Decreto cautelare 21 maggio 2019
Ordinanza cautelare 19 giugno 2019
Decreto cautelare 26 agosto 2019
Ordinanza cautelare 26 settembre 2019
Ordinanza collegiale 3 luglio 2020
Ordinanza presidenziale 10 maggio 2022
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 01/08/2025, n. 15156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15156 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15156/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05656/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5656 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DO GE, US GN, AN EC, CO UC, OL AL, AM FO, NI ON TA, US De RC, ON De VI, FA Lo CO, IE OI, CH AN, ST ND, NI GL, IA AT, TO ZZ, CH IA, NA LU, ER VE, RR AN, VI AT, ID ER, SA SA, rappresentati e difesi dagli avvocati CH Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio CH Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47;
DO US, RC ON, rappresentati e difesi dagli avvocati Arianna Coppola e ON Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello AT, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
MA RB, IA AP, MO IN, RO CA SP, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del Ministro dell’Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 anche nella parte in cui dispone che “ la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e successive modificazioni, è effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di AT di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di AT ”, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
- della Tabella A, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti “ in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio ”, nella parte in cui non comprende i ricorrenti ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica;
- della Tabella B, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, che elenca i soggetti “ esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'articolo 2049 del Codice dell'ordinamento militare ” nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
- della Tabella C, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti che “ non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'articolo 4 ” nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
- dell'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “ Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione ” convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti “in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprila 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” ed impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;
- dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente “ Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di AT ”, nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare;
- del bando di concorso datato 18 maggio 2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686;
- del Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019, ove esclude parte ricorrente dalla convocazione dei soggetti da sottoporre agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
- degli Allegati n. 1 e 2 al Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019 che, nell'identificare gli aspiranti all'assunzione convocati, escludono parte ricorrente;
- del Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10982 del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica dei soggetti interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di AT;
- Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10983 del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica dei soggetti interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di AT;
- Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10984 del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei soggetti interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di AT;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto nella parte in cui limita il diritto di parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
- nonché per l'ammissione di parte ricorrente alla selezione di cui al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 anche quale risarcimento in forma specifica per il danno subito;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4 luglio 2019:
- del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19, pubblicato il 7 giugno 2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami, mediante il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di AT, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di AT, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
- dell'allegato 1 al succitato decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.1929 del 7 giugno 2019, che elenca i soggetti “ in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio ”, nella parte in cui non comprende i ricorrenti ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica;
- dell'allegato 2 al succitato decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.1929 del 7 giugno 2019, che elenca i soggetti “ per i quali è necessario accertare i suddetti requisiti ”, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
- dell'allegato 3 al succitato decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.1929 del 7 giugno 2019, che elenca i soggetti “ esclusi dalla procedura per aver superato il limite massimo di età prescritto, anche con l'elevazione massima di cui all'art. 2049 del codice dell'ordinamento militare ”, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 agosto 2019:
-del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13 agosto 2019, n.64, per l’avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di AT e specificatamente dell’elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l’assunzione, nonché dell’elenco degli aspiranti in possesso dei requisisti per l’assunzione, nonché dell’elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente;
-di ogni provvedimento o nota dell’Amministrazione allo stato non conosciuto e/o comunicato, tramite il quale l’Amministrazione ha determinato di non inserire parte ricorrente in posizione utile in graduatoria per la predetta convocazione sebbene in possesso del certificato di idoneità e nonostante il superamento di tutte le prove successive alla prova scritta;
-dell’elenco dei convocati, pubblicato in data 16 luglio 2019, mediante il quale si è disposta la convocazione per l’accertamento dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale nei confronti dei candidati aventi un punteggio compreso tra 8,750 e 8,250;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 luglio 2025 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno tutti superato la prova scritta del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di AT di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza – Capo della polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – ma, pur risultando collocati nella relativa graduatoria con votazione compresa tra 9.50 e 8,875 decimi, erano rimasti esclusi dalla procedura in esame per mancanza del requisito dell’età anagrafica previsto dal testo l’art. 6 del d.P.R. n. 335/1982, come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, applicabile alla procedura selettiva in oggetto.
Con il ricorso in esame hanno censurato, chiedendone l’annullamento previa concessione di idonea misura cautelare, gli atti che ne hanno determinato l’esclusione dalla procedura concorsuale per i motivi indicati nello stesso atto introduttivo del giudizio.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza.
Con ordinanza n. 4103/2019 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ammettendo i ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 335/1982 e contestualmente disponendo, ai fini dell’integrazione del contraddittorio, la modalità della notifica per pubblici proclami.
Con il 1º ricorso per motivi aggiunti, notificato il 17 giugno 2019, i ricorrenti hanno impugnato il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19, pubblicato il 7 giugno 2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami, mediante il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,75 – 8,25 della graduatoria;
Con il 2° ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23 agosto 2019 e ritualmente depositato, 10 degli originari ricorrenti, i signori US GN, AN EC, DO US, NI ON TA, US De RC, ON De VI, IE OI, RC ON, ER VE e RR AN, hanno chiesto l’annullamento del decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019 con il quale è stato approvato “ l'elenco generale degli aspiranti che sono risultati in possesso dei requisiti per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di AT, contenuto nell'allegato 1, nonché l'elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di AT, contenuto nell'allegato n. 2 ”.
In ottemperanza alle pronunce cautelari emesse dal T.A.R., è stato dunque disposto l’avvio ai prescritti accertamenti (verifiche dell’efficienza fisica e dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio di Polizia) dei soggetti con fascia di voto 9,50-8,875 - tra i quali i ricorrenti - ancorché non in possesso dei requisiti anagrafici previsti dal già ricordato art. 6 del d.P.R. n. 335/1982, come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135 recante “ Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione ”, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
In data 5 novembre 2019 è stata depositata la prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
Il 17 febbraio 2020 il ricorrente ID ER ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso.
Con ordinanza n. 7673 del 3 luglio 2020 il Tribunale ha sospeso il giudizio, con remissione degli atti alla Consulta, ritenendo “ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma recata dalla legge 11 febbraio 2019, numero 12, che ha modificato, in sede di conversione, l’articolo 11 del decreto-legge numero 135 del 2018, introducendo il comma 2 bis, con specifico riferimento alla lettera b), nella parte in cui stabilisce che si procederà all’assunzione dei soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di AT (bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017) secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito “purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare ” per violazione degli articoli 97 e 3 della Costituzione.
Successivamente all’ordinanza di rimessione è intervenuto l’art. 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), come aggiunto in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Tale disposizione, al dichiarato scopo di definire il contenzioso insorto riguardo ai requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale in questione, ha autorizzato l’Amministrazione della pubblica sicurezza ad assumere – entro un massimo di 1650 unità per l’anno 2020 e di 550 unità per l’anno 2021 – allievi agenti della Polizia di AT mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, a prescindere dal possesso dei nuovi e più stringenti requisiti introdotti dal d.lgs. n. 95 del 2017 (restando sufficiente, dunque, come invocato dai ricorrenti, il possesso dei precedenti requisiti previsti dal bando).
Ciò, in particolare, con riferimento ai soggetti che:
a) avevano riportato alla prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai destinatari della norma oggi sottoposta a scrutinio;
b) siano stati ammessi alla fase successiva della procedura concorsuale in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale o con ricorso straordinario al Capo dello AT, sempre che i giudizi risultino pendenti;
c) risultino idonei all’esito degli accertamenti dell’efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati;
La norma sopravvenuta ha dunque sostanzialmente superato i dubbi di legittimità costituzionale denunciati rispetto a tutti i candidati che avevano tempestivamente impugnato gli atti di esclusione dalla procedura, con riferimento al limite anagrafico, come i ricorrenti nel giudizio principale (tant’è che con ordinanza n. 243/2021 la Corte Costituzionale ha rimesso gli atti al Tribunale per verificarne l’incidenza sulla causa).
In data 22 febbraio 2022 i ricorrenti RC ON e DO US si sono costituiti con nuovi difensori (avv.ti ON Zimbardi e Arianna Coppola).
Con ordinanza presidenziale n. 3724 del 10 maggio 2022 è stata chiesta all’Amministrazione dell’Interno dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso.
In risposta l’amministrazione ha precisato:
- che tutti i ricorrenti del presente ricorso collettivo, in attuazione delle pronunce cautelari, sono stati convocati agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
- che i ricorrenti risultati idonei sono stati tutti avviati alla frequenza del 212° Corso di Formazione in esecuzione dell’art. 260 bis del D.L. n. 34/2020;
- che di questi sono ad oggi in servizio con la qualifica di agente della Polizia di AT: CA RC, DE AR US, DE IT ON, EC AN, BR IE, NN RR, MA DO, AF NI ON e VE ER.
- che alla luce di quanto premesso il ricorso è divenuto improcedibile per tutti i ricorrenti, avendo gli stessi ottenuto il bene della vita cui aspiravano (ossia l’ammissione alle fasi successive della procedura senza incorrere nella restrizione dei limiti di età di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 335/1982).
La richiesta avanzata dal Ministero è stata ribadita nella nota dell’Avvocatura Generale dello AT, in atti, ove, ugualmente, si insiste per l’improcedibilità del ricorso.
I legali dei ricorrenti con memoria dell’11 giugno 2025 hanno aderito alla ricordata prospettazione operata da parte dell’amministrazione.
Di qui la declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La complessità della vicenda processuale esaminata giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO