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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15655 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Pietro Persico Presidente
dott.ssa Ornella Baiocco Giudice
dott.ssa Lucia Bruni Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n r.g. 8776 del ruolo generale per l'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 2 luglio 2025 con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Premuda 16, presso lo studio dell'Avv. Pietro Franco Grillo che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata con separato atto da intendersi apposta in calce all'atto di citazione
attore
E
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, viale Pasteur 49, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Marescotti che li rappresenta e difende giuste deleghe in calce alla comparsa di costituzione
convenuti
1 NONCHÉ
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_3 C.F._4 in Roma, Via Antonio Pollaiolo n. 5, presso lo studio dell'Avv. Yuri Picciotti, il quale lo rappresenta e lo difende in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale.
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 1° luglio 2025 e in atti precisamente:
per parte attrice “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, accertati i fatti di cui in premessa, e previa comunicazione al PM competente della pendenza del presente giudizio, dichiarare ammissibile la querela di falso ex art 221 e ss c.p.c. avverso l'atto pubblico a rogito Notaio di Roma del 9/10/2017 (rep. 20824 racc. 11427) a firma Controparte_3 del sig. nato a [...] il [...] con autenticazione del Notaio Parte_1 Controparte_3 avendo interesse che venga accertata e dichiarata la falsità del documento (in ordine alla sua partecipazione all'atto, falsità della sottoscrizione non riconducibile ad esso, falsità sull'accertamento della identità personale attraverso la dichiarazione “dell'identità personale dei costituiti io notaio sono certo”, etc.etc.) utilizzando tutti gli accertamenti tecnici che il caso richiede ivi compreso l'esame dei documenti allegati (firma apposta sul mandato alle liti, carta d'identità) da valere come scritture di comparazione e contest(u)almente la nullità dell'atto di trasferimento. Con condanna alle spese di lite.”;
per parte convenuta e “rigettare tutte le domande di parte Controparte_1 CP_2 attrice da condannarsi al risarcimento dei danni anche ex art. 96 cpc oltre che alle spese competenze
e onorari di giudizio. In via istruttoria, si formula riserva di ogni ulteriore produzione e istanza chiedendo ammettersi la documentazione allegata alla presente costituzione, prova contraria alle richieste di prova avverse senza inversione dell'onere della prova nonchè prova per testimoni dei signori e circa l'effettiva Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 rituale sottoscrizione dell'atto di compravendita da parte di ”; Parte_1
per parte convenuta Notaio “rejecta ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_3 deduzione, Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: In via preliminare: (i) autorizzare, ex artt. 106 e 269
c.p.c., la chiamata in causa della C.F. Controparte_4
e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1 P.IVA_2
Milano alla Piazza Vetra n. 17, con la conseguente fissazione di una nuova udienza per la
2 trattazione del giudizio, al fine di manlevare il Notaio nella denegata e non Controparte_3 creduta ipotesi di accoglimento delle pretese attoree;
In via principale: (ii) accertare e dichiarare la piena validità dell'atto di compravendita dell'immobile sito in Roma alla Via Alfedena n. 9 stipulato in data 09.10.2017 per atto Notar (Rep. 20824; Racc. 11427), per tutte le ragioni Controparte_3 spiegate in premessa;
(iii) per l'effetto, rigettare la pretesa dell'attore nei confronti del Notaio
, poiché infondata in fatto ed in diritto;
(iv) condannare il Sig. al Controparte_3 Parte_1 pagamento in favore del Notaio delle spese, dei diritti e degli onorari del presente Controparte_3 giudizio;
In via subordinata: (v) per l'ipotesi di declaratoria di falsità dell'atto di compravendita dell'immobile sito in Roma alla Via Alfedena n. 9 stipulato in data 09.10.2017 per atto Notar
(Rep. 20824; Racc. 11427), accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti Controparte_3 per la declaratoria di una responsabilità professionale in capo al Notaio , per tutti Controparte_3
i motivi spiegati in narrativa;
(vi) per tale ipotesi, condannare i Sigg.ri e CP_2 [...]
ciascuno per il proprio titolo nonché per la propria quota di responsabilità, al pagamento CP_1 in favore del Notaio delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio;
In Controparte_3 via di ulteriore subordine: (vii) nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree e, dunque, di riconoscimento di una responsabilità in capo al Notaio , condannare Controparte_3
, C.F. e P.I. , in Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla Piazza Vetra n. 17, a manlevare il Notaio , in virtù delle polizze nn. IFL00011090, IFL001191.2001131 Controparte_3
e IFL0011158.2000947 e, pertanto, obbligare la medesima Compagnia a pagare tutto quanto eventualmente riconosciuto al Sig. a titolo di risarcimento dei danni patiti e/o di Parte_1 somme conseguenti alla declaratoria di nullità e/o falsità dell'atto di compravendita per cui è causa;
In via istruttoria: (viii) nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi di prova articolati dalla controparte, ammettere la presente difesa alla prova contraria. Con riserva di modificare e precisare le proprie domande, nonché di articolare mezzi di prova e di indicare i testi, nel pieno rispetto dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
Notaio , nonché e deducendo: Controparte_3 CP_2 Controparte_1
- di essere stato comproprietario, unitamente alla coniuge di un CP_2 immobile sito in Roma, Via Alfedena n. 9 (di seguito, “l'Immobile”);
- di aver appreso, solo successivamente e in modo fortuito, che l'Immobile era stato alienato a favore di mediante atto pubblico rogato dal Notaio Controparte_1
in data 9 ottobre 2017 (Rep. 20824; Racc. 11427); Controparte_3
- di non aver partecipato alla stipula dell'atto né di avervi apposto la propria sottoscrizione;
3 - di non aver percepito alcuna somma derivante dalla vendita, essendo il corrispettivo confluito su conto cointestato con la moglie, la quale lo avrebbe utilizzato per l'acquisto di altro immobile sito in Roma, Via Naide n. 156;
- di aver constatato che tale nuovo immobile risulta intestato, quanto alla nuda proprietà, alla figlia e al genero , mentre la coniuge CP_5 Tes_3 CP_2
e detiene il diritto di usufrutto;
[...]
- di ritenere il Notaio responsabile per aver attestato falsamente la propria CP_3 presenza alla stipula e per aver indebitamente attribuito a sé la paternità delle firme apposte sull'atto, che invece non sono riconducibili all'attore così come accertato dalla perizia grafica (doc. 2) che attesta che la firma dell'attore, ivi apposta, autenticata dal Notaio rogante, risulta apocrifa.
Sulla base di tali circostanze, l'attore proponeva querela di falso ex art. 221 e ss c.p.c., chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la falsità dell'atto di compravendita rogato dal Notaio in data 9 ottobre 2017 (Rep. 20824; Racc. 11427) e, Controparte_3 conseguentemente, la nullità dell'atto di trasferimento.
2. Il Notaio convenuto, , si costituiva in giudizio, contestando la Controparte_3 fondatezza delle allegazioni attoree, in quanto smentite dai fatti realmente accaduti.
Infatti, il professionista convenuto aveva proceduto all'identificazione del soggetto presentatosi come mediante esibizione di documento d'identità, Parte_1 successivamente fotocopiato e allegato all'atto, oltre ad avere fatto affidamento sulla conoscenza personale del venditore da parte degli altri soggetti presenti (acquirente, comproprietaria, agenti immobiliari). Inoltre, la perizia di parte attrice risultava viziata, sia perché basata su copia fotostatica dell'atto, sia per l'inattendibilità delle conclusioni tecniche del C.T.P.
In via subordinata, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa ( ) per Controparte_6 essere da essa manlevato in caso di accoglimento della domanda attorea.
3. Anche i convenuti e si costituivano ritualmente, CP_2 Controparte_1 contestando integralmente la ricostruzione dei fatti operata dall'attore e chiedendo il rigetto della domanda.
4. Il Giudice autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicurativa del Notaio
, che successivamente rinunciava alla suddetta chiamata del terzo (cfr. verbale di CP_3 udienza del 15 dicembre 2021).
5. Eseguita la comunicazione al Pubblico Ministero ai fini della sua partecipazione obbligatoria, la causa veniva istruita mediante CT grafologica con nomina della dott.ssa
4 quale Consulente Tecnico d'Ufficio, la quale veniva autorizzata a recarsi Persona_1 presso pubblici uffici al fine di acquisire ed estrarre copia delle scritture o dei documenti da usare per la comparazione, nonché a recarsi presso la sede dell'archivio notarile di
Roma al fine di visionare ed estrarre copia dell'atto notarile di compravendita oggetto di causa.
6. Espletata la CT, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
7. Dopo alcuni rinvii e mutato il Giudice assegnatario, con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 29 gennaio 2025 veniva rigettata la richiesta di interruzione del processo avanzata da parte attrice sull'assunto che alla convenuta era stato nominato CP_2 un curatore speciale ex art. 4 L. 898/70 nell'ambito del procedimento (r.g. 4126/22) di cessazione degli effetti civili matrimonio. Sul punto, si richiama quanto già motivato con l'ordinanza del 30 gennaio 2025 “…(…) l'art. 75 c.p.c. 5 c.p.c., nell'indicare le persone processualmente incapaci, si riferisce ai soggetti che siano stati privati della capacità di agire, in modo assoluto, per effetto di una sentenza di interdizione o in modo parziale, per effetto di una sentenza di inabilitazione e che siano rappresentati o assistiti da un tutore o curatore, senza far menzione, invece, dei soggetti colpiti da incapacità naturale, che non risultino ancora interdetti o inabilitati nelle forme di legge;
né, in relazione a questi ultimi, si pone l'esigenza di una sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c. per il promovimento della procedura di interdizione mediante il rito camerale previsto dagli artt. 712 e ss. c.p.c., posto che la "ratio" della disposizione dettata dall'art.
75 cit. si fonda, da un lato, sull'esigenza che ogni limitazione della capacità di agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito finale di uno specifico procedimento e, dall'altro, sull'altrettanto incontestabile esigenza di impedire il pericolo che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni sulla base di situazioni di non sollecito ed agevole accertamento, con il conseguente pregiudizio del diritto di tutela giurisdizionale della parte che ha proposto la domanda (Cass. civ. 21507/2019). Nel caso di specie l'attore non ha documentato che la sia CP_2 stata privata della capacità di agire in modo assoluto per effetto per effetto di una sentenza di interdizione o in modo parziale, per effetto di una sentenza di inabilitazione”).
8. La causa veniva quindi rinviata per la precisazione all'udienza cartolare del 1° luglio
2025 a seguito della quale veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
9. La domanda formulata da parte attrice circa l'accertamento della falsità dell'atto di compravendita rogato dal notaio in data 9 ottobre 2017 (Rep. 20824; Controparte_3
Racc. 11427) non merita accoglimento.
L'ausiliario del Giudice, dopo aver svolto una fase iniziale di analisi del documento in verifica e una successiva fase analitica di studio della gestualità grafica di , Parte_1 ha concluso che gli accertamenti espletati sulla base della documentazione disponibile
5 portano ad esprimere un giudizio tecnico conclusivo di autografia delle sottoscrizioni in verifica a nome presenti nell'atto di compravendita a rogito Notaio Parte_1
in data 9 ottobre 2017 (Rep. 20824; Racc. 11427) (dalla ctu, pag. 43-44 “In Controparte_3 particolare rispetto alle firme autografe è emerso un quadro di variabilità piuttosto articolato rispetto alla morfologia dei singoli grafemi, dovuto alle evidenti difficoltà grafo-motorie dello scrivente: sono state rilevate problematiche legate al coordinamento motorio che determinano contrazioni e movimenti non sinergici della mano associati a grafemi stentati e per questo differenziati in termini di profilature - sebbene in un contesto grafico coerente e caratterizzato da automatismi radicalizzati. Tale "profilo" grafico è risultato assolutamente compatibile con le firme in verifica, le quali possono essere perfettamente inserite – sia in senso cronologico sia in senso grafologico - nel quadro scrittorio in questione. Già ad una prima disamina delle firme in verifica - e dunque ancor prima di procedere all'esame confrontuale con le autografe di riferimento - erano emersi segni di spontaneità e genuinità grafica. Tali aspetti, unitamente ai rilievi successivamente effettuati in sede confrontuale, hanno permesso di escludere con fermezza l'ipotesi imitativa, oggettivamente presa in considerazione da questa CT”).
In replica alle osservazioni di parte attrice sulla circostanza che il CT non ha dato rilievo alle “numerosi e qualificanti difformità” tra le sottoscrizioni in verifica e in comparizione, la dott.ssa ha osservato di non essersi limitata “a riportare unicamente delle suggestive Per_1 somiglianze ma analogie di natura dinamico espressiva palesi a livello trasversale tra le varie firme.
Inoltre le difformità rilevate dal collega sono prettamente formali e giustificabili dalla fisiologia del gesto grafico12 (che vede la mano non come una stampante). In questo scenario teorico la firma X2 riferita dal collega presenta impacci come tutte le altre firme (più evidenti nell'iniziale) ma non evidenzia nessun elemento di incongruenza rispetto all'intero quadro scrittorio.”
Sempre in risposta alle osservazioni del TP di parte attrice circa le difficoltà del CT a spiegare perché in alcune sottoscrizioni in verifica siano presenti segni grafici che non sono presenti in comparizione, la dott.ssa ha ribadito che il TP non ha riportato Per_1 rilievi al microscopio o scansione a supporto di tali contestazioni, ma solamente immagini elaborate dal CT (testualmente, “il TP si è limitato a utilizzare esemplificazioni della sottoscritta senza riportare i propri rilievi fatti eventualmente in autonomia - nessun rilievo al microscopio nessuna scansione del collega viene riportata a supporto di tali contestazioni, solo immagini estrapolate dall'elaborato della sottoscritta (!) peraltro senza MAI mettere a confronto le firme in verifica indicate con alcuna delle comparative.”); ha escluso che fossero presenti nelle firme in verifica, oggetto di dettagliato esame, le fenomenologie annunciate dal TP (giustapposizioni rabberciamenti e altri indici di artificiosità), peraltro nemmeno evidenziate dallo stesso attraverso specifici rilievi controdeduttori”; infine, il CT ha chiarito che “per i documenti da X7 a X12, il supporto cartaceo non era più costituito da fogli protocollo rigati bensì da fogli/stampe a colori
(relativi alla “Prestazione energetica degli edifici” e allegati all'atto stesso). Trattandosi appunto di
6 stampe a colori (sulle quali sono state apposte le firme) è del tutto naturale che le immagine relative alle sottoscrizioni di tali documenti presentino tracce di toner di color magenta e giallo se osservate al microscopio (!izzato sempre nella sua relazione delle scansioni o riproduzioni tratte dall'originale, in quanto alcune delle immagini riprodotte da p. 16 in poi sono chiaramente delle riproduzioni tratte da stampe a colori, come evidente dalle numerose tracce di toner di colore magenta e giallo”.
10. Il Collegio condivide pienamente le conclusioni cui è giunto l'ausiliario del Giudice, chiaramente e logicamente argomentate sulla base degli accertamenti di fatto espletati, circa l'autografia delle sottoscrizioni a nome di nell'atto di compravendita Parte_1
a rogito notaio in data 9 ottobre 2017 (rep.n.20824; racc. n.11427). Controparte_3
Non ricorrono quindi i presupposti per chiedere chiarimenti al CT.
11. Deve quindi dichiararsi l'autografia della sottoscrizione imputabile a e, Parte_1 dunque, la validità dell'atto di compravendita dell'immobile sito in Roma alla Via
Alfedena n. 9 stipulato in data 09.10.2017 per atto Notar (Rep. 20824; Controparte_3
Racc. 11427).
12. Il rigetto della querela comporta la pronuncia delle statuizioni accessorie previste dall'art. 226 c.p.c. (restituzione del documento, ordine al cancelliere di annotazione della presente sentenza sull'originale del documento, applicazione della sanzione pecuniaria di
€ 20,00 al querelante)
13. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo in base ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e ss.ii.mm. in relazione al valore della controversia (indeterminabile e di complessità bassa avuto riguardo alla natura eminentemente documentale ed interpretativa della controversia) e tenuto conto di tutte e quattro le fasi (studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria).
Le spese di CT, per come liquidate con provvedimento reso all'udienza del 14.09.2022, sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
14. Non si ritiene invece meritevole di accoglimento la domanda di parte convenuta e di condanna della opposta per lite temeraria ex art. 96 Controparte_1 CP_2
c.p.c. non risultando provate la mala fede e la colpa grave né eventuali danni conseguiti all'iniziativa giudiziaria di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da nei confronti di Notaio , di Parte_1 Controparte_3
e riguardo l'atto pubblico rogato dal Notaio CP_2 Controparte_1 CP_3
7 in data 09.10.2017 (Rep. 20824; Racc. 11427), ogni altra istanza disattesa o CP_3 assorbita, così dispone:
- respinge la querela di falso proposta da e dichiara l'autografia della Parte_1 sottoscrizione imputabile a e dunque la validità dell'atto pubblico rogato Parte_1 dal Notaio in data 09.10.2017 (Rep. 20824; Racc. 11427); Controparte_3
- ordina alla Cancelleria la restituzione del documento impugnato di falso e la menzione della presente sentenza sull'originale del medesimo;
- condanna il querelante al pagamento della sanzione pecuniaria di € 20,00; Parte_1
- condanna il querelante a rifondere le spese di lite al convenuto Notaio Parte_1
che si liquidano in euro 7.616,00 nonché ai convenuti e Controparte_3 CP_2 che si liquidano in euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario delle spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente le spese di CT a carico di parte attrice, . Parte_1
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Tredicesima Sezione civile il
07.11.2025.
Il Presidente
Dott. Pietro Persico
Il Giudice relatore dott.ssa Lucia Bruni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Pietro Persico Presidente
dott.ssa Ornella Baiocco Giudice
dott.ssa Lucia Bruni Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n r.g. 8776 del ruolo generale per l'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 2 luglio 2025 con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Premuda 16, presso lo studio dell'Avv. Pietro Franco Grillo che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata con separato atto da intendersi apposta in calce all'atto di citazione
attore
E
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, viale Pasteur 49, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Marescotti che li rappresenta e difende giuste deleghe in calce alla comparsa di costituzione
convenuti
1 NONCHÉ
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_3 C.F._4 in Roma, Via Antonio Pollaiolo n. 5, presso lo studio dell'Avv. Yuri Picciotti, il quale lo rappresenta e lo difende in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale.
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 1° luglio 2025 e in atti precisamente:
per parte attrice “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, accertati i fatti di cui in premessa, e previa comunicazione al PM competente della pendenza del presente giudizio, dichiarare ammissibile la querela di falso ex art 221 e ss c.p.c. avverso l'atto pubblico a rogito Notaio di Roma del 9/10/2017 (rep. 20824 racc. 11427) a firma Controparte_3 del sig. nato a [...] il [...] con autenticazione del Notaio Parte_1 Controparte_3 avendo interesse che venga accertata e dichiarata la falsità del documento (in ordine alla sua partecipazione all'atto, falsità della sottoscrizione non riconducibile ad esso, falsità sull'accertamento della identità personale attraverso la dichiarazione “dell'identità personale dei costituiti io notaio sono certo”, etc.etc.) utilizzando tutti gli accertamenti tecnici che il caso richiede ivi compreso l'esame dei documenti allegati (firma apposta sul mandato alle liti, carta d'identità) da valere come scritture di comparazione e contest(u)almente la nullità dell'atto di trasferimento. Con condanna alle spese di lite.”;
per parte convenuta e “rigettare tutte le domande di parte Controparte_1 CP_2 attrice da condannarsi al risarcimento dei danni anche ex art. 96 cpc oltre che alle spese competenze
e onorari di giudizio. In via istruttoria, si formula riserva di ogni ulteriore produzione e istanza chiedendo ammettersi la documentazione allegata alla presente costituzione, prova contraria alle richieste di prova avverse senza inversione dell'onere della prova nonchè prova per testimoni dei signori e circa l'effettiva Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 rituale sottoscrizione dell'atto di compravendita da parte di ”; Parte_1
per parte convenuta Notaio “rejecta ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_3 deduzione, Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: In via preliminare: (i) autorizzare, ex artt. 106 e 269
c.p.c., la chiamata in causa della C.F. Controparte_4
e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1 P.IVA_2
Milano alla Piazza Vetra n. 17, con la conseguente fissazione di una nuova udienza per la
2 trattazione del giudizio, al fine di manlevare il Notaio nella denegata e non Controparte_3 creduta ipotesi di accoglimento delle pretese attoree;
In via principale: (ii) accertare e dichiarare la piena validità dell'atto di compravendita dell'immobile sito in Roma alla Via Alfedena n. 9 stipulato in data 09.10.2017 per atto Notar (Rep. 20824; Racc. 11427), per tutte le ragioni Controparte_3 spiegate in premessa;
(iii) per l'effetto, rigettare la pretesa dell'attore nei confronti del Notaio
, poiché infondata in fatto ed in diritto;
(iv) condannare il Sig. al Controparte_3 Parte_1 pagamento in favore del Notaio delle spese, dei diritti e degli onorari del presente Controparte_3 giudizio;
In via subordinata: (v) per l'ipotesi di declaratoria di falsità dell'atto di compravendita dell'immobile sito in Roma alla Via Alfedena n. 9 stipulato in data 09.10.2017 per atto Notar
(Rep. 20824; Racc. 11427), accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti Controparte_3 per la declaratoria di una responsabilità professionale in capo al Notaio , per tutti Controparte_3
i motivi spiegati in narrativa;
(vi) per tale ipotesi, condannare i Sigg.ri e CP_2 [...]
ciascuno per il proprio titolo nonché per la propria quota di responsabilità, al pagamento CP_1 in favore del Notaio delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio;
In Controparte_3 via di ulteriore subordine: (vii) nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree e, dunque, di riconoscimento di una responsabilità in capo al Notaio , condannare Controparte_3
, C.F. e P.I. , in Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla Piazza Vetra n. 17, a manlevare il Notaio , in virtù delle polizze nn. IFL00011090, IFL001191.2001131 Controparte_3
e IFL0011158.2000947 e, pertanto, obbligare la medesima Compagnia a pagare tutto quanto eventualmente riconosciuto al Sig. a titolo di risarcimento dei danni patiti e/o di Parte_1 somme conseguenti alla declaratoria di nullità e/o falsità dell'atto di compravendita per cui è causa;
In via istruttoria: (viii) nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi di prova articolati dalla controparte, ammettere la presente difesa alla prova contraria. Con riserva di modificare e precisare le proprie domande, nonché di articolare mezzi di prova e di indicare i testi, nel pieno rispetto dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
Notaio , nonché e deducendo: Controparte_3 CP_2 Controparte_1
- di essere stato comproprietario, unitamente alla coniuge di un CP_2 immobile sito in Roma, Via Alfedena n. 9 (di seguito, “l'Immobile”);
- di aver appreso, solo successivamente e in modo fortuito, che l'Immobile era stato alienato a favore di mediante atto pubblico rogato dal Notaio Controparte_1
in data 9 ottobre 2017 (Rep. 20824; Racc. 11427); Controparte_3
- di non aver partecipato alla stipula dell'atto né di avervi apposto la propria sottoscrizione;
3 - di non aver percepito alcuna somma derivante dalla vendita, essendo il corrispettivo confluito su conto cointestato con la moglie, la quale lo avrebbe utilizzato per l'acquisto di altro immobile sito in Roma, Via Naide n. 156;
- di aver constatato che tale nuovo immobile risulta intestato, quanto alla nuda proprietà, alla figlia e al genero , mentre la coniuge CP_5 Tes_3 CP_2
e detiene il diritto di usufrutto;
[...]
- di ritenere il Notaio responsabile per aver attestato falsamente la propria CP_3 presenza alla stipula e per aver indebitamente attribuito a sé la paternità delle firme apposte sull'atto, che invece non sono riconducibili all'attore così come accertato dalla perizia grafica (doc. 2) che attesta che la firma dell'attore, ivi apposta, autenticata dal Notaio rogante, risulta apocrifa.
Sulla base di tali circostanze, l'attore proponeva querela di falso ex art. 221 e ss c.p.c., chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la falsità dell'atto di compravendita rogato dal Notaio in data 9 ottobre 2017 (Rep. 20824; Racc. 11427) e, Controparte_3 conseguentemente, la nullità dell'atto di trasferimento.
2. Il Notaio convenuto, , si costituiva in giudizio, contestando la Controparte_3 fondatezza delle allegazioni attoree, in quanto smentite dai fatti realmente accaduti.
Infatti, il professionista convenuto aveva proceduto all'identificazione del soggetto presentatosi come mediante esibizione di documento d'identità, Parte_1 successivamente fotocopiato e allegato all'atto, oltre ad avere fatto affidamento sulla conoscenza personale del venditore da parte degli altri soggetti presenti (acquirente, comproprietaria, agenti immobiliari). Inoltre, la perizia di parte attrice risultava viziata, sia perché basata su copia fotostatica dell'atto, sia per l'inattendibilità delle conclusioni tecniche del C.T.P.
In via subordinata, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa ( ) per Controparte_6 essere da essa manlevato in caso di accoglimento della domanda attorea.
3. Anche i convenuti e si costituivano ritualmente, CP_2 Controparte_1 contestando integralmente la ricostruzione dei fatti operata dall'attore e chiedendo il rigetto della domanda.
4. Il Giudice autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicurativa del Notaio
, che successivamente rinunciava alla suddetta chiamata del terzo (cfr. verbale di CP_3 udienza del 15 dicembre 2021).
5. Eseguita la comunicazione al Pubblico Ministero ai fini della sua partecipazione obbligatoria, la causa veniva istruita mediante CT grafologica con nomina della dott.ssa
4 quale Consulente Tecnico d'Ufficio, la quale veniva autorizzata a recarsi Persona_1 presso pubblici uffici al fine di acquisire ed estrarre copia delle scritture o dei documenti da usare per la comparazione, nonché a recarsi presso la sede dell'archivio notarile di
Roma al fine di visionare ed estrarre copia dell'atto notarile di compravendita oggetto di causa.
6. Espletata la CT, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
7. Dopo alcuni rinvii e mutato il Giudice assegnatario, con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 29 gennaio 2025 veniva rigettata la richiesta di interruzione del processo avanzata da parte attrice sull'assunto che alla convenuta era stato nominato CP_2 un curatore speciale ex art. 4 L. 898/70 nell'ambito del procedimento (r.g. 4126/22) di cessazione degli effetti civili matrimonio. Sul punto, si richiama quanto già motivato con l'ordinanza del 30 gennaio 2025 “…(…) l'art. 75 c.p.c. 5 c.p.c., nell'indicare le persone processualmente incapaci, si riferisce ai soggetti che siano stati privati della capacità di agire, in modo assoluto, per effetto di una sentenza di interdizione o in modo parziale, per effetto di una sentenza di inabilitazione e che siano rappresentati o assistiti da un tutore o curatore, senza far menzione, invece, dei soggetti colpiti da incapacità naturale, che non risultino ancora interdetti o inabilitati nelle forme di legge;
né, in relazione a questi ultimi, si pone l'esigenza di una sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c. per il promovimento della procedura di interdizione mediante il rito camerale previsto dagli artt. 712 e ss. c.p.c., posto che la "ratio" della disposizione dettata dall'art.
75 cit. si fonda, da un lato, sull'esigenza che ogni limitazione della capacità di agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito finale di uno specifico procedimento e, dall'altro, sull'altrettanto incontestabile esigenza di impedire il pericolo che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni sulla base di situazioni di non sollecito ed agevole accertamento, con il conseguente pregiudizio del diritto di tutela giurisdizionale della parte che ha proposto la domanda (Cass. civ. 21507/2019). Nel caso di specie l'attore non ha documentato che la sia CP_2 stata privata della capacità di agire in modo assoluto per effetto per effetto di una sentenza di interdizione o in modo parziale, per effetto di una sentenza di inabilitazione”).
8. La causa veniva quindi rinviata per la precisazione all'udienza cartolare del 1° luglio
2025 a seguito della quale veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
9. La domanda formulata da parte attrice circa l'accertamento della falsità dell'atto di compravendita rogato dal notaio in data 9 ottobre 2017 (Rep. 20824; Controparte_3
Racc. 11427) non merita accoglimento.
L'ausiliario del Giudice, dopo aver svolto una fase iniziale di analisi del documento in verifica e una successiva fase analitica di studio della gestualità grafica di , Parte_1 ha concluso che gli accertamenti espletati sulla base della documentazione disponibile
5 portano ad esprimere un giudizio tecnico conclusivo di autografia delle sottoscrizioni in verifica a nome presenti nell'atto di compravendita a rogito Notaio Parte_1
in data 9 ottobre 2017 (Rep. 20824; Racc. 11427) (dalla ctu, pag. 43-44 “In Controparte_3 particolare rispetto alle firme autografe è emerso un quadro di variabilità piuttosto articolato rispetto alla morfologia dei singoli grafemi, dovuto alle evidenti difficoltà grafo-motorie dello scrivente: sono state rilevate problematiche legate al coordinamento motorio che determinano contrazioni e movimenti non sinergici della mano associati a grafemi stentati e per questo differenziati in termini di profilature - sebbene in un contesto grafico coerente e caratterizzato da automatismi radicalizzati. Tale "profilo" grafico è risultato assolutamente compatibile con le firme in verifica, le quali possono essere perfettamente inserite – sia in senso cronologico sia in senso grafologico - nel quadro scrittorio in questione. Già ad una prima disamina delle firme in verifica - e dunque ancor prima di procedere all'esame confrontuale con le autografe di riferimento - erano emersi segni di spontaneità e genuinità grafica. Tali aspetti, unitamente ai rilievi successivamente effettuati in sede confrontuale, hanno permesso di escludere con fermezza l'ipotesi imitativa, oggettivamente presa in considerazione da questa CT”).
In replica alle osservazioni di parte attrice sulla circostanza che il CT non ha dato rilievo alle “numerosi e qualificanti difformità” tra le sottoscrizioni in verifica e in comparizione, la dott.ssa ha osservato di non essersi limitata “a riportare unicamente delle suggestive Per_1 somiglianze ma analogie di natura dinamico espressiva palesi a livello trasversale tra le varie firme.
Inoltre le difformità rilevate dal collega sono prettamente formali e giustificabili dalla fisiologia del gesto grafico12 (che vede la mano non come una stampante). In questo scenario teorico la firma X2 riferita dal collega presenta impacci come tutte le altre firme (più evidenti nell'iniziale) ma non evidenzia nessun elemento di incongruenza rispetto all'intero quadro scrittorio.”
Sempre in risposta alle osservazioni del TP di parte attrice circa le difficoltà del CT a spiegare perché in alcune sottoscrizioni in verifica siano presenti segni grafici che non sono presenti in comparizione, la dott.ssa ha ribadito che il TP non ha riportato Per_1 rilievi al microscopio o scansione a supporto di tali contestazioni, ma solamente immagini elaborate dal CT (testualmente, “il TP si è limitato a utilizzare esemplificazioni della sottoscritta senza riportare i propri rilievi fatti eventualmente in autonomia - nessun rilievo al microscopio nessuna scansione del collega viene riportata a supporto di tali contestazioni, solo immagini estrapolate dall'elaborato della sottoscritta (!) peraltro senza MAI mettere a confronto le firme in verifica indicate con alcuna delle comparative.”); ha escluso che fossero presenti nelle firme in verifica, oggetto di dettagliato esame, le fenomenologie annunciate dal TP (giustapposizioni rabberciamenti e altri indici di artificiosità), peraltro nemmeno evidenziate dallo stesso attraverso specifici rilievi controdeduttori”; infine, il CT ha chiarito che “per i documenti da X7 a X12, il supporto cartaceo non era più costituito da fogli protocollo rigati bensì da fogli/stampe a colori
(relativi alla “Prestazione energetica degli edifici” e allegati all'atto stesso). Trattandosi appunto di
6 stampe a colori (sulle quali sono state apposte le firme) è del tutto naturale che le immagine relative alle sottoscrizioni di tali documenti presentino tracce di toner di color magenta e giallo se osservate al microscopio (!izzato sempre nella sua relazione delle scansioni o riproduzioni tratte dall'originale, in quanto alcune delle immagini riprodotte da p. 16 in poi sono chiaramente delle riproduzioni tratte da stampe a colori, come evidente dalle numerose tracce di toner di colore magenta e giallo”.
10. Il Collegio condivide pienamente le conclusioni cui è giunto l'ausiliario del Giudice, chiaramente e logicamente argomentate sulla base degli accertamenti di fatto espletati, circa l'autografia delle sottoscrizioni a nome di nell'atto di compravendita Parte_1
a rogito notaio in data 9 ottobre 2017 (rep.n.20824; racc. n.11427). Controparte_3
Non ricorrono quindi i presupposti per chiedere chiarimenti al CT.
11. Deve quindi dichiararsi l'autografia della sottoscrizione imputabile a e, Parte_1 dunque, la validità dell'atto di compravendita dell'immobile sito in Roma alla Via
Alfedena n. 9 stipulato in data 09.10.2017 per atto Notar (Rep. 20824; Controparte_3
Racc. 11427).
12. Il rigetto della querela comporta la pronuncia delle statuizioni accessorie previste dall'art. 226 c.p.c. (restituzione del documento, ordine al cancelliere di annotazione della presente sentenza sull'originale del documento, applicazione della sanzione pecuniaria di
€ 20,00 al querelante)
13. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo in base ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e ss.ii.mm. in relazione al valore della controversia (indeterminabile e di complessità bassa avuto riguardo alla natura eminentemente documentale ed interpretativa della controversia) e tenuto conto di tutte e quattro le fasi (studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria).
Le spese di CT, per come liquidate con provvedimento reso all'udienza del 14.09.2022, sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
14. Non si ritiene invece meritevole di accoglimento la domanda di parte convenuta e di condanna della opposta per lite temeraria ex art. 96 Controparte_1 CP_2
c.p.c. non risultando provate la mala fede e la colpa grave né eventuali danni conseguiti all'iniziativa giudiziaria di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da nei confronti di Notaio , di Parte_1 Controparte_3
e riguardo l'atto pubblico rogato dal Notaio CP_2 Controparte_1 CP_3
7 in data 09.10.2017 (Rep. 20824; Racc. 11427), ogni altra istanza disattesa o CP_3 assorbita, così dispone:
- respinge la querela di falso proposta da e dichiara l'autografia della Parte_1 sottoscrizione imputabile a e dunque la validità dell'atto pubblico rogato Parte_1 dal Notaio in data 09.10.2017 (Rep. 20824; Racc. 11427); Controparte_3
- ordina alla Cancelleria la restituzione del documento impugnato di falso e la menzione della presente sentenza sull'originale del medesimo;
- condanna il querelante al pagamento della sanzione pecuniaria di € 20,00; Parte_1
- condanna il querelante a rifondere le spese di lite al convenuto Notaio Parte_1
che si liquidano in euro 7.616,00 nonché ai convenuti e Controparte_3 CP_2 che si liquidano in euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario delle spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente le spese di CT a carico di parte attrice, . Parte_1
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Tredicesima Sezione civile il
07.11.2025.
Il Presidente
Dott. Pietro Persico
Il Giudice relatore dott.ssa Lucia Bruni
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