Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/1999, n. 399
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Sentenza 16 gennaio 1999

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In materia fallimentare, la decisione della commissione tributaria, della quale prima della dichiarazione di fallimento sia stato depositato in segreteria il solo dispositivo, costituisce titolo per l'ammissione al passivo del credito di imposta (nella specie per IVA), atteso che in esso dispositivo e alla data di esso si realizza un atto scritto accertativo del credito, che non puo' non rilevare in quanto antecedente alla dichiarazione di fallimento ed immodificabile con il successivo deposito della motivazione, non potendo pubblicarsi una decisione diversa da quanto deliberato col dispositivo depositato.

In materia fallimentare, la decisione della commissione tributaria, della quale prima della dichiarazione di fallimento sia stato depositato in segreteria il solo dispositivo, costituisce titolo per l'ammissione al passivo del credito di imposta (nella specie per IVA), atteso che in esso dispositivo e alla data di esso si realizza un atto scritto accertativo del credito, che non può non rilevare in quanto antecedente alla dichiarazione di fallimento ed immodificabile con il successivo deposito della motivazione, non potendo pubblicarsi una decisione diversa da quanto deliberato col dispositivo depositato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/1999, n. 399
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 399
    Data del deposito : 16 gennaio 1999
    Fonte ufficiale :

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