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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2637/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2637/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIU DARIO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PIU DARIO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da foglio depositato in via telematica in data 17.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del presente giudizio proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto datato 14.9.2023, comunicato in data 18.9.2023, con cui veniva revocata l'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento R.G. n. 973/2021.
Più nel dettaglio, la ricorrente esponeva:
- che con decreto del 2.4.2021 era stata ammessa in via provvisoria al Patrocinio a spese dello Stato da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Sassari;
- che in data 12.12.2022 il difensore avv. Giovanni Battista Luciano aveva chiesto la liquidazione dei compensi per l'attività svolta;
- che era stata chiesta l'integrazione documentale relativa al reddito dell'istante; - che veniva depositata l'attestazione ISEE 2021 relativa ai redditi dell'anno 2020;
- che l'istanza di liquidazione veniva rigettata sulla base delle risultanze dell'ISEE;
- che tale revoca era ingiusta per i seguenti motivi: a) il decreto era stato emesso sulla base di documentazione errata e, in particolare, sulla base di una dichiarazione elaborata erroneamente dal
CAF nonché relativa a un periodo diverso da quello di causa (2020 in luogo del 2021); b) la documentazione ISEE non è rilevante ai fini di cui all'art. 76 DPR n. 115/2002 in quanto la norma introduce il criterio del reddito imponibile personale.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del decreto di revoca e, per l'effetto, la liquidazione in favore del difensore del compenso per l'attività svolta.
Il non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata Controparte_1
la contumacia.
All'udienza del 6.3.2024, venivano concessi i termini ex art. 281 duodecies c.p.c.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 18.12.2024, svolta con la modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa.
La causa veniva trattenuta in decisione.
*
Si deve premettere che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., è depositata nel termine di cui al comma terzo della citata norma, applicabile al presente giudizio in virtù dell'art. 7, co. 3, d.lgs. n.
165/2024 (cd. Correttivo ella riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024).
*
L'opposizione è infondata e deve essere respinta nei termini che seguono.
Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile è impugnabile mediante l'opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, regolata nelle forme di cui all'art. 15 d.lgs. n. 150/2011, che costituisce un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione.
Con la pronuncia n. 80/2020, la Corte Costituzionale ha recentemente precisato che “il riconoscimento della natura giurisdizionale di tale decreto (di revoca dell'ammissione), di cui si è detto sopra, comporta che il procedimento di primo (e unico) grado è a struttura bifasica eventuale e a contraddittorio differito. L'opposizione non introduce un giudizio di impugnazione in un grado superiore, non essendo ammissibile un primo grado di giudizio senza contradditorio, ma apre a una fase in prosecuzione nell'unico grado con la costituzione del contraddittorio tra l'opponente, che contesta la legittimità della revoca del patrocinio, e l'opposto (amministrazione della giustizia)”.
Occorre altresì osservare che, ai sensi dell'art. 126 D.P.R. n. 115/2002, il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato “in via anticipata e provvisoria”, la quale potrà essere revocata in caso di insussistenza dei presupposti di legge, che devono essere soddisfatti per tutta la durata del giudizio e che devono essere verificati alla luce della documentazione prodotta con l'istanza di liquidazione.
Si noti, da ultimo, che la verifica della soglia reddituale deve essere compiuta in forza della dichiarazione avente ad oggetto il “reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito”, come espressamente previsto all'art. 76 D.P.R. n. 115/2002, e che il reddito rilevante è da computarsi per tutti i soggetti conviventi.
Si condivide pertanto la tesi della ricorrente laddove afferma che la dichiarazione ISEE non è rilevante né utilizzabile ai fini del vaglio di ammissione definitiva al beneficio in quanto persegue finalità diverse da quelle dichiarative del reddito imponibile;
si ritiene invero che l'ISEE possa costituire esclusivamente un indizio delle condizioni economiche dell'istante.
Il reddito imponibile può essere documentato dalla parte sulla base delle dichiarazioni dei redditi o della certificazione unica della persona ammessa (e degli altri familiari conviventi non in conflitto di interessi) relativa agli anni di pendenza del giudizio.
Ebbene, nel caso di specie, aveva instaurato il giudizio R.G. n. 973/2021 con atto di Parte_1 citazione del 19.3.2021 volto a ottenere la condanna dell'ex coniuge al rimborso del 50% delle spese sostenute nell'interesse della figlia Persona_1
La revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, oggi opposta, era fondata sul superamento delle soglie reddituali, calcolate in base alla dichiarazione ISEE dell'anno 2021 per il nucleo familiare composto da e Parte_1 Persona_1
Non sono stati prodotti i provvedimenti giudiziali emessi nel giudizio, bensì sono presenti in atti i soli atti della parte attrice (produzioni di cui alla memoria del 22.10.2024). Parte_1
L'opposizione si fonda sui seguenti motivi a) il reddito rilevante deve essere computato per la sola in quanto non è parte del nucleo anagrafico e famigliare Parte_1 Persona_1 dell'istante; b) il reddito rilevante non deve essere computato sulla base dell'attestazione ISEE.
Il motivo sub lett. a) non è fondato e, anzi, è emersa dagli atti la prova della coabitazione e della stabile convivenza della figlia con l'istante, sicché è corretta la valutazione del reddito Persona_1
complessivo delle due conviventi (madre e figlia). Sul punto, occorre richiamare una recente pronuncia di legittimità che, nel confermare un orientamento ormai consolidato, precisa che la nozione di convivente non deve appiattirsi al mero dato anagrafico- amministrativo, bensì “ai sensi dell'art. 76, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito da tenere in considerazione ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che nella materia di cui si discetta la locuzione “componente della famiglia“ ha una sua specifica pregnanza, avendo il legislatore voluto tenere conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque concorrono a formare il reddito familiare del soggetto richiedente il beneficio;
e ciò in quanto non sarebbe conforme ai princìpi costituzionali di solidarietà, di equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale il fatto di gravare i contribuenti del costo della difesa di chi può fruire dell'apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorché il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio.
Deve, pertanto, ritenersi costituzionalmente orientata l'interpretazione della norma che considera
“familiari” non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui e contribuiscono al menage familiare” (C. Cass. n.
18134/2023, conf. C. Cass. n. 3501/2024).
E, nel caso di specie, è provato per stessa confessione di che è un Parte_1 Persona_1
familiare convivente.
Si richiama, infatti, il contenuto degli atti del giudizio R.G. n. 973/2021: “da allora vive con la Per_1
madre, la quale dedica ogni propria risorsa, sia fisica che economica, alla cura della figlia. Le due trasferivano, nel 2005, la propria dimora a Castelsardo” (p. 1 dell'atto di citazione); “le motivazioni del perché la Sig.ra ha ritenuto (e tuttora ritiene) opportuno non soggiornare Persona_1 nell'abitazione paterna (in Lodi), quando si reca presso il capoluogo Lombardo per i controlli periodici (presso l'Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta e Fondazione IRCS CA Granda
Ospedale Maggiore Policlinico Milano), emergono con estrema chiarezza dalla relazione del Dr.
, datata 29.06.2020, in cui lo specialista dedica al delicato tema inerente il rapporto tra , il CP_2 Per_1 padre ed il fratello, diverse pagine;
in un passo significativo di queste si legge che : “ha vissuto Per_1 queste occasioni di convivenza come esperienze angoscianti che l'hanno costretta a rientrare in contatto con i meccanismi relazionali disfunzionali del padre e del fratello” (memoria ex art. 183, co.
6, n. 3)¸ “la figlia delle parti (che vive ed abita con la madre) ha 46 anni e da tempo è gravemente malata;
la è l'unico genitore (anzi sarebbe più corretto dire unico familiare) col quale la Pt_1 donna ha rapporti significativi” (p. 1 comparsa conclusionale).
La coabitazione di madre e figlia è una circostanza pacifica tra le parti del giudizio principale nonché ammessa e riconosciuta da . Parte_1
La certificazione anagrafica ha certamente la funzione di documentare il luogo di residenza del soggetto nonché la composizione del suo nucleo familiare su un piano prettamente amministrativo;
nell'ambito della liquidazione del gratuito patrocinio, tale documentazione costituisce un grave indizio sulla composizione familiare dell'istante, pur potendo essere superata dagli elementi fattuali che emergono in atti e anche all'esito dell'istruttoria processuale.
Nel presente caso, la (pacifica ed evidente) convivenza di con la figlia Parte_1 [...]
comporta il computo del reddito complessivo dei due soggetti. Persona_1
Passando ora alla valutazione del reddito del nucleo familiare, si osserva quanto segue.
non è stata percettrice di reddito per gli anni di pendenza del giudizio: dalla Parte_1 consultazione del Cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate per (C.F. Parte_1
) emerge che, per gli anni 2021, 2022 e 2023, l'istante non aveva presentato C.F._1
dichiarazioni reddituali (doc. 2, 3, 4 e 5 depositati con la memoria del 26.3.2024).
È comunque emerso che percepisce l'assegno di divorzio per la somma di € 550,00 Parte_1
nonché l'assegno di mantenimento per la figlia per la somma di € 500,00 (doc. 17, sentenza di divorzio del 7.7.2020).
La parte istante non ha infine documentato il reddito della convivente onere Persona_1
probatorio posto a carico dell'attrice in quanto necessario per la verifica del requisito reddituale.
Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto dell'assoluta mancanza di prova del reddito del soggetto convivente e, anzi, tenuto conto degli indizi di percepimento di taluni emolumenti periodici a titolo di mantenimento, si ritiene che non abbia provato i requisiti Parte_1
reddituali sotto-soglia richiesti dalla legge.
Anzi, si ritiene che sia emerso che il nucleo familiare (costituito da e da Parte_1 [...]
così come già precisato nel decreto di revoca del gratuito patrocinio) percepisce un Persona_1
reddito superiore a quello di legge (€ 11.746,68 per l'anno 2021).
In conclusione, deve essere confermato il decreto di revoca del 14.9.2023.
*
Considerata la mancata costituzione di parte convenuta e tenuto conto del tenore della lite e delle difese, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) conferma il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato emesso in data 14.9.2023 dal
Tribunale di Sassari all'esito del procedimento R.G. n. 973/2021 e, per l'effetto, conferma il rigetto dell'istanza di liquidazione,
2) compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio.
Sassari, 27.1.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2637/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIU DARIO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PIU DARIO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da foglio depositato in via telematica in data 17.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del presente giudizio proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto datato 14.9.2023, comunicato in data 18.9.2023, con cui veniva revocata l'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento R.G. n. 973/2021.
Più nel dettaglio, la ricorrente esponeva:
- che con decreto del 2.4.2021 era stata ammessa in via provvisoria al Patrocinio a spese dello Stato da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Sassari;
- che in data 12.12.2022 il difensore avv. Giovanni Battista Luciano aveva chiesto la liquidazione dei compensi per l'attività svolta;
- che era stata chiesta l'integrazione documentale relativa al reddito dell'istante; - che veniva depositata l'attestazione ISEE 2021 relativa ai redditi dell'anno 2020;
- che l'istanza di liquidazione veniva rigettata sulla base delle risultanze dell'ISEE;
- che tale revoca era ingiusta per i seguenti motivi: a) il decreto era stato emesso sulla base di documentazione errata e, in particolare, sulla base di una dichiarazione elaborata erroneamente dal
CAF nonché relativa a un periodo diverso da quello di causa (2020 in luogo del 2021); b) la documentazione ISEE non è rilevante ai fini di cui all'art. 76 DPR n. 115/2002 in quanto la norma introduce il criterio del reddito imponibile personale.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del decreto di revoca e, per l'effetto, la liquidazione in favore del difensore del compenso per l'attività svolta.
Il non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata Controparte_1
la contumacia.
All'udienza del 6.3.2024, venivano concessi i termini ex art. 281 duodecies c.p.c.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 18.12.2024, svolta con la modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa.
La causa veniva trattenuta in decisione.
*
Si deve premettere che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., è depositata nel termine di cui al comma terzo della citata norma, applicabile al presente giudizio in virtù dell'art. 7, co. 3, d.lgs. n.
165/2024 (cd. Correttivo ella riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024).
*
L'opposizione è infondata e deve essere respinta nei termini che seguono.
Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile è impugnabile mediante l'opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, regolata nelle forme di cui all'art. 15 d.lgs. n. 150/2011, che costituisce un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione.
Con la pronuncia n. 80/2020, la Corte Costituzionale ha recentemente precisato che “il riconoscimento della natura giurisdizionale di tale decreto (di revoca dell'ammissione), di cui si è detto sopra, comporta che il procedimento di primo (e unico) grado è a struttura bifasica eventuale e a contraddittorio differito. L'opposizione non introduce un giudizio di impugnazione in un grado superiore, non essendo ammissibile un primo grado di giudizio senza contradditorio, ma apre a una fase in prosecuzione nell'unico grado con la costituzione del contraddittorio tra l'opponente, che contesta la legittimità della revoca del patrocinio, e l'opposto (amministrazione della giustizia)”.
Occorre altresì osservare che, ai sensi dell'art. 126 D.P.R. n. 115/2002, il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato “in via anticipata e provvisoria”, la quale potrà essere revocata in caso di insussistenza dei presupposti di legge, che devono essere soddisfatti per tutta la durata del giudizio e che devono essere verificati alla luce della documentazione prodotta con l'istanza di liquidazione.
Si noti, da ultimo, che la verifica della soglia reddituale deve essere compiuta in forza della dichiarazione avente ad oggetto il “reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito”, come espressamente previsto all'art. 76 D.P.R. n. 115/2002, e che il reddito rilevante è da computarsi per tutti i soggetti conviventi.
Si condivide pertanto la tesi della ricorrente laddove afferma che la dichiarazione ISEE non è rilevante né utilizzabile ai fini del vaglio di ammissione definitiva al beneficio in quanto persegue finalità diverse da quelle dichiarative del reddito imponibile;
si ritiene invero che l'ISEE possa costituire esclusivamente un indizio delle condizioni economiche dell'istante.
Il reddito imponibile può essere documentato dalla parte sulla base delle dichiarazioni dei redditi o della certificazione unica della persona ammessa (e degli altri familiari conviventi non in conflitto di interessi) relativa agli anni di pendenza del giudizio.
Ebbene, nel caso di specie, aveva instaurato il giudizio R.G. n. 973/2021 con atto di Parte_1 citazione del 19.3.2021 volto a ottenere la condanna dell'ex coniuge al rimborso del 50% delle spese sostenute nell'interesse della figlia Persona_1
La revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, oggi opposta, era fondata sul superamento delle soglie reddituali, calcolate in base alla dichiarazione ISEE dell'anno 2021 per il nucleo familiare composto da e Parte_1 Persona_1
Non sono stati prodotti i provvedimenti giudiziali emessi nel giudizio, bensì sono presenti in atti i soli atti della parte attrice (produzioni di cui alla memoria del 22.10.2024). Parte_1
L'opposizione si fonda sui seguenti motivi a) il reddito rilevante deve essere computato per la sola in quanto non è parte del nucleo anagrafico e famigliare Parte_1 Persona_1 dell'istante; b) il reddito rilevante non deve essere computato sulla base dell'attestazione ISEE.
Il motivo sub lett. a) non è fondato e, anzi, è emersa dagli atti la prova della coabitazione e della stabile convivenza della figlia con l'istante, sicché è corretta la valutazione del reddito Persona_1
complessivo delle due conviventi (madre e figlia). Sul punto, occorre richiamare una recente pronuncia di legittimità che, nel confermare un orientamento ormai consolidato, precisa che la nozione di convivente non deve appiattirsi al mero dato anagrafico- amministrativo, bensì “ai sensi dell'art. 76, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito da tenere in considerazione ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che nella materia di cui si discetta la locuzione “componente della famiglia“ ha una sua specifica pregnanza, avendo il legislatore voluto tenere conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque concorrono a formare il reddito familiare del soggetto richiedente il beneficio;
e ciò in quanto non sarebbe conforme ai princìpi costituzionali di solidarietà, di equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale il fatto di gravare i contribuenti del costo della difesa di chi può fruire dell'apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorché il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio.
Deve, pertanto, ritenersi costituzionalmente orientata l'interpretazione della norma che considera
“familiari” non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui e contribuiscono al menage familiare” (C. Cass. n.
18134/2023, conf. C. Cass. n. 3501/2024).
E, nel caso di specie, è provato per stessa confessione di che è un Parte_1 Persona_1
familiare convivente.
Si richiama, infatti, il contenuto degli atti del giudizio R.G. n. 973/2021: “da allora vive con la Per_1
madre, la quale dedica ogni propria risorsa, sia fisica che economica, alla cura della figlia. Le due trasferivano, nel 2005, la propria dimora a Castelsardo” (p. 1 dell'atto di citazione); “le motivazioni del perché la Sig.ra ha ritenuto (e tuttora ritiene) opportuno non soggiornare Persona_1 nell'abitazione paterna (in Lodi), quando si reca presso il capoluogo Lombardo per i controlli periodici (presso l'Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta e Fondazione IRCS CA Granda
Ospedale Maggiore Policlinico Milano), emergono con estrema chiarezza dalla relazione del Dr.
, datata 29.06.2020, in cui lo specialista dedica al delicato tema inerente il rapporto tra , il CP_2 Per_1 padre ed il fratello, diverse pagine;
in un passo significativo di queste si legge che : “ha vissuto Per_1 queste occasioni di convivenza come esperienze angoscianti che l'hanno costretta a rientrare in contatto con i meccanismi relazionali disfunzionali del padre e del fratello” (memoria ex art. 183, co.
6, n. 3)¸ “la figlia delle parti (che vive ed abita con la madre) ha 46 anni e da tempo è gravemente malata;
la è l'unico genitore (anzi sarebbe più corretto dire unico familiare) col quale la Pt_1 donna ha rapporti significativi” (p. 1 comparsa conclusionale).
La coabitazione di madre e figlia è una circostanza pacifica tra le parti del giudizio principale nonché ammessa e riconosciuta da . Parte_1
La certificazione anagrafica ha certamente la funzione di documentare il luogo di residenza del soggetto nonché la composizione del suo nucleo familiare su un piano prettamente amministrativo;
nell'ambito della liquidazione del gratuito patrocinio, tale documentazione costituisce un grave indizio sulla composizione familiare dell'istante, pur potendo essere superata dagli elementi fattuali che emergono in atti e anche all'esito dell'istruttoria processuale.
Nel presente caso, la (pacifica ed evidente) convivenza di con la figlia Parte_1 [...]
comporta il computo del reddito complessivo dei due soggetti. Persona_1
Passando ora alla valutazione del reddito del nucleo familiare, si osserva quanto segue.
non è stata percettrice di reddito per gli anni di pendenza del giudizio: dalla Parte_1 consultazione del Cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate per (C.F. Parte_1
) emerge che, per gli anni 2021, 2022 e 2023, l'istante non aveva presentato C.F._1
dichiarazioni reddituali (doc. 2, 3, 4 e 5 depositati con la memoria del 26.3.2024).
È comunque emerso che percepisce l'assegno di divorzio per la somma di € 550,00 Parte_1
nonché l'assegno di mantenimento per la figlia per la somma di € 500,00 (doc. 17, sentenza di divorzio del 7.7.2020).
La parte istante non ha infine documentato il reddito della convivente onere Persona_1
probatorio posto a carico dell'attrice in quanto necessario per la verifica del requisito reddituale.
Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto dell'assoluta mancanza di prova del reddito del soggetto convivente e, anzi, tenuto conto degli indizi di percepimento di taluni emolumenti periodici a titolo di mantenimento, si ritiene che non abbia provato i requisiti Parte_1
reddituali sotto-soglia richiesti dalla legge.
Anzi, si ritiene che sia emerso che il nucleo familiare (costituito da e da Parte_1 [...]
così come già precisato nel decreto di revoca del gratuito patrocinio) percepisce un Persona_1
reddito superiore a quello di legge (€ 11.746,68 per l'anno 2021).
In conclusione, deve essere confermato il decreto di revoca del 14.9.2023.
*
Considerata la mancata costituzione di parte convenuta e tenuto conto del tenore della lite e delle difese, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) conferma il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato emesso in data 14.9.2023 dal
Tribunale di Sassari all'esito del procedimento R.G. n. 973/2021 e, per l'effetto, conferma il rigetto dell'istanza di liquidazione,
2) compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio.
Sassari, 27.1.2025
Il Giudice
Elisa Remonti