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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza di discussione del 14 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 279 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024, avente ad oggetto accertamento negativo pretesa restitutoria per reddito di cittadinanza tra
nata a [...] il [...] Parte_1 elett.te dom.ta in Napoli alla piazzetta Ascensione n.10 presso lo studio dell'avv. Daniela Scialla, da cui è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce che in data 09/12/2023 ha ricevuto comunicazione con la quale l sede di Napoli-Vomero, in conseguenza della revoca del CP_1 reddito di cittadinanza, le ha chiesto il pagamento di € 8.626,88 a titolo di restituzione del reddito di cittadinanza percepito e non dovuto da dicembre 2021 a gennaio 2023. Deduce che la suddetta revoca del beneficio era stata dovuta alla accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 DPCM 159/2013. Eccepisce la nullità della notificazione telematica della comunicazione impugnata. Deduce l'insussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio, tenuto conto che la mancata indicazione dell'ex coniuge nella DSU era dovuta al fatto che lo stesso, quale coniuge separato e poi divorziato, non era più convivente della ricorrente. Deduce ancora l'irrilevanza della mancata indicazione dell'ex coniuge, in quanto lo stesso risulta privo di reddito, sicchè anche se fosse stato incluso nella dichiarazione la situazione reddituale del nucleo non sarebbe risultata modificata ai fini dei requisiti per godere del beneficio in esame. Chiede pertanto, previa sospensione dell'atto impugnato, accertare e dichiarare CP_ l'insussistenza dell'indebito in favore dell' , con l'annullamento di ogni atto impugnato.
- - LA CONTUMACIA DELL' . LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA CP_1
DECISIONE CP_ L' è rimasto contumace non essendosi costituito sebbene ritualmente citato in giudizio. Ritenuto la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all' udienza del 3 dicembre 2024 e, quindi, all'udienza odierna. All'esito dell'odierna udienza, sentita la discussione della causa, la stessa viene decisa con la seguente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione. Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo è possibile procedere a una esatta qualificazione della pretesa azionata. Oggetto del presente giudizio è invero l'accertamento negativo della pretesa restitutoria CP_ dell' e, quindi, accertamento del diritto della parte istante alla percezione del beneficio del CP_ reddito di cittadinanza ex d.l. 4 del 2019 che l ha, con proprio provvedimento in autotutela, revocato.
Non si controverte, pertanto, in materia di opposizione ad avviso di addebito, non essendo il CP_ credito vantato dall' iscritto a ruolo, con conseguente irrilevanza della istanza di CP_ sospensione e dell'eccezione di nullità della notificazione della comunicazione , contenente la richiesta di restituzione di quanto ritenuto indebitamente erogato.
Nel merito, ritiene il tribunale di dover richiamare il recente precedente reso dal Tribunale di Napoli – giudice Picciotti- in fattispecie del tutto analoga e tra le stesse parti anche se per un periodo diverso da quello della presente causa, versato in atti dalla difesa della ricorrente e che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c... Deve invero evidenziarsi che il beneficio in godimento della ricorrente è stato revocato per discordanza tra il nucleo familiare indicato nella DSU ed il nucleo familiare risultante dall'Anagrafe Comunale, relativamente all'omessa dichiarazione del coniuge Persona_1 ex art. 7, comma 4 del d.l. 4/2019, che, secondo la prospettazione dell'Istituto nella comunicazione del 9.12.2023, ancorchè separato ( e, quindi, divorziato) doveva essere considerato facente parte del nucleo familiare del richiedente il beneficio perché convivente con quest'ultima, non avendo trasferito altrove la sua residenza anagrafica. Dirimente ai fini della decisione della causa è la circostanza per cui, indipendentemente dalla omessa indicazione del coniuge, all'epoca della domanda amministrativa separato giudizialmente, quale componente del nucleo familiare, tale omissione non spiega alcuna efficacia sulla insorgenza del diritto dell'istante e, in via successiva, non integra il delitto di cui all'art. 7 del d.l. n.4 del 2019. Sul punto giova, invero, l'insegnamento della Suprema Corte (V. Cass. SS.UU. n. 49686 del 13/07/2023) che, con ampie argomentazioni alle quali si rimanda, superando il contrasto interpretativo insorto nell'ambito delle sezioni penali – 2^ e 3^- circa la qualificazione della fattispecie di reato di cui all'art. 7 decreto legge n. 4 del 2019, convertito in legge 26 del 2019, ha statuito il seguente principio di diritto «Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 dl, 28 gennaio 2014 n. 4, conv. in legge 28 marzo 2019 n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge». E, nel caso in esame, deve ritenersi accertato che l'infedele, in ipotesi, rappresentazione della consistenza del nucleo familiare, non poteva incidere sull'an o sul quantum del beneficio richiesto (ed ottenuto), atteso che , per il periodo oggetto della revoca del Persona_1 beneficio, non era titolare di alcun reddito (v. comunicazione del 4.12.2024 dell'Agenzia delle Entrate circa l'assenza di alcuna dichiarazione precompilata del redditi). Ne consegue che, sussistendo il diritto dell'istante all'erogazione del beneficio in esame, la revoca dello stesso e la richiesta di restituzione per il periodo da dicembre 2021 a gennaio
2023 sono illegittime. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con declaratoria dell'insussistenza della pretesa CP_ restitutoria dell' . LE SPESE DI LITE E IL DISPOSITIVO
La regolamentazione delle spese segue per metà la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva, ritenendosi sussistere ragioni per compensare la restante metà stante la novità della questione e la risoluzione solo in corso di giudizio del contrasto interpretativo di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara sussistente il diritto della parte ricorrente al CP_ beneficio revocato e insussistente il diritto dell alla ripetizione dell'indebito di cui sopra;
CP_ condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, di metà delle spese di lite, che liquida, per tale parte, in euro 1000,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e
Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; compensa le spese di lite per la restante metà.
Napoli, 14.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza di discussione del 14 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 279 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024, avente ad oggetto accertamento negativo pretesa restitutoria per reddito di cittadinanza tra
nata a [...] il [...] Parte_1 elett.te dom.ta in Napoli alla piazzetta Ascensione n.10 presso lo studio dell'avv. Daniela Scialla, da cui è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce che in data 09/12/2023 ha ricevuto comunicazione con la quale l sede di Napoli-Vomero, in conseguenza della revoca del CP_1 reddito di cittadinanza, le ha chiesto il pagamento di € 8.626,88 a titolo di restituzione del reddito di cittadinanza percepito e non dovuto da dicembre 2021 a gennaio 2023. Deduce che la suddetta revoca del beneficio era stata dovuta alla accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 DPCM 159/2013. Eccepisce la nullità della notificazione telematica della comunicazione impugnata. Deduce l'insussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio, tenuto conto che la mancata indicazione dell'ex coniuge nella DSU era dovuta al fatto che lo stesso, quale coniuge separato e poi divorziato, non era più convivente della ricorrente. Deduce ancora l'irrilevanza della mancata indicazione dell'ex coniuge, in quanto lo stesso risulta privo di reddito, sicchè anche se fosse stato incluso nella dichiarazione la situazione reddituale del nucleo non sarebbe risultata modificata ai fini dei requisiti per godere del beneficio in esame. Chiede pertanto, previa sospensione dell'atto impugnato, accertare e dichiarare CP_ l'insussistenza dell'indebito in favore dell' , con l'annullamento di ogni atto impugnato.
- - LA CONTUMACIA DELL' . LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA CP_1
DECISIONE CP_ L' è rimasto contumace non essendosi costituito sebbene ritualmente citato in giudizio. Ritenuto la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all' udienza del 3 dicembre 2024 e, quindi, all'udienza odierna. All'esito dell'odierna udienza, sentita la discussione della causa, la stessa viene decisa con la seguente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione. Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo è possibile procedere a una esatta qualificazione della pretesa azionata. Oggetto del presente giudizio è invero l'accertamento negativo della pretesa restitutoria CP_ dell' e, quindi, accertamento del diritto della parte istante alla percezione del beneficio del CP_ reddito di cittadinanza ex d.l. 4 del 2019 che l ha, con proprio provvedimento in autotutela, revocato.
Non si controverte, pertanto, in materia di opposizione ad avviso di addebito, non essendo il CP_ credito vantato dall' iscritto a ruolo, con conseguente irrilevanza della istanza di CP_ sospensione e dell'eccezione di nullità della notificazione della comunicazione , contenente la richiesta di restituzione di quanto ritenuto indebitamente erogato.
Nel merito, ritiene il tribunale di dover richiamare il recente precedente reso dal Tribunale di Napoli – giudice Picciotti- in fattispecie del tutto analoga e tra le stesse parti anche se per un periodo diverso da quello della presente causa, versato in atti dalla difesa della ricorrente e che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c... Deve invero evidenziarsi che il beneficio in godimento della ricorrente è stato revocato per discordanza tra il nucleo familiare indicato nella DSU ed il nucleo familiare risultante dall'Anagrafe Comunale, relativamente all'omessa dichiarazione del coniuge Persona_1 ex art. 7, comma 4 del d.l. 4/2019, che, secondo la prospettazione dell'Istituto nella comunicazione del 9.12.2023, ancorchè separato ( e, quindi, divorziato) doveva essere considerato facente parte del nucleo familiare del richiedente il beneficio perché convivente con quest'ultima, non avendo trasferito altrove la sua residenza anagrafica. Dirimente ai fini della decisione della causa è la circostanza per cui, indipendentemente dalla omessa indicazione del coniuge, all'epoca della domanda amministrativa separato giudizialmente, quale componente del nucleo familiare, tale omissione non spiega alcuna efficacia sulla insorgenza del diritto dell'istante e, in via successiva, non integra il delitto di cui all'art. 7 del d.l. n.4 del 2019. Sul punto giova, invero, l'insegnamento della Suprema Corte (V. Cass. SS.UU. n. 49686 del 13/07/2023) che, con ampie argomentazioni alle quali si rimanda, superando il contrasto interpretativo insorto nell'ambito delle sezioni penali – 2^ e 3^- circa la qualificazione della fattispecie di reato di cui all'art. 7 decreto legge n. 4 del 2019, convertito in legge 26 del 2019, ha statuito il seguente principio di diritto «Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 dl, 28 gennaio 2014 n. 4, conv. in legge 28 marzo 2019 n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge». E, nel caso in esame, deve ritenersi accertato che l'infedele, in ipotesi, rappresentazione della consistenza del nucleo familiare, non poteva incidere sull'an o sul quantum del beneficio richiesto (ed ottenuto), atteso che , per il periodo oggetto della revoca del Persona_1 beneficio, non era titolare di alcun reddito (v. comunicazione del 4.12.2024 dell'Agenzia delle Entrate circa l'assenza di alcuna dichiarazione precompilata del redditi). Ne consegue che, sussistendo il diritto dell'istante all'erogazione del beneficio in esame, la revoca dello stesso e la richiesta di restituzione per il periodo da dicembre 2021 a gennaio
2023 sono illegittime. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con declaratoria dell'insussistenza della pretesa CP_ restitutoria dell' . LE SPESE DI LITE E IL DISPOSITIVO
La regolamentazione delle spese segue per metà la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva, ritenendosi sussistere ragioni per compensare la restante metà stante la novità della questione e la risoluzione solo in corso di giudizio del contrasto interpretativo di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara sussistente il diritto della parte ricorrente al CP_ beneficio revocato e insussistente il diritto dell alla ripetizione dell'indebito di cui sopra;
CP_ condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, di metà delle spese di lite, che liquida, per tale parte, in euro 1000,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e
Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; compensa le spese di lite per la restante metà.
Napoli, 14.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo