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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 26/07/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 279 /2022 R.G. vertente
T R A in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Via Pietro Cossa 2 Milano, presso e nello studio dell' Avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE dal quale è rappresentata e difesa
Attrice
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Via Mazzini 6 Teramo Presso e nello studio dell'avv. COSTANZO ENRICO dal quale è rappresentato e difeso
Convenuto
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le comparse conclusionali
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 14/02/2022, la onveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di L' Aquila il per sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di (già ) Parte_1 Parte_2
ad ottenere il pagamento da parte del dei seguenti crediti e, Controparte_1
per l'effetto, condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1
(già ) della somma di: Parte_1 Parte_2
- € 11.091,90 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
- € 80,23 per interessi moratori maturati sulle fatture indicate sub. doc. 2, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del contratto di cessione (cfr. doc. 4) – data di sottoscrizione riportata nel contratto medesimo – sino al 31.01.2022 oltre interessi moratori maturandi sulla sorte capitale azionata di cui al punto (i) dal 1.02.2022 sino al saldo
(doc.2);
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture oggetto della sorte capitale.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di (già ) Parte_1 Parte_2
ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, Controparte_1
condannare il al pagamento in favore di (già Controparte_1 Parte_1
) di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_2 [...]
(già ) per: Pt_1 Parte_2
• sorte capitale;
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti Controparte_1
contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
(già ) ad ottenere il pagamento da parte del Pt_1 Parte_2
degli importi come sopra indicati e, per l'effetto, condannare Controparte_1
il al pagamento in favore di (già Controparte_1 Parte_1 [...]
) degli importi di cui in narrativa/ o di ogni diversa maggiore e/o Parte_2
minore somma che fosse ritenuta dovuta a (già Parte_1 Parte_2
) per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di
[...]
indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
L'attrice in particolare esponeva: che si era resa cessionaria di alcuni crediti della società Hera Comm S.p.a. per complessivi € 11.091,90 per sorte capitale in virtù di fatture emesse a titolo di corrispettivo delle forniture erogate in favore del CP_1
che le fatture erano state cedute dalla Hera Comm S.p.a. ad essa attrice
[...]
mediante contratto di cessione di crediti redatto in forma di scrittura privata autenticata dal notaio e notificato all'Ente Comunale;
che in riferimento alle fatture oggetto di cessione la convenuta era tenuta a pagare, oltre la sorte capitale, gli interessi di mora maturati dalla scadenza di ciascuna fattura e interessi anatocistici dalla proposizione della domanda giudiziale sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, nonché € 120,00
a titolo di risarcimento forfettario del danno di euro 40,00 per ciascuna delle fatture non pagate costituenti la sorte capitale.
Si costituiva in giudizio il per eccepire in rito il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva della per mancata accettazione espressa della Parte_1
cessione da parte dell' amministrazione convenuta e nel merito l'infondatezza della domanda relativa alla sorte capitale;
in particolare in relazione alla fattura n.
412110195809 per un totale di € 10.873,30 oltre Iva riferita all'immobile sito in via del Municipio n. 12, sede legale dell'Ente danneggiata dal sisma del CP_1
06.04.2009 ed abbandonata definitivamente nel corso dell'anno 2012, il misuratore ivi installato non risultava correttamente configurato e, pertanto, i dati relativi ai consumi indicati nella bolletta e, di conseguenza, gli importi richiesti per la fornitura per il periodo dal 01/07/2021 al 30.09.2021 essendo stati stimati sulla base dei consumi storici non erano reali;
in relazione alla fattura n. 412110195855 di € 84,29 , già contestata ad Hera Comm S.p.A. non era dato comprendere a quale fornitura ed edificio fosse riferita, in quanto veniva in indicato quale indirizzo della fornitura via del
Municipio n. 99999, indirizzo che non esiste nel territorio comunale;
per le stesse motivazione veniva contestata anche la fattura n. n. 412110195838 di € 134,31 nella quale era indicato quale indirizzo inesistente della fornitura via Cabbia n. 99999.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito: - rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, sia nell'an sia nel quantum, per le ragioni tutte esposte in atti.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”
Instaurato ritualmente in contraddittorio, all'udienza di prima comparizione venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.. Nella prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. la dava atto che nelle more del presente Parte_1
giudizio, e previe verifiche con la cedente, il credito residuale ancora aperto in linea capitale risultava pari ad € 218,60 per avere la cedente provveduto a stornare la fattura n. 42110195809 con la nota di credito n. 412207978300 per l'importo pari ad euro
10.873,30 , mentre risultavano dovuti i crediti portati dalla fattura n. 42110195838 per l'importo di € 134,31 e dalla fattura n. 420110195855 per l'importo di € 84,29. Conseguentemente precisava in modifica le seguenti conclusioni:
- IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di già ad Parte_1 Parte_2
ottenere il pagamento da parte del dei seguenti crediti e, per Controparte_1
l'effetto, condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 [...]
Pt_1
- € 218,60 per sorte capitale residuale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 8,
- € 80,00 a titolo residuale ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
- € 13,70 per interessi moratori maturati sulle fatture indicate sub. doc. 8,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione
a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al 11.10.2022; - gli interessi moratori maturandi sulla sorte capitale azionata nel presente giudizio “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal
12.10.2022 sino al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
- IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 e, per l'effetto, condannare il al Controparte_1 Controparte_1
pagamento in favore di . di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta Parte_1
a per: Parte_1
- sorte capitale;
- gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a CP_1
fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1
pagamento da parte del degli importi come sopra indicati e, Controparte_1
per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
degli importi di cui in narrativa e/o di ogni diversa maggiore e/o minore somma
[...]
che fosse ritenuta dovuta a . per capitale, interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”. Istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta a decisione.
Prioritario, è l' esame della legittimazione attiva ad causam della Parte_1
la cui carenza è stata tempestivamente sollevata dal per Controparte_1
mancata accettazione della cessione del credito in favore della stessa banca.
La è divenuta cessionaria dei crediti vantati da Hera Comm S.p.A. Parte_1
con contratto stipulato nella forma della scrittura privata autenticata di data
30/12/2021 n. rep. 39426 racc. n. 18.033 notaio dott.ssa notificato Persona_1
al il 01/01/2022. Controparte_1
In via preliminare e prescindendo dal merito della pretesa, come è noto, la disciplina ordinaria relativa alla cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 1260 e segg. cod.civ.
e prevede la libera cedibilità del credito per cui è possibile cedere un credito anche senza il consenso del debitore. In punto di diritto la cessione del credito "costituisce un negozio con efficacia traslativa immediata", che si realizza con lo scambio dei consensi fra cedente e cessionario e il requisito della notificazione della cessione al debitore ceduto è posto ad esclusiva garanzia del debitore ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, ed è sufficiente che il ceduto ne abbia avuto notizia prima del pagamento e un tale prospettiva può essere effettuata anche con la notifica di un atto giudiziario contenente la richiesta di pagamento.
Discorso diverso deve essere svolto relativamente alla cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. per la quale è prevista la disciplina speciale di cui al R.D. n.
2440/1923 che a sua volta richiama la L. n. 2248/1865.
L'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 afferma al comma 1 che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” e al comma 3 che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno
e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.”
L'art. 70 del R.D. n. 2440/1923, inoltre, prevede che “gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.” Lo stesso articolo prevede che “per le somme dovute dallo
Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli
351 e 355, allegato F, della legge medesima.”.
Parte attrice a conforto della propria legittimazione attiva e dell' efficacia della cessione dei crediti nei confronti della PA invoca l'art. 106, comma 13 D.lgs. n.
50/2016 come normativa sopravvenuta con conseguente applicazione del principio per il quale l'adesione della pubblica amministrazione debitrice si presume salvo rifiuto da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica e che il divieto di cessione, in assenza dell'adesione dell'amministrazione interessata, opera unicamente fino a quando il contratto non abbia cessato la propria efficacia.
Sul punto si rende necessario un cenno sulla disciplina riguardante la cessione dei crediti in cui il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione
Successivamente al citato R.D. n. 2440/1923, che a sua volta richiama la L. n.
2248/1865, è entrata in vigore la L. n. 52/1991 che disciplina, nello specifico, la cessione dei crediti d'impresa.
L'art. 1 della legge citata definisce l'ambito di applicazione della stessa prevedendo che essa si applica nel caso in cui:
“a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”
Per quanto qui interessa, la legge citata, all'art. 5, comma II, prevede che “è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice”.
La norma citata specifica che, per le cessioni di credito prive dei requisiti appena riportati, continuano ad applicarsi le norme del codice civile, vi è pertanto un rimando all'art. 1264 c.c. il quale prevede che l'efficacia della cessione avvenga anche solo con la notifica della stessa al debitore ceduto.
Con riguardo ai contratti pubblici, l'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 (successivamente abrogato dal D.lgs. n. 50/2016) ossia il Codice dei contratti pubblici, il quale prevedeva, “per i crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione” l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 con la precisazione che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e debbono essere notificate alle amministrazioni debitrici” e che “le cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindi giorni dalla notifica della cessione”.
Successivamente l'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 ha disposto “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti debbono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concordo di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.” .
Infine, per completezza va dato atto che attualmente l'art. 120, comma 12, del D.Lgs
36/2023 prevede “ Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52. L'allegato 11.14 disciplina le condizioni per
l'opponibilità alle stazioni appaltanti”. L'art. 6 del menzionato allegato 11.14 prevede
“Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concordo di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione” (cfr. Corte Appello L' Aquila sentenza n. 528/2023).
Pertanto, ove si applicasse la normativa prevista dagli artt. 69 e 70 del R.D. n.
2440/1923 e dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto occorrerebbe la notifica della cessione alla PA e l'adesione alla cessione da parte di quest'ultimo.
Diversamente, ove si applicasse la disciplina prevista dalla L. n. 52/1991, la cessione, per essere efficace, abbisognerebbe della mera notifica al debitore ceduto.
In base alla normativa prevista dal Codice dei contratti pubblici, inoltre, per l'efficacia della cessione occorrerebbe la notifica al debitore ceduto e il mancato rifiuto da parte di quest'ultimo entro quarantacinque giorni dalla notifica stessa.
Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto occasione di chiarire che la specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (artt. 69 e 70 l. 18 novembre 1923, n.
2440) esclude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore;
tale conclusione è confermata, del resto, dall'art. 26, comma 5. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ha esteso espressamente le disposizioni della legge n. 52\1991 ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
da tale disposizione emerge non solo che la legge n.
52\1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura (così Cass. 14/03/2024 n. 6934; Cass.
23/12/2024 n. 34173). Pertanto non sono applicabili alla cessione dei crediti oggetto del presente giudizio il successivo art. 117 del D.lgs n.163/2006 (abrogato) e il successivo art. 106 del del D.lgs. n. 50/2016 (a sua volta abrogato dal D.lgs.
n.36/2023).
Dunque in materia di cessione dei crediti devono applicarsi gli artt. 69 e 70 del R.D.
18 novembre 1923, n. 2440 che prevalgono sulla normativa generale relativa alla cessione dei crediti d'impresa e richiedono la notifica della cessione e l'accettazione espressa dell'ente pubblico debitore per la validità della cessione. Questo principio si applica anche ai crediti vantati nei confronti di enti comunali (cfr. Cass. civ. n.
34173/2024).
Nello specifico, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A.
(da intendersi nel suo complesso), se da un canto l'art. 69 del R.D. n. 2240/1923 stabilisce che le cessioni di somme dovute dallo Stato “debbono essere notificate all'amministrazione centrale , ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” e non postula la necessità che l'amministrazione aderisca alla cessione con adempimenti formali, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirla di disporre le opportune variazioni degli ordini di pagamento;
dall'altro canto l'adesione dell'amministrazione debitrice è invece richiesta dal successivo art. 70 il cui comma 3 prescrive che “ per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni... devono essere osservate le disposizioni della L. 20 marzo 1865
n. 2248, art. 9, all. E”, il quale stabilisce che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà ...convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che il legislatore, nel disciplinare la cessione dei crediti verso la P.A. con il divieto di cessione senza la adesione della
P.A. ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione, ha derogato al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 cod.civ).
Ciò in quanto ha ravvisato l' esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto ( cfr. Cass. Civ. 11/01/2006 n. 268).
Il divieto di cui alla L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 9, all. E, richiamato dal R.D. n.
2240 del 1923 art. 70 resta valido finchè la fornitura non sia stata completamente eseguita, per cui nel caso in cui il contratto di durata abbia esaurito i suoi effetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata correttamente ed integralmente esaurita, trovano applicazione l'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore e la regola generale di cui agli art. 69
r.d. cit. e 1264 cod.civ., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo.
In altri termini dalle disposizioni richiamate consegue che, in ipotesi di cessione di credito, risulta essere necessaria, quale condizione di efficacia della stessa in primis la notificazione alla PA che nel caso di specie è avvenuta nei confronti del CP_1
e in secundis l'esplicita accettazione della cessione da parte dell'
[...]
Amministrazione interessata che invece è mancata. Dunque, nel caso in esame siamo nell'ambito di applicazione della norma citata sia sotto il profilo soggettivo (la norma è applicabile in favore del sia sotto il CP_1
profilo oggettivo (la norma si applica agli appalti ed anche a forniture e somministrazioni) (ex multis: Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-08-2014, n. 18339).
Parte attrice ha contestato la necessità dell' accettazione della cessione del credito da parte del sul rilievo che il contratto, alla data della cessione Controparte_1
del credito, era da ritenersi cessato. L'assunto è smentito dalle produzioni in atti: le bollette emesse dalla Hera Comm S.p. A. in data 10.08.2022 e 11.10.2022 a dimostrazione che la cessione del credito, notificata in data 01.01.2022 è intervenuta, nel corso dell'esecuzione del contratto, quando ancora le forniture erano ancore in corso;
le comunicazioni a mezzo pec di data 14/07/2021 con cui la Hera Comm S.p.A. aveva inviato all'Ente Comunale la “comunicazione dell'attivazione del punto nei
Servizi di Ultima istanza di energia elettrica” ovvero l' attivazione della fornitura a far data dal 01/07/2021 nell'indirizzo di via Cabbia 99999 POD: IT T001E67478492
(fattura n. n. 42110195838 per l'importo di € 134,31) e nell'indirizzo di via Municipio
99999 POD: IT001E67475587 (fattura n. 420110195855 per l'importo di € 84,29).
Per le motivazioni addotte la domanda della società attrice deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva attesa la carenza di accettazione della cessione da parte del Controparte_1
In relazione alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ. il cui requisito essenziale è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro collegati da un nesso di causalità, avanzata dalla società attrice va osservato quanto segue.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente, ovvero in via subordinata, rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge, ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass., Sez. U, Sentenza n.
33954 del 05/12/2023; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6735 del 13/03/2024; Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 27008 del 18/10/2024).
Nella specie va evidenziato che l' ha contestato di aver acquisito CP_2
in virtù di contratto di fornitura di energia elettrica con Hera Comm S.p.A il servizio di cui alle fatture n. 42110195838 per l'importo di € 134,31 (POD: IT T001E67478492 ubicato in via Cabbia) e dalla fattura n. 420110195855 per l'importo di € 84,29 (POD:
IT001E67475587 in via Municipio) ad esso intestate, non avendo individuato l'ubicazione delle relative utenze. Invero dalla documentazione in atti si evince che la
Hera Comm S.p.A. con pec di data 14/07/2021 (allegata in atti) aveva inviato all'Ente
la “comunicazione dell'attivazione del punto nei Servizi di Ultima istanza CP_2
di energia elettrica” ovvero l' attivazione del servizio nei citati indirizzi e con successiva missiva del 13/12/2021 aveva chiarito che la fornitura relativa al POD
IT001E67475587 intestata al (fattura n. 420110195855 per Controparte_1
l'importo di € 84,29) era ubicata in via Del Municipio snc con data di attivazione pod
06/04/2009.
Nella specie, dunque, è dimostrato che la P. A abbia acquisito la prestazione eseguita in virtù di contratto di fornitura di energia elettrica con Hera Comm S.p.A sicché sussiste un titolo oneroso dell'acquisto della prestazione , per cui il soggetto arricchito
è la stessa PA che non ha pagato il corrispettivo dei servizi ed il soggetto
"impoverito" è la controparte privata ossia la Banca cessionaria del credito a titolo oneroso, ma nel rapporto tra PA e la manca la relazione diretta e Parte_1
l'unicità del fatto causativo dell'arricchimento della stessa PA e dell' asserito impoverimento della Pt_2
Pertanto anche la domanda subordinata va dichiarata inammissibile.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita. L'esito complessivo del giudizio vede la soccombenza totale di parte attrice la cui pretesa è ritenuta rigettata per difetto di legittimazione attiva nei confronti dei convenuto che non può vedersi opposto il contratto di cessione del credito.
Le spese di lite seguono, pertanto, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe minime di cui al D. M. n. 147/2022 attesa la non particolare complessità delle questioni trattate in seno al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea per difetto di legittimazione attiva;
- condanna la al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1 [...]
della somma di € 2.540,00 per le spese di lite oltre al rimborso CP_1
forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, i.v.a. e c.a. come per legge.
L' Aquila il 25/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 279 /2022 R.G. vertente
T R A in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Via Pietro Cossa 2 Milano, presso e nello studio dell' Avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE dal quale è rappresentata e difesa
Attrice
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Via Mazzini 6 Teramo Presso e nello studio dell'avv. COSTANZO ENRICO dal quale è rappresentato e difeso
Convenuto
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le comparse conclusionali
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 14/02/2022, la onveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di L' Aquila il per sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di (già ) Parte_1 Parte_2
ad ottenere il pagamento da parte del dei seguenti crediti e, Controparte_1
per l'effetto, condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1
(già ) della somma di: Parte_1 Parte_2
- € 11.091,90 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
- € 80,23 per interessi moratori maturati sulle fatture indicate sub. doc. 2, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del contratto di cessione (cfr. doc. 4) – data di sottoscrizione riportata nel contratto medesimo – sino al 31.01.2022 oltre interessi moratori maturandi sulla sorte capitale azionata di cui al punto (i) dal 1.02.2022 sino al saldo
(doc.2);
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture oggetto della sorte capitale.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di (già ) Parte_1 Parte_2
ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, Controparte_1
condannare il al pagamento in favore di (già Controparte_1 Parte_1
) di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_2 [...]
(già ) per: Pt_1 Parte_2
• sorte capitale;
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti Controparte_1
contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
(già ) ad ottenere il pagamento da parte del Pt_1 Parte_2
degli importi come sopra indicati e, per l'effetto, condannare Controparte_1
il al pagamento in favore di (già Controparte_1 Parte_1 [...]
) degli importi di cui in narrativa/ o di ogni diversa maggiore e/o Parte_2
minore somma che fosse ritenuta dovuta a (già Parte_1 Parte_2
) per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di
[...]
indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
L'attrice in particolare esponeva: che si era resa cessionaria di alcuni crediti della società Hera Comm S.p.a. per complessivi € 11.091,90 per sorte capitale in virtù di fatture emesse a titolo di corrispettivo delle forniture erogate in favore del CP_1
che le fatture erano state cedute dalla Hera Comm S.p.a. ad essa attrice
[...]
mediante contratto di cessione di crediti redatto in forma di scrittura privata autenticata dal notaio e notificato all'Ente Comunale;
che in riferimento alle fatture oggetto di cessione la convenuta era tenuta a pagare, oltre la sorte capitale, gli interessi di mora maturati dalla scadenza di ciascuna fattura e interessi anatocistici dalla proposizione della domanda giudiziale sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, nonché € 120,00
a titolo di risarcimento forfettario del danno di euro 40,00 per ciascuna delle fatture non pagate costituenti la sorte capitale.
Si costituiva in giudizio il per eccepire in rito il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva della per mancata accettazione espressa della Parte_1
cessione da parte dell' amministrazione convenuta e nel merito l'infondatezza della domanda relativa alla sorte capitale;
in particolare in relazione alla fattura n.
412110195809 per un totale di € 10.873,30 oltre Iva riferita all'immobile sito in via del Municipio n. 12, sede legale dell'Ente danneggiata dal sisma del CP_1
06.04.2009 ed abbandonata definitivamente nel corso dell'anno 2012, il misuratore ivi installato non risultava correttamente configurato e, pertanto, i dati relativi ai consumi indicati nella bolletta e, di conseguenza, gli importi richiesti per la fornitura per il periodo dal 01/07/2021 al 30.09.2021 essendo stati stimati sulla base dei consumi storici non erano reali;
in relazione alla fattura n. 412110195855 di € 84,29 , già contestata ad Hera Comm S.p.A. non era dato comprendere a quale fornitura ed edificio fosse riferita, in quanto veniva in indicato quale indirizzo della fornitura via del
Municipio n. 99999, indirizzo che non esiste nel territorio comunale;
per le stesse motivazione veniva contestata anche la fattura n. n. 412110195838 di € 134,31 nella quale era indicato quale indirizzo inesistente della fornitura via Cabbia n. 99999.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito: - rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, sia nell'an sia nel quantum, per le ragioni tutte esposte in atti.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”
Instaurato ritualmente in contraddittorio, all'udienza di prima comparizione venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.. Nella prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. la dava atto che nelle more del presente Parte_1
giudizio, e previe verifiche con la cedente, il credito residuale ancora aperto in linea capitale risultava pari ad € 218,60 per avere la cedente provveduto a stornare la fattura n. 42110195809 con la nota di credito n. 412207978300 per l'importo pari ad euro
10.873,30 , mentre risultavano dovuti i crediti portati dalla fattura n. 42110195838 per l'importo di € 134,31 e dalla fattura n. 420110195855 per l'importo di € 84,29. Conseguentemente precisava in modifica le seguenti conclusioni:
- IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di già ad Parte_1 Parte_2
ottenere il pagamento da parte del dei seguenti crediti e, per Controparte_1
l'effetto, condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 [...]
Pt_1
- € 218,60 per sorte capitale residuale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 8,
- € 80,00 a titolo residuale ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
- € 13,70 per interessi moratori maturati sulle fatture indicate sub. doc. 8,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione
a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al 11.10.2022; - gli interessi moratori maturandi sulla sorte capitale azionata nel presente giudizio “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal
12.10.2022 sino al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
- IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 e, per l'effetto, condannare il al Controparte_1 Controparte_1
pagamento in favore di . di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta Parte_1
a per: Parte_1
- sorte capitale;
- gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a CP_1
fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1
pagamento da parte del degli importi come sopra indicati e, Controparte_1
per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
degli importi di cui in narrativa e/o di ogni diversa maggiore e/o minore somma
[...]
che fosse ritenuta dovuta a . per capitale, interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”. Istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta a decisione.
Prioritario, è l' esame della legittimazione attiva ad causam della Parte_1
la cui carenza è stata tempestivamente sollevata dal per Controparte_1
mancata accettazione della cessione del credito in favore della stessa banca.
La è divenuta cessionaria dei crediti vantati da Hera Comm S.p.A. Parte_1
con contratto stipulato nella forma della scrittura privata autenticata di data
30/12/2021 n. rep. 39426 racc. n. 18.033 notaio dott.ssa notificato Persona_1
al il 01/01/2022. Controparte_1
In via preliminare e prescindendo dal merito della pretesa, come è noto, la disciplina ordinaria relativa alla cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 1260 e segg. cod.civ.
e prevede la libera cedibilità del credito per cui è possibile cedere un credito anche senza il consenso del debitore. In punto di diritto la cessione del credito "costituisce un negozio con efficacia traslativa immediata", che si realizza con lo scambio dei consensi fra cedente e cessionario e il requisito della notificazione della cessione al debitore ceduto è posto ad esclusiva garanzia del debitore ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, ed è sufficiente che il ceduto ne abbia avuto notizia prima del pagamento e un tale prospettiva può essere effettuata anche con la notifica di un atto giudiziario contenente la richiesta di pagamento.
Discorso diverso deve essere svolto relativamente alla cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. per la quale è prevista la disciplina speciale di cui al R.D. n.
2440/1923 che a sua volta richiama la L. n. 2248/1865.
L'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 afferma al comma 1 che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” e al comma 3 che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno
e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.”
L'art. 70 del R.D. n. 2440/1923, inoltre, prevede che “gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.” Lo stesso articolo prevede che “per le somme dovute dallo
Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli
351 e 355, allegato F, della legge medesima.”.
Parte attrice a conforto della propria legittimazione attiva e dell' efficacia della cessione dei crediti nei confronti della PA invoca l'art. 106, comma 13 D.lgs. n.
50/2016 come normativa sopravvenuta con conseguente applicazione del principio per il quale l'adesione della pubblica amministrazione debitrice si presume salvo rifiuto da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica e che il divieto di cessione, in assenza dell'adesione dell'amministrazione interessata, opera unicamente fino a quando il contratto non abbia cessato la propria efficacia.
Sul punto si rende necessario un cenno sulla disciplina riguardante la cessione dei crediti in cui il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione
Successivamente al citato R.D. n. 2440/1923, che a sua volta richiama la L. n.
2248/1865, è entrata in vigore la L. n. 52/1991 che disciplina, nello specifico, la cessione dei crediti d'impresa.
L'art. 1 della legge citata definisce l'ambito di applicazione della stessa prevedendo che essa si applica nel caso in cui:
“a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”
Per quanto qui interessa, la legge citata, all'art. 5, comma II, prevede che “è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice”.
La norma citata specifica che, per le cessioni di credito prive dei requisiti appena riportati, continuano ad applicarsi le norme del codice civile, vi è pertanto un rimando all'art. 1264 c.c. il quale prevede che l'efficacia della cessione avvenga anche solo con la notifica della stessa al debitore ceduto.
Con riguardo ai contratti pubblici, l'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 (successivamente abrogato dal D.lgs. n. 50/2016) ossia il Codice dei contratti pubblici, il quale prevedeva, “per i crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione” l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 con la precisazione che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e debbono essere notificate alle amministrazioni debitrici” e che “le cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindi giorni dalla notifica della cessione”.
Successivamente l'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 ha disposto “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti debbono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concordo di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.” .
Infine, per completezza va dato atto che attualmente l'art. 120, comma 12, del D.Lgs
36/2023 prevede “ Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52. L'allegato 11.14 disciplina le condizioni per
l'opponibilità alle stazioni appaltanti”. L'art. 6 del menzionato allegato 11.14 prevede
“Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concordo di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione” (cfr. Corte Appello L' Aquila sentenza n. 528/2023).
Pertanto, ove si applicasse la normativa prevista dagli artt. 69 e 70 del R.D. n.
2440/1923 e dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto occorrerebbe la notifica della cessione alla PA e l'adesione alla cessione da parte di quest'ultimo.
Diversamente, ove si applicasse la disciplina prevista dalla L. n. 52/1991, la cessione, per essere efficace, abbisognerebbe della mera notifica al debitore ceduto.
In base alla normativa prevista dal Codice dei contratti pubblici, inoltre, per l'efficacia della cessione occorrerebbe la notifica al debitore ceduto e il mancato rifiuto da parte di quest'ultimo entro quarantacinque giorni dalla notifica stessa.
Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto occasione di chiarire che la specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (artt. 69 e 70 l. 18 novembre 1923, n.
2440) esclude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore;
tale conclusione è confermata, del resto, dall'art. 26, comma 5. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ha esteso espressamente le disposizioni della legge n. 52\1991 ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
da tale disposizione emerge non solo che la legge n.
52\1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura (così Cass. 14/03/2024 n. 6934; Cass.
23/12/2024 n. 34173). Pertanto non sono applicabili alla cessione dei crediti oggetto del presente giudizio il successivo art. 117 del D.lgs n.163/2006 (abrogato) e il successivo art. 106 del del D.lgs. n. 50/2016 (a sua volta abrogato dal D.lgs.
n.36/2023).
Dunque in materia di cessione dei crediti devono applicarsi gli artt. 69 e 70 del R.D.
18 novembre 1923, n. 2440 che prevalgono sulla normativa generale relativa alla cessione dei crediti d'impresa e richiedono la notifica della cessione e l'accettazione espressa dell'ente pubblico debitore per la validità della cessione. Questo principio si applica anche ai crediti vantati nei confronti di enti comunali (cfr. Cass. civ. n.
34173/2024).
Nello specifico, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A.
(da intendersi nel suo complesso), se da un canto l'art. 69 del R.D. n. 2240/1923 stabilisce che le cessioni di somme dovute dallo Stato “debbono essere notificate all'amministrazione centrale , ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” e non postula la necessità che l'amministrazione aderisca alla cessione con adempimenti formali, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirla di disporre le opportune variazioni degli ordini di pagamento;
dall'altro canto l'adesione dell'amministrazione debitrice è invece richiesta dal successivo art. 70 il cui comma 3 prescrive che “ per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni... devono essere osservate le disposizioni della L. 20 marzo 1865
n. 2248, art. 9, all. E”, il quale stabilisce che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà ...convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che il legislatore, nel disciplinare la cessione dei crediti verso la P.A. con il divieto di cessione senza la adesione della
P.A. ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione, ha derogato al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 cod.civ).
Ciò in quanto ha ravvisato l' esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto ( cfr. Cass. Civ. 11/01/2006 n. 268).
Il divieto di cui alla L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 9, all. E, richiamato dal R.D. n.
2240 del 1923 art. 70 resta valido finchè la fornitura non sia stata completamente eseguita, per cui nel caso in cui il contratto di durata abbia esaurito i suoi effetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata correttamente ed integralmente esaurita, trovano applicazione l'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore e la regola generale di cui agli art. 69
r.d. cit. e 1264 cod.civ., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo.
In altri termini dalle disposizioni richiamate consegue che, in ipotesi di cessione di credito, risulta essere necessaria, quale condizione di efficacia della stessa in primis la notificazione alla PA che nel caso di specie è avvenuta nei confronti del CP_1
e in secundis l'esplicita accettazione della cessione da parte dell'
[...]
Amministrazione interessata che invece è mancata. Dunque, nel caso in esame siamo nell'ambito di applicazione della norma citata sia sotto il profilo soggettivo (la norma è applicabile in favore del sia sotto il CP_1
profilo oggettivo (la norma si applica agli appalti ed anche a forniture e somministrazioni) (ex multis: Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-08-2014, n. 18339).
Parte attrice ha contestato la necessità dell' accettazione della cessione del credito da parte del sul rilievo che il contratto, alla data della cessione Controparte_1
del credito, era da ritenersi cessato. L'assunto è smentito dalle produzioni in atti: le bollette emesse dalla Hera Comm S.p. A. in data 10.08.2022 e 11.10.2022 a dimostrazione che la cessione del credito, notificata in data 01.01.2022 è intervenuta, nel corso dell'esecuzione del contratto, quando ancora le forniture erano ancore in corso;
le comunicazioni a mezzo pec di data 14/07/2021 con cui la Hera Comm S.p.A. aveva inviato all'Ente Comunale la “comunicazione dell'attivazione del punto nei
Servizi di Ultima istanza di energia elettrica” ovvero l' attivazione della fornitura a far data dal 01/07/2021 nell'indirizzo di via Cabbia 99999 POD: IT T001E67478492
(fattura n. n. 42110195838 per l'importo di € 134,31) e nell'indirizzo di via Municipio
99999 POD: IT001E67475587 (fattura n. 420110195855 per l'importo di € 84,29).
Per le motivazioni addotte la domanda della società attrice deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva attesa la carenza di accettazione della cessione da parte del Controparte_1
In relazione alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ. il cui requisito essenziale è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro collegati da un nesso di causalità, avanzata dalla società attrice va osservato quanto segue.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente, ovvero in via subordinata, rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge, ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass., Sez. U, Sentenza n.
33954 del 05/12/2023; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6735 del 13/03/2024; Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 27008 del 18/10/2024).
Nella specie va evidenziato che l' ha contestato di aver acquisito CP_2
in virtù di contratto di fornitura di energia elettrica con Hera Comm S.p.A il servizio di cui alle fatture n. 42110195838 per l'importo di € 134,31 (POD: IT T001E67478492 ubicato in via Cabbia) e dalla fattura n. 420110195855 per l'importo di € 84,29 (POD:
IT001E67475587 in via Municipio) ad esso intestate, non avendo individuato l'ubicazione delle relative utenze. Invero dalla documentazione in atti si evince che la
Hera Comm S.p.A. con pec di data 14/07/2021 (allegata in atti) aveva inviato all'Ente
la “comunicazione dell'attivazione del punto nei Servizi di Ultima istanza CP_2
di energia elettrica” ovvero l' attivazione del servizio nei citati indirizzi e con successiva missiva del 13/12/2021 aveva chiarito che la fornitura relativa al POD
IT001E67475587 intestata al (fattura n. 420110195855 per Controparte_1
l'importo di € 84,29) era ubicata in via Del Municipio snc con data di attivazione pod
06/04/2009.
Nella specie, dunque, è dimostrato che la P. A abbia acquisito la prestazione eseguita in virtù di contratto di fornitura di energia elettrica con Hera Comm S.p.A sicché sussiste un titolo oneroso dell'acquisto della prestazione , per cui il soggetto arricchito
è la stessa PA che non ha pagato il corrispettivo dei servizi ed il soggetto
"impoverito" è la controparte privata ossia la Banca cessionaria del credito a titolo oneroso, ma nel rapporto tra PA e la manca la relazione diretta e Parte_1
l'unicità del fatto causativo dell'arricchimento della stessa PA e dell' asserito impoverimento della Pt_2
Pertanto anche la domanda subordinata va dichiarata inammissibile.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita. L'esito complessivo del giudizio vede la soccombenza totale di parte attrice la cui pretesa è ritenuta rigettata per difetto di legittimazione attiva nei confronti dei convenuto che non può vedersi opposto il contratto di cessione del credito.
Le spese di lite seguono, pertanto, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe minime di cui al D. M. n. 147/2022 attesa la non particolare complessità delle questioni trattate in seno al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea per difetto di legittimazione attiva;
- condanna la al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1 [...]
della somma di € 2.540,00 per le spese di lite oltre al rimborso CP_1
forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, i.v.a. e c.a. come per legge.
L' Aquila il 25/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini