TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/06/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2340 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 23.5.2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PICCARDO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in VIA XX SETTEMBRE
9/3 SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace –
Con l'intervento della Procura della repubblica - SEDE
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23.5.2025 parte ricorrente, quale unica parte costituita e presente, ha insistito come in atti, chiedendo: “che l'Ill.mo Tribunale Civile di Savona, ai sensi degli articoli 473- bis n. 11 e ss, 29 e 39 c.p.c., voglia:
1) ammonire il signor nato a [...] il giorno 16 febbraio 1987, c.,f. , Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente ad Altare, Loc. La Vera n. 1, a seguito del grave inadempimento derivante dal mancato, reiterato pagamento del mantenimento e delle spese straordinarie della FI minore e dei doveri di Persona_1
corretto esercizio della genitorialità;
2) individuare ai sensi dell'articolo 614 – bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo, nell'esecuzione del provvedimento: 3) Adottare ogni più opportuno provvedimento di modifica d'ufficio dei provvedimenti in vigore, nell'interesse superiore della minore, ai sensi dell'articolo 473 – bis n. 39”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione il ricorso con cui ha chiesto, relativamente al regime di affido, visita e Parte_1
mantenimento della FI , nata in data [...] dalla relazione more uxorio con la Per_1 Controparte_1
modifica dei provvedimenti in vigore (decreto del 26.9.2019) e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473bis.39 c.p.c.
La ricorrente ha dedotto che:
- da agosto 2023 l'ex compagno ha omesso di partecipare al mantenimento della FI e che ogni tentativo di recuperare i contributi non versati è ad oggi risultato vano;
- l'ex compagno non ha una regolare frequentazione con la FI, ma contatti soltanto sporadici.
Il resistente, malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito, ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante relazioni dei Servizi Sociali e della Guardia di Finanza territorialmente competenti, finché all'udienza del 23.5.2025 è stata rimessa in decisione al Collegio.
Ciò posto, il Collegio osserva, innanzitutto, che dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Savona
Prot. n. 43868 del 13.5.2025 e Prot. n. 48724 del 26.5.2025 emerge come il resistente, reiteratamente convocato, non abbia presenziato agli incontri conoscitivi all'uopo fissati.
L'uomo, dunque, è rimasto contumace nel presente giudizio e si è sottratto alle indagini conoscitive dei
Servizi Sociali incaricati.
I Servizi Sociali hanno dato atto che l'ambiente di vita di è adeguato, che la ragazza è circondata da Per_1
una rete familiare (materna) di supporto ed è ben inserita nel gruppo dei pari, che l'andamento scolastico della minore è positivo e che la frequentazione padre-FI ormai da tempo è irregolare e meramente saltuaria.
I Servizi Sociali hanno poi precisato che “rispetto al rapporto con il PÀ, la minore ha espresso … il desiderio di trascorrere più tempo con il PÀ, ad esempio a fine settimana alternati, prevedendo, in un primo momento, il rientro presso la casa materna ma non escludendo la futura possibilità di pernotto presso la casa paterna”.
I Servizi Sociali hanno anche rappresentato che avrebbe riferito “di aver visitato a seguito della Per_1
separazione del Sig. dalla compagna sia il nuovo appartamento del PÀ (dove risulta essere CP_1 Pt_2
presente una cameretta interamente dedicata a lei) che di quest'ultima”.
Nella relazione del Comune di Savona non vi è alcuna evidenza della sussistenza di una situazione di disagio in capo alla minore la quale sembra crescere in modo equilibrato e sereno, malgrado il rapporto col Per_1
padre sia certamente instabile.
Ora, l'art. 473bis.39 c.p.c., invocato da parte ricorrente, prevede espressamente che “il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore” qualora ricorrano “gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale”.
La disposizione citata prevede, altresì, che al ricorrere dei medesimi presupposti il giudice “può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'art. 614bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5000,00 euro a favore della
[...]
Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente CP_2
al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore”.
Al precipuo fine di tutelare la minore , il Collegio, anche nell'esercizio dei propri poteri officiosi, ritiene Per_1
per prima cosa di intervenire a modificare il decreto del 26.9.2019, prevedendo in luogo dell'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre la quale, per Per_1
l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la FI relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della ragazza.
Resta fermo che il resistente avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione di e Per_1
potrà ricorrere al giudice quando riterrà che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al di lei interesse.
I motivi per cui, a giudizio del Collegio, si impone una modifica del regime di affido vigente, con una limitazione in capo al padre, sono tutti riconducibili alle condotte abbandoniche del ed inadempienti CP_1
del rispetto al decreto del 26.9.2019. Ed invero il resistente: CP_1
• appare incurante del vigente regime delle visite e delle possibili sofferenze che rischia di infliggere alla FI nei lunghi periodi in cui né la frequenta né la contatta almeno telefonicamente. Nel tempo, l'uomo non ha esitato a trasferirsi in località distanti dalla FI, malgrado le conseguenti difficoltà nel dare continuità agli incontri stabiliti. Quando si è trasferito ad Altare, ha comunque intrattenuto con la FI una frequentazione meramente saltuaria. La relazione dei Servizi Sociali è datata 12.5.2025 ed in essa si dà atto che: “ Per_1
racconta di aver incontrato il PÀ alla fine del mese di febbraio ove avrebbero trascorso insieme il momento del pranzo. Ella aggiunge di comunicare con lui tramite l'applicazione di messaggistica Whatsapp e di aver ricevuto gli ultimi messaggi in data 8 aprile 2025, ovvero nell'occasione del suo dodicesimo compleanno e di non sapere se lo avrebbe visto in occasione delle festività di Pasqua”. Anche la ricorrente, in occasione dell'udienza del 6.3.2025, ha spiegato: “ ha visto il padre domenica scorsa e non la vedeva dal Per_1
26.12.2024 e ancora prima l'aveva vista al 27.9.2024. Lui ogni tanto manda messaggi alla bambina con foto ricordo. La bambina gli risponde. Non la chiama. Talvolta la bambina chiede perché il padre non la chiama”.
Ancora: “lui dice che è in difficoltà e non riesce a fare avanti e indietro da Altare”;
• appare incapace di comprendere i reali bisogni della FI. Come riferito ai Servizi Sociali, vorrebbe Per_1
avere col padre una frequentazione più stabile e più ampia, mentre il genitore resta assente anche per diversi mesi;
• appare inadeguato a partecipare alle decisioni che riguardano la minore, in quanto non ne comprende a pieno i bisogni ed in quanto non ne conosce a pieno le aspirazioni, non solo a causa della scarsa frequentazione, ma anche dell'assenza di adeguata comunicazione con la;
Pt_1
• sembra esprimere un certo disinteresse per la FI, anche sotto il profilo economico, non partecipando da tempo al suo mantenimento né ordinario né straordinario;
• sembra incapace di comunicare con la e di confrontarsi con lei, nell'interesse della FI . Pt_1 Per_1
Va precisato che allo stato non si ravvisano ragioni che sconsiglino l'affido esclusivo rafforzato alla madre la quale, per parte sua, risulta pienamente idonea e non ha sin qui manifestato alcuna tendenza escludente.
Anzi, la Sig.ra nell'interesse della FI, ha tollerato un regime di frequentazione assolutamente Pt_1
irregolare.
Le statuizioni che precedono vanno accompagnate con la previsione di un intervento diretto a supportare il padre nel recupero delle proprie competenze genitoriali e, quindi, anche nel recupero del pieno esercizio della responsabilità genitoriale.
In particolare, va prevista l'attivazione in favore di da parte dei Servizi Socio-Sanitari Controparte_1
territorialmente competenti di apposito percorso di sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo di superare i profili di inidoneità meglio indicati nei punti che precedono.
Come noto, non può imporsi al di sottoporsi al percorso indicato. Tuttavia, il suo rifiuto di CP_1
frequentare il previsto percorso di sostegno alla genitorialità, tanto più a fronte dei profili di inidoneità genitoriale sopra evidenziati, ben potrà essere valutato in eventuali successivi giudizi in funzione dell'adozione di provvedimenti maggiormente incisivi.
Il Collegio ritiene poi che vada senz'altro confermata la collocazione di presso la madre che costituisce Per_1
il suo unico riferimento stabile.
Quanto alle visite padre-FI, il Collegio ritiene che, tenuto conto dell'età della minore, ormai dodicenne, dato atto che allo stato, malgrado l'irregolarità e l'incostanza della frequentazione col genitore, la ragazza non risulta sofferente, considerato che la ricorrente non ha fino ad oggi mostrato tendenze escludenti e ritenuto che una calendarizzazione rigida o per il tramite dei Servizi Sociali potrebbe comportare un allontanamento definitivo del che già manifesta inequivocabili condotte abbandoniche, il Collegio CP_1
ritiene che sia opportuno prevedere che padre e FI possano incontrarsi liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e previo accordo del resistente con la Sig.ra Pt_1
D'altra parte, questo padre, se è certamente carente rispetto ai compiti di cura ed accudimento ed incurante dei bisogni materiali della FI, pare nel contempo pervaso da un affetto sincero nei confronti di Per_1
come dimostra il fatto che le abbia allestito una cameretta nella sua nuova abitazione. Sicché il rapporto padre-FI va preservato e possibilmente reso più stabile e funzionale per il tramite del percorso alla genitorialità già disposto.
Veniamo alla questione economica.
La ricorrente è occupata con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, con una retribuzione mensile pari a circa 800,00 euro.
Dalla dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2023 risulta un reddito complessivo pari a 12.854,00 euro lordi (al netto delle imposte 12.217,00 euro). Dalla dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2022 risulta un reddito complessivo pari a 11189,00 euro lordi (al netto delle imposte 10.759,00 euro). Dalla dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2021 risulta un reddito complessivo pari a 26.816,00 euro lordi (al netto delle imposte 21.347,00 euro).
All'udienza del 6.3.2025, la ricorrente ha dichiarato di percepire anche l'assegno unico per 260,00 euro ed un contributo per il mantenimento del figlio nato da una precedente unione e non economicamente Per_2
autosufficiente, svolgendo lavori meramente occasionali, paria 350,00 euro.
La donna, nella medesima occasione, ha anche affermato di essere gravata da una rata di mutuo a tasso variabile pari a circa 600,00 euro per l'acquisto della casa dove vive insieme ai suoi due figli;
il mutuo in questione scadrà nel 2042.
La non dispone di titoli né investimenti, è priva di provviste bancarie e non ha altre proprietà Pt_1
immobiliari ad eccezione della casa di abitazione.
Quanto riferito dalla ricorrente ha trovato puntuale conferma negli estratti conto depositati in atti.
Per quanto riguarda il resistente, egli risulta titolare dell'impresa individuale “Black and Gold di Loglisci
Gabriele”, attiva dal 9.8.2021, esercente “bar ed esercizi simili senza cucina”.
Dagli accertamenti esperiti per il tramite della Guardia di Finanza è emerso che il Mod. Unico dell'anno
2022 indica un reddito complessivo di 18.494,00 euro. Il Mod. Unico dell'anno 2023 indica un reddito complessivo di 42.302,00 euro. Dagli accertamenti esperiti è inoltre emerso che il risulta aver prestato, nel contempo, anche lavoro CP_1
subordinato alle dipendenze di:
- nell'anno 2022, per complessivi 1644,01 euro;
Controparte_3
- nell'anno 2023, per complessivi 460,94 euro e nell'anno 2024 per Controparte_4
complessivi 315,06 euro;
- nell'anno 2024, per complessivi 4511,39 euro. Controparte_5
Dagli accertamenti esperiti è infine merso che il non ha proprietà immobiliari, non ha titoli né CP_1
investimenti e dispone di provviste bancarie modeste.
Nel complesso, ciò che emerge è che il ha capacità ed iniziativa per collocarsi nel mercato del lavoro CP_1
e procurarsi risorse da destinare al proprio mantenimento.
Egli dovrà utilizzare tale sua propensione anche per procurarsi risorse da destinare al mantenimento della FI , collocata presso la madre che, malgrado gli sforzi profusi, si trova in condizioni economiche Per_1
senz'altro precarie.
Nel decreto di questo Tribunale del 26.9.2019, sull'accordo delle parti era stato posto a carico del CP_1
per il mantenimento della FI un contributo di 300,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, a fronte di un regime delle visite che prevedeva che la FI trascorresse col padre almeno due fine settimana al mese. All'epoca aveva 6 anni. Per_1
Di fatto gli incontri padre-FI si sono rivelati decisamente più sporadici.
Oggi ha 12 anni. Per_1
Ed allora, anche tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e del fatto che il non ha mai CP_1
corrisposto nulla per le spese straordinarie sostenute dalla per , il Collegio ritiene di porre a Pt_1 Per_1
carico del resistente un contributo per il mantenimento della FI pari a 400,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, oltre al 60% delle spese straordinarie come di seguito previste.
Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ''spesa ordinaria''. Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero, la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie''. Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle
“spese ordinarie” ed altre volte qualificate come “spese straordinarie”, si deve ritenere che rientrino tra le prime le c.d. “cure ordinarie”, come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie. Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi “spesa ordinaria”. Diversamente dovranno essere qualificate come “straordinarie” le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico. Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come “spesa straordinaria”, od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli.
Il Collegio, infine, attribuisce l'assegno unico per la FI integralmente alla ricorrente. Per_1
Così modificate le condizioni vigenti, il Collegio ribadisce che il si è dimostrato inadempiente CP_1
rispetto alle condizioni di cui al decreto del 26.9.2019 sia sul piano economico sia sul piano della gestione della FI minore. Sul punto si è ampiamente motivato.
Egli inoltre ha ostacolato il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, proprio perché assente nella vita della FI per lunghi periodi ed incapace di adeguato scambio comunicativo con la ex compagna che di fatto si è trovata da sola a dover gestire la minore, anche sotto il profilo economico.
Ed allora il Collegio ritiene che sia da accogliere anche la domanda della ricorrente diretta ad ottenere l'ammonimento dell'ex compagno ex art. 473bis.39 lett. a) c.p.c.
Il Sig. va, dunque, ammonito a cessare le condotte indicate come disfunzionali e Controparte_1
pregiudizievoli per la minore e a prestare la più fattiva collaborazione, affinché la FI possa crescere in un ambiente equilibrato e sereno, con solidi riferimenti affettivi.
Il Collegio ritiene, invece, che allo stato non vi siano i presupposti per applicare la misura di cui all'art. 473bis.39 c.p.c. lett. b) non solo perché l'applicazione secondo il principio di proporzionalità delle misure di cui all'art. 473bis.39 c.p.c. consiglia allo stato di dare applicazione soltanto alla misura di cui alla lett. a), ma anche perché gli interventi previsti da questo Tribunale in favore del – e segnatamente il CP_1
percorso di sostegno alla genitorialità da attivare in suo favore - sono funzionali proprio ad intervenire sulle sue condotte disfunzionali ed inadempienti, facendogli conseguire una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e delle responsabilità ad esso connesse. In altri termini, l'effettiva attuazione delle statuizioni di cui al presente provvedimento è affidata non già ad una misura quale le astreintes che esercitano certamente un condizionamento ma soltanto sotto il profilo economico, bensì ad un intervento più generale e complessivo sul come persona e come genitore perché l'inadempimento economico è soltanto CP_1
una delle manifestazioni delle condotte abbandoniche e disfunzionali dell'uomo che hanno riflessi anche in punto visite.
E' evidente che qualora, malgrado gli interventi e percorsi indicati, il dovesse continuare a tenere CP_1
condotte disfunzionali ed inadempienti, si esporrà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473bis.39 c.p.c. a misure più gravose.
Alla stregua delle statuizioni che precedono le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ dispone l'affido esclusivo rafforzato della FI minore alla madre;
Per_1
➢ invita a sottoporsi ad apposito percorso di sostegno alla genitorialità da attivare a Controparte_1
cura dei Servizi Socio – Sanitari territorialmente competenti, con l'obiettivo di superare i profili di inidoneità genitoriale meglio specificati in parte motiva;
➢ conferma la collocazione della FI minore presso la madre, con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé in incontri liberi, da concordare con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore e purché non pregiudizievoli;
➢ pone a carico di un contributo per il mantenimento della FI pari a 400,00 euro, Controparte_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie come meglio individuate in parte motiva;
➢ attribuisce l'assegno unico per la FI integralmente alla ricorrente;
Per_1 Parte_1
➢ ammonisce ex art. 473bis.39 c.p.c. lett. a) a cessare le condotte indicate come Controparte_1
disfunzionali e pregiudizievoli per la minore e a prestare la più fattiva collaborazione, anche sotto il profilo economico, affinché la FI possa crescere in un ambiente equilibrato e sereno, con solidi riferimenti affettivi;
➢ rigetta, per il resto, ogni ulteriore domanda;
➢ condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1 161,84 euro per esborsi ed in 4.000,00 euro per compensi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi comprese le comunicazioni ai Servizi
Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2340 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 23.5.2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PICCARDO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in VIA XX SETTEMBRE
9/3 SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace –
Con l'intervento della Procura della repubblica - SEDE
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23.5.2025 parte ricorrente, quale unica parte costituita e presente, ha insistito come in atti, chiedendo: “che l'Ill.mo Tribunale Civile di Savona, ai sensi degli articoli 473- bis n. 11 e ss, 29 e 39 c.p.c., voglia:
1) ammonire il signor nato a [...] il giorno 16 febbraio 1987, c.,f. , Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente ad Altare, Loc. La Vera n. 1, a seguito del grave inadempimento derivante dal mancato, reiterato pagamento del mantenimento e delle spese straordinarie della FI minore e dei doveri di Persona_1
corretto esercizio della genitorialità;
2) individuare ai sensi dell'articolo 614 – bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo, nell'esecuzione del provvedimento: 3) Adottare ogni più opportuno provvedimento di modifica d'ufficio dei provvedimenti in vigore, nell'interesse superiore della minore, ai sensi dell'articolo 473 – bis n. 39”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione il ricorso con cui ha chiesto, relativamente al regime di affido, visita e Parte_1
mantenimento della FI , nata in data [...] dalla relazione more uxorio con la Per_1 Controparte_1
modifica dei provvedimenti in vigore (decreto del 26.9.2019) e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473bis.39 c.p.c.
La ricorrente ha dedotto che:
- da agosto 2023 l'ex compagno ha omesso di partecipare al mantenimento della FI e che ogni tentativo di recuperare i contributi non versati è ad oggi risultato vano;
- l'ex compagno non ha una regolare frequentazione con la FI, ma contatti soltanto sporadici.
Il resistente, malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito, ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante relazioni dei Servizi Sociali e della Guardia di Finanza territorialmente competenti, finché all'udienza del 23.5.2025 è stata rimessa in decisione al Collegio.
Ciò posto, il Collegio osserva, innanzitutto, che dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Savona
Prot. n. 43868 del 13.5.2025 e Prot. n. 48724 del 26.5.2025 emerge come il resistente, reiteratamente convocato, non abbia presenziato agli incontri conoscitivi all'uopo fissati.
L'uomo, dunque, è rimasto contumace nel presente giudizio e si è sottratto alle indagini conoscitive dei
Servizi Sociali incaricati.
I Servizi Sociali hanno dato atto che l'ambiente di vita di è adeguato, che la ragazza è circondata da Per_1
una rete familiare (materna) di supporto ed è ben inserita nel gruppo dei pari, che l'andamento scolastico della minore è positivo e che la frequentazione padre-FI ormai da tempo è irregolare e meramente saltuaria.
I Servizi Sociali hanno poi precisato che “rispetto al rapporto con il PÀ, la minore ha espresso … il desiderio di trascorrere più tempo con il PÀ, ad esempio a fine settimana alternati, prevedendo, in un primo momento, il rientro presso la casa materna ma non escludendo la futura possibilità di pernotto presso la casa paterna”.
I Servizi Sociali hanno anche rappresentato che avrebbe riferito “di aver visitato a seguito della Per_1
separazione del Sig. dalla compagna sia il nuovo appartamento del PÀ (dove risulta essere CP_1 Pt_2
presente una cameretta interamente dedicata a lei) che di quest'ultima”.
Nella relazione del Comune di Savona non vi è alcuna evidenza della sussistenza di una situazione di disagio in capo alla minore la quale sembra crescere in modo equilibrato e sereno, malgrado il rapporto col Per_1
padre sia certamente instabile.
Ora, l'art. 473bis.39 c.p.c., invocato da parte ricorrente, prevede espressamente che “il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore” qualora ricorrano “gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale”.
La disposizione citata prevede, altresì, che al ricorrere dei medesimi presupposti il giudice “può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'art. 614bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5000,00 euro a favore della
[...]
Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente CP_2
al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore”.
Al precipuo fine di tutelare la minore , il Collegio, anche nell'esercizio dei propri poteri officiosi, ritiene Per_1
per prima cosa di intervenire a modificare il decreto del 26.9.2019, prevedendo in luogo dell'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre la quale, per Per_1
l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la FI relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della ragazza.
Resta fermo che il resistente avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione di e Per_1
potrà ricorrere al giudice quando riterrà che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al di lei interesse.
I motivi per cui, a giudizio del Collegio, si impone una modifica del regime di affido vigente, con una limitazione in capo al padre, sono tutti riconducibili alle condotte abbandoniche del ed inadempienti CP_1
del rispetto al decreto del 26.9.2019. Ed invero il resistente: CP_1
• appare incurante del vigente regime delle visite e delle possibili sofferenze che rischia di infliggere alla FI nei lunghi periodi in cui né la frequenta né la contatta almeno telefonicamente. Nel tempo, l'uomo non ha esitato a trasferirsi in località distanti dalla FI, malgrado le conseguenti difficoltà nel dare continuità agli incontri stabiliti. Quando si è trasferito ad Altare, ha comunque intrattenuto con la FI una frequentazione meramente saltuaria. La relazione dei Servizi Sociali è datata 12.5.2025 ed in essa si dà atto che: “ Per_1
racconta di aver incontrato il PÀ alla fine del mese di febbraio ove avrebbero trascorso insieme il momento del pranzo. Ella aggiunge di comunicare con lui tramite l'applicazione di messaggistica Whatsapp e di aver ricevuto gli ultimi messaggi in data 8 aprile 2025, ovvero nell'occasione del suo dodicesimo compleanno e di non sapere se lo avrebbe visto in occasione delle festività di Pasqua”. Anche la ricorrente, in occasione dell'udienza del 6.3.2025, ha spiegato: “ ha visto il padre domenica scorsa e non la vedeva dal Per_1
26.12.2024 e ancora prima l'aveva vista al 27.9.2024. Lui ogni tanto manda messaggi alla bambina con foto ricordo. La bambina gli risponde. Non la chiama. Talvolta la bambina chiede perché il padre non la chiama”.
Ancora: “lui dice che è in difficoltà e non riesce a fare avanti e indietro da Altare”;
• appare incapace di comprendere i reali bisogni della FI. Come riferito ai Servizi Sociali, vorrebbe Per_1
avere col padre una frequentazione più stabile e più ampia, mentre il genitore resta assente anche per diversi mesi;
• appare inadeguato a partecipare alle decisioni che riguardano la minore, in quanto non ne comprende a pieno i bisogni ed in quanto non ne conosce a pieno le aspirazioni, non solo a causa della scarsa frequentazione, ma anche dell'assenza di adeguata comunicazione con la;
Pt_1
• sembra esprimere un certo disinteresse per la FI, anche sotto il profilo economico, non partecipando da tempo al suo mantenimento né ordinario né straordinario;
• sembra incapace di comunicare con la e di confrontarsi con lei, nell'interesse della FI . Pt_1 Per_1
Va precisato che allo stato non si ravvisano ragioni che sconsiglino l'affido esclusivo rafforzato alla madre la quale, per parte sua, risulta pienamente idonea e non ha sin qui manifestato alcuna tendenza escludente.
Anzi, la Sig.ra nell'interesse della FI, ha tollerato un regime di frequentazione assolutamente Pt_1
irregolare.
Le statuizioni che precedono vanno accompagnate con la previsione di un intervento diretto a supportare il padre nel recupero delle proprie competenze genitoriali e, quindi, anche nel recupero del pieno esercizio della responsabilità genitoriale.
In particolare, va prevista l'attivazione in favore di da parte dei Servizi Socio-Sanitari Controparte_1
territorialmente competenti di apposito percorso di sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo di superare i profili di inidoneità meglio indicati nei punti che precedono.
Come noto, non può imporsi al di sottoporsi al percorso indicato. Tuttavia, il suo rifiuto di CP_1
frequentare il previsto percorso di sostegno alla genitorialità, tanto più a fronte dei profili di inidoneità genitoriale sopra evidenziati, ben potrà essere valutato in eventuali successivi giudizi in funzione dell'adozione di provvedimenti maggiormente incisivi.
Il Collegio ritiene poi che vada senz'altro confermata la collocazione di presso la madre che costituisce Per_1
il suo unico riferimento stabile.
Quanto alle visite padre-FI, il Collegio ritiene che, tenuto conto dell'età della minore, ormai dodicenne, dato atto che allo stato, malgrado l'irregolarità e l'incostanza della frequentazione col genitore, la ragazza non risulta sofferente, considerato che la ricorrente non ha fino ad oggi mostrato tendenze escludenti e ritenuto che una calendarizzazione rigida o per il tramite dei Servizi Sociali potrebbe comportare un allontanamento definitivo del che già manifesta inequivocabili condotte abbandoniche, il Collegio CP_1
ritiene che sia opportuno prevedere che padre e FI possano incontrarsi liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e previo accordo del resistente con la Sig.ra Pt_1
D'altra parte, questo padre, se è certamente carente rispetto ai compiti di cura ed accudimento ed incurante dei bisogni materiali della FI, pare nel contempo pervaso da un affetto sincero nei confronti di Per_1
come dimostra il fatto che le abbia allestito una cameretta nella sua nuova abitazione. Sicché il rapporto padre-FI va preservato e possibilmente reso più stabile e funzionale per il tramite del percorso alla genitorialità già disposto.
Veniamo alla questione economica.
La ricorrente è occupata con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, con una retribuzione mensile pari a circa 800,00 euro.
Dalla dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2023 risulta un reddito complessivo pari a 12.854,00 euro lordi (al netto delle imposte 12.217,00 euro). Dalla dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2022 risulta un reddito complessivo pari a 11189,00 euro lordi (al netto delle imposte 10.759,00 euro). Dalla dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2021 risulta un reddito complessivo pari a 26.816,00 euro lordi (al netto delle imposte 21.347,00 euro).
All'udienza del 6.3.2025, la ricorrente ha dichiarato di percepire anche l'assegno unico per 260,00 euro ed un contributo per il mantenimento del figlio nato da una precedente unione e non economicamente Per_2
autosufficiente, svolgendo lavori meramente occasionali, paria 350,00 euro.
La donna, nella medesima occasione, ha anche affermato di essere gravata da una rata di mutuo a tasso variabile pari a circa 600,00 euro per l'acquisto della casa dove vive insieme ai suoi due figli;
il mutuo in questione scadrà nel 2042.
La non dispone di titoli né investimenti, è priva di provviste bancarie e non ha altre proprietà Pt_1
immobiliari ad eccezione della casa di abitazione.
Quanto riferito dalla ricorrente ha trovato puntuale conferma negli estratti conto depositati in atti.
Per quanto riguarda il resistente, egli risulta titolare dell'impresa individuale “Black and Gold di Loglisci
Gabriele”, attiva dal 9.8.2021, esercente “bar ed esercizi simili senza cucina”.
Dagli accertamenti esperiti per il tramite della Guardia di Finanza è emerso che il Mod. Unico dell'anno
2022 indica un reddito complessivo di 18.494,00 euro. Il Mod. Unico dell'anno 2023 indica un reddito complessivo di 42.302,00 euro. Dagli accertamenti esperiti è inoltre emerso che il risulta aver prestato, nel contempo, anche lavoro CP_1
subordinato alle dipendenze di:
- nell'anno 2022, per complessivi 1644,01 euro;
Controparte_3
- nell'anno 2023, per complessivi 460,94 euro e nell'anno 2024 per Controparte_4
complessivi 315,06 euro;
- nell'anno 2024, per complessivi 4511,39 euro. Controparte_5
Dagli accertamenti esperiti è infine merso che il non ha proprietà immobiliari, non ha titoli né CP_1
investimenti e dispone di provviste bancarie modeste.
Nel complesso, ciò che emerge è che il ha capacità ed iniziativa per collocarsi nel mercato del lavoro CP_1
e procurarsi risorse da destinare al proprio mantenimento.
Egli dovrà utilizzare tale sua propensione anche per procurarsi risorse da destinare al mantenimento della FI , collocata presso la madre che, malgrado gli sforzi profusi, si trova in condizioni economiche Per_1
senz'altro precarie.
Nel decreto di questo Tribunale del 26.9.2019, sull'accordo delle parti era stato posto a carico del CP_1
per il mantenimento della FI un contributo di 300,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, a fronte di un regime delle visite che prevedeva che la FI trascorresse col padre almeno due fine settimana al mese. All'epoca aveva 6 anni. Per_1
Di fatto gli incontri padre-FI si sono rivelati decisamente più sporadici.
Oggi ha 12 anni. Per_1
Ed allora, anche tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e del fatto che il non ha mai CP_1
corrisposto nulla per le spese straordinarie sostenute dalla per , il Collegio ritiene di porre a Pt_1 Per_1
carico del resistente un contributo per il mantenimento della FI pari a 400,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, oltre al 60% delle spese straordinarie come di seguito previste.
Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ''spesa ordinaria''. Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero, la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie''. Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle
“spese ordinarie” ed altre volte qualificate come “spese straordinarie”, si deve ritenere che rientrino tra le prime le c.d. “cure ordinarie”, come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie. Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi “spesa ordinaria”. Diversamente dovranno essere qualificate come “straordinarie” le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico. Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come “spesa straordinaria”, od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli.
Il Collegio, infine, attribuisce l'assegno unico per la FI integralmente alla ricorrente. Per_1
Così modificate le condizioni vigenti, il Collegio ribadisce che il si è dimostrato inadempiente CP_1
rispetto alle condizioni di cui al decreto del 26.9.2019 sia sul piano economico sia sul piano della gestione della FI minore. Sul punto si è ampiamente motivato.
Egli inoltre ha ostacolato il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, proprio perché assente nella vita della FI per lunghi periodi ed incapace di adeguato scambio comunicativo con la ex compagna che di fatto si è trovata da sola a dover gestire la minore, anche sotto il profilo economico.
Ed allora il Collegio ritiene che sia da accogliere anche la domanda della ricorrente diretta ad ottenere l'ammonimento dell'ex compagno ex art. 473bis.39 lett. a) c.p.c.
Il Sig. va, dunque, ammonito a cessare le condotte indicate come disfunzionali e Controparte_1
pregiudizievoli per la minore e a prestare la più fattiva collaborazione, affinché la FI possa crescere in un ambiente equilibrato e sereno, con solidi riferimenti affettivi.
Il Collegio ritiene, invece, che allo stato non vi siano i presupposti per applicare la misura di cui all'art. 473bis.39 c.p.c. lett. b) non solo perché l'applicazione secondo il principio di proporzionalità delle misure di cui all'art. 473bis.39 c.p.c. consiglia allo stato di dare applicazione soltanto alla misura di cui alla lett. a), ma anche perché gli interventi previsti da questo Tribunale in favore del – e segnatamente il CP_1
percorso di sostegno alla genitorialità da attivare in suo favore - sono funzionali proprio ad intervenire sulle sue condotte disfunzionali ed inadempienti, facendogli conseguire una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e delle responsabilità ad esso connesse. In altri termini, l'effettiva attuazione delle statuizioni di cui al presente provvedimento è affidata non già ad una misura quale le astreintes che esercitano certamente un condizionamento ma soltanto sotto il profilo economico, bensì ad un intervento più generale e complessivo sul come persona e come genitore perché l'inadempimento economico è soltanto CP_1
una delle manifestazioni delle condotte abbandoniche e disfunzionali dell'uomo che hanno riflessi anche in punto visite.
E' evidente che qualora, malgrado gli interventi e percorsi indicati, il dovesse continuare a tenere CP_1
condotte disfunzionali ed inadempienti, si esporrà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473bis.39 c.p.c. a misure più gravose.
Alla stregua delle statuizioni che precedono le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ dispone l'affido esclusivo rafforzato della FI minore alla madre;
Per_1
➢ invita a sottoporsi ad apposito percorso di sostegno alla genitorialità da attivare a Controparte_1
cura dei Servizi Socio – Sanitari territorialmente competenti, con l'obiettivo di superare i profili di inidoneità genitoriale meglio specificati in parte motiva;
➢ conferma la collocazione della FI minore presso la madre, con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé in incontri liberi, da concordare con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore e purché non pregiudizievoli;
➢ pone a carico di un contributo per il mantenimento della FI pari a 400,00 euro, Controparte_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie come meglio individuate in parte motiva;
➢ attribuisce l'assegno unico per la FI integralmente alla ricorrente;
Per_1 Parte_1
➢ ammonisce ex art. 473bis.39 c.p.c. lett. a) a cessare le condotte indicate come Controparte_1
disfunzionali e pregiudizievoli per la minore e a prestare la più fattiva collaborazione, anche sotto il profilo economico, affinché la FI possa crescere in un ambiente equilibrato e sereno, con solidi riferimenti affettivi;
➢ rigetta, per il resto, ogni ulteriore domanda;
➢ condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1 161,84 euro per esborsi ed in 4.000,00 euro per compensi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi comprese le comunicazioni ai Servizi
Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo