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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/09/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MASSETTI Dott. Cesare Presidente est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
GABRIELE Dott.ssa Vittoria Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 857/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 24
settembre 2025
d a
, Parte_1 Pt_2
e rappresentati e difesi
[...] Parte_3
dall'Avv.to Eulalia Malipensa del Foro di Milano e dall'Avv.to
Francesca Bazoli del Foro di Brescia, il secondo procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTI
c o n t r o
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
Maria Donatella Beretta del Foro di Milano, procuratore anche domiciliatario, giusta procura generale alle liti - 2 -
APPELLATA
c o n t r o
(poi Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv.to Elio Ludini del Foro di Roma,
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di intervento del giudizio di primo grado
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
1697/2021 notificata il 25 giugno 2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, CONCLUSIONI DELLE
PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Brescia, adito su ricorso dell' Controparte_1
ingiungeva a , a
[...] Parte_1 Pt_2
a oltre che a , quali
[...] Parte_3 Parte_4
fideiussori della il pagamento della somma di Controparte_4
€ 73.156,90=, oltre a interessi e spese. Il credito si riferiva ad un contratto di leasing immobiliare e, segnatamente, al pagamento dei canoni scaduti. Il decreto veniva munito di clausola di provvisoria esecuzione.
e Parte_1 Parte_2
interponevano opposizione avverso il suddetto Parte_3
provvedimento per i seguenti motivi: carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
assenza di prova scritta del credito;
mancanza di certezza e di liquidità del credito (tra l'altro, essendo stato - 3 -
ingiunto il pagamento di una rata maturata successivamente al fallimento della società debitrice principale); mancata decurtazione di alcune note di credito;
errato conteggio degli interessi convenzionali nel decreto e nel precetto;
applicazione di tassi di interesse usurari;
rilascio della fideiussione per un importo superiore rispetto a quello del contratto garantito;
violazione del principio di buona fede e correttezza ad opera della convenuta nell'esecuzione del contratto per il tentativo di parcellizzazione del credito, per aver deciso di utilizzare la celere procedura monitoria, riservandosi di agire per ulteriori crediti in forza del medesimo contratto, e per non aver accettato proposte transattive che prevedevano il subentro di terzi nel contratto.
Resisteva la . Controparte_1 CP_1
Nel processo interveniva volontariamente la
[...]
quale cessionaria del credito dalla Controparte_2 Controparte_1
[...]
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- rigetta le domande di parte attrice e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- spese di lite liquidate come in parte motiva
Riteneva il primo giudice:
- che i contratti di garanzia conclusi dagli attori opponenti erano dei contratti autonomi, tanto potendo ritenersi in forza della clausola g)
(“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Vostra società,
a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, - 4 -
quanto dovutole…”) e della clausola h) (“in deroga a quanto previsto
dall'art. 1945 cc, il fideiussore rinuncia anche ad opporre alla Vostra
Società le eccezioni opponibili dal debitore”);
- che detta qualificazione escludeva l'ammissibilità di qualsiasi eccezione relativa alla prova del credito e del suo ammontare, ma non anche delle eccezioni relative alla violazione del divieto di anatocismo ed all'applicazione di interessi usurari;
- che l'anatocismo lamentato era quello derivante dall'applicazione di interessi di mora sull'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota di interessi);
- che l'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, applicabile
ratione temporis, prevedeva che “nelle operazioni di finanziamento per
le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il
pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di
inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla
scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre
interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del
pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione
periodica”;
- che, pertanto, era legittimo il conteggio degli interessi di mora sull'intera rata non corrisposta;
- che, a voler ammettere la sommatoria tra interessi moratori e interessi convenzionali, non era comunque corretto sommare il tasso corrispettivo al tasso di interesse moratorio e/o alle spese per il recupero credito, dato che, mentre il tasso corrispettivo è applicato - 5 -
sull'intero capitale, il tasso moratorio e le spese di recupero devono essere valutate in relazione alla sola rata o alle sole rate non corrisposte;
- che nella specie non era configurabile una violazione del divieto di parcellizzazione del credito, dato che il credito al pagamento dei canoni scaduti era esigibile, mentre il pagamento della penale contrattuale necessitava di ulteriori adempimenti non certo immediati;
- che il rifiuto frapposto dalla concedente di acconsentire al subentro da parte di una newco inattiva, o di non dare seguito a generiche dichiarazioni di volontà di subentro o a manifestazioni di volontà di subentro a condizioni diverse non integrava una violazione del principio di buona fede;
- che, per le medesime ragioni, non si poteva addivenire ad una riduzione dell'importo dovuto ex art. 1227 comma 1 c.c.;
- che ogni contestazione in merito all'eventuale assenza di prova in ordine all'effettiva cessione del credito era superata dall'intervenuto riconoscimento della cessione ad opera della cedente;
- che era infondata l'argomentazione fondata sull'allegata inesistenza del debito alla data della cessione in quanto già pagato dagli opponenti;
- che, infatti, il pagamento effettuato in forza di un titolo giudiziale esecutivo ma non definitivo, senza volontà di rinunciare all'accertamento dell'inesistenza del credito, non ne poteva comportare l'estinzione;
- che la procura alle liti rilasciata dai procuratori speciali della terza intervenuta era regolare. - 6 -
e Parte_1 Parte_2
interponevano appello la suddetta decisione per i Parte_3
seguenti motivi:
- 1) errata ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- 2) rilevanza dei profili e delle circostanze oggetto del presente appello ai fini della violazione di legge (2.1) violazione dei principi dettati in tema di valutazione delle prove;
2.2) violazione dell'art. 115,
comma 1, c.p.c.; 2.3) violazione del principio fondamentale del contraddittorio;
2.4) l'errata qualificazione delle fideiussioni de quibus
e la conseguente violazione degli artt. 1936 e ss.; 2.5) l'errata applicazione del divieto di parcellizzazione del credito e la conseguente violazione degli artt. 111 Cost. e 1375 c.c.; 2.6) l'errata interpretazione della condotta abusiva di ed errata applicazione degli Controparte_1
artt. 1375, 1175, 1406 c.c.);
- 3) rilevanza dei profili e delle circostanze oggetto di appello ai fini della decisione impugnata (3.1) l'errata qualificazione delle fideiussioni e il conseguente rigetto delle eccezioni relative all'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile: la non debenza della fattura n. 7224959 del 29.9.2015 in quanto successiva alla data del fallimento;
3.2) l'errata qualificazione delle fideiussioni e il conseguente rigetto delle eccezioni relative all'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile: il dovuto storno delle indicizzazioni non accreditate;
3.3) l'errata qualificazione delle fideiussioni e il conseguente rigetto delle eccezioni relative all'inesistenza di un credito - 7 -
certo, liquido ed esigibile: i vizi nei conteggi delle rate;
3.4) l'errata qualificazione delle fideiussioni e il conseguente rigetto delle eccezioni relative all'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile: l'errato conteggio degli interessi convenzionali sia del decreto ingiuntivo sia del precetto;
3.5) sulla violazione degli artt. 111 e 2 Cost., nonché degli artt. 1375 e 1175 c.c.: l'indebita parcellizzazione del credito;
3.6) sulla violazione degli artt. 1175, 1375, 1406 e 1227, comma 2 c.c.; 3.7) sulla violazione dell'art. 1227 c.c.; 3.8) segue: sull'abuso del diritto;
3.9)
sulla violazione degli artt. 1382, 1218 e 1223 c.c.; 3.10) sulla violazione dell'art. 1227, co. 1);
- 4) sul vizio per omessa pronuncia.
Resistevano la . e la Controparte_1 CP_1 [...]
(poi . Controparte_2 Controparte_3
Respinta l'istanza di sospensiva, la causa veniva, quindi,
rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, tuttavia, le parti raggiungevano un accordo transattivo.
Indi gli appellanti dichiaravano di rinunciare agli atti del giudizio di appello, mentre le appellate dichiaravano di accettare la rinuncia.
Le parti, pertanto, chiedevano concordemente di dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate,
rinunciando altresì alla concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali, e in tal senso precisavano le conclusioni.
La Corte, preso atto della rinuncia e delle accettazioni, e - 8 -
verificata la regolarità delle stesse, in quanto provenienti dai procuratori muniti di mandato speciale, non può che dichiarare l'estinzione del processo a spese di lite compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- dichiara l'estinzione del processo a spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24
settembre 2025.
IL PRESIDENTE Est.
Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MASSETTI Dott. Cesare Presidente est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
GABRIELE Dott.ssa Vittoria Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 857/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 24
settembre 2025
d a
, Parte_1 Pt_2
e rappresentati e difesi
[...] Parte_3
dall'Avv.to Eulalia Malipensa del Foro di Milano e dall'Avv.to
Francesca Bazoli del Foro di Brescia, il secondo procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTI
c o n t r o
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
Maria Donatella Beretta del Foro di Milano, procuratore anche domiciliatario, giusta procura generale alle liti - 2 -
APPELLATA
c o n t r o
(poi Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv.to Elio Ludini del Foro di Roma,
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di intervento del giudizio di primo grado
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
1697/2021 notificata il 25 giugno 2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, CONCLUSIONI DELLE
PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Brescia, adito su ricorso dell' Controparte_1
ingiungeva a , a
[...] Parte_1 Pt_2
a oltre che a , quali
[...] Parte_3 Parte_4
fideiussori della il pagamento della somma di Controparte_4
€ 73.156,90=, oltre a interessi e spese. Il credito si riferiva ad un contratto di leasing immobiliare e, segnatamente, al pagamento dei canoni scaduti. Il decreto veniva munito di clausola di provvisoria esecuzione.
e Parte_1 Parte_2
interponevano opposizione avverso il suddetto Parte_3
provvedimento per i seguenti motivi: carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
assenza di prova scritta del credito;
mancanza di certezza e di liquidità del credito (tra l'altro, essendo stato - 3 -
ingiunto il pagamento di una rata maturata successivamente al fallimento della società debitrice principale); mancata decurtazione di alcune note di credito;
errato conteggio degli interessi convenzionali nel decreto e nel precetto;
applicazione di tassi di interesse usurari;
rilascio della fideiussione per un importo superiore rispetto a quello del contratto garantito;
violazione del principio di buona fede e correttezza ad opera della convenuta nell'esecuzione del contratto per il tentativo di parcellizzazione del credito, per aver deciso di utilizzare la celere procedura monitoria, riservandosi di agire per ulteriori crediti in forza del medesimo contratto, e per non aver accettato proposte transattive che prevedevano il subentro di terzi nel contratto.
Resisteva la . Controparte_1 CP_1
Nel processo interveniva volontariamente la
[...]
quale cessionaria del credito dalla Controparte_2 Controparte_1
[...]
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- rigetta le domande di parte attrice e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- spese di lite liquidate come in parte motiva
Riteneva il primo giudice:
- che i contratti di garanzia conclusi dagli attori opponenti erano dei contratti autonomi, tanto potendo ritenersi in forza della clausola g)
(“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Vostra società,
a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, - 4 -
quanto dovutole…”) e della clausola h) (“in deroga a quanto previsto
dall'art. 1945 cc, il fideiussore rinuncia anche ad opporre alla Vostra
Società le eccezioni opponibili dal debitore”);
- che detta qualificazione escludeva l'ammissibilità di qualsiasi eccezione relativa alla prova del credito e del suo ammontare, ma non anche delle eccezioni relative alla violazione del divieto di anatocismo ed all'applicazione di interessi usurari;
- che l'anatocismo lamentato era quello derivante dall'applicazione di interessi di mora sull'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota di interessi);
- che l'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, applicabile
ratione temporis, prevedeva che “nelle operazioni di finanziamento per
le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il
pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di
inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla
scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre
interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del
pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione
periodica”;
- che, pertanto, era legittimo il conteggio degli interessi di mora sull'intera rata non corrisposta;
- che, a voler ammettere la sommatoria tra interessi moratori e interessi convenzionali, non era comunque corretto sommare il tasso corrispettivo al tasso di interesse moratorio e/o alle spese per il recupero credito, dato che, mentre il tasso corrispettivo è applicato - 5 -
sull'intero capitale, il tasso moratorio e le spese di recupero devono essere valutate in relazione alla sola rata o alle sole rate non corrisposte;
- che nella specie non era configurabile una violazione del divieto di parcellizzazione del credito, dato che il credito al pagamento dei canoni scaduti era esigibile, mentre il pagamento della penale contrattuale necessitava di ulteriori adempimenti non certo immediati;
- che il rifiuto frapposto dalla concedente di acconsentire al subentro da parte di una newco inattiva, o di non dare seguito a generiche dichiarazioni di volontà di subentro o a manifestazioni di volontà di subentro a condizioni diverse non integrava una violazione del principio di buona fede;
- che, per le medesime ragioni, non si poteva addivenire ad una riduzione dell'importo dovuto ex art. 1227 comma 1 c.c.;
- che ogni contestazione in merito all'eventuale assenza di prova in ordine all'effettiva cessione del credito era superata dall'intervenuto riconoscimento della cessione ad opera della cedente;
- che era infondata l'argomentazione fondata sull'allegata inesistenza del debito alla data della cessione in quanto già pagato dagli opponenti;
- che, infatti, il pagamento effettuato in forza di un titolo giudiziale esecutivo ma non definitivo, senza volontà di rinunciare all'accertamento dell'inesistenza del credito, non ne poteva comportare l'estinzione;
- che la procura alle liti rilasciata dai procuratori speciali della terza intervenuta era regolare. - 6 -
e Parte_1 Parte_2
interponevano appello la suddetta decisione per i Parte_3
seguenti motivi:
- 1) errata ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- 2) rilevanza dei profili e delle circostanze oggetto del presente appello ai fini della violazione di legge (2.1) violazione dei principi dettati in tema di valutazione delle prove;
2.2) violazione dell'art. 115,
comma 1, c.p.c.; 2.3) violazione del principio fondamentale del contraddittorio;
2.4) l'errata qualificazione delle fideiussioni de quibus
e la conseguente violazione degli artt. 1936 e ss.; 2.5) l'errata applicazione del divieto di parcellizzazione del credito e la conseguente violazione degli artt. 111 Cost. e 1375 c.c.; 2.6) l'errata interpretazione della condotta abusiva di ed errata applicazione degli Controparte_1
artt. 1375, 1175, 1406 c.c.);
- 3) rilevanza dei profili e delle circostanze oggetto di appello ai fini della decisione impugnata (3.1) l'errata qualificazione delle fideiussioni e il conseguente rigetto delle eccezioni relative all'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile: la non debenza della fattura n. 7224959 del 29.9.2015 in quanto successiva alla data del fallimento;
3.2) l'errata qualificazione delle fideiussioni e il conseguente rigetto delle eccezioni relative all'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile: il dovuto storno delle indicizzazioni non accreditate;
3.3) l'errata qualificazione delle fideiussioni e il conseguente rigetto delle eccezioni relative all'inesistenza di un credito - 7 -
certo, liquido ed esigibile: i vizi nei conteggi delle rate;
3.4) l'errata qualificazione delle fideiussioni e il conseguente rigetto delle eccezioni relative all'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile: l'errato conteggio degli interessi convenzionali sia del decreto ingiuntivo sia del precetto;
3.5) sulla violazione degli artt. 111 e 2 Cost., nonché degli artt. 1375 e 1175 c.c.: l'indebita parcellizzazione del credito;
3.6) sulla violazione degli artt. 1175, 1375, 1406 e 1227, comma 2 c.c.; 3.7) sulla violazione dell'art. 1227 c.c.; 3.8) segue: sull'abuso del diritto;
3.9)
sulla violazione degli artt. 1382, 1218 e 1223 c.c.; 3.10) sulla violazione dell'art. 1227, co. 1);
- 4) sul vizio per omessa pronuncia.
Resistevano la . e la Controparte_1 CP_1 [...]
(poi . Controparte_2 Controparte_3
Respinta l'istanza di sospensiva, la causa veniva, quindi,
rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, tuttavia, le parti raggiungevano un accordo transattivo.
Indi gli appellanti dichiaravano di rinunciare agli atti del giudizio di appello, mentre le appellate dichiaravano di accettare la rinuncia.
Le parti, pertanto, chiedevano concordemente di dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate,
rinunciando altresì alla concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali, e in tal senso precisavano le conclusioni.
La Corte, preso atto della rinuncia e delle accettazioni, e - 8 -
verificata la regolarità delle stesse, in quanto provenienti dai procuratori muniti di mandato speciale, non può che dichiarare l'estinzione del processo a spese di lite compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- dichiara l'estinzione del processo a spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24
settembre 2025.
IL PRESIDENTE Est.
Dott. Cesare Massetti