Cass. civ., sez. II, sentenza 23/07/1971, n. 2438
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Sentenza 23 luglio 1971

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La presunzione di comunione stabilita dall'art 1117, n 1, cod civ per 'le parti dell'edificio necessarie all'uso comune' richiede una obiettiva destinazione di esse, caratterizzante un rapporto di accessorieta che presupponga una connessione strutturale e funzionale non desumibile da riferimenti astratti e generici. ( applicazione al caso di un loggiato di proprieta comune sorretto da pilastri allo spazio fra i quali, sul suolo sottostante, i giudici di merito avevano esteso la presunzione di comunione, ritenendo che l'area in questione costituisse accessorio della volta e dei pilastri che la sorreggevano. La SC, nel censurare tale convincimento, ha enunciato il principio di cui in massima).*

Il ricorso incidentale inteso alla riforma della pronunzia di merito con riferimento a capi non impugnati dal ricorrente principale ha carattere di impugnazione autonoma e va proposto nello stesso termine stabilito per il ricorso principale.*

I beni (nella specie, immobili) di proprieta comune possono essere oggetto di usucapione da parte di uno dei comproprietari.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/07/1971, n. 2438
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2438
    Data del deposito : 23 luglio 1971

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