Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/06/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 16/06/2025, RGC n. 1682/2021 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. ROSITO FRANCESCA per delega dell'avv. ZAGARESE ALDO per parte attrice, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. D'INGIANNA GIUSEPPINA per parte convenuta, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.06.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1682 del R.G. 2021 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni da sinistro stradale), promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Zagarese e Parte_1 C.F._1
nello studio degli stessi in Corigliano Rossano - au Rossano - alla Via Nazionale, n. 17 elettivamente domicilia;
- attore -
contro
(C.F.: , in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Giuseppina D'Ingianna e nel cui studio in Castrovillari alla Via C. Battisti n. 13,
elettivamente domicilia;
- società convenuta –
nonché
– Sede Legale e Operativa Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano Controparte_2
- società convenuta contumace -
e
- residente in c/da Lampa Patire – 87064 Corigliano Rossano (CS) A.U. di Controparte_3
Rossano; nonché
– residente in [...]alla C.da Oliveto Longo;
Controparte_4
- convenuto contumace -
Conclusioni e discussione: come da verbale d'udienza del 16.06.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva in giudizio i convenuti Parte_1
identificati in epigrafe per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la
responsabilità esclusiva del veicolo modello AI Iveco tg. BN602BX nella causazione del sinistro meglio descritto in
narrativa e dei conseguenti danni materiali e non riportati dall'autovettura mini-car condotta dal e da Parte_1
quest'ultimo a seguito dell'occorso; Condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni in favore
dell'attore nella misura di euro 28.018,58 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli
interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze
di lite ed onorari, IVA e CPA e sentenza provvisoriamente esecutiva da distrarre nei confronti del procuratore antistatario
ex art. 93 c.p.c. ”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 19.01.2022 si costituiva in giudizio la quale preliminarmente invocava la nullità dell'atto di Controparte_5
citazione per violazione degli artt. 163, n. 3 e 4, e 164 cpc,; dichiarare la nullità della domanda di risarcimento dei danni materiali, poiché l'attore non ha la titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio, non essendo proprietario dell'auto danneggiata e nel merito impugnava e contestava le avverse deduzioni e conclusioni - di cui chiedeva l'integrale rigetto. Nella denegata ipotesi di accoglimento, accertare la responsabilità e/o la corresponsabilità di , limitando il Parte_1
risarcimento ai soli danni da lesioni per come valutati dal perito medico della Controparte_1
ovvero a quelli effettivamente spettanti. Ridurre sempre e comunque le somme richieste nei limiti del massimale di polizza, con il favore delle spese di lite.
Seppur regolarmente evocati in giudizio nessuno si costituiva per e di CP_6 Controparte_7
cui ne andrà dichiarata la contumacia.
Concesso termine per regolarizzare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario
, proprietario del veicolo AI Iveco lo stesso seppure regolarmente evocato non ha Controparte_4
inteso costituirsi e, pertanto, ne andrà dichiarata la contumacia.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, prova testi ed espletamento di CTU
medica sulla persona del . Parte_1
All'udienza del 16.06.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consigli le parti, oramai, assenti.
La domanda dell'attore è fondata e va accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito indicate.
Preliminarmente andrà dichiarata la contumacia di , e CP_6 Controparte_7 Controparte_4
che seppur regolarmente evocati in giudizio non hanno inteso costituirsi.
Sempre in via preliminare, in limine litis, deve essere disattesa l'eccezione preliminare di rito,
sollevata da parte convenuta, di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, co.4, c.p.c. con rinvio all'art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c., per asserita genericità del capo della domanda dell'attore in quanto è lo stesso convenuto, nella propria comparsa di costituzione e risposta, a sintetizzare il petitum e la causa
petendi del capo della domanda dell'attore relativo al risarcimento del danno richiesto.
Andrà altresì rilevato il difetto di legittimazione del con riferimento alla richiesta dei Parte_1
danni materiali atteso che lo stesso non risulta essere proprietario del mezzo e trattandosi di azione allo stesso riservata. Infatti, dalla documentazione in atti, in particolare dal certificato assicurativo del veicolo mod. tg. 814AH0, si evince che proprietario dell'auto è . Ne consegue CP_8 Parte_2
che andrà rigettata la domanda di risarcimento relativamente ai danni materiali di cui la convenuta ha già dato prova di aver risarcito il danno per un importo di euro 4.900,00 (cfr assegno n. CP_1
2069811178 fasc. . CP_1
Quanto alla prova dell'an debeatur l'attore ha pienamente provato l'avvenuto sinistro e la sua dinamica attraverso le dichiarazioni coincidenti e concordanti dei testi escussi (cfr ud. 28.02.2024 teste
“… Confermo la circostanza a) e preciso che tanto posso riferire perché io mi trovavo con lo Tes_1 Pt_3
nell'autovettura fuoristrada dietro mio fratello. Preciso che da lui eravamo distanti circa 100 metri. Tra noi e la minicar
di mio fratello non vi erano macchine. Ricordo che il furgone AI ci ha superato ed abbiamo visto che lo stesso ha
rallentato di colpo. Confermo la circostanza b) che siamo scesi insieme con il conducente del furgone AI ed ho sentito
che si è scusato perché era distratto. Dopo di chè mi sono indirizzato verso la minicar…. Preciso ancora che il furgone
dopo averci superato è rientrato in corsia ed ha frenato di colpo.”; teste “…Confermo la circostanza Testimone_2
a) e preciso che tanto mi consta in quanto noi, insieme a mio CO stavamo andando in azienda da mio suocero. Tes_1
Io mi trovavo con mio CO . Noi ci trovavamo a circa 100 metri di distanza dal e non vi erano Tes_1 Parte_1
altre autovetture. Ricordo che il furgone AI ci ha superato e rientrando ha tamponato mio CO e lo ha Parte_1
sbattuto sul guardrail. Confermo la circostanza b) che siamo scesi dall'autovettura per vedere come stava mio CO
perché ci siamo spaventati e non ricordo le parole che si sono dette in quel momento. Non ricordo chi abbia chiamato
l'ambulanza che comunque è stata chiamata…. Ricordo che quando ci siamo avvicinati a lui era ancora in Parte_1
macchina e lamentava vari dolori dal mal di testa, dolore alle braccia alle gambe ed era tutto indolensito. è Parte_1
rimasto li fino all'arrivo dell'ambulanza; preciso che mentre arrivava l'ambulanza è sceso dalla minicar.”). Parte_1
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni alla persona subiti dall'attore, l'entità degli stessi ed il nesso di causalità con l'incidente di cui è causa risulta confermato sia dalle risultanze della espletata prova testimoniale, che da quelle della CTU, nonché dalla documentazione medico-ospedaliera prodotta.
A tal proposito, rilevano le considerazioni e conclusioni cui è pervenuto il CTU, dott.ssa Per_1
, condivise da questo giudicante in considerazione della completezza ed adeguatezza degli
[...]
accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti - secondo cui l'attore ha subito “Trauma cranico lieve, contusione ginocchio sx e spalla
omolaterale”. Tali lesioni evidenziate nell'immediato post-trauma, sono state confermate successivamente dai controlli clinici effettuati nel tempo, quindi, non vi sono dubbi circa la loro permanenza e la sussistenza del nesso di causalita' tra
le lesioni subite nell'incidente occorso e le menomazioni residuate.”.
In definitiva, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (anni 17), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle in uso (quelle del Tribunale di Milano secondo l'ultimo aggiornamento), a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma di: - € 1.150,00 per 10 giorni di ITT;
- € 2.587,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al
75%; - € 1.725,00 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; - € 4.326,00 per danno biologico permanente 3% per un totale di € 9.788,50.
Non risultano documentate e attestate spese mediche congrue da parte del CTU.
Non spetta, invece, il danno morale posto che l'attore si è limitata a domandare il ristoro di tutti i danni, omettendo di argomentare e soprattutto provare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità,
ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico.
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data dell'evento (16.07.2018) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Rigetta ogni altra domanda e ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese processuali, nonché quelle di CTU, seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di , e , CP_6 Controparte_7 Controparte_4
ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione attiva di con riferimento ai danni materiali;
Parte_1 b) In accoglimento della domanda, condanna in persona del suo l.r.p.t. al pagamento Controparte_5
in favore di della complessiva somma di € 9.788,50, per il risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale liquidato come in epigrafe oltre interessi legali come sopra indicati, nonché interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
c) Rigetta nel resto le domande.
d) Condanna in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore di Controparte_5 Parte_1
della somma di € 545,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari 16.06.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio