Decreto cautelare 11 giugno 2021
Ordinanza cautelare 7 luglio 2021
Ordinanza cautelare 10 novembre 2021
Ordinanza collegiale 1 ottobre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 09/06/2025, n. 11130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11130 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11130/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03741/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3741 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da OM MO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia Alesii, Gloria Di Gregorio, Andrea Mollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Usl Rm/A, Dipartimento di Prevenzione Asl Roma i - Uoc Sian, Regione Lazio, non costituiti in giudizio;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo:
del provvedimento di chiusura immediata a tempo indeterminato del chiosco bar di MO OM sito in Piazza Garibaldi snc in Roma emesso dall'ASL RM 1 – Dipartimento di Prevenzione Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione - prot. n. 36102 del 05/03/2021, notificato con prot. 36125 del 05/03/2021;
e, quanto ai motivi aggiunti presentati da MO OM il 8/10/2021, per l’annullamento:
a) della nota dell'ASL RM 1 – Dipartimento di Prevenzione Area Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare – prot. 126262 del 18/08/2021;
b) della nota dell'ASL RM 1 – Dipartimento di Prevenzione Area Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare – prot. n. 0145599 del 29/09/2021, notificato a mezzo pec in pari data all''Avv. Gianfranco Di Meglio procuratore costituito del Sig. MO OM, con cui “si conferma a tutti gli effetti il provvedimento impositivo di chiusura del chiosco bar prot. 36102 del 05/03/2021…”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Roma 1 e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – esercente attività di somministrazione in un chiosco bar sito in Piazza Garibaldi – ha impugnato in via principale il provvedimento del 5.03.2021 con cui la competente ASL ha disposto, a tutela della salute pubblica, la chiusura a tempo indeterminato del chiosco stesso per le “ non conformità ” ivi indicate, rilevate a seguito di ispezione effettuata in data 2.03.2021, nonché (con ricorso per motivi aggiunti) il provvedimento di conferma della disposta chiusura, adottato dalla medesima Azienda in data 29.09.2021.
2. La Asl RM 1 e Roma Capitale si sono costituite in resistenza.
3. Con ordinanza n. 3741 del 7.07.2021 è stata respinta l’istanza cautelare (come già con decreto n. 3346 dell’11.06.2021), rilevando comunque che “ il ricorrente stesso ha ritenuto, dopo la notifica dell’ordinanza, di porre in essere una serie di iniziative volte ad eliminare determinate criticità riscontrate nel provvedimento, così riconoscendo la sussistenza di (almeno) alcune delle ragioni di che legittimavano, al momento dell’adozione dell’atto, il provvedimento di chiusura ” e che la menzionata attività di adeguamento “ dovrà necessariamente formare oggetto di una futura valutazione provvedimentale ”.
4. Con successiva ordinanza n. 6233 del 10.11.2021 è stata respinta un’istanza di revoca e modifica di istanza cautelare.
5. In seguito, risulta in atti che, nelle more del giudizio, il ricorrente ha posto in essere una serie di iniziative volte ad eliminare alcune delle criticità riscontrate nel provvedimento impugnato e, invero, alla pubblica udienza del 24.09.2024, la resistente Azienda ha comunicato che avrebbe effettuato ulteriori accertamenti presso il chiosco del ricorrente.
6. Con ordinanza n. 17018 del 1.10.2024, il Tribunale ha dunque disposto un’istruttoria da porre a carico della resistente ASL, affinché, disposti i predetti accertamenti, relazionasse al Collegio in merito allo stato dei luoghi e all’eventuale superamento delle criticità indicate nei provvedimenti impugnati.
L’incombente è stato adempiuto con memoria versata in atti in data 31.10.2024, con la quale la resistente Asl ha dato atto che gli inconvenienti previamente rilevati “ sono stati in gran parte eliminati ” come da sopralluogo e rilievo fotografico e che il chiosco è in esercizio.
7. Alla pubblica udienza dell’11.02.2025, sentite le parti presenti, la causa è stata dunque trattenuta in decisione.
8. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la stessa resistente ha riconosciuto come in atti che le criticità sono state superate e, di conseguenza, deve ritenersi che i provvedimenti impugnati hanno esaurito i loro effetti e non devono più essere eseguiti.
Il Collegio, dunque, ritiene che nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente è risultata pienamente soddisfatta (art. 34, co. 5, c.p.a.), vale a dire che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo (tra le molteplici più recenti, cfr. Consiglio di Stato sez. II, 28/01/2025, n.665).
9. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della peculiarità della fattispecie e degli adeguamenti posti in essere dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere, avendo i provvedimenti impugnati esaurito i loro effetti e non dovendo più essere eseguiti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO