata, pena la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato.
Dalla piana lettura delle norme indicate emerge che poteva liberamente stipulare il contratto a CP_1
termine, senza alcuna motivazione, come poteva liberamente prorogarlo per i primi 12 mesi, ovvero fino al 14 ottobre 2022. La questione di causa verte dunque interamente sulla legittimità delle due successive proroghe del 28 luglio 2022 e del 15 novembre 2022, che afferma dovute a effettive CP_1
e concrete esigenze temporanee e oggettive, nonché a esigenze connesse a incrementi temporanei,
significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
Risulta agli atti che abbia avuto incarico da di svolgere i servizi, legati CP_1 Parte_6
all'emergenza Covid, di controllo accesso ai varchi delle strutture aziendali. La durata iniziale era fissata in “6 mesi con decorrenza dal 01/08/2021 e fino al 31/01/2022, con facoltà in capo all' Pt_7
di rinnovo per ulteriori 6 mesi” (doc. 22 memoria). Al fine di fare fronte alle esigenze
[...]
organizzative e produttive derivanti dall'acquisizione del suddetto servizio, la ricorrente veniva assunta presso in data 14.10.2021 in forza di un contratto a tempo determinato con scadenza CP_1
inizialmente fissata per il 14.01.2022, prorogata dapprima al 31.3.2022, quindi al 31.7.2022. Risulta
altresì che in data 27 luglio 2022, stante il perdurare della esigenza di controllare gli ingressi nel rispetto delle normative emergenziali in essere, abbia comunicato a Parte_8 CP_1
un'ulteriore proroga del servizio di controllo dell'accesso ai varchi nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 “dal 1° agosto 2022 al 31 gennaio 2023, con facoltà̀ in capo all'Amministrazione di risoluzione anticipata del contratto - con preavviso di almeno 30 giorni -
qualora, prima della data di scadenza della proroga, venga a cessare il fabbisogno per il servizio in parola” (doc. 25 memoria). Per tale motivo, con lettera del 28.7.22, il rapporto di lavoro con la ricorrente veniva prorogato “fino alla cessazione di tali servizi straordinari svolti a favore del cliente e legati all'emergenza Covid-19 ed in ogni caso non oltre il 30.11.2022 qualora, Parte_6
a detta data, i suddetti servizi non dovessero essere ancora cessati”.
La successiva proroga del 15.11.22 del rapporto di lavoro con la ricorrente ha la stessa motivazione,
ossia la necessità di espletamento di “servizi straordinari svolti a favore del cliente
[...]
e legati all'emergenza Covid-19”. E' documentale che al momento della seconda proroga Parte_6
il servizio di controllo dell'accesso ai varchi fosse ancora in essere, venendo a cessare solo in data
31.1.2023 (v. doc. 26 memoria).
In conclusione, le proroghe del 28 luglio 2022 e del 15 novembre 2022, motivate proprio dalla necessità di assicurare il servizio temporaneo di controllo dell'accesso ai varchi, appaltato dall' , sono perfettamente legittime e rispondenti alle previsioni di cui all'art. 19 D.Lgs. Parte_7
81/2015. Ed infatti, in ragione dell'incarico ricevuto dalla Committente, ha subito un CP_1
incremento in primis temporaneo, in quanto i servizi oggetto dell'appalto a cui la ricorrente è stata adibita sono stati affidati esclusivamente nel corso del periodo emergenziale, in secondo luogo significativo, in quanto i servizi affidati hanno comportato – ed è dato notorio - un fortissimo aumento di fabbisogno di manodopera, ed infine certamente non programmabile, in quanto legato all'emergenza COVID.
La legittimità delle proroghe, a prescindere da ogni altra considerazione, vanifica la pretesa attorea.
*
La causa necessita di essere rimessa in istruttoria per la valutazione della domanda di nullità delle clausole contrattuali per violazione dell'art. 36 Cost.
PQM
Il GL rigetta le domande attoree relative all'illegittimità delle proroghe del contratto a termine.
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Il GL
Venezia, 2.4.2025.