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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/09/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I BENEVENTO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 51 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 29.04.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(AV) il 10.04.1964, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico D'Amico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in calce CP all'atto di citazione in opposizione a opponente
E
(P. Iva , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Francesco Petitto e Lucio Ninfadoro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. opposta
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1437/2019, emesso dal
Tribunale di Benevento in data 31.10.2019, con il quale le era stato ingiunto, in qualità di titolare del ristorante/pizzeria “II Duinsburg di Arcidiacono Teresa” con sede in San Nazzaro (BN), il pagamento, in favore della Sa.
[...]
dell'importo di € 6.000,00, oltre interessi e spese Controparte_2
1 della procedura monitoria a saldo della fattura n. 5 del 30.04.2007 emessa dalla predetta società, avente ad oggetto lavori per la realizzazione e posa in opera di mobilio eseguita dalla stessa e non saldata.
A fondamento dell'opposizione, la sig.ra eccepiva: Parte_1
a) l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata, trattandosi di credito relativo a lavori eseguiti dalla società ingiungente nell'anno
2007, deducendo che le due raccomandate a/r (allegate al ricorso monitorio), inviatele dalla controparte negli anni 2008 e 2013 all'indirizzo del ristorante/pizzeria presso il quale era stata eseguita la posa in opera del mobilio, non potevano essere considerate atti idonei ad interrompere la prescrizione, in quanto l'indirizzo in questione non corrispondeva a quello della sede legale della ditta;
b) la carenza di prova del credito azionato, poiché la sola fattura prodotta dall'opposta nel procedimento monitorio non poteva essere considerata documento sufficiente a dimostrare, in sede di cognizione ordinaria, la pretesa creditoria;
c) l'intervenuto pagamento del credito in questione, atteso che nell'anno
2007, immediatamente dopo la posa in opera del mobilio, per il tramite del marito, sig. aveva saldato in contanti Persona_1
l'intero importo dei lavori, concordato in € 1.500,00.
Con comparsa di risposta del 21.01.2021, si costituiva in giudizio la Sa.
[...] la quale contestava l'avversa Controparte_2 opposizione e deduceva la piena legittimità del provvedimento monitorio, evidenziando che:
1) nel mese di aprile 2007, la sig.ra le aveva commissionato Parte_1 la realizzazione di un mobile su misura per il ristorante/pizzeria “II
Duinsburg”, sito in San Nazzaro (BN), nonché ulteriori lavori di falegnameria;
2) a tal fine, era stato effettuato un sopralluogo presso il locale, durante il quale erano state concordate con la committente e il marito, sig.
le dimensioni e le caratteristiche dell'arredo, con Persona_1
2 redazione di apposita tavola progettuale (cfr. all.10), dopodiché consegna e montaggio erano stati tempestivamente eseguiti;
3) in data 30.04.2007, l'esponente emetteva la fattura n. 5 dell'importo di
€ 6.000,00 (cfr. all.6), rimasta insoluta, risultante dall'estratto autentico delle scritture contabili (cfr. pure allegati al fascicolo monitorio);
4) nonostante i vari solleciti inviati a mezzo raccomandata a/r in data
18.11.2008 (cfr. all.7), 08.10.2013 (cfr. all.8) e 26.06.2019 (cfr. all.9),
l' non aveva mai provveduto al pagamento e, solo in sede Parte_1 di opposizione all'ingiunzione giudiziale, aveva formulato contestazioni in ordine all'importo richiesto.
Con ordinanza del 18.12.2021 il precedente G.I. rigettava sia l'eccezione di prescrizione che l'istanza ex art. 648 c.p.c., ritenendo necessario istruire la causa in relazione all'importo (eventualmente) dovuto.
Espletata la prova orale dalla sottoscritta (nelle more subentrata nel ruolo), all'udienza del 29.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, per l'effetto, va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Come già evidenziato nell'ordinanza del 18.12.2021 dal precedente G.I., va preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione del credito azionato, sollevata dall'opponente, per avere la controparte inviato le notifiche di messa in mora all'indirizzo del ristorante/pizzeria in luogo di quello della sede legale e/o residenza della ditta, giacché tale indirizzo corrisponde all'unità locale dove la merce è stata consegnata, risultando – quindi - pertinente al rapporto negoziale e riconducibile alla parte coinvolta (argomentazioni mai contestate dall'opponente, che – negli atti successivi – si limitava a reiterare la propria eccezione).
Nel merito, alla luce della documentazione depositata da parte opposta nel corso del giudizio, nonché dalle risultanze dell'istruttoria espletata, risulta
3 provata l'avvenuta fornitura del mobilio e la correttezza della corrispondente domanda di pagamento formulata dalla stessa ditta fornitrice.
L'opponente , invero, non ha mai contestato la fornitura della Parte_1 merce, limitandosi a dedurre, senza tuttavia provarlo, di avere effettuato il pagamento integrale, in contanti, per l'importo di € 1.500,00, della fornitura stessa.
A fronte di tale deduzione, parte opposta produceva la copia di un assegno bancario, emesso in suo favore dall'opponente a saldo parziale dei lavori - mai incassato in quanto privo di copertura – dell'importo di € 5.200,00. (cfr. II memoria istruttoria produzione opposta), rispetto al quale l' , in Parte_1 corso di interrogatorio formale, dichiarava: “Ricordo di aver firmato l'assegno
e riconosco la mia firma sull'assegno che mi viene esibito” e precisava: “era mio marito che compilava l'assegno, io li firmavo solamente, non sapevo a chi andavano” (cfr. verbale di udienza del 09.05.2024).
È infondata, pertanto, la difesa dell'opponente in merito alla pattuizione dell'importo dei lavori per la somma di € 1.500,00, perché tale circostanza – oltre a non essere corroborata da alcun elemento - è smentita dalla consegna di un titolo di pagamento superiore a tale cifra.
Sull'ammontare effettivo dei lavori, l'importo di € 6.000,00, trova riscontro nella fattura n. 5 del 30.04.2007 e nel relativo estratto delle scritture contabili, prodotti in sede monitoria, e confermato dalla testimonianza del sig. Tes_1
resa all'udienza del 09.05.2024.
[...]
In relazione al valore probatorio della fattura, come noto, la Suprema Corte, in più occasioni, ha ribadito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce piena prova dell'esistenza del credito, potendosi riconoscerle al massimo, e a certe condizioni, una valenza solo indiziaria.
Spetta all'opposto (il creditore originario) dimostrare con tutti i mezzi ordinari di prova (documenti contrattuali, corrispondenza, testimonianze circostanziate)
i fatti costitutivi della propria pretesa (cfr. Cass. n. 13651/2006; Cass. n.
806/2009; Cass. n. 5383/2010; Cass. n. 17050/2011; Cass. n. 462/2014; Cass.
n. 299/2016).
4 Nel caso di specie, l'opponente, pur non contestando l'esistenza del rapporto
-contrattuale e l'effettiva esecuzione dei lavori - si opponeva alla quantificazione dell'importo reclamato dalla ditta esecutrice, affermando di aver provveduto al saldo mediante il pagamento in contanti dell'importo di €
1.500,00, concordato, senza tuttavia fornire alcuna prova di tale affermazione.
Incombeva, comunque, sulla società opposta l'onere di integrare la documentazione prodotta in sede monitoria e di fornire adeguata prova dell'importo pattuito per i lavori.
Ebbene, a tal fine, l'opposta producendo copia dell'assegno bancario dell'importo di € 5.200,00, emesso dall' a saldo parziale dei lavori, Parte_1
e fornendo la testimonianza del sig. ha assolto a tale onere. Testimone_1
Il citato testimone, dopo aver precisato di ricordare con esattezza i fatti di causa, in quanto all'epoca era amministratore dell'azienda, in merito all'importo pattuito per la fornitura riferiva: “(…) ricordo con esattezza
l'importo (concordato in € 6.000,00 comprensivo di Iva); in merito agli ordini, ricordo che oltre al cantiniere venne richiesto il piano di appoggio di tutto il bancone birreria e ricordo che fu fatto un prezzo omnicomprensivo per tutto
l'ordine, non riesco a ricordare i singoli prezzi” e sull'assegno precisava: “(…) riconosco l'assegno che mi viene esibito (allegato sub A alla memoria istruttoria n. 2 di parte opposta), ricordo che l'assegno era in amministrazione, ma non ricordo chi lo consegnò. Ricordo, però, che il sig. (marito Per_1 della sig.ra ) ci chiamò e ci chiese di non versare l'assegno perché Parte_1 non c'erano i fondi e noi aspettammo con la speranza di essere pagati” (cfr. verbale di udienza del 09.05.2024).
La documentazione prodotta - fattura, estratto delle scritture contabili e assegno – unitamente alle dichiarazioni raccolte in sede di prova orale
(interrogatorio formale e prova testimoniale), costituiscono elementi idonei a ritenere provato anche l'importo del corrispettivo della fornitura oggetto del decreto ingiuntivo, di talchè deve considerarsi pienamente provata la pretesa creditoria, che l'opponente non provava in alcun modo di aver estinto.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata, con condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite come liquidate in dispositivo ex D.M. 147/22,
5 tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata e del valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1437/2019, emesso dal Tribunale di Benevento in data 31.10.2019, dichiarandolo esecutivo ex art. 653 c.p.c., come per legge;
2) CONDANNA la sig.ra a rimborsare in favore della Parte_1 le spese relative al presente Controparte_2 giudizio che si liquidano in € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, €
389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 17/09/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Giada Castaldo, funzionaria addetta all' CP_3
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