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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 8154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8154 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO - Presidente-
Dott.ssa Immacolata COZZOLINO - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17040 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.
VOCCIANTE VITTORIA e dall'avv. stabilito CARBONE ANTONIO presso cui elettivamente domicilia in Procida (NA) alla via B. Pagano, 24,
RICORRENTE
E
- PA C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. STAROPOLI
ARTURO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via F. Crispi n.
51,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
1 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/01/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con il figlio minore confermando le modalità in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso, chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali tra le parti.
All'udienza del 23/01/2025 le parti concludevano come da propri atti.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto dell'08.10.2021, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale in data 14.09.2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n.
74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
2 3
• Sull'affido dell'ultimo figlio della coppia ( nato Per_1
il 07.05.2008).
Va premesso che, essendo durante il giudizio divenuta maggiorenne la primogenita (nata l'[...]), ogni istanza e/o provvedimento in Per_2
ordine all'affido della stessa deve ritenersi tacitamente caducato
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi del minore , di anni 17, non avendo le parti dedotto fatti e/o Per_1
circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata dello stesso il coinvolgimento del padre nelle scelte educative relative alla prole, va disposto l'affido condiviso del figlio con residenza privilegiata presso la madre.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare il minore, ritiene il
Tribunale che vada disposto un calendario di visite rimesso alla volontà delle parti, atteso la quasi maggiore età di . Per_1
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, in ragione del grado di maturità dello stesso e della natura delle questioni da dover decidere.
• Sulle contrapposte domande di mantenimento per i figli.
In ordine alla domanda di mantenimento per entrambi i figli (18 Per_2
anni), maggiorenne non economicamente autosufficiente e (17 Per_1
anni), minore, va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto
(pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente
3 4
ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana,
e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per
4 5
essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass.
17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1° luglio 2009, n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Tanto premesso, essendo pacifico tra le parti che la figlia è Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, mentre è Per_1
allo stato ancora minorenne, in assenza di domanda contraria va confermato l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento.
5 6
Tenuto conto del rapporto di convivenza dei figli con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della prole, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei figli.
Ebbene parte ricorrente, in precedenza sottufficiale di macchina nell'ambito della marina mercantile, ed attualmente capitano addetto alla direzione di
Macchina, insiste nella conferma dell'assegno di mantenimento, nella misura di €.750,00 per entrambi i figli, allegando però documentazione fiscale dal quale emerge un miglioramento del proprio reddito dagli anni 2019 al 2022 pari ad €.43.065,00 nell'anno 2019, €.35.935,00 nell'anno 2020, €.38.883,00 nell'anno 2021 e €.46.549,00 nell'anno 2022.
Anche la posizione economica della resistente è sensibilmente migliorata rispetto all'epoca della separazione, atteso che la stessa lavora presso un esercizio commerciale in Procida e produce certificazione unica dall'anno
2019 al 2022 dal quale emerge un reddito pari ad €. € 1.779,00 nel 2019, €
1.849.85 nel 2020, € 2.146,39 nel 2021 e €. 8.481,14 nel 2022 nonché allega
730 relativo all'anno 2023 con un reddito pari ad €.€.8.876,00.
Pertanto, tenuto conto dell'inevitabile accrescimento delle esigenze di vita dei figli, del rapporto di convivenza degli stessi con la madre, della documentazione reddituale allegata dalle parti, appare equo disporre a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro € 850,00. Detta somma andrà corrisposta a PA
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e rivalutata
[...]
annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat. Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella Parte_1
misura del 50%, a le spese straordinarie PA
come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018.
• Sulla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio.
6 7
In relazione alla domanda di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Inoltre, la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis
Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del
28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del
30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del
13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011).
Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Sul punto doverosamente si rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3
7 8
e 29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
tuttavia è innegabile che, nel caso in cui risulti che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue - in via presuntiva pressoché automatica - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
Né si può ignorare che la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre (cassazione (Cassazione 11832/23 e.
Cass. n. 21926 del 30/08/2019; Cass. n. 5055 del 24/02/2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia
- cosa ben diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale- e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
Invero, la disparità reddituale determinata da impossibilità oggettiva di ricollocarsi nel mondo del lavoro in conseguenza delle scelte concordate in costanza di matrimonio determina il riconoscimento dell'assegno divorzile.
(Cass. Civ., Sez. I, Ord. 31 dicembre 2024, n. 35225).
Ed infatti (Cassazione 11832/23), il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che
8 9
costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del
13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019).
Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge…tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. ………, è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli , senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione
27945/23).
Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle
Sezioni Unite come «fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione
9 10
matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro».
Sotto questo profilo, si reputa inoltre di interpretare la durata del matrimonio non asetticamente dalla celebrazione e sino al divorzio stesso, ma in termini più ampi ed elastici tenendo conto dell'evoluzione intercorsa nel concetto di famiglia, della pluralità di modelli familiari anche riconosciuti giuridicamente (l. n. 76/2016) ed in generale privilegiando la durata del progetto familiare, formalmente sancito dal matrimonio. Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile, pur se la Cassazione ha ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, osserva preliminarmente il
Collegio che entrambe le parti hanno allegato la produzione delle proprie certificazioni dei redditi, dal quale emerge un forte divario tra le condizioni economiche delle due parti, atteso che il ricorrente ha percepito un reddito pari ad euro 45.549,00 nell'anno 2022 mentre la resistente ha documentato di percepire un reddito di €.8.876,00 nell'anno 2023.
Risulta inoltre pacifico, in quanto non contestato, che la resistente durante tutto l'arco della vita matrimoniale non abbia mai lavorato siccome dedita alla cura della famiglia e alla crescita dei figli, per entrare di necessità nel
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mondo del lavoro solo con la fine del progetto familiare, tanto da essere occupata in un'attività commerciale in Procida, non permettendole la sua età
(44 anni) di ottenere oggi un miglior posizionamento nell'ambito del mercato del lavoro, proprio in considerazione della lunga inattività lavorativa e dell'assenza di esperienza lavorativa e formazione professionale per il comune accordo dei coniugi all'epoca del matrimonio, che incontestatamente decisero che la stessa si dedicasse soltanto alla vita domestica e alla cura della famiglia.
Ciò detto, ritenuta necessaria una perequazione ai fini compensativi delle posizioni economiche delle parti, tenuto conto della lunga durata della convivenza coniugale (17 anni) e, dunque, del consistente contributo dato dalla moglie con il suo lavoro domestico, alla crescita di due figli, considerato che il reddito da lavoro della resistente non sia tale da portare una autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, il Collegio ritiene congruo, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, disporre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della resistente per la somma mensile di euro 300,00, che andrà corrisposta dal ricorrente alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente adeguata annualmente secondo gli indici Istat.
• Sull'assegnazione della ex casa coniugale.
Va confermata l'assegnazione a della ex casa PA
coniugale perché, convivendo la stessa con i due figli, di cui una maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e l'altro minore, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI L 898/1970 (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I 30 dicembre 2011 n. 30199).
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
11 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a PROCIDA il 02/10/2004 (atto n.38, parte
II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004);
• Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1
residenza preferenziale presso la madre e conferma, quale regime frequentazione del padre con il figlio come da motivazione;
• pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , entro e non oltre il PA
giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 850,00
(ottocentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento dei due figli. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
• pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a PA
le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018;
• accoglie la domanda riconvenzionale di assegno di divorzio della resistente e, per l'effetto, pone a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere a Parte_1 PA
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di
[...]
€ 300,00 (trecento/00). Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
• assegna a la ex casa PA
coniugale;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
12 13
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
PROCIDA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele SDINO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO - Presidente-
Dott.ssa Immacolata COZZOLINO - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17040 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.
VOCCIANTE VITTORIA e dall'avv. stabilito CARBONE ANTONIO presso cui elettivamente domicilia in Procida (NA) alla via B. Pagano, 24,
RICORRENTE
E
- PA C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. STAROPOLI
ARTURO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via F. Crispi n.
51,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
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CONCLUSIONI
All'udienza del 23/01/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con il figlio minore confermando le modalità in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso, chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali tra le parti.
All'udienza del 23/01/2025 le parti concludevano come da propri atti.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto dell'08.10.2021, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale in data 14.09.2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n.
74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
2 3
• Sull'affido dell'ultimo figlio della coppia ( nato Per_1
il 07.05.2008).
Va premesso che, essendo durante il giudizio divenuta maggiorenne la primogenita (nata l'[...]), ogni istanza e/o provvedimento in Per_2
ordine all'affido della stessa deve ritenersi tacitamente caducato
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi del minore , di anni 17, non avendo le parti dedotto fatti e/o Per_1
circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata dello stesso il coinvolgimento del padre nelle scelte educative relative alla prole, va disposto l'affido condiviso del figlio con residenza privilegiata presso la madre.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare il minore, ritiene il
Tribunale che vada disposto un calendario di visite rimesso alla volontà delle parti, atteso la quasi maggiore età di . Per_1
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, in ragione del grado di maturità dello stesso e della natura delle questioni da dover decidere.
• Sulle contrapposte domande di mantenimento per i figli.
In ordine alla domanda di mantenimento per entrambi i figli (18 Per_2
anni), maggiorenne non economicamente autosufficiente e (17 Per_1
anni), minore, va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto
(pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente
3 4
ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana,
e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per
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essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass.
17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1° luglio 2009, n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Tanto premesso, essendo pacifico tra le parti che la figlia è Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, mentre è Per_1
allo stato ancora minorenne, in assenza di domanda contraria va confermato l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento.
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Tenuto conto del rapporto di convivenza dei figli con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della prole, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei figli.
Ebbene parte ricorrente, in precedenza sottufficiale di macchina nell'ambito della marina mercantile, ed attualmente capitano addetto alla direzione di
Macchina, insiste nella conferma dell'assegno di mantenimento, nella misura di €.750,00 per entrambi i figli, allegando però documentazione fiscale dal quale emerge un miglioramento del proprio reddito dagli anni 2019 al 2022 pari ad €.43.065,00 nell'anno 2019, €.35.935,00 nell'anno 2020, €.38.883,00 nell'anno 2021 e €.46.549,00 nell'anno 2022.
Anche la posizione economica della resistente è sensibilmente migliorata rispetto all'epoca della separazione, atteso che la stessa lavora presso un esercizio commerciale in Procida e produce certificazione unica dall'anno
2019 al 2022 dal quale emerge un reddito pari ad €. € 1.779,00 nel 2019, €
1.849.85 nel 2020, € 2.146,39 nel 2021 e €. 8.481,14 nel 2022 nonché allega
730 relativo all'anno 2023 con un reddito pari ad €.€.8.876,00.
Pertanto, tenuto conto dell'inevitabile accrescimento delle esigenze di vita dei figli, del rapporto di convivenza degli stessi con la madre, della documentazione reddituale allegata dalle parti, appare equo disporre a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro € 850,00. Detta somma andrà corrisposta a PA
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e rivalutata
[...]
annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat. Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella Parte_1
misura del 50%, a le spese straordinarie PA
come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018.
• Sulla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio.
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In relazione alla domanda di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Inoltre, la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis
Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del
28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del
30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del
13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011).
Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Sul punto doverosamente si rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3
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e 29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
tuttavia è innegabile che, nel caso in cui risulti che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue - in via presuntiva pressoché automatica - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
Né si può ignorare che la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre (cassazione (Cassazione 11832/23 e.
Cass. n. 21926 del 30/08/2019; Cass. n. 5055 del 24/02/2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia
- cosa ben diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale- e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
Invero, la disparità reddituale determinata da impossibilità oggettiva di ricollocarsi nel mondo del lavoro in conseguenza delle scelte concordate in costanza di matrimonio determina il riconoscimento dell'assegno divorzile.
(Cass. Civ., Sez. I, Ord. 31 dicembre 2024, n. 35225).
Ed infatti (Cassazione 11832/23), il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che
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costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del
13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019).
Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge…tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. ………, è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli , senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione
27945/23).
Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle
Sezioni Unite come «fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione
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matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro».
Sotto questo profilo, si reputa inoltre di interpretare la durata del matrimonio non asetticamente dalla celebrazione e sino al divorzio stesso, ma in termini più ampi ed elastici tenendo conto dell'evoluzione intercorsa nel concetto di famiglia, della pluralità di modelli familiari anche riconosciuti giuridicamente (l. n. 76/2016) ed in generale privilegiando la durata del progetto familiare, formalmente sancito dal matrimonio. Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile, pur se la Cassazione ha ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, osserva preliminarmente il
Collegio che entrambe le parti hanno allegato la produzione delle proprie certificazioni dei redditi, dal quale emerge un forte divario tra le condizioni economiche delle due parti, atteso che il ricorrente ha percepito un reddito pari ad euro 45.549,00 nell'anno 2022 mentre la resistente ha documentato di percepire un reddito di €.8.876,00 nell'anno 2023.
Risulta inoltre pacifico, in quanto non contestato, che la resistente durante tutto l'arco della vita matrimoniale non abbia mai lavorato siccome dedita alla cura della famiglia e alla crescita dei figli, per entrare di necessità nel
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mondo del lavoro solo con la fine del progetto familiare, tanto da essere occupata in un'attività commerciale in Procida, non permettendole la sua età
(44 anni) di ottenere oggi un miglior posizionamento nell'ambito del mercato del lavoro, proprio in considerazione della lunga inattività lavorativa e dell'assenza di esperienza lavorativa e formazione professionale per il comune accordo dei coniugi all'epoca del matrimonio, che incontestatamente decisero che la stessa si dedicasse soltanto alla vita domestica e alla cura della famiglia.
Ciò detto, ritenuta necessaria una perequazione ai fini compensativi delle posizioni economiche delle parti, tenuto conto della lunga durata della convivenza coniugale (17 anni) e, dunque, del consistente contributo dato dalla moglie con il suo lavoro domestico, alla crescita di due figli, considerato che il reddito da lavoro della resistente non sia tale da portare una autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, il Collegio ritiene congruo, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, disporre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della resistente per la somma mensile di euro 300,00, che andrà corrisposta dal ricorrente alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente adeguata annualmente secondo gli indici Istat.
• Sull'assegnazione della ex casa coniugale.
Va confermata l'assegnazione a della ex casa PA
coniugale perché, convivendo la stessa con i due figli, di cui una maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e l'altro minore, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI L 898/1970 (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I 30 dicembre 2011 n. 30199).
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a PROCIDA il 02/10/2004 (atto n.38, parte
II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004);
• Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1
residenza preferenziale presso la madre e conferma, quale regime frequentazione del padre con il figlio come da motivazione;
• pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , entro e non oltre il PA
giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 850,00
(ottocentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento dei due figli. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
• pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a PA
le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018;
• accoglie la domanda riconvenzionale di assegno di divorzio della resistente e, per l'effetto, pone a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere a Parte_1 PA
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di
[...]
€ 300,00 (trecento/00). Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
• assegna a la ex casa PA
coniugale;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
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• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
PROCIDA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele SDINO
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