Ordinanza cautelare 27 aprile 2017
Sentenza 26 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/07/2022, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2022
N. 01288/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00379/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2017, proposto da
Vetrugno Ambiente S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Iaco, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Piemonte 6;
contro
Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Marino Guadalupi, con domicilio eletto presso il suo studio in Brindisi, via De Leo n. 3;
Ambito di Raccolta Ottimale 1 Brindisi Ovest, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bianco, con domicilio eletto presso il suo studio in Francavilla Fontana, via San Francesco D'Assisi 155/D;
nei confronti
Jonica Servizi S.r.l., Monteco S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 2887 del 15.02.2017 con cui il Responsabile dell'Ufficio Comune dell'ARO (ambito raccolta ottimale) BR 1, ha interrotto il servizio di trasporto della FO dalla piattaforma intermedia Jonica Servizi di Brindisi all'impianto di compostaggio ASECO, affidata a Vetrugno Ambiente;
- della Determinazione n. 15 del 10 febbraio 2015 con cui l'Ufficio Ambiente della Provincia di Brindisi, ad integrazione della Determinazione n. 1085 del 15 giugno 2012 di autorizzazione allo stoccaggio già rilasciata in favore di Joinica Servizi, ha autorizzato la stessa ad effettuare le operazioni di trasbordo della FO dell'ARO BR 1.
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale e/o comunque collegato, anche allo stato non conosciuto;
nonché per il risarcimento del danno subito ingiustamente dalla Società ricorrente derivante dai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Provincia di Brindisi, Ambito di Raccolta Ottimale 1 Brindisi Ovest;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 luglio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – affidataria del servizio di trasporto della FO (frazione organica del rifiuto solido urbano) dell’ARO BR 1, dalla stazione intermedia costituita dell’impianto di stoccaggio di Jonica Servizi Srl all’impianto di compostaggio di ASECO – ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui la nota prot. n. 2887 del 15.02.2017 con cui il Responsabile dell’Ufficio Comune dell’ARO (ambito raccolta ottimale) BR 1, ha interrotto il servizio di trasporto della FO dalla piattaforma intermedia Jonica Servizi di Brindisi all’impianto di compostaggio ASECO.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, instando altresì per il risarcimento dei danni da essa subiti nella vicenda in esame. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l’ARO 1 Brindisi Ovest ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 27.4.2017 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 21.7.2022 – tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso, in relazione ai dedotti profili di gravame, è infondato, e va dunque rigettato.
Emerge dalla relazione in atti, ordinata da questo TAR con ordinanza n. 215/17, che: “ In data 18 gennaio 2017 il Corpo di Polizia Provinciale di Brindisi ha effettuato un sopralluogo presso la Jonica Servizi trasmettendo apposito verbale al Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi che ne aveva chiesto l’intervento. In data 9 febbraio 2017 il Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi invia la nota prot. n. 4615 con la quale, in base al verbale della Polizia Provinciale, testualmente “diffida la società a continuare l’esercizio dello stabilimento in difformità dell’autorizzazione n. 1085 del 15.6.2012, in quanto tale provvedimento non consente l’effettuazione di alcuna operazione di trasbordo della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. … L’impianto di destinazione della frazione organica ASECO S.p.a. di Ginosa Marina (TA), venuta a conoscenza della nota della Provincia di Brindisi ad opera della Jonica Servizi, non ritenne di poter ricevere i rifiuti provenienti da tale impianto e con propria nota prot. 21 cp/MC 02.17 del 16 febbraio 2017 inviata anche all’ARO1 Brindisi Ovest, ribadisce, a fronte di quanto asserito dalla Jonica Servizi in merito alla circostanza di non aver mai eseguito il “trasbordo” ma il deposito R13. … L’ARO1 Brindisi Ovest al fine di scongiurare il blocco dei conferimenti della frazione organica ha dovuto disporre il trasporto diretto mediante i compattatori delle raccolte cittadine con maggiori oneri per i Comuni, in attesa dei chiarimenti richiesti da ASECO mai pervenuti ”.
Alla luce di tali emergenze documentali, non smentite da alcun elemento di contrario avviso, può affermarsi che l’interruzione del servizio disposta dall’Amministrazione costituiva esito necessario dell’accertamento eseguito dagli organi ispettivi, dai quali è emerso l’irregolare trattamento della frazione FO da parte della società ricorrente.
Per tali ragioni, l’atto impugnato deve ritenersi legittimo, costituendo la logica conseguenza della corretta valutazione di tutte le circostanze del caso, cerziorate dai suddetti accertamenti ispettivi, della cui veridicità non vi è motivo di dubitare.
3. Ne consegue il rigetto del ricorso, ivi inclusa la connessa domanda risarcitoria.
4. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 – tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO