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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/07/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1431/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1431/2025 V.G. posta in decisione il 25/06/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
(avv. Catia Rubboli) C.F._1
e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_2
Via 5 Gennaio n. 8, c.f. (avv. Catia Rubboli) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
02/04/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Ravenna il 03/09/2011, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n.180, Parte I, anno 2011;
preso atto che l'udienza del 05/06/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi si autorizzano a vivere separati;
Per_ 2) i figli minori ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione principale presso la madre nell'abitazione familiare sita in Ravenna, Via Urbino n. 14;
3) il padre vedrà e terrà con sé i figli minori in uguale misura rispetto alla madre con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera al lunedì mattina al rientro a scuola;
- dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì al rientro a scuola nelle settimane in cui non ha i figli nel fine settimana;
- dal lunedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì al rientro a scuola nelle settimane in cui ha con sé i figli nel fine settimana;
- durante le festività natalizie, pasquali e tutte le altre festività secondo il predetto calendario, ad anni alterni rispetto alla madre, se non diversamente concordato tra i genitori, con la precisazione che il padre terrà con sé i figli minori nella giornata di Natale o del Capodanno ad anni alterni rispetto al madre;
- per due settimane anche consecutive durante il periodo estivo, da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ogni anno.
I genitori potranno vedere e tenere con sé i figli minori anche in altri e diversi momenti rispetto a quelli sopra indicati previo accordo tra gli stessi e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e di salute dei figli stessi, nonché degli impegni lavorativi dei genitori. I genitori sin da ora si autorizzano reciprocamente a trascorrere i concordati periodi di vacanza con i figli minori anche all'estero ed esprimono il consenso affinché i figli trascorrano periodi di vacanza, da concordarsi con congruo preavviso, con altri familiari;
4) stante i tempi paritari di permanenza della prole con entrambi i genitori, quest'ultimi provvederanno al mantenimento ordinario di entrambi i figli direttamente per il tempo che trascorreranno con loro. Solo in caso di contrasto tra i genitori sul mantenimento diretto della prole si stabilisce fin da ora la somma di € 200,00 per ciascun figlio che il genitore inadempiente dovrà versare all'altro per il mantenimento degli stessi, somma indicizzabile annualmente in ragione delle variazioni ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
5) le spese extra ordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno divise al 50% tra i genitori ed esse sono individuabili nel Protocollo del Tribunale di Ravenna vigente che qui si intende integralmente ritrascritto ed al quale le parti espressamente fanno riferimento. Le spese verranno rimborsate pro quota al genitore che le ha anticipate con cadenza bimestrale a fronte dell'esibizione di idonea documentazione di spesa. Per tali spese i genitori concordano di utilizzare il conto corrente n. 145017 acceso presso Bper cointestato ad entrambi, ove si impegnano a versare entro il giorno quindici di ogni mese la somma minima mensile di euro 300,00 e le somme ulteriori eventualmente necessarie.
Le ricevute e le fatture in originale afferenti le predette spese saranno divise equamente tra i genitori alla fine di ogni anno per le relative detrazioni fiscali.
L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre (con impegno della stessa a versarlo nel conto corrente comune di cui sopra);
6) la casa coniugale sita in Ravenna, Via Urbino n. 14, sopra descritta, di proprietà esclusiva della
Sig.ra viene assegnata alla stessa, unitamente ai beni facenti parte dell'arredo; Pt_1
7) i coniugi dichiarandosi economicamente autosufficienti rinunciano al loro reciproco mantenimento;
8) i coniugi si concedono reciprocamente assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio Per_ anche per i figli minori ed Per_2
PRENDERE ATTO DEL SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI INERENTI I RAPPORTI
ECONOMICI TRA I CONIUGI
9) Le parti di comune accordo convengono di cedere a terzi l'Autocaravan Fiat 244 CPMAC AYC–
Adria Mobil tg. CR891LH, al prezzo non inferiore ad euro 15.000,00, impegnandosi a dare il consenso al trasferimento e a sottoscrivere i documenti relativi al passaggio di proprietà. Fino al momento del trasferimento a terzi, le parti potranno utilizzare il suddetto caravan singolarmente previo accordo tra le stesse e le relative spese di mantenimento (bollo ed assicurazione) saranno sostenute dalle parti in pari misura, così come le spese di manutenzione, mentre quelle connesse all'uso (come anche le eventuali sanzioni amministrative del Codice della
Strada) saranno sostenute dalla parte che di volta in volta lo avrà utilizzato;
10) la Sig.ra a definizione dei precorsi rapporti economici derivanti dal matrimonio Parte_1
e delle spese sostenute dal marito per migliorie dell'abitazione coniugale si impegna a versare al
Sig. , che accetta, la somma complessiva di euro 5.000,00 (cinquemila/00), tramite Parte_2 bonifico bancario entro il termine di giorni 120 dall'emanazione della sentenza di separazione;
11) i coniugi convengono che le somme versate nel deposito amministrato n. 03084- 22027565.0 acceso presso Bper intestato ad entrambi, potranno essere utilizzate esclusivamente per le necessità di ciascun figlio in parti uguali con il consenso di entrambi, quali spese di studio, viaggi di istruzione, spese mediche importanti non coperte dal Servizio Sanitario, acquisto di scooter o autovetture e acquisto di immobili, rinunciando gli stessi ad ogni pretesa personale su tali somme;
Per_ 12) i coniugi convengono che i gatti della famiglia di nome , e rimangano presso Per_3 Per_5
l'abitazione della Sig.ra le relative spese di mantenimento ordinario e le spese veterinarie, Pt_1 preventivamente concordate, saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. Anche per tali spese le parti si autorizzano reciprocamente ad utilizzare il conto corrente comune acceso presso
Bper n. 145017;
13) con l'adempimento di quanto sopra dettagliatamente regolamentato le parti dichiarano di avere già regolato tra loro ogni altra questione patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
14) le spese legali del presente procedimento sono a carico delle parti in uguale misura.”
Così deciso in Ravenna il 25.06.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1431/2025 V.G. posta in decisione il 25/06/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
(avv. Catia Rubboli) C.F._1
e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_2
Via 5 Gennaio n. 8, c.f. (avv. Catia Rubboli) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
02/04/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Ravenna il 03/09/2011, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n.180, Parte I, anno 2011;
preso atto che l'udienza del 05/06/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi si autorizzano a vivere separati;
Per_ 2) i figli minori ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione principale presso la madre nell'abitazione familiare sita in Ravenna, Via Urbino n. 14;
3) il padre vedrà e terrà con sé i figli minori in uguale misura rispetto alla madre con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera al lunedì mattina al rientro a scuola;
- dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì al rientro a scuola nelle settimane in cui non ha i figli nel fine settimana;
- dal lunedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì al rientro a scuola nelle settimane in cui ha con sé i figli nel fine settimana;
- durante le festività natalizie, pasquali e tutte le altre festività secondo il predetto calendario, ad anni alterni rispetto alla madre, se non diversamente concordato tra i genitori, con la precisazione che il padre terrà con sé i figli minori nella giornata di Natale o del Capodanno ad anni alterni rispetto al madre;
- per due settimane anche consecutive durante il periodo estivo, da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ogni anno.
I genitori potranno vedere e tenere con sé i figli minori anche in altri e diversi momenti rispetto a quelli sopra indicati previo accordo tra gli stessi e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e di salute dei figli stessi, nonché degli impegni lavorativi dei genitori. I genitori sin da ora si autorizzano reciprocamente a trascorrere i concordati periodi di vacanza con i figli minori anche all'estero ed esprimono il consenso affinché i figli trascorrano periodi di vacanza, da concordarsi con congruo preavviso, con altri familiari;
4) stante i tempi paritari di permanenza della prole con entrambi i genitori, quest'ultimi provvederanno al mantenimento ordinario di entrambi i figli direttamente per il tempo che trascorreranno con loro. Solo in caso di contrasto tra i genitori sul mantenimento diretto della prole si stabilisce fin da ora la somma di € 200,00 per ciascun figlio che il genitore inadempiente dovrà versare all'altro per il mantenimento degli stessi, somma indicizzabile annualmente in ragione delle variazioni ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
5) le spese extra ordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno divise al 50% tra i genitori ed esse sono individuabili nel Protocollo del Tribunale di Ravenna vigente che qui si intende integralmente ritrascritto ed al quale le parti espressamente fanno riferimento. Le spese verranno rimborsate pro quota al genitore che le ha anticipate con cadenza bimestrale a fronte dell'esibizione di idonea documentazione di spesa. Per tali spese i genitori concordano di utilizzare il conto corrente n. 145017 acceso presso Bper cointestato ad entrambi, ove si impegnano a versare entro il giorno quindici di ogni mese la somma minima mensile di euro 300,00 e le somme ulteriori eventualmente necessarie.
Le ricevute e le fatture in originale afferenti le predette spese saranno divise equamente tra i genitori alla fine di ogni anno per le relative detrazioni fiscali.
L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre (con impegno della stessa a versarlo nel conto corrente comune di cui sopra);
6) la casa coniugale sita in Ravenna, Via Urbino n. 14, sopra descritta, di proprietà esclusiva della
Sig.ra viene assegnata alla stessa, unitamente ai beni facenti parte dell'arredo; Pt_1
7) i coniugi dichiarandosi economicamente autosufficienti rinunciano al loro reciproco mantenimento;
8) i coniugi si concedono reciprocamente assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio Per_ anche per i figli minori ed Per_2
PRENDERE ATTO DEL SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI INERENTI I RAPPORTI
ECONOMICI TRA I CONIUGI
9) Le parti di comune accordo convengono di cedere a terzi l'Autocaravan Fiat 244 CPMAC AYC–
Adria Mobil tg. CR891LH, al prezzo non inferiore ad euro 15.000,00, impegnandosi a dare il consenso al trasferimento e a sottoscrivere i documenti relativi al passaggio di proprietà. Fino al momento del trasferimento a terzi, le parti potranno utilizzare il suddetto caravan singolarmente previo accordo tra le stesse e le relative spese di mantenimento (bollo ed assicurazione) saranno sostenute dalle parti in pari misura, così come le spese di manutenzione, mentre quelle connesse all'uso (come anche le eventuali sanzioni amministrative del Codice della
Strada) saranno sostenute dalla parte che di volta in volta lo avrà utilizzato;
10) la Sig.ra a definizione dei precorsi rapporti economici derivanti dal matrimonio Parte_1
e delle spese sostenute dal marito per migliorie dell'abitazione coniugale si impegna a versare al
Sig. , che accetta, la somma complessiva di euro 5.000,00 (cinquemila/00), tramite Parte_2 bonifico bancario entro il termine di giorni 120 dall'emanazione della sentenza di separazione;
11) i coniugi convengono che le somme versate nel deposito amministrato n. 03084- 22027565.0 acceso presso Bper intestato ad entrambi, potranno essere utilizzate esclusivamente per le necessità di ciascun figlio in parti uguali con il consenso di entrambi, quali spese di studio, viaggi di istruzione, spese mediche importanti non coperte dal Servizio Sanitario, acquisto di scooter o autovetture e acquisto di immobili, rinunciando gli stessi ad ogni pretesa personale su tali somme;
Per_ 12) i coniugi convengono che i gatti della famiglia di nome , e rimangano presso Per_3 Per_5
l'abitazione della Sig.ra le relative spese di mantenimento ordinario e le spese veterinarie, Pt_1 preventivamente concordate, saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. Anche per tali spese le parti si autorizzano reciprocamente ad utilizzare il conto corrente comune acceso presso
Bper n. 145017;
13) con l'adempimento di quanto sopra dettagliatamente regolamentato le parti dichiarano di avere già regolato tra loro ogni altra questione patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
14) le spese legali del presente procedimento sono a carico delle parti in uguale misura.”
Così deciso in Ravenna il 25.06.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè