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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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- 1. Legge 104, ecco come ottenere i permessi per assistere una persona disabile anche se non siete parenti: tutti i dettagliDott. Romina Cardia · https://www.brocardi.it/ · 17 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11394/2024 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Micali ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Casiraro, sito in Linguaglossa (CT) via Pio IX n. 8, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Angela P.IVA_1
Marchese, d'intesa con gli avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi Tomaselli, Maria
Rosaria Battiato e Livia Gaezza, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
Provinciale INPS, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 4.12.2024, ha contestato le Parte_2 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 3200/2024
r.g., lamentano, in estrema sintesi, che il CTU nominato in sede sommaria ha sottovalutato il proprio quadro clinico, in particolare, assumendo che non ha adeguatamente valutato le patologie interessanti l'apparato osseo tendineo e la vasculopatia cerebrale con iniziale decadimento mentale e riduzione di performance polisettoriali, aggravata da sindrome depressiva, atteso che esse sono di entità tale da rendere impossibile la deambulazione autonoma e, per quanto emerge dall'indagine anamnestica e dall'esame clinico della documentazione medica versata in atti, neppure le consentono di provvedere alle attività basilari e strumentali della vita quotidiana.
Conseguentemente, la ricorrente ha testualmente chiesto, previa rinnovazione delle operazioni peritali di “accertare che lo stato patologico … è tale da integrare i presupposti sanitari di invalidità civile ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1971 n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate, si trova nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua, condizione prevista dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980 n°18, nonché lo status di handicap grave previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, ai sensi della legge 104/92, come novellato in disabile con necessità di sostegno intensivo (persona handicappata con grave riduzione dell'autonomia personale). Per
l'effetto, riconoscere la sussistenza del requisito sanitario sotteso alle provvidenze richieste con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda. ... Con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero procedimento, da distrarsi in favore del procuratore … antistatario”. CP_ In data 19.02.2025 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando memoria difensiva con la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità
e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi avanzate per l'assenza del requisito sanitario.
In data 24.02.2025 l'ente previdenziale ha depositato nel fascicolo telematico una ulteriore memoria di costituzione con altri procuratori, sostanzialmente reiterando difese analoghe a quelle formulate con il precedente scritto difensivo.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico
Pagina 2 preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza del 7.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata
____________________________
Sul piano processuale, va rilevata l'ammissibilità dell'opposizione che ci occupa, in quanto l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato in data 4.12.2024 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 7.11.2024, a sua volta, risulta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 9.10.2024.
Nel merito, va osservato che la ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al n.3200/2024 al fine di sentire “accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere con la domanda di indennità di accompagnamento del 28.02.2023” nonché “l'accertamento del grave status di handicap di cui all'art. 3, comma
3, della legge 104/92” di cui all'anzidetta domanda amministrativa.
Nel spiegare l'opposizione de quo, la ricorrente ha reiterato le domande formulate nel predetto giudizio e, in aggiunta ad esse, ha rivendicato di “accertare che lo stato patologico è tale da integrare i presupposti sanitari di invalidità civile ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1971 n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate”.
Se non ché, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che la domanda dell'indennità di accompagnamento non è comprensiva di quella diretta al conseguimento della diversa prestazione della pensione di inabilità, essendo differenti gli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, stante che nell'ambito della prestazione dell'accompagnamento la sussistenza della condizione di invalidità totale costituisce una componente per l'attribuzione del beneficio dell'accompagnamento, sicché l'accertamento dello status di invalido può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto (emblematica, Cass. 24.11.2021 n. 36382; conf., ex plurimis, Cass.
03.01.2019 n. 22; Cass. 05.05.2016 n. 9013).
In ragione di quanto precede, l'oggetto del presente giudizio resta circoscritto alla verifica della sussistenza del requisito sanitario funzionale ad accedere al beneficio
Pagina 3 dell'accompagnamento e al riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave, senza ciò immutare le risultanze dell'accertamento giudiziale, tutelabili in sede amministrativa nel rispetto delle prescritte modalità sì da consentire le ineludibili verifiche in ordine a un requisito prima mancante che assurge a elemento costitutivo indefettibile della prestazione relativa alle minorazioni refertate (al riguardo, si rinvia a Cass. 29.12.2023 n. 36508).
Ciò posto e procedendo gradualmente, giova evidenziare che l'indennità di accompagnamento è una prestazione che spetta ai cittadini nei cui confronti è stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un'assistenza continua.
In questa prospettiva, il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede sommaria, dopo aver esaminato la documentazione medica in atti e raccolto l'anamnesi della ricorrente, ha sottoposto la medesima ad un accurato esame obiettivo, così constatando personalmente che trattasi di soggetto “Soggetto normotipo, in discrete condizioni generali, con sensorio integro, con cute e mucose visibili roseo pallide, con pannicolo adiposo ben rappresentato, muscoli ipotonici e ipotrofici, regolare sviluppo scheletrico, apparato linfoghiandolare semeiologicamente indenne. Non edemi. Temperatura corporea nei limiti fisiologici.
Capo: Normocefalo. Pupille normoreagenti.
Collo: Cilindrico, non reticoli venosi superficiali né masse visibili o palpabili.
Torace: Simmetrico e normoespandibile con gli atti respiratori.
Mammelle normoconformate per sesso ed età.
Addome: Cicatrice ombelicale normalmente introflessa, non reticoli venosi superficiali.
Apparato osteo-articolare:
Arti: Normalmente conformati per sesso ed età.
Apparato nervoso: Deambulazione a piccoli passi con andatura incerta ma autonoma”.
Inoltre, il tecnico d'ufficio ha riscontrato:
- con particolare riguardo al rachide lombosacrale, che esso “appare in asse, normoatteggiato. Notevole rigidità del rachide in toto che appare ipomobile. La flessione a livello della cerniera lombosacrale è cautelata ma completa, l'estensione è anche essa limitata.
La rotazione destra e sinistra sono ridotte di 1/3. diffuse nel tratto Controparte_2
compreso tra L3-S1. Segno di LA e WA SC negativi bilateralmente. Riflessi osteotendinei normovalidi bilateralmente. Esito cicatriziale per intervento di artrodesi. Non deficit neurologici periferici oggettivabili agli AAII”;
- con particolare riguardo al ginocchio sinistro, che esso è “Morfotipo valgo, articolarità 0°-
Pagina 4 140°. Ginocchio freddo al termotatto, ballottamento rotuleo positivo, ipotonotrofia del quadricipite femorale, segno di HM positivo con arresto molle (+++), Pivot-shift +++,
Jerck-test positivo, cassetto anteriore +++, cassetto rotatorio interno ed esterno +--,
Grinding-test negativo stress in valgo negativo. Dolore digitopressorio in corrispondenza del bordo supero-laterale della rotula. Cicatrice per intervento di impianto protesi totale
(ipercromica, modicamente rilevata, con cicatrici puntiformi plurime per segni dei punti di sutura). Non deficit VNP oggettivabili”.
Quindi, alla luce della valutazione complessiva del materiale istruttorio acquisito,
l'ausiliario di questo giudice ha diagnosticato che la ricorrente è affetta da “Spondilolistesi con intervento chirurgico di artrodesi L3-L5 + laminectomia. Gonartrosi bilaterale con impianto di protesi ginocchio sinistro. Cerebrovasculopatia, sindrome depressiva endo/reattiva. Lieve insufficienza venosa arti inferiori”.
Nel valutare l'incidenza invalidante delle patologie accertate, il CTU ha ricondotto quelle afferenti l'apparato locomotore – rachide alla fattispecie della “Spondilolistesi con intervento chirurgico di artrodesi L3-L5 + laminectomia” di cui al codice 7010 della tabella D.M.
05/02/1992 che assegna una invalidità entro un range ricompreso dal 31 al 40%, attribuendo un peso invalidante del 40%; le infermità interessanti l'Apparato locomotore – Arto inferiore alla fattispecie della “Gonartrosi bilaterale con impianto di protesi ginocchio sinistro” con previsione tabellare di cui al codice 7221 che assegna una invalidità del 30%, riconoscendovi una incidenza invalidante del 30% e le problematiche psichiche alla “Sindrome depressiva endoreattiva grave” della previsione del codice 2206 che assegna una invalidità dal 31% al
40%, riconoscendovi la percentuale invalidante massima del 40%.
Applicando il calcolo riduzionistico alle succitate percentuali di invalidità, il tecnico d'ufficio ha concluso che la ricorrente è invalida al 100%, oltre che portatrice di handicap ex art. 1 comma 3 della l. n.104/1992.
A fronte delle superiori risultanze, per quanto rileva in questa sede, è sufficiente sottolineare che le problematiche osteoarticolari non hanno annullato in toto la capacità deambulatoria della ricorrente, essendo rimasto accertato in sede peritale che quest'ultima è in grado di deambulare autonomamente, sia pure a piccoli passi, ed inoltre riesce a compiere in autonomia e in modo completo, per quanto con cautela, la flessione a livello della cerniera lombosacrale mentre l'estensione è limitata.
A diverse conclusioni non è consentito pervenire sulla scorta delle emergenze del certificato di ortopedia del 20.12.2024, confermando esse comunque la sussistenza di un quadro clinico che, per quanto grave, consente la capacità deambulatoria della ricorrente, per come resta
Pagina 5 riscontrato anche dalla visita neurologica del 10.01.2025, essendo emerso un “deficit stenico solo in parte di natura antalgica agli arti inferiori (sin>dx)” e che la “marcia claudicante a sx,
(è) possibile ma con appoggio monolaterale (stampella) e per brevi tratti”.
La certificazione neurologica in parola, inoltre, ha appurato che la ricorrente è persona
“vigile e collaborante”, per quanto affetta –alla luce di quanto dalla stessa rappresentato- di
“umore severamente deflesso e con apatia, astenia generalizzata tendenza all'isolamento”: il che è perfettamente in linea con la valutazione operata dal CTU della sussistenza a carico della periziata di una grave sindrome depressiva endoreattiva, la quale, unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie, ha condotto l'ausiliario dell'Ufficio ad esprimere un giudizio di totale invalidità, laddove erano state accertate dalla Commissione Medica difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età medio grave, vale a dire entro un range ricompreso tra il 67% e il 99%.
Difettano in atti elementi per poter affermare che l'autonomia personale della ricorrente sia compromessa secondo le scale A.D.L. che assumono quali funzioni basali la capacità di lavarsi, vestirsi e di alimentarsi da sé, l'incontinenza sfinteriale e l'autonomia in toilette, accanto a quella di spostarsi e, parimenti, nessun documento attesta la compromissione delle funzioni volitive e/o intellettive della . Pt_2
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, il beneficio dell'indennità di accompagnamento implica la sussistenza “di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari
e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità", della necessità e dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti” (tra le varie, Cass. 30.03.2011, n.7273).
Di conseguenza, resta escluso che la prestazione dell'accompagnamento possa riconoscersi a favore di un soggetto soltanto per la presenza di una semplice difficoltà a deambulare ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita proprio perché la richiamata normativa è incentrata sul concetto di “impossibilità” (così Cass. n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche Cass.
n.12521/2009, Cass. n. 14076/2006, n. 10281/2003, n. 3228/1999); parimenti, non giova la temporaneità ovvero l'episodicità del contesto, rientrando nell'area di rilevanza della normativa in esame unicamente quelle situazioni “acclarate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili manifestazioni del vivere quotidiano, quali ad
Pagina 6 esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione” (v., ancora, in motivazione, Cass.
1.12.2017, n.28900).
Nel contesto complessivamente considerato, allora, il diverso apprezzamento della disautonomia della ricorrente operato dalla medesima integra un dissenso diagnostico insufficiente a legittimare la rinnovazione della consulenza peritale in difetto in atti di elementi dai quali poter ritenere che quest'ultima non sia in grado di assicurarsi autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili garantirgli gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita.
Con riferimento agli ulteriori profili di censura mossi nell'atto di opposizione all'handicap, va rilevato che esso compete all'assistito che “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. A norma del comma 3 dell'art. 3 della l. n.104/1992, la gravità di tale condizione va riconosciuta “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Ebbene, la condizione di handicap deve ritenersi grave quando la minorazione incida sull'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Sotto tale profilo, nessun documento comprova che per effetto di un danno funzionale permanente la ricorrente si trovi, anche in considerazione dell'età, in una situazione di emarginazione o comunque di svantaggio sociale nel condurre la propria vita di relazione.
A fronte di quanto sopra esposto, in difetto di elementi di giudizio aventi carattere obiettivo che evidenzino deficienze diagnostiche o di affermazioni scientificamente errate da parte CTU nell'appezzamento clinico del quadro patologico della , le censure mosse alla consulenza Pt_2
tecnica d'ufficio si ritengono insufficienti a legittimarne la rinnovazione, in quanto si risolvono in una mera manifestazione difensiva di dissenso diagnostico (in tal senso, tra le tante, Cass.
01.12.2022, n. 35353; Cass. 20.09.2022, n. 27492; Cass. 09.12.2019, n. 32075; Cass.
21.11.2019, n. 30418; Cass. 27.06.2019, n. 17374; Cass. 6.08.2015, n.16552).
In considerazione di quanto precede, le argomentazioni rese dal consulente d'ufficio della fase sommaria restano condivise da questo giudice, restando affermato che la ricorrente è affetta da un grado di invalidità in misura pari al 100% nonché portatrice di handicap ex art. 3 comma 1 della l. n.104/1992, restando per il resto rigettato il ricorso.
Pagina 7 Le spese processuali della fase di sommaria e di opposizionevanno dichiarate irripetibili stante che le condizioni reddituali del ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; per la ragione da ultimo indicata le spese di CTU della fase sommaria restano poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA che è invalida con riduzione permanente della capacità Parte_2
lavorativa nella misura del 100% a far data dalle operazioni peritali (9.07.2024) nonché portatrice di handicap non grave ex art. 3 comma 1 della l n.104/1992 e, per l'effetto,
RIGETTA il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi della CTU della fase sommaria a carico dell' CP_1
DICHIARA irripetibili le spese di lite della fase sommaria e della fase di opposizione
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, l'8.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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