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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3499/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3499/2023 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1155/2023 del 05/10/2023, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...], C.F. , e Pt_2 C.F._2 Parte_3
, nato a [...] il [...], C.F. con il patrocinio
[...] C.F._3 dell'avv. GIUSEPPE SEMINARA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
Controparte_1
, con sede in Catania, Corso Italia n. 104, P.I. , con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
ALESSANDRO CARBONARO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI All'udienza del 25/03/2025, la causa veniva posta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti: OPPONENTI
Piaccia al Tribunale “in accoglimento della spiegata opposizione revocare e dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli odierni opponenti perché infondato inammissibile o con qualunque altra statuizione e per l'effetto ritenere e dichiarare che nulla è dovuto in esso atto dalle sig.re , e dal sig. Con vittoria Parte_1 Parte_2 Parte_3 di spese e di onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
CP_1 Piaccia al Tribunale “respinta ogni contraria eccezione, deduzione e domanda,
➢ preliminarmente, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 1155/2023 emesso in data 05/10/2023 dall'adito Tribunale nel proc. iscritto al n. 2651/2023 e notificato a mezzo UNEP;
pagina 1 di 4 ➢ nel merito rigettare l'opposizione e le domande proposte dagli opponenti perché inammissibili, indimostrate ed infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1155/2023 del Tribunale di Ragusa;
➢ in ogni caso con vittoria di spese e compensi legali del giudizio di opposizione ex artt. 91 da liquidarsi nella misura prevista per scaglione dal D.M. 55/2014 oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge (c.p.a. ed i.v.a.).”.
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 1155/2023 del 05/10/2023 è stato ingiunto all'
[...]
, di pagare, in solido, a Parte_4 Parte_5
la somma di €. 44.407,84, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, e ciò, in CP_1 forza della “concessione di finanziamento per il credito per la formazione di scorte per un importo di euro 30.000,00 giusta domanda ex art. 16 L.R. 6/2009 sottoscritta il 23/08/2013” (vd. all. n. 3 del fascicolo monitorio); per come dedotto nel ricorso monitorio, il finanziamento in questione era stato richiesto da ma “della superiore obbligazione societaria Parte_4 rispondono in solido, personalmente ed illimitatamente anche […] quale Parte_3 legale rappresentante e socio, […] quale socio e […] quale Parte_1 Parte_2 socio” (vd. all. n. 2 del fascicolo monitorio). Avverso il decreto ingiuntivo in questione hanno proposto opposizione , Parte_1 [...] e eccependo, in particolare: l'“Inammissibilità del decreto ingiuntivo Pt_2 Parte_3 richiesto ed emesso a carico della […] in quanto tale Parte_4 compagine societaria non è più esistente per essere ormai cancellata dal registro dell'imprese a decorrere dal 06.07.2016”; l'“Insussistenza della presunta pretesa creditoria […] posto che “la CP_1 non ha dato prova della fonte del proprio presunto credito, atteso che […] non ha dimostrato né l'esistenza della sottoscrizione del contrato né, soprattutto la presunta, quanto non avvenuta erogazione in favore della della somma per la quale ha chiesto Controparte_2
l'ingiunzione”; infine, la “Mancata prova del credito […] sul presupposto che “Non solo manca la prova della consistenza della sorte capitale, ma nessun riscontro probatorio è stato fornito in ordine al computo ed al calcolo degli interessi dalla controparte applicati e richiesti che sono assolutamente illegittimi in quanto non contrattualmente previsti”. Tutto ciò premesso, l'opposizione proposta è infondata e deve pertanto essere rigettata. È in primo luogo irrilevante il primo motivo di opposizione.
La società finanziata ( ) risulta cancellata dal Registro delle Parte_4 Imprese per “mancata ricostituzione della pluralità dei soci” a far data dal 06/07/2016 (vd. all. n. 2 del fascicolo monitorio).
Ne discende, dunque, che la società medesima si è ormai estinta (con conseguente inutilizzabilità rispetto ad essa del decreto ingiuntivo opposto), ma che tuttavia – posto che ai sensi del secondo comma dell'art. 2312 c.c. (applicabile alla società semplice) “Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci”, che nel caso di specie sono gli odierni opponenti – comunque permane la responsabilità personale ed illimitata di questi ultimi, nei cui confronti pure è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Con il successivo motivo di opposizione, è stato contestato che l'opposta non avesse dato prova della fonte del credito ingiunto, nel senso che la medesima non avrebbe dimostrato né l'esistenza della sottoscrizione di un contratto di finanziamento, né l'avvenuta erogazione del finanziamento medesimo. Al riguardo, basti evidenziare che l'opposta ha prodotto, fra l'altro, la domanda di finanziamento (all. n. 3 del fascicolo monitorio), la dichiarazione di scelta in ordine alla modalità di rimborso e l'autorizzazione all'accredito della somma finanziata e all'addebito delle relative rate di rimborso sul conto corrente ivi indicato (vd. all. nn. 11 e 10 della comparsa di costituzione e risposta), tutte sottoscritte in data 23/08/2013 dall'opponente nella sua qualità di rappresentante Parte_3 legale della società finanziata, nonché il piano di ammortamento e la dichiarazione dell'Istituto di credito che ha eseguito, su ordine della medesima opposta ed a favore della società finanziata, l'erogazione del finanziamento in questione (vd. all. nn. 15 e 9 della comparsa di costituzione e risposta).
Anche i rilievi in questione, pertanto, devono essere disattesi.
pagina 3 di 4 Infine, gli opponenti hanno contestato il quantum del credito ingiunto e in particolare il calcolo degli interessi applicati i quali, oltre ad essere privi di riscontro probatorio, non sarebbero stati contrattualmente previsti. L'opposta, tuttavia, ha specificato ed attestato (vd. all. n. 14 della comparsa di costituzione e risposta) come dell'importo complessivamente ingiunto €. 30.000,00 sarebbero dovuti a titolo di capitale, €. 15.310,94 a titolo di interessi di mora, ed €. 1,60 a titolo di “Spese insoluti”. Inoltre, in seno alla stessa domanda di finanziamento sottoscritta dal rappresentante legale della società convenuta, risulta la previsione per cui “In caso di mancato pagamento delle rate la applicherà CP_1 sulle stesse il tasso di mora pari al tasso di riferimento della banca centrale europea (BCE) maggiorato di 6 punti fino al soddisfo”. Pertanto, anche i rilievi in questione non possono essere accolti, atteso che non soltanto vi è stata una pattuizione contrattuale in ordine agli interessi di mora applicati, ma gli opponenti, pur a fronte della suddetta esplicitazione in ordine all'ammontare del credito ingiunto da parte dell'opposta, non hanno evidenziato le ragioni per cui quest'ultima avrebbe errato nel calcolo operato. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3499/2023 R.G. RIGETTA l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1155/2023 del 05/10/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 2651/2023 R.G., dichiarandolo definitivamente esecutivo. CONDANNA gli opponenti e , al pagamento, Parte_3 Parte_1 Parte_2 in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in €. 6.000,00 per compenso, oltre CP_1
a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 25/03/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3499/2023 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1155/2023 del 05/10/2023, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...], C.F. , e Pt_2 C.F._2 Parte_3
, nato a [...] il [...], C.F. con il patrocinio
[...] C.F._3 dell'avv. GIUSEPPE SEMINARA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
Controparte_1
, con sede in Catania, Corso Italia n. 104, P.I. , con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
ALESSANDRO CARBONARO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI All'udienza del 25/03/2025, la causa veniva posta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti: OPPONENTI
Piaccia al Tribunale “in accoglimento della spiegata opposizione revocare e dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli odierni opponenti perché infondato inammissibile o con qualunque altra statuizione e per l'effetto ritenere e dichiarare che nulla è dovuto in esso atto dalle sig.re , e dal sig. Con vittoria Parte_1 Parte_2 Parte_3 di spese e di onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
CP_1 Piaccia al Tribunale “respinta ogni contraria eccezione, deduzione e domanda,
➢ preliminarmente, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 1155/2023 emesso in data 05/10/2023 dall'adito Tribunale nel proc. iscritto al n. 2651/2023 e notificato a mezzo UNEP;
pagina 1 di 4 ➢ nel merito rigettare l'opposizione e le domande proposte dagli opponenti perché inammissibili, indimostrate ed infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1155/2023 del Tribunale di Ragusa;
➢ in ogni caso con vittoria di spese e compensi legali del giudizio di opposizione ex artt. 91 da liquidarsi nella misura prevista per scaglione dal D.M. 55/2014 oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge (c.p.a. ed i.v.a.).”.
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 1155/2023 del 05/10/2023 è stato ingiunto all'
[...]
, di pagare, in solido, a Parte_4 Parte_5
la somma di €. 44.407,84, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, e ciò, in CP_1 forza della “concessione di finanziamento per il credito per la formazione di scorte per un importo di euro 30.000,00 giusta domanda ex art. 16 L.R. 6/2009 sottoscritta il 23/08/2013” (vd. all. n. 3 del fascicolo monitorio); per come dedotto nel ricorso monitorio, il finanziamento in questione era stato richiesto da ma “della superiore obbligazione societaria Parte_4 rispondono in solido, personalmente ed illimitatamente anche […] quale Parte_3 legale rappresentante e socio, […] quale socio e […] quale Parte_1 Parte_2 socio” (vd. all. n. 2 del fascicolo monitorio). Avverso il decreto ingiuntivo in questione hanno proposto opposizione , Parte_1 [...] e eccependo, in particolare: l'“Inammissibilità del decreto ingiuntivo Pt_2 Parte_3 richiesto ed emesso a carico della […] in quanto tale Parte_4 compagine societaria non è più esistente per essere ormai cancellata dal registro dell'imprese a decorrere dal 06.07.2016”; l'“Insussistenza della presunta pretesa creditoria […] posto che “la CP_1 non ha dato prova della fonte del proprio presunto credito, atteso che […] non ha dimostrato né l'esistenza della sottoscrizione del contrato né, soprattutto la presunta, quanto non avvenuta erogazione in favore della della somma per la quale ha chiesto Controparte_2
l'ingiunzione”; infine, la “Mancata prova del credito […] sul presupposto che “Non solo manca la prova della consistenza della sorte capitale, ma nessun riscontro probatorio è stato fornito in ordine al computo ed al calcolo degli interessi dalla controparte applicati e richiesti che sono assolutamente illegittimi in quanto non contrattualmente previsti”. Tutto ciò premesso, l'opposizione proposta è infondata e deve pertanto essere rigettata. È in primo luogo irrilevante il primo motivo di opposizione.
La società finanziata ( ) risulta cancellata dal Registro delle Parte_4 Imprese per “mancata ricostituzione della pluralità dei soci” a far data dal 06/07/2016 (vd. all. n. 2 del fascicolo monitorio).
Ne discende, dunque, che la società medesima si è ormai estinta (con conseguente inutilizzabilità rispetto ad essa del decreto ingiuntivo opposto), ma che tuttavia – posto che ai sensi del secondo comma dell'art. 2312 c.c. (applicabile alla società semplice) “Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci”, che nel caso di specie sono gli odierni opponenti – comunque permane la responsabilità personale ed illimitata di questi ultimi, nei cui confronti pure è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Con il successivo motivo di opposizione, è stato contestato che l'opposta non avesse dato prova della fonte del credito ingiunto, nel senso che la medesima non avrebbe dimostrato né l'esistenza della sottoscrizione di un contratto di finanziamento, né l'avvenuta erogazione del finanziamento medesimo. Al riguardo, basti evidenziare che l'opposta ha prodotto, fra l'altro, la domanda di finanziamento (all. n. 3 del fascicolo monitorio), la dichiarazione di scelta in ordine alla modalità di rimborso e l'autorizzazione all'accredito della somma finanziata e all'addebito delle relative rate di rimborso sul conto corrente ivi indicato (vd. all. nn. 11 e 10 della comparsa di costituzione e risposta), tutte sottoscritte in data 23/08/2013 dall'opponente nella sua qualità di rappresentante Parte_3 legale della società finanziata, nonché il piano di ammortamento e la dichiarazione dell'Istituto di credito che ha eseguito, su ordine della medesima opposta ed a favore della società finanziata, l'erogazione del finanziamento in questione (vd. all. nn. 15 e 9 della comparsa di costituzione e risposta).
Anche i rilievi in questione, pertanto, devono essere disattesi.
pagina 3 di 4 Infine, gli opponenti hanno contestato il quantum del credito ingiunto e in particolare il calcolo degli interessi applicati i quali, oltre ad essere privi di riscontro probatorio, non sarebbero stati contrattualmente previsti. L'opposta, tuttavia, ha specificato ed attestato (vd. all. n. 14 della comparsa di costituzione e risposta) come dell'importo complessivamente ingiunto €. 30.000,00 sarebbero dovuti a titolo di capitale, €. 15.310,94 a titolo di interessi di mora, ed €. 1,60 a titolo di “Spese insoluti”. Inoltre, in seno alla stessa domanda di finanziamento sottoscritta dal rappresentante legale della società convenuta, risulta la previsione per cui “In caso di mancato pagamento delle rate la applicherà CP_1 sulle stesse il tasso di mora pari al tasso di riferimento della banca centrale europea (BCE) maggiorato di 6 punti fino al soddisfo”. Pertanto, anche i rilievi in questione non possono essere accolti, atteso che non soltanto vi è stata una pattuizione contrattuale in ordine agli interessi di mora applicati, ma gli opponenti, pur a fronte della suddetta esplicitazione in ordine all'ammontare del credito ingiunto da parte dell'opposta, non hanno evidenziato le ragioni per cui quest'ultima avrebbe errato nel calcolo operato. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3499/2023 R.G. RIGETTA l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1155/2023 del 05/10/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 2651/2023 R.G., dichiarandolo definitivamente esecutivo. CONDANNA gli opponenti e , al pagamento, Parte_3 Parte_1 Parte_2 in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in €. 6.000,00 per compenso, oltre CP_1
a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 25/03/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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