Articolo 2 della Legge 19 ottobre 1993, n. 421
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 novembre 1993
Art. 2. 1. Su proposta della Stazione zoologica "Antonio Dohrn", il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica il programma triennale di attivita' con previsione di finanziamento per l'intero periodo.
2. I mezzi finanziari destinati alla Stazione zoologica sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e sono trasferiti senza vincolo di destinazione. Il Ministro riferisce ogni tre anni al Parlamento sullo stato di realizzazione del programma.
Entrata in vigore il 6 novembre 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente