Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio dopo ordinanza della Suprema Corte di Cassazione iscritta al n.r.g. 5095/2023 e riservata alla decisione del Collegio ai sensi del II comma dell'art. 352
c.p.c. all'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 26 marzo 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentati e difesi
[...] CodiceFiscale_2
dall'Avvocato Nello Gargiulo, c.f. , presso il cui studio in Napoli alla CodiceFiscale_3
Piazza Nazionale n. 46 elettivamente domiciliano giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
ATTORI IN RIASSUNZIONE
CONTRO nato a [...] il [...] c.f. e CP_1 CodiceFiscale_4 CP_2
nata a [...] il [...], c.f.
[...] CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall'Avvocato Aniello Langella, c.f. presso il CodiceFiscale_6
cui studio in Arzano (NA) alla via Napoli n. 40 elettivamente domiciliano, indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: citazione in riassunzione in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10378 del 16 luglio 2015 in materia di azione di rivendica
- 1 -
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione notificata in data 17 novembre 2023 e iscritta a ruolo il 23 novembre 2023
e hanno riassunto il giudizio iniziato da Parte_1 Parte_2 [...]
e , chiedendo alla Corte distrettuale in funzione di giudice CP_1 Controparte_2
del rinvio e in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di
Cassazione, che venga rigettata la domanda di rivendicazione proposta da costoro, con condanna al pagamento delle spese di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio.
2. In data 22 febbraio 2024 si sono costituiti in giudizio e CP_1 [...]
resistendo all'altrui pretesa ritenuta infondata in fatto e in diritto, chiedendo CP_2
anche che venga accertato e ritenuto assolto l'onere della prova sulla proprietà del bene principale e, per l'effetto, che venga dichiarata la loro piena ed esclusiva proprietà sia dell'appartamento in Napoli, alla via Salita Stella n. 47, quarto piano, interno 11, sia del terrazzo di copertura e del sottotetto sovrastante, con condanna di e Parte_1
a rimuovere il lucchetto che chiude la porticina d'accesso ad esso affinché Parte_2
sia lasciato alla piena e completa loro disponibilità. Hanno poi domandato alla Corte distrettuale quale giudice del rinvio di respingere per intervenuto giudicato la domanda - eccezione di usucapione avversaria e le ulteriori riconvenzionali spiegate da
[...]
e , con vittoria sulle spese di lite. Parte_1 Parte_2
3. Non è stata svolta attività istruttoria mentre sono stati acquisiti i fascicoli anche cartacei dei precedenti gradi di giudizio e sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato nei termini che il consigliere istruttore ha concesso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. la causa è stata trattenuta alla decisione del Collegio.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso dei precedenti gradi del giudizio e in Cassazione, principiando dalla breve sintesi di quanto si è svolto dinanzi al Tribunale partenopeo.
4.1. Con atto di citazione per l'udienza del 28 aprile 2009 rinotificato in data 14 gennaio 2009
i coniugi e hanno citato in giudizio CP_1 Controparte_2 [...]
e allegando di essere proprietari di un appartamento in Napoli, Parte_1 Parte_2
alla via Salita Stella n. 47 al terzo piano oltre l'ammezzato (catastalmente quarto piano),
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda distinto dall'interno n. 11 la cui copertura è costituita parte da un sottotetto quale sua pertinenza, parte da terrazzo, come comprovato dalle allegate mappe catastali. Hanno aggiunto che dal loro titolo, costituito dall'atto di compravendita per notar Persona_1 in Somma Vesuviana registrato in data 14 giugno 2001 al n. 13198/V e trascritto alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari in data 19 maggio 2001, si comprende che i propri danti causa: , e hanno a loro volta acquistato Controparte_3 CP_4 Controparte_5
la proprietà del prefato bene comprensivo della pertinenza da , Parte_3 Parte_4
Controparte_6 CP_7 Controparte_8 [...]
Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
e con compravendita
[...] CP_14 CP_15 CP_16 Controparte_17
rogata dal notaio in data 22 dicembre 1995, registrata a Napoli il 4 Persona_2 gennaio 1996 al n. 351/V e trascritta l'8 gennaio 1996, cui essa è pervenuta da tre successioni mortis causa (di deceduta a Napoli il 4 novembre 1992; di Persona_3 Persona_4
deceduto a Buenos Aires – Escobar il 18 agosto 1993 e di deceduta a Napoli Persona_5 il 2 novembre 1995, come da rituali dichiarazioni). Hanno comprovato la proprietà dell'immobile così conformato con il lungo e pacifico possesso di cui hanno goduto gli istanti e i loro aventi causa.
Hanno quindi deplorato che parte del in loro titolarità esclusiva è stata Parte_5
illegittimamente occupata dai convenuti che, senza averne alcun titolo, hanno loro impedito l'accesso ad esso e il suo utilizzo, apponendo un lucchetto alla porticina d'ingresso.
Non avendo sortito alcun effetto i ripetuti inviti al rilascio, hanno così concluso chiedendo al Tribunale che venga dichiarata la loro piena ed esclusiva proprietà sul terrazzo di copertura e sul sottotetto sovrastante il loro appartamento, con condanna di
[...]
e a rimuovere il lucchetto che ne chiude la porticina d'ingresso Parte_1 Parte_2 al fine di lasciarlo alla piena e completa loro disponibilità, con il risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito in conseguenza del mancato godimento del cespite, quantificato in € 10.000,00 o nella somma ritenuta equa di giustizia, con vittoria sulle spese di giudizio da distrarre ai difensori anticipatari.
4.2. In data 8 aprile 2009 si sono tempestivamente costituiti in giudizio Parte_1
e chiedendo il rigetto della domanda avversaria in quanto a loro dire Parte_2 inammissibile, infondata in fatto ed in diritto oltre che temeraria in quanto ennesima iniziativa ostile di controparte dal 2002 e l'indomani del loro acquisto. Hanno dichiarato
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda d'aver condotto in locazione per un trentennio e successivamente, in data 15 aprile 2003, acquistato con atto per notar l'unità immobiliare al civico 47 di via Salita Persona_6
Stella a Napoli da , RO MA e composto da un Persona_7 CP_18 appartamento e da un suppenno già dei venditori che l'hanno conseguito con atto per notar del 18 novembre 1946 (in cui il bene è descritto così: “appartamento al quarto Persona_8
piano … con la parte del suppenno sovrastante il quartino medesimo e con la terrazza circondata da ringhiera di ferro, sovrastante il quartino 14 e parte del quartino 8” aggiungendo che “per i diritti ed oneri del suppenno, del tetto e della terrazza, oltre la servitù di passaggio a favore del proprietario dell'appartamentino n. 8 per accedere alla sua terrazza di copertura”). Hanno aggiunto che i terrazzi degli odierni contendenti, contigui, proprio per consentire l'accesso ai sottotetti, sono gravati da vicendevole servitù di passaggio e tra loro resi comunicanti da un cancello e tre scalini e che il lucchetto alla porticina d'ingresso al sottotetto esiste da trent'anni.
Hanno invece lamentato comportamenti emulativi degli attori che prima hanno pavimentato il terrazzo elevando la quota che ha impedito l'apertura della porticina di cui
è occorso il taglio e la risagomatura;
poi hanno eretto alcuni muretti tra le falde del sottotetto e il terrazzo che impedisce la pulizia e interferisce con la regolare raccolta e deflusso delle acque meteoriche. Infine, nel caso in cui i titoli palesino incertezze, hanno chiesto al
Tribunale di dichiarare in loro favore la maturata usucapione del sottotetto e della servitù apparente di accesso allo stesso.
Hanno così concluso per il rigetto della domanda attorea, reclamandosi pieni ed esclusivi proprietari del sottotetto conteso per giusti titoli o per maturata usucapione, e perché, in accoglimento della loro domanda riconvenzionale, siano dichiarate illegittime le opere eseguite dagli attori, con condanna di costoro al ripristino della quota originaria del terrazzo e all'eliminazione dei muretti di recinzione apposti, oltre al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite.
4.3. Il giudizio è stato istruito con la consulenza tecnica demandata all'ing. Persona_9
integrata da successivi chiarimenti.
5. Con sentenza n. 10378/2015 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
16 luglio 2015 il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda di e CP_1 [...]
, individuando il terrazzo di copertura e il sottotetto in proprietà degli attori CP_2
nella porzione equivalente all'ingombro dell'appartamento distinto con l'interno n. 11 sottostante e ha rigettato l'eccezione di usucapione e le ulteriori domande riconvenzionali
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dei convenuti, gravandoli delle spese di consulenza, compensando per metà le spese di lite e ponendone la restante parte a carico dei convenuti soccombenti.
5.1. Il giudice di prime cure, recepite le conclusioni del proprio ausiliare tecnico che ha condiviso e che ha fatto proprie, così assolvendo all'obbligo della motivazione, ha ritenuto provata la domanda di rivendica proposta dagli attori. Ha osservato che l'atto di compravendita del 1946 ha trasferito ai danti causa dei convenuti soltanto una parte del sottotetto: esattamente quella sovrastante il quartino distinto dai numeri 12 e 13 (“con la parte del suppenno sovrastante il quartino medesimo e con la terrazza circondata da ringhiera di ferro sovrastante il quartino 14 e parte del quartino 8 coma della pianta alligata e con i numeri interni 12
e 13 … pertinenze e diritti annessi con ogni servitù attiva e con quella passiva di passaggio sulla terrazza di cui in narrativa a favore del proprietario del quartino n. 8 per permettere a quest'ultimo i accedere a mezzo del cancelletto di ferro alla sua terrazza segnata sulla pianta alligata con tratteggio rosso bleu”). In ipotetico contrasto tra la planimetria allegata all'atto e il testo di questo, il
Tribunale ha accordato preminenza al secondo, preferibile all'estratto catastale. La tesi dei convenuti del trasferimento in loro favore dell'intero sottotetto è parsa collidente con il dato testuale del rogito del 1946 che ha fatto riferimento alla sola parte corrispondente al sottostante appartamento, verificata dall'ausiliare tecnico nei chiarimenti da lui resi.
5.2. Il primo giudice ha poi rigettato la riconvenzionale – proposta in subordine - di usucapione del sottotetto di causa non ritenendo dimostrato l'esercizio continuo del possesso uti dominus dell'intero cespite, senza possibilità di acquisirne la prova dalle testimonianze perché dirette unicamente a sostenere il godimento in qualità di conduttori, ancora prima che proprietari, dell'appartamento e delle sue pertinenze. A questo proposito ha osservato l'assenza di capitoli diretti a dimostrare l'intervensio possessionis contro il titolare del bene, stigmatizzando il fatto che i convenuti abbiano goduto il manufatto conteso in forza del contratto di locazione.
5.3. Anche la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna degli attori al ripristino dello stato dei luoghi è stata respinta, mancando, ad opinione del decidente, la consistenza dell'atto emulativo, in difetto della prova che la condotta ascritta agli attori sia stata priva d'ogni utilità per loro e corroborata dall'animus nocendi. In particolare la pavimentazione del terrazzo non è parsa eseguita al fine di danneggiare e ledere l'interesse dei convenuti.
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5.4. Le spese del giudizio sono state compensate per la metà in ragione della particolarità della controversia, dell'accoglimento della domanda attorea nei limiti di quanto accertato tramite la disposta consulenza tecnica e della complessità delle indagini, mentre la restante parte è stata posta a carico dei soccombenti, così come i costi della C.T.U..
6. e , con citazione notificata il 16 febbraio 2016 e iscritta Parte_1 Parte_2
a ruolo il 23 febbraio 2016, hanno appellato la superiore statuizione articolando quattro censure.
6.1. Nel gravare la sentenza i prefati, condividendo la qualificazione della domanda attorea in termini di rivendica, hanno opinato che dagli atti prodotti in giudizio e dalla consulenza non sia emerso alcun titolo da cui risulti, soddisfacentemente rispetto alla necessaria probatio diabolica, la proprietà del sottotetto in capo agli avversari, stigmatizzando come anche il consulente tecnico d'Ufficio abbia rilevato numerosi contrasti nei documenti. Nell'occasione hanno deplorato l'erroneità del ragionamento a contrario svolto dal Tribunale che ha riconosciuto assolto l'onere per il fallimento della prova contraria e da alcune aporie osservate nell'atto di compravendita del 27 settembre 1946.
Con secondo motivo d'impugnazione hanno opinato errata quanto illogica interpretazione delle risultanze della consulenza tecnica d'Ufficio, ribadendo l'incerto esito di questa e la scarsa valenza probatoria di talune planimetrie e dei grafici prodotti in giudizio. Hanno altresì negato che gli appellati abbiano posseduto il sottotetto dal lontano 1946 in quanto da allora nella piena ed esclusiva disponibilità di tali e ON [...]
la cui erede, , con atto di compravendita del 15 aprile 2003 lo Per_11 Persona_7
ha venduto agli istanti che già lo conducevano in locazione dal 1979.
Nel terzo motivo hanno obiettato errata applicazione delle norme sul possesso, osservando come applicandosi l'art. 1146 c.c. sarebbe fuor di luogo ogni considerazione per l'assenza di prova dell'interversione, affatto necessaria, potendo il successore a titolo particolare unire il proprio possesso a quello dell'originario possessore e dante causa. Nell'occasione hanno ribadito il possesso pacifico ed ininterrotto dal 1946 al 2003 esercitato prima dai coniugi
– e poi da . _1 ER Persona_7
Infine hanno protestato carenza di motivazione dal giudice di prime cure in relazione alla domanda riconvenzionale, compresa la parte che ha escluso che gli atti compiuti sul terrazzo non siano da sanzionare in quanto non lesivi, osservando in contrario che
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'innalzamento della quota del terrazzo ha ridotto il varco di accesso al sottotetto e la costruzione dei muri impedito la corretta manutenzione delle grondaie.
Hanno così concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea con riconoscimento della piena ed esclusiva proprietà del sottotetto in capo a loro appellanti;
in via subordinata che venga dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale con la servitù di passaggio;
in via riconvenzionale, che venga dichiarata l'illegittimità delle opere eseguite sul terrazzo da parte degli attori, con condanna al ripristino dello stato dei luoghi ovvero della quota originaria del terrazzo e alla eliminazione dei muretti di recinzione, oltre al risarcimento del danno per attività illecita nella misura da determinarsi in corso di causa.
6.2. e si sono costituiti per resistere all'appello, a loro CP_1 Controparte_2
opinione inammissibile e infondato nel merito, concludendo per la conferma della sentenza con vittoria delle spese processuali.
Non è stato proposto appello incidentale.
In sede d'impugnazione non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
7. La Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 910/2019 pubblicata in data 20 febbraio
2019 e notificata in data 4 marzo 2019, ha rigettato l'impugnazione e confermato la pronuncia di primo grado, condannando i soccombenti al pagamento delle spese del grado.
7.1. Dopo aver superato l'eccezione di inammissibilità dell'appello, la Corte distrettuale ha respinto i primi due motivi di gravame condividendo il Tribunale nell'inquadramento dell'azione come rivendica e riconoscendo gli attori proprietari dell'appartamento e del sovrastante terrazzo in difetto della prova, non mutuabile neanche dalle conclusioni dell'ausiliare tecnico, che i convenuti e i loro danti causa siano mai stati proprietari dell'intero sottotetto accessibile da un'unica apertura. Pur dando atto che il suppenno non
è espressamente menzionato dal titolo d'acquisto degli attori – appellati, dell'anno 2001 e dunque precedente a quello dei convenuti – appellanti, dell'anno 2003, la Corte distrettuale ha confermato trattarsi di una pertinenza del sottostante appartamento, come dimostrato dalle planimetrie catastali allegate al rogito. Altri argomenti in tal senso sono stati desunti dalla ricostruzione dei luoghi operata dal C.T.U. – la cui consulenza il Tribunale ha fatto propria assolvendo così all'obbligo della motivazione - e dalla riconvenzionale di usucapione, nonché dall'atto per notar del 27 settembre 1946 da cui risulta che i Per_8 danti causa degli appellanti hanno acquistato solo la parte di suppenno sovrastante il loro quartino, così trasmettendo i cespiti ai coniugi e . Parte_1 Pt_2
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
7.2. Il Collegio ha poi ritenuto infondate le censure, contenute nel terzo e quarto motivo di gravame, riguardanti il mancato accoglimento dell'eccezione di usucapione, non avendo parte convenuta provato né il possesso pacifico, pubblico, continuo ed ultraventennale, né il danno quale conseguenza di un comportamento niente affatto emulativo, negando così la condanna al ripristino dei luoghi e al risarcimento.
7.3. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del grado.
8. Con ricorso notificato in data 3 maggio 2019 i coniugi e Parte_1 [...]
hanno impugnato la pronuncia di primo grado dinanzi al giudice di legittimità, Pt_2 chiedendo la cassazione della sentenza n. 910/2019 della Corte D'Appello di Napoli con rinvio per un nuovo esame nel merito.
Il ricorso si è articolato in quattro motivi.
8.1. Con il primo motivo di ricorso e hanno denunciato Parte_1 Parte_2
violazione o falsa applicazione degli artt. 948 c.c. e 99 c.p.c. con riferimento all'art. 360 comma 1° n. 3, c.p.c. per avere i giudici del merito, pur ritenendo corretto l'inquadramento dell'azione come rivendicazione quanto alla parte di sottotetto che sovrasta la proprietà, riconosciuto assolta la prova nonostante il titolo dominicale degli attori faccia riferimento al solo lastrico solare, ossia alla parte scoperta, senza menzionare affatto il sottotetto. Secondo
i ricorrenti gli avversari, attori in rivendica, avrebbero dovuto fornire la prova “diabolica” della loro proprietà del sottotetto, non avendone il possesso, senza possibilità di esonero o alleggerimento dall'onere in ragione della domanda o eccezione di usucapione di controparte. Hanno invero osservato che la domanda volta a sentire dichiarare l'illegittimità dell'occupazione di un bene e condannare al rilascio e al risarcimento del danno può conformarsi quale azione personale di restituzione solo quando la pretesa sia ricollegata al venir meno di un negozio giuridico giustificativo della consegna del bene e della relazione di fatto dello stesso con il convenuto, non anche quando l'attore chieda di dichiarare abusiva e illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà. I ricorrenti hanno anche evidenziato come il sottotetto non sia stato affatto menzionato nell'atto del 2001 con cui gli attori hanno acquistato il proprio bene, precedente al loro acquisto del 2003 che invece lo ha contemplato, e come nel titolo dei propri danti causa del 27 settembre e del 18 novembre
1946 si preveda espressamente a loro favore una servitù di passaggio per accedere al terrazzo, senza alcun riferimento al sottotetto. Tanto hanno osservato per lamentare violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
8.2. Con il secondo motivo di ricorso e hanno censurato Parte_1 Parte_2
l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 195 c.p.c., per avere i giudici di merito omesso di valutare che l'atto di acquisto dell'appartamento degli attori contempla soltanto l'appartamento sottostante di 85 mq e il lastrico solare di 71 mq, non anche il sottotetto, come evidenziato anche dal consulente tecnico d'Ufficio.
8.3. Nel terzo motivo e hanno opinato omessa, Parte_1 Parte_2 insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 5 c.p.c. e la violazione ed errata applicazione degli artt.
1146 e 1153 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c. per avere i giudici di merito rigettato la domanda di usucapione da loro proposta, senza considerare che le controparti hanno ammesso di non avere mai posseduto il sottotetto, invece posseduto fin dal 1946 dai propri danti causa: i coniugi - e successivamente l'erede _1 ER [...]
che lo ha venduto con atto del 15 aprile 2003 ai ricorrenti, già detentori del bene ER
in quanto conduttori dal 1977, di modo che hanno potuto unire al proprio possesso quello dei propri danti causa. I ricorrenti hanno lamentato violazione dell'art. 116 c.p.c. in quanto, attesa la “confessione” o almeno la “non contestazione” del loro possesso del bene, i giudici del merito avrebbero dovuto pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale.
8.4. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso si è protestata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 833 c.c. e error in iudicando quanto al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di danni per comportamento emulativo e di ripristino dello stato dei luoghi, pur essendo provata la lesione. Hanno contestato la conclusione che l'aumento di altezza della parte antistante il sottotetto di 30 - 40 cm non abbia recato nocumento e deplorato omessa pronuncia quanto alla costruzione del muretto di recinzione.
9. La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22783/2023, pubblicata in data 27 luglio 2023, ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha rigettato il terzo e quarto motivo.
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al primo motivo accolto e rinviato alla
Corte d'Appello di Napoli perché, in diversa composizione, renda la decisione e liquidi le spese del giudizio anche di legittimità.
9.1. Nell'accogliere il primo motivo di ricorso, la Corte regolatrice ha evidenziato come l'accertamento di un vincolo pertinenziale su un bene non esoneri colui che ha proposto azione di rivendicazione dal provare il suo diritto di proprietà sul bene principale, né che tale onere possa ritenersi assolto ove il convenuto abbia proposto eccezione o domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione. Ha ribadito che in tema di azione di rivendicazione l'attore è tenuto a fornire la prova, ove non riesca a dimostrare il suo acquisto a titolo originario a seguito di intervenuta usucapione, di aver acquistato il bene da coloro che ne avevano la proprietà, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario e che l'attenuazione dell'onere probatorio può riconoscersi soltanto nel caso in cui il convenuto, opponendo l'usucapione, abbia riconosciuto o non contestato l'appartenenza del bene ad un comune dante causa ovvero ad uno dei danti causa dell'attore all'epoca in cui si assume abbia avuto inizio il possesso.
Tanto premesso è stato valutato errato il riconoscimento dalla Corte d'Appello della proprietà del sottotetto in ragione della sua funzione pertinenziale al sottostante appartamento, in mancanza di valida prova dagli attori della proprietà del bene principale.
9.2. Nell'accoglimento del primo la Corte ha ritenuto assorbito il secondo motivo di impugnazione che ha censurato la decisione sull'entità e dimensione della pertinenza.
9.3. Il terzo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile per non avere i suoi latori indicato le ragioni poste alla base delle sentenze di merito, né spiegato perché dovrebbero essere diverse, negando la deplorata violazione dell'art. 116 c.p.c. avendo i ricorrenti ricondotto alla prefata norma l'omessa pronuncia sull'eccezione di usucapione del sottotetto piuttosto che l'erronea valutazione della prova, ambendo in tal modo ad un'inammissibile istanza di revisione di questa e a una nuova pronuncia di fatto.
9.4. Quanto al quarto motivo di ricorso, la Supremi Corte ha valutato infondata la censura escludendo che la motivazione sulla domanda riconvenzionale per danni da comportamento emulativo possa ritenersi mancante o contraddittoria, essendo i giudici di merito pervenuti al rigetto in ragione della carente dimostrazione degli assunti dei convenuti in riconvenzionale e dei chiarimenti offerti dal consulente tecnico che ha affermato che l'innalzamento del livello della pavimentazione del terrazzo non ha influito
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda sull'utilizzo del sottotetto, escludendo che la sostituzione della porta abbia recato alcun nocumento alle controparti.
10. Con citazione in riassunzione notificato in data 17 novembre 2023, come già detto al § 1,
e hanno proseguito il giudizio ritenendo che in sede di Parte_1 Parte_2
legittimità si sia esclusa la possibilità di riconoscere la proprietà di un bene - e quindi la legittimazione all'azione di rivendica – in ragione della costituzione di un vincolo pertinenziale, essendo necessario l'accertamento del diritto dominicale sul bene accessorio.
Hanno così concluso chiedendo il rigetto della domanda di rivendicazione, vittoria sulle spese di lite.
Costituendosi in giudizio nei termini già riferito ai § 2 e CP_1 Controparte_2
hanno chiesto il rigetto della domanda avversaria comunque infondata e concludendo perché venga accertata e dichiarata la loro piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento in Napoli, Salita Stella n. 47, 4 piano int. 11 nonché del sottotetto e del terrazzo di copertura sovrastante ad esso, con condanna degli avversari a rimuovere il lucchetto che chiude la porticina del sottotetto, con rigetto della domanda - eccezione di usucapione e delle domande riconvenzionali per intervenuto giudicato, con vittoria sulle spese di lite.
11. Il giudizio ritorna al merito perché, una volta acclarata la natura di rivendica dell'azione che gli attori in primo grado hanno esperito, si accerti la proprietà in capo a sé della porzione di sottotetto corrispondente all'estensione dell'appartamento sottostante e si condannino i convenuti che ne hanno l'esclusivo possesso a rimuovere il lucchetto che ne chiude l'unica porta di ingresso.
Le ulteriori questioni proposte in riconvenzionale dai coniugi e Parte_1 [...]
sono state giudicate e su di esse non è possibile né richiesta altra statuizione. Pt_2
Tanto premesso, una volta appreso che a prova della proprietà del bene conteso – da rendere nei termini in cui la vuole l'art. 948 c.c. – non è mitigata né dall'obiezione dell'usucapione di questo da chi resiste all'altrui domanda né dalla dedotta natura di pertinenza del bene, occorre verificare dai documenti in atti se realmente esiste il dominio reclamato.
Riguardo alla prima questione, nessuna mitigazione all'onere probatorio proviene dalla pretesa usucapione che i convenuti in primo grado hanno in limine litis addotto per il ragionamento ampiamente svolto dalla Corte regolatrice non essendo neanche verificata la possibile rilevanza che l'acquisto si pretenda contro un comune dante causa ovvero in danno della stessa parte avversa cui implicitamente si riconosca il dominio. Del tutto inutile
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
è poi l'argomento della interversione da detenzione in possesso di cui ha ragionato il
Tribunale. Allo stesso modo, neanche gli attori hanno provato d'avere usucapito il bene preteso di cui hanno anzi riconosciuto di non avere il possesso.
Va anche osservato come alcuna regressione in istruttoria è possibile, non avendo i latori delle istanze coltivato le stesse dopo la determinazione del primo giudice di rimettere ad un proprio ausiliare tecnico le verifiche in loco.
La decisione quindi va resa in base ai titoli e a quanto essi ostentano in ragione della conformazione dei luoghi ricostruita dal consulente ing. la cui perizia con Per_9 successivi chiarimenti è disponibile in atti.
12. Dalla sua lettura si apprende che oggetto di lite è la parte di soppenno che a dire dei coniugi e sarebbe stata trasferita loro con la CP_1 Controparte_2 compravendita del 2001. Le consistenze immobiliari di causa sono comprese in un immobile che dal P.R.G. del Comune di Napoli è descritto come unità edilizia a base ottocentesca la cui ristrutturazione del terzo piano nobile (quarto fuori terra) in cui si collocano gli appartamenti degli odierni contraddittori risale all'epoca successiva il conflitto mondiale.
È bene premettere che il sottotetto nella sua totalità, secondo le misurazioni tratte dal C.T.U., ha la dimensione in pianta di 16,60 metri di lunghezza, per una larghezza di 6,10 metri per un tratto e di 6,50 metri per altro, poi allargandosi d'altri 30 cm. Esso si compone di un solo vasto ambiente con struttura del tetto a capriate di legno su cui poggiano arcarecci anch'essi in legno che servono pure da assi reggi-tegole visibili anche dal suo interno, mancando perlinato o isolante. Si tratta di struttura ed elementi tutti non recenti. L'ingresso avviene dalla porticina della dimensione di 70 cm di larghezza per 80 di altezza che apre esclusivamente dal terrazzo degli attori mentre essa presenta lungo tutto il perimetro laterale lungo il terrazzo in uso ai convenuti (odierni attori in riassunzione). Quest'ultimi ne hanno la disponibilità, avendo soltanto loro la chiave della prefata porticina.
Sempre dalla relazione peritale si comprende che il sottotetto è più lungo dell'appartamento attualmente in proprietà di e in quanto insiste anche Parte_1 Parte_2 sulla zona del pianerottolo che divide gli appartamenti degli odierni contraddittori, estendendosi nell'appartamento dei coniugi e per una CP_1 Controparte_2
profondità di 1,80 metri, oltre il già ricordato pianerottolo.
13. Dopo la descrizione “fisica” del bene, giova dire anche che unico proprietario dell'intero ultimo piano del fabbricato di via Salita Stella e del terrazzo di copertura su cui insiste il
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Per_1 sottotetto è stato anticamente tale fu il quale, con atto di Persona_12
compravendita per notar del 27 settembre 1946 ha trasferito ai coniugi Per_14 _1
(per la nuda proprietà) e (per l'usufrutto) il quartino
[...] Persona_11 contraddistinto con gli interni 12 e 13 e “parte del soppenno sovrastante il quartino medesimo”, oltre al terrazzo delimitato da ringhiera “sovrastante il quartino n. 14 e parte del quartino n. 8, come da pianta alligata”. Lo stesso , con atto per notar del 18 Per_12 Persona_15
novembre 1946, ha venduto ai coniugi (per la nuda proprietà) e ON
(per l'usufrutto) l'appartamento identificato con l'interno 14, con i Persona_11 lastrici sovrastanti gli appartamenti distinti con i numeri 8, 10 e parte del 9, oltre che 14.
Nell'atto è anche costituita una servitù di passaggio a favore dei proprietari dell'appartamento identificato come quartino n. 11 – attualmente dei coniugi
[...]
e e all'epoca di tale – “perché costei acceda ai lastrici CP_1 Controparte_2 Per_16
di sua proprietà sovrastanti parte del quartino n. 11”.
14. La pretesa degli attori in primo grado è stata chiarita dal consulente nella parte della sua prima relazione in cui costui ha fisicamente individuato l'oggetto del contendere: la parte di sottotetto che insiste sul loro appartamento che l'ing. ha restituito graficamente Per_9 nella tavola 3 che sovrappone il lastrico solare ai sottostanti appartamenti.
I loro argomenti “giuridici” per sostenere la proprietà sono tuttavia fragili e, al nuovo scrutinio richiesto dalla Corte di legittimità, inidonei a corroborare la probatio diabolica.
Si tratta, oltre della consistenza “fisica” del bene da cui si vorrebbe dedurre un vincolo pertinenziale non meglio reso in termini di reale destinazione in modo durevole a servizio o ornamento del sottostante quartino (la comunione semmai induce a ipotizzare un rapporto di comproprietà ove si voglia sostenere che il sottotetto unicamente composto e accessibile da una sola porta abbia contemporaneamente assolto alle utilità di diversi appartamenti sottostanti, a nulla rilevando la possibilità futura di dividerlo al suo interno e creare più ambienti passibili di godimento individuale;
in argomento, Cassazione
07.05.1993, n. 5262), di quanto dimostrerebbero i titoli.
La tesi attorea riposa infatti sulla circostanza che non l'intero soppenno sarebbe stato trasferito ai convenuti odierni attori in riassunzione in quanto il titolo dei loro danti causa e avrebbe avuto ad oggetto solo “una parte del sottotetto” sovrastante il _1 ER quartino distinto dai numeri 12 e 13, la qual cosa renderebbe recessivo l'argomento contrario
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda per cui nel rogito da cui gli attori hanno conseguito l'appartamento al n. 11 non sia contenuto alcun riferimento al bene.
Il fatto che il notaio abbia richiamato solamente il terrazzo è stato colmato dal riferimento alla pianta catastale allegata al titolo, presente in atti fin dal 1977. Inoltre, sarebbe decisiva la circostanza che all'epoca delle prime descrizioni grafiche dei terrazzi essi non venivano riportati come accade attualmente, ma in maniera meno esatta e comunque priva di carattere probatorio. Quello che sarebbe rilevante del documento accluso al rogito, invero,
a dire degli attori in primo grado, sarebbe la campitura della porzione di terrazzo, di estensione analoga e corrispondente al sottostante appartamento, ossia tale da includere la parte di sottotetto che lo sormonta secondo le misurazioni tratte dall'ing. Per_9
Tuttavia, né questa osservazione (proprio per la notoria irrilevanza delle mappe a fini dimostrativi della proprietà), né l'incerta dicitura “terrazzo di copertura quartino sottostante interno 11” soddisfa il gravoso onere richiesto a chi agisce ai sensi dell'art. 948 c.c..
L'argomento letterale, in particolare, si dimostra fragile proprio considerando che terrazzo
è termine che indica un'area scoperta e non una superficie costruita, mentre ulteriori elementi di perplessità provengono dalle osservazioni del medesimo consulente a pagina 9 della sua prima relazione quanto all'imprecisione delle rappresentazioni grafiche del terrazzo che rendono la pianta del tutto priva di capacità dimostrativa del bene esattamente trasferito.
Né appaga l'onere probatorio l'osservazione attorea – condivisa dal consulente tecnico specie nei chiarimenti - sulla volontà della parte venditrice nel cedere i beni di proiettare in altezza la consistenza di ciascun quartino sottostante e che sarebbe espressa dalla campitura sulla pianta del terrazzo della porzione trasferita. Lo stesso ing. ha infatti osservato Per_9
come sebbene la descrizione dei terrazzi sia una pratica recente, con l'immissione in catasto delle piante menzionate dagli atti di compravendita, non esigibile quindi nel 1946 cui risalgono i titoli dei danti causa dei convenuti in primo grado, la struttura del sottotetto, dunque la sua consistenza non di mero terrazzo, però, per materiali utilizzati e modalità costruttive, è risultata databile al primo dopoguerra (pagina 10 della prima relazione).
Il silenzio dell'atto per notar del 25 maggio 2001 sulla sua sorte, non essendo Persona_1
contenuto alcun riferimento al soppenno, unitamente al fatto che solo al terrazzo è fatto riferimento anche nel titolo dei danti causa degli attori ( , e Controparte_3 CP_4
, ossia nell'atto per notar del 22 dicembre 1995 che Controparte_5 Persona_2
- 14 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda quanto al lastrico si limita a riportare la scheda del 31 marzo 1977 n. 1753 (della cui valenza assertiva della proprietà si è già detto) non è superato neanche dal “fallimento” della prova contraria degli allora convenuti – odierni attori in riassunzione quanto al fatto che sia a loro stato trasferito l'intero sottotetto piuttosto che una limitata sua parte.
15. La Corte regolatrice, dopo avere ribadito i principi di pienezza probatoria gravanti su chi rivendica la proprietà di un bene del quale non ha il possesso, attraverso un titolo originario d'acquisto, senza possibilità di attenuare l'onere per l'azione od eccezione di usucapione avversaria, ha anche negato validità al ragionamento della Corte cassata per cui l'onere probatorio sarebbe attenuato dalla natura pertinenziale della parte di soppenno che copre il sottostante appartamento attoreo, dando continuità al principio nomofilattico secondo il quale neanche il rapporto pertinenziale può essere accertato in via presuntiva, sulla base di meri indizi, occorrendo considerare che quando la pretesa pertinenza è oggetto di domanda di rivendicazione (art. 948 c.c.) spetta a chi agisce provare l'esistenza di un bene pertinenziale collegato al bene principale e soprattutto l'acquisto di tale bene. Così in quanto la costituzione del vincolo pertinenziale non integra affatto un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale sul bene.
Posto che la pertinenza non è un modo di acquisto della proprietà né costituisce un diritto, finanche la circostanza che un bene sia destinato a pertinenza rispetto a un altro, di proprietà dell'istante, non fa venire meno la necessità di procedere all'accertamento del diritto di proprietà sulla cosa accessoria (il principio di diritto richiamato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22783/2023 dell'11 luglio 2023 e pubblicata il successivo 27 luglio richiama il suo precedente della II sezione del 20 gennaio 2015, n. 869 e ulteriori sulla necessità di una prova diretta a dimostrare l'usucapione non solo del bene principale a anche di quello pertinenziale al primo complementare da chi agisca ai sensi dell'art. 1158 c.c.).
Ebbene, allo scrutinio della Corte distrettuale del rinvio consta che parte attrice non abbia dimostrato la proprietà della porzione di sottotetto che reclama per sé, con conseguente rigetto della sua domanda.
Nel senso del rigetto convergono gli elementi contrari addotti dai coniugi
[...]
e per cui il loro titolo d'acquisto – ancorché successivo a quello Parte_1 Parte_2
degli avversari – contiene il richiamo al sottotetto e che proprio per raggiungere questo fino dall'antico rogito in favore dei remoti danti causa con l'atto del 18 novembre 1946 Per_15
già ricordato è stata costituita una servitù di passaggio sul terrazzo degli attori.
- 15 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
16. Al rigetto della domanda attorea di rivendicazione proposta da e CP_1 [...]
consegue la regolazione delle spese dell'intero giudizio secondo il principio CP_2
della soccombenza. Il rigetto della riconvenzionale di rimessione in pristino e danni
(giudicata e non più oggetto del rinvio) ne consente una parziale compensazione (¼). La restante parte deve gravare sui convenuti in riassunzione e va distratta in favore dell'Avvocato Nello Gargiulo che se ne è dichiarato antistatario.
Ai soccombenti accede anche il costo delle verifiche tecniche demandate all'ing. a Per_9
questi già liquidato nel corso del primo grado del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione giusta ordinanza n. 22783/2023 dell'11 luglio 2023 e pubblicata il successivo 27 luglio 2023 del giudizio di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 10378 del 16 luglio 2015 ai sensi dell'art. 392 c.p.c. così provvede:
- rigetta la domanda di rivendica proposta da e;
CP_1 Controparte_2
- compensa tra le parti ¼ delle spese del giudizio e condanna e CP_1 [...]
in solido al pagamento della restante parte che liquida - già graduata - in CP_2
€ 2.980,00 per compensi del giudizio di primo grado;
€ 777,00 per spese ed € 2.600,00 per compensi del primo giudizio di appello;
€ 777,00 per esborsi ed € 2.315,00 per compensi del giudizio in Cassazione, nonché € 582,50 per esborsi ed € 2.974,50 per compensi del secondo giudizio di appello, in tutti i casi oltre indennizzo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato Nello Gargiulo che se ne è dichiarato antistatario;
- pone definitivamente i costi della consulenza tecnica come liquidata in primo grado a carico di e . CP_1 Controparte_2
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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