CASS
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/12/2025, n. 33524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33524 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13584/2023 R.G., proposto DA “Autostrade per l’Italia S.p.A.”, con sede in Roma, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Laura Trimarchi, con studio in Roma, e dall’Avv. Giuseppe Pizzonia, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: pizzonia@cert.virtax.it), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, con sede in Lugo (RA), in persona del Presidente del Comitato Amministrativo pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dal Comitato Amministrativo il 29 giugno 2023, n. 645, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele De Fina, con studio in Bologna, e dall’Avv. Sergio Vacirca, con studio in Roma, ove CONTRIBUTI CONSORTILI ACCERTAMENTO RETE AUTOSTRADALE Civile Sent. Sez. 5 Num. 33524 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 22/12/2025 2 elettivamente domiciliato (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: micheledefina@ordineavvocatibopec.it; sergiovacirca@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE E “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.”, con sede in Ravenna, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;
INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna il 19 dicembre 2022, n. 1477/8/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avv. Michele De Fina, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per la ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. L’“Autostrade per l’Italia S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna il 19 dicembre 2022, n. 1477/8/2022, che, in controversia su impugnazione di avviso di pagamento n. 20170921414522138 da parte della “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.”, in qualità di concessionaria della riscossione per conto del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, con 3 riguardo ai contributi relativi all’anno 2017 per l’importo di € 59.028,35, in relazione ai tratti autostradali allocati nell’ambito del comprensorio consortile e gestiti in regime di concessione statale, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e della “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna il 24 dicembre 2018, n. 526/2/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario della contribuente - sul presupposto: a) che l’atto impositivo era congruamente motivato, contenendo «tutti gli elementi e i dati adeguati a dare piena conoscenza delle ragioni dell’imposizione, senza alcuna lesione del diritto di difesa»; b) che «”le caratteristiche della rete viaria e l’attività di manutenzione della medesima svolta da ASPI non escludono, a differenza di quanto affermato ex adverso, il vantaggio ricavato dalle opere di bonifica, poiché detti immobili scolano le acque nei canali di bonifica e sono difesi idraulicamente dai medesimi", essendo evidente che, in difetto di difesa idraulica, la funzionalità della rete autostradale sarebbe compromessa, rimanendo la sede stradale soggetta ad allagamento»; c) che, in adesione alla tesi della concessionaria della riscossione, «”i contributi di cui si discute traggono origine dall'inserimento dei terreni di proprietà della ricorrente nel piano di classifica. Conseguentemente trattandosi di un atto amministrativo a valenza generale tale problematica poteva e doveva essere sollevata solo mediante tempestiva impugnazione di tale provvedimento;
onere che non è stato assolto per cui la doglianza è chiaramente inammissibile anche in questa sede". In questa situazione, sarebbe stato quindi 4 onere dell'appellante dimostrare l'assenza del beneficio, ma sul punto la società contribuente si è limitata a formulare le affermazioni del tutto generiche per cui non ottiene né potrebbe in alcun caso ottenere - data la sua particolare natura - alcun vantaggio dalle opere di bonifiche tenuto anche conto del fatto che non può ricevere "eventuali interferenze ambientali provenienti dall'esterno»; d) che «il Consorzio ha depositato agli atti, fin dal primo grado, una relazione tecnica, molto puntuale e specifica, dalla quale emerge che tutta la rete autostradale, salvo brevissimi tratti, scola le proprie acque meteoriche nei canali di bonifica del Consorzio. Sembra peraltro incontrovertibile che, in difetto di difesa idraulica, la funzionalità della rete autostradale sarebbe compromessa, rimanendo la sede stradale soggetta ad allagamento. In proposito, nemmeno va dimenticato che, tenuto conto della impermeabilizzazione della sede stradale, l'acqua delle piogge determina un carico idraulico maggiore di quello ordinario». 3. Il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha resistito con controricorso, mentre la “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.” è rimasta intimata. 4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza. 5. Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., richiamando precedenti a sé favorevoli della recente giurisprudenza di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 860 cod. civ., degli artt. 10, 11, 17 e 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli artt. 2, 14, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 28, in relazione all’art. 360, 5 primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stati erroneamente confermati dal giudice di secondo grado i contributi consortili recati dall’impugnato avviso di pagamento, senza tener conto dell’assenza del “beneficio” per la peculiare situazione giuridico-fattuale dell’autostrada. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata negata dal giudice di secondo grado la possibilità di disapplicare il piano di classifica ai fini della determinazione dei contributi consortili. 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello proposto dalla contribuente in via subordinata con riguardo alla riduzione dei contributi consortili in ragione dei criteri di calcolo applicati dall’ente impositore. 2. Il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 2.1 La ricorrente «ha contestato l’illegittimità dell’atto impugnato per carenza del presupposto impositivo del “beneficio effettivo”, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla fase di progettazione dell’infrastruttura, anche in relazione al controllo delle acque». 2.2 Tuttavia, a fronte dell’accertamento fattuale del giudice di appello sulla sussistenza del beneficio consortile, col rilievo che «tutta la rete autostradale, salvo brevissimi tratti, scola le 6 proprie acque meteoriche nei canali di bonifica del Consorzio. Sembra peraltro incontrovertibile che, in difetto di difesa idraulica, la funzionalità della rete autostradale sarebbe compromessa, rimanendo la sede stradale soggetta ad allagamento» e che «nemmeno va dimenticato che, tenuto conto della impermeabilizzazione della sede stradale, l'acqua delle piogge determina una carico idraulico maggiore di quello ordinario», la censura tende a sollecitare – sotto l’apparenza di una violazione di legge - una revisione del merito ed una rivalutazione delle risultanze probatorie, che sono precluse al giudice di legittimità, deducendo la «carenza del presupposto impositivo del “beneficio effettivo”, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla fase di progettazione dell’infrastruttura, anche in relazione al controllo delle acque». Peraltro, gli obblighi posti a carico del proprietario o del concessionario delle strade pubbliche, dei proprietari dei terreni laterali, nonché dei proprietari (tra i quali rientrano anche i consorzi di bonifica) e degli utenti dei canali artificiali in prossimità del confine stradale, dal codice della strada (artt. 14, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) in relazione alla manutenzione dei manufatti stradali non escludono la soggezione al contributo consortile, laddove il percorso stradale ricada nell’ambito del comprensorio consortile e usufruisca delle opere idrauliche (canali, fossi, impianti) realizzate dal consorzio per la raccolta, lo scolo, il convogliamento ed il deflusso delle acque meteoriche (secondo l’individuazione fattane, nella specie, dall’art. 3, comma 3, della legge reg. Emilia – Romagna 2 agosto 1984, n. 42). 7 A tale proposito, sulla scorta dell’accertamento del giudice di appello – con rinvio per relationem alla decisione di prime cure – di «come la società ricorrente non abbia alcuna specifica prerogativa per sottrarsi tout court a tale onere contributivo, ed anzi che la stessa possa trovare, attesa la configurazione territoriale dei siti autostradali in oggetto, uno specifico beneficio alla corretta opera di allontanamento delle acque meteoriche che insistono sulla sede, anche in relazione al forte impatto paesaggistico ed ambientale che le autostrade determinano sul territorio, anche quando correttamente progettate;
basti pensare alle opere inerenti la manutenzione e gestione del “reticolo idraulico" e alle attività di difesa e gestione dei rischi idraulici, per capire che tali vantaggi sono a beneficio di tutta la zona su cui l’ente opera. Si tratta infatti di vantaggi "generali" e cioè “inerenti a più immobili in relazione alla zona di bacino di competenza del consorzio”, e che proprio per tale ragione costituiscono presupposto del contributo di bonifica», è condivisibile l’assunto del controricorrente, secondo cui «(…) la circostanza che la rete viaria sia provvista di sistemi di raccolta delle acque sulla carreggiata (caditoie, canaletti e fossi di guardia della rete stradale) non elimina certo il fatto che dette acque provenienti dalla medesima per lo scolo e l’allontanamento delle acque meteoriche recapitano nella rete di bonifica, al pari di quanto avviene ordinariamente ad un fondo in cui siano presenti fossi poderali o interpoderali che raccolgono le acque che vengono poi allontanate attraverso la rete di bonifica». 2.3 In tal senso, questa Corte ha affermato, in analoghe fattispecie, che la circostanza che l’autostrada sia fornita di propri sistemi di sicurezza ovvero la previsione normativa che impone ai proprietari dei fossi di manutenerli non esclude che 8 le opere realizzate e le attività poste in essere nei bacini di pertinenza a salvaguardia del territorio, del presidio idrogeologico, di difesa di natura idraulica, sistemazione pendici e dei versanti, contenimento delle zone franose, nonché del volume delle acque smaltite dal consorzio nel comprensorio di bonifica, arrechino benefici diretti al corpo autostradale (Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11252; Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2025, n. 14756). Nel solco di tale indirizzo, si può conclusivamente affermare che, in materia di consorzi di bonifica, gli enti proprietari o concessionari di strade pubbliche (ivi comprese le società concessionarie di autostrade) sono obbligati al pagamento dei contributi consortili in relazione ai tratti e percorsi stradali (con pertinenze, arredi, attrezzature, impianti e servizi) ricadenti nel perimetro dei comprensori consortili, allorquando, a prescindere dall’osservanza degli obblighi gravanti a loro carico per la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade ai sensi dell’art. 14 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), essi ritraggano un beneficio diretto o indiretto dalle opere eseguite e dai manufatti realizzati dai predetti consorzi per la sistemazione idrogeologica del suolo, usufruendo, in particolare, delle reti idrauliche (canali, fossi, impianti) per la raccolta, il convogliamento, lo scolo ed il deflusso delle acque meteoriche riversantisi sulle superfici stradali. 2.4 Per cui, va confermato l’orientamento ormai consolidato, secondo cui, in tema di contributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali 9 contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 28 dicembre 2023, nn. 36246 e 36273; Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4016). Dunque, tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente. 10 2.5 Inoltre, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24070). 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1 La censura attinge la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che: «i contributi di cui si discute traggono origine dall’inserimento dei terreni di proprietà della ricorrente nel piano di classifica. Conseguentemente trattandosi di un atto amministrativo a valenza generale tale problematica poteva e doveva essere sollevata solo mediante tempestiva impugnazione di tale provvedimento;
onere che non è stato assolto per cui la doglianza è chiaramente inammissibile anche in questa sede». 3.2 Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale già menzionato sulla debenza dei contributi consortili in relazione alla collocazione del fondo all’interno del comprensorio di bonifica, il contribuente è ammesso a provare in giudizio l'insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano di classifica, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il consorzio di bonifica abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 11 2010, n. 17066; Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2012, n. 4671; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9099). 3.3 Tuttavia, nella specie, come è stato rilevato dal controricorrente, «la sentenza gravata non ha negato – in violazione dell’art. 7, comma 5 del D.Lgs. n. 546/1992 – la sussistenza in capo al giudice tributario del potere di disapplicare un atto generale, qual è il piano di classifica, ma – sulla base di un accertamento di fatto – facendo applicazione della regola processuale in ordine al riparto della prova in materia di contributi di bonifica, ha escluso che la società ricorrente abbia adempiuto all’onere di specifica contestazione del piano di classifica al fine del superamento della presunzione di esistenza del beneficio di bonifica accertato nel medesimo». In ogni caso, il consorzio di bonifica ha prodotto in giudizio il piano di classifica, per cui è stato esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato;
ciò in quanto il presupposto dell'obbligo di contribuzione è costituito, ai sensi dell'art. 860 cod. civ.., e dell’art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, che deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. Cosicché, quando l'atto impositivo sia motivato con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria (Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431). 12 Tuttavia, il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, è finalizzata non alla disapplicazione di un atto presupposto (come qui erroneamente paventato dal consorzio in sede di controricorso), bensì alla eliminazione della rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, consentendo di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno del perimetro di contribuenza (Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2008, n. 26009 – nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2010, n. 17066; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079). Quindi, alla luce di quanto stabilito da questa Corte, il contribuente, qualora contesti la fondatezza nel merito o la legittimità del piano classifica, fa venir meno la presunzione del beneficio ritratto dagli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza, con ciò determinando l’inversione dell’onere della prova sul consorzio che, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., ha poi la necessità di dimostrare la sussistenza in concreto del beneficio. 3.4 A ben vedere, la contribuente non ha trascritto nel ricorso i rilievi specifici rivolti al piano di classifica, limitandosi ad affermare che il piano di classifica se illegittimo può essere disapplicato dal giudice di merito, senza rappresentare i motivi di illiceità del piano che avrebbe prospettato nel giudizio di merito. Piuttosto, la contestazione secondo la quale l’autostrada sarebbe autosufficiente, dovendo rispettare non meglio precisati standard di legge, non attinge la legittimità del piano di classifica, ma è diretta a contestare la sussistenza dei 13 benefici originati dalla difesa idraulica che irradiano l’area nella quale è ubicata l’autostrada inclusa nel piano di classifica. 4. Il terzo motivo è infondato. 4.1 Come è stato eccepito dal controricorrente, la sentenza impugnata ha specificamente argomentato sulla domanda subordinata di ricalcolo del contributo di bonifica, ritenendo sul punto congruamente motivata la sentenza di primo grado (alla quale si è rinviato per relationem) che ne aveva disposto il rigetto: «Con riguardo, anzitutto, all'eccezione di nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, va rilevato che il Giudice di primo grado ha chiarito, sia pure indirettamente e in modo sintetico, le ragioni per le quali le domande di ASPI, in ordine all'annullamento dell'atto per vizi di motivazione, alla disapplicazione del Piano di Classifica e alla subordinata sul ricalcolo dei contributi dovuti, non sono state accolte». 4.2 Per cui, si deve escludere l’omessa pronuncia della sentenza impugnata sul motivo di appello, essendo stata specificamente trattata la questione dal giudice del gravame «alla luce della distinzione evidenziata dal Consorzio dei tratti autostradali costituenti autovie da quelli costituenti aree verdi nell’ambito del piano di classifica, ai fini dell’attribuzione degli appropriati indici di comportamento idraulico». 5. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 6. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali: - nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
14 - nei rapporti tra ricorrente ed intimata, non vi è luogo ad alcuna liquidazione, non essendosi costituita in giudizio la parte vittoriosa. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 7.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Lo Sardo Dott. Giacomo Maria Stalla
RICORRENTE CONTRO Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, con sede in Lugo (RA), in persona del Presidente del Comitato Amministrativo pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dal Comitato Amministrativo il 29 giugno 2023, n. 645, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele De Fina, con studio in Bologna, e dall’Avv. Sergio Vacirca, con studio in Roma, ove CONTRIBUTI CONSORTILI ACCERTAMENTO RETE AUTOSTRADALE Civile Sent. Sez. 5 Num. 33524 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 22/12/2025 2 elettivamente domiciliato (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: micheledefina@ordineavvocatibopec.it; sergiovacirca@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE E “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.”, con sede in Ravenna, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;
INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna il 19 dicembre 2022, n. 1477/8/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avv. Michele De Fina, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per la ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. L’“Autostrade per l’Italia S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna il 19 dicembre 2022, n. 1477/8/2022, che, in controversia su impugnazione di avviso di pagamento n. 20170921414522138 da parte della “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.”, in qualità di concessionaria della riscossione per conto del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, con 3 riguardo ai contributi relativi all’anno 2017 per l’importo di € 59.028,35, in relazione ai tratti autostradali allocati nell’ambito del comprensorio consortile e gestiti in regime di concessione statale, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e della “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna il 24 dicembre 2018, n. 526/2/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario della contribuente - sul presupposto: a) che l’atto impositivo era congruamente motivato, contenendo «tutti gli elementi e i dati adeguati a dare piena conoscenza delle ragioni dell’imposizione, senza alcuna lesione del diritto di difesa»; b) che «”le caratteristiche della rete viaria e l’attività di manutenzione della medesima svolta da ASPI non escludono, a differenza di quanto affermato ex adverso, il vantaggio ricavato dalle opere di bonifica, poiché detti immobili scolano le acque nei canali di bonifica e sono difesi idraulicamente dai medesimi", essendo evidente che, in difetto di difesa idraulica, la funzionalità della rete autostradale sarebbe compromessa, rimanendo la sede stradale soggetta ad allagamento»; c) che, in adesione alla tesi della concessionaria della riscossione, «”i contributi di cui si discute traggono origine dall'inserimento dei terreni di proprietà della ricorrente nel piano di classifica. Conseguentemente trattandosi di un atto amministrativo a valenza generale tale problematica poteva e doveva essere sollevata solo mediante tempestiva impugnazione di tale provvedimento;
onere che non è stato assolto per cui la doglianza è chiaramente inammissibile anche in questa sede". In questa situazione, sarebbe stato quindi 4 onere dell'appellante dimostrare l'assenza del beneficio, ma sul punto la società contribuente si è limitata a formulare le affermazioni del tutto generiche per cui non ottiene né potrebbe in alcun caso ottenere - data la sua particolare natura - alcun vantaggio dalle opere di bonifiche tenuto anche conto del fatto che non può ricevere "eventuali interferenze ambientali provenienti dall'esterno»; d) che «il Consorzio ha depositato agli atti, fin dal primo grado, una relazione tecnica, molto puntuale e specifica, dalla quale emerge che tutta la rete autostradale, salvo brevissimi tratti, scola le proprie acque meteoriche nei canali di bonifica del Consorzio. Sembra peraltro incontrovertibile che, in difetto di difesa idraulica, la funzionalità della rete autostradale sarebbe compromessa, rimanendo la sede stradale soggetta ad allagamento. In proposito, nemmeno va dimenticato che, tenuto conto della impermeabilizzazione della sede stradale, l'acqua delle piogge determina un carico idraulico maggiore di quello ordinario». 3. Il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha resistito con controricorso, mentre la “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.” è rimasta intimata. 4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza. 5. Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., richiamando precedenti a sé favorevoli della recente giurisprudenza di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 860 cod. civ., degli artt. 10, 11, 17 e 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli artt. 2, 14, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 28, in relazione all’art. 360, 5 primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stati erroneamente confermati dal giudice di secondo grado i contributi consortili recati dall’impugnato avviso di pagamento, senza tener conto dell’assenza del “beneficio” per la peculiare situazione giuridico-fattuale dell’autostrada. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata negata dal giudice di secondo grado la possibilità di disapplicare il piano di classifica ai fini della determinazione dei contributi consortili. 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello proposto dalla contribuente in via subordinata con riguardo alla riduzione dei contributi consortili in ragione dei criteri di calcolo applicati dall’ente impositore. 2. Il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 2.1 La ricorrente «ha contestato l’illegittimità dell’atto impugnato per carenza del presupposto impositivo del “beneficio effettivo”, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla fase di progettazione dell’infrastruttura, anche in relazione al controllo delle acque». 2.2 Tuttavia, a fronte dell’accertamento fattuale del giudice di appello sulla sussistenza del beneficio consortile, col rilievo che «tutta la rete autostradale, salvo brevissimi tratti, scola le 6 proprie acque meteoriche nei canali di bonifica del Consorzio. Sembra peraltro incontrovertibile che, in difetto di difesa idraulica, la funzionalità della rete autostradale sarebbe compromessa, rimanendo la sede stradale soggetta ad allagamento» e che «nemmeno va dimenticato che, tenuto conto della impermeabilizzazione della sede stradale, l'acqua delle piogge determina una carico idraulico maggiore di quello ordinario», la censura tende a sollecitare – sotto l’apparenza di una violazione di legge - una revisione del merito ed una rivalutazione delle risultanze probatorie, che sono precluse al giudice di legittimità, deducendo la «carenza del presupposto impositivo del “beneficio effettivo”, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla fase di progettazione dell’infrastruttura, anche in relazione al controllo delle acque». Peraltro, gli obblighi posti a carico del proprietario o del concessionario delle strade pubbliche, dei proprietari dei terreni laterali, nonché dei proprietari (tra i quali rientrano anche i consorzi di bonifica) e degli utenti dei canali artificiali in prossimità del confine stradale, dal codice della strada (artt. 14, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) in relazione alla manutenzione dei manufatti stradali non escludono la soggezione al contributo consortile, laddove il percorso stradale ricada nell’ambito del comprensorio consortile e usufruisca delle opere idrauliche (canali, fossi, impianti) realizzate dal consorzio per la raccolta, lo scolo, il convogliamento ed il deflusso delle acque meteoriche (secondo l’individuazione fattane, nella specie, dall’art. 3, comma 3, della legge reg. Emilia – Romagna 2 agosto 1984, n. 42). 7 A tale proposito, sulla scorta dell’accertamento del giudice di appello – con rinvio per relationem alla decisione di prime cure – di «come la società ricorrente non abbia alcuna specifica prerogativa per sottrarsi tout court a tale onere contributivo, ed anzi che la stessa possa trovare, attesa la configurazione territoriale dei siti autostradali in oggetto, uno specifico beneficio alla corretta opera di allontanamento delle acque meteoriche che insistono sulla sede, anche in relazione al forte impatto paesaggistico ed ambientale che le autostrade determinano sul territorio, anche quando correttamente progettate;
basti pensare alle opere inerenti la manutenzione e gestione del “reticolo idraulico" e alle attività di difesa e gestione dei rischi idraulici, per capire che tali vantaggi sono a beneficio di tutta la zona su cui l’ente opera. Si tratta infatti di vantaggi "generali" e cioè “inerenti a più immobili in relazione alla zona di bacino di competenza del consorzio”, e che proprio per tale ragione costituiscono presupposto del contributo di bonifica», è condivisibile l’assunto del controricorrente, secondo cui «(…) la circostanza che la rete viaria sia provvista di sistemi di raccolta delle acque sulla carreggiata (caditoie, canaletti e fossi di guardia della rete stradale) non elimina certo il fatto che dette acque provenienti dalla medesima per lo scolo e l’allontanamento delle acque meteoriche recapitano nella rete di bonifica, al pari di quanto avviene ordinariamente ad un fondo in cui siano presenti fossi poderali o interpoderali che raccolgono le acque che vengono poi allontanate attraverso la rete di bonifica». 2.3 In tal senso, questa Corte ha affermato, in analoghe fattispecie, che la circostanza che l’autostrada sia fornita di propri sistemi di sicurezza ovvero la previsione normativa che impone ai proprietari dei fossi di manutenerli non esclude che 8 le opere realizzate e le attività poste in essere nei bacini di pertinenza a salvaguardia del territorio, del presidio idrogeologico, di difesa di natura idraulica, sistemazione pendici e dei versanti, contenimento delle zone franose, nonché del volume delle acque smaltite dal consorzio nel comprensorio di bonifica, arrechino benefici diretti al corpo autostradale (Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11252; Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2025, n. 14756). Nel solco di tale indirizzo, si può conclusivamente affermare che, in materia di consorzi di bonifica, gli enti proprietari o concessionari di strade pubbliche (ivi comprese le società concessionarie di autostrade) sono obbligati al pagamento dei contributi consortili in relazione ai tratti e percorsi stradali (con pertinenze, arredi, attrezzature, impianti e servizi) ricadenti nel perimetro dei comprensori consortili, allorquando, a prescindere dall’osservanza degli obblighi gravanti a loro carico per la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade ai sensi dell’art. 14 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), essi ritraggano un beneficio diretto o indiretto dalle opere eseguite e dai manufatti realizzati dai predetti consorzi per la sistemazione idrogeologica del suolo, usufruendo, in particolare, delle reti idrauliche (canali, fossi, impianti) per la raccolta, il convogliamento, lo scolo ed il deflusso delle acque meteoriche riversantisi sulle superfici stradali. 2.4 Per cui, va confermato l’orientamento ormai consolidato, secondo cui, in tema di contributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali 9 contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 28 dicembre 2023, nn. 36246 e 36273; Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4016). Dunque, tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente. 10 2.5 Inoltre, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24070). 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1 La censura attinge la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che: «i contributi di cui si discute traggono origine dall’inserimento dei terreni di proprietà della ricorrente nel piano di classifica. Conseguentemente trattandosi di un atto amministrativo a valenza generale tale problematica poteva e doveva essere sollevata solo mediante tempestiva impugnazione di tale provvedimento;
onere che non è stato assolto per cui la doglianza è chiaramente inammissibile anche in questa sede». 3.2 Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale già menzionato sulla debenza dei contributi consortili in relazione alla collocazione del fondo all’interno del comprensorio di bonifica, il contribuente è ammesso a provare in giudizio l'insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano di classifica, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il consorzio di bonifica abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 11 2010, n. 17066; Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2012, n. 4671; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9099). 3.3 Tuttavia, nella specie, come è stato rilevato dal controricorrente, «la sentenza gravata non ha negato – in violazione dell’art. 7, comma 5 del D.Lgs. n. 546/1992 – la sussistenza in capo al giudice tributario del potere di disapplicare un atto generale, qual è il piano di classifica, ma – sulla base di un accertamento di fatto – facendo applicazione della regola processuale in ordine al riparto della prova in materia di contributi di bonifica, ha escluso che la società ricorrente abbia adempiuto all’onere di specifica contestazione del piano di classifica al fine del superamento della presunzione di esistenza del beneficio di bonifica accertato nel medesimo». In ogni caso, il consorzio di bonifica ha prodotto in giudizio il piano di classifica, per cui è stato esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato;
ciò in quanto il presupposto dell'obbligo di contribuzione è costituito, ai sensi dell'art. 860 cod. civ.., e dell’art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, che deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. Cosicché, quando l'atto impositivo sia motivato con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria (Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431). 12 Tuttavia, il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, è finalizzata non alla disapplicazione di un atto presupposto (come qui erroneamente paventato dal consorzio in sede di controricorso), bensì alla eliminazione della rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, consentendo di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno del perimetro di contribuenza (Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2008, n. 26009 – nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2010, n. 17066; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079). Quindi, alla luce di quanto stabilito da questa Corte, il contribuente, qualora contesti la fondatezza nel merito o la legittimità del piano classifica, fa venir meno la presunzione del beneficio ritratto dagli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza, con ciò determinando l’inversione dell’onere della prova sul consorzio che, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., ha poi la necessità di dimostrare la sussistenza in concreto del beneficio. 3.4 A ben vedere, la contribuente non ha trascritto nel ricorso i rilievi specifici rivolti al piano di classifica, limitandosi ad affermare che il piano di classifica se illegittimo può essere disapplicato dal giudice di merito, senza rappresentare i motivi di illiceità del piano che avrebbe prospettato nel giudizio di merito. Piuttosto, la contestazione secondo la quale l’autostrada sarebbe autosufficiente, dovendo rispettare non meglio precisati standard di legge, non attinge la legittimità del piano di classifica, ma è diretta a contestare la sussistenza dei 13 benefici originati dalla difesa idraulica che irradiano l’area nella quale è ubicata l’autostrada inclusa nel piano di classifica. 4. Il terzo motivo è infondato. 4.1 Come è stato eccepito dal controricorrente, la sentenza impugnata ha specificamente argomentato sulla domanda subordinata di ricalcolo del contributo di bonifica, ritenendo sul punto congruamente motivata la sentenza di primo grado (alla quale si è rinviato per relationem) che ne aveva disposto il rigetto: «Con riguardo, anzitutto, all'eccezione di nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, va rilevato che il Giudice di primo grado ha chiarito, sia pure indirettamente e in modo sintetico, le ragioni per le quali le domande di ASPI, in ordine all'annullamento dell'atto per vizi di motivazione, alla disapplicazione del Piano di Classifica e alla subordinata sul ricalcolo dei contributi dovuti, non sono state accolte». 4.2 Per cui, si deve escludere l’omessa pronuncia della sentenza impugnata sul motivo di appello, essendo stata specificamente trattata la questione dal giudice del gravame «alla luce della distinzione evidenziata dal Consorzio dei tratti autostradali costituenti autovie da quelli costituenti aree verdi nell’ambito del piano di classifica, ai fini dell’attribuzione degli appropriati indici di comportamento idraulico». 5. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 6. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali: - nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
14 - nei rapporti tra ricorrente ed intimata, non vi è luogo ad alcuna liquidazione, non essendosi costituita in giudizio la parte vittoriosa. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 7.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Lo Sardo Dott. Giacomo Maria Stalla