Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 360/2024, posta in decisione in data 24.10.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'Avv. SCIARRINO VERA e dell'Avv. e con P.IVA_1
elezione di domicilio in via VIA SAVERIO CAVALLARI N. 34 90141 Pt_1
presso il medesimo difensore
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(AG) in data 12/07/1983, con il patrocinio dell'Avv. FERRARO GIUSEPPE e con elezione di domicilio in via VIA MALTA, 73 93100 CALTANISSETTA presso il
1
PALERMO (PA) in data 09/07/1965, con il patrocinio dell'Avv. FERRARO
GIUSEPPE e con elezione di domicilio in via VIA MALTA, 73 93100
CALTANISSETTA presso il medesimo difensore
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.
[...] P.IVA_1
SANGIORGI ANTONIO e dall'Avv. e con elezione di domicilio in via VIA
SAMMARTINO N. 55 PALERMO -CON DEPOSITO IN CANCELLERIA- presso il medesimo difensore
RECLAMATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 6 del 16 gennaio 2024, il Tribunale di Palermo ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dell
[...]
, su istanza dei creditori Parte_1 [...]
e . L proponeva quindi reclamo, affidandolo a Pt_2 Controparte_1 Pt_1
tre distinti motivi al fine di contestare: la propria assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto mera struttura periferica di un ente avente sede a
Roma; la propria assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale, in quanto associazione sindacale avente prevalentemente scopo mutualistico e non esercente attività commerciale;
la ricorrenza, nel merito, dei presupposti per la declaratoria di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Ritualmente costituitisi, i creditori ricorrenti e la Liquidazione giudiziale chiedevano il rigetto del reclamo.
In data 25.10.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
2 In primo luogo, va disatteso il primo motivo di reclamo, con il quale l
[...]
(d'ora in poi ) contesta e censura l'affermata Parte_1 Parte_1 sua fallibilità in relazione alla sua condizione di sede periferica dell
[...]
E invero, detto organismo costituisce un soggetto autonomo e distinto CP_3 dalla sede nazionale principalmente sulla scorta di quanto previsto dall'art. Pt_1
46 dello Statuto che al riguardo, al comma 1, dispone che “le strutture periferiche Parte_ dell ai vari livelli, sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi e, pertanto, strutture diverse che non rispondono delle obbligazioni assunte da altre strutture o dall e viceversa”. E tanto basta, non CP_3 costituendo l'iscrizione alla Camera di commercio una pubblicità costitutiva essenziale per l'autonomia del soggetto fallendo.
Con il secondo e il terzo motivo, la reclamante contesta nuovamente la fallibilità, adducendo di essere un ente senza scopo di lucro e di non avere la qualità di imprenditore commerciale né i requisiti di fallibilità, sanciti dall'attuale
Codice della Crisi di impresa.
Dispone al riguardo l'art. 121 del Codice crisi dell'impresa che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli impenditori commerciali che non dimostrano il possesso congiunto dei requisiti di cui al'articolo 2, comma 1 lettera
d) e che siano in stato di insolvenza ”.
La soggezione alla procedura si correla dunque, nelle intenzioni del legislatore, alla valorizzazione del duplice dato squisitamente oggettivo della natura commerciale e imprenditoriale dell'attività svolta, prescindendosi invece dalle caratteristiche soggettive di chi la esercita.
Con insegnamento consolidato, la Suprema Corte ha elaborato i tratti identificativi della nozione di imprenditore commerciale, identificandoli nella predisposizione di un'organizzazione professionale funzionale alla produzione o allo scambio di beni e servizi e nella gestione secondo criteri di economicità, ovvero con l'obiettivo, integrante il c.d. lucro oggettivo, di coprire con i ricavi dell'attività i costi occorsi per la sua conduzione.
In questo senso, la Cassazione, con ordinanza del 25.10.2019 n. 25478, rammenta che “la nozione di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c. va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile a un dato obiettivo inerente
3 all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, il quale riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività (cfr., ad esempio,
Cass. 5 giugno 1987, n. 4912, con riguardo a società esercente in regime di concessione un'attività di trasporto, sebbene assoggettata ad un peculiare regime di prezzi e costi). Persino il fine altruistico, infatti, non pregiudica il carattere dell'imprenditorialità dei servizi resi, qualora quest'ultimi vengano organizzati in modo che i compensi per essi percepiti siano adeguati ai relativi costi, onde questa
Corte ha affermato la natura commerciale di un'attività, anche se svolta in modo che i compensi non eccedano i costi, dato che ai fini della valutazione del carattere imprenditoriale di un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o servizi rimangono giuridicamente irrilevanti sia il perseguimento o no di uno scopo di lucro, sia il fatto che i proventi siano destinati ad iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell'ente (Cass., sez. lav.,
19 agosto 2011, n. 17399; Cass., sez. 3, 19 giugno 2008, n. 16612)” (Cass. civ., sez. I , 10/10/2019, n. 25478, in parte motiva).
Questo criterio, che correla i concetti di lucro, mutualità e solidarietà al contenuto oggettivo dell'attività svolta e non ai fini che può prefiggersi l'ente che la conduce, va applicato anche riguardo alla “onlus” o, come nel caso di specie, di un'associazione sindacale.
Questa, invero, non rappresenta un nuovo tipo di soggetto giuridico, in aggiunta a quelli previsti dalle norme civilistiche, ma una categoria nella quale alcuni di essi possono rientrare fruendo, in presenza di specifici presupposti essenzialmente imperniati sullo svolgimento di attività assistenziali e sul perseguimento di finalità di solidarietà sociale, di un regime fiscale di favore. La prescrizioni dettate dalla normativa di settore, D.Lgs.
4.12.1997 n. 460 e D.Lgs.
3.7.2017 n. 117, (vigono per le onlus: il divieto di svolgere attività diverse da quelle assistenziali salvo quelle ad esse direttamente connesse;
il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione; l'obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;
l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, dopo lo scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini
4 di pubblica utilità) consentono di concludere che lo scopo di lucro che tassativamente deve mancare in una onlus, è il lucro soggettivo.
Orbene, la reclamante, organizzata nelle forme dell'associazione sindacale, si qualifica altresì come un organismo privo di scopo di lucro.
Richiamate le osservazioni che precedono riguardo alla distinzione tra lucro c.d. soggettivo e lucro c.d. oggettivo, né l'una né l'altra qualifica rappresentano ostacolo teorico all'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale;
sicché, occorre compiere un'analisi volta a estrapolare in concreto i dati caratterizzanti l'attività condotta dall . Parte_1
Ebbene, come ha rilevato il Tribunale, dalle risultanze delle indagini eseguite tramite la Guardia di Finanza della Sezione di P.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo è emerso “a) la percezione di redditi da parte di numerosi Condominii siti in nelle annualità 2017, 2018, 2019, 2020 e Pt_1
CP_ 2021; b) la presenza di lavoratori alle dipendenze dell resistente (circostanza già pacifica stante il deposito del ricorso introduttivo da parte di due ex dipendenti); c) il mancato versamento di somme, tramite modello F24, in favore dell'Erario; d) la sussistenza di numerosi atti accertativi relativi al mancato versamento dell'imposta dovuta (IVA, IRES e IRAP) per gli anni 2013, 2014, 2015
e 2016 e, in particolare: per l'anno di imposta 2013 è stata contestata la mancata presentazione delle opportune dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette ed
IVA, nonostante la riscontrata emissione, da parte di di fatture per € Pt_1
170.850,00 e la percezione di redditi da diversi Condominii per € 1.714,00; nel dettaglio è emerso che le fatture sarebbero state emesse nei confronti delle società
“CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE PER DIPENDENTI E PENSIONATI
U.C.I.” (€ 130.162,00) e (€ 40.688,00) e che, per Parte_3 quanto sopra esposto, l'Ufficio finanziario ha accertato “ai sensi dell'art. 41 del
DPR 600/1973 il reddito di impresa in euro 115.618,00 […] per l'anno di imposta
2014 è stata contestata la mancata presentazione delle opportune dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e IVA, nonostante la riscontrata emissione, da parte di di fatture per € 128.148,00 e la percezione di redditi da diversi Pt_1
Condominii per € 1.915,00; per l'anno di imposta 2015, è stata contestata la mancata presentazione delle opportune dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e IVA, nonostante la riscontrata emissione, da parte di di fatture per Pt_1
5 € 86.026,00 e la percezione di redditi da diversi Condominii per € 1.242,00; per
l'anno di imposta 2016, è stata contestata la mancata presentazione delle opportune dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e IVA, nonostante la riscontrata emissione, da parte di di fatture per € 96.342,00 ed è stata, Pt_1 altresì, riscontrata un'altra anomalia relativa alle ingenti spese sostenute per il personale dipendente, per un totale di € 397.065,90, in quanto considerate coperte da entrate che solo parzialmente hanno trovato corrispondenza con i ricavi risultanti dallo (€ 96.342,00)”. Parte_4
Accanto a ciò, nota il primo Giudice, la debitrice non ha ottemperato all'onere della prova (imposto al fallendo dall'art. 121 CC.II.) del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) CCII, “circostanza, peraltro, da escludersi sulla scorta della all'importo di € 500.000,00 [cfr. informativa di Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiornata al 28 febbraio 2023, dalla quale risulta una esposizione debitoria pari a complessivi € 4.405.045,08, di cui solo € 52.529,95 sospesi dalle competenti autorità, in atti]” considerata, in ogni caso, l'esistenza di debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria, parimenti non contestati nel corso dell'istruttoria pre-fallimentare, per un importo superiore ad € 30.000,00.
Ebbene la Corte condivide gli argomenti del Tribunale, non adeguatamente confutati dalla reclamante.
L'esistenza di ricavi ed il sostentamento di ingenti spese per il personale sono entrambi tesi alla remunerazione dei fattori produttivi, e confermano che l'associazione non ha operato con metodo erogativo, con un metodo cioè che implica puro esaurimento, senza ricostituzione dei fattori produttivi impiegati nella produzione dei servizi, obiettivo quest'ultimo, come sopra osservato, sufficiente per il riscontro dell'economicità di gestione. Non solo i costi di produzione, ma anche il complesso, strutturato e articolato apparato organizzativo predisposto dalla sede di che, implicando costi, necessitava l'ottenimento di ricavi, attesta il Pt_1 Pt_1
carattere lucrativo della gestione.
Ricorre altresì il presupposto dello stato di insolvenza. Per reiterato insegnamento giurisprudenziale, la nozione di insolvenza posta dall'art. 2 lett. B)
C.C.I.I. non identifica necessariamente una proporzione sfavorevole tra attivo e passivo (“Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di
6 continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni” Cass. civ., sez. I, 20/11/2018 n. 29913, Cass. 27/2/2008,
n. 5215), identificando piuttosto l'incapacità dell'impresa di fronteggiare le proprie obbligazioni, secondo un criterio di normalità riferito sia ai mezzi di pagamento adoperati sia al tempo all'uopo occorrente (“In conformità del consolidato orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, va affermato che lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti della L.
Fall., art. 5, deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie
(secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonchè nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cass. 20.1.2020 n. 1069, in parte motiva e, in termini corrispondenti Cass. 20.11.2018 n. 29913).
Sulla scorta di tali premesse, i dati rappresentati dalla reclamante non sono tali da ingenerare una prognosi favorevole di prossima soddisfazione dei debiti iscritti nei bilanci. L'“impotenza funzionale non transitoria” del debitore a soddisfare le obbligazioni correlate all'esercizio dell'impresa trova conferma nell'ingente mole dei debiti erariali e previdenziali (neppure contestati) maturati dall'associazione, atti a corroborare la crisi di liquidità, all'evidenza non transeunte e neppure agevolmente reversibile dell'ente associativo, di modo che non sembra davvero predicabile che la società debitrice disponga in tempi brevi di quanto necessario per soddisfare i creditori istanti.
Il reclamo deve, dunque, essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per la reclamata , in complessivi € 3.500,00 Controparte_5
per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA nonché, per le reclamate e Pt_2 [...]
, in complessivi € 3.500,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA, CP_1
7 disponendo, a mente dell'art. 133 e 144 D.P.R. 115/2002, il pagamento dei suddetti importi in favore dell'Erario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta il reclamo proposto da Parte_1
nei confronti di e la Curatela della Parte_2 Controparte_1
Liquidazione Giudiziale di Parte_1
avverso la sentenza n. 6/2024, pronunziata in data 16 gennaio 2024 dal
[...]
Tribunale di Palermo;
2) condanna la reclamante alla refusione in favore della Curatela e dei creditori resistenti delle spese del giudizio, liquidate in € 3.500,00 oltre accessori, in favore della Curatela e in € 3.500,00 oltre accessori, in favore delle reclamate e Pt_2 [...]
, disponendo il pagamento delle stesse in favore dell'Erario; CP_1
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico della reclamante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello in data 16.1.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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