Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/12/2024, n. 31137
CASS
Sentenza 5 dicembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 17 settembre 2024 e pubblicata il 5 dicembre 2024. La controversia riguarda un ricorso presentato da un soggetto assolto in un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, il quale ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute nel suddetto giudizio. La Corte d'Appello di Roma aveva inizialmente accolto la domanda, ma successivamente l'aveva respinta, sostenendo che solo il giudice contabile potesse liquidare le spese legali, escludendo la possibilità di un rimborso in sede ordinaria.

Il ricorrente ha contestato questa interpretazione, sostenendo che il diritto al rimborso delle spese legali dovesse essere riconosciuto anche in via extragiudiziale, in caso di rifiuto da parte dell'amministrazione. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha ritenuto fondata la tesi del ricorrente, affermando che il diritto al rimborso delle spese legali è di natura sostanziale e può essere fatto valere anche in sede ordinaria, non essendo limitato alla sola liquidazione operata dal giudice contabile. La Corte ha sottolineato l'importanza di garantire la tutela dei diritti dei dipendenti pubblici, evitando che il timore di spese legali possa influenzare negativamente l'esercizio delle loro funzioni. La sentenza ha quindi cassato la decisione della Corte d'Appello, rinviando la questione per un nuovo esame.

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Massime1

Nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti conclusisi con il proscioglimento nel merito del pubblico dipendente convenuto, il giudice contabile deve provvedere alla liquidazione delle spese legali, da porre a carico dell'amministrazione di appartenenza, mediante una statuizione di condanna ex art. 91 c.p.c., ma il dipendente prosciolto ha diritto di chiedere a tale amministrazione - ai sensi degli artt. 3, comma 2-bis, d.l. n. 543 del 1996, conv. con modif. in l. n. 639 del 1996, e 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv. nella l. n. 135 del 1997, come interpretati dall'art. 10-bis, comma 10, d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 248 del 2005 - il rimborso dell'eventuale maggior importo delle spese defensionali sostenute, il quale attiene al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente e appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, di regola, del giudice ordinario.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/12/2024, n. 31137
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31137
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo