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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 517 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Giamporcaro, presso il C.F._1
cui studio a Terrasini (PA), via Orlando n. 78, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] in data [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, ritualmente avvisata e non costituita in giudizio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 4981/2022 emesso da questo Tribunale il 24/06/2022 – 14/07/2022;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione interrotta con la separazione.
Dall'unione tra le parti sono nati tre figli: (17/06/2014), (28/03/2017) e Per_1 Per_2 Per_3
(12/07/2019).
Dall'esame degli atti del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per i minorenni è emerso che nel 2022 i minori venivano collocati nella comunità “Casa del Sorriso” di Monreale;
il
Tribunale con provvedimento del 09/05/2022 confermava il collocamento, dando facoltà di visita ai genitori ed incaricando il Servizio Sociale, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile ed il Sert;
nel corso dell'istruttoria emergeva la situazione di abbandono ed incuria in cui i minori avevano vissuto in costanza di convivenza con i genitori “costretti ad assistere ad agiti violenti e traumatizzanti”; con sentenza del 12/02/2024, pertanto, il Tribunale per i Minorenni dichiarava lo stato di adottabilità dei tre minori e la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambe le parti, con divieto di contatti con la prole;
il minore è stato già affidato Per_2
ad una famiglia, mentre e si trovano ancora in comunità; avverso la sentenza è Per_1 Per_3
stato proposto appello alla Corte.
Orbene, avuto riguardo alle emergenze di cui sopra, in questo procedimento alcuna pronuncia va, dunque, adottata in ordine all'affidamento e mantenimento dei tre figli.
Nessun'altra domanda è stata proposta dal ricorrente, il quale ha dichiarato di vivere insieme alla compagna in Germania, ove svolge attività lavorativa nel settore della ristorazione.
La natura del giudizio e la contumacia di parte resistente consigliano di lasciare a carico di parte ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia della resistente:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Borgetto (PA) il 28/12/2019 da , nato a Partinico (PA) in [...] Parte_1
09/08/1987 ( ) e , nata a [...] in C.F._1 Controparte_1
data 08/05/1996 ( ). C.F._2
2) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
3) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Borgetto al n. 23, parte II, serie A, del 2019).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 27/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 517 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Giamporcaro, presso il C.F._1
cui studio a Terrasini (PA), via Orlando n. 78, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] in data [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, ritualmente avvisata e non costituita in giudizio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 4981/2022 emesso da questo Tribunale il 24/06/2022 – 14/07/2022;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione interrotta con la separazione.
Dall'unione tra le parti sono nati tre figli: (17/06/2014), (28/03/2017) e Per_1 Per_2 Per_3
(12/07/2019).
Dall'esame degli atti del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per i minorenni è emerso che nel 2022 i minori venivano collocati nella comunità “Casa del Sorriso” di Monreale;
il
Tribunale con provvedimento del 09/05/2022 confermava il collocamento, dando facoltà di visita ai genitori ed incaricando il Servizio Sociale, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile ed il Sert;
nel corso dell'istruttoria emergeva la situazione di abbandono ed incuria in cui i minori avevano vissuto in costanza di convivenza con i genitori “costretti ad assistere ad agiti violenti e traumatizzanti”; con sentenza del 12/02/2024, pertanto, il Tribunale per i Minorenni dichiarava lo stato di adottabilità dei tre minori e la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambe le parti, con divieto di contatti con la prole;
il minore è stato già affidato Per_2
ad una famiglia, mentre e si trovano ancora in comunità; avverso la sentenza è Per_1 Per_3
stato proposto appello alla Corte.
Orbene, avuto riguardo alle emergenze di cui sopra, in questo procedimento alcuna pronuncia va, dunque, adottata in ordine all'affidamento e mantenimento dei tre figli.
Nessun'altra domanda è stata proposta dal ricorrente, il quale ha dichiarato di vivere insieme alla compagna in Germania, ove svolge attività lavorativa nel settore della ristorazione.
La natura del giudizio e la contumacia di parte resistente consigliano di lasciare a carico di parte ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia della resistente:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Borgetto (PA) il 28/12/2019 da , nato a Partinico (PA) in [...] Parte_1
09/08/1987 ( ) e , nata a [...] in C.F._1 Controparte_1
data 08/05/1996 ( ). C.F._2
2) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
3) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Borgetto al n. 23, parte II, serie A, del 2019).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 27/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2