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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 10.07.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8132 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Annalisa Savinelli ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Ida Verrengia giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo
Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza ex l. n. 118/1971 e succ. mod.
e integraz., negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 25.10.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 13.11.2024, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, tuttavia, deve rilevarsi che dalla lettura dei chiarimenti alla consulenza tecnica disposti nella presente fase di opposizione emerge in particolare quanto segue: “… l linfoma non Hodgkin a grandi cellule B, come riferito anamnesticamente dalla IG.ra
, è stato diagnosticato nel 2017 (circa 8 anni or sono). Non è stata esibita Parte_1 documentazione sanitaria circa il tipo di trattamento effettuato e la durata dello stesso.
All'epoca della visita effettuata dal sottoscritto (7-2-2024) la patologia risultava in follow-up, in assenza di segni di ripresa di malattia. Insomma, in considerazione dell'arco temporale intercorso, a oggi la ricorrente è da considerarsi guarita (…) Pertanto, in virtù della remissione di tale patologia, per giungere ad una corretta valutazione medico-legale della stessa, appare necessario applicare il cosiddetto criterio analogico-proporzionale rispetto alla voce tabellare (…) A sostegno di quanto argomentato, si precisa che nelle linee guida per CP_1
l'accertamento degli stati invalidanti (2019) la voce “LINFOMA NON HODGKIN DI ALTO
GRADO I e II STADIO IN REMISSIONE COMPLETA” viene valutata nella misura del 11-
30% (…)
In conclusione … La ricorrente , di anni 31, è affetta da: Parte_2
Linfoma non-Hodgkin in remissione;
Obesità (IMC 38,88) in soggetto con artrosi vertebrale a lieve impegno funzionale.
In conseguenza di tali minorazioni, la capacità lavorativa generica è ridotta nella misura del 61% …” (cfr. conclusioni ctu).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza del requisito sanitario in contestazione – sia da condividere, siccome logicamente e congruamente argomentata
(né altrimenti contestata) ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti. Ritenuta pertanto l'infondatezza della domanda e riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, CP_ mentre restano definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica, già provvisoriamente liquidate.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
a) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
b) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza. CP_1
S.M.C.V., 23.09.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino