Art. 7.
All'onere annuo di lire 46.329.225 derivante dalla applicazione della presente legge, verra' fatto fronte, relativamente all'esercizio finanziario 1954-55, per lire 17.300.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio stesso, e per la differenza con i fondi gia' iscritti nei capitoli nn. 3 e 4 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per il medesimo esercizio 1954-55 All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1955-56 si fara' fronte con i fondi inseriti nei capitoli nn. 7 e 20 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo di lire 46.329.225 derivante dalla applicazione della presente legge, verra' fatto fronte, relativamente all'esercizio finanziario 1954-55, per lire 17.300.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio stesso, e per la differenza con i fondi gia' iscritti nei capitoli nn. 3 e 4 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per il medesimo esercizio 1954-55 All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1955-56 si fara' fronte con i fondi inseriti nei capitoli nn. 7 e 20 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.