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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/05/2024, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
n. 499/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Enrica de Sire Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 499 dell'anno 2024 R.G., riservata in decisione all'udienza del giorno 09/05/2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., vertente tra
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] in C/da Campomarzo n. 97 – 89040, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mauro Ruga (indirizzo PEC: ; Email_1
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Ferruzzano (RC) alla in Via Cesare Pavese n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Zurzolo
(indirizzo PEC: , giusta procura in atti;
Email_2
FATTO e DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 15.04.2024, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in ON (RC) il 10/09/2005;
- considerato che i ricorrenti hanno sottoscritto personalmente il ricorso, dimostrando la loro piena conoscenza delle condizioni ivi indicate;
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 18.04.2024;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ON, anno 2005, n.15, parte II, serie A, i ricorrenti il 10/09/2005 hanno contratto matrimonio concordatario;
b) dal matrimonio sono nati i figli ancora minorenni , Persona_1
1 nata il [...] a [...], nato il [...] a [...] e Persona_2 [...]
nato il [...] a [...]; c) i medesimi coniugi sono addivenuti ad una Parte_3
separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale depositata il 24.07.2023 dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale del 06.06.2023;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le condizioni di ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi ed i figli minorenni, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett.
b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti e preso atto del parere favorevole del rappresentante del
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositata il 15.04.2024, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in ON
(RC) il 10/09/2005 tra nata a [...] l'[...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di ON, anno 2005, n. 15, parte II, serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON, per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2024
Il Presidente estensore dott. Andrea Amadei
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Enrica de Sire Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 499 dell'anno 2024 R.G., riservata in decisione all'udienza del giorno 09/05/2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., vertente tra
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] in C/da Campomarzo n. 97 – 89040, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mauro Ruga (indirizzo PEC: ; Email_1
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Ferruzzano (RC) alla in Via Cesare Pavese n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Zurzolo
(indirizzo PEC: , giusta procura in atti;
Email_2
FATTO e DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 15.04.2024, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in ON (RC) il 10/09/2005;
- considerato che i ricorrenti hanno sottoscritto personalmente il ricorso, dimostrando la loro piena conoscenza delle condizioni ivi indicate;
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 18.04.2024;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ON, anno 2005, n.15, parte II, serie A, i ricorrenti il 10/09/2005 hanno contratto matrimonio concordatario;
b) dal matrimonio sono nati i figli ancora minorenni , Persona_1
1 nata il [...] a [...], nato il [...] a [...] e Persona_2 [...]
nato il [...] a [...]; c) i medesimi coniugi sono addivenuti ad una Parte_3
separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale depositata il 24.07.2023 dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale del 06.06.2023;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le condizioni di ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi ed i figli minorenni, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett.
b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti e preso atto del parere favorevole del rappresentante del
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositata il 15.04.2024, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in ON
(RC) il 10/09/2005 tra nata a [...] l'[...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di ON, anno 2005, n. 15, parte II, serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON, per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2024
Il Presidente estensore dott. Andrea Amadei
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