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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7112 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. LE LD presidente dott.ssa OV IP consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., comma terzo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2093/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025 e vertente
TRA già , c.f. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Serio, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Luca Rossi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE chiedeva al Tribunale di Roma di ingiungere a il Parte_2 Controparte_1 pagamento della somma di € 5.301,86, oltre interessi legali dalle scadenze e spese della fase monitoria, assumendo di essere creditrice di tale somma in forza del contratto di fornitura di pagina 1 di 9 energia elettrica, stipulato con la in data 18.12.2013 per l'utenza commerciale CP_1 intestata alla medesima.
***
Il Tribunale accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 21996/2015.
***
Proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e Controparte_1 contestando la pretesa creditoria dell'opposta, dal momento che, pur avendo sottoscritto, il
18.12.2013, il contratto n. 2013/11614, non aveva mai ricevuto la conferma dell'attivazione della fornitura e, tantomeno, alcuna fattura;
aveva continuato a pagare, fino al maggio 2014, le fatture al precedente gestore Edison Energia, ritenendo che il contratto con il nuovo gestore non si fosse mai perfezionato;
inoltre, in data 5.5.2014, aveva cessato l'esercizio dell'attività commerciale di ristorazione, riconsegnando i locali alla società proprietaria del circolo sportivo Millenium, Palarena Sporting Club A.S. S.r.l.; come comunicato da Millenium al Comune di Castelnuovo di Porto, era poi subentrato nell'attività di somministrazione alimenti e bevande il signor le fatture si riferivano tutte a un periodo Persona_1 successivo alla cessazione dell'attività (da maggio a novembre).
Chiedeva, pertanto, e otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa i terzi CP_2
, Palarena Sporting Club A.S. S.r.l. e
[...] Persona_1
***
Si costituiva in giudizio deducendo che, sebbene la signora vesse Parte_2 CP_1 effettivamente cessato l'attività, non aveva, tuttavia, mai provveduto a informarne la società fornitrice, né a comunicare il recesso, come previsto dall'art.
4.4 del contratto;
infatti, solo a seguito dei solleciti di pagamento inviati, la predetta aveva comunicato il recesso in data
28.11.2014, con missiva ricevuta dalla società il 4.12.2014; inoltre, la fornitrice aveva Pt_2 regolarmente comunicato, in data 11.2.2014, all'utente l'attivazione della fornitura a decorrere dal 1°.
5.2014 e, successivamente alla missiva di cessazione dell'attività, aveva poi disattivato l'utenza nella prima data utile, ovverosia il 31.12.2014; pertanto, considerato che la fatturazione si riferiva al periodo compreso tra il 1°.
5.2014 e il 10.11.2014 e che il credito vantato dalla società opposta era riferito al periodo di vigenza contrattuale, esso era indiscutibilmente esigibile.
***
Con ordinanza del 22.11.2016, il Tribunale, rilevato che l'opponente non aveva provveduto a citare la e la Palarena Sporting Club AS S.r.l., dichiarava la contumacia del CP_3
pagina 2 di 9 terzo chiamato e rigettava la richiesta di rimessione in termini per chiamare Persona_1 ulteriori terzi, nonché la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
***
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e respinte le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Con sentenza n. 20106/2019, R.G. n. 74828/2015, pubblicata in data 19.10.2019, il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo e compensava le spese di lite, così motivando:
‹‹… Con provvedimento del 2.12.2016 il Tribunale, rilevando che l'opponente non aveva provveduto a chiamare in causa i terzi, ha rigettato la istanza ex art. 648 c.p.c..
Preliminarmente devono dichiararsi inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere (Cass. Civ. Sez. III, 12.7.2005 n 14611). Preliminarmente devono dichiararsi inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere (Cass.
Civ. Sez. III, 12.7.2005 n 14611).
1 La domanda di opposizione è fondata.
È pacifico che quale titolare dell'omonima ditta di ristorazione “La Terrazza di Calcagni Controparte_1
Daniela”, e la società hanno sottoscritto il contratto n. 2013/11614 del 18.12.2013 avente ad oggetto Pt_2
l'utenza commerciale sita in Castel Nuovo di Porto, all'interno del circolo sportivo “ ” e di proprietà CP_3 della Palarena Sporting Club A.S. S.r.l.
L'opponente ha provato di avere comunicato alla opposta la cessazione dell'attività commerciale con lettera del
28.11.2014 (doc. 6).
Ai sensi degli artt.
4.4 e 4.8. del suddetto contratto il cliente era tenuto a comunicare la sopravvenuta cessazione di attività fermo restando che la cessione dell'utilizzo del punto di fornitura ad altro soggetto – come avvenuto nel caso di specie in favore della avrebbe onerato il cliente di comunicare detta circostanza nel CP_2 termine di giorni cinque di modo che “Qualora il cliente non provveda a comunicare tempestivamente quanto sopra, il cliente è ritenuto coobbligato al pagamento delle fatture emesse al cliente subentrante”.
Dal fascicolo monitorio allegato emerge che le fatture sottese al credito impugnato sono state emesse per un periodo successivo al mese di maggio 2014 – ossia quando la opponente aveva cessato l'attività commerciale per cui aveva richiesto l'attività della utenza- e che sono state tutte rilasciate in favore di Controparte_1 sede legale Via Orlando Giovannetti 1 – 00060 Roma Rm (doc. 3 del fascicolo monitorio).
Ora se è vero che la opponente ha comunicato solo in data 28.11.2014 il recesso dal rapporto, è altrettanto vero che l'opposta ha azionato delle fatture che non sono state emesse a favore del cliente subentrante ma nei confronti della stessa di modo che non può trovare applicazione il meccanismo Controparte_1 sanzionatorio previsto in sede contrattuale in termini di responsabilità solidale del cedente e del cessionario.
pagina 3 di 9 La tardività del recesso e il mancato azionamento del meccanismo sanzionatorio determinano una reciproca soccombenza con conseguente compensazione delle spese di lite ex art. 92, secondo comma, c.p.c..››.
***
Ha proposto appello (ora , chiedendo, in riforma Parte_2 Parte_1 dell'impugnata sentenza anche in punto di spese di lite, di confermare il decreto ingiuntivo e di condannare l'opponente alla rifusione delle spese di primo e secondo grado.
***
Si è costituita, in data 15.9.2020, chiedendo di confermare la sentenza e Controparte_1 dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio.
***
All'udienza del 17.9.2020, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, con decreto del 27/28.5.2025, è stata disposta la sostituzione del consigliere relatore con il consigliere ausiliario e, con decreto in pari data, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 2.5.2025.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di trenta giorni per lo scambio delle comparse conclusionali e il termine di venti giorni per lo scambio delle memorie di replica, a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza del 6.5.2025.
***
A seguito del decesso, in data 8.10.2025, del giudice onorario cui la causa era stata assegnata, con decreto del 22.10.2025, riassegnata la causa, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del
27.11.2025.
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
In via preliminare, la Corte rileva che parti del presente giudizio sono esclusivamente CP_1
e (già e non il terzo chiamato
[...] Parte_1 Parte_2 Per_1
[...]
pagina 4 di 9 Come si è visto, in primo grado l'opponente, sebbene autorizzata, non ha provveduto a citare e Palarena Sporting Club AS S.r.l., ma soltanto che sarebbe CP_3 Persona_1 subentrato nell'attività di somministrazione e che sarebbe stato dunque, in ipotesi, il soggetto
“tenuto al pagamento della somma di € 5.031,86 in luogo dell'opponente” (come da domanda precisata nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
Il terzo era quindi stato chiamato in causa dalla opponente ed era stato dichiarato contumace.
Tuttavia, il Tribunale ha successivamente affermato in sentenza che l'opponente, come rilevato nell'ordinanza del 2.12.2016 (in realtà del 22.11.2016), non aveva provveduto a chiamare in causa i terzi, tanto che non fa menzione, neppure nell'intestazione, del terzo che non è stato ritenuto parte del giudizio. Persona_1
Siffatta statuizione non è stata impugnata o contestata, direttamente o indirettamente, nel giudizio di appello da nessuna delle parti ed è dunque passata in giudicato.
Pertanto, ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo.
***
Sempre in via preliminare, va dato atto che non sono stati depositati in questo grado di giudizio l'atto di citazione in opposizione e i documenti allegati allo stesso, come risulta dal fascicolo di primo grado allegato dall'appellata alla comparsa di costituzione in appello, sub doc. 3.
L'appellata ha depositato, sub doc. 4, la richiesta di appuntamento per il ritiro del fascicolo di primo grado presso il Tribunale, ma non vi ha poi dato corso.
L'atto di citazione in opposizione è tuttavia presente nel fascicolo di primo grado di parte opposta Pt_2
La causa sarà dunque decisa alla luce dei documenti in atti e dei fatti non contestati.
***
Ciò detto, il primo motivo è rubricato ‹‹l'omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini del decidere››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale non avrebbe attribuito rilievo alla mancata comunicazione di chiusura dell'attività commerciale e di recesso da parte di Controparte_1 dal contratto di fornitura, essendosi basato su fatti totalmente estranei al rapporto contrattuale di fornitura, ossia sulle dinamiche e i rapporti in essere tra la parte attrice, il circolo sportivo, presso cui era sita l'attività commerciale, e la società proprietaria;
difatti, in assenza della comunicazione di recesso, il contratto è rimasto valido con la conseguenza che la fornitura pagina 5 di 9 continuava ad essere somministrata nei confronti dell'utente, e ciò a prescindere dal soggetto che effettivamente ne aveva usufruito.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹l'illogicità e l'irrazionalità della motivazione.››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che la società fornitrice avrebbe dovuto emettere le medesime fatture anche nei confronti del soggetto subentrato all'intestataria del contratto, ai fini dell'applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto in sede contrattuale in termini di responsabilità solidale del cedente e del cessionario di cui all'art. 4.8, dal momento che nel caso di specie non vi è stato alcun subentro;
difatti, la signora non aveva ceduto la propria attività in favore di altro soggetto ma l'aveva CP_1 chiusa definitivamente con riconsegna dei locali commerciali alla società proprietaria
Palarena Sporting Club ed era quest'ultima che, successivamente, aveva concesso la gestione dell'attività di ristorazione ad altro soggetto, ossia (e non peraltro alla Persona_1
, come indicato erroneamente dal primo Giudice); da ciò consegue che la CP_3 società fornitrice non avrebbe potuto emettere le fatture nei confronti di un soggetto ad essa totalmente estraneo e di cui neppure poteva immaginare l'esistenza.
***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹la carenza della motivazione.››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale si sarebbe limitato a una superficiale lettura degli atti e dei documenti di causa per poi assumere una decisione inevitabilmente travolta da gravi e ripetuti errori in fatto oltre che totalmente carente di motivi in diritto.
***
I motivi, che in quanto strettamente connessi verranno trattati congiuntamente, sono fondati.
Il Tribunale non ha considerato che l'omessa comunicazione a della cessazione Pt_2 dell'attività commerciale e del recesso da parte della signora dal contratto di CP_1 fornitura (inviata solo in data 28.11.2014) ha comportato inevitabilmente la prosecuzione del rapporto contrattuale tra le stesse, con conseguente obbligo di pagamento, da parte dell'utente, delle fatture emesse durante il periodo in cui il contratto era in essere, a nulla rilevando le vicende che interessavano le sorti dell'attività di ristorazione nei locali in questione.
L'art.
4.4. del contratto, infatti, prevede che “Solo qualora il CLIENTE intenda cessare definitivamente la fornitura di energia elettrica in seguito a cessazione di attività e quindi non eserciti il diritto di recesso al fine di pagina 6 di 9 cambiare fornitore, il CLIENTE potrà recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione a mediante lettera raccomandata A/R”. Parte_2
È evidente che, in difetto, il rapporto contrattuale sarebbe rimasto in essere (come accaduto), con conseguente legittimazione del fornitore all'emissione delle fatture.
Inoltre, l'art.
4.8. del contratto recita: “In caso di cessione di attività o di cessione ad altro soggetto/società dell'utilizzo del punto di fornitura, il cliente, è tenuto a comunicare la stessa entro 5 gg dall'avvenuta cessione alla società , tramite raccomandata A/R. Qualora il cliente non provveda Parte_2
a comunicare tempestivamente quanto sopra, il cliente è ritenuto coobbligato al pagamento delle fatture emesse al cliente subentrante”.
Nella specie, non vi era stato alcun subentro nell'attività o nell'utilizzo del punto di fornitura tra la signora il circolo sportivo né tra la prima e il signor come si ricava dalla CP_1 Per_1 stessa prospettazione di parte opponente in primo grado.
Secondo tale prospettazione, la prima aveva cessato definitivamente l'attività svolta all'interno del circolo sportivo Millenium, riconsegnando i locali commerciali alla società proprietaria del circolo, Palarena Sporting Club A.S. S.r.l., ed era stata poi quest'ultima a dare in gestione l'attività di ristorazione ad in data 22.5.2014, come si ricaverebbe dalla Persona_1 comunicazione di Millenium al Comune (come già detto, non in atti).
Non essendovi stata alcuna cessione, il primo Giudice è quindi pervenuto a conclusioni errate, nel momento in cui ha affermato che “l'opposta ha azionato delle fatture che non sono state emesse a favore del cliente subentrante ma nei confronti della stessa di modo che non Controparte_1 può trovare applicazione il meccanismo sanzionatorio previsto in sede contrattuale in termini di responsabilità solidale del cedente e del cessionario”.
Né l'omissione della suddetta comunicazione di recesso può ritenersi giustificata dal fatto che l'utente, prima del sollecito di pagamento del novembre 2014, non aveva ricevuto la comunicazione di attivazione del servizio per la conferma del contratto né le fatture del periodo maggio - ottobre 2014, il che avrebbe indotto la medesima a ritenere che il contratto non si fosse mai concluso.
Difatti, nel fascicolo monitorio è stato depositato il modulo di “recesso contrattuale unilaterale fornitura di energia elettrica” destinato al precedente fornitore Edison, datato 18.12.2013 e recante il timbro e la firma della cliente, con il quale quest'ultima comunicava che la fornitura di Edison sarebbe terminata “entro e non oltre il prossimo 1/5/2014”.
Ne deriva che l'utente era perfettamente consapevole che a far data dal 1°.
5.2014 il nuovo (e ovviamente unico) fornitore sarebbe stato mentre fino a tale data, anche dopo la Pt_2 stipula del nuovo contratto nel dicembre 2013, la stessa avrebbe dovuto continuare a pagare pagina 7 di 9 la fornitura a Edison, come avvenuto (non essendo mai stato dedotto il doppio pagamento a entrambi i fornitori per la fornitura dal maggio al novembre 2014).
Concludendo, alla luce dei descritti elementi, è accertato che, al momento della chiusura dell'attività commerciale, la avrebbe dovuto comunicare il recesso dal contratto di CP_1 fornitura alla comunicazione avvenuta solo successivamente ai solleciti di Pt_2 pagamento, in data 28.11.2014, essendo priva di fondamento la presunta non conoscenza della decorrenza degli effetti del contratto.
Legittimamente, dunque, ha emesso le fatture nei confronti della contraente Pt_2 la quale era obbligata, in virtù del contratto, al pagamento delle stesse, a nulla CP_1 rilevando, ai fini dell'esistenza del credito, il mancato o tardivo invio delle fatture.
In ordine, infine, al profilo concernente l'effettiva erogazione della fornitura, si rileva l'evidente genericità della contestazione riproposta dall'appellante nella comparsa di costituzione e risposta, la quale nulla ha mai dedotto in merito alla entità e alla quantificazione dei consumi.
Devesi al riguardo rammentare che l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto (e, nella specie, all'opponente) di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass. n. 10374 del 19/04/2025).
In conclusione, la sentenza va riformata e, posto che la riforma della sentenza di primo grado che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo non determina alcuna "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato (tra le tante, Cass. n. 20868/2017), deve Controparte_1 essere condannata al pagamento, nei confronti di della somma di € 5.301,86, oltre Pt_2 interessi legali dalle singole scadenze al saldo, come richiesto.
***
Ogni altra deduzione, doglianza o questione rimane assorbita.
***
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
pagina 8 di 9 In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Pertanto, l'appellata deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione € 5.201,00 - € 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale,
e nei valori minimi, per la fase istruttoria/trattazione, per il secondo grado, stante la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 20106/2019, R.G. n. 74828/2015, pubblicata in data 19.10.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna CP_1 al pagamento, in favore di (già
[...] Parte_1 Parte_2 della somma di € 5.301,86, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
2) condanna al pagamento, in favore di (già Controparte_1 Parte_1 [...]
, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € Parte_2
5.077,00, per compensi, per il primo grado, e in € 382,50 per esborsi ed € 4.888,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 27.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV IP LE LD
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. LE LD presidente dott.ssa OV IP consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., comma terzo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2093/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025 e vertente
TRA già , c.f. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Serio, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Luca Rossi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE chiedeva al Tribunale di Roma di ingiungere a il Parte_2 Controparte_1 pagamento della somma di € 5.301,86, oltre interessi legali dalle scadenze e spese della fase monitoria, assumendo di essere creditrice di tale somma in forza del contratto di fornitura di pagina 1 di 9 energia elettrica, stipulato con la in data 18.12.2013 per l'utenza commerciale CP_1 intestata alla medesima.
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Il Tribunale accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 21996/2015.
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Proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e Controparte_1 contestando la pretesa creditoria dell'opposta, dal momento che, pur avendo sottoscritto, il
18.12.2013, il contratto n. 2013/11614, non aveva mai ricevuto la conferma dell'attivazione della fornitura e, tantomeno, alcuna fattura;
aveva continuato a pagare, fino al maggio 2014, le fatture al precedente gestore Edison Energia, ritenendo che il contratto con il nuovo gestore non si fosse mai perfezionato;
inoltre, in data 5.5.2014, aveva cessato l'esercizio dell'attività commerciale di ristorazione, riconsegnando i locali alla società proprietaria del circolo sportivo Millenium, Palarena Sporting Club A.S. S.r.l.; come comunicato da Millenium al Comune di Castelnuovo di Porto, era poi subentrato nell'attività di somministrazione alimenti e bevande il signor le fatture si riferivano tutte a un periodo Persona_1 successivo alla cessazione dell'attività (da maggio a novembre).
Chiedeva, pertanto, e otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa i terzi CP_2
, Palarena Sporting Club A.S. S.r.l. e
[...] Persona_1
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Si costituiva in giudizio deducendo che, sebbene la signora vesse Parte_2 CP_1 effettivamente cessato l'attività, non aveva, tuttavia, mai provveduto a informarne la società fornitrice, né a comunicare il recesso, come previsto dall'art.
4.4 del contratto;
infatti, solo a seguito dei solleciti di pagamento inviati, la predetta aveva comunicato il recesso in data
28.11.2014, con missiva ricevuta dalla società il 4.12.2014; inoltre, la fornitrice aveva Pt_2 regolarmente comunicato, in data 11.2.2014, all'utente l'attivazione della fornitura a decorrere dal 1°.
5.2014 e, successivamente alla missiva di cessazione dell'attività, aveva poi disattivato l'utenza nella prima data utile, ovverosia il 31.12.2014; pertanto, considerato che la fatturazione si riferiva al periodo compreso tra il 1°.
5.2014 e il 10.11.2014 e che il credito vantato dalla società opposta era riferito al periodo di vigenza contrattuale, esso era indiscutibilmente esigibile.
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Con ordinanza del 22.11.2016, il Tribunale, rilevato che l'opponente non aveva provveduto a citare la e la Palarena Sporting Club AS S.r.l., dichiarava la contumacia del CP_3
pagina 2 di 9 terzo chiamato e rigettava la richiesta di rimessione in termini per chiamare Persona_1 ulteriori terzi, nonché la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
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Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e respinte le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
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Con sentenza n. 20106/2019, R.G. n. 74828/2015, pubblicata in data 19.10.2019, il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo e compensava le spese di lite, così motivando:
‹‹… Con provvedimento del 2.12.2016 il Tribunale, rilevando che l'opponente non aveva provveduto a chiamare in causa i terzi, ha rigettato la istanza ex art. 648 c.p.c..
Preliminarmente devono dichiararsi inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere (Cass. Civ. Sez. III, 12.7.2005 n 14611). Preliminarmente devono dichiararsi inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere (Cass.
Civ. Sez. III, 12.7.2005 n 14611).
1 La domanda di opposizione è fondata.
È pacifico che quale titolare dell'omonima ditta di ristorazione “La Terrazza di Calcagni Controparte_1
Daniela”, e la società hanno sottoscritto il contratto n. 2013/11614 del 18.12.2013 avente ad oggetto Pt_2
l'utenza commerciale sita in Castel Nuovo di Porto, all'interno del circolo sportivo “ ” e di proprietà CP_3 della Palarena Sporting Club A.S. S.r.l.
L'opponente ha provato di avere comunicato alla opposta la cessazione dell'attività commerciale con lettera del
28.11.2014 (doc. 6).
Ai sensi degli artt.
4.4 e 4.8. del suddetto contratto il cliente era tenuto a comunicare la sopravvenuta cessazione di attività fermo restando che la cessione dell'utilizzo del punto di fornitura ad altro soggetto – come avvenuto nel caso di specie in favore della avrebbe onerato il cliente di comunicare detta circostanza nel CP_2 termine di giorni cinque di modo che “Qualora il cliente non provveda a comunicare tempestivamente quanto sopra, il cliente è ritenuto coobbligato al pagamento delle fatture emesse al cliente subentrante”.
Dal fascicolo monitorio allegato emerge che le fatture sottese al credito impugnato sono state emesse per un periodo successivo al mese di maggio 2014 – ossia quando la opponente aveva cessato l'attività commerciale per cui aveva richiesto l'attività della utenza- e che sono state tutte rilasciate in favore di Controparte_1 sede legale Via Orlando Giovannetti 1 – 00060 Roma Rm (doc. 3 del fascicolo monitorio).
Ora se è vero che la opponente ha comunicato solo in data 28.11.2014 il recesso dal rapporto, è altrettanto vero che l'opposta ha azionato delle fatture che non sono state emesse a favore del cliente subentrante ma nei confronti della stessa di modo che non può trovare applicazione il meccanismo Controparte_1 sanzionatorio previsto in sede contrattuale in termini di responsabilità solidale del cedente e del cessionario.
pagina 3 di 9 La tardività del recesso e il mancato azionamento del meccanismo sanzionatorio determinano una reciproca soccombenza con conseguente compensazione delle spese di lite ex art. 92, secondo comma, c.p.c..››.
***
Ha proposto appello (ora , chiedendo, in riforma Parte_2 Parte_1 dell'impugnata sentenza anche in punto di spese di lite, di confermare il decreto ingiuntivo e di condannare l'opponente alla rifusione delle spese di primo e secondo grado.
***
Si è costituita, in data 15.9.2020, chiedendo di confermare la sentenza e Controparte_1 dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio.
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All'udienza del 17.9.2020, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo una serie di rinvii d'ufficio, con decreto del 27/28.5.2025, è stata disposta la sostituzione del consigliere relatore con il consigliere ausiliario e, con decreto in pari data, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 2.5.2025.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di trenta giorni per lo scambio delle comparse conclusionali e il termine di venti giorni per lo scambio delle memorie di replica, a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza del 6.5.2025.
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A seguito del decesso, in data 8.10.2025, del giudice onorario cui la causa era stata assegnata, con decreto del 22.10.2025, riassegnata la causa, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del
27.11.2025.
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I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
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In via preliminare, la Corte rileva che parti del presente giudizio sono esclusivamente CP_1
e (già e non il terzo chiamato
[...] Parte_1 Parte_2 Per_1
[...]
pagina 4 di 9 Come si è visto, in primo grado l'opponente, sebbene autorizzata, non ha provveduto a citare e Palarena Sporting Club AS S.r.l., ma soltanto che sarebbe CP_3 Persona_1 subentrato nell'attività di somministrazione e che sarebbe stato dunque, in ipotesi, il soggetto
“tenuto al pagamento della somma di € 5.031,86 in luogo dell'opponente” (come da domanda precisata nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
Il terzo era quindi stato chiamato in causa dalla opponente ed era stato dichiarato contumace.
Tuttavia, il Tribunale ha successivamente affermato in sentenza che l'opponente, come rilevato nell'ordinanza del 2.12.2016 (in realtà del 22.11.2016), non aveva provveduto a chiamare in causa i terzi, tanto che non fa menzione, neppure nell'intestazione, del terzo che non è stato ritenuto parte del giudizio. Persona_1
Siffatta statuizione non è stata impugnata o contestata, direttamente o indirettamente, nel giudizio di appello da nessuna delle parti ed è dunque passata in giudicato.
Pertanto, ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo.
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Sempre in via preliminare, va dato atto che non sono stati depositati in questo grado di giudizio l'atto di citazione in opposizione e i documenti allegati allo stesso, come risulta dal fascicolo di primo grado allegato dall'appellata alla comparsa di costituzione in appello, sub doc. 3.
L'appellata ha depositato, sub doc. 4, la richiesta di appuntamento per il ritiro del fascicolo di primo grado presso il Tribunale, ma non vi ha poi dato corso.
L'atto di citazione in opposizione è tuttavia presente nel fascicolo di primo grado di parte opposta Pt_2
La causa sarà dunque decisa alla luce dei documenti in atti e dei fatti non contestati.
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Ciò detto, il primo motivo è rubricato ‹‹l'omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini del decidere››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale non avrebbe attribuito rilievo alla mancata comunicazione di chiusura dell'attività commerciale e di recesso da parte di Controparte_1 dal contratto di fornitura, essendosi basato su fatti totalmente estranei al rapporto contrattuale di fornitura, ossia sulle dinamiche e i rapporti in essere tra la parte attrice, il circolo sportivo, presso cui era sita l'attività commerciale, e la società proprietaria;
difatti, in assenza della comunicazione di recesso, il contratto è rimasto valido con la conseguenza che la fornitura pagina 5 di 9 continuava ad essere somministrata nei confronti dell'utente, e ciò a prescindere dal soggetto che effettivamente ne aveva usufruito.
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Il secondo motivo è rubricato ‹‹l'illogicità e l'irrazionalità della motivazione.››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che la società fornitrice avrebbe dovuto emettere le medesime fatture anche nei confronti del soggetto subentrato all'intestataria del contratto, ai fini dell'applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto in sede contrattuale in termini di responsabilità solidale del cedente e del cessionario di cui all'art. 4.8, dal momento che nel caso di specie non vi è stato alcun subentro;
difatti, la signora non aveva ceduto la propria attività in favore di altro soggetto ma l'aveva CP_1 chiusa definitivamente con riconsegna dei locali commerciali alla società proprietaria
Palarena Sporting Club ed era quest'ultima che, successivamente, aveva concesso la gestione dell'attività di ristorazione ad altro soggetto, ossia (e non peraltro alla Persona_1
, come indicato erroneamente dal primo Giudice); da ciò consegue che la CP_3 società fornitrice non avrebbe potuto emettere le fatture nei confronti di un soggetto ad essa totalmente estraneo e di cui neppure poteva immaginare l'esistenza.
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Il terzo motivo è rubricato ‹‹la carenza della motivazione.››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale si sarebbe limitato a una superficiale lettura degli atti e dei documenti di causa per poi assumere una decisione inevitabilmente travolta da gravi e ripetuti errori in fatto oltre che totalmente carente di motivi in diritto.
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I motivi, che in quanto strettamente connessi verranno trattati congiuntamente, sono fondati.
Il Tribunale non ha considerato che l'omessa comunicazione a della cessazione Pt_2 dell'attività commerciale e del recesso da parte della signora dal contratto di CP_1 fornitura (inviata solo in data 28.11.2014) ha comportato inevitabilmente la prosecuzione del rapporto contrattuale tra le stesse, con conseguente obbligo di pagamento, da parte dell'utente, delle fatture emesse durante il periodo in cui il contratto era in essere, a nulla rilevando le vicende che interessavano le sorti dell'attività di ristorazione nei locali in questione.
L'art.
4.4. del contratto, infatti, prevede che “Solo qualora il CLIENTE intenda cessare definitivamente la fornitura di energia elettrica in seguito a cessazione di attività e quindi non eserciti il diritto di recesso al fine di pagina 6 di 9 cambiare fornitore, il CLIENTE potrà recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione a mediante lettera raccomandata A/R”. Parte_2
È evidente che, in difetto, il rapporto contrattuale sarebbe rimasto in essere (come accaduto), con conseguente legittimazione del fornitore all'emissione delle fatture.
Inoltre, l'art.
4.8. del contratto recita: “In caso di cessione di attività o di cessione ad altro soggetto/società dell'utilizzo del punto di fornitura, il cliente, è tenuto a comunicare la stessa entro 5 gg dall'avvenuta cessione alla società , tramite raccomandata A/R. Qualora il cliente non provveda Parte_2
a comunicare tempestivamente quanto sopra, il cliente è ritenuto coobbligato al pagamento delle fatture emesse al cliente subentrante”.
Nella specie, non vi era stato alcun subentro nell'attività o nell'utilizzo del punto di fornitura tra la signora il circolo sportivo né tra la prima e il signor come si ricava dalla CP_1 Per_1 stessa prospettazione di parte opponente in primo grado.
Secondo tale prospettazione, la prima aveva cessato definitivamente l'attività svolta all'interno del circolo sportivo Millenium, riconsegnando i locali commerciali alla società proprietaria del circolo, Palarena Sporting Club A.S. S.r.l., ed era stata poi quest'ultima a dare in gestione l'attività di ristorazione ad in data 22.5.2014, come si ricaverebbe dalla Persona_1 comunicazione di Millenium al Comune (come già detto, non in atti).
Non essendovi stata alcuna cessione, il primo Giudice è quindi pervenuto a conclusioni errate, nel momento in cui ha affermato che “l'opposta ha azionato delle fatture che non sono state emesse a favore del cliente subentrante ma nei confronti della stessa di modo che non Controparte_1 può trovare applicazione il meccanismo sanzionatorio previsto in sede contrattuale in termini di responsabilità solidale del cedente e del cessionario”.
Né l'omissione della suddetta comunicazione di recesso può ritenersi giustificata dal fatto che l'utente, prima del sollecito di pagamento del novembre 2014, non aveva ricevuto la comunicazione di attivazione del servizio per la conferma del contratto né le fatture del periodo maggio - ottobre 2014, il che avrebbe indotto la medesima a ritenere che il contratto non si fosse mai concluso.
Difatti, nel fascicolo monitorio è stato depositato il modulo di “recesso contrattuale unilaterale fornitura di energia elettrica” destinato al precedente fornitore Edison, datato 18.12.2013 e recante il timbro e la firma della cliente, con il quale quest'ultima comunicava che la fornitura di Edison sarebbe terminata “entro e non oltre il prossimo 1/5/2014”.
Ne deriva che l'utente era perfettamente consapevole che a far data dal 1°.
5.2014 il nuovo (e ovviamente unico) fornitore sarebbe stato mentre fino a tale data, anche dopo la Pt_2 stipula del nuovo contratto nel dicembre 2013, la stessa avrebbe dovuto continuare a pagare pagina 7 di 9 la fornitura a Edison, come avvenuto (non essendo mai stato dedotto il doppio pagamento a entrambi i fornitori per la fornitura dal maggio al novembre 2014).
Concludendo, alla luce dei descritti elementi, è accertato che, al momento della chiusura dell'attività commerciale, la avrebbe dovuto comunicare il recesso dal contratto di CP_1 fornitura alla comunicazione avvenuta solo successivamente ai solleciti di Pt_2 pagamento, in data 28.11.2014, essendo priva di fondamento la presunta non conoscenza della decorrenza degli effetti del contratto.
Legittimamente, dunque, ha emesso le fatture nei confronti della contraente Pt_2 la quale era obbligata, in virtù del contratto, al pagamento delle stesse, a nulla CP_1 rilevando, ai fini dell'esistenza del credito, il mancato o tardivo invio delle fatture.
In ordine, infine, al profilo concernente l'effettiva erogazione della fornitura, si rileva l'evidente genericità della contestazione riproposta dall'appellante nella comparsa di costituzione e risposta, la quale nulla ha mai dedotto in merito alla entità e alla quantificazione dei consumi.
Devesi al riguardo rammentare che l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto (e, nella specie, all'opponente) di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass. n. 10374 del 19/04/2025).
In conclusione, la sentenza va riformata e, posto che la riforma della sentenza di primo grado che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo non determina alcuna "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato (tra le tante, Cass. n. 20868/2017), deve Controparte_1 essere condannata al pagamento, nei confronti di della somma di € 5.301,86, oltre Pt_2 interessi legali dalle singole scadenze al saldo, come richiesto.
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Ogni altra deduzione, doglianza o questione rimane assorbita.
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La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
pagina 8 di 9 In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Pertanto, l'appellata deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione € 5.201,00 - € 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale,
e nei valori minimi, per la fase istruttoria/trattazione, per il secondo grado, stante la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 20106/2019, R.G. n. 74828/2015, pubblicata in data 19.10.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna CP_1 al pagamento, in favore di (già
[...] Parte_1 Parte_2 della somma di € 5.301,86, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
2) condanna al pagamento, in favore di (già Controparte_1 Parte_1 [...]
, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € Parte_2
5.077,00, per compensi, per il primo grado, e in € 382,50 per esborsi ed € 4.888,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 27.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV IP LE LD
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