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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 10/07/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 177/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott. Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 177/2025 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti CRISTINA Parte_1 C.F._1
HE (C.Fisc. ) e EL HE (C. Fisc. CodiceFiscale_2 C.F._3
) del Foro di Sondrio, presso il cui studio in Chiavenna (So), Via Dolzino n. 6 elegge domicilio
[...]
ATTORE/I
Contro
( C.F. ) Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO/I
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Sondrio a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento oggetto: separazione personale
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Parte attrice:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
• autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare già con sentenza parziale, la loro separazione personale;
• nominare G.I per la prosecuzione del giudizio al cui esito pronunciare sentenza definitiva di separazione dei medesimi coniugi;
• in ogni caso mandando al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare la sentenza negli appositi registri anagrafici.
• Con condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in capo alla sig.ra . Controparte_1
Con riserva di integrare e modificare la domanda in sede contenziosa anche in considerazione delle difese e richieste di controparte.”
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art 473 bis.12 s.s. c.p.c. depositato in data 4/3/2025 - dopo aver Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con in San GI OR (RC) in data Controparte_1
14/08/1974 in regime di comunione dei beni - il relativo atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San GI OR (RC) al n. 29 Parte II, Serie A, anno 1974, allegava: che dall'unione coniugale sono nati i figli in RB (So) il 28/08/1979 e Persona_1 [...] in IN (RC) il 26.09.1984, entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti;
che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti;
che da un anno circa il sig. , d'accordo con la moglie, si è traferito nell'appartamento al piano Parte_1 inferiore rispetto alla casa coniugale, ove la sig.ra è rimasta a vivere da sola;
che il sig. CP_1 Pt_1 non ritiene più proseguibile il rapporto matrimoniale e intende addivenire a separazione.
Con decreto del 5/3/2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava la data d'udienza per la comparizione delle parti, con termine per notifica e costituzione del convenuto e il ricorso veniva comunicato al PM.
All'udienza di comparizione delle parti del 28/5/2025 celebrata avanti al giudice delegato la convenuta, benché ritualmente notificato il ricorso, non si presentava né si costituiva in giudizio e parte attrice insisteva nell'accoglimento delle conclusioni, con rinuncia ai termini per il deposito di memorie. Il
Giudice relatore, impossibilitato ad esperire un tentativo di conciliazione in ragione della contumacia del convenuto, non emetteva alcun provvedimento provvisorio in assenza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico, tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Il Collegio ravvisa i presupposti per la separazione.
- In primo luogo, il matrimonio concordatario tra le parti è comprovato dalla produzione del certificato pagina 2 di 3 anagrafico di matrimonio rilasciato dal Ministero dell'Interno (Cfr. doc. 2).
- In secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa - segnatamente da quanto allegato dal ricorrente e dal disinteresse manifestato dalla convenuta - dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
- il ricorso è stato comunicato al P.M.
- rilevato che non vi è prole da tutelare in quanto i figli della coppia sono maggiorenni ed autosufficienti:
- in assenza di ulteriori domande sulle condizioni della separazione;
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza.
Vista la pronuncia sullo status dichiara le spese di lite irripetibili, restando a carico dell'attore che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di separazione n.
177/2025 R.G. nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in San GI OR (RC) in data 14/08/1974 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San GI OR (RC) al n. 29 Parte II, Serie A, anno 1974);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San GI OR (RC) gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese di lite irripetibili.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 7/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott. Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 177/2025 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti CRISTINA Parte_1 C.F._1
HE (C.Fisc. ) e EL HE (C. Fisc. CodiceFiscale_2 C.F._3
) del Foro di Sondrio, presso il cui studio in Chiavenna (So), Via Dolzino n. 6 elegge domicilio
[...]
ATTORE/I
Contro
( C.F. ) Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO/I
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Sondrio a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento oggetto: separazione personale
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Parte attrice:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
• autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare già con sentenza parziale, la loro separazione personale;
• nominare G.I per la prosecuzione del giudizio al cui esito pronunciare sentenza definitiva di separazione dei medesimi coniugi;
• in ogni caso mandando al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare la sentenza negli appositi registri anagrafici.
• Con condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in capo alla sig.ra . Controparte_1
Con riserva di integrare e modificare la domanda in sede contenziosa anche in considerazione delle difese e richieste di controparte.”
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art 473 bis.12 s.s. c.p.c. depositato in data 4/3/2025 - dopo aver Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con in San GI OR (RC) in data Controparte_1
14/08/1974 in regime di comunione dei beni - il relativo atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San GI OR (RC) al n. 29 Parte II, Serie A, anno 1974, allegava: che dall'unione coniugale sono nati i figli in RB (So) il 28/08/1979 e Persona_1 [...] in IN (RC) il 26.09.1984, entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti;
che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti;
che da un anno circa il sig. , d'accordo con la moglie, si è traferito nell'appartamento al piano Parte_1 inferiore rispetto alla casa coniugale, ove la sig.ra è rimasta a vivere da sola;
che il sig. CP_1 Pt_1 non ritiene più proseguibile il rapporto matrimoniale e intende addivenire a separazione.
Con decreto del 5/3/2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava la data d'udienza per la comparizione delle parti, con termine per notifica e costituzione del convenuto e il ricorso veniva comunicato al PM.
All'udienza di comparizione delle parti del 28/5/2025 celebrata avanti al giudice delegato la convenuta, benché ritualmente notificato il ricorso, non si presentava né si costituiva in giudizio e parte attrice insisteva nell'accoglimento delle conclusioni, con rinuncia ai termini per il deposito di memorie. Il
Giudice relatore, impossibilitato ad esperire un tentativo di conciliazione in ragione della contumacia del convenuto, non emetteva alcun provvedimento provvisorio in assenza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico, tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Il Collegio ravvisa i presupposti per la separazione.
- In primo luogo, il matrimonio concordatario tra le parti è comprovato dalla produzione del certificato pagina 2 di 3 anagrafico di matrimonio rilasciato dal Ministero dell'Interno (Cfr. doc. 2).
- In secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa - segnatamente da quanto allegato dal ricorrente e dal disinteresse manifestato dalla convenuta - dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
- il ricorso è stato comunicato al P.M.
- rilevato che non vi è prole da tutelare in quanto i figli della coppia sono maggiorenni ed autosufficienti:
- in assenza di ulteriori domande sulle condizioni della separazione;
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza.
Vista la pronuncia sullo status dichiara le spese di lite irripetibili, restando a carico dell'attore che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di separazione n.
177/2025 R.G. nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in San GI OR (RC) in data 14/08/1974 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San GI OR (RC) al n. 29 Parte II, Serie A, anno 1974);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San GI OR (RC) gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese di lite irripetibili.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 7/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 3 di 3