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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/12/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2684/2024 con OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitati- vo promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABINO AN-
[...] P.IVA_1
EA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIAMBATTISTA VICO 22 196 00196 romapresso il difensore avv. SABINO ANEA
ATTORE/I contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SUMBERAZ CP_1 C.F._1 SC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il di- fensore avv. SUMBERAZ SC
CONVENUTO/I
In data 18 dicembre 2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate co- me da note conclusive depositate dalle parti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida con richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, l' ha intimato lo sfratto per morosità al Pt_1
1 Sig. relativamente all'immobile di sua proprietà, sito in Livorno, Via G. Pog- CP_1
giali, n. 15, p. PT, int. 02, condotto in locazione, ad uso diverso da quello abitativo, giusto contratto di locazione del 01.12.1988 e regolarmente registrato in data 26.07.1989, in ra- gione del mancato pagamento dei canoni dovuti per il godimento, relativi alle seguenti mensilità: anno 2019 per i mesi da agosto a dicembre, intero anno per gli anni 2020, 2021 e
2022 e per le mensilità da gennaio ad agosto per l'anno 2023.
Alla prima udienza di comparizione il Sig. si costituiva in giudizio eccependo CP_1
l'improcedibilità dell'azione ed opponendosi alla richiesta dell' di mutamento del Pt_1 rito, e ciò in considerazione della rinuncia, formalizzata in udienza dall' , alla domanda Pt_1
di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore.
Il Giudice, con ordinanza del 14.11.2024, disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza di discussione al 27.02.2025, assegnando a parte intimante ed a parte intimata termini, per il deposito di memorie integrative, ed ordinando, entro il termine di giorni 30,
l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ex D.Lgs 4.3.2010 n. 28.
Il tentativo di mediazione veniva esperito con esito infruttuoso
In ragione dell'intervenuta rinuncia da parte dell'intimante alla domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore formalizzata all'udienza del 25.07.2024, occorre ribadire che il procedimento riguarda esclusivamente la richiesta di condanna del al pagamento del corrispettivo/indennità per il godimento del bene sino alla data del CP_1
rilascio.
Il Sig. infatti, in data 07.01.2025, ha provveduto al rilascio dell'immobile e alla re- CP_1
stituzione delle chiavi, come risulta dal relativo verbale di riconsegna prodotto agli atti. Sul punto deve quindi considerarsi cessata la materia del contendere
Agli atti risulta depositata documentazione che attesta la richiesta di pagamento del corri- spettivo per il godimento dell'immobile, nonchè le richieste di messa in mora e di aggior- namento ISTAT.
2 Parte intimante, a seguito della conversione del rito, ha provveduto altresì alla quantifica- zione del credito che ha indicato, inclusa la rivalutazione del canone di locazione mensile sulla base degli aggiornamenti ISTAT annualmente richiesti, in € 17.715,84 (importo complessivamente dovuto, alla data del rilascio dell'immobile intervenuto il 7.01.2025),
In particolare ha specificato che detto importo è da ripartirsi nel dettaglio nei termini di cui infra
- Anno 2019: € 1.289,95 a titolo di canoni dovuti ed impagati nei mesi da agosto a dicem- bre (Euro 257,99 x 5 mensilità);
- Anno 2020: € 3.098,16 a titolo di canoni dovuti ed impagati per l'intero anno (Euro
258,18 x 12 mensilità);
- Anno 2021: € 3.098,16 titolo di canoni dovuti ed impagati per l'intero anno (Euro 258,18
x 12 mensilità);
- Anno 2022: € 3.188,77 a titolo di canoni dovuti ed impagati per l'intero anno (Euro
265,15 x 12 mensilità) ;
- Anno 2023: €3.554,01 a titolo di canoni dovuti ed impagati per l'intero anno ((Euro
288,22 x 12 mensilità);
- Anno 2024: € 3.488,26 a titolo di canoni dovuti ed impagati per l'intero anno (Euro
290,24 x 12 mensilità).
In merito alle contestazioni relative all'aggiornamento Istat si rileva che, aderendosi al ri- guardo all'orientamento della Suprema Corte (cfr., Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n.
1712) l'applicazione dell'aggiornamento ISTAT alle somme determinate a titolo di inden- nità di occupazione è legittimamente dovuta ed è stato regolarmente comunicato al Sig. tramite le numerose raccomandate a.r. che non risultano essere mai state da questi CP_1
contestate.
3 Devono, quindi, respingersi le contestazioni sollevate dal in ordine all'indetermina- CP_1
tezza del petitum.
Anche relativamente alla causa petendi deve osservarsi che la Cassazione, con sentenza del
26 settembre 2022 n. 28012, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato paga- mento, spettando, di contro, al debitore dimostrare di aver adempiuto, ovvero che l'inadem- pimento non gli sia imputabile.
Ma il non ha fornito prova alcuna di pagamenti effettuati, a titolo di cano- CP_1
ne/corrispettivo mensile, nel periodo intercorrente dal mese di agosto 2019 sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, avvenuto in data 7.01.2025.
Circa la domanda riconvenzionale avanzata dal relativa al deposito cauzionale se ne CP_1
rileva l'inammissibilità in quanto tardiva
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
condanna il Sig. al pagamento, in favore dell'istante, della somma complessi- CP_1 va di €. 17.715,84, a titolo di indennità/corrispettivo per l'utilizzo dell'immobile sito in Li- vorno, Via G. Poggiali, n. 15, p. PT, int. 02, maturato sino alla data del rilascio dell'immobile (07.01.2025), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Condanna il sig. al pagamento in favore dell' CP_1 [...]
delle spese di lite Controparte_2 che liquida in € 5.077,00, oltre spese generali 15%, Iva e Cap come per legge.
Così deciso in data 18 dicembre 2025 dal Tribunale di Livorno
4 IL GIUDICE
dott. Sara Micheletti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2684/2024 con OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitati- vo promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABINO AN-
[...] P.IVA_1
EA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIAMBATTISTA VICO 22 196 00196 romapresso il difensore avv. SABINO ANEA
ATTORE/I contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SUMBERAZ CP_1 C.F._1 SC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il di- fensore avv. SUMBERAZ SC
CONVENUTO/I
In data 18 dicembre 2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate co- me da note conclusive depositate dalle parti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida con richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, l' ha intimato lo sfratto per morosità al Pt_1
1 Sig. relativamente all'immobile di sua proprietà, sito in Livorno, Via G. Pog- CP_1
giali, n. 15, p. PT, int. 02, condotto in locazione, ad uso diverso da quello abitativo, giusto contratto di locazione del 01.12.1988 e regolarmente registrato in data 26.07.1989, in ra- gione del mancato pagamento dei canoni dovuti per il godimento, relativi alle seguenti mensilità: anno 2019 per i mesi da agosto a dicembre, intero anno per gli anni 2020, 2021 e
2022 e per le mensilità da gennaio ad agosto per l'anno 2023.
Alla prima udienza di comparizione il Sig. si costituiva in giudizio eccependo CP_1
l'improcedibilità dell'azione ed opponendosi alla richiesta dell' di mutamento del Pt_1 rito, e ciò in considerazione della rinuncia, formalizzata in udienza dall' , alla domanda Pt_1
di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore.
Il Giudice, con ordinanza del 14.11.2024, disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza di discussione al 27.02.2025, assegnando a parte intimante ed a parte intimata termini, per il deposito di memorie integrative, ed ordinando, entro il termine di giorni 30,
l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ex D.Lgs 4.3.2010 n. 28.
Il tentativo di mediazione veniva esperito con esito infruttuoso
In ragione dell'intervenuta rinuncia da parte dell'intimante alla domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore formalizzata all'udienza del 25.07.2024, occorre ribadire che il procedimento riguarda esclusivamente la richiesta di condanna del al pagamento del corrispettivo/indennità per il godimento del bene sino alla data del CP_1
rilascio.
Il Sig. infatti, in data 07.01.2025, ha provveduto al rilascio dell'immobile e alla re- CP_1
stituzione delle chiavi, come risulta dal relativo verbale di riconsegna prodotto agli atti. Sul punto deve quindi considerarsi cessata la materia del contendere
Agli atti risulta depositata documentazione che attesta la richiesta di pagamento del corri- spettivo per il godimento dell'immobile, nonchè le richieste di messa in mora e di aggior- namento ISTAT.
2 Parte intimante, a seguito della conversione del rito, ha provveduto altresì alla quantifica- zione del credito che ha indicato, inclusa la rivalutazione del canone di locazione mensile sulla base degli aggiornamenti ISTAT annualmente richiesti, in € 17.715,84 (importo complessivamente dovuto, alla data del rilascio dell'immobile intervenuto il 7.01.2025),
In particolare ha specificato che detto importo è da ripartirsi nel dettaglio nei termini di cui infra
- Anno 2019: € 1.289,95 a titolo di canoni dovuti ed impagati nei mesi da agosto a dicem- bre (Euro 257,99 x 5 mensilità);
- Anno 2020: € 3.098,16 a titolo di canoni dovuti ed impagati per l'intero anno (Euro
258,18 x 12 mensilità);
- Anno 2021: € 3.098,16 titolo di canoni dovuti ed impagati per l'intero anno (Euro 258,18
x 12 mensilità);
- Anno 2022: € 3.188,77 a titolo di canoni dovuti ed impagati per l'intero anno (Euro
265,15 x 12 mensilità) ;
- Anno 2023: €3.554,01 a titolo di canoni dovuti ed impagati per l'intero anno ((Euro
288,22 x 12 mensilità);
- Anno 2024: € 3.488,26 a titolo di canoni dovuti ed impagati per l'intero anno (Euro
290,24 x 12 mensilità).
In merito alle contestazioni relative all'aggiornamento Istat si rileva che, aderendosi al ri- guardo all'orientamento della Suprema Corte (cfr., Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n.
1712) l'applicazione dell'aggiornamento ISTAT alle somme determinate a titolo di inden- nità di occupazione è legittimamente dovuta ed è stato regolarmente comunicato al Sig. tramite le numerose raccomandate a.r. che non risultano essere mai state da questi CP_1
contestate.
3 Devono, quindi, respingersi le contestazioni sollevate dal in ordine all'indetermina- CP_1
tezza del petitum.
Anche relativamente alla causa petendi deve osservarsi che la Cassazione, con sentenza del
26 settembre 2022 n. 28012, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato paga- mento, spettando, di contro, al debitore dimostrare di aver adempiuto, ovvero che l'inadem- pimento non gli sia imputabile.
Ma il non ha fornito prova alcuna di pagamenti effettuati, a titolo di cano- CP_1
ne/corrispettivo mensile, nel periodo intercorrente dal mese di agosto 2019 sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, avvenuto in data 7.01.2025.
Circa la domanda riconvenzionale avanzata dal relativa al deposito cauzionale se ne CP_1
rileva l'inammissibilità in quanto tardiva
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
condanna il Sig. al pagamento, in favore dell'istante, della somma complessi- CP_1 va di €. 17.715,84, a titolo di indennità/corrispettivo per l'utilizzo dell'immobile sito in Li- vorno, Via G. Poggiali, n. 15, p. PT, int. 02, maturato sino alla data del rilascio dell'immobile (07.01.2025), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Condanna il sig. al pagamento in favore dell' CP_1 [...]
delle spese di lite Controparte_2 che liquida in € 5.077,00, oltre spese generali 15%, Iva e Cap come per legge.
Così deciso in data 18 dicembre 2025 dal Tribunale di Livorno
4 IL GIUDICE
dott. Sara Micheletti
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