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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15651 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa LI Pellettieri nella causa N.R.G. 50989/2019 pervenuta all'udienza del 16 giugno 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nata a [...] il [...], difesa giusta delega in atti dall'Avv. Carlo Orazi Parte_1
ATTRICE
E
, difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Giuseppina Nonne e Controparte_1 P.IVA_1
IA Di ID
CONVENUTA
Nonché
, contumace Controparte_2 Parte_2 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO su istanza della convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da cosa in custodia
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 16 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta della convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli atti e i documenti del giudizio , che qui integralmente si richiamano .
Ciò posto , ha convenuto in giudizio , chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla caduta occorsa all'attrice in data 24 agosto 2018 all'interno del Free Beach Village situato nella località di Costa Rei in
EG , villaggio turistico di proprietà e gestito da , dove l'attrice stava Controparte_1
soggiornando insieme al marito per il periodo 14-27 agosto 2018 .
Ha dedotto l'attrice che le era stata assegnata la camera Superior n. 419 ; che durante quasi tutti i pomeriggi del periodo di vacanza si verificavano acquazzoni estivi di breve durata;
che il pomeriggio del 24 agosto “verso le ore 17.30 , visto che la pioggia tendeva a persistere, la Signora
decideva di rientrare anticipatamente in camera insieme al proprio marito per Parte_1 predisporre le valigie in vista dell'imminente rientro a casa;
purtroppo la soglia della camera assegnata ai coniugi risultava pavimentata con piastrelle lucide, che in quel momento erano bagnate a causa della pioggia battente a vento e per questo erano diventate estremamente scivolose. Mentre cercava di aprire la porta della camera la Signora scivolava Parte_1
sulle piastrelle bagnate e cadeva rovinosamente a terra , provocandosi una profonda ferita alla caviglia sinistra con copiosa perdita di sangue ed una frattura scomposta di diafisi, tibia e perone”
(pag. 3 atto di citazione) ; che la fattispecie – scivolamento sull'altrui pavimento – era sussumibile nella previsione di cui all'art. 2051 c.c. ; che era interesse di essa attrice conseguire il ristoro del danno biologico, del danno morale o da vacanza rovinata nonché il rimborso delle spese mediche sostenute per la degenza in struttura privata e per i cicli di riabilitazione cui si era sottoposta .
Si è tempestivamente costituita in giudizio , la quale in via preliminare ha chiesto di Controparte_1 essere autorizzata alla chiamata in causa di Parte_3
onde essere da questa manlevata in caso di accoglimento della domanda risarcitoria;
nel merito ha contestato l'an e il quantum della pretesa avversaria, concludendo per il rigetto della stessa .
Contumace , benché ritualmente evocata in giudizio , assegnati i termini ex art. 183 comma CP_2
6 c.p.c. , in sede di memoria di precisazione della domanda parte attrice ha esteso la domanda alla
Compagnia . CP_2
La causa è stata quindi istruita con interrogatorio formale dell'attrice e prova testimoniale , con delega al Tribunale di Cagliari per l'effettivo espletamento .
Ammessa ed espletata CTU medico-legale , all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. . Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere , venendo al merito della domanda risarcitoria, ritiene il Tribunale che la fattispecie sia sussumibile nella previsione dell'articolo 2051
c.c. (responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia).
Giova, a questo punto, compiere una puntualizzazione dei principi in materia di responsabilità per danni da cosa in custodia, come espressi dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità cui il
Tribunale aderisce .
La formulazione dell'articolo 2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") evidenzia chiaramente che:
-la responsabilità ex articolo 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa
(Cass. Civ. 15761/2016);
- ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis Cass. 4476/2011);
-ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di una ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 12027/2017) con la possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa ed il danno;
- non può escludersi, invero, che una eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex articolo 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima ed il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode;
- resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c..
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU 576/2008) secondo cui:
-ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli articoli 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (teoria della condicio sine qua non);
-tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza tra le cause, posto dall'articolo 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente-desumibile dal capoverso della medesima disposizione-in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
- al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della cosiddetta causalità adeguata o quello similare della regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che-secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma)-integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario;
tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta una eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando ,poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, si dà elidere il rapporto causale tra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell'articolo 1227 c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo compiuto dall'articolo 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato -al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione d'ufficio (Cass.
20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde ad un principio di solidarietà (ex articolo 2 Costituzione), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
Fermi i principi giurisprudenziali di cui sopra in materia di responsabilità custodiale, osserva il
Tribunale che la domanda all'esito della espletata istruttoria non può trovare accoglimento .
Premesso che è pacifico tra le parti che l'attrice soggiornò insieme al coniuge presso il villaggio turistico gestito e di proprietà della società convenuta nel periodo decorrente dal 14 agosto 2018 , rileva il Tribunale che in sede di interrogatorio formale (verb. ud. 5.7.2021) l'attrice ha dichiarato che nel pomeriggio del 24 agosto 2018 si verificò una pioggia abbondante, e che “piovendo continuamente abbiamo deciso di tornare in camera;
io ho accelerato ma non stavo correndo;
nell'entrare nel giardinetto che è divenuto giardinetto privato della camera , entro poi nel piccolo terrazzo posto davanti alla stanza , che era zuppo di acqua;
scivolo , cado all'indietro e la gamba sx si è rotta;
chiamo mio marito;
dopo arrivano i soccorsi… portavo le infradito da spiaggia… non so se ho perso le infradito quando sono caduta o subito dopo , è stata questione di attimi …; io chiedevo all'atto della prenotazione se era possibile avere o la stanza 418 o la 419 perché erano le più vicine alla spiaggia e perché c'era il giardino dove si poteva stare in modo molto più riservato se non si voleva andare in spiaggia …”.
La dinamica della caduta è stata efficacemente descritta dall'attrice in sede di interpello (e non poteva essere altrimenti visto che il coniuge e altri dipendenti del Villaggio intervennero successivamente alla caduta per prestare i dovuti soccorsi) e conduce inevitabilmente ad affermare che la condotta avventata tenuta dall'attrice nell'arco temporale precedente la caduta ha eliso il nesso causale tra la res oggetto del potere custodiale- ossia la pavimentazione resa scivolosa dalla pioggia - e il danno .
Invero l'attrice pur in presenza di pioggia battente (in citazione si parla addirittura di pioggia a vento) nel rientrare in stanza ha tenuto un passo spedito verosimilmente per velocizzare il rientro , indossando delle calzature infradito, che, per le loro oggettive caratteristiche, non danno garanzia di stabilità della postura in caso di pioggia, o meglio, quando si formano evidenti ristagni di acqua al suolo in caso di pioggia abbondante .
L'andatura accelerata posta in essere con calzature intrinsecamente instabili e in condizioni di pioggia copiosa , la perfetta conoscenza dello stato dei luoghi (l'attrice anche in passato aveva chiesto la stanza n. 419 o stanze aventi caratteristiche identiche, vedi gestionale delle prenotazioni alberghiere allegato al fascicolo di parte convenuta ), la circostanza che ,come dichiarato da parte attrice , quasi tutti i pomeriggi del periodo di vacanza pioveva , avrebbero dovuto suggerire un utilizzo improntato a prudenza , diligenza e cautela della res oggetto del potere di custodia .
A quanto sinora esposto si aggiunga la non trascurabile circostanza che , come dichiarato dall'attrice in sede di interrogatorio formale, la caduta avvenne nel “piccolo terrazzo posto davanti alla stanza che era zuppo di acqua” , sicchè nel rientrare in stanza l'attrice che indossava in quel momento delle infradito , avrebbe dovuto porre una maggiore attenzione alle condizioni dei luoghi e procedere con andatura attenta e cauta , in considerazione del fatto che si trattava di luoghi ben conosciuti (la stanza e ciò che si trovava in posizione antistante alla camera medesima erano conosciuti e apprezzati dall'attrice che chiedeva all'atto della prenotazione , si ripete, o che le fosse assegnata la stanza 419 o camere con caratteristiche identiche a quest'ultima) ; che la pioggia era diventata un evento quasi immancabile e caratterizzante i pomeriggi dei giorni di vacanza dell'attrice; e che indossare delle calzature assai poco idonee ad aderire al suolo e tenere poi con le stesse un passo veloce e spedito in condizioni di pioggia battente era intrinsecamente rischioso.
La condotta tenuta dall'attrice integra il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. – comprensivo del fatto dello stesso danneggiato o di un terzo- come fattore idoneo ad escludere la responsabilità del custode e la pavimentazione resa scivolosa dalla pioggia degrada dunque a mero fattore occasionativo della caduta .
Si impone dunque il rigetto della domanda.
Le spese di causa, ivi comprese quelle di CTU medico –legale liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 , tenuto conto della somma richiesta a titolo di risarcimento nonché delle quattro fasi del giudizio) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU medico-legale liquidate con separato decreto;
c) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore di parte convenuta, che si liquidano in € 7052,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato per la chiamata in causa del terzo, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma l'8 novembre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa LI Pellettieri nella causa N.R.G. 50989/2019 pervenuta all'udienza del 16 giugno 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nata a [...] il [...], difesa giusta delega in atti dall'Avv. Carlo Orazi Parte_1
ATTRICE
E
, difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Giuseppina Nonne e Controparte_1 P.IVA_1
IA Di ID
CONVENUTA
Nonché
, contumace Controparte_2 Parte_2 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO su istanza della convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da cosa in custodia
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 16 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta della convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli atti e i documenti del giudizio , che qui integralmente si richiamano .
Ciò posto , ha convenuto in giudizio , chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla caduta occorsa all'attrice in data 24 agosto 2018 all'interno del Free Beach Village situato nella località di Costa Rei in
EG , villaggio turistico di proprietà e gestito da , dove l'attrice stava Controparte_1
soggiornando insieme al marito per il periodo 14-27 agosto 2018 .
Ha dedotto l'attrice che le era stata assegnata la camera Superior n. 419 ; che durante quasi tutti i pomeriggi del periodo di vacanza si verificavano acquazzoni estivi di breve durata;
che il pomeriggio del 24 agosto “verso le ore 17.30 , visto che la pioggia tendeva a persistere, la Signora
decideva di rientrare anticipatamente in camera insieme al proprio marito per Parte_1 predisporre le valigie in vista dell'imminente rientro a casa;
purtroppo la soglia della camera assegnata ai coniugi risultava pavimentata con piastrelle lucide, che in quel momento erano bagnate a causa della pioggia battente a vento e per questo erano diventate estremamente scivolose. Mentre cercava di aprire la porta della camera la Signora scivolava Parte_1
sulle piastrelle bagnate e cadeva rovinosamente a terra , provocandosi una profonda ferita alla caviglia sinistra con copiosa perdita di sangue ed una frattura scomposta di diafisi, tibia e perone”
(pag. 3 atto di citazione) ; che la fattispecie – scivolamento sull'altrui pavimento – era sussumibile nella previsione di cui all'art. 2051 c.c. ; che era interesse di essa attrice conseguire il ristoro del danno biologico, del danno morale o da vacanza rovinata nonché il rimborso delle spese mediche sostenute per la degenza in struttura privata e per i cicli di riabilitazione cui si era sottoposta .
Si è tempestivamente costituita in giudizio , la quale in via preliminare ha chiesto di Controparte_1 essere autorizzata alla chiamata in causa di Parte_3
onde essere da questa manlevata in caso di accoglimento della domanda risarcitoria;
nel merito ha contestato l'an e il quantum della pretesa avversaria, concludendo per il rigetto della stessa .
Contumace , benché ritualmente evocata in giudizio , assegnati i termini ex art. 183 comma CP_2
6 c.p.c. , in sede di memoria di precisazione della domanda parte attrice ha esteso la domanda alla
Compagnia . CP_2
La causa è stata quindi istruita con interrogatorio formale dell'attrice e prova testimoniale , con delega al Tribunale di Cagliari per l'effettivo espletamento .
Ammessa ed espletata CTU medico-legale , all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. . Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere , venendo al merito della domanda risarcitoria, ritiene il Tribunale che la fattispecie sia sussumibile nella previsione dell'articolo 2051
c.c. (responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia).
Giova, a questo punto, compiere una puntualizzazione dei principi in materia di responsabilità per danni da cosa in custodia, come espressi dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità cui il
Tribunale aderisce .
La formulazione dell'articolo 2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") evidenzia chiaramente che:
-la responsabilità ex articolo 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa
(Cass. Civ. 15761/2016);
- ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis Cass. 4476/2011);
-ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di una ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 12027/2017) con la possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa ed il danno;
- non può escludersi, invero, che una eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex articolo 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima ed il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode;
- resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c..
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU 576/2008) secondo cui:
-ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli articoli 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (teoria della condicio sine qua non);
-tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza tra le cause, posto dall'articolo 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente-desumibile dal capoverso della medesima disposizione-in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
- al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della cosiddetta causalità adeguata o quello similare della regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che-secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma)-integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario;
tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta una eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando ,poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, si dà elidere il rapporto causale tra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell'articolo 1227 c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo compiuto dall'articolo 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato -al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione d'ufficio (Cass.
20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde ad un principio di solidarietà (ex articolo 2 Costituzione), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
Fermi i principi giurisprudenziali di cui sopra in materia di responsabilità custodiale, osserva il
Tribunale che la domanda all'esito della espletata istruttoria non può trovare accoglimento .
Premesso che è pacifico tra le parti che l'attrice soggiornò insieme al coniuge presso il villaggio turistico gestito e di proprietà della società convenuta nel periodo decorrente dal 14 agosto 2018 , rileva il Tribunale che in sede di interrogatorio formale (verb. ud. 5.7.2021) l'attrice ha dichiarato che nel pomeriggio del 24 agosto 2018 si verificò una pioggia abbondante, e che “piovendo continuamente abbiamo deciso di tornare in camera;
io ho accelerato ma non stavo correndo;
nell'entrare nel giardinetto che è divenuto giardinetto privato della camera , entro poi nel piccolo terrazzo posto davanti alla stanza , che era zuppo di acqua;
scivolo , cado all'indietro e la gamba sx si è rotta;
chiamo mio marito;
dopo arrivano i soccorsi… portavo le infradito da spiaggia… non so se ho perso le infradito quando sono caduta o subito dopo , è stata questione di attimi …; io chiedevo all'atto della prenotazione se era possibile avere o la stanza 418 o la 419 perché erano le più vicine alla spiaggia e perché c'era il giardino dove si poteva stare in modo molto più riservato se non si voleva andare in spiaggia …”.
La dinamica della caduta è stata efficacemente descritta dall'attrice in sede di interpello (e non poteva essere altrimenti visto che il coniuge e altri dipendenti del Villaggio intervennero successivamente alla caduta per prestare i dovuti soccorsi) e conduce inevitabilmente ad affermare che la condotta avventata tenuta dall'attrice nell'arco temporale precedente la caduta ha eliso il nesso causale tra la res oggetto del potere custodiale- ossia la pavimentazione resa scivolosa dalla pioggia - e il danno .
Invero l'attrice pur in presenza di pioggia battente (in citazione si parla addirittura di pioggia a vento) nel rientrare in stanza ha tenuto un passo spedito verosimilmente per velocizzare il rientro , indossando delle calzature infradito, che, per le loro oggettive caratteristiche, non danno garanzia di stabilità della postura in caso di pioggia, o meglio, quando si formano evidenti ristagni di acqua al suolo in caso di pioggia abbondante .
L'andatura accelerata posta in essere con calzature intrinsecamente instabili e in condizioni di pioggia copiosa , la perfetta conoscenza dello stato dei luoghi (l'attrice anche in passato aveva chiesto la stanza n. 419 o stanze aventi caratteristiche identiche, vedi gestionale delle prenotazioni alberghiere allegato al fascicolo di parte convenuta ), la circostanza che ,come dichiarato da parte attrice , quasi tutti i pomeriggi del periodo di vacanza pioveva , avrebbero dovuto suggerire un utilizzo improntato a prudenza , diligenza e cautela della res oggetto del potere di custodia .
A quanto sinora esposto si aggiunga la non trascurabile circostanza che , come dichiarato dall'attrice in sede di interrogatorio formale, la caduta avvenne nel “piccolo terrazzo posto davanti alla stanza che era zuppo di acqua” , sicchè nel rientrare in stanza l'attrice che indossava in quel momento delle infradito , avrebbe dovuto porre una maggiore attenzione alle condizioni dei luoghi e procedere con andatura attenta e cauta , in considerazione del fatto che si trattava di luoghi ben conosciuti (la stanza e ciò che si trovava in posizione antistante alla camera medesima erano conosciuti e apprezzati dall'attrice che chiedeva all'atto della prenotazione , si ripete, o che le fosse assegnata la stanza 419 o camere con caratteristiche identiche a quest'ultima) ; che la pioggia era diventata un evento quasi immancabile e caratterizzante i pomeriggi dei giorni di vacanza dell'attrice; e che indossare delle calzature assai poco idonee ad aderire al suolo e tenere poi con le stesse un passo veloce e spedito in condizioni di pioggia battente era intrinsecamente rischioso.
La condotta tenuta dall'attrice integra il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. – comprensivo del fatto dello stesso danneggiato o di un terzo- come fattore idoneo ad escludere la responsabilità del custode e la pavimentazione resa scivolosa dalla pioggia degrada dunque a mero fattore occasionativo della caduta .
Si impone dunque il rigetto della domanda.
Le spese di causa, ivi comprese quelle di CTU medico –legale liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 , tenuto conto della somma richiesta a titolo di risarcimento nonché delle quattro fasi del giudizio) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU medico-legale liquidate con separato decreto;
c) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore di parte convenuta, che si liquidano in € 7052,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato per la chiamata in causa del terzo, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma l'8 novembre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri