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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 4082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4082 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 14841/2024 RG;
T R A nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Parte_1 Vitagliano, Angela Barretta ed Anna Barretta;
ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante Controparte_1 p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti;
Ragioni di fatto e diritto Il ricorrente rappresentava che in data 20/02/2023 presentava domanda di intervento al fondo di garanzia per ottenere il pagamento della somma di € 8.871,84 a titolo di TFR (vedi doc. n. 1 allegato in atti); che aveva lavorato alle dipendenze della s.r.l. Sogea dal 01.02.2011 fino al 10.01.2018, data in cui il rapporto di lavoro proseguiva per effetto di fitto di ramo di azienda ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della S.p.a. Manitalidea fino al 04.02.2020, data in cui il rapporto di lavoro proseguiva alle dipendenze della procedura per poi cessare in data 28.02.2020 a seguito di dimissioni rassegnate per giusta causa. Allegava che nel corso del rapporto di lavoro aveva svolto mansioni di operaio addetto alle pulizie e alle attività di supporto in ambito scolastico con inquadramento nel II livello del CCNL pulizie multiservizi con contratto part-time 90% pari a 36 ore settimanali, rendendo la prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.15. Esponeva che non aveva percepito il Trattamento di Fine rapporto in violazione dell'art. 2120 c.c.; che in particolare, dalla data di assunzione e fino al 31.08.2011, aveva maturato a titolo di TFR rimasto in azienda la somma di €541,21 come riconosciuto nell'allegato modello CUD 2020; che, con riferimento al trattamento di fine rapporto maturato dal 01.09.2011 alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza, aveva optato per la destinazione dello stesso al fondo di previdenza complementare PREVIAMBIENTE. Aggiungeva che dal 01.09.2011 alla data dichiarazione dello stato di insolvenza aveva maturato a titolo di TFR la somma di €9.222,07 importo calcolato nei conteggi allegati, sommando all'importo riconosciuto nel CUD 2020 maturato dal 2007 al 31.12.2019 pari ad
€9.043,72 quello maturato nel 2020 pari ad €178,35 calcolato in applicazione dell'art 2120 c.c.. Esponeva che dalla comunicazione periodica del Fondo si evince che, in luogo dell'importo (€9.222,07) maturato a titolo di TFR nel periodo di adesione, risulta versata al Fondo la minor somma di € 350,23; che, pertanto, non risulta versata al fondo complementare la somma di TFR pari ad €8.871,84. Rappresentava che, in data 04/02/2020 il Tribunale di Torino, sez. fallimentare, dichiarava con sentenza numero 34/2020 l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria 1 della società Manitalidea S.p.A. e che presentava domanda di ammissione al passivo (vedi doc in atti), essendo stato ammesso al passivo per €8.871,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a fondi complementari, come richiesto. Esponeva di aver inoltrato in data 20.2.2023 domanda all' per il pagamento del TFR e CP_1 che in data 13/09/2023 riceveva provvedimento dell' di rigetto del TFR fondo CP_1 complementare in quanto la posizione previdenziale risultava riscattata;
che non aveva percepito somme da previambiente per i versamenti eseguiti od omessi dal datore di lavoro. Deduceva di avere diritto alla corresponsione del TFR da parte dell' in base a quanto CP_1 espresso dalla Corte di cassazione con sentenza n. 19510 del 2023. Chiedeva la condanna dell' al pagamento della somma complessiva per €8.871,74 a CP_1 titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito all'effettivo pagamento. Si è costituito l' esponendo che “il Fondo di Garanzia può solo integrare i contributi CP_1 direttamente presso la gestione di previdenza interessata essendo esclusa – come detto – la corresponsione di somme in favore dell'assicurato. La Corte di appello di Lecce, sezione CP_ staccata di Taranto, al riguardo ha ribadito che: “… l' non è tenuto per legge a corrispondere l'importo accumulato presso il fondo complementare, che deve essere richiesto allo stesso fondo. La legge prevede già un meccanismo di salvaguardia dell'interesse del lavoratore, qualora il datore non abbia versato tutti i contributi al fondo ed è quello riportato dallo stesso lavoratore, ossia la possibilità di chiedere all' fondo di garanzia di integrare CP_1 presso il fondo i contributi risultati omessi (art 5, comma 2 d.lvo 80/1992). In nessun caso CP_ l' è tenuto a sostituirsi al fondo complementare erogando la prestazione relativa al TFR, qualora tale richiesta di integrazione dei contributi non sia stata fatta …” e che: “… come chiarito dalla Suprema Corte …, (così già Cass. n. 27917 del 2005, seguita, tra le tante, da Cass. nn. 16617 del 2011, 12971 del 2014, 17643 del 2020) …”.
La domanda è infondata. Dalla documentazione prodotta emerge che l'istante ha formulato una domanda amministrativa all' per conseguire l'erogazione prevista dall'art. 5, intitolato CP_1
“Disposizioni in materia di previdenza complementare”, del D. lgs. 80/1992. La suddetta disposizione prevede:
“1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art.
9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' Controparte_1
un apposito Fondo di garanzia.
[...]
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2.
4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.”
Come osservato dall' , la suddetta disposizione non prevede l'erogazione da parte CP_1
2 dell' del trattamento di fine rapporto. CP_1 La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 26/04/2024, n. 11198) ha affermato che in materia di fondi pensione complementari, se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di versare le quote del TFR maturando al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, questi resta creditore nei confronti del datore del corrispondente importo di natura retributiva e nel relativo debito, in caso di cessione d'azienda, subentra ex art. 2112 c.c. il datore di lavoro cessionario, tenuto ad adempiere nei medesimi termini;
ciò comporta, però, che non può essere accolta la richiesta del lavoratore di intervento del Fondo di garanzia ex art. 5 d.lgs. n. 80 del 1992, avanzata per il fallimento del cedente dichiarato dopo la cessione dell'azienda, mancando il presupposto della sottoposizione del datore di lavoro cessionario ad una delle procedure di cui all'art. 1 del citato d.lgs.. La Corte ha in particolare affermato, per quanto qui interessa, quanto segue: “8. Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda al versamento, per inadempimento dell'obbligazione assunta verso il lavoratore con il mandato ricevuto, il vincolo di destinazione impresso alle risorse - parte della retribuzione attuale o attesa con la maturazione delle quote di T.F.R. - non si attua, ma si ripristina la disponibilità piena, per il lavoratore, di tali risorse, di natura retributiva.
9. Tale conclusione, come già argomentato da Cass. n.19510/2023 cit., e altre decisioni coeve, è avvalorata dal meccanismo di operatività dell'apposito Fondo di garanzia (istituito presso CP_ l' contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare), introdotto dal D.Lgs. 80 del 1992 che, all'art. 5, prevede che, nel caso in cui, "a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare" (di cui all'art.
9-bis D.L. n. 103/1991, conv., con modif., in L. n. 166/1991) "ad opera del datore di lavoro", non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, "il lavoratore", ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria, possa richiedere al fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi (comma 2); in tali casi, il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2 (comma 3).” Ne consegue che la domanda deve essere rigettata. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite. Così deciso il 27.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
3
Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 14841/2024 RG;
T R A nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Parte_1 Vitagliano, Angela Barretta ed Anna Barretta;
ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante Controparte_1 p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti;
Ragioni di fatto e diritto Il ricorrente rappresentava che in data 20/02/2023 presentava domanda di intervento al fondo di garanzia per ottenere il pagamento della somma di € 8.871,84 a titolo di TFR (vedi doc. n. 1 allegato in atti); che aveva lavorato alle dipendenze della s.r.l. Sogea dal 01.02.2011 fino al 10.01.2018, data in cui il rapporto di lavoro proseguiva per effetto di fitto di ramo di azienda ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della S.p.a. Manitalidea fino al 04.02.2020, data in cui il rapporto di lavoro proseguiva alle dipendenze della procedura per poi cessare in data 28.02.2020 a seguito di dimissioni rassegnate per giusta causa. Allegava che nel corso del rapporto di lavoro aveva svolto mansioni di operaio addetto alle pulizie e alle attività di supporto in ambito scolastico con inquadramento nel II livello del CCNL pulizie multiservizi con contratto part-time 90% pari a 36 ore settimanali, rendendo la prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.15. Esponeva che non aveva percepito il Trattamento di Fine rapporto in violazione dell'art. 2120 c.c.; che in particolare, dalla data di assunzione e fino al 31.08.2011, aveva maturato a titolo di TFR rimasto in azienda la somma di €541,21 come riconosciuto nell'allegato modello CUD 2020; che, con riferimento al trattamento di fine rapporto maturato dal 01.09.2011 alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza, aveva optato per la destinazione dello stesso al fondo di previdenza complementare PREVIAMBIENTE. Aggiungeva che dal 01.09.2011 alla data dichiarazione dello stato di insolvenza aveva maturato a titolo di TFR la somma di €9.222,07 importo calcolato nei conteggi allegati, sommando all'importo riconosciuto nel CUD 2020 maturato dal 2007 al 31.12.2019 pari ad
€9.043,72 quello maturato nel 2020 pari ad €178,35 calcolato in applicazione dell'art 2120 c.c.. Esponeva che dalla comunicazione periodica del Fondo si evince che, in luogo dell'importo (€9.222,07) maturato a titolo di TFR nel periodo di adesione, risulta versata al Fondo la minor somma di € 350,23; che, pertanto, non risulta versata al fondo complementare la somma di TFR pari ad €8.871,84. Rappresentava che, in data 04/02/2020 il Tribunale di Torino, sez. fallimentare, dichiarava con sentenza numero 34/2020 l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria 1 della società Manitalidea S.p.A. e che presentava domanda di ammissione al passivo (vedi doc in atti), essendo stato ammesso al passivo per €8.871,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a fondi complementari, come richiesto. Esponeva di aver inoltrato in data 20.2.2023 domanda all' per il pagamento del TFR e CP_1 che in data 13/09/2023 riceveva provvedimento dell' di rigetto del TFR fondo CP_1 complementare in quanto la posizione previdenziale risultava riscattata;
che non aveva percepito somme da previambiente per i versamenti eseguiti od omessi dal datore di lavoro. Deduceva di avere diritto alla corresponsione del TFR da parte dell' in base a quanto CP_1 espresso dalla Corte di cassazione con sentenza n. 19510 del 2023. Chiedeva la condanna dell' al pagamento della somma complessiva per €8.871,74 a CP_1 titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito all'effettivo pagamento. Si è costituito l' esponendo che “il Fondo di Garanzia può solo integrare i contributi CP_1 direttamente presso la gestione di previdenza interessata essendo esclusa – come detto – la corresponsione di somme in favore dell'assicurato. La Corte di appello di Lecce, sezione CP_ staccata di Taranto, al riguardo ha ribadito che: “… l' non è tenuto per legge a corrispondere l'importo accumulato presso il fondo complementare, che deve essere richiesto allo stesso fondo. La legge prevede già un meccanismo di salvaguardia dell'interesse del lavoratore, qualora il datore non abbia versato tutti i contributi al fondo ed è quello riportato dallo stesso lavoratore, ossia la possibilità di chiedere all' fondo di garanzia di integrare CP_1 presso il fondo i contributi risultati omessi (art 5, comma 2 d.lvo 80/1992). In nessun caso CP_ l' è tenuto a sostituirsi al fondo complementare erogando la prestazione relativa al TFR, qualora tale richiesta di integrazione dei contributi non sia stata fatta …” e che: “… come chiarito dalla Suprema Corte …, (così già Cass. n. 27917 del 2005, seguita, tra le tante, da Cass. nn. 16617 del 2011, 12971 del 2014, 17643 del 2020) …”.
La domanda è infondata. Dalla documentazione prodotta emerge che l'istante ha formulato una domanda amministrativa all' per conseguire l'erogazione prevista dall'art. 5, intitolato CP_1
“Disposizioni in materia di previdenza complementare”, del D. lgs. 80/1992. La suddetta disposizione prevede:
“1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art.
9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' Controparte_1
un apposito Fondo di garanzia.
[...]
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2.
4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.”
Come osservato dall' , la suddetta disposizione non prevede l'erogazione da parte CP_1
2 dell' del trattamento di fine rapporto. CP_1 La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 26/04/2024, n. 11198) ha affermato che in materia di fondi pensione complementari, se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di versare le quote del TFR maturando al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, questi resta creditore nei confronti del datore del corrispondente importo di natura retributiva e nel relativo debito, in caso di cessione d'azienda, subentra ex art. 2112 c.c. il datore di lavoro cessionario, tenuto ad adempiere nei medesimi termini;
ciò comporta, però, che non può essere accolta la richiesta del lavoratore di intervento del Fondo di garanzia ex art. 5 d.lgs. n. 80 del 1992, avanzata per il fallimento del cedente dichiarato dopo la cessione dell'azienda, mancando il presupposto della sottoposizione del datore di lavoro cessionario ad una delle procedure di cui all'art. 1 del citato d.lgs.. La Corte ha in particolare affermato, per quanto qui interessa, quanto segue: “8. Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda al versamento, per inadempimento dell'obbligazione assunta verso il lavoratore con il mandato ricevuto, il vincolo di destinazione impresso alle risorse - parte della retribuzione attuale o attesa con la maturazione delle quote di T.F.R. - non si attua, ma si ripristina la disponibilità piena, per il lavoratore, di tali risorse, di natura retributiva.
9. Tale conclusione, come già argomentato da Cass. n.19510/2023 cit., e altre decisioni coeve, è avvalorata dal meccanismo di operatività dell'apposito Fondo di garanzia (istituito presso CP_ l' contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare), introdotto dal D.Lgs. 80 del 1992 che, all'art. 5, prevede che, nel caso in cui, "a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare" (di cui all'art.
9-bis D.L. n. 103/1991, conv., con modif., in L. n. 166/1991) "ad opera del datore di lavoro", non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, "il lavoratore", ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria, possa richiedere al fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi (comma 2); in tali casi, il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2 (comma 3).” Ne consegue che la domanda deve essere rigettata. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite. Così deciso il 27.10.2025 Il Giudice
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