TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/03/2026, n. 4392
TAR
Ordinanza collegiale 7 maggio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
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TAR
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione principi costituzionali e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene il motivo infondato, poiché il ricorrente è stato scavalcato da candidati con riserve o titoli di preferenza, e gli scorrimenti avvengono nel rispetto delle categorie di appartenenza (merito o riserva).

  • Rigettato
    Illegittima esclusione degli idonei e eccesso di potere

    Il motivo è infondato. La normativa prevede la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, non degli idonei. L'idoneità è dimostrabile dal superamento del punteggio minimo. Le modalità semplificate sono giustificate dall'esigenza di celerità e efficienza, in linea con le procedure del PNRR.

  • Rigettato
    Violazione normativa UE e patto di stabilità

    Il motivo è infondato. La normativa e la giurisprudenza consolidata consentono la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, giustificata dalle esigenze di celerità e efficienza, specialmente in contesti come il PNRR. Non vi è violazione di norme UE o costituzionali.

  • Rigettato
    Posizione del ricorrente nella graduatoria

    Il ricorso è infondato nel merito, pertanto questa domanda accessoria non può essere accolta.

  • Rigettato
    Richiesta di risarcimento danni

    Il ricorso è infondato nel merito, pertanto la domanda di risarcimento danni non può essere accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/03/2026, n. 4392
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4392
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo