Ordinanza collegiale 7 maggio 2025
Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/03/2026, n. 4392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4392 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04392/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03762/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3762 del 2025, proposto da
IO VA, rappresentato e difeso dagli avvocati Sarilena Stipo, Rocco Mazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministro Affari Europei Sud e Politiche di Coesione, Pnrr Struttura di Missione, non costituito in giudizio;
nei confronti
DA GE NI, RL CO, RB RD, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito 26 ottobre 2023 n. 205 ed all. A e B, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (all. 1);
- del decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (all. 2);
- del decreto direttoriale n. 155 del 31 gennaio 2024, che rettifica parzialmente quanto riportato nell’Allegato 1 al D.D. 90/2024 (all. 3);
- dei decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe A049;
- degli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;
- del decreto prot. n. Registro Decreti 2997 del 18.09.2024 con il quale è stata approvata la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale relativa alla classe A049 e, ove esistente, del relativo verbale di approvazione (all. 4);
- del decreto prot. n. Registro Decreti 3517 del 12.11.2024 con il quale è stata integrata la graduatoria GM 24-25 (all. 5);
- del decreto prot. n. Registro Decreti 3544 del 19.11.2024 con il quale è stata rettificata ed ulteriormente integrata la graduatoria de qua (all. 6);
- del decreto prot. n. Registro Decreti 63411 del 22.11.2024 con il quale è stata individuata la provincia GM 24-25_fase 2 settembre_A049 successivi scorrimenti (all. 7);
- del decreto prot. n. Registro Decreti 3675 del 04.12.2024 con il quale è stata disposto il reclutamento 2024-25 – Classe di concorso A049 – Integrazione graduatoria e individuazione candidati su provincia (all.8);
- nonché, occorrendo, di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l'odierno ricorrente, a causa della mancata attribuzione del giusto punteggio, nonché l'annullamento di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche noto o conosciuto dal ricorrente e di data ignota e per quanto occorra ove e se lesivo degli interessi della ricorrente;
per l’accertamento
dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione spettante con il punteggio legittimamente conseguito, nella graduatoria finale del concorso in esame previa revoca delle immissioni in ruolo, delle convocazioni illegittimamente disposte in favore di candidati con un punteggio inferiore a quello del ricorrente o in eccesso rispetto alla quota di riservisti prevista dalla legge e adozione di ogni altra misura idonea ai fini del corretto scorrimento della graduatoria de qua
nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa RA LO BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, di trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, il D.M. 26 ottobre 2023 n. 205, il D.D. 6 dicembre 2023 n. 2575 e il decreto di approvazione della graduatoria per la procedura concorsuale (indetta in base ai predetti decreti) relativamente alla classe A049 (Scienze motorie e sportive) nella scuola secondaria, per la regione Lombardia.
1.1 Il ricorrente espone di avere conseguito il punteggio complessivo di 179.5 (di cui punti 74.00 relativi al superamento della prova scritta, punti 80.00 inerenti al superamento della prova orale e punti 25.25 per titoli) e di non essere tuttavia stato inserito nella predetta graduatoria nel novero dei “vincitori”.
2. In data 28 aprile 2025 si sono costituite in giudizio con atto di stile le Amministrazioni intimate in epigrafe indicate.
3. Con ordinanza n. 8755 adottata all’esito della camera di consiglio del 6 maggio 2025, considerato che il ricorso è risultato avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal NR sottoposto al rito ex art. 12 bis , D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022, il Collegio ha disposto la conversione del rito e, vista l’istanza con cui parte ricorrente aveva chiesto di poter essere autorizzata a procedere all’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, la Sezione ha a ciò acconsentito.
4. Con ordinanza n. 3347 adottata all’esito della successiva camera di consiglio del 17 giugno 2025, il Collegio ha rilevato che parte ricorrente aveva depositato l’attestazione dell’intervenuta notifica per pubblici proclami oltre il termine assegnato di 10 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Amministrazione, sottolineando come ciò fosse suscettibile di ingenerare l’improcedibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., e art. 49, comma 3, ultimo periodo, c.p.a..
4.1 Con la medesima ordinanza, ritenuto comunque che la predetta questione, così come quelle di merito prospettate nel ricorso, dovessero essere trattate con cognizione piena e che quindi la loro disamina non fosse compatibile con la sommarietà della delibazione tipica della fase cautelare, il Collegio ha proceduto alla sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospensione nelle more dei provvedimenti impugnati, contestualmente chiedendo chiarimenti scritti sui fatti di causa all’Amministrazione resistente.
5. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il Collegio ritiene di potersi esimere dalla delibazione della questione della possibile improcedibilità del ricorso in quanto lo stesso risulta infondato nel merito.
7. Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta “ Violazione e falsa applicazione 3, 10, 11, 97 e 117 Cost.: principio del buon andamento, della imparzialità e della legalità amministrativa. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. Travisamento dei fatti ”.
La graduatoria impugnata sarebbe inficiata da errori materiali che ne avrebbero alterato l’ordine, cosicché candidati con punteggio complessivo inferiore a quello del ricorrente sarebbero stati collocati in posizione poziore. L’Amministrazione competente, a fronte del reclamo formulato dall’interessato, non ha ritenuto di effettuare il controllo e la rettifica richiesti.
7.1 Il motivo è infondato.
Come dedotto dall’Amministrazione resistente, e non confutato dal ricorrente, quest’ultimo non si è collocato tra i vincitori della procedura concorsuale in quanto, nonostante il punteggio ottenuto, è stato scavalcato da soggetti beneficiari di una o più riserve e/o titoli di preferenza. Il ricorrente non è rientrato neppure negli scorrimenti a seguito di rinunce in quanto la reintegrazione della graduatoria avviene con riferimento alla medesima categoria cui appartiene il rinunciatario, che può essere vincitore per merito o per tipologia di riserva: se rinuncia alla nomina un candidato collocatosi in graduatoria per merito, subentrerà un idoneo per merito; se rinuncia un soggetto entrato per riserva, subentrerà un idoneo titolare della medesima tipologia di riserva, al fine di rispettare le percentuali di riserva previste dalla legge.
Il Collegio ricorda peraltro che, per consolidata giurisprudenza della Sezione:
- “ Conformemente a quanto già statuito da questa Sezione (sent. n. 14824 del 28.7.2025 e ordd. nn. 5437, 5423, 3917, 2779, 1945/2025) e rilevato da una parte della giurisprudenza, cui il Collegio ritiene di aderire, “[i]l concorrente, interno all’amministrazione, risultato vincitore per merito, non deve essere computato nella quota di riserva prevista dal bando di concorso a favore dei candidati interni (Consiglio di Stato, VI, 16.5.2001, n.2759).” (Cons. St., VI, n. 3971/2005; v. anche TAR Lazio, III, n. 1980/2010). Ciò in quanto, in presenza di una riserva preferenziale a favore di soggetti appartenenti a determinate categorie di partecipanti per una certa percentuale, “non è sufficiente che i ruoli siano ricoperti, in tale percentuale, da tali soggetti, ma che costoro possano diventare pubblici dipendenti avvalendosi effettivamente del trattamento di favore loro riservato. Pertanto, ai fini del calcolo dei posti da ricoprire in base alle dette riserve, non devono essere computati coloro che, pur appartenendo a dette categorie (nella specie, di cui alla L.482/1968), siano stati nominati pubblici dipendenti per solo merito” (Cons. St., V, 10.3.1998, n.270 e Cons. St., VI, n. 3971/2005). … Nello stesso senso depongono: - l’art. 15, comma 3, d.P.R. n. 487/1994, per cui le graduatorie sono redatte “tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini” (disposizione recepita nel bando di concorso dall’art. 9 D.D. n. 2575/2023 per cui “La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale”); - la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione pubblica, del 24 giugno 2019, n. 1 (in GURI n.213 dell’11.9.2019) che, con riferimento ad altra categoria di riservatari prevista dalla legge, indica che “Non si computano nella riserva dei posti prevista nel concorso gli appartenenti alle categorie delle persone con disabilità vincitori del concorso ” ( ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez, III bis , 27 novembre 2025, n. 21450);
- “ Nel caso che ci occupa, dunque – … – sia la norma di cui al citato art. 59, co. 10-bis, d.l. n. 73/2021, sia il bando di concorso, prevedono esplicitamente una “riserva di posti” da intendere come “posti da destinare alle riserve” (cfr. art. 3 del D.D. n. 2575/2023) che sono puntualmente indicati, nella loro consistenza numerica e tipologia, per ciascuna classe di concorso. Ne consegue che, in tale contesto, la previsione di una riserva mira non tanto (o non solo) a soddisfare l’interesse alla presenza nell'Amministrazione di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva, ma più direttamente a qualificare l’aspirazione dei beneficiari della riserva a diventare pubblici dipendenti (superando la situazione di precarietà o gli svantaggi derivanti da altra particolare situazione soggettiva), concorrendo per una quota dei posti di concorso loro riservati. Opinando diversamente, del resto, si inciderebbe sulla stessa consistenza del diritto alla riserva loro riconosciuto dalla legge, in quanto si verrebbe a far dipendere la concreta determinazione dei posti effettivamente riservati per tali categorie di persone dagli esiti eventuali della procedura concorsuale e al conseguimento o meno di un punteggio utile per essere dichiarato vincitore da parte dei candidati in possesso del titolo di riserva. Per le esposte considerazioni, dunque, nel caso di specie la condotta dell’amministrazione – consistente nel non aver computato nell’ambito della quota di riserva, i candidati in possesso del titolo di riserva ma inseriti per merito nella graduatoria dei vincitori – appare rispettosa del limite previsto dall’art. 5 d.P.R. n. 487/1994, non avendo superato, in relazione ai candidati idonei beneficiari delle quote di riserva previste dalla legge, la misura complessiva della metà dei posti messi a concorso ” (TAR Lazio, Roma, Sez, III bis , 27 novembre 2025, n. 21450).
8. Con il secondo e il terzo motivo di diritto, che possono congiuntamente essere delibati in quanto connessi, il ricorrente lamenta:
- “ Illegittima esclusione degli idonei in sede di compilazione della graduatoria di merito. Eccesso di potere per irragionevolezza. Arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.A. Violazione del principio del legittimo affidamento. Difetto dei presupposti di fatto e diritto: disparità di trattamento – Ingiustizia manifesta ”, in quanto la graduatoria sarebbe viziata sotto il profilo della mancata inclusione dei nominativi e del grado dei candidati qualificatisi tra gli idonei e ciò avrebbe pregiudicato la possibilità di verificare la regolarità degli scorrimenti disposti dall’Amministrazione;
- “ Violazione ed elusione dell’articolo 104/C del Trattato istitutivo della Unione Europea e violazione ed elusione dei regolamenti del Consiglio 1446 e 1447 del 17 giugno 1997 dell’Unione Europea. Violazione ed elusione della risoluzione del Consiglio 17 giugno 1997, IN97/C. Eccesso di potere sotto vari profili ”, in quanto la decisione di procedere a eventuali nuovi concorsi, invece che attingere a graduatorie ancora vigenti, violerebbe il patto di stabilità comunitario.
8.1 I motivi sono infondati.
Il Collegio richiama sul punto l’ormai consolidato orientamento della Sezione secondo cui l’operato degli Uffici Scolastici Regionali risulta conforme alla disciplina concorsuale (art. 9, D.D. n. 2575/2023) a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva del concorso (art. 59, comma 10, lett. d), D.L. n. 73/2021) che prevedeva che dovesse essere stilata e successivamente pubblicata la sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non potevano aspirare all’assunzione (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, ord. n. 157/2025).
La disciplina infatti prevede la “ formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali ” (art. 59, comma 10, lett. d), D.L. n. 73/2021).
L’idoneità alla procedura appare in ogni caso ricollegabile ipso facto al superamento del punteggio minimo previsto dalla lex specialis , il cui esito è conoscibile e dimostrabile da quanto attestato nell’area personale della procedura.
A fronte del chiaro disposto normativo, nessun rimprovero può essere mosso agli Uffici Scolastici di non aver provveduto a pubblicare una graduatoria comprensiva dell’elenco degli idonei non vincitori, essendo la stessa non prevista dalla lex specialis.
Peraltro, quanto sopra appare ragionevole, in quanto coerente con la ratio della procedura in discorso, rientrante tra le procedure del NR e caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza.
Rileva nello specifico la cadenza annuale del concorso, impegno previsto dal NR e recepito nella norma di legge in questione, che giustifica – nella logica di accelerazione sopra evidenziata – la pubblicazione di una graduatoria dei soli vincitori, con efficacia temporalmente circoscritta.
Le modalità semplificate e derogatorie previste dall’art. 59 del citato decreto legge trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, senza che sia evidenziata una lesione irragionevole a contrapposti interessi di analogo rango, rientrando nell’ambito delle prerogative dello Stato individuare le modalità di reclutamento dei propri impiegati più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione.
Conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr, ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 15647/2024, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2737 del 1 aprile 2025) è legittimo e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale, escludere con norma di rango primario che debbano essere pubblicate graduatorie comprensive degli idonei, specificamente in caso di situazioni eccezionali che nella presente fattispecie possono essere agevolmente ravvisate nella peculiarità dei procedimenti NR (strumento di ausilio finanziario che ha previsto programmi di assunzione specificamente negoziati con la Commissione UE).
A tale riguardo, è stato chiarito che la previsione legislativa di non obbligatoria pubblicazione di una graduatoria degli idonei, o che comprenda vincitori ed idonei, risulta essere ragionevole, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori ovvero di altre sopravvenienze, senza che venga meno il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14.
Va precisato però “ che i partecipanti alla procedura, pur non potendo pretendere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce. Comunque, in alternativa alla puntuale e tempestiva risposta alle richieste di accesso agli atti, l’Amministrazione è libera di mettere a disposizione degli interessati la graduatoria degli idonei ” (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 8358/2025).
Neppure merita condivisione la censura secondo la quale la mancata pubblicazione di una graduatoria di merito comprensiva degli idonei impedirebbe la possibilità di uno scorrimento in favore del ricorrente. Al riguardo, va rilevato come la posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale sia di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell’ampia discrezionalità che la Pubblica Amministrazione conserva in merito alla decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 3139/2020).
La disciplina concorsuale al momento riconosce la possibilità di una “integrazione della graduatoria” (art. 59, comma 10, D.L. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo.
Tale facoltà non è impedita in fatto dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei.
9. Alla luce di quanto sopra, il Collegio non ravvisa la sussistenza dei presupposti per la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia europea e, conclusivamente, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento in quanto infondato.
10. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR SS, Presidente
IO Caputi, Referendario
RA LO BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LO BA | DR SS |
IL SEGRETARIO