Sentenza 16 gennaio 1999
Massime • 2
In materia fallimentare, la decisione della commissione tributaria, della quale prima della dichiarazione di fallimento sia stato depositato in segreteria il solo dispositivo, costituisce titolo per l'ammissione al passivo del credito di imposta (nella specie per IVA), atteso che in esso dispositivo e alla data di esso si realizza un atto scritto accertativo del credito, che non puo' non rilevare in quanto antecedente alla dichiarazione di fallimento ed immodificabile con il successivo deposito della motivazione, non potendo pubblicarsi una decisione diversa da quanto deliberato col dispositivo depositato.
In materia fallimentare, la decisione della commissione tributaria, della quale prima della dichiarazione di fallimento sia stato depositato in segreteria il solo dispositivo, costituisce titolo per l'ammissione al passivo del credito di imposta (nella specie per IVA), atteso che in esso dispositivo e alla data di esso si realizza un atto scritto accertativo del credito, che non può non rilevare in quanto antecedente alla dichiarazione di fallimento ed immodificabile con il successivo deposito della motivazione, non potendo pubblicarsi una decisione diversa da quanto deliberato col dispositivo depositato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/1999, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 1999 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
composta dagli Ill.mi. Signori Magistrati:
dr. Renato Sgroi Presidente
dr. Vincenzo Carbone Consigliere
dr. Giuseppe Salmè Consigliere
dr. Fabrizi Eorte Consigliere rel.
dr. Sergio Di Amato Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^ 4566 dei Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1997 proposto:
DA
FALLIMENTO DELLA S.N.C. AP DI AU IS & C. in persona del curatore dr. Marco Neri autorizzato da decreto del g.d. del 3 aprile 1997, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via XX Settembre n. 3, presso l'avv. Bruno N. Sassani, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
MINISTERO DELLE FINANZE in persona del ministro in carica, ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso. CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1341/96 del 4 ottobre - 20 novembre 1996. Udita nella pubblica udienza del 14 ottobre 1998, la relazione del Consigliere dottor Fabrizio Forte.
Udito il P.M., nella persona del dr. Umberto Apice, Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Dopo il deposito del dispositivo in segreteria, in data 11 febbraio 1988, e prima della pubblicazione e deposito della motivazione il 6 agosto successivo, della decisione della Commissione Tributaria di I^ grado di Lucca, che rigettava il ricorso della s.n.c. CA di EO IS avverso avviso di accertamento induttivo di IVA per omessa dichiarazione annuale, venne dichiarato il fallimento della predetta società dal Tribunale di Lucca in data 26 giugno 1988; il locale Ufficio IVA ha chiesto il 21 aprile 1989 l'ammissione tardiva al passivo del credito di imposta di cui al richiamato accertamento di ?. 65. 609. 000 in privilegio, sulla base del solo foglio di prenotazione per recupero credito e omettendo ogni richiamo alla intervenuta decisione conferma dei giudici tributari, alla data della domanda comunque pubblicata e ancora impugnabile: dopo la comparizione delle parti nel giudizio d'insinuazione (13 ottobre 1993) nella quale l'Amministrazione produceva la copia della decisione tributaria di cui sopra, la domanda d'insinuazione era rigettata dal Tribunale con sentenza del 16 marzo 1994, ritenendosi da detto giudice non provata dall'Amministrazione finanziaria l'opponibilità della decisione della Commissione Tributaria al Fallimento stesso, per la mancata comunicazione di essa al curatore. Su gravame del Ministero delle Finanze, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 4 ottobre - 20 novembre 1996, dichiarava ammesso al passivo fallimentare il credito di cui sopra in sede privilegiata e condannava il Fallimento alle spese dei due gradi di giudizio, considerando la sentenza della Commissione Tributaria antecedente al fallimento, per essere la stessa divenuta già definitiva alla data dell'udienza indicata di comparizione delle parti nel giudizio d'insinuazione tardiva e per essere decorso in tale momento anche il termine dell'art. 327 c.p.c., dal deposito in segreteria della motivazione della decisione tributaria, che doveva ritenersi quindi passata in giudicato nelle more della procedura di ammissione, non avendo il curatore provveduto alla sua impugnazione tempestiva come poteva.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso il Fallimento della s. n. c . CA di EO IS & C. per un unico motivo;
l'Amministrazione Finanziaria ha presentato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 101 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 con riferimento all'art. 360 n.3 c. p . c. , per avere la Corte di merito affermato l'opponibilità al Fallimento della sentenza della Commissione Tributaria da ritenersi inopponibile, per non essere stata mai notificata o comunicata al curatore e per esser stata pubblicata, divenendo impugnabile solo dopo la sentenza dichiarativa di fallimento in contrasto con la disciplina fallimentare speciale sopra citata;
il controricorrente Ministero afferma invece la sicura opponibilità della decisione tributaria per essere il dispositivo di essa già depositato alla data della dichiarazione di fallimento e mancando nel caso solo la motivazione con la pubblicazione, intervenute successivamente, per cui l'efficacia del titolo è da ritenere sussistere, anche senza tener conto che l'insinuazione al passivo doveva basarsi sul l'accertamento impugnato e sul ruolo o titolo di pagamento emesso per esso, indipendentemente dalla c.d. sentenza impugnabile dalla c.d. sentenza impugnabile della Commissione tributaria. Con memoria corrente ha insistito nell'opponibilità della sentenza tributaria, non potendosi equiparare la lettura di cui alle sentenze del giudice del lavoro al deposito in segreteria del dispositivo delle decisioni delle commissioni tributarie e mancando nel caso la notifica o comunicazione al curatore della decisione, ed ha comunque dedotto che la controparte aveva sempre richiesto l'ammissione al passivo del credito d'imposta in base alla sentenza tributaria e non al mero ac certamento induttivo per cui inutile era da ritenersi il richiamo a quest'ultimo quale titolo per l'insinuazione di cui al ricorso. Il motivo d'impugnativa del Fallimento è infondato e il ricorso quindi deve essere rigettato.
2. Preliminarmente è da rilevarsi che il titolo per l'ammissione al passivo del debito di imposta nel caso di I.V.A. è l'accertamento, anche se contestato in sede giudiziaria, essendo possibile comunque la riscossione provvisoria di parte del tributo, per l'art. 60 D.P.R. n. 633 del 1972 ed essendo irrilevante in tal caso anche la tardività dell'insinuazione (Cass. 24 agosto 1994 n. 7485 e 13 marzo 1998 n 2736 ) si è anzi esattamente affermato che l'art. 45 co. 2^ del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 è estensivamente applicabile e anche alle imposte indirette (Cass. 16 agosto 1996 n. 7579) per cui l'accertamento Iva così come il ruolo , pure in caso di ricorso in sede dicommissione, costituisce da solo titolo per l'ammissione dei tributi stessi al passivo peraltro con riserva), senza necessità della decisione della Commissione tributaria che lo ha confermato. Nel caso di specie, dagli atti emerge che la domanda d'ammissione al passivo nel 1989 fu proposta allegando solo il foglio di prenotazione per recupero credito basato sull'accertamento induttivo e che, solo in sede di comparizione delle parti avvenuta nell'ottobre 1993 nel giudizio seguito alla indicata domanda d'insinuazione tardiva, l'Amministrazione produsse la decisione della Commissione Tributaria ritenuta poi opponibile al Fallimento a seguito del gravame di lei, dalla Corte di Appello con la sentenza oggetto di ricorso. Pertanto deve escludersi che l'accertamento non sia stato mai il titolo dell'insinuazione, come affermato nella memoria aggiunta del ricorrente ex art. 378 c.p.c., dovendosi anzi rilevare che esso soltanto fu a base della richiesta di ammissione al passivo, per cui per questo profilo deve escludersi comunque che all'Amministrazione sia precluso oggi il richiamo al detto titolo anche indipendentemente dalla decisione tributaria di cui al controricorso, considerata dai giudici di merito sempre e solo unico titolo della domanda.
2. Peraltro, pure a voler ritenere che la Corte di merito abbia, in esito alla domanda come proposta all'Amministrazione, ritenuto la decisione della Commissione tributaria, in quanto impugnabile e non impugnata alla data della dichiarazione di fallimento, unico titolo per l'ammissione tardiva al passivo, tale conclusione deve senza dubbio condividersi. Invero l'art. 95 della Legge Fallimentare al 3^ co. prevede chiaramente che: "Se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito"; ciò vale anche per l'ipotesi di insinuazione tardiva, per la quale però il credito è ammesso con decreto, solo se "all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato", dovendo altrimenti questo disporre l'istruzione della causa (art. 101 L. Fall. ) , all'esito della quale il Tribunale con sentenza deve pronunziarsi sull'ammissione, come è accaduto nel caso di specie. L'art. 95 del R.D. 267/42, con chiarezza, richiede che la "sentenza" non passata in giudicato sia antecedente alla dichiarazione di fallimento e tale è da ritenersi anche la decisione della commissione tributaria "deliberata in camera di consiglio subito dopo la discussione", il cui dispositivo sia stato ritualmente depositato immediatamente nella segreteria, in modo che le parti ne abbiano potuto prendere visione come sanciva l'art. 20 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, pur se la decisione non sia stata "resa pubblica nella motivazione mediante deposito" di questa nel termine ordinatorio di cui all'art. 38 del D.P.R. sopra citato e ciò sia accaduto successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento (v. Cass. 29 maggio 1996- 4986).
2.1.In effetti per la legislazione fallimentare ha rilievo la data in cui il credito da ammettere eventualmente al passivo risulta da atto scritto certo sia nella sussistenza che nella sua misura;
orbene si è esattamente affermato, per le sentenze soggette al rito del lavoro, che per esse la lettura del dispositivo è comunque la data dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito che sarà opponibile al fallimento ex art. 95 L. Fall. , salvo il caso d'impugnazione della decisione giurisdizionale (Cass. S. U. , 29 no vembre 1986 n. 7084 e sul rilievo del dispositivo prevalente in sostanza sulla sentenza pubblicata Cass. 30 agosto 1993 n. 9167 e Cass. 29 novembre 1996 n. 10697). Deve quindi condividersi l'orientamento per il quale, per l'art. 95, 3^ comma L. Fall. , è sentenza, solo deliberata, non motivata ne' pubblicata e neppure passata in giudicato quindi, quella in cui risulti depositato e il dispositivo e non la motivazione, mancando quindi la pubblicazione, dato che a prescindere dalla diversità di natura delle sentenze con "lettura" del dispositivo in udienza dalle decisioni in cui quello sia solo depositato, comunque appare evidente che in esso e alla data di esso si realizza un atto scritto accertativo del credito, che non può non rilevare in quanto antecedente alla dichiarazione di fallimento ed immodificabile con la pubblicazione. D'altro canto l'af fermata immutabilità del dispositivo emesso, con una successiva motivazione, per cui non può pubblicarsi una decisione diversa da quanto deliberato col dispositivo depositato (Cass. 29 maggio 1996 n. 4986) conferma in pieno la conclusione adottata per cui quest'ultimo costituisce accertamento dei credito deliberato da sentenza, naturalmente non passata in giudicato, in quanto immodificabile con il successivo deposito della motivazione, che pubblicherà la sentenza in tutte le sue componenti, da correggere se riporterà un dispositivo diverso da quello letto o depositato ed eventualmente da impugnare nella sua totalità, se ritenuto non conforme al diritto, nei termini e con le modalità di cui alla legge.
3. Pur se della decisione tributaria nella previgente disciplina era possibile la comunicazione a cura della segreteria della commissione e anche la notifica a cura della segreteria della commissione e anche la notifica a cura delle parti, come sempre affermato la prevalente giurisprudenza (Cass. 14 novembre 1989 n. 4846, Cass. S.U. 20 gennaio 1992 n.ri 668 e 669 e Cass. 5 maggio 1994 n. 4372), il detto provvedimento era impugnabile sin dalla data di pubblicazione (6 agosto 1988), nel caso successiva al fallimento (28 giugno 1988), entro il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. indipendentemente dalla notificazione della decisione nei modi indicati al curatore;
quest'ultimo, quindi, all'atto della domanda di insinuazione tardiva basata ovviamente sulla mera prenotazione equivalente al ruolo in quanto trattavasi di imposta indiretta, aveva l'onere di richiedere all'Amministrazione se l'accertamento a base del credito era definitivo o ancora soggetto a giudizio tributario pendente. Avrebbe così avuto notizia dell'esistenza di una decisione deliberata ma non costituente giudicato precedente al fallimento, decisione che per i motivi richiamati, doveva considerarsi opponibile alla procedura concorsuale sin dal momento della deliberazione accertativa in modo sicuro anche se impugnabile solo dopo la pubblicazione, del credito nella sua esistenza ed entità all'11 febbraio 1988,cioè prima della dichiarazione di fallimento e impugnabile ancora ex art. 327 c. p. c. dinanzi alla giurisdizione tributaria.
Pertanto deve condividersi la decisione della Corte di merito che ha accolto la domanda di ammissione tardiva dei credito di imposta fondato sull'accertamento confermato dalla decisione della commissione tributaria, per essere stata questa deliberata e avere avuto il dispositivo già pubblicato in data antecedente alla dichiarazione di fallimento e doversi quindi inquadrare tra le sentenze non ancora passate in giudicato per le quali l'art. 95 L. Fall. prevede solo l'alternativa tra l'impugnativa degli organi fallimentari o l'insinuazione del credito che sulle stesse si fonda.
4. Infine deve rilevarsi che la stessa domanda di insinuazione tardiva nel caso è intervenuta mentre ancora era pendente il termine annuale per impugnare cioè in data 21 aprile 1989, per cui l'appello alla Commissione di 2^ grado sarebbe stato ancora possibile quanto meno fino al 16 settembre di quello stesso anno o, in caso di contumacia illegittimamente dichiarata nel giudizio tributario, per un anno e quarantacinque giorni a decorrere dal deposito della domanda di ammissione (Cass. 15 maggio 1990 n. 4196); è quindi evidente l'opponibilità della sentenza tributaria al fallimento, essendo stata deliberata prima dell'apertura della procedura concorsuale con dispositivo scritto e comunque essendo pubblicata ed impugnabile alla data della richiesta d'ammissione al passivo, per cui il curatore (che avrebbe potuto solo impugnarla se voleva evitare l'insinuazione tardiva,) aveva l'onere di richiedere se l'accertamento a base della domanda era definitivo o oggetto di procedimento pendente dinanzi alla Commissione tributaria.
4. Le novità delle questioni trattate sull'opponibilità al fallimento della sentenza tributaria, rendono equa la compensazione delle spese di causa del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 1^ sezione civile, rigetta il ricorso notificato il 15 aprile 1997 del fallimento della s.n.c. CA di EO IS, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1341 del 4 ottobre - 20 novembre 1996, notificata in data 20 febbraio 1997 e dichiara interamente compensate le spese , di questo grado del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio il 14 ottobre 1998. Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 1999.